Raccomandata

 

 

Incarto n.
30.2008.31 + 34

 

cs

Lugano

26 gennaio 2009

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

 

 

 

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

 

redattore:

Christian Steffen, vicecancelliere

 

segretario:

Fabio Zocchetti

 

 

statuendo sui ricorsi del 13 giugno 2008 e del 18 giugno 2008 di

 

 

1.  RI 1  

rappr. da:   RA 1  

2. RI 2  

rappr. da:  RA 2  

 

 

contro

 

 

 

le decisioni su opposizione del 19 maggio 2008 emanate da

 

Cassa CO 1

 

 

in materia di contributi AVS

 

 

 

 

 

ritenuto,                           in fatto

 

                               1.1.   Durante il controllo dei conteggi dei salari (ex art. 162 OAVS) presso la società RI 2 per il periodo dal 1° gennaio 2003 al 31 dicembre 2006 la Cassa CO 1 ha effettuato delle riprese per salari non notificati dal 2004 al 2006. L’amministrazione ha ritenuto che i proventi versati dalla società a RI 1 per il lavoro svolto a favore della ditta derivano da un’attività dipendente.

                                         La Cassa ha fissato, mediante tassazione d’ufficio del 27 marzo 2008, i relativi contributi paritetici sulla base di un importo di fr. 43'200 nel 2004, fr. 50'800 nel 2005 e fr. 43’525 nel 2006.

                                        

                                         Le opposizioni inoltrate dalle assicurate sono state parzialmente accolte. Con due distinte decisioni su opposizione del 19 maggio 2008 l’amministrazione ha ridotto gli importi ripresi a fr. 40'000 nel 2004, fr. 50'000 nel 2005 e fr. 40'000 nel 2006 (doc. A inc. 30.2008.31 e 30.2008.34).

 

                               1.2.   Contro i predetti provvedimenti sono insorte sia RI 2, rappresentata dall’avv. __________, sia RI 1, rappresentata dall’avv. RA 1 (doc. I inc. 30.2008.34 e doc. I inc. 30.2008.31).

 

                                         RI 2, che ha quale scopo il commercio di articoli d’ogni genere ed è in particolare attiva nella gestione di negozi di calzature, dopo aver rilevato che la decisione formale è stata modificata sulla base di quanto affermato da RI 1 nell’ambito di un’audizione apparentemente tenutasi il 7 maggio 2008 il cui verbale non è tuttavia stato sottoposto alla società ricorrente, afferma di aver instaurato un rapporto di lavoro con la ditta individuale __________ di cui RI 1 è titolare e di averla sempre ritenuta a tutti gli effetti un terzo esterno alla società.

                                         La ricorrente rammenta di non essersi assunta alcuna spesa di carattere generale concernente l’assicurata, di averle garantito l’assoluta libertà di assumere ulteriori mandati da terzi, di averle lasciato l’assoluta indipendenza per quanto concerne il luogo di lavoro ed evidenzia che perdite e profitti sono integralmente a carico della __________ senza alcun coinvolgimento di RI 2.

                                         L’insorgente sottolinea l’inesistenza di qualsiasi rapporto di subordinazione, l’assoluta indipendenza con cui vengono svolti gli incarichi affidati alla ricorrente, ivi compresa l’assoluta libertà nella gestione del proprio tempo.

                                         La società rileva poi che la ditta __________ di RI 1, iscritta a Registro di commercio dal __________, si rivolge pubblicamente ad un numero indeterminato di clienti e dispone di una infrastruttura propria. L’insorgente evidenzia di aver conosciuto RI 1 grazie ai contatti intrattenuti con la sorella di quest’ultima, a sua volta titolare di una ditta che si occupava dei contatti con le ditte di spedizioni incaricate delle forniture alla società ricorrente, nonché del deposito delle calzature e degli articoli di pelletteria prima della consegna ai negozi di destinazione. La __________ di RI 1 ha integrato l’attività già svolta dalla ditta della sorella, occupandosi, sotto il profilo logistico, della merce ordinata dalla ricorrente ed in particolare, procedendo, sulla base di apposite liste – secondo i tempi e le modalità a lei più convenienti – a verificare la correttezza e la completezza delle forniture destinate ad essere depositate nel magazzino gestito dalla sorella in attesa della consegna al negozio, consegna che avviene a distanza di qualche tempo.

                                         Per la società ricorrente la natura di questi compiti non presuppone l’integrazione nella sua struttura aziendale, né la disponibilità prestabilita, in determinati orari, del proprio tempo lavorativo.

                                         L’insorgente rileva inoltre di aver appreso che, apparentemente, il reddito conseguito da RI 1 sarebbe sostanzialmente costituito dalle entrate derivanti dall’attività svolta a suo favore. RI 2, che non ha avuto accesso a questi dati, ne chiede l’invio contestualmente all’assegnazione di un adeguato termine entro il quale prendere posizione e contesta comunque che il dato relativo all’incidenza di determinate entrate possa essere considerato, da solo, decisivo.

 

                                         Da parte sua RI 1 rammenta di aver costituito la società __________ di RI 1 nel __________ con lo scopo di iniziare un’attività indipendente e di essere entrata in contatto con RI 2. L’insorgente evidenzia come il reddito conseguito con il lavoro svolto a favore di RI 2, inizialmente molto importante, è poi calato con il passare degli anni e con la possibilità di svolgere l’attività per diversi altri clienti. L’interessata rileva che avviando un’attività lucrativa ex novo inizialmente non è stato facile trovare numerosi clienti che poi, in particolare nel 2007, si sono diversificati. La ricorrente evidenzia come dopo aver conseguito circa il 92%, rispettivamente il 98% del suo reddito nel 2004 e nel 2005 con RI 2, ha ridotto questa percentuale raggiungendo circa il 78% nel 2006 e circa il 66% nel 2007.

                                         L’insorgente rileva inoltre di non aver sottoscritto alcun contratto di lavoro con RI 2, la quale si è del resto affidata alla ditta individuale __________ di RI 1. Quest’ultima società ha una struttura organizzativa propria, seppur limitata, ed è autonoma nell’organizzazione della sua attività. La __________ non soggiace ad ordini di RI 2 ma ha solo un obbligo di risultato, ossia sbrigare i mandati che a quest’ultima sono assegnati e relativi “alla gestione doganale di sdoganamento in importazione e alla successiva distribuzione della merce in provenienza da produttori e fornitori esteri e fornita “franco frontiera all’esportazione” (per i fornitori).

                                         L’insorgente contesta poi il riferimento della Cassa alla sentenza H 279/00 del 16 dicembre 2002 su cui si è basata l’amministrazione per affiliare l’interessata quale dipendente di RI 2, fa valere di essere completamente autonoma nella gestione della sua attività, evidenzia come in alcuni mesi (ad esempio luglio 2004, febbraio 2005, giugno 2005, ecc.) non ha ricevuto alcunché e ribadisce come la sua attività a favore di RI 2 nel corso del tempo si sta progressivamente indebolendo.

                                         La ricorrente rileva inoltre che all’audizione del 7 maggio 2008, alla quale l’amministrazione accenna nella decisione su opposizione, è stato convocato __________ di RI 2, afferma di avervi comunque partecipato e sostiene che non è stato tenuto alcun verbale.

                                         L’assicurata evidenzia che la decisione le provocherebbe un notevole pregiudizio economico, poiché ha sempre potuto dedurre dal reddito lordo fiscalmente dichiarato i costi della propria struttura professionale quale lavoratrice indipendente. Ciò che non potrebbe più fare se fosse considerata dipendente.

                                         L’interessata sostiene che la decisione viola la libertà economica sancita dall’art. 27 della Cost. fed. e il diritto a realizzare i propri obiettivi economici nella misura in cui non rispetta la libera scelta dell’organizzazione aziendale e lavorativa e la parità di trattamento tra i concorrenti.

                                         Infine l’insorgente contesta anche l’ammontare della ripresa affermando che una parte dei pagamenti lordi effettivi effettuati da RI 2 alla ricorrente e da quest’ultima destinati alla copertura dei suoi costi generali deve essere considerata come partecipazione alle spese e non come retribuzione del lavoro. La ricorrente richiama dalla Cassa l’intero incarto, in particolare il rapporto di controllo presso RI 2, le osservazioni degli interessati, l’opposizione con tutti i documenti prodotti, l’eventuale opposizione dell’RI 2 e il verbale di audizione del 7 maggio 2008, e chiede l’audizione di __________, amministratore unico di RI 2.

 

                               1.3.   Con risposte del 7 luglio 2008 la Cassa ha proposto la reiezione dei ricorsi con argomentazioni che, laddove necessario, saranno riprese in corso di motivazione (doc. III e V, inc. 30.2008.31 + 34).

 

                               1.4.   Con decreto del 24 luglio 2008 il TCA ha congiunto le cause (doc. VI, inc. 30.2008.31).

 

                               1.5.   Pendente causa RI 1 ha chiesto di sentire __________ quale esperto nell’ambito della consulenza di ditte del ramo dell’abbigliamento ed a conoscenza degli usi commerciali in tale ramo affinché confermi che nel ramo dell’abbigliamento è usuale che la logistica della merce (presa in consegna, deposito e fornitura ai negozi) venga appaltata a terzi disponenti (doc. IX, inc. 30.2008.31). Da parte sua la società ricorrente ha prodotto degli estratti, frutto di una ricerca su internet (doc. VII, inc. 30.2008.34).

 

                               1.6.   Il 4 dicembre 2008 le parti sono state sentite nel corso di un’udienza innanzi al TCA (doc. XIII).

 

 

                                         in diritto

 

                                         In ordine

 

                               2.1.   RI 2 fa innanzitutto valere, implicitamente, una violazione del diritto di essere sentito nella misura in cui la Cassa ha emanato la decisione su opposizione sulla base di dati fiscali di RI 1 sui quali non ha potuto prendere posizione e su un verbale di un’udienza, apparentemente avvenuta il 7 maggio 2008, non sottoposto alla società ricorrente.

                                        

                                         Il diritto di essere sentito di cui all’art. 29 cpv. 2 Cost. comprende l’obbligo per l’autorità di motivare le proprie decisioni. Tale obbligo ha lo scopo, da un lato, di porre la persona interessata nelle condizioni di afferrare le ragioni poste a fondamento del provvedimento e di poterlo impugnare con cognizione di causa, e dall’altro di permettere all’autorità di ricorso di esaminare la fondatezza della decisione medesima. Il diritto di essere sentito comprende il diritto di esprimersi in merito e di partecipare all’assunzione delle prove o, perlomeno, esprimersi in merito alle risultanze probatorie se queste sono proprie ad influenzare il giudizio (DTF 132 V 387;127 I 54; DTF 124 I 241; DTF 124 I 49: “Cela étant, il est manifeste, en l'occurrence, qu'en sollicitant un avis de droit de l'ISDC, dont elle n'a pas donné connaissance aux parties, et en se fondant entièrement sur ce document qui s'écartait des autres avis de droit produits par les parties, la cour cantonale a violé le droit d'être entendu de celles-ci, tel qu'il est garanti par l'art. 4 Cst.”, sottolineature del redattore).

                                         In particolare nella sentenza pubblicata in DTF 132 V 387 il TF ha affermato che una parte deve di principio formulare una domanda per ottenere il diritto di visionare gli atti. Ciò presuppone che gli interessati vengano informati se nuovi atti di importanza decisiva, che essi non conoscono e neppure possono conoscere, sono versati agli atti.

 

                                         L’art. 47 cpv. 1 lett. b LPGA prevede che, purché siano tutelati interessi privati preponderanti, hanno diritto di consultare gli atti le parti per i dati di cui necessitano per tutelare un diritto o adempiere un obbligo conformemente a una legge d’assicurazione sociale oppure per far valere un rimedio giuridico contro una decisione emanata in base alla stessa legge.

 

                               2.2.   In concreto a motivazione dell’affiliazione di RI 1 quale dipendente e dell’ammontare della ripresa, la Cassa nella decisione su opposizione impugnata ha affermato:

 

"  (…)

 

10. Nel caso in esame, la Cassa tiene a sottolineare che da un controllo presso l’autorità fiscale la ditta RI 2 ha rappresentato la quasi totalità delle entrate della signora RI 1.

Di conseguenza, la Cassa ritiene che non vi possa essere dubbio circa la dipendenza economica dell’assicurata nei confronti della ditta RI 2.

 

La Cassa sottolinea che il TFA nella sentenza D. SA del 16 dicembre 2002 (H 270/00) ha deciso che il fatto di svolgere l’attività lucrativa unicamente per una società configura un elemento decisivo a favore dell’attività dipendente.

 

11. La Cassa tiene a rilevare che l’importo di fr. 3'775 è stato ripreso correttamente nel periodo di competenza contabile.

 

12. Per quanto concerne, invece, la richiesta della signora RI 1 di riconoscere delle spese per la sua attività svolta a favore di RI 2, la Cassa decide – pur rilevando che le spese sostenute dalla signora RI 1, già dedotte in sede di tassazione fiscale, riguardano specificatamente la sua attività di vendita e non le sue prestazioni amministrative a favore di RI 2 – di riconoscere un importo di spese complessivo (sui tre anni) di fr. 7'525, come già specificato in sede di audizione lo scorso 7 maggio 2008.” (doc. A1, inc. 30.2008.34)

 

                                         La decisione su opposizione impugnata si fonda praticamente solo sulle due prove sulle quali la ricorrente afferma di non aver avuto accesso, ossia sulle risultanze fiscali per motivare la dipendenza economica di RI 1 nei confronti della società ricorrente (cfr. punto 10 della decisione su opposizione) e sulle risultanze dell’udienza del 7 maggio 2008 per calcolare l’ammontare della ripresa (cfr. punto 12 della decisione su opposizione).

 

                                         La Cassa in sede di risposta ha preso posizione solo sulla decisione di non sottoporre la documentazione fiscale alla società ricorrente, rilevando che "per motivi di segretezza" non poteva essere trasmessa all’insorgente (cfr. Doc. III inc. 30.2008.34). Essa non si è invece espressa sull’udienza del 7 maggio 2008 e neppure ha prodotto tutta la documentazione, malgrado l’ingiunzione del Giudice delegato del TCA di trasmettere l’incarto completo (cfr. doc. II, inc. 30.2008.34).

 

                               2.3.   Nel caso in esame il modo di procedere dell’amministrazione configura una violazione del diritto di essere sentito a prescindere dalla questione di sapere se all’udienza del 7 maggio 2008 era presente un rappresentante della ricorrente e se è stato allestito un verbale.

                                         Infatti alla società ricorrente non è stato dato accesso alla documentazione fiscale posta a fondamento della motivazione della decisione su opposizione.

 

                                         Va qui ribadito che elementi sui quali una parte non ha potuto esprimersi o non ha avuto accesso non possono essere utilizzati a fondamento della decisione, a maggior ragione se l’unico argomento per affiliare l’interessata quale dipendente di RI 2 è proprio quello relativo a dati che la società ricorrente non conosce.

                                         In concreto l’amministrazione, impedita a sottoporre l’intero incarto fiscale di RI 1 o della sua società ad RI 2, avrebbe comunque dovuto informare la ricorrente delle percentuali conseguite dalla __________ di RI 1 con il lavoro svolto a favore di RI 2 rispetto al totale della cifra d’affari e permetterle di presentare delle osservazioni in merito. Non avendo agito in questo modo, non avrebbe neppure dovuto utilizzare questo tipo di motivazione per stabilire il carattere dipendente dell’attività svolta.

 

                                         L’amministrazione ha pertanto violato il diritto di essere sentito della società ricorrente.

 

                                         Già solo per questo motivo il ricorso andrebbe accolto e l’incarto rinviato alla Cassa per sanare la violazione del diritto di essere sentito.

 

                                         Tuttavia, per i motivi che seguono, visto l’esito del ricorso, un rinvio si rivela superfluo.

 

 

                                         Nel merito

 

                               2.4.   Oggetto del contendere è la questione di sapere se RI 1, nel periodo dal 2004 al 2006, è stata dipendente della società RI 2.

 

                               2.5.   Il 28 luglio 2003 RI 1 ha chiesto alla Cassa CO 1 di essere iscritta quale indipendente con effetto dal 4 luglio 2003 in seguito all’inizio di un’attività nell’ambito commerciale. L’interessata ha trasmesso all’amministrazione alcune fatture emesse dalla sua ditta individuale nel frattempo costituita, la __________ RI 1, il cui scopo è la ricerca e la commercializzazione di articoli e novità per il mercato svizzero. Si tratta di fatture relative a “candele profumate” vendute dalla ditta individuale ad alcuni negozi nel corso del 2003 (__________ di __________, __________ di __________, __________ di __________, __________ di __________, __________ di __________, __________, __________), nonché di fatture concernenti altri prodotti (“emulsione Drachenbalsam” alla __________ di __________).

                                         Agli atti la ricorrente ha prodotto anche il contratto di locazione dell’ufficio locato dal 1° luglio 2003 (pigione mensile di fr. 200), il contratto d’assicurazione con la __________ per la perdita di guadagno in caso di malattia (doc. XIII/2) e l’assicurazione sottoscritta con la __________ per il rischio d’infortunio (doc. XIII/3).

 

                                         Con scritto del 20 agosto 2003 la Cassa ha confermato l’affiliazione quale indipendente a partire dal 1° luglio 2003 (doc. XIII/1).

 

                                         Tramite decisione del 29 maggio 2007 la Cassa di compensazione ha fissato definitivamente i contributi dovuti da RI 1 quale indipendente per il 2003 sulla base di un reddito determinante di fr. 22’511 (doc. XIII/4). Il 13 novembre 2007 l’amministrazione ha emesso la decisione di fissazione dei contributi per il 2004 sulla base di un reddito determinante di fr. 35'022 (doc. XIII/4).

 

                                         Con 2 distinte decisioni del 27 marzo 2008 la Cassa di compensazione ha fissato i contributi dovuti da RI 2 per il lavoro svolto a suo favore da RI 1 sulla base di un importo di fr. 43'200 nel 2004, fr. 50'800 nel 2005 e fr. 43’525 nel 2006.

 

                                         Il 9 maggio 2008 l’amministrazione ha fissato, tramite decisione definitiva, i contributi dovuti da RI 1 quale indipendente per il 2005, sulla base di un reddito determinante di fr. 39'046.

 

                                         In seguito alle opposizioni presentate dalle interessate contro le decisioni del 27 marzo 2008, l’amministrazione, con decisioni su opposizione del 19 maggio 2008, ha ridotto le riprese per l’attività dipendente a fr. 40'000 nel 2004, fr. 50'000 nel 2005 e fr. 40'000 nel 2006.

 

                                         Infine, il 30 settembre 2008, la Cassa ha emesso la decisione di fissazione definitiva dei contributi dovuti nel 2006 da RI 1 quale indipendente sulla base di un reddito determinante di fr. 38'946.

 

                               2.6.   Questo Tribunale costata innanzitutto che la Cassa, il 13 novembre 2007, ha ritenuto RI 1 indipendente per il 2004, il 27 marzo 2008 l’ha considerata dipendente di RI 2 per gli anni dal 2004 al 2006, il 9 maggio 2008 l’ha nuovamente considerata indipendente per l’anno 2005, il 19 maggio 2008, ossia dieci giorni dopo, l’amministrazione ha di nuovo ritenuto RI 1 dipendente per il triennio 2004-2006 ed infine il 30 settembre 2008 la medesima ricorrente è stata ritenuta, per il 2006 e sempre dalla medesima Cassa, indipendente (doc. XIII/4).

 

                                         Il TCA non può che stigmatizzare questo modo di procedere, di cui peraltro nelle decisioni impugnate non si fa cenno, e deve preliminarmente esaminare se, viste le contraddittorie decisioni emesse nel giro di pochi mesi, l’agire della Cassa sia corretto (cfr. per un caso analogo al presente dove l’amministrazione aveva modificato più volte lo statuto contributivo di un assicurato la sentenza 30.2003.87-88 del 21 aprile 2004).

                                         Va d’altra parte rilevato che indipendentemente dalla soluzione di questo Tribunale nel caso in esame, l’emanazione di più decisioni contraddittorie nel giro di pochi mesi non è soddisfacente, non permettendo agli assicurati di determinarsi con sicurezza circa il loro statuto contributivo.

 

                               2.7.   Il TFA (dal 1° gennaio 2007: TF) ha stabilito che il cambiamento dello statuto contributivo nei casi in cui i contributi assicurativi in lite siano stati oggetto di decisione formalmente cresciuta in giudicato è solo possibile quando siano dati i presupposti del riesame o della revisione processuale. Se non si tratta di un cambiamento dello statuto con effetto retroattivo, ma con effetto per il futuro, la questione dello statuto viene di principio esaminata liberamente come per la prima volta, con il dovuto riserbo nei casi limite. Se la questione del cambiamento dello statuto concerne sia rimunerazioni dalle quali sono già stati prelevati contributi assicurativi, sia rimunerazioni non ancora oggetto di decisione, deve essere esaminato, per la parte già considerata del provvedimento formalmente cresciuto in giudicato, se sono dati i presupposti del riesame o della revisione processuale, mentre lo statuto contributivo per le rimanenti rimunerazioni, non ancora contemplate da decisione, è apprezzato liberamente (DTF 121 V 1; cfr. anche Greber, Duc, Scartazzini, Commentaire des articles 1 à 16 de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS), n. 121 seg. ad art. 5 , pag. 183 seg., in particolare n. 127 pag. 185).

 

                                         Va inoltre rammentato che in DTF 104 V 126 il TFA ha rilevato che:

 

" Dans l'intérêt de la sécurité du droit, il faut toutefois prendre garde à

ce que les caisses de compensation ne puissent revenir sur une décision entrée en force portant sur des cotisations que lorsque cette décision se révèle comme sans nul doute erronée et que de plus un montant appréciable est en jeu; il faut alors tenir compte du fait que les années de calculs pour les cotisations paritaires ne coincident en général pas avec celles relatives aux cotisations personnelles."

 

                                         Per l'art. 53 cpv. 1 LPGA le decisioni e le decisioni su opposizione formalmente passate in giudicato devono essere sottoposte a revisione se l'assicurato o l'assicuratore scoprono successivamente nuovi fatti rilevanti o nuovi mezzi di prova che non potevano essere prodotti in precedenza. Per il cpv. 2 l'assicuratore può tornare sulle decisioni o sulle decisioni su opposizione formalmente passate in giudicato se è provato che erano manifestamente errate e se la loro rettifica ha una notevole importanza. L'assicuratore può riconsiderare una decisione o una decisione su opposizione, contro le quali è stato inoltrato ricorso, fino all'invio del suo preavviso all'autorità di ricorso.

 

                                         Va qui rammentato che una decisione è manifestamente errata "wenn kein vernünftiger Zweifel daran möglich ist, dass die Verfügung unrichtig war. Es ist nur ein einziger Schluss - derjenige auf die Unrichtigkeit - möglich (vgl. BGE 125 V 393 oben; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, 2. Auflage, Bern 1997, S. 362; Kieser, Kommentar ATSG, Ziffer 20 zu Art. 53). Dabei ist nach dem eingangs Gesatgen (Erw. 1.2.hievor) vom Rechtszustand auszugehen, wie er sich bei Verfügungserlass präsentierte." (sentenza H 97/03 del 10 settembre 2003, sottolineatura del redattore).

 

                                         Dalla riconsiderazione va distinta la revisione processuale delle decisioni amministrative.

                                         Per analogia con la revisione processuale delle decisioni emanate dalle autorità giudiziarie, l'amministrazione è tenuta a procedere alla revisione di una decisione formalmente cresciuta in giudicato quando sono scoperti fatti nuovi o nuovi mezzi di prova atti ad indurre ad una conclusione giuridica differente (cfr. DTF 126 V 42).

 

                               2.8.   In concreto RI 1 è stata considerata indipendente nel 2003. Il carattere indipendente della sua attività è stato confermato con decisione del 13 novembre 2007 per quanto concerne il 2004.

 

                                         Il 27 marzo 2008 la Cassa ha tuttavia ritenuto l’interessata dipendente dal 2004 al 2006, salvo poi fissare i contributi quale indipendente per il 2005 il 9 maggio 2008 e poi riconfermare che la sua attività andava ritenuta dipendente dal 2004 al 2006 con decisione su opposizione del 19 maggio 2008. Infine il 30 settembre 2008 la Cassa ha ritenuto l’interessata come indipendente per il 2006.

 

                                         Con sentenza pubblicata in DTF 122 V 367, l’allora TFA (dal 1° gennaio 2007: TF), in un caso di riconsiderazione ha affermato che:

 

"  Bei faktischen Verwaltungshandeln sind jedoch die Rückkommenstitel der Wiedererwägung oder prozessualen Revision nur erforderlich, wenn die in Frage stehende Taggeldabrechnung auch vom Versicherten nicht mehr beanstandet werden kann, das verwaltungshandeln vielmehr eine mit dem Ablauf der beschwerdefrist bei formellen Verfügungen eintretende vergleichbare Rechtsbeständigkeit erreicht hat. Entsprechend der im Bereich des KUVG entwickelten, auf den Prinzipien des Vertrauensschutzes und der Rechtssicherheit beruhenden Praxis kann die Rechtsbeständigkeit als eingetreten gelten, wenn anzunehmen ist, ein Versicherter habe sich mit einer getroffenen Regelung abgefunden. Dies ist nach der Rechtsprechung dann der Fall, wenn er sich nicht innert (nach dem Umständen) angemessener Uberlegungs- und Prüfungsfrist dagegen verwahrt (BGE 110 V 168 Erw. 2b; RKUV 1990 Nr. K 835 S. 82 Erw. 2a, 1988 Nr. K 783 S. 395 Erw. 3a mit Hinweisen; vgl. auch BGE 107 V 191 Erw. 1). Vorher darf die Verwaltung unter Vorbehalt des Vertrauensschutzes (BGE 116 V 298) grundsätzlich frei, d.h. ohne Bindung an Wiedererwägung oder Revision, auf ihre Abrechnung zurückkommen (MEYER-BLASER, Die Rückerstattung von Sozialversicherungsleistungen, in: ZBJV 131/1995 S. 498 Fn. 125), so gut wie es ihr zusteht, während laufendere Rechtsmittelfrist voraussetzungslos auf eine formelle Verfügung zurückzukommen (BGE 107 V 191 f.; vgl. auch BGE 121 II 276 Erw. 1a/aa mit zahlreichen Hinweisen auf Lehre und Rechtsprechung)." (sottolineature del redattore)

 

                                         Dalla citata sentenza emerge che la Cassa può rivedere liberamente, senza essere vincolata dalle condizioni del riesame e della revisione processuale, riservato il principio della buona fede, le proprie decisioni fino allo scadere del termine di ricorso (e di opposizione dal 1.1.2003; cfr. anche sentenza del 23 luglio 1997, inc. 38.97.109).

 

                                         Nel caso di specie, per quanto concerne il 2005, la Cassa ha stabilito il 27 marzo 2008 che l’interessata era dipendente. Contro la predetta decisione entrambe le parti hanno inoltrato opposizione. Il 9 maggio 2008 l’amministrazione ha considerato RI 1 quale indipendente, mentre il 19 maggio 2008 la Cassa l’ha nuovamente considerata dipendente.

                                         Ritenuto che il termine per inoltrare opposizione contro la decisione del 9 maggio 2008 non era ancora scaduto, l'amministrazione poteva rivedere liberamente la propria decisione relativa al 2005, senza che fosse necessario l'adempimento degli estremi per una revisione e/o una riconsiderazione (DTF 122 V 367).

 

                                         Diversa la questione relativa al 2004 ed al 2006. Infatti la decisione di fissazione dei contributi come indipendente del 13 novembre 2007 poteva essere rivista dalla Cassa con la successiva decisione del 27 marzo 2008 solo se la medesima era manifestamente errata e se la modifica riveste una notevole importanza. Allo stesso modo l’amministrazione poteva emettere la decisione del 30 settembre 2008 relativa ai contributi come indipendente dovuti nel 2006 solo se la decisione su opposizione del 19 maggio 2008 era manifestamente errata e la modifica è di notevole importanza.

 

                               2.9.   Per stabilire se la qualifica di dipendente oppure indipendente è manifestamente errata, occorre innanzitutto esaminare come va affiliata RI 1 per il lavoro svolto a favore di RI 2.

 

                                         A norma dell'art. 4 LAVS, i contributi sono prelevati sia dal reddito di un'attività salariata, sia dal reddito di un'attività lucrativa indipendente.

Secondo l'art. 5 cpv. 2 LAVS, il salario determinante comprende qualsiasi retribuzione del lavoro a dipendenza d'altri per un tempo determinato o indeterminato.

Per l'art. 9 cpv. 1 LAVS, il reddito proveniente da un'attività lucrativa indipendente comprende qualsiasi reddito che non sia mercede a dipendenza d'altri.

Per l'art. 10 LPGA, è considerato salariato chi per un lavoro dipendente riceve un salario determinante secondo la pertinente legge.

L'art. 12 LPGA prevede che è considerato lavoratore indipendente chi non consegue un reddito dall'esercizio di un'attività di salariato (cpv. 1). Un indipendente può essere contemporaneamente anche un salariato, se consegue un reddito per un lavoro dipendente (cpv. 2).

 

Per quanto concerne la qualifica dell'attività esercitata da un assicurato, il Tribunale federale delle assicurazioni ha precisato che gli accordi, le dichiarazioni delle parti, la natura dal profilo del diritto civile del contratto vincolante un assicurato a un datore di lavoro non costituiscono, in materia di AVS, elementi decisivi per stabilire se una persona eserciti un'attività lucrativa a titolo dipendente o indipendente (sentenza H 322/03 dell’11 marzo 2005; sentenza H 31/04 del 21 marzo 2005).

In particolare, insolite costruzioni di diritto civile che devono servire a motivare un certo statuto di contribuzione qui non hanno alcun valore (RCC 1986 pag. 650).

 

                             2.10.   Di principio si deve ammettere un'attività dipendente secondo l'art. 5 LAVS, quando una delle parti, rispetto all'altra, è subordinata per quanto concerne l'impiego del tempo o l'organizzazione del lavoro. Un altro indizio può essere dato da un rapporto di dipendenza economica oppure dal fatto che l'assicurato non sopporti il rischio economico a carico del datore di lavoro, il quale dirige la sua impresa e ne assume la responsabilità.

Questi princìpi non comportano comunque, da soli, soluzioni uniformi. Le manifestazioni della vita economica infatti possono assumere forme diverse e impreviste, così che è necessario lasciare alla prassi delle autorità amministrative e alla prudenza dei Giudici il compito di stabilire in ogni caso particolare se ci si trovi di fronte ad attività indipendente. La decisione sarà determinata generalmente dalla priorità di certi elementi, quali il rapporto di subordinazione o il rischio sopportato rispetto ad altri che militano in favore di soluzioni diverse (sentenza H 279/00 del 16 dicembre 2002; DTF 123 V 162 consid. 1, DTF 122 V 171 consid. 3a, pag. 172 consid. 3c e pag. 283 consid. 2a; DTF 119 V 161 consid. 2 e la giurisprudenza ivi citata). Per poter decidere si dovrà vedere quali sono gli elementi predominanti nel caso concreto (sentenza H 59/00 del 18 settembre 2000).

 

                             2.11.   Secondo la giurisprudenza del TFA (ricapitolata in DTF 122 V 169 e DTF 122 V 284 consid. 2b; Pratique VSI 2001 pag. 252) i criteri caratteristici di una attività indipendente sono ad esempio: investimenti di una certa importanza fatti dall’assicurato, utilizzo di locali propri e impiego di personale proprio (DTF 119 V 163 = Pratique VSI 1993 pag. 226 consid. 3b). Il rischio economico imprenditoriale sussiste quando, indipendentemente dal risultato dell’attività, le spese generali incorse sono sopportate dall’assicurato (RCC 1986 pag. 331 consid. 2d, RCC 1986 pag. 120 consid. 2b). Un altro indizio di un’attività lucrativa indipendente è l’esercizio, a nome proprio e per proprio conto, contemporaneo di diverse attività per altrettante società, senza che vi sia un rapporto di dipendenza con le stesse (RCC 1982 pag. 176). A riguardo, non è la possibilità giuridica di accettare dei lavori di diversi mandanti che è determinante, ma la situazione effettiva di ogni singolo mandato (RCC 1982 pag. 208).

Si è in presenza di un’attività dipendente quando le caratteristiche di un contratto di lavoro sono adempiute, vale a dire quando l’assicurato fornisce un lavoro entro un termine prestabilito, è economicamente dipendente dal “datore di lavoro” e, durante l’attività svolta, è integrato nell’azienda di quest’ultimo, e non può praticamente esercitare un’altra attività lucrativa (Rehbinder, Schweizerisches Arbeitsrecht, 12a edizione, pag. 34 segg.; Vischer, Der Arbeitsvertrag, SPR VII/1, pag. 306 citati in: Pratique VSI 1996 pag. 258 consid. 3c). Costituiscono indizi in questo senso l’esistenza di un piano di lavoro, la necessità di stilare un rapporto sul lavoro eseguito, come la dipendenza dalle infrastrutture sul luogo del lavoro (RCC 1982 pag. 176). Il rischio economico dell’assicurato, in questo caso, risiede nella dipendenza (esclusiva) dal risultato del lavoro personale (RCC 1986 pag. 126 consid. 2b; RCC 1986 pag. 347 consid. 2d) o, in caso di attività regolare, nel fatto che nell'eventualità di una cessazione di questo rapporto di lavoro, egli si trovi in una situazione simile a quella di un salariato che perde il suo impiego (DTF 119 V 163 = Pratique VSI 1993 pag. 226 consid. 3b).

 

Il Tribunale federale delle assicurazioni ha inoltre precisato che la comunicazione fiscale è vincolante per l'amministrazione e per il Giudice delle assicurazioni sociali solo per quanto attiene alla determinazione degli importi. Le questioni relative alla qualificazione giuridica costituiscono un'eccezione a questa disposizione (Pratique VSI 1993 pag. 242 segg.; Greber/Duc/Scartazzini, Commentaire des articles 1 à 16 de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS), pag. 313, n. 149 ad art. 9 LAVS).

In una sentenza pubblicata in Pratique VSI 2001 pag. 55, alla pag. 63 il TFA ha precisato:

 

"  (…) Il est vrai que, selon la jurisprudence, la qualification fiscale du revenu ne constitue qu'un indice, d'une certaine importance certes, qui doit être apprécié en fonction de l'ensemble des conditions économiques (ATF 122 V 289 = VSI 1997 p. 105 consid. 5d et les références citées). Une harmonisation de l'application du droit commande toutefois, notamment dans les cas douteux, de ne pas s'écarter sans nécessité de l'appréciation fiscale. (…)."

 

                             2.12.   Il TFA (dal 1° gennaio 2007: TF) ha pure stabilito che la qualifica dell'assicurato come dipendente o indipendente non dipende dal fatto puramente formale della sua affiliazione avvenuta d'ufficio o su richiesta personale dell'interessato in una o nell'altra categoria. L'affiliazione di un assicurato, anche se formalmente confermata dalla Cassa di compensazione, come tale non lo qualifica definitivamente, in quanto lo scopo principale dell'affiliazione è quello di assicurare la persona che esercita un'attività lucrativa e non di qualificarne lo stato professionale definitivamente.

 

Solo la natura di tale attività, considerata nell'ambito dei rapporti economici e di lavoro, è determinante ai fini della qualificazione. Non può quindi essere escluso a priori che un assicurato qualificato dalla Cassa di compensazione come indipendente, eserciti un'attività di natura dipendente (Pratique VSI 1993 pag. 226 consid. 3c = DTF 119 V 165).

Per questi motivi, un assicurato può essere qualificato simultaneamente come salariato per un lavoro e indipendente per un altro lavoro. In questi casi per ogni reddito bisogna esaminare se proviene da un’attività dipendente o no (Pratique VSI 1995 pag. 145 consid. 5a; DTF 104 V 127).

 

                             2.13.   Nella più recente giurisprudenza il TF ha avuto modo di rammentare che occorre tenere presente che la circostanza che un assicurato, all'inizio della sua attività indipendente, svolga un lavoro principalmente per un solo committente, è usuale (cfr. sentenza H 194/05 del 19 marzo 2007, consid. 7.1, nonché sentenza H 155/04 del 1° febbraio 2005, consid. 4.3) e come il processo, in atto ormai da anni, del mutamento economico e sociale impone un cambiamento radicale e celere del modo di agire e pensare un’attività lavorativa indipendente. Asserire che la regolarità nel pagamento e nel quantum sia sintomo di dipendenza significa fondare il proprio convincimento su stereotipi preconcetti e avulsi dalla complessa realtà economica (sentenza H 82/05 del 30 gennaio 2007, consid. 4.3).

                                         Per quanto concerne l’investimento, poco importante, in mezzi propri, il Tribunale federale ha già evidenziato che per natura certe attività, in particolare nel settore dei servizi, non necessitano di investimenti importanti. In tali casi, ai fini della qualifica dello statuto, va quindi posto l’accento sul criterio della dipendenza organizzativo-lavorativa e non su quello del rischio aziendale (Pratique VSI 2001 pag. 55 consid. 6b pag. 60 con riferimenti; sentenza H 194/05 del 19 marzo 2007, consid. 5.2).

 

                                         Infine vanno considerate anche le esigenze di coordinazione di cui occorre tenere conto in relazione ad assicurati che esercitano contemporaneamente diverse attività lavorative per diversi o per il medesimo mandante o datore di lavoro (DTF 123 V 161 consid. 4a pag. 167; sentenza H 194/05 del 19 marzo 2007, consid. 7.4). Se possibile va infatti evitato che diverse attività per il medesimo mandante o datore di lavoro, rispettivamente che la medesima attività per diversi mandanti o datori di lavoro, vengano qualificate in maniera differente, in parte a titolo dipendente e in parte a titolo indipendente (DTF 119 V 161 consid. 3b pag. 164; sentenza H 194/05 del 19 marzo 2007, consid. 7.4, sentenza H 12/04 del 17 febbraio 2005, consid. 3 e 4.2.3 con riferimenti).

 

                             2.14.   In concreto va innanzitutto evidenziato che RI 2 è una società che ha quale scopo il commercio di articoli d’ogni genere ed è in particolare attiva nella gestione di negozi di calzature. Tramite RI 2 vengono fornite le boutique __________ di __________, __________, __________ e __________, le __________ di __________, __________, __________ e __________, nonché l’__________ di __________ (doc. XIII/6).

                                         RI 2 ha alle sue dipendenze __________ collaboratori e la massa salariale versata dalla società ricorrente era compresa, negli anni in esame, tra un minimo di fr. __________ (nel 2003) ed un massimo di fr. __________ (nel 2005).

 

                                         L’unico elemento posto a fondamento delle decisioni impugnate per ritenere RI 1 dipendente di RI 2 è la circostanza che quest’ultima, dal 2004 al 2006, ha rappresentato la quasi totalità delle entrate di RI 1, per cui non vi può “essere dubbio circa la dipendenza economica dell’assicurata nei confronti della ditta RI 2.” Solo in sede di risposta l’amministrazione ha pure messo l’accento sull’assenza di un rischio economico, sulla regolarità degli importi versati e sulla circostanza che l’interessata non agirebbe a nome e per conto proprio.

 

                                         Dall’udienza tenutasi il 4 dicembre 2008 è emerso che RI 1 nel 2003, dopo aver interrotto la collaborazione come dipendente presso un istituto bancario, ha fondato la __________ RI 1 (cfr. doc. A2 inc. 30.2008.34) per la quale ha locato a fr. 200 al mese (cfr. doc. XIII/1), nello stabile in cui vive, ma ad un piano diverso, un ufficio che ha strutturato in maniera completa con telefono, fax, computer, internet, ecc.

 

                                         L’attività della __________ RI 1 consiste nel “reperire sul mercato le migliori offerte al fine di organizzare l’importazione in Svizzera della merce che il cliente intende importare.” (doc. XIII).

 

                                         RI 1 ha rilevato, con riferimento ad RI 2, che “io non provvedo al reperimento sul mercato estero della merce perché questo è compito della __________ ma offro dei servizi quale un disponente. Prima di attribuire l’incarico allo spedizioniere io informo RI 2 che dà il suo nulla osta o meno e quindi se ho il loro OK do l’incarico e RI 2 paga direttamente le spese dello spedizioniere.”

                                         A dipendenza delle varie situazioni che si presentano a fronte di una fornitura, la ricorrente reperisce sul mercato le migliori disponibilità sia di trasporto, che d’importazione, che di deposito.

                                        

                                         RI 1 ha specificato che “si tratta di un numero significativo di pratiche, grosso modo un migliaio all’anno, per un numero di capi di un certo rilievo, che presentano caratteristiche particolari siccome provengono da numerosi fornitori diversi, quindi non tutti localizzati in __________”, ma anche in altri Paesi, “ciò che impone un significativo lavoro di organizzazione” e che si occupa anche di verificare la completezza e la conformità della merce rispetto alla domanda.

                                                                               

                                         RI 2 ha da parte sua precisato che RI 1 gestisce autonomamente i suoi tempi, “ci impone anche, compatibilmente con le esigenze di mercato, le sue necessità e quindi capita che il mandato che le affidiamo venga svolto in tempi successivi anche quando noi vorremmo la merce subito a disposizione.” e che i servizi resi da terzi per il deposito, per il trasporto, ecc., vengono pagati direttamente da RI 2.

 

                                         Da parte sua RI 1 fattura sempre le ore di lavoro ad una tariffa che ha fissato ed è stata accettata da RI 2. Non espone invece spese di trasporto, di telefono, di fax od altro poiché sono comprese nella tariffa oraria.

 

                                         Le fatture sono intestate ai vari negozi che ricevono la merce, ma “nonostante queste intestazioni le fatture non vengono però spedite ai negozi che ricevono la merce ma vengono tutte trasmesse al RI 2 che le onora. Normalmente a fine mese nel corso di pagamenti usuali della __________. La fatturazione avviene esclusivamente a lavoro ultimato e normalmente viene trasmessa a fine mese.

 

                                         Dagli atti emerge inoltre, come evidenziato da RI 1 in sede di udienza, che le percentuali degli introiti dovute all’incassato da RI 2 sono percentualmente diminuite nel corso degli anni.

 

                                         In particolare mentre nel 2004 il 92,5946% del reddito della ricorrente proveniva dal lavoro svolto a favore di RI 2, percentuale aumentata nel 2005 addirittura al 98,1851% (cfr. ricorso doc. I, pag.3), nel 2006 è scesa al 78,3699% e negli anni successivi, non oggetto del contendere, ma importanti per capire lo sviluppo dell’attività di RI 1, è ulteriormente diminuita al 66.0283% nel 2007 e al 64.0864% nel 2008 (da gennaio a settembre).

                                     

                                         Questo trend, iniziato in maniera marcata nel 2006, si è accentuato nel 2007 e nel 2008. In particolare, per quanto concerne gli incassi da consulenze, nel corso del 2007 si è sviluppata un’ulteriore collaborazione con la __________ (fatture per fr. 8’955) e con la __________ (fr. 2'500). Inoltre sono state emesse fatturazioni anche per la __________ di __________ (fr. 1'450) e di __________ (fr. 1'450), nonché per __________ di __________ (fr. 2'350). Le vendite dirette hanno fruttato fr. 5'290. Nei primi 9 mesi del 2008 la collaborazione con queste altre società si è ulteriormente sviluppata. Alla __________ è stato fatturato un importo di fr. 7'420, alla __________ di fr. 4'500. Anche quest’anno sono inoltre continuate le consulenze per la __________ di __________ (fr. 1'450) e __________ (fr. 1'200) e per lo __________ di __________ (fr. 1'900). Grazie alle vendite dirette RI 1 ha invece incassato fr. 2'673.

                                         A questo proposito va evidenziato come questi importi derivano da vendite dirette a diversi clienti e non da prestazioni di servizio analoghe a quelle prestate ad RI 2. Per __________, __________, __________ la ditta individuale di RI 1 ha invece svolto un’attività di servizi analogamente a quanto fa con RI 2 ma con le specificità volute dai clienti (cfr. verbale di udienza, doc. XIII, inc. 30.2008.31).

 

                                          Da quanto sopra si evince che l’interessata, dopo aver collaborato in maniera intensa con la società ricorrente all’inizio della sua attività lavorativa nel 2004 e nel 2005, a partire dal 2007 ha avuto la possibilità effettiva di eseguire il medesimo lavoro di consulenza, nonché le vendite dirette, per altre società, aumentando di conseguenza le possibilità di variare ed ampliare il numero di clienti che, inizialmente, erano assai limitati.

 

                                          Il Tribunale federale nella più recente giurisprudenza ha particolarmente insistito su questo aspetto, rammentando che non può nemmeno essere ignorato che all’avvio di una nuova attività (indipendente) è abbastanza usuale che un unico grande cliente costituisca la base degli affari, la conquista di nuovi clienti potendo per contro avvenire a poco a poco con il passare del tempo (cfr. la sentenza del Tribunale federale, H 149/06-H155/06 del 24 gennaio 2008, consid. 7.3; sentenza H 194/05 del 19 marzo 2007, consid. 7.1 e sentenza H 155/04 del 14 febbraio 2005, consid. 4.3 dove la Massima Corte ha affermato che “Zu berücksichtigen ist schliesslich in dieser Hinsicht auch, dass bei Aufnahme einer selbständigen Erwerbstätigkeit zu Beginn oft nur ein “Grosskunde” die Basis des neuen Geschäftes bildet, während neue Klienten erst nach und nach gewonnen werden und zu einer breiteren Abstützung des Kundenkreises führen.”).

 

                                         Non va poi dimenticato che il Tribunale federale ha già avuto modo di evidenziare che per loro natura certe attività, in particolare nel settore dei servizi, come nel caso di specie, non necessitano di investimenti importanti. In tali casi, ai fini della qualifica dello statuto va quindi posto l’accento sul criterio della dipendenza organizzativo-lavorativa e non su quello del rischio aziendale (Pratique VSI 2001, pag. 55 consid. 6b pag. 60 con riferimenti; sentenza H 194/05 del 19 marzo 2007, consid. 5.2). In caso contrario questi collaboratori non verrebbero mai considerati indipendenti (sentenza H 194/05 del 19 marzo 2007, consid. 5.2).

 

                                         Inoltre l’interessata ha sempre fatturato unicamente il lavoro effettivamente svolto e non risulta aver ricevuto alcuna indennità di presenza oppure un indennizzo minimo (sentenza H 194/05 del 19 marzo 2007 consid. 7.1).

 

                                         Del resto, il fatto che l’interessata ricevesse o meno regolarmente un pagamento mensile non è determinante, nella misura in cui il TF ha affermato che il processo, in atto ormai da anni, del mutamento economico e sociale impone un cambiamento radicale e celere del modo di agire e pensare un’attività lavorativa indipendente. Asserire che la regolarità nel pagamento e nel quantum sia sintomo di dipendenza significa fondare il proprio convincimento su stereotipi preconcetti e avulsi dalla complessa realtà economica odierna (sentenza H 82/05 del 30 gennaio 2007, consid. 4.3).

 

                                         Inoltre, le parti hanno più volte ribadito che RI 1 è libera di esercitare la sua attività come meglio vuole, senza essere vincolata ad orari o a direttive da parte della società ricorrente. Essa può inoltre svolgere il suo mandato anche in tempi successivi, secondo le sue necessità, anche se la società ricorrente necessita della merce richiesta subito.

                                         L’insorgente non esercita la sua attività presso la sede della società ma in spazi propri, locati espressamente per lo svolgimento della sua professione di consulente, che, come visto, può essere svolta a favore di diverse società.

                                         Tra le parti non vi è inoltre alcun obbligo di collaborazione, l’assicurata può svolgere l’attività in piena libertà, senza vincoli di orari, presso il suo ufficio.

 

                                         RI 1 non è pertanto subordinata alla ricorrente né per quanto concerne l’impiego del tempo né per l’organizzazione del lavoro, non ha un obbligo di presenza e non utilizza uffici o mezzi della RI 2 per svolgere la sua attività.

 

                                         In concreto, l’interessata dispone di una grande libertà organizzativa, non essendo tenuta a recarsi regolarmente presso l’insorgente e non dovendo sottostare ad orari o direttive particolari.

 

                                          In conclusione, tutti gli elementi sopra evidenziati concorrono al convincimento di questo Tribunale che RI 2 non sia da considerare la datrice di lavoro di RI 1 (cfr. sentenza H 194/05 del 19 marzo 2007 e sentenza H 82/05 del 30 gennaio 2007).

                                         Per cui la ripresa dei redditi conseguiti da RI 1 dal 2004 al 2006 va annullata.

                                         In queste condizioni restano valide le decisioni di fissazione dei contributi del 13 novembre 2007 relativa al 2004 e del 30 settembre 2008 relativa al 2006. La Cassa dovrà invece emanare una nuova decisione di fissazione dei contributi per l’anno 2005.

 

                                         Alla luce di quanto sopra esposto non vanno esaminate oltre le ulteriori censure (violazione della libertà economica e del diritto a realizzare i propri obiettivi economici, ecc.) sollevate dalle parti.

 

                                         Alle ricorrenti, rappresentate da un avvocato, vanno assegnate le ripetibili (art. 61 lett. g LPGA).

 

                             2.15.   Le parti, in particolare RI 1, hanno chiesto l’assunzione di numerose prove.

 

                                         Pendente causa il TCA ha richiamato l’incarto di affiliazione quale indipendente di RI 1 ed ha sentito le parti nel corso di un’udienza.

 

                                         Alla luce delle risultanze delle prove assunte nel corso della procedura, di quelle già prodotte dalle parti, nonché dell’esito del ricorso (cfr. in tal senso sentenza H 231/04 - 233/04 del 20 settembre 2005 consid. 3.3.2 terzo paragrafo prima frase in fine), questo Tribunale rinuncia all’assunzione delle prove richieste.

                                        

                                         Conformemente alla costante giurisprudenza, qualora l’istruttoria da effettuare d’ufficio conduca l’amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove (apprezzamento anticipato delle prove; Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, pag. 212 no. 450, Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2a ed., pag. 39 no. 111 e pag. 117 no. 320; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274; cfr. anche STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa C., H 103/01; DTF 122 II 469 consid. 4a, 122 III 223 consid. 3c, 120 Ib 229 consid. 2b, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti). Tale modo di procedere non costituisce una violazione del diritto di essere sentito desumibile dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (e in precedenza dall'art. 4 vCost.; DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti).

 

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

                                   1.   I ricorsi sono accolti.

                                         Le decisioni impugnate sono annullate.

 

                                   2.   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato. La Cassa CO 1 verserà ad RI 2 e a RI 1 fr. 2'000 ciascuno a titolo di ripetibili (IVA inclusa).                

 

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                           Il segretario

 

Daniele Cattaneo                                                  Fabio Zocchetti