Raccomandata |
|
|
|
|
||
|
Incarto n.
cs |
Lugano
|
In nome |
|
|||
|
Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni |
||||||
|
Giudice Ivano Ranzanici |
||||||
|
|
||||||
|
con redattore: |
Christian Steffen, vicecancelliere |
|
||||
|
segretario: |
Fabio Zocchetti |
statuendo sul ricorso del 16 gennaio 2007 di
|
|
RI 1
|
|
|
|
contro |
|
|
|
la decisione su opposizione del 14 dicembre 2006 emanata da |
|
|
Cassa CO 1
in materia di rendite AVS |
ritenuto che RI 1, nato il __________, dal 1. dicembre 2006 è stato messo al beneficio di una rendita AVS di fr. 1'751 all’anno, calcolata sulla base di un reddito annuo medio di fr. 60'630, di una durata di contribuzione di 40 anni e di una scala di rendita 40, in luogo della scala 44, a causa di diverse lacune contributive (doc. 4),
l’assicurato si è opposto al predetto provvedimento, affermando di aver lavorato agli inizi degli anni ‘60 dapprima presso la __________, poi presso l’__________ ed in seguito, come segretario comunale, a __________. In quegli anni i contributi sarebbero sempre stati pagati (doc. 3),
RI 1 ha in particolare sostenuto che nel 1995 il Comune di __________, a liquidazione del rapporto di lavoro, gli ha versato un importo di fr. 15'000 (recte: fr. 105'511). Questo importo, vista la sua natura (liquidazione), non dovrebbe essere iscritto nel conto individuale solo per l’anno 1995, ma andrebbe ripartito sull’arco di 10 anni (doc. 3),
con decisione su opposizione del 14 dicembre 2006 la Cassa ha confermato il proprio calcolo, rilevando che le lacune contributive degli anni 1962 e 1963 sono state colmate in applicazione dell’art. 52d OAVS, mentre le lacune degli anni dal 1997 al 2000 vanno confermate, giacché l’importo di fr. 105'511 è stato iscritto solo nel conto individuale del 1996 (doc. A),
con ricorso del 16 gennaio 2007 l’assicurato contesta la decisione della Cassa limitatamente alla registrazione del contributo di fr. 15'000 (recte: 105'511) nel solo 1996 e chiede la ripartizione dell’importo sugli anni 1997-1998-1999 e 2000, affermando che “Questo contributo riguardava una liquidazione. Io ritenevo che questa somma veniva poi suddivisa per i seguenti anni. Già a suo tempo ricorsi, perché con il pagamento di questo contributo incluso quello disoccupazione, avrei dovuto aver diritto a tale prestazione.” (doc. I),
con risposta del 9 febbraio 2007 la Cassa ha proposto di respingere il ricorso con argomentazioni che, se necessario, saranno riprese in corso di motivazione (doc. V),
pendente causa il TCA ha interpellato il Comune di __________ (doc. VII e seguenti),
la presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria (STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00) e 2 cpv. 1 LPTCA,
oggetto del contendere è unicamente la questione a sapere se l’importo di fr. 105'511 registrato nel conto individuale del ricorrente nel 1996 va ripartito sugli anni dal 1997 al 2000 (cfr. doc. I),
va preliminarmente evidenziato che per l’art. 16 cpv. 1 prima frase LAVS, i contributi, il cui importo non è stato fissato in una decisione notificata entro un termine di cinque anni dalla fine dell’anno civile per il quale sono dovuti, non possono essere né pretesi né pagati,
i contributi perenti non possono più essere pagati, neppure se la lacuna è dovuta a colpa della Cassa, riservate le norme sulla buona fede (su questi aspetti: Greber, Duc, Scartazzini, Commentaire des articles 1 à 16 de la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants, Basilea 1997, n. 1 segg. ad art. 16, pag. 409 seg.),
in concreto visto il tempo trascorso, l’insorgente non può più pagare i contributi degli anni 2000 e precedenti, essendo nel frattempo perenti,
a norma dell'art. 30ter cpv. 1 LAVS, per ogni assicurato obbligato a pagare i contributi è tenuto un conto individuale (CI), sul quale sono annotate le indicazioni necessarie al calcolo delle rendite ordinarie. Il Consiglio federale precisa i particolari,
secondo l'art. 141 cpv. 1 OAVS l’assicurato ha il diritto di esigere da ogni Cassa di compensazione che tiene per lui un conto individuale un estratto delle registrazioni ivi fatte, con indicazione degli eventuali datori di lavoro. L’estratto di conto è rilasciato gratuitamente,
per l’art. 141 cpv. 2 OAVS l’assicurato può chiedere alla cassa di compensazione una rettificazione dell’estratto entro 30 giorni dal ricevimento. La cassa di compensazione si pronuncia mediante decisione,
l’art. 141 cpv. 3 OAVS prevede che se non è domandato nessun estratto del conto o nessuna rettificazione, o se la richiesta di rettificazione è stata respinta, la rettificazione delle registrazioni fatte nel conto individuale può essere richiesta, al momento in cui si verifica l’evento assicurato, soltanto quando gli errori di registrazione siano evidenti o debitamente provati,
questo vale anche se si tratta di iscrizioni non complete, come la non registrazione di contributi versati (DTF 110 V 97 consid. 4),
il TFA ha anche precisato che la regola in tema di prova indicata all'art. 141 cpv. 3 OAVS, non esclude l'applicazione del principio inquisitorio. La prova piena deve essere fornita secondo le regole usuali sull'assunzione e l'onere della prova valide nell'assicurazione sociale, l'obbligo di collaborare della parte essendo in questo caso accresciuto (DTF 117 V 261 = RCC 1992 pag. 378),
le correzioni possono essere estese a tutto il periodo di contribuzione dell'assicurato, quindi anche agli anni per i quali un pagamento dei contributi arretrati non sarebbe più possibile, a causa del termine quinquennale di perenzione ai sensi dell'art. 16 cpv. 1 LAVS (DTF 117 V 263; RCC 1984 pag. 460 consid. 1),
tuttavia, in tale ambito le casse di compensazione non sono autorizzate a
statuire in merito a questioni giuridiche, quando l'assicurato poteva sollevarle
in sede di ricorso (RCC 1984 pag. 184, 459),
secondo la giurisprudenza del TFA, i contributi versati a nome di uno dei coniugi ed iscritti nel proprio CI non possono essere più trasferiti, dopo il termine di cinque anni della perenzione ex art. 16 cpv. 1 LAVS, nel conto dell'altro coniuge, a meno che si tratti di un errore di registrazione ai sensi del citato art. 141 cpv. 3 OAVS. Trattasi di un errore di registrazione quando i contributi sono iscritti nel conto individuale della moglie, ma versati dal marito, a seguito delle decisioni di contribuzione intimate a quest'ultimo. Nella sentenza pubblicata in RCC 1984 pag. 459, il TFA ha in particolare precisato che:
" Cependant si un commerce est géré sous le nom du conjoint qui fait les décomptes avec la caisse de compensation, et si l'autre conjoint désire plus tard que les cotisations ou que les revenus soient transférés partiellement sur son CI à lui, cette demande ne peut, à défaut d'un motif suffisant pour justifier une rectification, être prise en considération.",
in concreto dagli atti emerge che nel 1996 il Comune di __________ ha versato al ricorrente un importo di fr. 105'511 chiamato “indennità partenza” (doc. 2),
pendente causa il TCA ha interpellato il Comune di __________, chiedendo per quale motivo è stato versato un importo di fr. 105'511 al ricorrente, se questo importo fa parte di un piano di pensionamento anticipato oppure se si tratta di un versamento “una tantum” e se la registrazione dell’indennità di partenza per il 1996 è frutto di un errore oppure se il versamento ha avuto luogo solo quell’anno. Il TCA ha inoltre voluto sapere se questo importo, secondo gli accordi presi a suo tempo, doveva servire anche per la copertura assicurativa AVS negli anni successivi a questa data (in particolare per gli anni dal 1997 al 2000; doc. VI),
con risposta del 12 aprile 2007 il Comune di __________ ha affermato che:
" 1. L’importo è stato versato ad RI 1 quale indennità di partenza, dopo le dimissioni inoltrate nel 1992. L’importo non è stato versato in contanti ma è servito a coprire diversi anni d’importa (recte: imposta) arretrati e alcune tasse diverse, anch’esse scoperte. Il credito residuo è stato invece versato all’Esecuzione e Fallimenti a copertura di procedure pendenti;
2. Non si tratta di un piano di pensionamento ma di un versamento “una tantum”;
3. Il versamento ha avuto luogo solo quell’anno e questa indennità è stata assoggettata per l’intero importo. Non serviva quale copertura assicurativa per gli anni successivi.” (doc. XI),
dalle affermazioni del Comune di __________ emerge che l’iscrizione dell’ammontare di fr. 105'511 nel 1996 non è frutto di un errore di registrazione,
contrariamente a quanto ritiene l’interessato, non spetta a lui decidere su quali anni vanno eseguite le registrazioni,
infatti, di regola, i contributi vanno pagati e registrati nell’anno in cui è stato conseguito il reddito (cfr. art. 4, 14 e 35 seg. LAVS),
con sentenza del 7 dicembre 2001 nella causa J., H 186/01, consid. 3a (ribadita anche dalla STF del 30 gennaio 2007, H 82/05, consid. 5.4), l’Alta Corte ha confermato il principio secondo il quale il salario è considerato realizzato quando lo stesso è accreditato al lavoratore dipendente (cfr. anche STFA del 13 settembre 2004 nella causa R., H 78/03, consid. 6.2):
" Conformément aux art. 4 al. 1 et 14 al. 1 LAVS, les cotisations des assurés qui exercent une activité lucrative sont calculées en pour-cent du revenu provenant de l'exercice d'une activité lucrative. Elles sont retenues lors de chaque paie et doivent être versées périodiquement par l'employeur en même temps que la cotisation d'employeur. Les modalités de paiement du salaire, convenues entre employeur et employé, demeurent sans incidence sur la perception des cotisations. Ainsi, les parties aux rapports de travail peuvent-elles convenir d'un paiement en espèce ou du versement du salaire sur un compte.
Selon la jurisprudence, dans cette dernière hypothèse, un revenu est réputé réalisé et donne lieu à la perception de cotisations au moment où il est porté en compte (RCC 1976 p. 87 consid. 2 à 4).”,
in concreto, ritenuto che l’iscrizione del reddito nel 1996 non è dovuta ad un errore di registrazione, una modifica dell’iscrizione del conto individuale del ricorrente ed in particolare una ripartizione dell’importo sugli anni seguenti e precedenti al 1996 non è possibile,
va infine rilevato che l’insorgente ha trasmesso, in copia, le sue osservazioni del 23 aprile 2007 al Municipio di __________, “affinché abbia la compiacenza di presentare una liquidazione dettagliata” (doc. XIII),
questa richiesta può essere trattata come un’implicita domanda di assunzione di nuove prove,
alla luce degli accertamenti effettuati da questo Tribunale e dalla documentazione prodotta dalle parti, da cui emerge chiaramente che l’importo di fr. 105'511 è un’”indennità di partenza” e non un piano di pensionamento (cfr. anche doc. 2), un’ulteriore presa di posizione del Municipio di __________ sarebbe superflua e non modificherebbe l’esito del ricorso,
in queste condizioni il TCA rinuncia all’assunzione delle nuove prove,
conformemente alla costante giurisprudenza, qualora l’istruttoria da effettuare d’ufficio conduca l’amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove (apprezzamento anticipato delle prove; Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, pag. 212 no. 450, Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2a ed., pag. 39 no. 111 e pag. 117 no. 320; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274; cfr. anche STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa C., H 103/01; DTF 122 II 469 consid. 4a, 122 III 223 consid. 3c, 120 Ib 229 consid. 2b, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti). Tale modo di procedere non costituisce una violazione del diritto di essere sentito desumibile dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (e in precedenza dall'art. 4 vCost.; DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti),
in queste condizioni il ricorso va respinto,
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
|
terzi implicati |
|
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il giudice delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Fabio Zocchetti