Raccomandata

 

 

Incarto n.
30.2007.42

 

TB

Lugano

21 gennaio 2008

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il giudice delegato

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Ivano Ranzanici

 

con redattrice:

Tanja Balmelli, vicecancelliera

 

 

segretario:

Fabio Zocchetti

 

 

 

statuendo sul ricorso dell'11 giugno 2007 di

 

 

 RI 1  

 

 

contro

 

 

 

la decisione su opposizione del 15 maggio 2007 emanata da

 

Cassa CO 1  

 

 

in materia di contributi AVS

 

 

ritenuto                            in fatto

 

                                  A.   Nel marzo 2007 RI 1, 1949, ha chiesto alla Cassa CO 1 di __________ (docc. 5 e 6), dapprima per il tramite dell'agenzia comunale AVS di __________ (doc. 4), di essere affiliato come indipendente dal 1° febbraio 2007 per l'attività principale di tutore/curatore privato.

 

                                  B.   Il 17 aprile 2007 (doc. 3) la Cassa di compensazione ha respinto la richiesta di affiliazione come indipendente, osservando che i redditi derivanti da rapporti di servizio retti dal diritto pubblico fanno parte del salario determinante di un assicurato, il quale va quindi considerato come lavoratore dipendente delle Commissioni tutorie (CTR) per le quali lavora.

                                  C.   Con decisione su opposizione del 15 maggio 2007 (doc. 1) l'Amministrazione ha confermato la sua presa di posizione, ribadendo che l'opponente lavora prevalentemente per tre Commissioni tutorie, è retribuito con un salario orario, non dispone di un locale di lavoro equipaggiato, non sopporta un rischio economico né d'incasso, è legato ad istruzioni concernenti l'organizzazione e l'esecuzione del lavoro (deve rendere conto ogni anno alla Commissione tutoria) ed è subordinato ai committenti (le Commissioni tutorie).

 

                                  D.   L'11 giugno 2007 (doc. I) l'assicurato ha formulato ricorso contro la citata decisione su opposizione, evidenziando di utilizzare della carta da lettere, di fare investimenti a lunga scadenza visto che il riconoscimento economico del suo operato avviene solo dopo diversi mesi, e di rilasciare fatture. Se deve essere considerato come dipendente, chiede che lo sia sotto tutti i punti di vista, quindi anche per l'assicurazione infortuni e la cassa pensioni, ciò che comporterebbe tuttavia un aumento della sua retribuzione che, una volta dedotti gli oneri sociali dai Fr. 40.-/ora, risulterebbe piuttosto contenuta.

 

                                  E.   La Cassa, citando la giurisprudenza federale che ritiene l'ente pubblico responsabile delle tutele (in Ticino, è il Comune di domicilio del pupillo, se quest'ultimo non ha un patrimonio) datore di lavoro del curatore/tutore, ha confermato la sua presa di posizione, giudicando le CTR datori di lavoro (doc. III).

Il ricorrente ha osservato di non essere iscritto nel registro di commercio, di essere dotato di una scrivania con computer, indirizzo di posta elettronica e carta da lettere, di possedere un telefono cellulare che utilizza esclusivamente per lavoro, di ricevere mandati da diverse Commissioni tutorie regionali, di sopportare un rischio economico e di organizzarsi liberamente potendo decidere se accettare i mandati proposti da queste ultime.

 

 

considerato                    in diritto

 

in ordine

 

                                   1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull'organizzazione giudiziaria (STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00).

nel merito

 

                                   2.   Questo Tribunale rileva che, con la decisione impugnata, la Cassa di compensazione ha evidenziato di avere trasmesso la sua presa di posizione alle Commissioni tutorie di __________, __________ e __________, dalle quali il ricorrente ha ricevuto dei mandati per gestire dei pupilli.

 

Il Tribunale Federale ha avuto modo di esprimersi sull'argomento della dipendenza dei tutori/curatori il 19 ottobre 1972 in DTF 98 V 230, in un caso dove la legge lucernese d'applicazione al Codice civile prevedeva nel 1971 che nel Cantone Lucerna l'ente pubblico investito dei compiti di tutela era il Comune di domicilio del pupillo, il cui Municipio era l'autorità tutoria (art. 41 LACC/LU), e che questo Comune si assumeva i costi derivanti dalla procedura di nomina del tutore quando il pupillo non possedeva sostanza così pure i costi sorti dall'amministrazione della misura tutoria, quindi il compenso del tutore/curatore (art. 53 LACC/LU). Il TFA ha giudicato che non v’è nessun motivo per trattare diversamente l’obbligo di contribuzione dal punto di vista del diritto delle assicurazioni sociali, a dipendenza se il Comune indennizza il tutore con i propri mezzi oppure se ciò avviene a carico del patrimonio del pupillo. In effetti, anche in quest'ultimo caso, competente per l'indennizzo del tutore è l’autorità tutoria; essa autorizza il tutore a prelevare direttamente dal patrimonio del pupillo, di cui è amministratore, l’indennità da essa fissata. Tutto ciò costituisce soltanto una facilitazione amministrativa nella procedura di pagamento al tutore/curatore del dovuto. Questa indennità non si differenzia dall'indennità al tutore che viene direttamente pagata dall'autorità tutoria oppure per il tramite delle casse comunali. Secondo la prassi amministrativa e dei tribunali, datore di lavoro ai sensi dell’art. 12 LAVS è considerato anche chi non fornisce un salario prelevato dalle proprie risorse (RCC 1957 pag. 220). Di conseguenza, l'ente pubblico responsabile delle tutele - nel Canton Lucerna nel caso trattato dal TF il Comune di domicilio del pupillo che, quando quest'ultimo non ha un patrimonio, si occupa di versare la mercede al tutore/curatore, proprio come nel Cantone Ticino (art. 3 cpv. 3 RTC), sebbene dall'entrata in vigore, nel 2001, della nuova Legge sull'organizzazione e la procedura in materia di tutele e curatele, RL 4.1.2.2, l'autorità tutoria è ora la Commissione tutoria regionale (CTR), art. 2 LTC e non più la delegazione tutoria comunale rappresentata dal Municipio di ogni Comune -, è il datore di lavoro nei confronti del tutore, anche dove la mercede di questi venga prelevata dai beni del tutelato.

Spetta pertanto al Comune di domicilio del pupillo dedurre dalle indennità assegnate ai tutori/curatori i contributi paritetici di legge (DTF 98 V 237 e 238 consid. 4c).

 

Questa conclusione è stata applicata dalla scrivente Corte il 23 maggio 2005 in un caso ticinese (30.2004.30) simile alla fattispecie lucernese esaminata dal TF, caso rimasto incontestato con sentenza cresciuta in giudicato. Il TCA ha ritenuto in virtù dell'art. 3 cpv. 3 del Regolamento d'applicazione della Legge sull'organizzazione e la procedura in materia di tutele e curatele dell'8 marzo 1999 (RL 4.1.2.2.1), in vigore dal 1° gennaio 2001, che le spese della misura di tutela, quando anticipate dalla CTR e da essa non recuperate presso il pupillo o presso chi è tenuto al suo sostentamento, sono a carico del Comune di domicilio della persona interessata.

 

                                   3.   Il sistema prevede dunque due enti pubblici: le Commissioni tutorie regionali ed i Comuni di domicilio dei pupilli.

Per quanto concerne la fattispecie in esame, le prime sono state avvisate dalla Cassa riguardo al rifiuto di affiliare il ricorrente come indipendente; i secondi, invece, non menzionati né nella decisione formale né nella decisione impugnata, sono rimasti esclusi dalla procedura ora in esame di cui verosimilmente non conosco l'esistenza.

 

Con sentenza del 20 dicembre 2007 (H 162/06) il Tribunale federale si è chinato sulla questione di sapere se un giudizio cantonale relativo alla qualifica di un'attività svolta quale dipendente o indipendente fosse opponibile anche alla persona identificata dalla Cassa come datore di lavoro della persona oggetto della procedura e suo collaboratore, la quale era stata solo marginalmente coinvolta in qualità di cointeressata nella procedura giudiziaria cantonale.

 

Dapprima (cfr. consid. 2.4) il TF ha esposto il principio secondo cui, ai sensi dell'art. 29 cpv. 2 Cost. fed., le parti hanno diritto d'essere sentite. Per costante giurisprudenza, dal diritto di essere sentito deve in particolare essere dedotto il diritto per l'interessato di esprimersi prima della resa di una decisione sfavorevole nei suoi confronti, quello di fornire prove circa i fatti suscettibili di influire sul provvedimento, quello di poter prendere visione dell'incarto, quello di partecipare all'assunzione delle prove, di prenderne conoscenza e di determinarsi al riguardo (DTF 129 II 497 consid. 2.2 pag. 504 con riferimenti; DTF 126 V 130 consid. 2b pag. 131 con riferimenti).

In seguito (cfr. consid. 2.5), l'alta Corte ha spiegato la nozione della chiamata in causa, secondo cui terze persone particolarmente toccate nei loro interessi dall'esito della decisione vanno coinvolte nella procedura a cui poi possono partecipare eventualmente impugnando i provvedimenti adottati ed il giudizio emesso. Il coinvolgimento degli interessati  nella procedura ha lo scopo di estendere al cointeressato l'effetto di cosa giudicata della pronuncia in modo tale che quest'ultimo, nell'ambito di una successiva procedura nei suoi confronti, dovrà lasciarsi opporre tale giudizio. L'interesse a una chiamata in causa è di natura giuridica. Una situazione giustificante una simile chiamata si presenta quando, da una determinata decisione, sono da attendersi ripercussioni nei rapporti giuridici tra una parte principale e il cointeressato (Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 183 seg.; Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2a ed., pag. 191 n. 528; DTF 125 V 80 consid. 8b pag. 94). La chiamata in causa consente di tenere adeguatamente conto del diritto di esprimersi prima della resa di una decisione sfavorevole ed è così un'emanazione del diritto di essere sentito (STFA H 72/06 del 16 ottobre 2006, consid. 2.2 con riferimenti; Kölz/Häner, op. cit., pag. 191 seg. n. 528).

 

Nell'esame della citata sentenza, il Tribunale federale (cfr. consid. 2.6) si è rifatto alla giurisprudenza sviluppata nell'ambito dei processi per risarcimento danni giusta l'art. 52 LAVS, che prevede che il giudice delle assicurazioni sociali è tenuto a chiamare in causa gli altri debitori solidali e, nell'eventualità in cui questi ultimi sono chiamati in causa, ad essi deve essere garantito il diritto di esprimersi perlomeno sugli atti processuali delle parti principali (STF H 68/01 del 23 aprile 2002, consid. 2b).

 

Nel caso oggetto d'esame del TF ed evaso con la sentenza 20 dicembre 2007 (H 162/06), l'alta Corte ha ritenuto che, siccome nel caso di crescita in giudicato del giudizio cantonale la Cassa avrebbe proceduto nei confronti del datore di lavoro per il recupero dei contributi paritetici dovuti per l'attività dipendente svolta dal suo collaboratore, il TCA (che non lo aveva fato, limitandosi ad interpellarlo) avrebbe dovuto chiamare in causa il datore di lavoro ed offrirgli la possibilità di quantomeno esprimersi sugli allegati processuali delle parti principali. Non tenendo invece adeguatamente conto degli interessi del datore di lavoro e del suo diritto di essere sentito, la Massima istanza ha giudicato che quest'ultimo ha dovuto subire una decisione sfavorevole nei suoi confronti senza essersi potuto difendere compiutamente davanti all'autorità di prime cure, la quale ha quindi commesso una violazione di questo diritto (cfr. consid. 2.7).

Il diritto di essere sentito è una garanzia costituzionale formale, la cui violazione implica l'annullamento della decisione impugnata, a prescindere dalle possibilità di successo nel merito (DTF 127 V 431 consid. 3d/aa pag. 437 e riferimenti). Una violazione di tale diritto può essere sanata qualora l'interessato abbia la facoltà di esprimersi innanzi ad un'autorità di ricorso che gode di piena cognizione (cfr. consid. 2.8).

 

                                   4.   Applicando la (nuova) giurisprudenza contenuta nella STF 162/06, appena esposta, al caso concreto, questo Tribunale conclude che poiché la Cassa di compensazione ha accertato i fatti in maniera incompleta ed ha interpretato il diritto scostandosi dalla giurisprudenza federale riferita, ciò che l'ha portata ad erroneamente ritenere datrici di lavoro del tutore ricorrente le CTR, anziché i Comuni di domicilio dei pupilli da esso gestiti. In questo modo l'amministrazione ha crassamente violato il diritto di essere sentito dei (potenziali) datori di lavoro che la Cassa neppure ha individuato. Questa violazione appare palese e questo TCA, pur godendo di pieno potere cognitivo, non può porvi rimedio siccome necessario procedere a precisa istruttoria e per non privare alcuno di un grado di giudizio. Pertanto, la decisione impugnata va annullata e gli atti ritornati alla Cassa di compensazione per i suoi incombenti.

In particolare, l'Amministrazione dovrà accertarsi - eventualmente presso le Commissioni tutorie regionali che hanno affidato i mandati di tutore/curatore al ricorrente - quali siano i Comuni di domicilio dei pupilli dell'insorgente che possono essere ritenuti datori di lavoro del ricorrente, permettendo loro di esprimersi in merito allo statuto di RI 1 - e comunicare loro la decisione di rifiuto di affiliazione dell'assicurato come indipendente chiamandoli in causa su questa tematica come ha stabilito il TF, come detto, offrendo loro la possibilità di esprimersi sui fatti accertati.

 

Contro la nuova decisione formale riguardante l'affiliazione dell'assicurato che la Cassa emanerà, tanto il ricorrente quanto i Comuni interessati che l'Amministrazione chiamerà in causa potranno interporre eventuale opposizione all'autorità amministrativa stessa e, contro la decisione su opposizione che questa emetterà, le stesse parti potranno inoltrare un nuovo ricorso presso la scrivente Corte.

 

                                   5.   Visto quanto precede, il ricorso va accolto ai sensi dei considerandi e la decisione impugnata annullata, con rinvio degli atti di causa alla Cassa di compensazione come indicato.

 

Malgrado (formalmente) vincente in causa, siccome non patrocinato, al ricorrente non vanno attribuite ripetibili (art. 61 lett. g LPGA).

 

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

                                   1.   Il ricorso è accolto ai sensi dei considerandi.

                                    §   La decisione impugnata è di conseguenza annullata e la causa rinviata alla Cassa di compensazione per i suoi incombenti.

 

                                   2.   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato. Non si attribuiscono ripetibili.

 

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

terzi implicati

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il giudice delegato                                                 Il segretario

 

 

Ivano Ranzanici                                                     Fabio Zocchetti