|
Raccomandata |
|
|
|
|
|
|
Incarto n.
TB |
Lugano
|
In nome |
|
||
|
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni |
|||||
|
|
|||||
|
|
|||||
|
composto dei giudici: |
Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici |
|
redattrice: |
Tanja Balmelli, vicecancelliera |
|
segretario: |
Fabio Zocchetti |
|
statuendo sul ricorso del 28 febbraio 2008 di
|
|
RI 1
|
|
|
|
contro |
|
|
|
la decisione su opposizione del 27 febbraio 2008 emanata da |
||
|
|
Cassa CO 1
in materia di contributi AVS |
||
|
|
|
|
|
ritenuto in fatto
1.1. Con decisione definitiva del 28 gennaio 2008 (doc. A), la Cassa CO 1 ha fissato i contributi AVS/AI/IPG dovuti da RI 1 per il 2004 quale persona senza attività lucrativa. In virtù dell'art. 29 OAVS, l'amministrazione si è basata sulla comunicazione fiscale IFD 2004 dell'Ufficio di tassazione di __________ (doc. 5), secondo cui la sostanza netta complessiva in Svizzera e all'estero era di Fr. 11'066'843.- al 31 dicembre 2003 ed il reddito conseguito sotto forma di rendite nel 2004 ammontava a Fr. 387'563.-.
Quest'ultima cifra, moltiplicata per venti e sommata alla sostanza netta, dà una sostanza determinante di Fr. 7'751'260.-, ma i contributi richiesti, Fr. 7'675.- spese comprese, sono stati calcolati su una sostanza determinante di Fr. 3'136'354.-, poiché il periodo di contribuzione si riferisce ai soli due primi mesi del 2004.
1.2. L'opposizione dell'11 febbraio 2008 (doc. B), con cui l'assicurata ha chiesto che il contributo dovuto sia ridotto a Fr. 1'700.- in proporzione ai due mesi di assoggettamento per il 2004, ha dato luogo ad un'audizione davanti alla Cassa di compensazione (doc. C), in cui le parti hanno riconfermato le proprie motivazioni.
1.3. Con decisione su opposizione del 27 febbraio 2008 (doc. D) l'amministrazione ha respinto l'opposizione, a motivo che la sostanza ed il reddito percepito sotto forma di rendite di ogni genere, presi in considerazione, devono essere rateizzati secondo la durata dell'obbligo contributivo (N. 2115 DIN). Ciò significa che il calcolo dei contributi per i primi due mesi di affiliazione del 2004 viene fatto sulla sostanza determinante e non sull'ammontare del contributo annuo AVS. La Cassa spiega poi nel dettaglio il calcolo, che si presenta come segue:
sostanza netta pro rata: Fr. 11'066'843.- : 12 x 2 mesi = Fr. 1'844'474.-
+
reddito sf rendite pro rata: (Fr. 387'563.- : 12 x 2) x 20 = Fr. 1'291'880.-
sostanza determinante Fr. 3'136'354.-
Il contributo AVS/AI/IPG di Fr. 7'675.-, a cui è stato aggiunto il 2% per le spese d'amministrazione (Fr. 150.-), è stato quindi calcolato su una sostanza determinante di Fr. 3'136'354.-.
1.4. Con ricorso del 20 novembre 2007 (doc. I) l'assicurata, sempre rappresentata dallo studio fiduciario RA 1, evidenzia che se il contributo annuo massimo per una persona senza attività lucrativa ammonta a Fr. 10'100.- per una sostanza determinante di almeno Fr. 4'200'000.-, il contributo richiesto nel suo caso per due soli mesi di assoggettamento (Fr. 7'524,50) darebbe luogo ad un contributo annuo di Fr. 45'147.-. La soluzione adottata dalla Cassa genererebbe una disparità di trattamento con gli altri assicurati che hanno una sostanza determinante pari alla sua, ma che sono assoggettati all'AVS per l'anno intero pagando Fr. 10'100.-. Pertanto, il contributo va fissato rapportando il contributo annuo massimo a due mesi di affiliazione nel 2004.
Nella risposta la Cassa ha confermato la correttezza della propria decisione e quindi del principio secondo cui, dato un assoggettamento inferiore ad un anno, il calcolo pro rata va fatto sulla sostanza determinante e non sull'ammontare del contributo AVS annuo (doc. III).
La ricorrente non ha prodotto ulteriori mezzi di prova (doc. IV).
in diritto
2.1. Controversi sono sia il calcolo dei contributi dovuti dall'assicurata, sia le stesse basi di calcolo su cui si è fondata la Cassa.
Sono assicurate obbligatoriamente in conformità alla Legge federale sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti le persone fisiche che hanno il loro domicilio civile in Svizzera (art. 1a cpv. 1 lett. a LAVS).
A norma dell'art. 3 cpv. 1 LAVS, gli assicurati sono tenuti al pagamento dei contributi fintanto che esercitano un'attività lucrativa. Se non esercitano un'attività lucrativa, l'obbligo contributivo inizia il 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui compiono i 20 anni e dura fino alla fine del mese in cui compiono 64 anni, se sono di sesso femminile o 65 anni, se di sesso maschile.
Giusta l'art. 10 cpv. 1 LAVS, le persone che non esercitano un'attività lucrativa pagano, secondo le loro condizioni sociali, un contributo da Fr. 324.- (nel 2004: Fr. 353.-) a Fr. 8'400.-. Gli assicurati che esercitano un'attività lucrativa e che, durante un anno civile, pagano, incluso il contributo di un eventuale datore di lavoro, contributi inferiori a Fr. 324.- (Fr. 353.-), sono considerati non esercitanti un'attività lucrativa.
Per l'art. 10 cpv. 2 LAVS, gli assicurati che non esercitano un'attività lucrativa, se mantenuti o assistiti da enti pubblici o da terzi, pagano il contributo minimo.
Il contributo AVS è dunque pagato "secondo le condizioni sociali" dell'assicurato. Questi assicurati sono quindi tenuti a pagare i contributi sia sulla sostanza, sia sul reddito annuo conseguito sotto forma di rendite moltiplicato per 20, ciò che corrisponde ad un tasso di interesse del 5% (art. 28 cpvv. 1 e 2 OAVS; RCC 1990 pag. 455 consid. 2a; RCC 1986 pag. 350).
Nella sua giurisprudenza, l'allora TFA (dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale) ha costantemente interpretato la nozione di "reddito conseguito in forma di rendite" in senso lato. In effetti se ciò non dovesse essere il caso, prestazioni di importi considerevoli e versate in modo irregolare verrebbero sottratte alla riscossione dei contributi con il pretesto che non si tratterebbe né di una rendita in senso stretto, né di un reddito determinante.
L'Alta Corte ha stabilito che se le prestazioni in questione, indipendentemente dal fatto che presentino o no le caratteristiche delle rendite, contribuiscono al mantenimento dell'assicurato, occorre qualificare queste ultime come delle rendite. Infatti, si tratta di elementi del reddito che esercitano un'influenza sulle condizioni sociali di una persona senza attività lucrativa (Pratique VSI 1994, pag. 207 e 176; RCC 1991 pag. 433 consid. 3a, con riferimenti di dottrina e di giurisprudenza).
2.2. La giurisprudenza del TFA considera come reddito conseguito sotto forma di rendite: le rendite d’invalidità dell’assicurazione militare (RCC 1949 pag. 473), le indennità giornaliere dell'assicurazione malattia (RCC 1980 pag. 211), le rendite del secondo pilastro e l’anticipo AVS che l’istituto di previdenza accorda ad un assicurato prima dell’età che dà diritto alla rendita AVS (RCC 1988 pag. 184), le rendite d’invalidità e le indennità giornaliere dell'assicurazione infortuni obbligatoria (RCC 1982 pag. 82), le rendite per perdita di guadagno versate dalle assicurazioni-vita private e le rendite versate da istituti stranieri d’assicurazione a delle vittime di guerra (RCC 1985 pag. 158), le rendite di invalidità versate da assicurazioni sociali estere (RCC 1991 pag. 433), le rendite da contratti vitalizi (Pratique VSI 1994 pag. 207), i redditi del coniuge conseguiti all'estero (Pratique VSI 1999 pag. 204).
Al contrario, non rientrano nel concetto di rendite ai sensi di questo disposto, le rendite dell’AVS e dell’AI (comprese le PC), come pure le indennità giornaliere AI (RCC 1991 pag. 431 consid. 3a, RCC 1990 pag. 456 consid. 2b, RCC 1982 pag. 82).
Va poi ricordato che non sono considerati reddito determinante conseguito sotto forma di rendite nemmeno le rendite e le pensioni per i figli, a condizione che i figli vi abbiano un diritto proprio (ad esempio le rendite per orfani ai sensi della LAINF) e il provento della sostanza se l'importo di quest'ultima è noto o può essere stabilito dalla cassa di compensazione (RCC 1990 pag. 454; Pratique VSI 1994 pag. 207).
Per sostanza, ai fini dell’art. 28 OAVS si deve intendere l’insieme dei beni mobili o immobili di proprietà dell’assicurato, situati sia in Svizzera che all’estero (RCC 1952 pag. 94; Käser, Assurance-Vieillesse et Survivants II, FJS n. 468, pag. 15). Fanno pure parte della sostanza determinante del marito i beni della moglie qualunque sia il regime matrimoniale dei coniugi (Pratique VSI 1994 pag. 174; RCC 1991 pag. 437 consid. 4 b, DTF 105 V 241), i beni di cui l’assicurato ha l’usufrutto ed i beni dei figli minorenni (DTF 101 V 178 = RCC 1976 pag. 153).
Ciononostante, computabile è unicamente la sostanza al netto, vale a dire che dal valore lordo devono essere detratti, fra l’altro, i relativi debiti (Käser, Unterstellung und Beitragswesen in der obligatorischen AHV, Berna 1996, pag. 228, N. 10.28; Greber/ Duc/Scartazzini, Commentaire des articles 1 à 16 de la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants (LAVS), pag. 347 n. 24 ad art. 10 LAVS).
2.3. Il contributo delle persone che non esercitano un'attività lucrativa è fissato per ciascun anno di contribuzione (art. 29 cpv. 1 OAVS).
I contributi sono calcolati sul reddito effettivo conseguito in forma di rendita durante l'anno di contribuzione e sulla sostanza al 31 dicembre. Nei Cantoni con tassazione biennale prenumerando, per i due anni di contribuzione precedenti è determinante il capitale proprio investito al 1° gennaio di ogni anno (art. 29 cpv. 2 OAVS).
Le autorità fiscali cantonali stabiliscono la sostanza determinante per il calcolo dei contributi in base alla corrispondente tassazione cantonale passata in giudicato (art. 29 cpv. 3 OAVS). Tali comunicazioni sulla sostanza sono vincolanti per l’amministrazione (Käser, Unterstellung und Beitragswesen in der obligatorischen AHV, 2a edizione, Zurigo 1996, pag. 231, N. 10.34).
La determinazione del reddito conseguito in forma di rendita incombe alle casse di compensazione, che si avvalgono della collaborazione delle autorità fiscali cantonali (art. 29 cpv. 4 OAVS). Tuttavia, le comunicazioni di queste autorità non sono vincolanti per le casse, a causa della differente definizione di questo reddito nel diritto fiscale ed in quello dell'AVS (Direttive sui contributi dei lavoratori indipendenti e delle persone senza attività lucrativa (DIN) nell'AVS, AI e IPG, edite dall'UFAS, N. 2085).
Gli artt. 22 a 27 OAVS, riferiti ai lavoratori indipendenti, sono per il resto applicabili per analogia al calcolo dei contributi per le persone senza attività lucrativa (art. 29 cpv. 6 OAVS).
2.4. La Cassa di compensazione ha calcolato i contributi dovuti dalla ricorrente sulla scorta della comunicazione dell'Ufficio di tassazione di __________, ma riportando la sostanza netta ed i redditi percepiti sotto forma di rendita a due soli mesi di assoggettamento per il 2004. Con il 1° marzo 2004, infatti, è terminato l'obbligo contributivo della ricorrente, che ha compiuto 63 anni.
Secondo la lettera d della Disposizione finale della modifica del 7 ottobre 1994 (in vigore dal 1° gennaio 1997), l'età di pensionamento della donna è fissata a 63 anni quattro anni dopo l'entrata in vigore della decima revisione dell'AVS ed a 64 anni otto anni dopo la sua entrata in vigore.
Secondo la Cassa di compensazione, come visto, per la determinazione del contributo AVS per un periodo d'assoggettamento inferiore ad un anno il calcolo va fatto in funzione della durata effettiva d'affiliazione alla Cassa. Così, la sostanza determinante – e non l'ammontare del contributo AVS/AI/IPG dovuto – viene rateizzata, ovvero sia la sostanza netta sia il reddito percepito sotto forma di rendita moltiplicato per 20 sono calcolati pro rata temporis.
In concreto, la sostanza netta di Fr. 11'066'843.- è stata riportata sui soli mesi di gennaio e febbraio 2004, per ottenere un ammontare di Fr. 1'844'474.- (Fr. 11'066'843.- : 12 mesi x 2 mesi).
Lo stesso vale per la rendita di Fr. 387'563.- percepita per i primi due mesi dell'anno 2004 che, rateizzata, dà un importo pari a Fr. 64'594.- (Fr. 387'563.- : 12 mesi x 2 mesi) da cui, moltiplicato per 20 in virtù dell'art. 28 cpv. 2 OAVS, si ottiene Fr. 1'291'880.-.
Sommando questi due importi, si giunge dunque ad una sostanza determinante rateizzata di Fr. 3'136'354.-, su cui la Cassa ha calcolato i contributi AVS/AI/IPG dovuti dalla ricorrente come persona senza attività lucrativa.
L'insorgente contesta questi importi, evidenziando che il contributo dovuto dovrebbe invece essere calcolato a partire dal contributo massimo annuo, ma pro rata temporis. Quindi, a suo carico vanno posti 2/12 di Fr. 10'100.- per l'affiliazione alla Cassa.
2.5. Per giurisprudenza costante del TFA, ogni tassazione fiscale è presunta conforme alla realtà: le Casse di compensazione sono vincolate dalle comunicazioni delle Autorità di tassazione e il giudice delle assicurazioni sociali esamina di principio la decisione fiscale unicamente dal profilo della legalità. L'Autorità giudicante non può scostarsi da una tassazione fiscale cresciuta in giudicato a meno che essa contenga errori manifesti e debitamente comprovati, immediatamente emendabili, oppure quando si debbano apprezzare fatti irrilevanti dal profilo fiscale, ma decisivi in tema di assicurazioni sociali. Semplici dubbi sull'esattezza di una tassazione fiscale non bastano; infatti la determinazione del reddito spetta alle Autorità fiscali e il Giudice delle assicurazioni sociali non deve intervenire adottando particolari provvedimenti di tassazione.
L'assicurato esercitante un'attività indipendente deve anzitutto difendere i suoi diritti nel procedimento fiscale anche per quanto concerne i contributi delle assicurazioni sociali (Pratique VSI 1997 pag. 26 consid. 2b, 1993 pag. 232 consid. 4b, RCC 1992 pag. 35, RCC 1988 pag. 321 consid. 3, DTF 110 V 86 consid. 4 = RCC 1985 pag. 45 consid. 4, DTF 110 V 371 consid. 2a = RCC 1985 pag. 121 consid. 2a, DTF 106 V 130 consid. 1, DTF 102 V 30 consid. 3a = RCC 1976 pag. 275 consid. 3a). Il Tribunale federale delle assicurazioni ha comunque precisato che la comunicazione fiscale è vincolante per l'amministrazione e per il Giudice delle assicurazioni sociali solo per quanto attiene alla determinazione degli importi. Le questioni relative alla qualificazione giuridica costituiscono un'eccezione a questa disposizione (Pratique VSI 1993, pag. 242 segg.).
Le comunicazioni fiscali sono vincolanti per la Cassa, anche se fondate su una tassazione d'ufficio (RCC 1988 pag. 321 consid. 3; Käser, Unterstellung und Beitragswesen in der obligatorischen AHV, 2a edizione, Zurigo 1996, N. 8.32, pag. 212; Greber/Duc/Scartazzini, Commentaire des articles 1 à 16 de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS), ad art. 9 LAVS, N. 151 pag. 312).
Va a questo proposito rammentato che secondo la giurisprudenza del TFA, gli atti fiscali sono vincolanti ai fini di stabilire il momento della realizzazione del reddito anche per quanto concerne i lavoratori indipendenti (DTF 122 V 291 = SVR 1997 AVS N 110 pag. 341 segg. consid. 5a; STCA del 31 luglio 2000 in re R.M.).
2.6. Il TCA evidenzia che la notifica di tassazione IFD 2004 della ricorrente è regolarmente cresciuta in giudicato, nel senso che l'assicurata non vi si è validamente opposta. In tale circostanza, le informazioni ivi contenute devono essere considerate vincolanti per l'amministrazione e per il giudice (art. 23 cpv. 4 OAVS). Questo Tribunale non è quindi legittimato a scostarsi dagli elementi esibiti dal competente Ufficio di tassazione, apparendo essi corretti e cresciuti incontestati in giudicato. Peraltro, questi importi nemmeno sono stati messi in dubbio dalla ricorrente.
Controverso, invece, è l'importo della sostanza determinante da prendere in considerazione per il calcolo dei contributi dell'assicurata senza attività lucrativa rispettivamente la questione della rateizzazione del contributo dovuto.
2.7. L'art. 29 cpv. 1 OAVS, come visto, pone il principio secondo cui i contributi sono fissati per ciascun anno di contribuzione, inteso come anno civile. Il capoverso 2 di questa norma, modificato con effetto al 1° gennaio 2004, precisa che i contributi sono calcolati sul reddito conseguito effettivamente in forma di rendita durante l'anno di contribuzione e sulla sostanza al 31 dicembre.
Se, dunque, la situazione è chiara riguardo alla determinazione dei contributi da versare per un anno intero di contribuzione, la stessa conclusione non può essere tratta quando l'assicurato resta affiliato alla Cassa di compensazione per un periodo inferiore all'anno di contribuzione.
La Cassa ha fondato la sua decisione sulle Direttive sui contributi dei lavoratori indipendenti e delle persone senza attività lucrativa (DIN), edite dall'UFAS e modificate dal 1° gennaio 2004.
In particolare, essa si riferisce al N. 2108 DIN, che prevede:
" In caso di durata di contribuzione inferiore ad un anno, vale come anno di contribuzione non l'anno civile, ma il periodo dell'anno civile durante il quale la persona assicurata è sottoposta all'obbligo di contribuire (anno di contribuzione inferiore ad un anno).".
Come pure al N. 2109 DIN, secondo cui,
" I contributi dovuti per l'anno di contribuzione inferiore ad un anno si calcolano esclusivamente secondo la condizione sociale dell'assicurato (sostanza, redditi percepiti sotto forma di rendite) durante l'anno di contribuzione inferiore ad un anno. La condizione sociale dell'assicurato durante i mesi dove non è sottoposto all'obbligo di contribuire non è presa in considerazione per la durata di contribuzione.".
La sostanza determinante è quella esistente nel giorno di riferimento. Di principio, il 31 dicembre vale come giorno di riferimento (art. 29 cpv. 2 1a frase OAVS). In caso di partenza per l'estero, è la data della partenza che è determinante ed in caso di morte, è il giorno del decesso (N. 2111 DIN).
Nel giorno di riferimento, la sostanza deve essere considerata in proporzione alla durata (quindi pro rata temporis) dell'obbligo di contribuire (N. 2112 DIN).
Per il N. 2113 DIN, è determinante il reddito sotto forma di rendita effettivamente percepito durante l'anno di contribuzione inferiore all'anno. Questo reddito non è convertito in reddito annuo.
Il N. 2114 DIN elenca degli esempi in cui i contributi sono dovuti per un anno di contribuzione inferiore ad un anno.
Il primo esempio ricalca la fattispecie in oggetto, poiché contempla la situazione di una persona celibe oppure divorziata che ha raggiunto l'età della pensione a maggio. Dal 1° giugno, quindi, non è più tenuta a contribuire. In questo caso, si ha un periodo di contribuzione inferiore all'anno: da gennaio a maggio. La sostanza determinante, ossia quella esistente nel giorno di riferimento (31 dicembre), è attribuita proporzionalmente alla durata dell'obbligo di contribuire: nel giorno di riferimento sono determinanti i 5/12 della sostanza. Per il reddito, determinante è il reddito sotto forma di rendita effettivamente percepito durante la durata dell'obbligo di contribuzione, quindi da gennaio a maggio.
Seguendo questo esempio, la Cassa ha prima riportato sull'arco di due mesi e la sostanza netta ed il reddito sotto forma di rendite; poi, il calcolo dei contributi dovuti dalla ricorrente è stato eseguito in funzione della sostanza determinante risultante dalla somma di questi parametri, fermo restando che il reddito è stato debitamente moltiplicato per 20 giusta l'art. 28 cpv. 2 OAVS.
2.8. Con sentenza del 6 giugno 2007 (H 200/06) pubblicata in DTF 133 V 394, il Tribunale federale si è chinato sulla questione della determinazione del contributo AVS di una persona senza attività lucrativa in caso di obbligo contributivo inferiore all'anno. L'Alta Corte ha stabilito che le cifre 2112 e 2114 delle Direttive dell'Ufficio federale delle assicurazioni sociali sui contributi dei lavoratori indipendenti e delle persone senza attività lucrativa nell'AVS/AI e nelle IPG (DIN), stante le quali in caso di obbligo contributivo inferiore ad un anno di una persona senza attività lucrativa occorre in primo luogo convertire pro rata temporis, in proporzione alla durata di contribuzione, la sostanza determinante ed il reddito conseguito in forma di rendita, e soltanto dopo fissare l'entità del contributo secondo l'art. 28 cpv. 1 OAVS, sono contrarie alla LAVS e all'OAVS per ciò che concerne la sostanza (consid. 3.6).
In quella sentenza la nostra Massima Istanza ha ripercorso la giurisprudenza precedente in ambito di obbligo di contribuzione inferiore ad un anno. Fino al 31 dicembre 2000, i contributi venivano calcolati sui redditi conseguiti nei due anni precedenti l'anno di contribuzione e sulla sostanza esistente al 1° gennaio dell'anno rispettivamente degli anni antecedenti l'anno di contribuzione. Poi, con il passaggio il 1° gennaio 2001 al periodo contributivo di un anno, le Casse di compensazione hanno considerato soltanto i redditi conseguiti effettivamente nel periodo inferiore all'anno di contribuzione che, moltiplicati per 20, andavano sommati alla sostanza esistente al 31 dicembre. L'importo della contribuzione, identificato a mezzo della tabella per il calcolo dei contributi, veniva riportato sulla durata effettiva di contribuzione. Questa soluzione, secondo l'UFAS, ha comportato che, per quanto concerne il reddito, l'elemento del periodo di contribuzione inferiore all'anno veniva preso in considerazione due volte. Pertanto, questa prassi è stata modificata con l'entrata in vigore il 1° gennaio 2004 delle nuove DIN. Da allora, si considerano soltanto i redditi conseguiti effettivamente come rendite nel periodo di contribuzione inferiore all'anno e si determina il contributo dovuto in virtù della tabella di calcolo; si è rinunciato quindi ad un calcolo pro rata temporis di questo importo. La stessa soluzione è stata adottata per la sostanza, la quale è considerata in proporzione ai mesi di contribuzione e, sulla sostanza così calcolata, vengono fissati i contributi dovuti (cfr. consid. 3.2).
L'Alta Corte ha riconosciuto che la prassi adottata dall'UFAS dal 2001 riguardo ai redditi era errata, siccome teneva conto due volte della durata di contribuzione inferiore all'anno. Ha quindi individuato due soluzioni per eliminare questo difetto: o si riporta su un anno il reddito effettivamente conseguito nel periodo inferiore all'anno, si poi calcola il contributo dovuto su questo importo annualizzato ed infine si rateizza il contributo ottenuto in funzione della durata dell'obbligo di contribuzione; oppure il contributo viene determinato mediante la tabella di calcolo semplicemente sul reddito effettivamente conseguito nel periodo di contribuzione. L'UFAS ha scelto questa seconda possibilità, concretizzandola dal 2004 nei N. 2113 e N. 2114 DIN (cfr. consid. 3.4).
Per quanto concerne la sostanza, il TF osserva che una rateizzazione della base imponibile non è contemplata dal sistema legale, contrariamente a quanto avviene con il reddito, che è fissato in base ad una determinata durata di contribuzione. L'art. 29 cpv. 2 OAVS colloca la sostanza al giorno di riferimento (di principio il 31 dicembre), quindi l'ammontare della sostanza non è in relazione alla durata del periodo contributivo. Conteggiando la sostanza al 31 dicembre si calcola il contributo annuo, che viene poi riportato in base al periodo di contribuzione effettivo; in questo caso, la circostanza che l'obbligo di contribuire è inferiore ad un anno viene considerata una volta sola (cfr. consid. 3.5).
Secondo l'Alta Corte, il metodo di calcolo adottato dall'UFAS dal 2004 porta dunque ad un risultato contrario alla LAVS ed all'OAVS.
Al riguardo la nostra Massima Istanza ha rilevato:
" (…)
3.6.1 Gemäss Art. 10 Abs. 1 AHVG muss einerseits der Beitrag der Nichterwerbstätigen nach deren sozialen Verhältnissen bemessen werden. Andererseits legt das Gesetz aber eine obere Grenze von Fr. 8'400.- pro Jahr fest (bzw. Fr. 10'300.- mit Einschluss der Beiträge an IV und EO; Art. 3 Abs. 1bisIVG und Art. 27 Abs. 2 EOG), die auch bei sehr guten sozialen Verhältnissen nicht überschritten werden darf. Dieser Maximalbeitrag ist ab einem Vermögen von 4 Mio. Franken geschuldet (Art. 28 Abs. 1 AHVV). Auch Personen, die - wie der Beschwerdegegner - ein weit höheres Vermögen haben, bezahlen nicht mehr als den gesetzlichen Maximalbetrag. Mit anderen Worten darf nach dem klaren Willen von Gesetz und Verordnung ein Vermögen von über 4 Mio. Franken keinen Einfluss mehr auf die Höhe der Beiträge haben.
3.6.2 Der gesetzliche Maximalbeitrag von Fr. 8'400.- gilt nach dem klaren Wortlaut des Gesetzes "pro Jahr" (frz. "par an", ital. "l'anno"). Dauert die Beitragspflicht nur während eines Teils des Jahres, so muss demzufolge auch der maximal geschuldete Beitrag von Fr. 8'400.- auf die unterjährige Beitragsdauer umgerechnet werden, weil sonst entgegen dem Gesetz der Maximalbeitrag nicht pro Jahr, sondern bereits für einen Bruchteil eines Jahres erhoben würde. Ein Berechnungsmodus, der dazu führt, dass bereits bei unterjähriger Beitragspflicht der gesetzliche Maximalbeitrag bezahlt wird, kann nicht gesetzmässig sein (vgl. analog auch für den Mindestbeitrag gemäss Art. 8 Abs. 2 AHVG das Urteil des Eidg. Versicherungsgerichts H 161/05 vom 6. Februar 2007, E. 5).
3.6.3 Das Vorgehen des BSV würde nun aber bei sehr guten wirtschaftlichen Verhältnissen dazu führen, dass bereits bei einer Beitragsdauer von wenigen Monaten der Beitrag geschuldet wäre, der nach dem Willen des Gesetzes für eine ganzjährige Beitragspflicht maximal bezahlt werden muss. Wer - wie der Beschwerdegegner - nur während eines Monats beitragspflichtig ist, würde bei einem Vermögen von 4 Mio. Franken einen Beitrag auf der Basis von Fr. 333'333.- schulden, also Fr. 420.-. Mit einem Vermögen von 48 Mio. Franken würde der Beitrag jedoch auf der Basis von Fr. 4'000'000.- berechnet und Fr. 8'400.- betragen. Entgegen dem Willen von Gesetz und Verordnung hätte also auch das Vermögen von über 4 Mio. Franken einen Einfluss auf die Höhe der Beiträge. Umgekehrt würde jemand, der mit einem Vermögen von 48 Mio. Franken während eines Monats beitragspflichtig ist, gleich viel Beiträge bezahlen wie jemand, der mit dem gleichen Vermögen während des ganzen Jahres beitragspflichtig ist, nämlich den Maximalbeitrag. Auch dieses Ergebnis widerspricht der gesetzlichen Regelung, welche den maximalen Jahresbeitrag auf Fr. 8'400.- pro Jahr (und nicht pro Bruchteil eines Jahres) festlegt.
3.6.4 An dieser gesetz- und verordnungswidrigen Konsequenz ändert sich nichts, wenn man - wie das BSV - davon ausgeht, dass die in der Beitragsskala enthaltene Regelung im Grunde nicht das Vermögen als solches, sondern den Vermögensertrag unter die Beitragspflicht stellen will. So oder so gilt der jährliche Maximalbeitrag, nachdem die in der 11. AHV-Revision vorgesehene Deplafonierung der Beiträge der Nichterwerbstätigen (BBl 2000 S. 1996, 2039; BBl 2003 S. 6631) in der Volksabstimmung vom 16. Mai 2004 abgelehnt wurde. Die von der Vorinstanz und vom Beschwerdegegner vertretene Auffassung erweist sich daher als richtig.
3.7 Es ist nicht ausgeschlossen, diese für das Vermögen zutreffende Bemessungsmethode mit der vom BSV angewendeten Methode für die Bemessung des Renteneinkommens zu kombinieren: In denjenigen Fällen, in denen sowohl Renteneinkommen als auch Vermögen vorliegen, müssten dann in gesonderten Schritten die Beiträge auf dem Vermögen (gemäss E. 3.6 hiervor) und auf dem Renteneinkommen (gemäss E. 3.4 hiervor, zweite Methode) ermittelt und zusammengezählt werden. Systemkonformer erschiene allerdings auch in Bezug auf das Renteneinkommen die Umrechnung des Einkommens auf ein Jahr mit anschliessender Umrechnung des Beitrags auf die unterjährige Beitragsdauer (gemäss E. 3.4 hiervor, erste Methode). Auch entspricht diese Methode besser als die vom BSV festgelegte dem Wortlaut von Art. 28 Abs. 1 AHVV, wonach das "jährliche" Renteneinkommen (und nicht ein unterjähriges) mit 20 zu multiplizieren ist. Das BSV lehnt dieses Vorgehen ab, da die Umrechnung auf fiktive Jahreseinkommen der Gegenwartsbemessung grundsätzlich widerspreche. Das ist indessen zu präzisieren: Dem Grundgedanken der Gegenwartsbemessung (Beitragsfestsetzung auf Grund der aktuellen, tatsächlichen Verhältnisse) folgend sind die persönlichen Beiträge nur auf dem im betreffenden (weniger als zwölf Monate umfassenden) Zeitraum tatsächlich erzielten Einkommen zu erheben (Urteil des Eidg. Versicherungsgerichts H 420/01 vom 6. Mai 2002, E. 4b, publ. in: AHI 2003 S. 69). Das entspricht auch der steuerrechtlichen Regelung (Art. 209 Abs. 3 Satz 1 DBG), mit welcher das AHV-Recht soweit möglich und sinnvoll harmonisiert ist (vgl. auch AHI 2000 S. 110 f.). Indessen bestimmt sich im Steuerrecht der Steuersatz für regelmässig fliessende Einkünfte (typischerweise also auch für Renten; RICHNER/FREI/KAUFMANN, Handkommentar zum DBG, Zürich 2003, N. 11 zu Art. 209 DBG) nach dem auf 12 Monate berechneten Einkommen (Art. 209 Abs. 3 Satz 2 DBG). Für die Bestimmung des Steuersatzes werden also die während der unterjährigen Steuerpflicht erzielten Einkommen auf 12 Monate umgerechnet (Art. 2 Abs. 3 der Verordnung vom 16. September 1992 über die zeitliche Bemessung der direkten Bundessteuer bei natürlichen Personen [SR 642.117.1]). Eine Umrechnung auf 12 Monate ist somit dem System der Gegenwartsbemessung nicht grundsätzlich fremd. Sie findet im Steuerrecht zwar nicht für die Festlegung des steuerbaren Einkommens, wohl aber für die Bestimmung des Steuersatzes statt. Die Beitragstabelle gemäss Art. 28 Abs. 1 AHVV regelt nicht das beitragspflichtige Einkommen, sondern die Bemessung des Beitrags und entspricht insoweit den steuerrechtlichen Regeln über die Festlegung des Steuersatzes. In Bezug auf das Einkommen der Selbstständigerwerbenden weicht freilich das AHV-Recht in dieser Hinsicht vom Steuerrecht ab: Während im Steuerrecht bei unterjähriger Steuerpflicht und unterjährigem Geschäftsjahr die Gewinne für die Satzbestimmung auf zwölf Monate umgerechnet werden (Art. 3 Abs. 3 Satz 2 der genannten Verordnung), bestimmt sich der AHV-Beitrag gemäss Art. 22 Abs. 3 AHVV nach dem Ergebnis des im Beitragsjahr abgeschlossenen Geschäftsjahres, das auch bei unterjährigem Geschäftsjahr nicht auf zwölf Monate umgerechnet wird, da im AHV-Recht der Umrechnung eine weniger grosse Bedeutung zukommt als bei der Bundessteuer mit ihrer starken Progression (AHI-Praxis 2000 S. 111; vgl. Urteil des Eidg. Versicherungsgerichts H 50/06 vom 27. Dezember 2006, E. 4.4). Diese für Selbstständigerwerbende geltende Besonderheit des AHV-Rechts bedeutet jedoch nicht zwingend, dass auch für das Renteneinkommen der Nichterwerbstätigen eine Umrechnung nicht in Frage kommt.
3.8 Welche Methode für die Bemessung der Beiträge auf dem Renteneinkommen die richtige ist, braucht jedoch im vorliegenden Fall nicht entschieden zu werden, da der Beschwerdegegner nur Vermögen, aber kein Renteneinkommen hat. So oder so kann jedenfalls eine allfällige Unklarheit in Bezug auf die Bemessung des Renteneinkommens nicht rechtfertigen, in Bezug auf das Vermögen eine gesetz- und verordnungswidrige Bemessungsmethode anzuwenden." (sottolineature della redattrice).
Il Tribunale federale ha dunque ricordato che, l'art. 10 LAVS fissa un limite superiore di contribuzione di Fr. 8'400.- all'anno, che non deve essere superato anche nei casi in cui le condizioni sociali dell'assicurato siano molto buone. Questo importo massimo è dovuto a partire da una sostanza di 4 milioni di franchi (art. 28 cpv. 1 OAVS). La legge, chiara al proposito, prevede che una sostanza superiore ai 4 milioni di franchi non deve più avere influenza sull'importo delle contribuzioni. Poiché la somma massima di Fr. 8'400.- fissata dalla legge vale per un anno, questo importo deve essere convertito in proporzione alla durata di contribuzione inferiore all'anno, altrimenti l'importo massimo sarebbe prelevato non per un anno ma già per una parte dell'anno. Per questo motivo, il N. 2212 ed il N. 2114 DIN, secondo i quali per una persona senza attività lucrativa che deve contribuire per un periodo inferiore ad un anno occorre convertire prima la sostanza in proporzione alla durata di contribuzione (ossia pro rata temporis), poi fissare l'importo della contribuzione annua conformemente all'art. 28 cpv. 1 OAVS, non sono conformi alla LAVS né all'OAVS.
Seppure la giurisprudenza appena esposta si sia pronunciata definitivamente soltanto sulle sorti della sostanza, lasciando invece aperta la questione del reddito, la Massima istanza ha comunque suggerito delle soluzioni da adottare per il calcolo dei contributi riguardo al reddito conseguito in forma di rendita.
Con il 1° gennaio 2008 l'UFAS ha emanato una nuova versione delle DIN e, per quanto attiene al caso in esame, ha concretizzato nei nuovi N. 2098, N. 2115 e negli esempi ai NN. 2117 segg. DIN la summenzionata giurisprudenza.
Quindi, secondo il N. 2098 DIN,
" Quando l'obbligo di contribuire non dura tutto l'anno ma solo durante alcuni mesi, il reddito sotto forma di rendita percepito nel corso di questi mesi, moltiplicato per 20, è annualizzato ed addizionato alla sostanza determinante al 31 dicembre.".
Inoltre, per il N. 2115 DIN,
" Quando l'obbligo di contribuire non dura tutto l'anno ma solo durante alcuni mesi, l'importo previsto dalla tabella dei contributi è rateizzato in funzione dei mesi considerati.".
L'esempio n. 3 previsto al N. 2119 DIN concerne l'arrivo in Svizzera il 1° agosto 2008 di una persona celibe, perciò essa è tenuta a contribuire da agosto a dicembre. Durante i cinque mesi per i quali è assoggettato all'obbligo di contribuire, l'assicurato realizza un reddito totale sotto forma di rendita di Fr. 15'000.-. La sua sostanza, al 31 dicembre 2008, ammonta a Fr. 500'000.-.
La base di calcolo assomma così a Fr. 1'220'000.- ([Fr. 15'000.- x 20] : 5 mesi x 12 mesi + Fr. 500'000.-).
L'importo dei contributi AVS/AI/IPG dovuti corrisponde ai 5/12 dei contributi stabiliti per un anno (nel 2008) secondo le tabelle di cui all'art. 28 cpv. 1 OAVS, quindi a Fr. 968.- (Fr. 2'323.- x 5/12).
2.9. Applicando i principi appena esposti al caso concreto, il TCA constata che la ricorrente ha raggiunto l'età del pensionamento nel mese di febbraio 2004 e quindi dal 1° marzo 2004 non è più soggetta all'obbligo di contribuire.
Ciò significa, come ha correttamente ritenuto la Cassa di compensazione, che il periodo di contribuzione porta sui soli mesi di gennaio e febbraio 2004. Il reddito conseguito in forma di rendita nel corso dei mesi durante i quali l'assicurata non era sottoposta all'obbligo di contribuire non deve infatti essere preso in considerazione per il calcolo dei contributi (N. 2099 DIN).
Per quanto concerne la sostanza netta complessiva in Svizzera e all'estero (definita come sostanza determinante nelle DIN, mentre la Cassa di compensazione considera come sostanza determinante la somma della sostanza netta e del reddito in forma di rendita moltiplicato per venti), occorre considerare la sostanza al 31 dicembre dell'anno di contribuzione, quindi quella esistente al 31 dicembre 2004 (art. 29 cpv. 2 OAVS, N. 2098 e N. 2100 DIN).
A questo proposito, il TCA osserva che l'amministrazione, basandosi sulla comunicazione del 3 gennaio 2008 dell'UT di __________ che ha riportato i dati presenti nella notifica di tassazione IFD 2004, ha calcolato i contributi dovuti dall'insorgente basandosi tuttavia su una "sostanza netta complessiva (per i coniugati: sostanza della coppia), al 31 dicembre 2003, compresa la sostanza imponibile fuori cantone" (doc. 5). Questa base di calcolo, dunque, è in sé errata, fermo restando che sia potrebbe essere stato un errore dell'autorità fiscale indicare il 2003, sia l'importo di Fr. 11'066'843.- potrebbe essere rimasto il medesimo anche al 31 dicembre 2004.
Spetterà pertanto alla Cassa di compensazione accertare l'esatta somma della sostanza detenuta dalla ricorrente al 31 dicembre 2004 ed emanare quindi una nuova decisione in funzione anche delle considerazioni che seguono.
In merito al reddito in forma di rendita, l'importo conseguito come tale nel corso dei due mesi di obbligo di contribuzione deve essere dapprima moltiplicato per 20, poi la somma risultante va annualizzata, ovvero riportata su un anno.
Più specificatamente, il dato comunicato dall'Ufficio di tassazione all'amministrazione si riferisce all'intero anno 2004, perciò l'importo delle rendite ammontante a Fr. 387'563.- va dapprima riportato su un mese, in seguito la mensilità ottenuta deve essere moltiplicata per i due mesi di assoggettamento. Si ottiene così che per gennaio e febbraio 2004 l'assicurata ha ricevuto un reddito sotto forma di rendita pari a Fr. 64'594.- (Fr. 387'563.- : 12 mesi x 2 mesi).
Questo importo, moltiplicato per 20, va poi ricondotto su un anno, dando luogo ad un reddito sotto forma di rendita ai sensi dell'art. 28 cpv. 2 OAVS pari a Fr. 7'751'260.- ([Fr. 64'594.- x 20] x 6 mesi).
La base di calcolo, definita sostanza determinante dalla Cassa di compensazione, è quindi il risultato della somma del reddito annuo finalmente ottenuto e della sostanza netta.
In specie, questo importo non può tuttavia essere qui determinato dal TCA, non disponendo, come visto, dell'esatto ammontare della sostanza netta al 31 dicembre 2004.
Infine, per il calcolo dei contributi effettivamente dovuti, quando l'obbligo di contribuire non dura tutto l'anno ma soltanto alcuni mesi, l'importo dei contributi calcolato sulla sostanza determinante a mezzo della tabella dei contributi (art. 28 cpv. 1 OAVS) deve ancora essere convertito proporzionalmente ai mesi di contribuzione considerati (N. 2115 DIN).
Per il caso in esame, dunque, i contributi (teorici) risultanti dalla nota tabella calcolati sulla sostanza determinante - che la Cassa fisserà secondo le summenzionate indicazioni – dovranno essere rateizzati su 2/12, siccome il periodo di contribuzione della ricorrente quale persona senza attività lucrativa si riferisce soltanto ai mesi di gennaio e febbraio 2004.
Se la sostanza determinante sarà superiore a Fr. 4'000'000.-, il contributo annuo dovuto ammonterà a Fr. 8'400.- (art. 28 cpv. 1 OAVS) che, rateizzato, dà un contributo AVS dovuto dall'assicurata pari a Fr. 1'400.- (fr. 8'400 : 12 mesi x 2 mesi).
Al contributo massimo AVS dovranno poi essere aggiunti i contributi AI e IPG, per giungere ad un totale di Fr. 10'100.- annui determinati secondo la citata tabella (riportata anche sul retro della decisione di fissazione dei contributi AVS/AI/IPG). Riconducendo infine questa somma su 2/12, si otterrà un contributo AVS/AI/IPG a carico della ricorrente ammontante a Fr. 1'683.-, a cui dovranno ancora essere aggiunte le spese amministrative.
2.10. Stanti le considerazioni che precedono, la decisione impugnata deve essere annullata ed il ricorso accolto. L'incarto deve pertanto essere rinviato alla Cassa di compensazione per l'emanazione di una nuova decisione che si conformi alle indicazioni illustrate.
Vincente in causa, la ricorrente, rappresentata da uno studio fiduciario, ha diritto ad indennità per ripetibili (art. 61 lett. g LPGA).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è accolto.
§ La decisione impugnata è annullata e l'incarto va rinviato alla Cassa di compensazione, affinché emani una decisione conforme alle considerazioni esposte.
2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato. La Cassa di compensazione verserà alla ricorrente, vincitrice, Fr. 800.- a titolo di ripetibili (IVA inclusa).
3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Fabio Zocchetti