Raccomandata

 

 

Incarto n.
30.2007.3

 

TB

Lugano

19 aprile 2007

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

 

 

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

 

redattrice:

Tanja Balmelli, vicecancelliera

 

segretario:

Fabio Zocchetti

 

 

 

 

 

statuendo sul ricorso del 10 gennaio 2007 di

 

 

RI 1

 

 

contro

 

 

 

la decisione su opposizione del 24 novembre 2006 emanata da

 

Cassa CO 1

 

 

in materia di contributi AVS

 

 

ritenuto                            in fatto

 

                               1.1.   Il 15 marzo 2004 (doc. B) la Cassa CO 1 ha emesso il conguaglio dei contributi personali di RI 1 come indipendente per l'anno 2001. Dall'importo totale di Fr. 35'976.- dovuto dall'assicurato per contributi e spese, è stato dedotto il versamento degli acconti ammontanti a Fr. 11'541,80 già effettuato nell'anno 2001, per ottenere un saldo a favore della Cassa di compensazione di Fr. 25'721,75. Questa somma doveva essere accreditata sul conto dell'amministrazione entro 30 giorni dalla data della fattura.

 

Con un'analoga decisione del 4 ottobre 2004 (doc. C), la Cassa ha fissato in Fr. 28'014,80 i contributi personali e le spese dovute  dall'assicurato per il 2002. Da questa somma è stato poi dedotto l'importo di Fr. 11'541,80 versato come acconto, perciò la Cassa gli ha chiesto il pagamento di Fr. 16'473.- a saldo.

 

                               1.2.   Il 29 settembre 2006 la Cassa di compensazione ha emesso due distinte decisioni che fissavano per l'anno 2001 (doc. D) e per il 2002 (doc. E) degli interessi di mora sui citati contributi personali AVS/AI/IPG che l'assicurato doveva versare, conteggiando gli importi di Fr. 709,25 rispettivamente di Fr. 1'675,45 da pagare entro trenta giorni dalla data della decisione.

L'assicurato si è opposto a queste decisioni contestando sia la costituzionalità dell'art. 41bis lett. f OAVS, sia che tale norma sia base legale sufficiente per prelevare degli interessi di mora così come intesi dall'amministrazione (docc. F e G).

 

                               1.3.   Contro la decisione su opposizione del 24 novembre 2006 (doc. A) della Cassa che ha respinto le due opposizioni, il 10 gennaio 2007 (doc. I) l'assicurato ha formulato ricorso al TCA, chiedendo l'annullamento della decisione che conferma la fissazione degli interessi di mora. L'insorgente ha rilevato di aver pagato entro i termini fissati dalla Cassa i saldi dei contributi personali, perciò non capisce come mai, a distanza di due anni, ha ricevuto delle decisioni che fissano degli interessi di mora, senza comunque una basa legale sufficiente, quale non è l'art. 41bis lett. f OAVS. A suo dire, "non è invece ammissibile che si deleghi all'autorità amministrativa né la fissazione dell'ammontare degli interessi di mora, né a partire da quale data gli stessi siano dovuti. Né, tanto meno, può delegarsi all'autorità amministrativa lo stabilire il concetto stesso di "interesse di mora". Si tratta invece di definizione che abbisognava di una base legale costituita da una legge formale." (doc. I punto 6 pag. 4).

D'avviso del ricorrente, inoltre, l'art. 41bis lett. f OAVS violerebbe gli artt. 8, 9 e 29 Cost. fed., siccome farebbe sì che l'assicurato versi spontaneamente quanto verosimilmente fisserà poi la decisione dell'autorità amministrativa, senza tuttavia che venga prima emessa una decisione di tassazione fiscale cresciuta in giudicato su cui basarsi per la fissazione dei contributi personali (doc. I punto 6 pag. 6).

Infine, l'assicurato ha evidenziato che la Cassa "non si è limitata ad imporre gli interessi secondo la litt. f) dell'art. 41bis OAVS solo sull'importo che supera il 25% dell'importo dovuto e per la parte tra gli acconti pagati e la differenza del 25% secondo la litt. e) della stessa norma, bensì li ha calcolati secondo la litt. f) sull'intero importo superante gli acconti pagati.

L'amministrazione ha quindi violato lo stesso art. 41bis litt. e) OAVS. Inoltre, anche in questo caso, vi è una violazione degli art. 8 e 9 CF, in quanto, se così dovesse essere fatto il calcolo in base all'art. 41bis cpv. 1 litt. f) OAVS, verrebbero trattati in maniera inammisibilmente diversa due casi perfettamente uguali." (doc. I punto 7 pag. 7).

 

                               1.4.   Con risposta del 31 gennaio 2007 (doc. III) la Cassa convenuta ha confermato la decisione su opposizione, ribadendo che l'art. 41bis OAVS è stato emanato sulla base dell'art. 14 cpv. 4 lett. e LAVS e che l'art. 42 OAVS è conforme alla Costituzione federale ed alla legge. Ha respinto inoltre le censure sulla violazione del principio della parità di trattamento (art. 8 Cost. fed.) e sul divieto dell'arbitrio (art. 9 Cost. fed.), evidenziando per contro che, in virtù dell'art. 24 cpv. 4 OAVS, spettava al ricorrente segnalare alla Cassa le divergenze sostanziali dal reddito presumibile onde evitare l'applicazione dell'art. 41bis cpv. 1 lett. f OAVS.

 

                               1.5.   Alla presenza dei rappresentanti della Cassa di compensazione, il 28 febbraio 2007 (doc. VIII) il Giudice delegato del Tribunale Cantonale delle Assicurazioni ha sentito il ricorrente in un'udienza pubblica.

 

 

considerato                    in diritto

 

In ordine

 

                               2.1.   Con l'entrata in vigore il 1° gennaio 2003 della Legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) del 6 ottobre 2000, sono state apportate diverse modifiche di carattere formale alla LAVS.

Da un punto di vista temporale sono di principio determinanti le norme sostanziali (materiali) in vigore al momento in cui si realizza la fattispecie che deve essere valutata giuridicamente o che produce conseguenze giuridiche (SVR 2003 IV Nr. 25 pag. 76 consid. 1.2; DTF 129 V 4 consid. 1.4; DTF 127 V 467 consid. 1, DTF 126 V 136 consid. 4b). Il TFA, ai fini dell'esame di una vertenza, si fonda infatti di regola sui fatti che si sono realizzati fino al momento dell'emanazione della decisione amministrativa contestata (STFA 1° luglio 2003 nella causa G.C-N, consid. 1.2., H 29/02; DTF 121 V 366 consid. 1b).

 

Per contro, le norme procedurali (formali), in assenza di disposizioni transitorie, trovano immediata applicazione (DTF 130 V 4 consid. 3.2; DTF 117 V 93 consid. 6b; SVR 2003 IV Nr. 25 pag. 76 consid. 1.2).

 

In concreto, la decisione impugnata si riferisce alla fissazione di interessi di mora dovuti dal ricorrente sull'apparente ritardo nel pagamento di contributi personali AVS/AI/IPG concernenti gli anni 2001 e 2002. Le decisioni (formale e su opposizione) della Cassa sono invece state emanate nel corso del 2006.

Pertanto, mentre per quanto concerne l'aspetto procedurale trovano subito applicazione le norme della LPGA e le relative modifiche apportate alla LAVS, per la fissazione degli interessi di mora sono applicabili le norme materiali e le Direttive in vigore fino al 31 dicembre 2002.

 

Nel merito

 

                               2.2.   L'art. 14 cpv. 2 LAVS prevede che i contributi del reddito proveniente da un'attività lucrativa indipendente, i contributi degli assicurati che non esercitano un'attività lucrativa e quelli degli assicurati i cui datori di lavoro non sono soggetti all'obbligo di pagare i contributi devono essere stabiliti e versati periodicamente. Il Consiglio federale fissa i periodi di calcolo e di contribuzione.

Per l'art. 14 cpv. 3 LAVS se, nonostante diffida, una persona tenuta al pagamento dei contributi non dà le indicazioni necessarie per il calcolo di essi, questi sono stabiliti mediante tassazione d'ufficio.

Giusta l'art. 14 cpv. 4 LAVS, il Consiglio federale emana prescrizioni sui termini di pagamento dei contributi (lett. a), sulla procedura di diffida e di tassazione d'ufficio (lett. b), sul pagamento dei contributi arretrati e la restituzione di quelli pagati in troppo (lett. c), sul condono del pagamento di contributi arretrati (lett. d) e sulla riscossione di interessi di mora e il pagamento di interessi rimunerativi (lett. e).

 

A quest'ultimo proposito va osservato che con l'entrata in vigore della LPGA, la lettera e dell'art. 14 cpv. 4 LAVS relativa alla riscossione di interessi di mora ed il pagamento di interessi rimunerativi è stata abrogata. Dal 1° gennaio 2003 gli interessi di mora sulle prestazioni sono retti dall'art. 26 LPGA e quindi dagli artt. 6 e 7 OPGA.

 

 

                               2.3.   Giusta l'art. 24 cpv. 1 OAVS, nell'anno di contribuzione corrente le persone tenute a pagare i contributi devono pagare i contributi d'acconto a scadenze periodiche.

Secondo il capoverso 2, le casse di compensazione stabiliscono i contributi d'acconto sulla base del reddito presumibile dell'anno di contribuzione. Possono fondarsi sul reddito determinante per l'ultima decisione di fissazione dei contributi, salvo che la persona tenuta a pagare i contributi renda verosimile che detto reddito non corrisponde manifestamente al reddito presumibile.

Se durante o dopo l'anno di contribuzione risulta che il reddito diverge sostanzialmente dal reddito presumibile, le casse di compensazione adeguano i contributi d'acconto (art. 24 cpv. 3 OAVS).

Giusta l'art. 24 cpv. 4 OAVS, le persone tenute a pagare i contributi devono dare alle casse di compensazione le indicazioni necessarie per la fissazione dei contributi d'acconto, presentare, se richiesto, i giustificativi e segnalare le divergenze sostanziali dal reddito presumibile.

Per il capoverso 5, se entro il termine fissato non vengono date le indicazioni necessarie, non vengono presentati i giustificativi o non vengono pagati i contributi d'acconto, le casse di compensazione fissano i contributi d'acconto dovuti in una decisione.

 

In virtù dell'art. 25 cpv. 1 OAVS, le casse di compensazione fissano i contributi dovuti per l'anno di contribuzione in una decisione e procedono alla compensazione con i contributi d'acconto pagati.

Secondo l'art. 25 cpv. 2 OAVS, i contributi non versati dagli assicurati vanno pagati entro trenta giorni a contare dalla fatturazione.

Le casse di compensazione devono restituire o compensare i contributi non dovuti (art. 25 cpv. 3 OAVS).

 

È compito delle casse di compensazione domandare alle competenti autorità fiscali cantonali le indicazioni necessarie al calcolo dei contributi per le persone esercitanti un'attività lucrativa indipendente. Le autorità fiscali devono aggiungere i contributi versati all'AVS/AI/IPG (art. 27 cpv. 1 OAVS).

Secondo l'art. 27 cpv. 2 OAVS, le autorità fiscali cantonali trasmettono man mano le indicazioni per ogni anno fiscale alle casse di compensazione.

L'autorità fiscale cantonale che non ha ricevuto nessuna domanda di comunicazione per una persona esercitante un'attività lucrativa indipendente il cui reddito può essere stabilito conformemente all'art. 23 trasmette spontaneamente gli elementi di calcolo alla cassa cantonale di compensazione. Questa li inoltra, ove occorra, alla cassa di compensazione competente (art. 27 cpv. 3 OAVS).

 

                               2.4.   Oltre ai citati disposti sulla fissazione e la determinazione dei contributi che hanno modificato le norme di esecuzione dell'AVS, con il 1° gennaio 2001 sono entrate in vigore delle disposizioni che hanno mutato in maniera sostanziale il capitolo relativo alla fissazione degli interessi di mora.

Infatti, giusta l'art. 41bis cpv. 1 OAVS devono pagare gli interessi di mora:

 

                                         a.   di regola, le persone tenute a pagare i contributi, sui contributi che non pagano entro 30 giorni dal termine del periodo di pagamento, a partire da tale termine;

 

                                         b.   le persone tenute a pagare i contributi, sui contributi reclamati per gli anni civili passati, a partire dal 1° gennaio dopo il termine dell'anno civile per il quale i contributi sono dovuti;

 

                                         c.   i datori di lavoro, sui contributi salariali da compensare che non pagano entro 30 giorni dalla fatturazione da parte della cassa di compensazione, a partire da tale fatturazione;

 

                                         d.   i datori di lavoro, sui contributi da compensare per i quali non presentano un regolare conteggio entro 30 giorni dal termine del periodo di contribuzione, a partire dal 1° gennaio dopo tale termine;

 

                                         e.   le persone che esercitano un'attività lucrativa indipendente, le persone che non esercitano un'attività lucrativa e i salariati i cui datori di lavoro non sono obbligati a pagare i contributi, sui contributi personali da compensare che non pagano entro 30 giorni dalla fatturazione da parte della cassa di compensazione, a partire da tale fatturazione;

 

                                         f.    le persone che esercitano un'attività lucrativa indipendente, le persone che non esercitano un'attività lucrativa e i salariati i cui datori di lavoro non sono obbligati a pagare i contributi, sui contributi da compensare, qualora i contributi d'acconto siano almeno il 25 per cento inferiori ai contributi effettivamente dovuti e non vengano versati fino al 1° gennaio dopo il termine dell'anno civile seguente l'anno di contribuzione, a partire dal 1° gennaio dopo tale termine.

Gli interessi cessano di decorrere con il pagamento completo dei contributi, con la presentazione del regolare conteggio o, in mancanza di esso, con la fatturazione. In caso di reclamo di contributi arretrati, gli interessi cessano di decorrere con la fatturazione, sempre che i contributi siano pagati entro il termine fissato (art. 41bis cpv. 2 OAVS).

 

In virtù dell'art. 42 cpv. 1 OAVS, i contributi sono considerati pagati con la ricezione del pagamento da parte della Cassa di compensazione. Il tasso per gli interessi di mora e per gli interessi compensativi è del 5 per cento all'anno (art. 42 cpv. 2 OAVS).

Gli interessi sono calcolati in giorni. I mesi interi sono calcolati come 30 giorni (art. 42 cpv. 3 OAVS; STFA del 10 novembre 2003 nella causa M. SA, H 148/03).

 

A proposito degli articoli riguardanti gli interessi di mora, va ricordato che le Disposizioni finali della modifica del 1° marzo 2000 prevedono espressamente che a partire dalla loro entrata in vigore (dal 1° gennaio 2001), gli artt. 41bis cpv. 1 lett. a-e e 2, 41ter e 42 OAVS si applicano a tutti i contributi ancora da pagare o da restituire (cpv. 4).

Per contro, l'art. 41bis cpv. 1 lett. f vale solamente per i contributi che sono dovuti dopo la sua entrata in vigore (cpv. 5).

 

Infine, le summenzionate disposizioni sono pure applicabili agli altri contributi sociali sulla base di specifiche normative che rinviano espressamente, in materia di calcolo rispettivamente riscossione dei relativi contributi, alla LAVS. Ciò è previsto per l'assicurazione per l'invalidità (artt. 3 LAI e 1 OAI) e per l'indennità di perdita di guadagno (art. 27 cpv. 2 IPG).

 

                               2.5.   Nel caso di specie, la Cassa di compensazione ha chiesto al ricorrente la rifusione degli interessi di mora per il ritardo nel pagamento dei contributi personali per gli anni 2001 e 2002.

Come detto, il ricorrente ha invocato la non sussistenza di una base legale sufficiente per poter prelevare interessi di mora nel senso inteso dall'art. 41bis cpv. 1 lett. f OAVS che, a suo parere, non possono comunque essere definiti "di mora", non essendoci alcun ritardo nel pagamento dei contributi personali.

 

Occorre quindi verificare se, effettivamente, vi sia stato un ritardo nel pagamento dei contributi da parte dell'assicurato che svolge un'attività lucrativa indipendente, ciò che darebbe luogo alla

 

percezione di interessi di mora in virtù del nuovo art. 41bis cpv. 1 lett. f OAVS (cfr. consid. 2.4).

 

                               2.6.   Per l'anno di contribuzione 2001, l'assicurato ha versato dei contributi personali sottoforma di quattro acconti da Fr. 2'885,45 ciascuno, per complessivi Fr. 11'541,80 (doc. 2).

Il 15 marzo 2004 (doc. B) la Cassa ha calcolato in Fr. 37'263,55 i contributi personali totali, emettendo una fattura di Fr. 25'721,75 a saldo.

 

Medesimo discorso vale per i contributi del 2002, corrisposti nella precedente misura e secondo le stesse modalità, mentre il conteggio finale emesso il 4 ottobre 2004 enumerava un importo di Fr. 28'014,80, per una differenza di contributi personali ancora da versare pari a Fr. 16'473.-.

 

Più specificatamente, il saldo dei contributi per il 2001 gli è stato richiesto il 15 marzo 2004 e l'assicurato ha pagato la fattura il 14 aprile seguente, mentre quest'ultimo ha saldato il 5 novembre 2004 la fattura del 4 ottobre 2004 relativa ai contributi personali del 2002.

 

In merito ai versamenti effettuati dal ricorrente per l'anno 2001, va osservato che il pagamento della fattura del 15 marzo 2004 è giunto alla Cassa di compensazione (art. 42 cpv. 1 OAVS) il 19 aprile 2004, ciò che ha comportato un ritardo che è stato calcolato per 34 giorni (dal 16 marzo 2004 al 19 aprile 2004) al tasso d'interesse del 5% sul conguaglio da versare, per ottenere Fr. 121,45 da pagare a titolo di interessi di mora (art. 41bis cpv. 1 lett. e OAVS).

A questa somma si sono inoltre aggiunti gli interessi maturati a causa della discrepanza riscontrata tra gli acconti versati e la fissazione definitiva dei contributi totali da pagare. Giusta l'art. 41bis cpv. 1 lett. f OAVS, questi interessi sono stati calcolati dal 1° gennaio 2003 al 15 marzo 2004, quindi su 435 giorni di ritardo e sempre sull'importo ancora da corrispondere alla Cassa a saldo (Fr. 25'721,75), per un interesse pari a Fr. 1'554.-.

 

Quanto ai contributi da pagare per l'anno 2002, l'importo della fattura del 4 ottobre 2004 è stato accreditato sul conto della Cassa (art. 42 cpv. 1 OAVS) il 10 novembre 2004, creando così, in virtù del citato art. 41bis cpv. 1 lett. e OAVS, un ritardo di 36 giorni che, al tasso del 5% su Fr. 16'473.-, dà un interesse di mora di Fr. 82,35.

 

La questione del superamento del limite soglia del 25% esistente fra l'ammontare degli acconti versati ed i contributi effettivamente dovuti in totale, ha dato luogo ad interessi di mora di Fr. 626,90 calcolati dal 1° gennaio 2004 fino al momento della decisione di fissazione dei contributi definitivi (4 ottobre 2004), quindi su 274 giorni.

 

                               2.7.   Il Tribunale cantonale delle assicurazioni ritiene che, nel caso in esame, si è configurata una situazione di ritardo nel pagamento dei contributi dovuti dal ricorrente tale da imporre l'applicazione sia dell'art. 41bis cpv. 1 lett. e OAVS sia della lettera f del medesimo disposto e quindi tale da obbligare così l'assicurato a versare degli interessi moratori.

 

                                         In merito alla tematica giuridica relativa all'art. 41bis cpv. 1 lett. f OAVS, l’Ufficio Federale delle Assicurazioni Sociali ha emanato, aggiornandola sino al 2006, la Circolare sugli interessi di mora e compensativi (CIM) nell’AVS AI e IPG. Al proposito questa CIM rammenta come i contributi effettivamente dovuti per l’anno di contribuzione sono quelli fissati giusta l’art. 25 cpv. 1 OAVS. Per contributi d’acconto vanno intesi gli acconti pagati in base a quelli fissati per l’anno di contribuzione giusta l’art. 24 OAVS. I contributi da compensare corrispondono alla differenza tra i contributi effettivamente dovuti, come indicato, e gli acconti versati (n. 2029 CIM).

                                         Si devono riscuotere interessi di mora se, il 1° gennaio dopo il termine dell'anno civile seguente l'anno di contribuzione, i contributi d'acconto versati sono almeno il 25 per cento inferiori ai contributi effettivamente dovuti (art. 41bis cpv. 1 lett. f OAVS). I contributi effettivamente dovuti fungono da base di calcolo o, in altre parole, costituiscono il 100 per cento (n. 2030 CIM).

Gli interessi decorrono dal 1° gennaio dopo la fine dell’anno civile seguente l’anno di contribuzione fino al pagamento completo dei contributi (art. 41bis cpv. 1 lett. f e cpv. 2 OAVS) o all'apertura del fallimento (art. 209 LEF) oppure alla concessione della moratoria concordataria, a condizione che il concordato non preveda disposizioni divergenti.

La CIM definisce poi specificatamente, al n. 4012, il pagamento ed al n. 4014 le modalità di calcolo degli interessi nonché, al n. 4020, la decorrenza degli interessi in caso d’esecuzione.

 

Nel caso concreto va evidenziato come l’assicurato abbia effettivamente versato acconti insufficienti, siccome eccessivamente bassi, alla luce del reddito conseguito nella sua attività indipendente, a lui noto, nel periodo d’interesse.

È circostanza notoria che gli importi definitivi dei contributi, e quindi la differenza tra gli acconti versati e quanto dovuto, possono essere fatturati dall’amministrazione solo dopo l’emanazione della decisione di tassazione ciò che, in taluni casi, può avvenire anche alcuni anni dopo il conseguimento del reddito. Le norme volute con le modifiche dal 1° gennaio 2001 dell’OAVS costituiscono la conseguenza del mancato obbligo dell’assicurato di segnalare tempestivamente alla Cassa una modifica significativa (si tenga conto del limite del 25% di cui alla norma citata) del proprio reddito.

 

L’assicurato debitore di contributi ha quindi l’obbligo di segnalare tempestivamente - come impone l'art. 24 cpv. 4 OAVS (secondo cui le persone tenute a pagare i contributi devono dare alle casse di compensazione le indicazioni necessarie per la fissazione dei contributi d'acconto, presentare, se richiesto, i giustificativi e segnalare le divergenze sostanziali dal reddito presumibile, in difetto di che le casse fissano i contributi d’acconto in una decisione) – le modifiche di reddito rispetto al periodo precedente che funge da base, salvo appunto indicazione contraria dell’assicurato – per la percezione degli acconti.

In concreto l'insorgente avrebbe pertanto dovuto farsi parte diligente – come senz’altro avrebbe fatto se il suo reddito fosse improvvisamente calato in maniera significativa, postulando il versamento di acconti inferiori rispetto al periodo precedente - e segnalare subito alla Cassa di compensazione i redditi effettivi conseguiti negli anni 2001 e 2002, in modo tale che la Cassa potesse fissare i contributi personali AVS/AI/IPG da versare per quei singoli anni.

 

A questo proposito occorre segnalare che è corretto ritenere che spetta alla Cassa di compensazione, in virtù dell'art. 24 cpv. 2 OAVS, stabilire i contributi d'acconto sulla base del reddito presumibile dell'anno di contribuzione e che, per fare ciò, essa può fondarsi sul reddito determinante per l'ultima decisione di fissazione dei contributi. Tuttavia, è altrettanto vero che i debitori dei contributi personali quali indipendenti o persone senza attività devono, come evidenziato, fornire alle Casse di compensazione le indicazioni necessarie per la fissazione dei contributi d'acconto, segnalando come detto le divergenze sostanziali dal reddito presumibile (art. 24 cpv. 4 OAVS).

 

Contrariamente a quanto sembra ritenere il ricorrente, egli non è soggetto passivo della procedura che compete unicamente alla Cassa, ma è attore con precisi obblighi non solo riguardo al pagamento (ed alla corretta compilazione dei dati fiscali per la percezione dei contributi), ma anche alla segnalazione di modifiche significative che incidano sulla percezione dei contributi d’acconto, sia a suo favore che a suo svantaggio.

 

Alla luce di ciò va ritenuto che, come prevede l’art. 41bis cpv. 1 lett. f OAVS, il ricorrente avrebbe dovuto – entro il 1° gennaio dell’anno seguente la fine dell’anno civile successivo a quello di contribuzione – versare quanto effettivamente dovuto, ciò che non è stato fatto.

Quando, nel 2004, l'assicurato ha ricevuto le due decisioni di fissazione dei contributi con l'indicazione del conguaglio dei contributi personali ancora da pagare, egli era già in ritardo con il relativo pagamento.

Il pagamento è avvenuto, a richiesta dell’amministrazione, a 2004 inoltrato. L'insorgente si è quindi trovato in una situazione simile alle altre ipotesi di ritardo trattate dalle lettere a-e della norma.

L’interesse di mora tende, quindi, a compensare un ingiustificato arricchimento del debitore della prestazione che versa sul dovuto un acconto manifestamente insufficiente, conseguendo implicitamente un finanziamento per il mancato pagamento di congrui acconti.

 

                               2.8.   È lapalissiano che l'assicurato conosca sempre prima della Cassa i redditi effettivi conseguiti nell’anno d’interesse. La realtà evidenzia anche che l’assicurato viene a conoscere la decisione finale di tassazione degli stessi con largo anticipo rispetto alla Cassa che deve attendere la comunicazione ufficiale da parte dell'Ufficio di tassazione competente. Questi lassi di tempo in Ticino sembrano essere divenuti particolarmente lunghi. In sede di udienza, in merito ai ritardi delle autorità di tassazione nell’avviso alle Casse preposte all’applicazione della LAVS, i rappresentanti dell’amministrazione hanno osservato che l’attesa dei "… dati fiscali definitivi ossia delle decisioni cresciute in giudicato" appare lunga ed "è indubbio che in Ticino vi sia un problema di trasmissione di questi dati, in particolare alla luce del passaggio dalla tassazione biennale a quella annuale." (doc. VIII).

Tale evidenza, che deve essere comunque affrontata e risolta a livello delle due amministrazioni pubbliche, non toglie nulla agli obblighi dell’assicurato ed alla segnalazione che gli incombe, sotto pena di versamento degli interessi moratori.

 

Nel caso di specie, le richieste di versamento degli acconti trimestrali di Fr. 2'885,45 sono stati fissati nel 2001 sulla base della notifica di tassazione fiscale conosciuta dalla Cassa a quel momento, verosimilmente quella riferita al periodo fiscale 2001/2002, dato che la tassazione 2003A – relativa ai redditi conseguiti nel biennio 2001 - 2002 è pervenuta al ricorrente il 2 ottobre 2003 (doc. H) ed all'amministrazione successivamente.

 

Più concretamente, al termine degli anni per i quali il contributo era chiesto, ma certamente nel 2002 (per i guadagni conseguiti sino al 31.12.2001) rispettivamente nel 2003 (per quanto conseguito sino al 31.12.2002), l'assicurato conosceva l’entità del proprio reddito quale indipendente, e ciò senza la necessità di attendere la notifica di tassazione dell'Ufficio di tassazione – che peraltro è giunta per i redditi straordinari, trattandosi di periodo fiscale caduto nel vuoto di tassazione, preannunciata dalla comunicazione 2 ottobre 2003 cui è cenno (doc. H). Il ricorrente disponeva dei dati necessari e della possibilità concreta di trasmettere alla Cassa le informazioni (ed eventualmente la documentazione) relative ai redditi definitivi conseguiti nel 2001 e nel 2002 prima ancora che venissero emesse le due decisioni di conguaglio dei contributi personali (nel 2004).

 

L’RI 1, nonostante gli obblighi fissati dalla norma - come si vedrà comunque conforme alla legge ed alla Costituzione -, ha omesso una tempestiva comunicazione dei suoi redditi (straordinari e conseguiti nel periodo di vuoto della tassazione). Se vi avesse provveduto avrebbe certamente evitato di trovarsi in una situazione di mora, dato che gli acconti versati si palesavano sin da allora – come si sono poi rivelati essere – ben inferiori del 25% ai contributi effettivamente dovuti in entrambi gli anni.

Come detto, alla Cassa non può essere mosso rimprovero non essendo imposto all’amministrazione un puntuale controllo ed avendo la stessa applicato correttamente i disposti della citata Ordinanza fissando, in assenza di una comunicazione contraria da parte del diretto interessato (art. 24 cpv. 4 OAVS), i contributi d'acconto sulla base del reddito determinante per l'ultima decisione di fissazione dei contributi (art. 24 cpv. 2 OAVS). Come indicato, l’amministrazione non poteva sapere che il reddito effettivo del ricorrente divergeva dal reddito presumibile ed in maniera così importante. La Cassa non era nelle condizioni di adeguare i contributi d'acconto (art. 24 cpv. 3 OAVS) e -  correttamente - le decisioni di fissazione dei contributi definitivi sono giunte nel 2004, una volta conosciuti dall’amministrazione i redditi che l'insorgente ha effettivamente conseguito nel 2001 e nel 2002.

 

Stanti le considerazioni che precedono, non v'è pertanto nulla da recriminare all'amministrazione per il suo agire, una negligenza essendo semmai riconducibile al ricorrente per non avere tempestivamente segnalato le concrete divergenze – peraltro da lui facilmente riconoscibili – fra il suo reddito effettivo e gli acconti versati negli anni precedenti.

 

Da questo profilo, dunque, l'applicazione dell'art. 41bis cpv. 1 lett. f OAVS si rivela corretta.

 

                               2.9.   Il tema oggetto del presente giudizio è stato di recente affrontato dalla Cassa CO 1, che il 21 dicembre 2006 l'ha sottoposto, per chiarimenti, all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS).

In occasione dell'udienza esperita il 28 febbraio 2007, la Cassa ha prodotto la risposta 30 gennaio 2007 dell'UFAS (doc. VIII/ 1), in cui quest'ultimo ha precisato quanto segue:

 

"  (…) Per quanto concerne i lavoratori indipendenti la tassazione definitiva e dunque la fissazione dei contributi è spesso effettuata molto tempo dopo l'anno contributivo determinante. Non è raro che gli acconti versati per i contributi siano troppo bassi e che l'importo mancante possa essere fatturato solo qualche anno dopo. Di regola, in questi casi gli interessi di mora non vengono riscossi. Solo se i contributi d'acconto sono inferiori di almeno il 25% per cento all'importo effettivamente dovuto, si chiede all'assicurato di segnalare alla cassa di compensazione le divergenze esistenti non appena è in grado di determinarle in virtù della chiusura dei conti (art. 24 cpv. 4 OAVS; N. 1144 DIN). Se omette di pagare la differenza entro la fine dell'anno civile seguente l'anno contributivo, iniziano a correre gli interessi di mora secondo l'articolo 41bis capoverso 1 lettera f OAVS.

Nei casi da voi menzionati, gli assicurati non hanno comunicato le informazioni richieste e non hanno versato la differenza, dando così il via al meccanismo degli interessi di mora. L'obbligo di versare interessi di mora non è dunque da ricondurre in alcun caso al ritardo nella fissazione dei contributi. In realtà, il ritardo nella trasmissione delle dichiarazioni fiscali e nella determinazione dei contributi contribuisce solo ad allungare il periodo di mora e aumentare così l'importo dovuto per gli interessi. Il semplice fatto che la decisione relativa ai contributi si faccia attendere così a lungo dovrebbe, ben al contrario, spingere gli interessati a versare quanto prima la differenza, al fine di evitare elevati interessi di mora.

 

Dal canto nostro, partiamo dal presupposto che la cassa di compensazione abbia informato sufficientemente i lavoratori indipendenti sui loro obblighi in materia. Considerata la situazione, nonostante il ritardo nella fissazione dei contributi, non vi è per principio alcun motivo di rinunciare alla riscossione degli interessi."

Occorre ancora evidenziare che nella decisione impugnata la Cassa ha rilevato di aver informato (nel mese di dicembre 2000) tutti gli assicurati ad essa affiliati riguardo all'importante modifica del calcolo degli interessi di mora in vigore dal 1° gennaio 2001 (doc. A punto 5). E meglio che, in virtù dell'art. 41bis cpv. 1 lett. f OAVS, dal 1° gennaio 2003 gli interessi di mora sarebbero stati prelevati qualora i contributi ancora dovuti a conguaglio sarebbero stati superiori al 25% dei contributi totali definitivi da versare. In uno dei primi giudizi in materia di interessi moratori e compensativi (decisione dell’8 ottobre 2002 in re Z.; 30.2002.93) questo Tribunale aveva già evidenziato tale informazione dell’amministrazione ai (in quel caso) datori di lavoro.

 

Va comunque osservato che se l'insorgente non avesse ricevuto tale informazione, egli non potrebbe prevalersene, ritenuto come nessuno è protetto dall'ignoranza della legge (STFA del 18 gennaio 2000 nella causa L., C 366/99, consid. 2 pag. 3; DTF 124 V 215, consid. 2b)aa) e la giurisprudenza ivi citata; STCA del 14 novembre 2006 nella causa S., Inc. n. 30.2006.46, STCA del 4 dicembre 2002 nella causa A.J., Inc. n. 30.2002.201).

 

Sempre a proposito di questa tematica, il 18 dicembre 2006 Maximilian Reimann, membro del Consiglio degli Stati, ha sottoposto al Consiglio federale un postulato con cui ha chiesto di verificare se le Casse di compensazione non debbano condonare gli interessi di mora del 5% applicati sui contributi AVS arretrati se il ritardo del pagamento non è imputabile al contribuente.

Il 28 febbraio 2007 il Consiglio Federale ha espresso il suo parere nei seguenti termini (http://search.parlament.ch/i/print/homepage/cv-geschaefte.htm?gesch_id=20063736):

 

"  Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, nell'AVS gli interessi di mora mirano alla compensazione forfetaria delle perdite d'interessi subite dall'assicurazione - al contrario degli assicurati, che invece ne beneficiano - in caso di ritardo nel pagamento di contributi. Pertanto, per quanto attiene all'obbligo di versare interessi di mora e alla sua durata, è del tutto irrilevante se il ritardo nella fissazione o nel versamento dei contributi sia imputabile alla cassa di compensazione o all'assicurato. È vero che il sistema degli interessi di mora previsto nell'AVS è un po' schematico e relativamente severo, ma lo è nell'interesse dell'assicurazione. D'altro canto non si può cercare una soluzione individuale per ogni caso. Inoltre una severa regolamentazione in merito fa sì che gli assicurati versino più rapidamente i contributi dovuti.

 

Far dipendere l'obbligo di versare interessi di mora dalla responsabilità del ritardo ne inficerebbe la funzione compensativa e implicherebbe complicazioni amministrative. Se i contribuenti adempiono ai loro obblighi legali, la riscossione d'interessi di mora è praticamente esclusa. In questi casi, nemmeno gravi ritardi nella comunicazione fiscale comportano l'obbligo di versare interessi di mora. Ciononostante, se tale versamento dipendesse da una colpa, le casse di compensazione dovrebbero verificare in ogni singolo caso se i contribuenti siano responsabili o meno del ritardo nel pagamento. Questo aumenterebbe considerevolmente gli oneri e renderebbe più frequente il ricorso alle vie legali. Nei rari casi in cui il versamento d'interessi di mora è chiaramente imputabile alla cassa di compensazione, nel diritto vigente si possono trovare soluzioni adeguate. Infine va notato che sono concessi interessi compensativi del 5 per cento per contributi non dovuti che vengono restituiti o compensati dalle casse di compensazione. Il principio di dipendenza da una colpa dovrebbe allora essere applicato anche agli interessi compensativi. In questo caso la cassa di compensazione dovrebbe chiarire ogni volta il motivo per cui sono stati versati contributi troppo elevati. Questo richiederebbe accertamenti delicati e onerosi.

Pertanto il Consiglio federale non ritiene adeguato far dipendere il versamento d'interessi di mora dell'AVS dalla responsabilità del ritardo. D'altra parte anche il Parlamento si è espresso in tal senso nell'ambito della 10a revisione dell'AVS.",

 

ed ha quindi proposto di respingere il postulato.

 

                             2.10.   Gli interessi di mora regolamentati dall'art. 41bis cpv. 1 OAVS, come visto, cessano di decorrere soltanto con il pagamento completo dei contributi (art. 41bis cpv. 2 OAVS). Questo significa che fintanto che tutti i contributi personali dell'assicurato dovuti per gli anni 2001 e 2002 non sono stati versati alla Cassa di compensazione, non è possibile non conteggiare all'interessato degli interessi di ritardo.

E ciò, indipendentemente da quando questi contributi personali siano stati definitivamente fissati dalla Cassa.

 

Con due decisioni del 15 marzo e del 4 ottobre 2004 la Cassa ha fissato i contributi personali (ancora) dovuti dall'assicurato per il 2001 ed il 2002. Ciò significa che non tutti i contributi personali per questi due anni erano già stati pagati dall'interessato. In virtù di quanto precede, discende che degli interessi di ritardo sono dovuti sull'importo rimasto scoperto.

Ora, dagli atti si evince che il ricorrente ha già pagato i contributi da compensare fissati con le citate decisioni. Ma fino ad allora (art. 42 cpv. 1 OAVS), vanno prelevati degli interessi di mora del 5% (art. 42 cpv. 2 OAVS).

 

Infatti, applicando l'art. 41bis cpv. 1 lett. f OAVS, risulta che i contributi d'acconto versati dall'insorgente nel corso del 2001  (Fr. 11'541,80) sono almeno il 25% inferiori ai contributi che egli doveva effettivamente versare per l'anno di contribuzione 2001 (Fr. 37'263,55). In altri termini, il conteggio finale degli importi ancora da versare, ossia il conguaglio (Fr. 25'721,75) è superiore all'importo limite rilevante (Fr. 9'315,90), corrispondente al 25% dei contributi effettivamente dovuti nell'anno di contribuzione.

Pertanto, sulla differenza (doc. VIII: "gli interessi vengano calcolati sul differenziale e quindi non solo sulla parte superante il 25%"), ovvero sui contributi da compensare (Fr. 25'721,75), l'assicurato deve pagare degli interessi di mora del 5% a far data dal 1° gennaio dopo il 31 dicembre dell'anno civile seguente (2002) l'anno di contribuzione (2001), quindi dal 1° gennaio 2003 (cfr. consid. 2.6).

Di conseguenza, la Cassa di compensazione ha correttamente statuito in merito calcolando degli interessi di mora di Fr. 1'554.- sulla base della summenzionata lettera f dell'art. 41bis cpv. 1 OAVS (doc. D)

 

Alla stessa conclusione questo Tribunale giunge per quanto attiene ai contributi dovuti nel 2002, giacché anche in questo caso sono maturati degli interessi di mora, pari a Fr. 626,90, dato che il conteggio finale dei contributi personali ancora da conguagliare (Fr. 16'473.-) era superiore al 25% (Fr. 7'003,70) dei contributi personali definitivi effettivamente dovuti in totale per quell'anno (Fr. 28'014,80).

 

Da quanto precede, discende che alcun rimprovero può dunque essere mosso nei confronti della Cassa per aver addebitato al ricorrente degli interessi moratori in funzione dell'art. 41bis cpv. 1 lett. f OAVS.

 

                             2.11.   Va ulteriormente esaminata la censura sollevata dal ricorrente relativa alla conformità dell'art. 41bis cpv. 1 lett. f OAVS con la Costituzione federale. L'assicurato ha rilevato che il Tribunale Federale delle Assicurazioni non si sarebbe ancora pronunciato in merito, mentre un giudizio di conformità sarebbe stato reso per l'art. 42 OAVS.

 

Questa Corte osserva, a tale proposito, che con sentenza del 21 agosto 2003 (H 268/02) il Tribunale Federale delle Assicurazioni ha considerato che promulgando gli articoli 41bis e 42 cpv. 1 OAVS il Consiglio federale ha introdotto delle disposizioni più severe in materia di riscossione degli interessi moratori in ambito AVS e che l'AVS stessa si deve mostrare intransigente, anche di fronte ad un interesse di modesto importo e di un ritardo minimo, e ciò qualsiasi sia il motivo del ritardo. L'unica eccezione a questo principio concerne la riscossione di interessi moratori inferiori a Fr. 30.-, poiché l'UFAS ha fatto uso della facoltà riservatagli dal Consiglio federale di autorizzare le Casse di compensazione di rinunciare a prelevare degli interessi di mora in tali situazioni (cfr. la CIM citata n. 4024). Il Tribunale federale ha così ammesso che l'applicazione di questa nuova regolamentazione possa avere come conseguenza che gli interessi moratori siano percepiti retroattivamente (ossia già prima della scadenza del termine di pagamento), quando i pagamenti giungano troppo tardi alla Cassa di compensazione.

 

Nella sentenza H 328/02 del 30 gennaio 2004 l’alta Corte ha ripreso i medesimi concetti in questi termini:

 

"  Dans un arrêt du 28 novembre 2002, la cour de céans a confirmé la conformité de l'art. 42 al. 1 RAVS à la Constitution fédérale et à la loi (VSI 2003 p. 143 ss). Elle a réaffirmé le principe selon lequel le débiteur qui paie par monnaie scripturale supporte les risques de retard et de perte dans l'espace de temps allant de l'ordre de paiement à l'exécution (art. 74 al. 2 ch. 1 CO. La Cour de céans a eu l'occasion de trancher la question soumise à son examen dans un arrêt X. du 21 août 2003 (H 268/02). Elle a considéré qu'en édictant les art. 41bis et 42 al. 1 RAVS, le Conseil fédéral a introduit des dispositions plus sévères en matière d'encaissement (notamment) des intérêts moratoires dans le régime de l'AVS et que l'AVS doit se montrer intransigeante,…. Le Conseil fédéral a d'ailleurs admis que l'application de cette nouvelle réglementation puisse avoir pour conséquence que les intérêts moratoires soient perçus rétroactivement (soit déjà avant l'échéance du délai de paiement), lorsque les paiements parviennent trop tard à la caisse (BO 2001 CN Annexe IV p. 175)."

 

D'avviso del Tribunale Cantonale delle Assicurazioni, quanto appena esposto confuta la tesi del ricorrente, laddove ritiene che l'art. 41bis cpv. 1 lett. f OAVS non sia mai stato dichiarato conforme alla Costituzione federale.

Infatti, se è vero che il TFA (si veda la sentenza H 268/02 citata i cui principi sono stati – come detto - ribaditi nella sentenza H 328/02 del 30 gennaio 2004) ha specificatamente applicato l'art. 41bis lett. c OAVS al caso da esso stesso trattato, è innegabile però che la Massima istanza si sia pronunciata sull'art. 41bis OAVS in generale, implicitamente negando la difformità di detta norma alla Costituzione Federale.

L’esame svolto dal TFA, riguardante l’art. 41bis OAVS, dimostra che l'Alta corte non l'ha ritenuta incostituzionale.

Pertanto, è indubbio che il TFA abbia dichiarato conforme alla Costituzione federale sia questo disposto sia anche, quindi, entrambi i suoi capoversi ed indirettamente le sei ipotesi contemplate al capoverso 1, fra cui la citata lettera f qui in discussione.

Lo scrivente Tribunale osserva ancora che il TFA ha confermato espressamente la conformità dell'art. 42 cpv. 1 OAVS, nella versione in vigore dal 1° gennaio 2001, alla Costituzione federale ed alla legge (Pratique VSI 2003 pag. 143 segg.). Questa norma ha codificato la giurisprudenza sviluppata in merito all'art. 41bis cpv. 3 vOAVS, che regolava diversi casi concernenti la decorrenza degli interessi di mora.

La Corte federale ha riaffermato il principio secondo cui il debitore che paga con moneta scritturale sopporta i rischi del ritardo e della perdita nel lasso di tempo che intercorre fra l'ordine di pagamento e l'esecuzione dello stesso (art. 74 cpv. 2 cifra 1 CO; DTF 124 III 117 consid. 2a). Inoltre, situandosi nell'ambito dell'ampio margine d'apprezzamento di cui dispone il Consiglio federale sulla base dell'art. 14 cpv. 4 lett. e LAVS, il TFA (H 268/02 consid 5.1) ha stabilito che la regolamentazione contemplata dall'art. 42 cpv. 1 OAVS non è né sprovvista di significato, né è inutile e non crea nemmeno delle ingiustificate differenze giuridiche (Pratique VSI 2003 pag. 144 consid. 3.3).

 

Data dunque la costituzionalità dell'art. 41bis OAVS che trova anch'esso, occorre ribadirlo, il proprio fondamento nel citato art. 14 cpv. 4 lett. e LAVS, vengono così a cadere le lamentele del ricorrente riguardo alla presunta violazione che l'art. 41bis cpv. 1 lett. f OAVS genererebbe nei confronti dei principi costituzionali evocati dagli artt. 8, 9 e 29 Cost. fed.

 

D’altro canto, la norma censurata dal ricorrente non viola il principio di parità di trattamento dinanzi alla legge, anzi, proprio la percezione degli interessi moratori a fronte di una situazione come quella qui in discussione, ossia conseguente ad insufficiente versamento di acconti per la mancata segnalazione del debitore dei contributi, tende a volere trattare tutti gli assicurati in maniera conforme alla legge. D’altra parte la norma stessa non crea discriminazioni tra gli assicurati trattando gli stessi in maniera uguale.

 

Il ricorrente fa poi generico riferimento all’art. 9 Cost. fed. che tende a proteggere la buona fede dell’assicurato (qui) ed a fare in modo che alcuno sia trattato in maniera arbitraria. Il ricorrente non specifica in quale modo la norma, o la sua applicazione da parte dell’amministrazione, violino il divieto d’arbitrio e la sua buona fede. Dal tenore dell’impugnativa gli sembra ricondurre tali violazioni all’obbligo fatto all’assicurato di segnalare spontaneamente all’amministrazione l’aumentato reddito e quindi l’obbligo di maggiore versamento di contributi. Se il sistema della segnalazione spontanea da parte di un contribuente è sostanzialmente sconosciuto nel diritto fiscale laddove si tratti di imposte dirette, diversa è la situazione per le imposte indirette. Nella LIVA è espressamente previsto un obbligo di spontanea dichiarazione dell’imposta (art. 46) non diversamente viene trattato il contribuente nell’ambito dell’imposta preventiva che è tenuto a presentare spontaneamente all’Amministrazione federale delle contribuzioni il rendiconto prescritto, corredato dei giustificativi, e a pagare in pari tempo l’imposta o a fare la notifica sostitutiva del pagamento (art. 38 LIP). La modalità della segnalazione spontanea imposta dalle norme LAVS ricordate, e che tratta sia dell’aumento che della diminuzione del reddito sul quale debbono essere percepiti i contributi, non può certo essere considerata un’eccezione ed appare comunque rispondere a tutti i requisiti di parità di trattamento e di protezione all’arbitrio.

 

Nemmeno l’art. 29 Cost. fed. è di sussidio al ricorrente. Tale norma costituzionale prevede l’obbligo, per le autorità amministrative e giudiziarie, di garantire la parità e l’equità di trattamento, oltre al rispetto di termini ragionevoli per il giudizio.

Ebbene il ricorrente è stato trattato dall’amministrazione con equità e parimenti ad altri contribuenti come la pendenza di diverse procedure analoghe presso questo Tribunale dimostra. Egli non ha reso minimamente verosimile di essere stato trattato differentemente da parte dell’amministrazione. La Cassa ha proceduto nei suoi confronti come nei confronti di altri assicurati, quando ha ricevuto la decisione di tassazione ha proceduto alla verifica dei presupposti di cui all’art. 41bis OAVS ed ha emesso la sua decisione di fissazione degli interessi moratori. In alcun modo il ricorrente è stato discriminato.

 

                             2.12.   Da ultimo occorre verificare la correttezza degli importi fatturati dalla Cassa con le citate decisioni del 29 settembre 2006 (docc. D ed E).

In effetti, oltre agli interessi di mora calcolati sulla base dell'art. 41bis cpv. 1 lett. f OAVS, torna applicabile anche la lettera e del medesimo disposto, poiché i contributi da compensare per gli anni 2001 e 2002 legittimati dalla lettera f e chiesti all'assicurato nel 2004, sono giunti in ritardo alla Cassa di compensazione (art. 42 cpv. 1 OAVS).

Circa il momento determinante per stabilire se il pagamento è avvenuto entro i termini stabiliti, va rilevato che l'art. 42 cpv. 1 OAVS è chiaro e non permette interpretazione alcuna. Secondo questo disposto, i contributi sono considerati pagati con la rice-zione del pagamento da parte della Cassa di compensazione.

A proposito di questa norma, l'UFAS ha rilevato (Pratique VSI 2000 pag. 134):

 

"  Al. 1: Selon le Tribunal fédéral des assurances, les cotisations sont réputées payées dès réception du paiement par la caisse. Cette jurisprudence est reprise dans le règlement (ATF non publié du 3 avril 1997 en la cause S., H 347/96, consid. 2a)."

 

Nella citata sentenza del 1997 il TFA ha stabilito quanto segue:

 

"  2.- a) Wie das kantonale Gericht ausführlich darlegte, steht die angefochtene Verzugszinsverfügung mit der in Art. 41bis AHVV enthaltenen Regelung in Einklang. Dies wird vom Beschwerdeführer denn auch nicht ausdrücklich in Abrede gestellt. Zwar weist er darauf hin, die Vorinstanz lege "den Grundsatz von Zinsvorteilen bzw. Zinsnachteilen" nach für ihn "nicht nachvollziehbaren Kriterien" aus. Soweit er damit seine Argumentation im kantonalen Verfahren, wonach bei der Bestimmung des Endes des Zinsenlaufs auf das Datum der Einzahlung durch den Beitragspflichtigen und nicht des Zahlungseinganges beim Empfänger abzustellen sei, neu aufgreifen will, kann ihm darin jedoch nicht beigepflichtet werden. Die Verzugszinsordnung in Art. 41bis AHVV bezweckt einen vereinfachten Schadens- und Vorteilsausgleich (ZAK 1992 S. 167 Erw. 4b mit Hinweisen), weshalb es als durchaus sachgerecht erscheint, wenn die Vorinstanz erst den Zahlungseingang bei der Verwaltung als massgebenden Zeitpunkt für die nach Art. 41bis Abs. 3 AHVV vorzunehmende Festsetzung der Dauer des Zinslaufs betrachtet. Zumindest kann darin keine Verletzung von Bundesrecht erblickt werden. Im übrigen sind der angefochtenen Verwaltungsverfügung anhaftende Mängel weder bezüglich der Dauer des Zinslaufs noch der Verzugszinsberechnung ersichtlich und werden in der Verwaltungsgerichtsbeschwerde auch gar nicht geltend gemacht. (…)."

 

 

Dalla sentenza appena esposta emerge che la fattura non è considerata pagata quando è stato impartito l'ordine di pagamento, bensì quando l'importo è accreditato sul conto della Cassa di compensazione. Ciò è confermato pure dalla predetta Circolare sugli interessi di mora e compensativi, il cui N. 4012 prevede che i contributi sono considerati pagati se giungono alla Cassa di compensazione o le vengono accreditati. Non è sufficiente effettuare un versamento postale o bancario né impartire un ordine di pagamento entro la scadenza del termine fissato dalla Cassa.

A differenza degli altri campi del diritto, in ambito AVS/AI/IPG i contributi sono considerati pagati con la ricezione del pagamento da parte della Cassa di compensazione; non è quindi sufficiente che l'assicurato effettui il pagamento entro i trenta giorni dati dalla Cassa.

 

In concreto, con fattura del 15 marzo 2004 la Cassa ha chiesto all'insorgente il pagamento di Fr. 25'721,75 relativi al conteggio dei contributi personali da versare per l'anno 2001, indicando che tale importo doveva essere accreditato sul conto corrente postale entro 30 giorni dalla data della fattura (doc. B).

Il conguaglio dei contributi dovuti per il 2002 (Fr. 16'473.-) gli è stato invece chiesto con fattura del 4 ottobre 2004 (doc. C).

 

Il ricorrente ha indicato di aver pagato il primo importo il 14 aprile 2004, mentre il secondo il 5 novembre 2004.

 

Dagli atti emerge che questi importi sono stati accreditati sul conto corrente postale della Cassa il 19 aprile 2004 (doc. 2) rispettivamente il 10 novembre 2004 (doc. 4).

L'accredito sul conto della resistente è quindi avvenuto oltre il termine di trenta giorni impartito, che va calcolato nel 14 aprile 2004 rispettivamente nel 3 novembre 2004. In tal senso, il N. 4002 CIM prevede che se la fatturazione avviene il 15 luglio, il termine di trenta giorni per la riscossione dei contributi scade il 14 agosto, avendo il mese di luglio trentuno giorni.

 

In queste circostanze, dunque, non essendo stato rispettato il termine di trenta giorni dalla fatturazione, in applicazione dell'art. 41bis cpv. 1 lett. e OAVS l'amministrazione ha rettamente calcolato gli interessi di mora a partire dal giorno successivo la fatturazione fino a quello della ricezione del pagamento.

Ai fini del calcolo degli interessi di mora, come evidenziato, i mesi interi sono invece calcolati come aventi 30 giorni (art. 42 cpv. 3 OAVS).

Quindi, per il periodo dal 16 marzo 2004 al 19 aprile 2004, la Cassa ha giustamente calcolato 34 giorni di mora (15 giorni nel mese di marzo + 19 giorni nel mese di aprile) che, al tasso del 5% all'anno (art. 42 cpv. 2 OAVS), dà un interesse di mora pari a Fr. 121,45 (Fr. 25'721,75 x (34 giorni : 360 giorni) x 5 : 100; cfr. la predetta Circolare CIM).

Per i contributi dell'anno 2002, il ritardo di 36 giorni dal 5 ottobre 2004 al 10 novembre 2004 (26 giorni per ottobre + 10 giorni per novembre) corrisponde ad un interesse di mora pari a Fr. 82,35 (Fr. 16'473.- x (36 giorni : 360 giorni) x 5 : 100).

Queste cifre, sommate agli interessi moratori legittimati dall'art. 41bis cpv. 1 lett. f OAVS (cfr. consid. 2.10), danno degli interessi di ritardo complessivi ammontanti a Fr. 1'675,45 per il 2001 ed a Fr. 709,25 per l'anno 2002.

 

 

Ne discende che entrambe le decisioni di fissazione di interessi di mora del 29 settembre 2006 sono dunque corrette. Inoltre, con calcolo chiaro e distinto esse specificano che questi interessi sono stati conteggiati in applicazione sia della lettera e sia della lettera f dell'art. 41bis cpv. 1 OAVS, dando modo all'assicurato di contestare uno, l'altro od entrambi tali calcoli. D'avviso del TCA, questo procedere della Cassa non è soggetto a critica.

 

                             2.13.   Viste le considerazioni esposte, la decisione impugnata va pertanto confermata. Il ricorso del 10 gennaio 2007 deve essere di conseguenza integralmente respinto.

 

 

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

                                   1.   Il ricorso è respinto.

 

                                   2.   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

 

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

 

terzi implicati

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                           Il segretario

 

Daniele Cattaneo                                                  Fabio Zocchetti