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Raccomandata |
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Incarto n.
TB |
Lugano
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In nome |
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Il Tribunale cantonale delle assicurazioni |
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composto dei giudici: |
Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici |
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redattrice: |
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segretario: |
Fabio Zocchetti |
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statuendo sul ricorso del 12 febbraio 2008 di
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RI 1
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contro |
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la decisione su opposizione del 30 gennaio 2008 emanata da |
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Cassa CO 1
in materia di contributi AVS |
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ritenuto in fatto
1.1. L'11 maggio 2007 (doc. A2) la Cassa CO 1 ha emanato la decisione definitiva di fissazione dei contributi AVS/AI/IPG di RI 1 come indipendente per il 2003, ritenendo un reddito aziendale di Fr. 38'572.- e fissando quindi dei contributi AVS/AI/IPG di Fr. 2'766.-, a cui si aggiungono Fr. 57,75 per i contributi AF e Fr. 55,30 per le spese amministrative, per una richiesta di pagamento di complessivi Fr. 2'879,05.
Con decisione del 13 novembre 2007 (doc. A3) l'amministrazione ha stabilito in Fr. 67'740.- il reddito aziendale del 2004 ed i contributi in Fr. 6'662,20 (Fr. 6'432.- + Fr. 101,55 + Fr. 128,65).
1.2. A seguito di ciò, sempre l'11 maggio 2007 (doc. 2) l'amministrazione ha emesso il conguaglio dei contributi personali, da cui risulta che i contributi dovuti nell'anno 2003 ammontano appunto a Fr. 2'879,05. Ritenuto però che l'assicurato ha già versato Fr. 6'123.-, gli sarà quindi rimborsato l'importo di Fr. 3'243,95.
Il conguaglio dei contributi personali dovuti per il 2004 è stato emesso il 13 novembre 2007 (doc. 4), da cui emerge che sulla somma richiesta di Fr. 6'662,20 l'assicurato ha già versato l'importo di Fr. 10'950,65, perciò gli vanno restituiti Fr. 4'288,45.
1.3. Con decisione del 18 gennaio 2008 (doc. III/1) la Cassa ha fissato per l'anno 2003 degli interessi di mora sui contributi personali AVS/AI/IPG che l'assicurato doveva pagare a causa della discrepanza tra gli acconti versati e la fissazione definitiva dei contributi dovuti per il 2003, conteggiando l'importo di Fr. 109,65 da saldare entro trenta giorni dalla data della decisione.
In pari data (doc. III/3), la Cassa ha emesso un'altra decisione concernente gli interessi di mora che l'assicurato doveva versare sui contributi personali dell'anno 2004, calcolandoli in Fr. 86,85.
1.4. La decisione su opposizione del 30 gennaio 2008 (doc. A1) ha illustrato le basi legali ed il calcolo degli interessi di ritardo, confermando il principio e l'importo richiesto. Dalle spiegazioni emerge che questi interessi sono stati calcolati in due tempi: dapprima sul saldo (debitore) dei contributi esistente al 22 dicembre 2006 (Fr. 2'879,05 [totale di contributi dovuti] – Fr. 1'123.- [acconti versati nel 2003] = Fr. 1'756,05), poi sull'importo (creditore) dei contributi versati in più dall'opponente per i contributi del 2003 ({Fr. 1'123.- [acconti già versati] + Fr. 5'000.- [versamento spontaneo accreditato alla Cassa il 22 dicembre 2006]} – Fr. 2'879,05 [contributi dovuti] = Fr. 3'243,95). La differenza tra gli interessi di ritardo dovuti dall'assicurato (Fr. 173,65) e gli interessi compensativi spettanti a quest'ultimo sull'importo pagato in eccesso (Fr. 64.-) corrisponde a Fr. 109,65; questa somma rappresenta la pretesa della Cassa nei confronti dell'opponente.
Medesimo discorso per il 2004: gli interessi di ritardo sono stati calcolati sul saldo dei contributi ancora dovuto (Fr. 6'662,20 – Fr. 950,65 = Fr. 5'711,55) prima che l'assicurato versasse spontaneamente alla Cassa Fr. 10'000.-, accreditatile il 22 dicembre 2006; gli interessi compensativi sono stati stabiliti sui contributi in eccesso (Fr. 950,65 + Fr. 10'000.- - Fr. 6'662,20 = Fr. 4'288,45). La differenza da pagare è di Fr. 86,85 (Fr. 279,25 – Fr. 192,40).
1.5. Con ricorso del 12 febbraio 2008 (doc. I) l'assicurato, patrocinato dall'avv. RA 1, contesta sia il principio stesso dell'addebito di interessi di mora, sia il calcolo eseguito dalla Cassa. A suo dire, il ritardo creatosi tra gli invii delle dichiarazioni d'imposta (nel novembre 2004 rispettivamente 2005) e le decisioni di fissazione dei contributi AVS/AI/IPG emanate dalla Cassa di compensazione (maggio rispettivamente novembre 2007) sarebbe unicamente attribuibile a quest'ultima, motivo per il quale egli non può essere ora penalizzato con il carico di interessi di mora che, in realtà, sono imputabili unicamente all'inammissibile ritardo nella trattazione dei dati fiscali da parte della Cassa. Pertanto, egli considera che il calcolo definitivo dei contributi debba avvenire ed essere notificato al più tardi entro sei mesi dalla notifica di tassazione, termine oltre il quale il ritardo diventa ingiustificato e quindi non attribuibile all'assicurato. Visto comunque il grave ritardo della Cassa, non dovrebbero essergli caricati interessi di mora. Subordinatamente, essi dovrebbero essere conteggiati sulla parte di ritardo assegnabile al ricorrente, ovvero per il periodo di tre mesi corrispondente alla proroga chiesta in ambito fiscale per l'inoltro della dichiarazione d'imposta. Addirittura, tutti i giorni di ritardo (712 per il 2003 e 352 per il 2004) calcolati dall'amministrazione dovrebbero essere azzerati siccome causati esclusivamente per colpa della Cassa, ciò che potrebbe anche comportare degli interessi a favore dell'insorgente.
In secondo luogo, quest'ultimo contesta il calcolo della Cassa, siccome l'importo che è servito per la determinazione degli interessi di ritardo sarebbe errato. D'avviso del ricorrente, la base legale dell'art. 41bis cpv. 1 lett. f OAVS sarebbe unicamente applicabile per il calcolo degli interessi sui contributi AVS e AI, non però per i contributi IPG e AF, ai quali verrebbe invece applicato l'art. 26 LPGA. Gli interessi di ritardo possono dunque essere calcolati in via principale soltanto sui contributi AVS/AI dovuti, in via subordinata sui contributi AVS/AI/IPG; in nessun caso però sulle spese amministrative e sugli assegni di famiglia integrativi per periodi antecedenti l'emanazione delle decisioni che hanno stabilito i contributi dovuti.
Nell'ipotesi più favorevole al ricorrente, per il 2003 gli interessi debitori vanno quindi calcolati sul conguaglio dei contributi senza IPG, pari a Fr. 1'527,30 (Fr. 2'650,30 – Fr. 1'123.-), corrispondenti a Fr. 151,30; nella peggiore ipotesi, va ritenuto il conguaglio sui contributi AVS/AI/IPG pari a Fr. 1'643.- (Fr. 2'766.- - Fr. 1'123.-), ciò che porta gli interessi a Fr. 162,45. Gli interessi creditori rimangono invece invariati a Fr. 64.-, cosicché la differenza dà un saldo di interessi dovuti pari a Fr. 87,30 rispettivamente a Fr. 98,45, anziché di Fr. 109,65 pretesi dalla Cassa.
Per l'anno 2004, il conguaglio sul quale calcolare gli interessi ammonta a Fr. 5'278,15 (Fr. 6'228,80 – Fr. 950,65) o, qualora si considerino i contributi IPG, a Fr. 5'481,35 (Fr. 6'432.- - Fr. 950,65), comunque non a Fr. 5'711,55. Gli interessi di ritardo, calcolati su Fr. 5'278,15, corrispondono ad un importo di Fr. 258,05 o, nell'ipotesi più sfavorevole calcolata su Fr. 5'481,35, si ottiene l'ammontare di Fr. 268.- di interessi di mora. Compensati con Fr. 192,40 spettanti al ricorrente, quest'ultimo è debitore della somma, a saldo, di Fr. 65,65 rispettivamente di Fr. 75,60.
1.6. Nella risposta di causa del 5 marzo 2008 (doc. I) la Cassa di compensazione ha osservato che l'assicurato è tenuto a segnalarle le modifiche significative del suo reddito (art. 24 cpv. 4 OAVS). Pertanto, alla Cassa, che deve attendere la comunicazione ufficiale da parte dell'autorità fiscale, non può essere rimproverato nulla.
Data dunque l'applicabilità dell'art. 41bis cpv. 1 lett. f OAVS, quale base di calcolo degli interessi di mora vi sono i contributi effettivamente dovuti (N. 2030 CIM) relativi all'AVS, all'AI, all'IPG ed agli AF integrativi, comprese le spese amministrative in virtù dell'art. 69 cpv. 1 LAVS. Sia per i contributi AI (art. 3 LAI e art. 1 OAI) che per i contributi IPG (art. 27 cpv. 2 IPG ed art. 42 OIPG) trova applicazione anche l'art. 41bis cpv. 1 lett. f OAVS, mentre l'art. 47 LAF rinvia alle norme LAVS a titolo di diritto suppletorio. Inoltre, come i contributi AVS, anche i contributi AI, IPG, AFI e le spese amministrative vanno pagati anticipatamente ogni trimestre. Pertanto, gli interessi di mora fissati in Fr. 109,65 ed in Fr. 86,85 sono corretti e vanno confermati.
Il ricorrente non ha prodotto nuovi mezzi di prova (doc. IV).
considerato in diritto
in ordine
2.1. Gli interessi di mora pretesi dalla Cassa di compensazione concernono il periodo dal 1° gennaio 2005 rispettivamente dal 1° gennaio 2006 al 22 dicembre 2006, mentre gli interessi compensativi che l'amministrazione ha riconosciuto al ricorrente portano sul periodo dal 23 dicembre 2006 al rimborso avvenuto il 14 maggio 2007 per i contributi dell'anno 2003, mentre dal 23 dicembre 2006 al 15 novembre 2007 per quelli del 2004. Questi interessi riguardano quindi un periodo successivo all'entrata in vigore, il 1° gennaio 2003, della LPGA (STF 9C_632/2007 del 26 settembre 2008, consid. 1, STF 9C_738/2007 del 29 agosto 2008, consid. 4.1, destinata alla pubblicazione nella Raccolta ufficiale).
nel merito
2.2. Questa Corte è innanzitutto chiamata a pronunciarsi sulla legittimità degli interessi di mora che l'amministrazione ha calcolato sul conguaglio dei contributi dovuti dal ricorrente per gli anni 2003 e 2004 alla luce del ritardo con cui la Cassa di compensazione, rispetto al momento in cui le notifiche di tassazione IC 2003 e IC 2004 sono state emesse dalla competente autorità fiscale, ha proceduto ad emettere nel 2007, in applicazione dell'art. 41bis cpv. 1 lett. f OAVS, le due decisioni definitive di fissazione dei contributi personali.
Stabilito il buon fondamento di questo provvedimento, occorre in seguito determinare l'importo base dei contributi (ancora) dovuti dall'assicurato per gli anni 2003 e 2004 sul quale devono essere calcolati gli interessi di mora per i rispettivi anni.
Sull'addebito di interessi di mora ex art. 41bis cpv. 1 lett. f OAVS
2.3. L'art. 14 cpv. 2 LAVS prevede che i contributi del reddito proveniente da un'attività lucrativa indipendente, i contributi degli assicurati che non esercitano un'attività lucrativa e quelli degli assicurati i cui datori di lavoro non sono soggetti all'obbligo di pagare i contributi devono essere stabiliti e versati periodicamente. Il Consiglio federale fissa i periodi di calcolo e di contribuzione.
Per l'art. 14 cpv. 3 LAVS se, nonostante diffida, una persona tenuta al pagamento dei contributi non dà le indicazioni necessarie per il calcolo di essi, questi sono stabiliti mediante tassazione d'ufficio.
Giusta l'art. 14 cpv. 4 LAVS, il Consiglio federale emana prescrizioni sui termini di pagamento dei contributi (lett. a), sulla procedura di diffida e di tassazione d'ufficio (lett. b), sul pagamento dei contributi arretrati e la restituzione di quelli pagati in troppo (lett. c), sul condono del pagamento di contributi arretrati (lett. d) e sulla riscossione di interessi di mora e il pagamento di interessi rimunerativi (lett. e).
A quest'ultimo proposito va osservato che con l'entrata in vigore della LPGA, la lettera e dell'art. 14 cpv. 4 LAVS relativa alla riscossione di interessi di mora ed il pagamento di interessi rimunerativi è stata abrogata. Dal 1° gennaio 2003 gli interessi di mora sulle prestazioni sono retti dall'art. 26 LPGA e quindi dagli artt. 6 e 7 OPGA (cfr. citate STF 9C_632/2007, STF 9C_738/2007).
2.4. Giusta l'art. 24 cpv. 1 OAVS, nell'anno di contribuzione corrente le persone tenute a pagare i contributi devono pagare i contributi d'acconto a scadenze periodiche.
Secondo il capoverso 2, le casse di compensazione stabiliscono i contributi d'acconto sulla base del reddito presumibile dell'anno di contribuzione. Possono fondarsi sul reddito determinante per l'ultima decisione di fissazione dei contributi, salvo che la persona tenuta a pagare i contributi renda verosimile che detto reddito non corrisponde manifestamente al reddito presumibile.
Se durante o dopo l'anno di contribuzione risulta che il reddito diverge sostanzialmente dal reddito presumibile, le casse di compensazione adeguano i contributi d'acconto (art. 24 cpv. 3 OAVS).
Giusta l'art. 24 cpv. 4 OAVS, le persone tenute a pagare i contributi devono dare alle casse di compensazione le indicazioni necessarie per la fissazione dei contributi d'acconto, presentare, se richiesto, i giustificativi e segnalare le divergenze sostanziali dal reddito presumibile.
Per il capoverso 5, se entro il termine fissato non vengono date le indicazioni necessarie, non vengono presentati i giustificativi o non vengono pagati i contributi d'acconto, le casse di compensazione fissano i contributi d'acconto dovuti in una decisione.
In virtù dell'art. 25 cpv. 1 OAVS, le casse di compensazione fissano i contributi dovuti per l'anno di contribuzione in una decisione e procedono alla compensazione con i contributi d'acconto pagati.
Secondo l'art. 25 cpv. 2 OAVS, i contributi non versati dagli assicurati vanno pagati entro trenta giorni a contare dalla fatturazione.
Le casse di compensazione devono restituire o compensare i contributi non dovuti (art. 25 cpv. 3 OAVS).
È compito delle casse di compensazione domandare alle competenti autorità fiscali cantonali le indicazioni necessarie al calcolo dei contributi per le persone esercitanti un'attività lucrativa indipendente. Le autorità fiscali devono aggiungere i contributi versati all'AVS/AI/IPG (art. 27 cpv. 1 OAVS).
A norma dell'art. 27 cpv. 2 OAVS, le autorità fiscali cantonali trasmettono man mano le indicazioni per ogni anno fiscale alle casse di compensazione.
L'autorità fiscale cantonale che non ha ricevuto nessuna domanda di comunicazione per una persona esercitante un'attività lucrativa indipendente il cui reddito può essere stabilito conformemente all'art. 23 trasmette spontaneamente gli elementi di calcolo alla cassa cantonale di compensazione. Questa li inoltra, ove occorra, alla cassa di compensazione competente (art. 27 cpv. 3 OAVS).
2.5. Oltre ai citati disposti sulla fissazione e la determinazione dei contributi che hanno modificato le norme di esecuzione dell'AVS, con il 1° gennaio 2001 sono entrate in vigore delle disposizioni che hanno mutato in maniera sostanziale il capitolo relativo alla fissazione degli interessi di mora.
Infatti, giusta l'art. 41bis cpv. 1 OAVS devono pagare gli interessi di mora:
a. di regola, le persone tenute a pagare i contributi, sui contributi che non pagano entro 30 giorni dal termine del periodo di pagamento, a partire da tale termine;
b. le persone tenute a pagare i contributi, sui contributi reclamati per gli anni civili passati, a partire dal 1° gennaio dopo il termine dell'anno civile per il quale i contributi sono dovuti;
c. i datori di lavoro, sui contributi salariali da compensare che non pagano entro 30 giorni dalla fatturazione da parte della cassa di compensazione, a partire da tale fatturazione;
d. i datori di lavoro, sui contributi da compensare per i quali non presentano un regolare conteggio entro 30 giorni dal termine del periodo di contribuzione, a partire dal 1° gennaio dopo tale termine;
e. le persone che esercitano un'attività lucrativa indipendente, le persone che non esercitano un'attività lucrativa e i salariati i cui datori di lavoro non sono obbligati a pagare i contributi, sui contributi personali da compensare che non pagano entro 30 giorni dalla fatturazione da parte della cassa di compensazione, a partire da tale fatturazione;
f. le persone che esercitano un'attività lucrativa indipendente, le persone che non esercitano un'attività lucrativa e i salariati i cui datori di lavoro non sono obbligati a pagare i contributi, sui contributi da compensare, qualora i contributi d'acconto siano almeno il 25 per cento inferiori ai contributi effettivamente dovuti e non vengano versati fino al 1° gennaio dopo il termine dell'anno civile seguente l'anno di contribuzione, a partire dal 1° gennaio dopo tale termine.
Gli interessi cessano di decorrere con il pagamento completo dei contributi, con la presentazione del regolare conteggio o, in mancanza di esso, con la fatturazione. In caso di reclamo di contributi arretrati, gli interessi cessano di decorrere con la fatturazione, sempre che i contributi siano pagati entro il termine fissato (art. 41bis cpv. 2 OAVS).
In virtù dell'art. 42 cpv. 1 OAVS, i contributi sono considerati pagati con la ricezione del pagamento da parte della Cassa di compensazione. Il tasso per gli interessi di mora e per gli interessi compensativi è del 5 per cento all'anno (art. 42 cpv. 2 OAVS).
Gli interessi sono calcolati in giorni. I mesi interi sono calcolati come 30 giorni (art. 42 cpv. 3 OAVS; STFA H 148/03 del 10 novembre 2003).
A proposito degli articoli riguardanti gli interessi di mora, va ricordato che le Disposizioni finali della modifica del 1° marzo 2000 prevedono espressamente che a partire dalla loro entrata in vigore (ossia dal 1° gennaio 2001), gli artt. 41bis cpv. 1 lett. a-e e cpv. 2, 41ter e 42 OAVS si applicano a tutti i contributi ancora da pagare o da restituire (cpv. 4).
Per contro, l'art. 41bis cpv. 1 lett. f vale solamente per i contributi che sono dovuti dopo la sua entrata in vigore (cpv. 5).
Con quest'ultima norma si è voluto così evitare che la nuova regolamentazione avesse delle conseguenze imprevedibili per l'assicurato (Pratique VSI 2000 pag. 137).
2.6. Nel caso in esame, la Cassa di compensazione ha chiesto al ricorrente il versamento di interessi di mora per il ritardo nel pagamento dei contributi personali per gli anni 2003 e 2004.
Per l'anno di contribuzione 2003, l'assicurato ha versato dei contributi personali sotto forma di acconti per complessivi Fr. 6'123.-. L'11 maggio 2007 (doc. 2) la Cassa ha calcolato in Fr. 2'879,05 i contributi personali totali per il 2003, perciò non ha emesso una fattura a saldo ma, anzi, tre giorni dopo gli ha restituito l'importo di Fr. 3'243,95 versato di troppo.
Medesimo discorso vale per i contributi del 2004, corrisposti nella misura di Fr. 10'950,65. Il conteggio finale emesso il 13 novembre 2007 (doc. 4) enumerava un ammontare di Fr. 6'662,20, per una differenza di contributi personali a favore dell'insorgente pari a Fr. 4'288,45, rimborsata due giorni dopo.
A ben vedere, gli acconti versati nel 2003 sono di Fr. 1'123.-, mentre quelli pagati nel 2004 (doc. 5) di Fr. 950,65. È solo in un secondo tempo, il 22 dicembre 2006, che la Cassa si è vista accreditare sul suo conto le somme di Fr. 5'000.- e di Fr. 10'000.-, importi che sono stati versati spontaneamente dal ricorrente. Ciò ha comportato che il saldo dei contributi (conguaglio) dovuti per il 2003 ed il 2004 è risultato a favore dell'assicurato medesimo.
Ad ogni buon conto, fino alla corresponsione di questi importi volontari, a dire della Cassa sono maturati degli interessi di ritardo.
Gli interessi di ritardo maturati a causa della discrepanza riscontrata tra gli acconti versati e la fissazione definitiva dei contributi totali da pagare per il 2003, giusta l'art. 41bis cpv. 1 lett. f OAVS sono stati calcolati dal 1° gennaio 2005 al 22 dicembre 2006, quindi su 712 giorni di ritardo, ma sull'importo di Fr. 1'756,05 (Fr. 2'879,05 [contributi totali effettivamente dovuti] – Fr. 1'123.- [acconti pagati senza il versamento volontario]), per un interesse di mora del 5% pari a Fr. 173,65.
Quanto ai contributi da pagare per l'anno 2004, la questione del superamento del limite soglia del 25% esistente fra l'ammontare degli acconti versati ed i contributi effettivamente dovuti in totale, ha dato luogo ad interessi di mora di Fr. 279,25 calcolati su 352 giorni di ritardo, ossia dal 1° gennaio 2006 fino al momento dell'accreditamento del contributo volontario (22 dicembre 2006), quindi sull'importo di Fr. 5'711,55 (Fr. 6'662,20 [contributi totali dovuti] – Fr. 950,65 [acconti versati nel 2004]).
2.7. In merito alla tematica giuridica relativa all'art. 41bis cpv. 1 lett. f OAVS, l'Ufficio Federale delle Assicurazioni Sociali ha emanato la Circolare sugli interessi di mora e compensativi (CIM) nell'AVS, AI e IPG. Al proposito, questa Circolare, nella versione in vigore dal 1° gennaio 2006, rammenta come i contributi effettivamente dovuti per l'anno di contribuzione sono quelli fissati giusta l'art. 25 cpv. 1 OAVS. Per contributi d'acconto vanno intesi gli acconti pagati in base a quelli fissati per l'anno di contribuzione in virtù dell'art. 24 OAVS. I contributi da compensare corrispondono alla differenza tra i contributi effettivamente dovuti, come indicato, e gli acconti versati (N. 2029 CIM).
Si devono riscuotere interessi di mora se, il 1° gennaio dopo il termine dell'anno civile seguente l'anno di contribuzione, i contributi d'acconto versati sono almeno il 25% inferiori ai contributi effettivamente dovuti (art. 41bis cpv. 1 lett. f OAVS). I contributi effettivamente dovuti fungono da base di calcolo o, in altre parole, costituiscono il 100% (N. 2030 CIM).
Per il N. 2032 CIM, gli interessi decorrono dal 1° gennaio dopo la fine dell'anno civile seguente l'anno di contribuzione fino al pagamento completo dei contributi (art. 41bis cpv. 1 lett. f e cpv. 2 OAVS) o all'apertura del fallimento (art. 209 LEF) oppure alla concessione della moratoria concordataria, a condizione che il concordato non preveda disposizioni divergenti.
La CIM definisce poi specificatamente, al N. 4012, il pagamento ed al N. 4014 le modalità di calcolo degli interessi nonché, al N. 4020, la riscossione degli interessi in caso d'esecuzione.
2.8. Nel caso concreto va evidenziato come l'assicurato, alla luce del reddito conseguito nel periodo d'interesse nella sua attività indipendente, a lui noto, abbia effettivamente versato – fino al 22 dicembre 2006 - degli acconti insufficienti (cfr. consid. 2.6).
Inoltre, è opportuno osservare che gli importi definitivi dei contributi, e quindi la differenza tra gli acconti versati e quanto dovuto, possono essere fatturati dall'amministrazione solo dopo l'emanazione della decisione di tassazione (STCA del 23 febbraio 2006, 30.2006.2). Tuttavia, in taluni casi, proprio come nella fattispecie, questa fatturazione può avvenire anche alcuni anni dopo il conseguimento effettivo del reddito.
In queste circostanze, le norme volute con le modifiche dal 1° gennaio 2001 dell'OAVS sono la conseguenza della mancata tempestiva segnalazione da parte dell'assicurato alla Cassa di una modifica significativa (si consideri il limite del 25% dell'art. 41bis cpv. 1 lett. f OAVS) del proprio reddito.
In applicazione di questo disposto, gli interessi di mora possono però essere fissati unicamente dopo che sono stati stabiliti i contributi definitivi e con essi anche i contributi da versare a conguaglio, sempre che quest'ultimo importo sia inferiore al 25% dei contributi effettivamente dovuti. È quindi soltanto al momento della determinazione di questa somma (il conguaglio) che gli interessi diventano esigibili.
La soglia del 25% ha lo scopo di garantire agli interessi moratori la loro funzione compensatrice laddove la differenza del saldo è troppo grande. Soglia che se viene superata obbliga l'amministrazione a riscuotere gli interessi di mora in virtù dell'art. 41bis cpv. 1 lett. f OAVS e a non applicare per contro l'art. 41bis cpv. 1 lett. e OAVS (citata STF 9C_738/2007, consid. 5.3.1).
2.9. Quanto all'applicazione dei disposti OAVS che regolano la riscossione degli interessi di mora, occorre evidenziare che è corretto ritenere che spetta alla Cassa di compensazione, in virtù dell'art. 24 cpv. 2 OAVS, stabilire i contributi d'acconto sulla base del reddito presumibile dell'anno di contribuzione e che, per fare ciò, essa può fondarsi sul reddito determinante per l'ultima decisione di fissazione dei contributi.
Tuttavia, è altrettanto vero che i debitori dei contributi personali quali indipendenti o persone senza attività devono, come evidenziato, fornire alle Casse di compensazione le indicazioni necessarie per la fissazione dei contributi d'acconto, segnalando le divergenze sostanziali dal reddito presumibile (precitate STF 9C_632/2007, consid. 4.1 e STF 9C_738/2007, consid. 7.2).
Come impone l'art. 24 cpv. 4 OAVS, infatti, secondo cui le persone tenute a pagare i contributi devono dare alle casse di compensazione le indicazioni necessarie per la fissazione dei contributi d'acconto, gli assicurati devono presentare, se richiesti, i giustificativi e segnalare le divergenze sostanziali dal reddito presumibile, in difetto di che le casse fissano i contributi d'acconto in una decisione sulla base dei dati (vecchi) a loro disposizione. L'assicurato debitore di contributi ha quindi l'obbligo di segnalare tempestivamente le modifiche del suo reddito rispetto al periodo precedente, che generalmente funge da base di calcolo per la percezione degli acconti, onde evitare le note (spiacevoli) conseguenze.
In effetti, il ricorrente non è soggetto passivo della procedura che compete unicamente alla Cassa, ma è attore con precisi obblighi non solo riguardo al pagamento dei contributi (ed alla corretta compilazione dei dati fiscali per la percezione dei contributi), ma anche alla segnalazione di modifiche significative del suo reddito che incidano sulla percezione dei contributi d'acconto, sia a suo favore sia a suo svantaggio. Questo obbligo traspare molto chiaramente dall'art. 24 cpv. 4 OAVS, secondo cui, infatti, non è vero che l'obbligo dell'assicurato di dare alla Cassa tutti gli elementi necessari per fissare i contributi d'acconto sorga solo a seguito di una richiesta formulata dalla Cassa stessa, la quale fissa a tal proposito un termine (art. 24 cpv. 5 OAVS). Questo termine si riferisce in realtà unicamente alla presentazione di giustificativi che la Cassa può richiedere all'assicurato (art. 24 cpv. 4 OAVS) nel caso in cui debba appurare, per verifica, i contenuti delle nuove indicazioni date da quest'ultimo per fissare i contributi d'acconto che si basano su determinati giustificativi che tardano ad essere prodotti (art. 24 cpv. 5 OAVS).
Nella fattispecie, l'insorgente avrebbe pertanto dovuto farsi parte diligente - come senz'altro avrebbe fatto se il suo reddito fosse improvvisamente calato in maniera significativa, postulando il versamento di acconti inferiori rispetto al periodo precedente - e segnalare subito alla Cassa di compensazione i redditi effettivi conseguiti nel 2003 e nel 2004 (art. 24 cpv. 4 OAVS), in modo tale che la Cassa potesse subito fissare adeguati contributi personali AVS/AI/IPG/AF da versare per quell'anno.
Questa inattività, a mente del Tribunale cantonale delle assicurazioni (al riguardo, citate STF 9C_632/2007 consid. 4.1, STF 9C_738/2007, consid. 7.4 e DTF 134 V 202, consid. 3.4), ha fatto sì che si sia configurata una situazione di ritardo nel pagamento dei contributi dovuti dal ricorrente, tale da imporre poi l'applicazione dell'art. 41bis cpv. 1 lett. f OAVS e tale così da obbligarlo a pagare degli interessi moratori.
Il versamento spontaneo dell'assicurato di cospicue somme, seppure corretto nell'intento, è ciononostante giunto troppo tardi, ovvero quando gli interessi di mora erano già divenuti esigibili.
Precisamente, il ricorrente avrebbe dovuto versare, entro il 1° gennaio dell'anno seguente la fine dell'anno civile successivo a quello di contribuzione, degli acconti non inferiori al 25% dei contributi effettivamente dovuti - detto in altri termini, l'importo da versare a conguaglio non doveva essere superiore al 25% dei contributi effettivamente dovuti -, onde non incorrere nella sanzione dell'accollamento di interessi di mora; ciò che però non è stato fatto.
Riguardo all'esigibilità del debito contributivo (AVS) di un assicurato, la nostra Massima istanza ha ancora di recente (citata STF 9C_738/2007, consid. 5.3.3) confermato che in realtà né il debito contributivo né l'esigibilità dipendono dalla notifica di una fattura o da una decisione di tassazione della cassa. Il debito contributivo nasce piuttosto per legge con la realizzazione del reddito da lavoro e diventa esigibile alla scadenza del periodo di pagamento, anche se i contributi possono essere richiesti solo dopo l'assegnazione di un termine di pagamento (STF H 154/06 del 5 aprile 2007, consid. 6.1.1).
In questo senso, va osservato che quando nel 2007 l'assicurato ha ricevuto le due decisioni di fissazione dei contributi con l'indicazione dei contributi personali definitivi, egli era comunque già in ritardo con il pagamento dei saldi per gli anni 2003 e 2004 – se non si tiene conto dei noti versamenti volontari.
Questo è l'unico motivo per il quale gli sono stati caricati degli interessi di mora. Pertanto, come specificato più dettagliatamente in seguito, il ritardo con cui la Cassa di compensazione ha emanato le decisioni di conguaglio (nel 2007) non ha avuto alcuna influenza sulla realizzazione di questo stato di fatto e sulla conseguente contabilizzazione di interessi di mora giusta l'art. 41bis cpv. 1 lett. f OAVS a carico dell'assicurato.
Alla stessa stregua, totalmente marginale è pure il momento in cui l'assicurato ha spedito all'autorità fiscale le sue dichiarazioni fiscali, quando quest'ultima gli ha comunicato le conseguenze delle tassazioni IC 2003 e IC 2004 e quando il fisco le ha trasmesse alla Cassa di compensazione.
La data della comunicazione dei redditi conseguiti dall'assicurato da parte dell'autorità fiscale all'amministrazione ha rilevanza unicamente perché, prima di allora, la Cassa non è in grado di fissare definitivamente i contributi personali dovuti dagli indipendenti, perciò non le si può imputare alcun ritardo né una negligenza nell'agire nei confronti del ricorrente.
Ne consegue che le lamentele espresse dall'assicurato su una presunta inazione della Cassa di compensazione resistente successiva alla ricezione, da parte del ricorrente, ma non anche dell'amministrazione stessa, della sue notifiche di tassazione IC 2003 (19 novembre 2004) e IC 2004 (9 novembre 2005), si rivelano essere totalmente infondate.
Il pagamento delle somme a conguaglio è avvenuto nel corso del 2006, quindi egli si è trovato in una situazione simile alle altre ipotesi di ritardo trattate dalle lettere a-e del citato disposto dell'OAVS.
L'interesse di mora e l'interesse compensativo hanno per funzione di compensare il fatto che in caso di pagamento tardivo il debitore può trarre un beneficio d'interesse mentre il creditore subisce uno svantaggio. Dunque, l'interesse di mora tende a compensare un ingiustificato arricchimento del debitore della prestazione, che versa sul contributo effettivamente dovuto un acconto manifestamente insufficiente, conseguendo implicitamente un finanziamento per il mancato pagamento alla Cassa di congrui acconti. L'assicurato avrebbe infatti potuto, durante questa attesa, fare fruttare il debito contributivo non ancora fatturato né saldato. Irrilevante, invece, è che durante questo tempo (in specie dal 2003 al 2006) egli abbia o no effettivamente tratto vantaggio in misura equivalente al tasso di interesse moratorio legale del 5%. L'obbligo di pagamento dell'interesse si fonda infatti sulla finzione di un guadagno di interessi del contribuente e di una perdita corrispondente della Cassa. In virtù dell'art. 41ter cpv. 1 OAVS, questa finzione si trova pure nel caso opposto, dove spetta alle Casse di compensazione versare interessi compensativi del 5% per contributi non dovuti che vengono restituiti o compensati (citate STF 9C_632/2007, consid. 4.2 e STF 9C_738/2007, consid. 7.1).
2.10. È lapalissiano che l'assicurato conosca sempre prima della Cassa i suoi redditi effettivi conseguiti nell'anno d'interesse. La realtà evidenzia anche che l'assicurato viene a conoscere la decisione finale di tassazione degli stessi con largo anticipo rispetto alla Cassa, che invece deve attendere la comunicazione ufficiale da parte dell'Ufficio di tassazione competente. Questi lassi di tempo, come sottolineato anche di recente dal Tribunale federale (citata STF 9C_738/2007, consid. 5.3.1), sembrano essere divenuti particolarmente lunghi in __________ a seguito del cambiamento di tassazione nel 2003, anno in cui si è passati dalla tassazione biennale praenumerando a quella annuale postnumerando.
Nel corso dell'udienza esperita per la causa in cui il TCA ha esaminato per la prima volta il tema di fondo qui posto in discussione (STCA del 19 aprile 2007, inc. n. 30.2007.3), in merito ai ritardi delle autorità di tassazione nell'avviso alle Casse preposte all'applicazione della LAVS, i rappresentanti dell'amministrazione hanno osservato che l'attesa dei "… dati fiscali definitivi ossia delle decisioni cresciute in giudicato" appare lunga ed "è indubbio che in __________ vi sia un problema di trasmissione di questi dati, in particolare alla luce del passaggio dalla tassazione biennale a quella annuale.".
Tale evidenza, che deve essere comunque affrontata e risolta a livello delle due amministrazioni __________, nulla toglie agli obblighi dell'assicurato riguardo alla segnalazione alla Cassa delle modifiche del suo reddito aziendale, compito, questo, che gli incombe sotto pena di versamento di interessi moratori.
In specie, le richieste di versamento degli acconti sono state fissate sulla base delle notifiche di tassazione fiscale conosciute dalla Cassa a quel momento, verosimilmente quella riferita al periodo fiscale 1999/2000, portante sui redditi conseguiti negli anni 1997 e 1998, e quella 2001/2002, relativa ai redditi realizzati negli anni 1999 e 2000.
Più concretamente, se non al termine dell'anno per il quale il contributo era chiesto, ma almeno certamente nel 2004 (per quanto conseguito sino al 31 dicembre 2003) rispettivamente nel 2005 (per quanto conseguito sino al 31 dicembre 2004), l'assicurato conosceva l'entità del proprio reddito quale indipendente (citata STF 9C_738/2007, consid. 5.3.2), e ciò senza la necessità di attendere le notifiche di tassazione 2003 e 2004 emesse dal competente Ufficio, giunte, pare, il 19 novembre 2004 ed il 9 novembre 2005.
Il ricorrente medesimo disponeva quindi dei dati necessari e della possibilità concreta di trasmettere alla Cassa le informazioni (ed eventualmente la documentazione) relative ai redditi (quasi) definitivi conseguiti nel 2003 e nel 2004 prima ancora che fossero emesse le decisioni di fissazione del conguaglio per i contributi personali (nel 2007).
L'assicurato, nonostante gli obblighi fissati dall'art. 41bis cpv. 1 lett. f OAVS - conforme all'art. 26 LPGA (STF 9C_632/2007, consid. 3, STF 9C_738/2007, consid. 5.2, STF 9C_173/2007 del 15 aprile 2008, DTF 134 V 202, consid. 3.1) ed alla Costituzione -, ha invero omesso una tempestiva comunicazione alla Cassa di compensazione dei suoi redditi conformemente all'art. 24 cpv. 4 OAVS.
Se vi avesse provveduto, avrebbe certamente evitato di trovarsi in una situazione di mora, dato che gli acconti versati nel 2003 e, rispettivamente, nel 2004, si palesavano sin da allora – come si sono poi rivelati essere fino ai versamenti spontanei ricevuti dalla Cassa il 22 dicembre 2006 – manifestamente inferiori ai contributi effettivamente dovuti per ogni anno in esame e ciò oltre il limite del 25% specificatamente previsto dall'art. 41bis cpv. 1 lett. f OAVS (citata STF 9C_738/2007, consid. 7.4).
Come detto, alla Cassa non può essere mosso alcun rimprovero, non essendo imposto all'amministrazione un puntuale controllo ed avendo la stessa applicato correttamente i disposti della citata Ordinanza fissando, in assenza di una comunicazione contraria da parte del diretto interessato (art. 24 cpv. 4 OAVS), i contributi d'acconto sulla base del reddito determinante per l'ultima decisione di fissazione dei contributi ad essa nota (art. 24 cpv. 2 OAVS).
L'amministrazione, come indicato, non poteva sapere che i redditi effettivi del ricorrente conseguiti nel 2003 e nel 2004 divergevano dal reddito presumibile fino a quel momento conosciuto ed in maniera così importante (superiore del 25%). Non disponendo di dati diversi e più recenti, la Cassa non era infatti nelle condizioni di adeguare i contributi d'acconto (art. 24 cpv. 3 OAVS) e - correttamente - la decisione di fissazione dei contributi definitivi è giunta soltanto nel 2007, ossia soltanto una volta conosciuti dall'amministrazione (e non solo dal ricorrente e dall'autorità fiscale) i redditi che l'insorgente ha effettivamente realizzato quegli anni.
2.11. Il ricorrente sostiene inoltre che in virtù dell'art. 27 cpv. 2 OAVS, la sua situazione finanziaria, mutata, doveva essere nota alla Cassa al più tardi entro sei mesi dal momento in cui sono state emanate le notifiche di tassazione IC 2003 e 2004 (19 novembre 2004 e 9 novembre 2005) applicabili per la determinazione dei contributi dovuti per quegli anni e che perciò l'amministrazione avrebbe potuto e dovuto emettere già a suo tempo le decisioni finali di fissazione dei contributi personali, senza attendere sino a metà rispettivamente sino a fine 2007. Il ritardo con cui l'amministrazione ha agito non deve dunque andare a suo discapito.
Questa tesi non lo soccorre. L'assicurato confonde infatti le circostanze: il fatto che egli abbia ricevuto la notifica di tassazione ad un determinato momento non implica forzatamente ed automaticamente ancora che anche la Cassa di compensazione competente ne sia venuta a conoscenza o possa esserne venuta a conoscenza nello stesso periodo, ovviamente sempre ed unicamente tramite i canali ufficiali.
Vero è che le casse di compensazione domandano alle competenti autorità fiscali cantonali le indicazioni necessarie al calcolo dei contributi (art. 27 cpv. 1 OAVS), che queste ultime trasmettono man mano le indicazioni per ogni anno fiscale alle casse di compensazione (art. 27 cpv. 2 OAVS) e che l'autorità fiscale cantonale che non ha ricevuto nessuna domanda di comunicazione per una persona esercitante un'attività lucrativa indipendente il cui reddito può essere stabilito conformemente all'art. 23 OAVS trasmette spontaneamente gli elementi di calcolo alla cassa cantonale di compensazione, la quale li inoltra, ove occorra, alla cassa di compensazione competente (art. 27 cpv. 3 OAVS). Ciò non allevia comunque l'assicurato dal suo obbligo di notificare convenientemente all'amministrazione le modifiche significative per la percezione di acconti sufficienti.
L'art. 27 OAVS si riferisce alla procedura di determinazione dei contributi dovuti, mentre l'art. 24 OAVS ha specifica attinenza con i contributi d'acconto (in questo senso la marginale).
Nemmeno l'art. 24 cpv. 2 OAVS viene pertanto in aiuto all'assicurato. Infatti, questo disposto permette alle casse di compensazione di stabilire i contributi d'acconto sulla base del reddito presumibile dell'anno di contribuzione. Per fare ciò, esse possono fondarsi sul reddito determinante per l'ultima decisione di fissazione dei contributi, ma fintanto che l'amministrazione non viene a conoscenza in modo ufficiale, ossia mediante la trasmissione delle notifiche di tassazione da parte dell'autorità fiscale o mediante l'assicurato medesimo, del reddito aziendale, essa non può procedere con la fissazione di (nuovi) adeguati acconti e, conseguentemente, deve continuare a richiedere all'assicurato i contributi d'acconto da versare basandosi (soltanto) sull'ultima tassazione ad essa nota.
Stanti le considerazioni che precedono, non v'è pertanto nulla da recriminare all'amministrazione per il suo agire, la quale ha correttamente seguito il senso e lo scopo delle norme legali applicabili. Una negligenza, semmai, è da ricondurre al solo ricorrente - che aveva sicuramente un primario interesse a definire la questione - per non averle tempestivamente segnalato, giusta gli artt. 23 cpv. 5 e 24 cpv. 4 OAVS, le concrete divergenze - peraltro da lui facilmente riconoscibili - fra il suo reddito effettivo e gli acconti versati negli anni precedenti. Se avesse agito in tal senso, avrebbe sicuramente evitato di far sorgere a suo carico degli interessi di ritardo in virtù dell'art. 41bis cpv. 1 lett. f OAVS (citate STF 9C_632/2007, consid. 4.1, STF 9C_738/2007, consid. 7.4; DTF 134 V 202 consid. 3.4).
E, come visto, i pagamenti spontanei delle somme di Fr. 5'000.- e di Fr. 10'000.-, seppure corretti nell'ottica del principio di segnalazione testé menzionato, sono tuttavia giunti troppo tardi.
Da questo profilo, dunque, l'applicazione dell'ultima norma appena citata si rivela corretta, mentre le contestazioni del ricorrente in proposito vanno integralmente respinte.
2.12. La questione dell'accollamento di interessi di mora all'assicurato "per colpa" della Cassa è stata affrontata dalla Cassa CO 1, che il 21 dicembre 2006 l'ha sottoposta, per chiarimenti, all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS).
Come rammentato nella citata pronuncia di questo Tribunale del 19 aprile 2007 (inc. n. 30.2007.3, consid. 2.9), l'UFAS così si è espresso in merito:
" (…) Per quanto concerne i lavoratori indipendenti la tassazione definitiva e dunque la fissazione dei contributi è spesso effettuata molto tempo dopo l'anno contributivo determinante. Non è raro che gli acconti versati per i contributi siano troppo bassi e che l'importo mancante possa essere fatturato solo qualche anno dopo. Di regola, in questi casi gli interessi di mora non vengono riscossi. Solo se i contributi d'acconto sono inferiori di almeno il 25% per cento all'importo effettivamente dovuto, si chiede all'assicurato di segnalare alla cassa di compensazione le divergenze esistenti non appena è in grado di determinarle in virtù della chiusura dei conti (art. 24 cpv. 4 OAVS; N. 1144 DIN). Se omette di pagare la differenza entro la fine dell'anno civile seguente l'anno contributivo, iniziano a correre gli interessi di mora secondo l'articolo 41bis capoverso 1 lettera f OAVS.
Nei casi da voi menzionati, gli assicurati non hanno comunicato le informazioni richieste e non hanno versato la differenza, dando così il via al meccanismo degli interessi di mora. L'obbligo di versare interessi di mora non è dunque da ricondurre in alcun caso al ritardo nella fissazione dei contributi. In realtà, il ritardo nella trasmissione delle dichiarazioni fiscali e nella determinazione dei contributi contribuisce solo ad allungare il periodo di mora e aumentare così l'importo dovuto per gli interessi. Il semplice fatto che la decisione relativa ai contributi si faccia attendere così a lungo dovrebbe, ben al contrario, spingere gli interessati a versare quanto prima la differenza, al fine di evitare elevati interessi di mora.
Dal canto nostro, partiamo dal presupposto che la cassa di compensazione abbia informato sufficientemente i lavoratori indipendenti sui loro obblighi in materia. Considerata la situazione, nonostante il ritardo nella fissazione dei contributi, non vi è per principio alcun motivo di rinunciare alla riscossione degli interessi.".
Occorre ancora evidenziare che nella decisione impugnata la Cassa ha rilevato di aver informato (nel corso del 2000) tutti gli assicurati ad essa affiliati riguardo all'importante modifica del calcolo degli interessi di mora che sarebbe entrata in vigore dal 1° gennaio 2001 (doc. A1 punto 3). E meglio che, in virtù dell'art. 41bis cpv. 1 lett. f OAVS, dal 1° gennaio 2003 degli interessi di mora sarebbero stati prelevati qualora i contributi ancora dovuti a conguaglio per il 2001 sarebbero stati superiori al 25% dei contributi totali definitivi da versare. Era dunque necessario notificarle le variazioni rilevanti (del 25%) del reddito da attività lucrativa conseguito, onde evitare il pagamento di interessi di mora.
Va comunque osservato che se l'insorgente non avesse ricevuto tale informazione, egli non potrebbe prevalersene, ritenuto come nessuno è protetto dall'ignoranza della legge (STFA C 366/99 del 18 gennaio 2000, consid. 2; DTF 124 V 215, consid. 2b)aa) e la giurisprudenza ivi citata; STCA del 14 novembre 2006, inc. n. 30.2006.46, STCA del 4 dicembre 2002, inc. n. 30.2002.201).
Sempre a proposito di questa tematica, il 18 dicembre 2006 Maximilian Reimann, membro del Consiglio degli Stati, ha sottoposto al Consiglio federale un postulato (06.3736) – poi ritirato - con cui ha chiesto di verificare se le Casse di compensazione non debbano condonare gli interessi di mora del 5% applicati sui contributi AVS arretrati in caso di ritardo nel pagamento non imputabile al contribuente.
Il 28 febbraio 2007 il Consiglio Federale, proponendo di respingerlo, ha espresso il suo parere nei seguenti termini:
" Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, nell'AVS gli interessi di mora mirano alla compensazione forfetaria delle perdite d'interessi subite dall'assicurazione - al contrario degli assicurati, che invece ne beneficiano - in caso di ritardo nel pagamento di contributi. Pertanto, per quanto attiene all'obbligo di versare interessi di mora e alla sua durata, è del tutto irrilevante se il ritardo nella fissazione o nel versamento dei contributi sia imputabile alla cassa di compensazione o all'assicurato. È vero che il sistema degli interessi di mora previsto nell'AVS è un po' schematico e relativamente severo, ma lo è nell'interesse dell'assicurazione. D'altro canto non si può cercare una soluzione individuale per ogni caso. Inoltre una severa regolamentazione in merito fa sì che gli assicurati versino più rapidamente i contributi dovuti.
Far dipendere l'obbligo di versare interessi di mora dalla responsabilità del ritardo ne inficerebbe la funzione compensativa e implicherebbe complicazioni amministrative. Se i contribuenti adempiono ai loro obblighi legali, la riscossione d'interessi di mora è praticamente esclusa. In questi casi, nemmeno gravi ritardi nella comunicazione fiscale comportano l'obbligo di versare interessi di mora. Ciononostante, se tale versamento dipendesse da una colpa, le casse di compensazione dovrebbero verificare in ogni singolo caso se i contribuenti siano responsabili o meno del ritardo nel pagamento. Questo aumenterebbe considerevolmente gli oneri e renderebbe più frequente il ricorso alle vie legali. Nei rari casi in cui il versamento d'interessi di mora è chiaramente imputabile alla cassa di compensazione, nel diritto vigente si possono trovare soluzioni adeguate. Infine va notato che sono concessi interessi compensativi del 5 per cento per contributi non dovuti che vengono restituiti o compensati dalle casse di compensazione. Il principio di dipendenza da una colpa dovrebbe allora essere applicato anche agli interessi compensativi. In questo caso la cassa di compensazione dovrebbe chiarire ogni volta il motivo per cui sono stati versati contributi troppo elevati. Questo richiederebbe accertamenti delicati e onerosi.
Pertanto il Consiglio federale non ritiene adeguato far dipendere il versamento d'interessi di mora dell'AVS dalla responsabilità del ritardo. D'altra parte anche il Parlamento si è espresso in tal senso nell'ambito della 10a revisione dell'AVS."
In conclusione, il Consiglio federale ha affermato che se il contribuente adempie ai suoi obblighi legali, la riscossione di interessi di mora è praticamente esclusa.
Di conseguenza, questa stessa frase, estrapolata dall'assicurato e ripresa al punto 3 del ricorso, deve essere forzatamente contestualizzata. Essa va quindi intesa nel senso che solo se l'assicurato ha pagato sufficienti acconti, cosicché il conguaglio dei contributi ancora da versare non sia superiore al 25% dei contributi effettivamente dovuti, egli non si trova in mora. È esclusa un'interpretazione generica di questa frase come sottointeso dall'assicurato.
Questi concetti sono stati in sostanza ripresi dapprima nella sentenza del 9 aprile 2008 (DTF 134 V 202), poi ancora nelle già menzionate sentenze del 26 settembre 2008 (STF 9C_632/2007, consid. 4.2) e del 29 agosto 2008 (STF 9C_738/2007, consid. 7.1) concernenti casi ticinesi, in cui il Tribunale federale ha precisato che l'interesse moratorio non ha carattere penale e matura indipendentemente da ogni colpa. Per l'obbligo di prestare interessi di mora in ambito contributivo non è pertanto decisivo se il ritardo nella fissazione o nel pagamento dei contributi sia imputabile al contribuente oppure alla cassa di compensazione (DTF 134 V 202 consid. 3.3.1; STFA H 221/90 del 24 gennaio 1992 = ZAK 1992 pag. 167 seg. consid. 4b). Siccome l'obbligo di pagare degli interessi di mora esiste anche quando il ritardo è ascrivibile ad una colpa della Cassa di compensazione, gli interessi vanno giustamente fatti valere quando dovesse presentarsi un'omissione da parte di un'altra amministrazione, segnatamente dell'autorità fiscale, anche qualora dovesse avere trascinato in maniera dilatoria la fissazione definitiva dei contributi (DTF 134 V 202 consid. 3.3.2; STFA H 157/04 del 14 dicembre 2004, consid. 3.4.2).
Queste recenti precisazioni del Tribunale federale non lasciano spazio ad alcun dubbio. Conseguentemente, alla Cassa di compensazione non va addebitata alcuna colpa per avere tardato ad emanare ("soltanto" nel 2007) le decisioni di fissazione dei contributi personali. Come visto, invece, gli interessi di mora sono diventati esigibili di per se stessi al 1° gennaio 2005 per l'anno di contribuzione 2003 ed al 1° gennaio 2006 per l'anno 2004.
2.13. Gli interessi di mora regolamentati dall'art. 41bis cpv. 1 OAVS decorrono poi, come detto, fino al momento del versamento completo dei conguagli dovuti (art. 41bis cpv. 2 OAVS). Questo significa che fintanto che tutti i contributi personali dell'assicurato dovuti per gli anni 2003 e 2004 non sono stati versati alla Cassa di compensazione, non è possibile non conteggiare all'interessato degli interessi di ritardo.
E ciò, indipendentemente da quando questi contributi personali siano stati definitivamente fissati dalla Cassa.
In concreto, il versamento completo di quanto richiesto si è realizzato con l'accreditamento, il 22 dicembre 2006, delle somme versate volontariamente dall'assicurato sul conto corrente della Cassa di compensazione. Fino a quell'istante, dunque, il ricorrente si trovava in mora nei confronti dell'amministrazione.
Visto quanto precede, la tesi espressa dall'insorgente secondo cui la Cassa di compensazione potrebbe addebitargli, semmai, unicamente degli interessi sull'arco di tre mesi a causa della chiesta ed ottenuta proroga per consegnare le proprie dichiarazioni fiscali IC 2003 e IC 2004 è errata.
Alla stessa stregua va trattata l'ipotesi secondo cui, addirittura, nessun giorno di ritardo gli andrebbe addebitato, ritenuto che la mora di oltre due anni sarebbe dovuta essenzialmente alla lentezza della Cassa di compensazione e non alla sua inazione.
Queste ed altre soluzioni suggerite dal ricorrente (doc. I punto 8) non devono dunque essere qui tutelate.
Ne discende che, sulla base dell'art. 41bis cpv. 1 lett. f OAVS, la Cassa di compensazione ha giustamente proceduto calcolando degli interessi di mora dal 1° gennaio 2005 al 22 dicembre 2006 per i contributi personali da versare nel 2003, rispettivamente dal 1° gennaio 2006 al 22 dicembre 2006 per i contributi del 2004.
Sulla determinazione degli importi di base dei contributi sui quali calcolare gli interessi di mora ex art. 41bis cpv. 1 lett. f OAVS
2.14. Secondo l'amministrazione, l'art. 41bis cpv. 1 lett. f OAVS va applicato sull'intero ammontare di Fr. 2'879,05 corrispondente ai contributi AVS/AI/IPG/AF ed alle relative spese amministrative per il 2003 calcolati sul reddito aziendale netto di Fr. 38'572.- conseguito nel 2003.
Per l'anno 2004, gli interessi di mora vanno calcolati sull'importo di Fr. 6'662,20 determinato sulla base di un reddito aziendale netto di Fr. 67'740.- conseguito quello stesso anno.
Per contro, d'avviso dell'insorgente gli interessi di ritardo dovrebbero essere determinati sulle somme corrispondenti ai soli contributi AVS e AI o, al limite, anche ai contributi IPG, comunque non agli AF ed alle spese amministrative.
2.15. Per e nell'anno 2003 di contribuzione (doc. A1/3), l'assicurato ha versato dei contributi personali di Fr. 1'123.- sotto forma di quattro acconti di Fr. 280,75 ciascuno. Il 22 dicembre 2006 è giunto alla Cassa un versamento spontaneo di Fr. 5'000.- da parte del ricorrente, cosicché il totale corrisposto ammontava a Fr. 6'123.-, mentre il contributo AVS/AI/IPG/AF effettivamente dovuto nel 2003 era di Fr. 2'879,05.
Per quanto concerne il 2004 (doc. A1/5), gli acconti di Fr. 950,65 pagati nel 2004 (3 x Fr. 280,75 + Fr. 108,40) sono stati completati dal versamento volontario di Fr. 10'000.-, giunto anch'esso sul conto della Cassa il 22 dicembre 2006. Di conseguenza, i contributi complessivamente versati dall'insorgente assommavano a Fr. 10'950,65, mentre i contributi AVS/AI/IPG/AF richiestigli con la decisione del 13 novembre 2007 erano pari a Fr. 6'662,20 spese amministrative comprese.
Sulle differenze di Fr. 3'243,95 rispettivamente di Fr. 4'288,45 egli vanta un credito, che gli è stato rimunerato e rimborsato.
Tuttavia, l'insorgente non ritiene corretto calcolare questi interessi di mora fondandosi sull'importo totale dovuto, ovvero, per l'anno 2003, sull'ammontare di Fr. 2'879,05 rispettivamente su contributi pari a Fr. 1'756,05 (Fr. 2'879,05 – Fr. 1'123.-) da versare a saldo (al 22 dicembre 2006).
Per il 2004, si tratta del totale dei contributi dovuti ammontante a Fr. 6'662,20 che, visti gli acconti già versati, dà un conguaglio di contributi a saldo, sempre al 22 dicembre 2006, di Fr. 5'711,55 (Fr. 6'662,20 – Fr. 950,65).
D'avviso del ricorrente, per l'anno 2003 questi interessi andrebbero determinati sul contributo da versare pari a Fr. 1'527,30 (Fr. 2'650,30 – Fr. 1'123.-) o, in via subordinata, su contributi pari a Fr. 1'643.- (Fr. 2'766.- - Fr. 1'123.-). L'art. 41bis cpv. 1 lett. f OAVS sarebbe quindi unicamente applicabile all'importo dei contributi AVS e AI calcolati sul reddito aziendale, eventualmente anche al contributo IPG, ma non certamente al contributo AFI (Fr. 57,75) nonché alle spese amministrative riscosse su questi contributi (Fr. 55,30).
In merito al 2004, la base di calcolo sarebbe rappresentata dai contributi AVS/AI da versare a saldo ammontanti a Fr. 5'278,15 (Fr. 6'228,80 – Fr. 950,65) oppure dai contributi AVS/AI/IPG pari a Fr. 5'481,35 (Fr. 6'432.- – Fr. 950,65).
2.16. Se non vi sono quindi dubbi che l'art. 41bis cpv. 1 lett. f OAVS si applica ai contributi AVS dovuti dagli indipendenti, occorre analizzare se questo disposto sia valido anche per gli altri contributi che la Cassa di compensazione ha prelevato all'insorgente sul reddito aziendale di Fr. 38'572.- conseguito nel 2003 rispettivamente sul reddito netto di Fr. 67'740.- realizzato nel 2004.
Per quanto concerne l'assicurazione invalidità, l'art. 3 cpv. 1 LAI prevede espressamente che la LAVS è applicabile, per analogia, al calcolo dei contributi dell'assicurazione per l'invalidità. Il contributo sul reddito di un'attività lucrativa è dell'1,4%. I contributi delle persone assicurate obbligatoriamente, calcolati secondo la tavola scalare, sono graduati nello stesso modo dei contributi dell'AVS.
I contributi sono riscossi come supplemento ai contributi dell'AVS. Gli artt. 11 e 14-16 LAVS sono applicabili per analogia con le rispettive deroghe alla LPGA (art. 3 cpv. 2 LAI).
Per quanto la LAI non vi deroghi, sono applicabili per analogia le disposizioni della LAVS concernenti il trattamento di dati personali, i datori di lavoro, le casse di compensazione, il regolamento dei conti e dei pagamenti, la contabilità, la revisione delle casse e il controllo dei datori di lavoro, la copertura delle spese amministrative, l'assunzione di costi e le tasse postali, l'Ufficio centrale di compensazione, il numero d'assicurato e l'effetto sospensivo.
Più specificatamente, in virtù dell'art. 1 OAI sono applicabili, per analogia, le disposizioni del capo primo come anche gli artt. 34 a 43 OAVS.
Da quanto precede discende chiaramente che ai contributi AI, prelevati sul reddito da attività lucrativa come un supplemento ai contributi AVS, vanno applicate le medesime regole di riscossione valide per i contributi AVS. Nello specifico, con riferimento al prelevamento di interessi di mora, le norme citate regolano espressamente il rinvio alla base legale dell'art. 14 cpv. 4 lett. e LAVS (abrogata con l'entrata in vigore, il 1° gennaio 2003, della LPGA e sostituita dall'art. 26 cpv. 1 LPGA) ed anche alla sua concretizzazione nell'art. 41bis OAVS. L'art. 41bis cpv. 1 lett. f OAVS può dunque essere applicato ai contributi AI.
2.17. Riguardo all'assicurazione indennità per perdita di guadagno, l'art. 21 cpv. 1 LIPG prevede che la LIPG è applicata dagli organi dell'AVS con la collaborazione dei contabili degli stati maggiori e delle unità militari.
Per quanto la LIPG non disponga altrimenti, si applicano per analogia le disposizioni della LAVS concernenti i datori di lavoro, le casse di compensazione, il regolamento dei conti e dei pagamenti, la contabilità, la revisione delle casse e il controllo dei datori di lavoro, l'Ufficio centrale di compensazione e il numero d'assicurato (art. 21 cpv. 2 LIPG).
Secondo l'art. 27 cpv. 2 LIPG, per il calcolo dei contributi sono applicabili per analogia le disposizioni della LAVS. Il Consiglio federale stabilisce l'ammontare dei contributi tenendo conto dell'art. 28. Il contributo sul reddito di un'attività lucrativa non può tuttavia eccedere lo 0,5%.
I contributi sono prelevati quali supplementi a quelli dell'AVS. Gli artt. 11 e 14-16 LAVS sono applicabili per analogia, comprese le deroghe alla LPGA che vi figurano (art. 27 cpv. 3 LIPG).
L'art. 36 OIPG ha fissato i contributi nello 0,3% del reddito dell'attività lucrativa.
Per eseguire il conteggio dei contributi per i lavoratori indipendenti e per le persone che non esercitano un'attività lucrativa (art. 19a LIPG), la Cassa di compensazione deduce dalle indennità i contributi per l'AVS, per l'AI e per l'IPG applicando la stessa aliquota valida per i lavoratori salariati.
Infine, l'art. 42 OIPG menziona espressamente che se la LIPG e l'OIPG non stabiliscono altrimenti, sono applicabili per analogia le disposizioni del capo quarto (organizzazione) come pure gli artt. 34-43, 200-203, 205-21, 212bis e 213 OAVS.
D'avviso del TCA, dunque, contrariamente a quanto sostiene il ricorrente, l'OIPG (art. 42) contempla espressamente una norma anche in ambito di riscossione dei contributi IPG e non solo per il calcolo dei contributi IPG (art. 27 cpv. 2 LIPG). Il rinvio agli artt. 41bis e 42 OAVS sugli interessi è chiaro e soprattutto esplicito.
Stante quanto precede, la tesi principale va respinta e, pertanto, gli interessi di mora calcolati sui contributi AVS, sui contributi AI e sui contributi IPG – questi ultimi due contributi sono prelevati come supplementi a quelli AVS – poggiano su un valido fondamento legale e vanno quindi confermati nel principio.
2.18. Nella sentenza del 17 marzo 2008 (STF 9C_704/2007 pubblicata in DTF 134 I 179 = SVR 2008 FL Nr. 1) portante sull'obbligo di risarcimento del datore di lavoro in caso di mancato pagamento di contributi alla Cassa di compensazione, al considerando 6.2 il Tribunale federale ha ricordato che la responsabilità dell'art. 52 LAVS vale per le assicurazioni sociali federali, in particolare per l'AVS, così come per l'AI e per l'IPG per le quali i contributi sono prelevati come supplemento ai contributi AVS (art. 3 cpv. 2 LAI, art. 26 IPG). Anche l'art. 25 cpv. 3 della Legge federale sugli assegni familiari nell'agricoltura (LAF) rinvia espressamente all'art. 52 LAVS. Pure l'art. 6 LADI rimanda in maniera generale per l'ambito dei contributi alla legislazione AVS, cosicché è compresa anche la responsabilità dell'art. 52 LAVS (DTF 113 V 186 consid. 4b). Gli assegni di famiglia diversi da quelli nell'agricoltura sono invece regolati dal diritto cantonale, perciò l'art. 52 LAVS non funge da base legale per pretendere un risarcimento. È necessaria una base legale cantonale.
Per quanto concerne la legislazione ticinese in merito ai contributi dovuti dagli indipendenti sugli assegni di famiglia, l'art. 59 cpv. 1 lett. b LAF specifica che l'assegno integrativo è finanziato, tra l'altro, da un contributo pari allo 0.15% del reddito soggetto all'AVS, ritenuto un limite di esenzione stabilito dal Consiglio di Stato, versato da chi esercita un'attività lucrativa indipendente alla competente Cassa per gli assegni familiari.
L'art. 103 RLAF regola il contributo delle persone che esercitano un'attività lucrativa indipendente. Per il capoverso 1, la Cassa per gli assegni familiari, tramite la Cassa di compensazione AVS/AI/IPG, preleva il contributo sul reddito soggetto all'AVS delle persone: a) che esercitano un'attività lucrativa indipendente; b) i cui datori di lavoro non sono soggetti all'obbligo di pagare i contributi ai sensi dell'art. 6 LAVS. Giusta il capoverso 2, la Cassa per gli assegni familiari versa l'importo corrispondente al Fondo di compensazione nei termini e secondo le modalità definite dalla Cassa cantonale per gli assegni familiari.
L'art. 47 LAF contempla che per quanto non previsto dalla legge o dalla Legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali del 5 giugno 2000 (LAPS), sono applicabili le disposizioni della LAVS e della LPC.
L'art. 63 LAVS tratta dei compiti delle casse di compensazione ed al capoverso 4 prevede che la Confederazione e, con l'approvazione del Consiglio federale, i Cantoni e le associazioni fondatrici possono affidare alle casse di compensazione altri compiti, in particolare quelli relativi alla protezione dei militari e della famiglia.
Conformemente a questo disposto, l'art. 49 cpv. 2 LAF ha affidato alla Cassa cantonale di compensazione AVS/Al/IPG l'amministrazione della Cassa cantonale sugli assegni familiari.
In questo contesto, è la Cassa cantonale di compensazione AVS/Al/IPG che provvede ad incassare i contributi dovuti dai datori di lavoro per gli assegni di famiglia. L'incasso avviene contemporaneamente a quello relativo ai contributi AVS/AI/IPG e AD. La Cassa di compensazione richiede i contributi dovuti dal datore di lavoro e compensa l'ammontare degli assegni per i figli che lo stesso è stato autorizzato ad anticipare al suo dipendente (STCA del 31 luglio 2002, consid. 1.10, inc. n. 30.2001.33).
Essenzialmente, dunque, anche per gli assegni integrativi c'è un rinvio alla LAVS quale diritto suppletorio e, per essa, secondo il TCA, anche all'OAVS e quindi implicitamente anche all'art. 41bis cpv. 1 lett. f OAVS.
In conclusione, quindi, il TCA non può fare propria l'opinione del ricorrente secondo cui, per gli altri contributi sociali diversi da quelli AVS che non sono pagati nel termine indicato al momento della notifica del calcolo dei contributi stessi, occorre applicare, per eventuali interessi di mora, l'art. 26 LPGA con particolare rinvio sì all'art. 41bis cpv. 1 OAVS, ma alle sole lettere a ad e, fatta eccezione dunque per la lettera f (doc. I punto 5 lettera e).
2.19. Resta ancora da esaminare se gli interessi di mora, ai sensi invece dell'art. 41bis cpv. 1 lett. f OAVS, possano essere prelevati anche sulle spese amministrative.
Fra i suoi vari compiti, elencati all'art. 63 LAVS, la cassa di compensazione ha anche quello di riscuotere i contributi per le spese di amministrazione (art. 63 cpv. 1 lett. g LAVS).
In virtù dell'art. 69 cpv. 1 LAVS, a copertura delle loro spese di amministrazione, le casse di compensazione prelevano dai loro membri (datori di lavoro, persone che esercitano un'attività lucrativa indipendente, persone che non esercitano un'attività lucrativa e persone assicurate facoltativamente secondo l'art. 2) contributi commisurati alla capacità economica delle persone tenute a pagarli. È applicabile l'art. 15. Il Consiglio federale può prendere le misure atte ad impedire che le aliquote dei contributi per le spese dell'amministrazione non differiscano troppo da una cassa all'altra.
In forza di questa norma di legge, l'Esecutivo federale ha emanato l'art. 157 OAVS, delegando al Dipartimento federale dell'Interno il compito di fissare, per tutte le casse di compensazione, su proposta della Commissione federale dell'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità, le aliquote massime dei contributi alle spese di amministrazione dovuti dai datori di lavoro, dalle persone che esercitano un'attività lucrativa indipendente e dalle persone che non esercitano un'attività lucrativa.
Il Dipartimento federale dell'Interno ha così promulgato l'11 ottobre 1972 l'Ordinanza sulle aliquote massime dei contributi alle spese d'amministrazione nell'AVS (RS 831.143.41), il cui art. 1 recita:
" I contributi alle spese d'amministrazione, previsti nell'articolo 69 capoverso 1 della legge federale del 20 dicembre 1946 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti, non possono superare il tre per cento della somma dei contributi dovuti da un datore di lavoro, da una persona che esercita un'attività lucrativa indipendente o da una persona che non esercita una attività lucrativa."
In concreto questo contributo, che deve essere inferiore al 3%, è stato fissato al 2% del contributi AVS/AI/IPG (Fr. 2'766.- x 2% per il 2003, Fr. 6'432-.- x 2% per l'anno di contribuzione 2004). Le spese sono quindi state prelevate correttamente.
Come indicato in precedenza, in virtù dell'art. 14 cpv. 2 LAVS i contributi del reddito proveniente da un'attività lucrativa indipendente devono essere stabiliti e versati periodicamente. Investito di questo compito, il Consiglio federale ha fissato i periodi di calcolo e di contribuzione. Giusta l'art. 24 cpv. 1 OAVS, nell'anno di contribuzione corrente le persone che esercitano un'attività lucrativa indipendente devono pagare i contributi d'acconto a scadenze periodiche, fissate in trimestri dall'art. 34b cpv. 1 lett. b OAVS. Questi contributi devono poi essere pagati alla cassa di compensazione entro dieci giorni dalla scadenza del periodo di pagamento (art. 34 cpv. 3 OAVS).
Le casse di compensazione fissano i contributi dovuti per l'anno di contribuzione in una decisione e procedono alla compensazione con i contributi d'acconto pagati (art. 25 cpv. 1 OAVS).
Inoltre, la Cassa di compensazione si occupa, come visto, sia della fissazione dei contributi (art. 63 cpv. 1 lett. a LAVS), sia della riscossione dei contributi per le spese di amministrazione (art. 63 cpv. 1 lett. g LAVS).
Gli interessi di mora sono quindi dovuti sui contributi AVS/AI/IPG e AD (quest'ultima voce non però per gli indipendenti), AF (AFI per gli indipendenti) e sui contributi alle spese amministrative giusta l'art. 69 cpv. 1 LAVS.
Non sono invece dovuti interessi di mora sulle tasse di diffida (art. 34a cpv. 2 OAVS), sulle spese per l'emanazione della tassazione d'ufficio (art. 38 cpv. 3 OAVS) e sulle multe d'ordine (art. 91 LAVS).
Nessun interesse può inoltre essere prelevato sugli interessi di ritardo non versati (NN. 4009, 4010 e 4011 della Circolare sugli interessi di mora (CIM), edita dall'UFAS; nella versione francese dal 1° gennaio 2008, cfr. NN. 4049, 4050 e 4051 delle Directives sur la perception des cotisations (DP) dans l'AVS, AI et APG).
Ne discende che anche questa censura va respinta siccome infondata.
2.20. In conclusione, quindi, la Cassa di compensazione deve conteggiare gli interessi di mora ai sensi dell'art. 41bis OAVS sui contributi AVS/AI/IPG/AD/AF e sui contributi per le relative spese amministrative stabiliti con una decisione di fissazione dei contributi.
Nella fattispecie, questi interessi di mora vanno pertanto calcolati per i contributi dovuti per il 2003 sulla differenza fra da un lato il totale dei contributi AVS/AI/IPG (Fr. 2'766.-), AF (Fr. 57,75) e dei contributi per le spese amministrative (Fr. 55,30) determinato con la decisione definitiva di fissazione dei contributi dell'11 maggio 2007 (Fr. 2'879,05); d'altro lato, gli acconti dei contributi AVS/AI/IPG/AF e delle relative spese amministrative già versati dall'assicurato nel corso del 2003 (Fr. 1'123.-).
È quindi a buon diritto che la Cassa di compensazione ha posto a carico dell'insorgente degli interessi di ritardo pari a Fr. 173,65, partendo da un importo ancora dovuto a saldo di Fr. 1'756,05 (Fr. 2'879,05 – Fr. 1'123.-) per un periodo di 712 giorni di ritardo (dal 1° gennaio 2005 al 22 dicembre 2006).
Riguardo agli interessi da conteggiare sui contributi dovuti per l'anno 2004, fa stato da una parte il totale dei contributi da pagare AVS/AI/IPG (Fr. 6'432.-), AF (Fr. 101,55) e dei contributi per le spese amministrative (Fr. 128,65) stabilito mediante la decisione di fissazione dei contributi del 13 novembre 2007 (Fr. 6'662,20); dall'altra parte, gli acconti dei contributi AVS/AI/IPG/AF e delle relative spese amministrative versati dall'assicurato nell'anno 2004 (Fr. 950,65).
Anche in questa evenienza, la Cassa ha giustamente accollato all'insorgente degli interessi di ritardo pari a Fr. 279,25, partendo da un importo ancora dovuto a saldo di Fr. 5'711,55 (Fr. 6'662,20 – Fr. 950,65) per un periodo di 352 giorni di ritardo (dal 1° gennaio 2006 al 22 dicembre 2006).
In proposito, questo TCA osserva che questo principio è stato riconfermato ancora di recente dall'Alta Corte (STF 9C_632/2007 del 26 settembre 2008, STF 9C_738/2007 del 29 agosto 2008, con riferimento ad una sentenza pubblicata in DTF 134 V 202 ed in SVR 2008 AHV Nr. 19), che ha ratificato i giudizi del 10 luglio 2007 rispettivamente del 17 settembre 2007 di questo Tribunale riguardanti l'obbligo per un indipendente di pagare degli interessi di mora stabiliti dalla Cassa di compensazione in virtù dell'art. 41bis cpv. 1 lett. f OAVS. La nostra Massima istanza ha quindi implicitamente ammesso e ratificato che questi interessi vengano conteggiati non solo sui contributi AVS e AI determinati in funzione del reddito aziendale conseguito dall'assicurato in un determinato anno, bensì anche sia sui contributi IPG ed AFI, sia sui contributi per le spese di amministrazione riscossi, anche questi ultimi, dalla Cassa di compensazione in funzione dell'importo del reddito netto.
Occorre dunque concludere che i contributi totali dovuti dall'assicurato sono considerati, a giusta ragione, il 100% da versare e quindi vanno utilizzati come base di calcolo per fissare l'importo limite che indica se v'è stato un superamento del 25% che, in tal caso, viene sanzionato con il computo di interessi di mora. L'art. 41bis cpv. 1 lett. f OAVS stesso, implicitamente, puntualizza che i contributi effettivamente dovuti rappresentano il 100%. La legge medesima, quindi, senza necessariamente fare capo alle Direttive dell'UFAS, contiene già la regolamentazione sufficiente che pone le basi di calcolo per determinare l'oggetto da addebitare con interessi moratori.
La lamentela dell'insorgente su questa tematica va dunque respinta.
2.21. Alla luce di tutto quanto precede, considerati inoltre gli interessi compensativi di Fr. 64.- maturati in virtù dell'art. 41ter OAVS durante 142 giorni (dal 23 dicembre 2006 al 14 maggio 2007) sulla somma di Fr. 3'243,95 versata in eccesso dal ricorrente a titolo d'acconto sui contributi personali per il 2003 (Fr. 1'123.- + Fr. 5'000.- - Fr. 2'879,05), la differenza di Fr. 109,65 (Fr. 173,65 – Fr. 64.-) è giustamente ancora dovuta dal ricorrente.
Anche il rimborso di Fr. 4'288,45 (Fr. 950,65 + Fr. 10'000.- - Fr. 6'662,20), risultante dalla somma versata spontaneamente dall'assicurato per i suoi contributi del 2004, ha dato luogo a degli interessi compensativi (Fr. 192,40) che sono stati calcolati su 323 giorni, ovvero dal giorno successivo al suo accredito alla Cassa (23 dicembre 2006) al momento del rimborso dell'eccedenza del pagamento (15 novembre 2007). A carico dell'insorgente restano quindi Fr. 86,85 (Fr. 279,25 – Fr. 192,40).
La decisione su opposizione va dunque confermata, così pure gli importi di Fr. 109,65 e di Fr. 86,85 richiesti all'assicurato a titolo di interessi di mora per i contributi personali del 2003 e del 2004.
Da quanto esposto discende che le richieste di giudizio del ricorrente portanti sulla determinazione degli importi da utilizzare quale base per calcolare gli interessi dovuti ex art. 41bis cpv. 1 lett. f OAVS non devono essere accolte.
2.22. Infine, riguardo alla censura di "palese, arbitraria ed ingiustificata penalizzazione di quei contribuenti tenuti a pagare un conguaglio superiore al 25%, oggetto di una inammissibile disparità di trattamento, non sorretta da alcuna norma legale", rispetto ad altri contribuenti pacificamente inadempienti ai quali vengono condonati gli interessi di mora se questi non superano i Fr. 30.- (doc. I punto 9), la stessa non merita di essere tutelata.
Nel caso concreto va ribadito che l'assicurato, alla luce dei redditi realizzati negli anni 2003 e 2004 nella sua attività indipendente, ha effettivamente versato degli acconti insufficienti (stato al 22 dicembre 2006) nell'ottica dell'art. 41bis cpv. 1 lett. f OAVS.
Con sentenza del 21 agosto 2003 (H 268/02), l'allora Tribunale Federale delle Assicurazioni (dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale) ha considerato che promulgando gli articoli 41bis e 42 cpv. 1 OAVS, il Consiglio federale ha introdotto delle disposizioni più severe in materia di riscossione degli interessi moratori in ambito AVS e che l'AVS stessa si deve mostrare intransigente, anche di fronte ad un interesse di modesto importo e di un ritardo minimo, e ciò qualsiasi sia il motivo del ritardo. L'unica eccezione a questo principio concerne la riscossione di interessi moratori inferiori a Fr. 30.-, poiché l'UFAS ha fatto uso della facoltà riservatagli dal Consiglio federale di autorizzare le Casse di compensazione di rinunciare a prelevare degli interessi di mora in tali situazioni (cfr. N. 4024 CIM). Il Tribunale federale ha così ammesso che l'applicazione di questa nuova regolamentazione possa avere come conseguenza che gli interessi moratori siano percepiti retroattivamente (ossia già prima della scadenza del termine di pagamento), quando i pagamenti giungano troppo tardi alla Cassa di compensazione.
Quindi, la modalità della segnalazione spontanea imposta dalle evocate norme LAVS, e che tratta sia dell'aumento sia della diminuzione del reddito sul quale debbono essere percepiti i contributi, non può certo essere considerata un'eccezione ed appare comunque rispondere a tutti i requisiti della protezione dall'arbitrio.
Pertanto, l'art. 41bis cpv. 1 lett. f OAVS non viola neppure il principio di parità di trattamento dinanzi alla legge; anzi, proprio la percezione degli interessi moratori a fronte di una situazione come quella qui in discussione, ossia conseguente ad insufficiente versamento di acconti per la mancata segnalazione da parte del debitore dell'aumento dei suoi redditi, tende a volere trattare tutti gli assicurati in maniera conforme alla legge. Inoltre, la norma stessa non crea discriminazioni tra gli assicurati trattando gli stessi in maniera uguale.
In proposito, nelle recenti citate sentenze del 26 settembre 2008 (9C_632/2007, consid. 4.1) e del 29 agosto 2008 (9C_738/2007, consid. 7.3), il Tribunale federale ha confermato questa conclusione, osservando che la decisione di subordinare l'obbligo di pagamento degli interessi moratori ad un superamento sostanziale del 25%, limitandolo così alle situazioni in cui la persona interessata, come il ricorrente, deve rendersi conto della divergenza e deve quindi anche assumersi le conseguenze se, ciò malgrado, non segnala la differenza o non procede ad un adeguato versamento supplementare di acconti nei termini di rispetto concessigli dall'ordinanza, non crea un'inammissibile disparità di trattamento.
In questo senso, ritenuto come gli interessi dovuti sono superiori a Fr. 30.-, la Cassa ha preteso a giusta ragione le citate somme.
2.23. Tutto ben considerato, ne deriva che alcun rimprovero può dunque essere mosso nei confronti della Cassa di compensazione per aver addebitato al ricorrente i summenzionati interessi di ritardo in funzione dell'art. 41bis cpv. 1 lett. f OAVS.
Il ricorso deve pertanto essere integralmente respinto.
2.24. Il ricorrente chiede l'assunzione di ulteriori prove (doc. I), in particolare il richiamo dell'intero incarto della Cassa di compensazione così pure dei suoi incarti fiscali relativi agli anni 2003 e 2004.
Conformemente alla costante giurisprudenza, qualora l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduca l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove (apprezzamento anticipato delle prove; Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, pag. 212 no. 450, Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2a ed., pag. 39 n. 111 e pag. 117 n. 320; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274; cfr. anche STFA dell'11 gennaio 2002, H 103/01; DTF 122 II 469 consid. 4a, 122 III 223 consid. 3c, 120 Ib 229 consid. 2b, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti). Tale modo di procedere non costituisce una violazione del diritto di essere sentito desumibile dall'art. 29 cpv. 2 Cost. fed. (e in precedenza dall'art. 4 vCost. fed.; DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti).
In queste condizioni, questo Tribunale non ritiene necessario procedere con ulteriori accertamenti, la fattispecie essendo infatti sufficientemente chiarita dagli atti prodotti dalle parti.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione. L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Fabio Zocchetti