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Raccomandata |
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Incarto n.
cs |
Lugano
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In nome |
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Il Tribunale cantonale delle assicurazioni |
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composto dei giudici: |
Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici |
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redattore: |
Christian Steffen, vicecancelliere |
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segretario: |
Fabio Zocchetti |
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statuendo sui ricorsi del 20 marzo 2008 di
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1. RI 1 2. RA 1
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contro |
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la decisione su opposizione del 18 febbraio 2008 emanata da |
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Cassa CO 1
in materia di contributi AVS |
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ritenuto, in fatto
1.1. Durante il controllo del conteggio dei salari ex art. 162 e seguenti OAVS per il periodo 1.1.2003 – 31.12.2006, un’ispettrice della Cassa CO 1 ha effettuato una ripresa di fr. 16’612 per salari non notificati. Ritenendo queste retribuzioni provento da attività lucrativa dipendente, la Cassa ha fissato, mediante tassazione d’ufficio del 21 gennaio 2008, i relativi contributi paritetici (fr. 2'610.30 di contributi dovuti, doc. D).
1.2. Lo RA 1 ha presentato opposizione contro le predetta decisione, contestando la frase della Cassa contenuta nel rapporto di revisione secondo cui “a partire dal 1.1.2008 il signor RI 1 verrà considerato salariato dello Studio.”
1.3. Tramite decisione su opposizione del 18 febbraio 2008 l’amministrazione ha respinto le censure dello studio legale affermando che:
“(…)
3. La Cassa tiene a sottolineare che con la suesposta indicazione intende soltanto convenientemente avvisare la società opponente dei doveri cui ritiene essa deve sottoporsi.
4. Conseguentemente il rapporto di revisione __________ del 21 gennaio 2008, per questa fattispecie, non costituisce una decisione amministrativa impugnabile, come già chiarito dalla giurisprudenza del Tribunale cantonale delle assicurazioni.” (doc. A)
1.4. Con due distinti ricorsi, di simile contenuto, RI 1 e lo RA 1 __________, sono tempestivamente insorti. Dopo aver ribadito, con riferimento alla DTF 132 V 257 e alla sentenza del 16 luglio 2007 (inc. 30.2006.18) di questo Tribunale, la ricevibilità delle loro censure, nel merito hanno contestato la qualifica di dipendente di RI 1 (doc. I inc. 30.2008.24 e 30.2008.25).
1.5. Con risposte del 14 aprile 2008 la Cassa propone di respingere i ricorsi, ribadendo che il rapporto di revisione non costituisce una decisione amministrativa impugnabile e che comunque, “nel caso in cui lo RA 1 e il signor RI 1 dovessero produrre una documentazione contabile con chiusura parziale dei conti (p. es. al 31.3.2008), potrebbe poi emettere una decisione formale provvista dei mezzi di diritto.” (doc. III, inc. 30.2008.25).
1.6. Pendente causa le parti hanno prodotto ulteriore documentazione e si sono nuovamente espresse in merito (doc. V, inc. 30.2008.24, e seguenti).
in diritto
In ordine
2.1. L'art. 72 del Codice di procedura ticinese (CPC), applicabile in virtù del rinvio al diritto sussidiario dell'art. 23 della Legge di procedura davanti al TCA, prevede che il giudice può ordinare la congiunzione di azioni:
a) quando sia dato un caso di litisconsorzio e una delle azioni non sia riservata ad altro giudice per ragione di materia;
b) quando, essendo dirette contro un medesimo convenuto, derivino dal medesimo fatto o atto giuridico.
Nell'evenienza concreta, visto che i ricorsi presentati dagli insorgenti, entrambi rappresentati dal medesimo legale, sono diretti contro la medesima decisione, emessa dalla Cassa CO 1, e pongono le medesime richieste giuridiche, è accertata la connessione tra loro. Per economia processuale le procedure ricorsuali sono dunque congiunte in un unico procedimento giudiziario (cfr. STF C 203/06 e 292/06 del 29 agosto 2007; SVR 2005 AHV N. 15 pag. 48; STFA C 23/04 e C 26/04 del 26 agosto 2005; STFA K 150/04 e K 151/04 del 4 agosto 2005; DTF 128 V 126; DTF 127 V 157; DTF 127 V 33; STFA K 52/00, K 53/00, 54/00 consid. 1 del 16 ottobre 2000; STFA K 139+142/97 consid. 1 del 29 settembre 1998; DTF 123 V 215 consid. 1).
2.2. La Cassa CO 1 sembra esprimere perplessità circa la ricevibilità del ricorso presentato da RI 1, nella misura in cui sia la decisione formale che la decisione su opposizione non gli erano indirizzate (cfr. doc. III, inc. 30.2004.24).
Il Tribunale federale, in una causa concernente un maestro di golf, ha recentemente affermato quanto segue:
“2.7 Vista la situazione di specie, in virtù della quale in caso di crescita in giudicato del giudizio cantonale la Cassa procederebbe senz'altro nei confronti della ricorrente per il recupero dei contributi paritetici dovuti per l'attività svolta da O.________, si giustifica di applicare per analogia i suddetti principi. Ciò significa che il Tribunale cantonale avrebbe dovuto chiamare in causa il Golf Club X._________ e offrirgli la possibilità di quantomeno esprimersi sugli allegati processuali delle parti principali.
Orbene, dal momento che, prima di notificargli il giudizio, si sono sostanzialmente limitati a chiedere al Golf Club X._________ una semplice presa di posizione sulla qualifica dell'attività in esame e a sottoporgli un solo documento - e più precisamente lo scritto 20 marzo 2001 della Cassa, di cui già si è detto - senza per il resto dargli anche la possibilità di confrontarsi con gli allegati processuali, i primi giudici non hanno adeguatamente tenuto conto degli interessi del Golf Club X._________ e del suo diritto di essere sentito. Il Golf Club, che in sostanza si è trovato a dover subire una decisione sfavorevole nei suoi confronti senza essersi potuto difendere compiutamente davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni, a giusta ragione lamenta una violazione di questo diritto.”
Conformemente alla giurisprudenza del Tribunale federale (STFA 16 ottobre 2006 nella causa W. [H 72/06], in SVR 2007 AHV Nr. 2; STFA 7 maggio 2007 nella causa A [H 101/06]) emanata nell’ambito di una procedura ricorsuale in materia di art. 52 LAVS terze persone corresponsabili, nei cui confronti la Cassa ha reso una decisione di risarcimento rispettivamente non ha rinunciato a far valere il proprio credito risarcitorio a seguito di opposizione, sono suscettibili di essere chiamate in causa.
Giusta l'art. 19a della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni del 6 aprile 1961 l'autorità giudicante può ordinare la chiamata in causa di terzi che hanno un interesse legittimo all'esito del procedimento. In tale caso il terzo chiamato in causa può esercitare i diritti spettanti alle parti e la decisione gli è in ogni caso opponibile.
Con la chiamata in causa vengono coinvolti in un processo terzi con un interesse nel procedimento allo scopo di estendere la forza vincolante della sentenza alla persona chiamata. L'interesse ad una chiamata in causa è di natura giuridica: deve cioè essere possibile una ripercussione giuridica dell'esito del procedimento sui rapporti giuridici tra la parte principale e la persona che viene coinvolta nel procedimento (DTF 125 V 94 consid. 8b e riferimenti; STFA H 134/00 del 3 novembre 2000).
In concreto, se questo Tribunale dovesse entrare nel merito dell'altro ricorso ed esaminare lo statuto contributivo di RI 1, la decisione avrebbe delle ripercussioni non solo per lo studio legale, considerato dalla Cassa quale datore di lavoro dal 1° gennaio 2008, bensì anche per il (presunto) dipendente.
Per cui, se l’interessato non avesse spontaneamente inoltrato un ricorso, questo Tribunale avrebbe dovuto chiamarlo in causa.
RI 1 è pertanto legittimato a contestare la decisione su opposizione del 18 febbraio 2008 trasmessa solo allo studio legale ricorrente.
2.3. I ricorrenti sostengono che la Cassa ha leso il loro diritto di essere sentiti, poiché l’amministrazione non sarebbe entrata nel merito delle obiezioni sollevate.
Essi fanno implicitamente valere un diniego di giustizia formale per carenza di motivazione.
Il diritto di essere sentito di cui all’art. 29 cpv. 2 Cost. comprende l’obbligo per l’autorità di motivare le proprie decisioni. Tale obbligo ha lo scopo, da un lato, di porre la persona interessata nelle condizioni di afferrare le ragioni poste a fondamento e di poterlo impugnare con cognizione di causa, e dall’altro, di permettere all’autorità di ricorso di esaminare la fondatezza della decisione medesima. Ciò non significa che l’autorità sia tenuta a pronunciarsi in modo esplicito ed esaustivo su tutte le argomentazioni addotte; essa può occuparsi delle sole circostanze rilevanti per il giudizio, atte ad influire sulla decisione (sentenza U 397/05 del 24 gennaio 2007, con riferimenti; DTF 129 I 232 consid. 3.2).
In concreto la Cassa ha chiaramente indicato per quale motivo non ha esaminato nel dettaglio, in sede di decisione su opposizione, se l’attività svolta da RI 1 è di carattere dipendente oppure indipendente. L’amministrazione ha infatti ritenuto che il rapporto di revisione e la frase “A partire dal 1.1.2008 il signor RI 1 verrà considerato salariato dello Studio” non costituiscono una decisione formale.
Avendo respinto l’opposizione per motivi formali, la Cassa non era tenuta a verificare le censure di merito.
L’amministrazione non ha pertanto commesso un diniego di giustizia formale.
Comunque, anche se vi fosse stata una violazione del diritto di essere sentito da parte dell’amministrazione, essa è comunque stata sanata da questo Tribunale, che gode di pieno potere cognitivo (DTF 133 I 201 consid. 2.2; DTF 127 V 431).
Il TCA deve entrare nel merito del ricorso.
2.4. Con scritto 28 aprile 2008 i ricorrenti hanno preso dettagliatamente posizione sulla risposta di causa della Cassa affermando tra l’altro che “ove necessario per potersi esprimere su risposta e/o mezzi di prova, si formula istanza di replica.” (doc. V, inc. 30.2008.24 e 25).
Con queste osservazioni, trasmesse alla Cassa per prendere posizione, i ricorrenti si sono espressi in merito alla risposta dell’amministrazione. Gli insorgenti hanno inoltre potuto esprimersi anche sulla nuova presa di posizione della Cassa (doc. VIII, inc. 30.2004.24).
Inoltre lo scritto del 28 aprile 2008 e tutte le successive osservazioni delle parti sono state prese in considerazione dal TCA.
In queste condizioni l’’istanza di replica è priva di oggetto.
Nel merito
2.5. Oggetto del contendere è la questione di sapere se il rapporto di revisione, e meglio la motivazione ivi contenuta, può essere impugnato e, in caso di risposta affermativa, se l’attività svolta da RI 1 è di carattere dipendente.
2.6. Per l’art. 49 cpv. 1 LPGA nei casi di ragguardevole entità o quando vi è disaccordo con l’interessato l’assicuratore deve emanare per scritto le decisioni in materia di prestazioni, crediti e ingiunzioni.
Giusta l’art. 49 cpv. 2 LPGA una domanda relativa a una decisione d’accertamento deve essere soddisfatta se il richiedente fa valere un interesse degno di protezione.
Le decisioni sono accompagnate da un avvertimento relativo ai rimedi giuridici. Devono essere motivate se non corrispondono interamente alle richieste delle parti. La notificazione irregolare di una decisione non deve provocare pregiudizi per l’interessato (art. 49 cpv. 3 LPGA).
Per l’art. 56 cpv. 2 LPGA il ricorso può essere interposto anche se l’assicuratore, nonostante la domanda dell’assicurato, non emana una decisione o una decisione su opposizione.
2.7. Con sentenza, pubblicata in DTF 132 V 257, il Tribunale federale delle assicurazioni (dal 1° gennaio 2007: TF) ha modificato la sua giurisprudenza in materia di impugnazione delle comunicazioni circa i rifiuti di affiliazione ad una Cassa di compensazione quale indipendente. Secondo la prassi precedente le decisioni di rifiuto di affiliazione di una persona a titolo di lavoratore indipendente consistevano in una semplice comunicazione all'assicurato cui non era riconosciuto, salvo eccezioni, valore di decisione formale impugnabile. Il rifiuto di affiliazione quale indipendente poteva quindi essere contestato solo in occasione della prima decisione di fissazione dei contributi. Con la nuova prassi instaurata dal Tribunale Federale delle Assicurazioni la decisione d'iscrizione è ritenuta, salvo eccezioni, di natura formatrice. La competente cassa di compensazione deve emanare un provvedimento contro cui l’assicurato possa aggravarsi sia mediante opposizione che, se del caso, mediante ricorso all’autorità giudiziaria.
Nel caso giudicato dall’allora TFA un assicurato, affiliato dal 1° settembre 1996 alla Cassa di compensazione del canton Zurigo quale indipendente a titolo principale, nel corso del 2003 ha chiesto l’affiliazione come indipendente per un’altra attività lavorativa che intendeva svolgere.
Con decisione formale del 2 aprile 2004, confermata dalla decisione su opposizione del 7 maggio 2004, la Cassa cantonale ha respinto la richiesta. Il Tribunale cantonale zurighese ha annullato il provvedimento amministrativo giacché non vi erano le condizioni per emettere una decisione di accertamento. L'Alta Corte, modificando la propria giurisprudenza, ha accolto il ricorso della Cassa di compensazione, affermando:
„(…)
2.1. Bei Verfügungen über das AHV-Beitragsstatut bejaht die Gerichtspraxis ein Feststellungsinteresse bei komplizierten Verhältnissen, wo der mit der Abrechnung über paritätische Beiträge verbundene Arbeitsaufwand oft nur dann zumutbar ist, wenn bereits feststeht, dass eine unselbstständige Erwerbstätigkeit ausgeübt wird und die Abrechnungs- und Beitragszahlungspflicht der als Arbeitgeber oder Arbeitgeberin angesprochenen Person erstellt ist. Für die Bejahung eines schutzwürdigen resp. schützenswerten Interesses im dargelegten Sinne sprechen u.a. die grosse Zahl von betroffenen Versicherten und der Umstand, dass die Rechtsfrage nach dem Beitragsstatut wegen besonderer Verhältnisse neuartig ist (BGE 129 V 290 Erw. 2.2 mit Hinweisen; vgl. auch AHI 2001 S. 219 Erw. 2a).
Diese Rechtsprechung hat grundsätzlich auch unter der Herrschaft von Art. 49 Abs. 2 ATSG Gültigkeit.
2.2 Es besteht eine umfangreiche Gerichtspraxis zur Frage der Zulässigkeit von Feststellungsverfügungen über das Beitragsstatut von nach dem AHVG obligatorisch versicherten Personen. Dabei geht es in der überwiegenden Mehrzahl der vom Eidgenössischen Versicherungsgericht letztinstanzlich beurteilten Fälle um die Abrechnungs- und paritätische Beitragspflicht von als Arbeitgeber angesprochenen Selbstständigerwerbenden resp. um das Beitragsstatut der für sie tätigen Versicherten als Arbeitnehmer oder um die Rechtsnatur von an Arbeitnehmer ausgerichteten Nebenentgelten (vgl. EVGE 1960 S. 219; BGE 102 V 148; ZAK 1973 S. 514, BGE 102 V 1978 S. 458, 1980 S. 627, 1987 S. 359, 1989 S. 30; AHI 2001 S. 218 und BGE 129 V 289).
(…)
2.4. Eine Gerichtspraxis ist u.a. zu ändern, wenn sie als unrichtig erkannt und die neue Lösung besserer Erkenntnis der ratio legis entspricht oder den veränderten äusseren Verhältnissen oder gewandelten Rechtsanschauungen besser Rechnung trägt (vgl. BGE 131 V 110 Erw. 3.1, BGE 125 I 471 Erw. 4a, je mit Hinweisen).
2.4.1 Versicherte haben keinen Anspruch darauf, dass eine Ausgleichskasse ihr Beitragsstatut in Bezug auf die Tätigkeit für eine ihr als Selbstständigerwerbender angeschlossene natürliche oder juristische Person verbindlich festlegt, allenfalls durch eine Verfügung über paritätische Beiträge auf den bezogenen Entgelten. Daran ändert nichts, dass ein solcher Verwaltungsakt grundsätzlich auch dem oder den davon betroffenen Arbeitnehmern zu eröffnen ist und diese ein selbstständiges Einsprache- und Beschwerderecht haben (vgl. BGE 113 V 1 sowie Urteil K. vom 5. Juli 2000 [H 376/98] Erw. 2b und 3a). Entscheidend ist, dass Arbeitnehmer weder abrechnungs- noch beitragszahlungspflichtig sind und somit in keinem oder zumindest nicht in einem direkten Rechtsverhältnis zur Ausgleichskasse des Arbeitgebers stehen. Dies spricht umgekehrt für ein schützenswertes Interesse an einer einsprachefähigen Verfügung und allenfalls an einem beschwerdefähigen Einspracheentscheid, wenn die zuständige Ausgleichskasse das Gesuch einer versicherten Person um Anschluss als Selbstständigerwerbender und Eintrag im Register gänzlich oder in Bezug auf eine oder mehrere bestimmte Tätigkeiten ablehnen will. Ebenfalls kann in der Regel nur so dem berechtigten Interesse des Gesuchstellers an der rechtskräftigen Entscheidung über sein Beitragsstatut innert nützlicher Frist genügend Rechnung getragen werden. Diesem berechtigten Anliegen widerspricht, warten zu müssen, bis in einem unter Umständen ein Jahr oder noch länger dauernden Verfahren über paritätische Beiträge (auch) darüber entschieden wird.
2.4.2. Es kann offen bleiben, ob die dargelegten Gründe in jedem Fall ein schützenswertes Interesse an einer Feststellungsverfügung im Sinne von Art. 49 Abs. 2 ATSG zu begründen vermögen. Entscheidender Gesichtspunkt ist, dass das Gesuch um Anschluss und Registrierung als Selbstständigerwerbender nicht auf einen reinen Feststellungsentscheid abzielt. Vielmehr will die versicherte Person in ein Rechtsverhältnis mit der (zuständigen) Ausgleichskasse treten im Hinblick auf die Entrichtung persönlicher Beiträge, wozu sie gleichzeitig gesetzlich verpflichtet und berechtigt ist.
Wird ein entsprechendes Gesuch abgelehnt, ist dieser Entscheid Rechtsgestaltender Natur im Sinne von Art. 5 Abs. 1 lit. a oder c VwVG und nicht bloss ein reiner Feststellungsentscheid. Zu beachten ist sodann, dass die oder eine zuständige Ausgleichskasse (Art. 64 AHVG und Art. 117 ff. AHVV) bei gänzlicher oder teilweiser Ablehnung eines Anschlussgesuchs, weil sie die versicherte Person als unselbstständigerwerbend oder bestimmte ihrer Tätigkeiten als unselbstständig erachtet, nicht die Möglichkeit hat, eine Verfügung über paritätische Beiträge zu erlassen oder eine solche von der Ausgleichskasse des anzusprechenden Arbeitgebers zu erwirken (vgl. ZAK 1986 S. 574 Erw. 1b). Umgekehrt ist ein die paritätische Beitragspflicht des angesprochenen Arbeitgebers verneinender rechtskräftiger Entscheid für die zuständige Ausgleichskasse des mitbetroffenen "Arbeitnehmers" verbindlich. Diese Rechtslage spricht ebenfalls für den rechtsgestaltenden Charakter des Entscheids der Ausgleichskasse, das Anschlussgesuch abzuweisen.
In Änderung der Rechtsprechung gemäss den in Erw. 2.3 erwähnten Urteilen A. vom 24. Februar 2003 (H 245/01), F. vom 8. Juli 1999 (H 187/99) und Z. vom 30. August 1985 (ZAK 1986 S. 48) hat daher eine Ausgleichskasse bei Ablehnung des Gesuchs einer versicherten Person um Anschluss als Selbstständigerwerbender und Eintrag im Register eine einsprachefähige Verfügung und gegebenenfalls einen beschwerdefähigen Einspracheentscheid zu erlassen (Art. 49 Abs. 1, Art. 52 Abs. 2 und Art. 56 Abs. 2 ATSG). Diese sind, soweit bekannt, grundsätzlich auch dem oder den allenfalls abrechnungs- und beitragszahlungspflichtigen Arbeitgebern zu eröffnen (vgl. EVGE 1957 S. 103 [Beiladung zum verwaltungsgerichtlichen Beschwerdeverfahren])."
Alla luce della sentenza qui sopra riprodotta in esteso, il TF ha pertanto stabilito che laddove un assicurato chiede un’affiliazione quale indipendente e questa gli viene negata, ha diritto di ottenere dalla Cassa di compensazione l’emanazione di una decisione formale (“In Änderung der Rechtsprechung gemäss den in Erw. 2.3 erwähnten Urteilen A. vom 24. Februar 2003 (H 245/01), F. vom 8. Juli 1999 (H 187/99) und Z. vom 30. August 1985 (ZAK 1986 S. 48) hat daher eine Ausgleichskasse bei Ablehnung des Gesuchs einer versicherten Person um Anschluss als Selbstständigerwerbender und Eintrag im Register eine einsprachefähige Verfügung und gegebenenfalls einen beschwerdefähigen Einspracheentscheid zu erlassen (Art. 49 Abs. 1, Art. 52 Abs. 2 und Art. 56 Abs. 2 ATSG)“. Questo perché il medesimo assicurato non ha la possibilità di chiedere alla Cassa l’emanazione di una decisione (condannatoria) in ambito di contributi paritetici („Versicherte haben keinen Anspruch darauf, dass eine Ausgleichskasse ihr Beitragsstatut in Bezug auf die Tätigkeit für eine ihr als Selbstständigerwerbender angeschlossene natürliche oder juristische Person verbindlich festlegt, allenfalls durch eine Verfügung über paritätische Beiträge auf den bezogenen Entgelten“), giacché, non essendone debitore, non si trova in un rapporto diretto con la Cassa di compensazione del (presunto) datore di lavoro („Entscheidend ist, dass Arbeitnehmer weder abrechnungs- noch beitragszahlungspflichtig sind und somit in keinem oder zumindest nicht in einem direkten Rechtsverhältnis zur Ausgleichskasse des Arbeitgebers stehen.“). Per cui, di regola, solo con l’emissione di una decisione formale l’assicurato che si vede negata l’affiliazione come indipendente può conoscere i motivi del rifiuto in tempi relativamente brevi (“Ebenfalls kann in der Regel nur so dem berechtigten Interesse des Gesuchstellers an der rechtskräftigen Entscheidung über sein Beitragsstatut innert nützlicher Frist genügend Rechnung getragen werden. Diesem berechtigten Anliegen widerspricht, warten zu müssen, bis in einem unter Umständen ein Jahr oder noch länger dauernden Verfahren über paritätische Beiträge (auch) darüber entschieden wird.“).
La decisione che la Cassa è tenuta ad emanare in questo caso è una decisione formatrice (“Wird ein entsprechendes Gesuch abgelehnt, ist dieser Entscheid Rechtsgestaltender Natur im Sinne von Art. 5 Abs. 1 lit. a oder c VwVG und nicht bloss ein reiner Feststellungsentscheid.“).
2.8. A differenza di quanto vale per gli assicurati che chiedono (invano) l’affiliazione come indipendenti e per i quali la Cassa in caso di rifiuto è tenuta ad emettere una decisione formatrice (cfr. consid. 2.7.), i datori di lavoro a cui viene comunicata l’affiliazione di un assicurato come loro dipendente, essendo debitori dei relativi contributi paritetici, hanno la possibilità di ottenere dalla Cassa di compensazione una decisione condannatoria.
Se una decisione condannatoria non è stata emessa, un ricorso è possibile solo se la Cassa, vista la particolarità del caso, è tenuta ad emanare una decisione di accertamento.
A questo proposito con sentenza del 6 marzo 2003, pubblicata in DTF 129 V 289 = SVR 2003, AHV nr. 16, pag. 41, l'Alta Corte, ha in particolare sottolineato quanto segue:
"2.2 La jurisprudence considère que le statut des assurès en matière de cotisations AVS peut, à lui seul, donner lieu à une décision de constatation lorsqu'un intérêt majeur exige l'examen préalable de cette question. Il en va ainsi dans certains cas complexes, dans lesquels l'on ne peut raisonnablement pas exiger que des décomptes de cotisations paritaires compliqués, soient effectués avant que l'existence d'une activité lucrative dépendante et l'obligation de cotiser de l'employeur visé aient été établies. Une telle situation peut se présenter notamment lorsque de nombreux assurés sont touchés par la décision notifiée à leur employeur commun, relative à leur situation de personnes salariées, tout particulièrement si le nombre de ces assurés est si élevé que l'administration ou le juge est dispensé de les appeler à intervenir dans la procédure en qualité d'intéressés (ATF 112 V 84 consid. 2a; ATFA 1960 p. 222 consid. 1; voir aussi RCC 1987 p. 384 consid. 1a et les références; RAMA 1990 n° U 106 p. 276 consid. 2b).
(…)
Le droit d'obtenir une décision en constatation doit cependant être nié. En effet, le cas de ses conseillères et animatrices n'est pas d'une complexité telle qu'il nécessite au préalable une décision de constatation sur son statut d'employeur et la question du statut en matière de cotisations AVS des <<présentatrices>> d'articles de marque dans la vente à domicile n'est pas nouvelle.
(…)
Suite à la communication de l'intimée du 7 mai 1999, X SA aurait pu et dû chercher à obtenir un jugement condamnatoire concernant ses conseillères/animatrices et ses représentants.
Il s'ensuit que l'intimée n'avait pas à donner suite à la demande en constatation de la recourante." (sottolineatura del redattore)
Kieser, in ATSG-Kommentar, Zurigo 2003, pag. 489, a proposito dell’art. 49 LPGA, ricorda come:
" c) Feststellungsverfügungen setzen ein schützenswertes Interesse voraus. Art. 49 Abs. 2 ATSG verwendet nicht etwa in Art. 59 ATSG oder in Art. 25 Abs. 2 VwVG (oder noch im BERICHT UND ENTWURF, 75) enthaltenen Begriff des <<schutzwürdigen >> Interesses. Aus welchen Gründen der Begriffwechsel erfolgte, ist nicht ersichtlich (vgl. dazu auch BBl 1991 II 262, wo im erläuternden Bericht von <<schutzwürdig>> die Rede ist, während im Gesetzestext bereits von <<schützenswert>> die Rede ist). Offensichtlich kommt der entsprechenden Wortwahl nicht die Bedeutung zu, dass eine Abweichung von der bisherigen Gesetzgebung bzw. Rechtsprechung angestrebt wird (vgl. im übrigen zur analogen Korrektur in Art. 59 ATSG BBl 1999 4622).
Deshalb besteht zwischen dem schutzwürdigen Interesse gemäss Art. 59 ATSG, welches bei der Legitimation zur Beschwerde massgebend ist (gl. Dazu ATSG- Kommentar, Art. 59 Rz. 4), und demjenigen, um eine Feststellungsverfügung zu verlangen, eine Parallelität (vgl. dazu Kölz/Bosshart/Röhl, Rz. 60 zu Art. 19 VRG).
Zu verneinen ist das schutzwürdige Interesse dann, wenn eine Gestaltungsverfügung erwirt werden kann (vgl. BGE 121 V 318, 125 V 24); insoweit hat die Feststellungsverfügung gegenüber der Gestaltungsverfügung eine subsidiäre Bedeutung." (sottolineatura del redattore)
Con sentenza del 12 marzo 2004, pubblicata in DTF 130 V 388, l’Alta Corte ha stabilito che anche sotto l’egida della LPGA, l’emanazione di una decisione costituisce, nell’ambito della giurisdizione amministrativa contenziosa, un presupposto indispensabile per il giudizio di merito nella susseguente procedura di ricorso amministrativo e di ricorso di diritto amministrativo. In assenza di una concretizzazione più precisa all’art. 49 cpv. 1 LPGA, la nozione di decisione coincide con quella dell’art. 5 cpv. 1 PA.
2.9. In concreto, alla luce di tutto quanto sopra esposto, i ricorsi devono essere respinti.
Infatti, il (presunto) datore di lavoro di RI 1 avrebbe potuto e dovuto chiedere alla Cassa l’emanazione di una decisione condannatoria.
Il caso non appare infatti di primo acchito così complesso da non poter esigere dall’amministrazione di procedere con il conteggio dei contributi paritetici. La Cassa deve infatti decidere circa la qualifica di dipendente oppure indipendente di un assicurato attivo nella ricerca e nello sviluppo di soluzioni informatiche (la creazione di software), assistenza ai clienti nell’utilizzo delle applicazioni informatiche cedute in licenza e consulenze di tipo fiscale (cfr., a proposito della qualifica dell’attività svolta dagli informatici, da ultimo sentenza H 194/05 del 19 marzo 2007, nonché Pratique VSI 2001 pag. 55 segg). Inoltre la citata decisione non concerne numerosi assicurati, ma il solo ricorrente.
Del resto l’amministrazione ha affermato che qualora le parti dovessero produrre la necessaria documentazione contabile relativa ai primi tre mesi del 2008, “potrebbe poi emettere una decisione formale provvista dei mezzi di diritto.”
Per cui gli insorgenti non possono pretendere dalla Cassa l’emanazione di una decisione di accertamento, né l’amministrazione, affermando nel rapporto di revisione che dal 1° gennaio 2008 RI 1 è considerato dipendente dello studio legale ricorrente, ha emanato una decisione in tal senso.
Con questa frase l’amministrazione ha unicamente inteso evitare che al momento di un'ulteriore revisione, qualora la qualifica dell’attività dipendente di RI 1 fosse confermata, le parti possano invocare il principio della buona fede (cfr. sentenza H 167/04 del 21 luglio 2006, consid. 3.4).
Il rapporto di revisione, che sta alla base della tassazione d’ufficio relativa al periodo 2003-2006 e che contiene le motivazioni che hanno portato la Cassa di compensazione ad effettuare la ripresa, non può pertanto essere impugnato per un fatto che concerne un periodo successivo, non costituendo, da solo, una decisione impugnabile.
In queste condizioni il ricorso va respinto senza che sia necessario esaminare la qualifica dell’attività svolta da RI 1. Di conseguenza le censure relative a presunte violazioni dei diritti costituzionali (diritto di essere sentito, libertà economica, parità di trattamento) e rivolte contro il carattere dell’attività svolta nel 2008, non devono essere esaminate.
I ricorsi vanno pertanto respinti, mentre la decisione impugnata merita conferma.
Tuttavia, viste le giustificate richieste dei ricorrenti di essere messi nelle condizioni di potersi esprimere in merito alla (possibile) affiliazione di RI 1 quale dipendente dello studio legale ricorrente a partire dal 2008, gli incarti vanno trasmessi alla Cassa affinché, dopo aver ottenuto dagli insorgenti la documentazione contabile necessaria, emetta una decisione condannatoria (cfr. DTF 129 V 289).
Il provvedimento, conformemente alla più recente giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. sentenza H 162/06 del 20 dicembre 2007), dovrà essere notificato a tutte le persone interessate, le quali, se non saranno d’accordo circa il contenuto della decisione, potranno dapprima inoltrare opposizione alla Cassa e, se del caso, ricorso al TCA.
2.10. Nei loro ricorsi gli insorgenti accennano all’assunzione di numerose prove ed in particolare all’audizione, quale teste, di RI 1 (cfr. doc. V).
Il TCA rileva innanzitutto che l’audizione richiesta può essere rifiutata senza per questo ledere il diritto d’essere sentito, sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. e dall'art. 6 n. 1 CEDU.
Infatti, secondo la giurisprudenza federale, l’obbligo di organizzare un dibattimento pubblico ai sensi dell’art. 6 n. 1 CEDU presuppone una richiesta chiara e inequivocabile di una parte; semplici domande di assunzione di prove, come ad esempio istanze di audizione personale o di interrogatorio di parti o di testimoni, oppure richieste di sopralluogo, non bastano per creare un simile obbligo (cfr. STF del 21 agosto 2007, I 472/06, consid. 2 che ha confermato questo principio, nonché DTF 122 V 47; cfr. pure DTF 124 V 90, consid. 6, pag. 94 e il rinvio alla DTF prima citata).
In concreto, non essendo stata presentata una domanda espressa di procedere ad un’udienza pubblica (gli assicurati hanno chiesto la testimonianza di RI 1), questo TCA rinuncia ad una loro audizione poiché superflua ai fini dell’esito della vertenza (cfr. STF del 21 agosto 2007, I 472/06, consid. 2).
Del resto gli interessati in sede giudiziaria hanno ampiamente fatto uso della possibilità di presentare osservazioni e documentazione nel corso della procedura.
Il TCA rinuncia pure all’assunzione di ulteriori prove poiché la reiezione del ricorso è avvenuta per aspetti formali, ossia per l’assenza di una decisione impugnabile e non per motivi sostanziali. La testimonianza dell’assicurato o l’assunzione di prove per stabilire la qualifica dello statuto del ricorrente non sono atte a modificare l’esito della vertenza. Esse potranno semmai essere assunte nell’ambito della (eventuale) vertenza che potrà sorgere se le parti contesteranno la decisione condannatoria che la Cassa dovrà emettere.
Conformemente alla costante giurisprudenza, qualora l’istruttoria da effettuare d’ufficio conduca l’amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove (apprezzamento anticipato delle prove; Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, pag. 212 no. 450, Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2a ed., pag. 39 no. 111 e pag. 117 no. 320; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274; cfr. anche STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa C., H 103/01; DTF 122 II 469 consid. 4a, 122 III 223 consid. 3c, 120 Ib 229 consid. 2b, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti). Tale modo di procedere non costituisce una violazione del diritto di essere sentito desumibile dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (e in precedenza dall'art. 4 vCost.; DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti).
In concreto, questo Tribunale ritiene la fattispecie sufficientemente chiarita dall’esame degli atti dell’incarto per cui rinuncia all'assunzione di ulteriori prove e all'audizione dei ricorrenti.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. I ricorsi, congiunti, sono respinti.
2. Gli incarti sono trasmessi alla Cassa CO 1 per i suoi incombenti.
3. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
4. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente
o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Fabio Zocchetti