Raccomandata

 

 

Incarto n.
30.2008.33

 

TB

Lugano

20 ottobre 2008

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

 

 

 

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

 

redattrice:

Tanja Balmelli, vicecancelliera

 

segretario:

Fabio Zocchetti

 

 

 

 

statuendo sul ricorso del 16 giugno 2008 di

 

 

 RI 1  

 

 

contro

 

 

 

la decisione su opposizione del 3 giugno 2008 emanata da

 

Cassa CO 1  

 

 

in materia di contributi AVS

 

 

 

 

 

ritenuto                            in fatto

 

                               1.1.   Il 4 marzo 2008 (doc. 9) RI 1, nata nel 1945 e coniugata con __________, nato nel 1942 ed ancora attivo professionalmente, ha chiesto di essere affiliata come persona senza attività lucrativa, compilando l'apposito formulario.

Il 12 marzo 2008 (doc. 8) la Cassa di compensazione ha comunicato all'assicurata di averla affiliata in questa categoria dal     1° gennaio 2007. Così, il 18 aprile 2008 (doc. A) ed il 2 maggio 2008 (doc. B) la Cassa ha emanato due decisioni provvisorie di fissazione dei contributi per il 2007 rispettivamente per l'anno 2008, stabilendo un contributo di Fr. 618,10 per ciascun anno.

                               1.2.   Con l'opposizione del 15 maggio 2008 (doc. C) l'assicurata ha fatto presente che il marito, benché al beneficio di una rendita di vecchiaia, lavora tuttora e quindi paga i contributi sia come dipendente sia come indipendente; inoltre, la sua rendita futura dovrebbe raggiungere l'importo massimo, ciò che la esonererebbe quindi dal versare dei contributi AVS/AI/IPG per gli anni in oggetto.

 

                               1.3.   Nella decisione su opposizione del 3 giugno 2008 (doc. G) l'amministrazione ha invocato la recente giurisprudenza del Tribunale federale (DTF 133 V 201) per respingere l'opposizione e giustificare l'assoggettamento dell'assicurata, siccome il calcolo preventivo della rendita che spetterebbe a quest'ultima al compimento dell'età AVS non raggiungerebbe la rendita massima erogabile di Fr. 2'210.-, bensì sarebbe di Fr. 1'642.- come attestato il 16 maggio 2008 (doc. D) dal competente Ufficio.

 

                               1.4.   Con ricorso del 16 giugno 2008 (doc. I) l'assicurata ha chiesto l'esenzione dal pagamento dei contributi per gli anni 2007 e 2008, affermando che "Secondo il mio modesto punto di vista invece l'importo esposto sulla lettera del 16.05.2008 è semplicemente la differenza fra la rendita di mio marito di fr. 1'673 e la mia di fr. 1'642 che comporterà la rendita massima attuale di fr. 3'315.00 mensili. Se ci basassimo sul concetto applicato anche mio marito ora dovrebbe ricevere solo fr. 1'673 anziché la massima di fr. 2'210 che gli vengono versati.".

 

Nella risposta del 20 giugno 2008 (doc. III) la Cassa di compensazione ha ribadito che la ricorrente percepirà una rendita AVS di Fr. 1'642.- anziché una rendita massima di Fr. 2'210.- e che ancora non sono disponibili le notifiche di tassazione 2007 e 2008; pertanto, essa non può accertare se il coniuge in età AVS ha conseguito un reddito soggetto a contribuzione AVS almeno pari al doppio del contributo minimo. Si è poi pronunciato sulle modalità del calcolo della rendita in connessione con le modifiche giurisprudenziali e legali.

 

L'insorgente ha comprovato il reddito di dipendente che il marito ha conseguito nell'anno 2007 e nel mese di gennaio 2008 (docc. V e H1-H3).

Pendente causa il Tribunale ha esperito un accertamento (doc. X) sul quale l'amministrazione si è pronunciata confermando la risposta di causa (doc. XII), mentre la ricorrente ha rinunciato a determinarsi.

 

considerato                    in diritto

 

                               2.1.   Sono assicurate obbligatoriamente in conformità della Legge federale sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS) le persone fisiche che hanno il loro domicilio civile in Svizzera (art. 1a cpv. 1 lett. a LAVS).

A norma dell'art. 3 cpv. 1 LAVS, gli assicurati sono tenuti al pagamento dei contributi fintanto che esercitano un'attività lucrativa. Se non esercitano un'attività lucrativa, l'obbligo contributivo inizia il 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui compiono i 20 anni e dura fino alla fine del mese in cui compiono 64 anni, se sono di sesso femminile o 65 anni, se di sesso maschile.

Tuttavia, l’età di pensionamento della donna è fissata a 63 anni a partire dal 2001 (quattro anni dall’entrata in vigore della revisione legislativa), a 64 anni nel 2005 (otto anni; cfr. lett. d cpv. 1 delle disposizioni transitorie relative alla 10a revisione della LAVS).

 

Si ritiene che paghino contributi propri, e quindi non devono versare alcun contributo proprio, i coniugi senza attività lucrativa di assicurati con un'attività lucrativa qualora il coniuge versi contributi pari almeno al doppio del contributo minimo (art. 3 cpv. 3 lett. a LAVS).

L’art. 3 cpv. 3 LAVS costituisce una disposizione speciale rispetto alla regola del cpv. 1 per i coniugi senza attività lucrativa di assicurati esercitanti una tale attività: questa categoria di assicurati è reputata aver pagato i contributi qualora il loro coniuge abbia versato dei contributi pari almeno al doppio del contributo minimo.

L’esigenza del doppio contributo minimo è dovuta allo splitting: è, in effetti, necessario che ognuno dei coniugi abbia potuto iscrivere sul suo conto individuale il contributo minimo, altrimenti l’anno non potrebbe essere considerato quale anno di contribuzione (Greber/Duc/ Scartazzini, Commentaire des articles 1 à 16 de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS), n. 17 ad art. 3 LAVS, pag. 106).

 

Ora, per "contributi pari almeno al doppio del contributo minimo" va inteso un importo forfetario e quindi indipendente dalla durata di assoggettamento del coniuge senza attività lucrativa considerato come avente versato contributi propri. Pertanto, quando il coniuge che esercita un'attività lucrativa versa meno del doppio del contributo minimo durante un anno civile, anche se per un periodo transitorio, l'assicurato senza attività lucrativa è tenuto, senza alcuna possibile eccezione, a contribuire (Pratique VSI 2001 pag. 178 consid. 4).

                               2.2.   Giusta l'art. 10 cpv. 1 LAVS, il contributo AVS è pagato "secondo le condizioni sociali" dell'assicurato che non esercita un'attività lucrativa. Questi assicurati sono quindi tenuti a pagare i contributi sia sulla sostanza, sia sul reddito annuo conseguito sotto forma di rendite moltiplicato per 20, ciò che corrisponde ad un tasso di interesse del 5% (art. 28 cpvv. 1 e 2 OAVS; RCC 1990 pag. 455 consid. 2a; RCC 1986 pag. 350).

Il capoverso 2 recita che gli studenti e gli assicurati che non esercitano un'attività lucrativa, se mantenuti o assistiti da enti pubblici o da terzi, pagano il contributo minimo.

 

Per le persone che non esercitano un'attività lucrativa e per le quali non è previsto il contributo minimo annuo (art. 10 cpv. 2 LAVS), i contributi sono determinati in base alla sostanza e al reddito conseguito in forma di rendita (art. 28 cpv. 1 OAVS).

Se la persona che non esercita un'attività lucrativa dispone contemporaneamente di sostanza e di un reddito conseguito in forma di rendita, l'importo annuo della rendita moltiplicato per 20 va addizionato alla sostanza (art. 28 cpv. 2 OAVS).

Giusta l'art. 28 cpv. 3 OAVS, per il calcolo del contributo la sostanza e l'importo del reddito annuo conseguito in forma di rendita moltiplicato per 20 devono essere arrotondati ai Fr. 50'000.- inferiori.

L'art. 28 cpv. 4 OAVS prevede che se una persona coniugata deve pagare contributi come persona senza attività lucrativa, i suoi contributi sono determinati in base alla metà della sostanza e del reddito conseguito in forma di rendita dei coniugi.

Quindi, i contributi della singola persona sposata senza attività lucrativa sono determinati sull’insieme dei redditi da pensione e sostanza dei coniugi, il tutto diviso per metà, qualunque sia il loro regime e anche qualora i coniugi siano stati tassati in modo separato (Greber/Duc/Scartazzini, op. cit., ad art. 10 LAVS, pag. 347 n. 25).

L'allora Tribunale federale delle assicurazioni (dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale), a questo proposito, ha stabilito che l'art. 28 cpv. 4 OAVS è conforme alla legge e alla Costituzione (STFA H 199/00 inedita del 18 gennaio 2001, consid. 2 b; DTF 125 V 221 = Pratique VSI 1999 pag. 118, DTF 125 V 230 = Pratique VSI 1999 pag. 204).

 

                               2.3.   La legge dispone che l'obbligo contributivo termina alla fine del mese in cui gli assicurati compiono 63/65 anni (art. 3 cpv. 1 LAVS) e che il diritto alla rendita di vecchiaia nasce il primo giorno del mese successivo a quello in cui è stata compiuta l'età di pensionamento (art. 21 cpv. 2 LAVS).

Per il calcolo delle rendite ordinarie ci si basa sugli anni di contribuzione, sui redditi dell'attività lucrativa nonché sugli accrediti per compiti educativi o d'assistenza tra il 1° gennaio successivo alla data in cui l'avente diritto ha compiuto i 20 anni ed il 31 dicembre che precede l'insorgere dell'evento assicurato (età conferente il diritto alla rendita o decesso) (art. 29bis cpv. 1 LAVS).

La rendita è calcolata in base al reddito annuo medio, che si compone dei redditi risultanti da un'attività lucrativa, degli accrediti per compiti educativi e degli accrediti per compiti assistenziali (art. 29quater LAVS).

 

Giusta l'art. 29quinquies cpv. 1 LAVS, sono presi in considerazione soltanto i redditi risultanti da un'attività lucrativa sui quali sono stati versati contributi. I contributi delle persone che non esercitano un'attività lucrativa sono computati come reddito di un'attività lucrativa (cpv. 2).

Per il capoverso 3 lett. a, i redditi che i coniugi hanno conseguito durante gli anni civili di matrimonio comune vengono ripartiti e attribuiti per metà a ciascuno dei coniugi. La ripartizione è effettuata se entrambi i coniugi hanno diritto alla rendita. Tuttavia (cpv. 4 lett. a), sottostanno alla ripartizione e all'attribuzione reciproca soltanto i redditi conseguiti tra il 1° gennaio che segue il compimento dei 20 anni e il 31 dicembre che precede l'insorgere dell'evento assicurato da parte del coniuge che ha per primo diritto alla rendita.

 

Interpretando a contrario questa norma legale, il TFA ha concluso che i redditi sottoposti a contribuzione e realizzati dopo il sopraggiungere dell'evento assicurato della vecchiaia da parte del coniuge che ha per primo diritto alla rendita, non sottostanno alla ripartizione e all'attribuzione reciproca per metà (splitting) (DTF 127 V 361, e meglio pag. 366, DTF 129 V 124).

Questa particolarità fa sì che i contributi propri di una persona senza attività lucrativa non sono considerati pagati se il suo coniuge esercitante una tale attività ha diritto ad una rendita di vecchiaia (DTF 130 V 49).

Con questa sentenza, l'Alta Corte si è distanziata dal testo della LAVS, chiaro su questo punto, per ragioni di sistematica legale ed ha giudicato che l'esonero dal pagamento dei contributi secondo l'art. 3 cpv. 3 LAVS vale unicamente quando e fintanto che sussistono le condizioni per una suddivisione e un'attribuzione in parti uguali dei redditi conseguiti dal coniuge attivo (splitting).

 

Questo significa che gli anni di computo terminano prima dell'inizio dell'anno dell'età della pensione, altrimenti si avrebbero dei periodi di contribuzione differenti a dipendenza del mese in cui ogni assicurato compie gli anni "limite" legati alla rendita di vecchiaia. Inoltre, con questo computo "parziale" dei mesi di contribuzione gli assicurati mai raggiungerebbero l'anno intero di contribuzione, che si ha quando una persona è stata assicurata durante più di undici mesi in totale (art. 50 OAVS). Per questi motivi, i periodi di contribuzione tra il 31 dicembre precedente l'insorgere dell'evento assicurato ed il sorgere del diritto alla rendita possono essere computati soltanto per colmare lacune di contribuzione, mentre i redditi provenienti da un'attività lucrativa realizzati in questo periodo non sono presi in considerazione per il calcolo della rendita (art. 52c OAVS); cfr. DTF 130 V 51).

 

                               2.4.   La giurisprudenza sancita dall'allora Tribunale federale delle assicurazioni con l'interpretazione data nel 2003 dell'art. 3 cpv. 3 lett. a LAVS in connessione con l'art. 29quinquies cpv. 3 lett. a e cpv. 4 lett. a LAVS, secondo cui i contributi propri di una persona senza attività lucrativa non sono considerati pagati se il coniuge attivo ha diritto a una rendita di vecchiaia (cfr. DTF 103 V 49 e qui sopra consid. 2.3), è stata precisata dall'Alta Corte in una sentenza H 73/06 del 26 gennaio 2007.

In questa sentenza pubblicata in DTF 133 V 201, la nostra Massima istanza ha stabilito che l'esenzione dal pagamento dei contributi ai sensi dell'art. 3 cpv. 3 lett. a LAVS si applica pure ai casi in cui una persona senza attività lucrativa dispone, al momento in cui si realizza il primo evento assicurativo della vecchiaia da parte del suo coniuge esercitante un'attività lucrativa, di un reddito sufficiente per potere beneficiare, al raggiungimento dei 64 o 65 anni, della rendita di vecchiaia massima possibile in funzione degli anni di contribuzione acquisiti.

In questo senso, l'assicurato senza attività lucrativa il cui coniuge percepisce una rendita di vecchiaia e continua l'esercizio di       un'attività lucrativa contribuendo quindi all'AVS per un importo uguale almeno al doppio del contributo minimo, è considerato come avere pagato lui stesso i contributi ai sensi dell'art. 3 cpv. 3 lett. a LAVS, soltanto se può giustificare, al momento in cui il coniuge riceve la sua rendita di vecchiaia, un reddito già sufficiente che lo porta a beneficiare di una rendita massima di vecchiaia tenendo conto, quando l'assicurato stesso raggiungerà l'età pensionabile, degli anni di contribuzione raggiunti.

 

Questa nuova soluzione adottata dal TF, confermata in una sentenza H 158/06 del 5 settembre 2007, è una sorta di correttivo alla legislazione attualmente vigente.

Nella sua presa di posizione sul caso sfociato nella citata sentenza del 26 gennaio 2007, l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali aveva persino proposto una modifica della prassi, nel senso di applicare l'art. 3 cpv. 3 LAVS a tutti gli assicurati senza attività lucrativa il cui coniuge è attivo.

A sostegno di questa proposta, l'UFAS si è anche fondato sulle modifiche previste dal primo Messaggio del 21 dicembre 2005 del Consiglio federale all'11a revisione dell'AVS (FF 2006 pag. 1823), secondo le quali il nuovo capoverso 4 dell'art. 3 LAVS dovrebbe disporre di applicare l'art. 3 cpv. 3 lett. a LAVS all'assicurato il cui coniuge esercita un'attività lucrativa dopo aver raggiunto l'età del pensionamento (FF 2006 pag. 1868), in modo tale da permettere anche ai pensionati attivi che hanno versato almeno il doppio del contributo minimo di esonerare il coniuge più giovane che non esercita un'attività lucrativa (art. 3 cpv. 4 lett. b pLAVS, FF 2006 pag. 1878).

Infatti, secondo il Consiglio federale, la giurisprudenza sancita dalla DTF 130 V 49 è in contraddizione con la volontà politica di mantenere il più possibile gli assicurati nella vita attiva. Pertanto, un ritorno alla vecchia prassi è più che indicata, in cambio della necessità che i contributi più elevati pagati dai pensionati attivi permettano l'esenzione del coniuge senza attività lucrativa dall'obbligo contributivo (FF 2006 pag. 1869).

 

Il Tribunale federale ha tuttavia fatto propria questa impostazione (cfr. DTF 133 V 204-205: "Es besteht indessen kein Anlass, in diesem Sinne zu entscheiden, umso weniger, als National- und. Ständerat die Beratung der Vorlage noch nicht in Angriff genommen haben.").

Tanto meno, quindi, questo Tribunale può adottare una soluzione diversa da quella indicata dall'autorità giudiziaria federale nella sua recente precisazione di giurisprudenza.

 

                               2.5.   Conformandosi pertanto a quanto stabilito dal TF nel 2007 (DTF 133 V 201), la scrivente Corte deve verificare se la ricorrente, ponendosi al momento in cui suo marito è andato in pensione (quindi quando si è realizzato il primo evento previsto dalla LAVS), avrà diritto ad una rendita completa massima dell'AVS quando compirà 64 anni.

 

Dando seguito a questo principio, il TCA ha chiesto alla Cassa di compensazione di effettuare il calcolo della rendita che la ricorrente (ipoteticamente) otterrà quando andrà in pensione, tenendo però conto sia dei redditi accumulati dal marito fino al compimento di quest'ultimo dei 65 anni, sia degli anni di contribuzione che l'insorgente stessa avrà acquisito quando sarà pensionata (doc. IX).

Nella comunicazione del 16 settembre 2008 (doc. X), il Servizio rendite e indennità della Cassa CO 1 ha precisato che il periodo di contribuzione della ricorrente, fissato in 43 anni siccome nata nel 1945, va dal 1° gennaio 1966 (anno susseguente al compimento dei 20 anni) al 31 dicembre 2008 (anno precedente l'inizio della rendita, previsto per il 1° novembre 2009). Pertanto, la Cassa ha eseguito il calcolo della rendita ipotizzando per gli anni 2007 e 2008 (redditi ipotetici) il versamento del contributo minimo quale persona senza attività lucrativa. Tenendo conto di questi fattori, la rendita di vecchiaia ipotetica spettante alla ricorrente ammonterebbe a Fr. 1'892.- al mese, importo che dovrà comunque essere ricalcolato ossia "plafonato" nell'ambito della rendita per coniugi qualora l'assicurata raggiungerà l'età della pensione e sarà ancora coniugata. In questo caso, la sua rendita assommerebbe a Fr. 1'642.- al mese, mentre quella (massima) del marito attualmente pari a Fr. 2'210.- sarebbe "plafonata" a Fr. 1'673.-, per ottenere, come coniugi, la rendita massima di Fr. 3'315.- (doc. D).

 

A mente di questo Tribunale, il nuovo calcolo effettuato dalla Cassa non rispecchia la recente giurisprudenza del Tribunale federale. In effetti, la rendita ipotetica spettante alla ricorrente avrebbe dovuto essere determinata tenendo conto da una parte dei 43 anni di contribuzione massima come donna fino al raggiungimento dei 64 anni; d'altra parte solo dei redditi esistenti fino al momento in cui il marito è andato in pensione, quindi fino all'agosto 2007. Invece, dall'accertamento effettuato emerge che la Cassa di compensazione ha computato all'insorgente dei redditi ipotetici conseguiti dal marito negli anni 2007 e 2008, sui quali è stato ipoteticamente prelevato il contributo minimo.

 

Ora, se già conteggiando erroneamente un reddito supplementare l'importo della prestazione di vecchiaia spettante alla ricorrente nel 2009 sarebbe pari a Fr. 1'892.-, ciò significa che tralasciando il computo di questi redditi ipotetici la somma della rendita AVS di cui essa beneficerebbe sarebbe verosimilmente ulteriormente inferiore.

Conseguentemente, l'assicurata non raggiungerebbe la rendita AVS massima di Fr. 2'210.- mensili erogabile nel 2008 ed a maggior ragione nemmeno l'importo di Fr. 2'280.- al mese corrispondente alla rendita AVS massima per l'anno 2009, ossia quando nell'ottobre 2009 compirà 64 anni (DTF 133 V 201 consid. 4.4 in fine).

 

                               2.6.   In virtù di quanto precede, al momento in cui il marito è andato in pensione (agosto 2007) l'assicurata non disponeva – tramite il coniuge in virtù dello splitting - di un reddito sufficiente tale da poterla far beneficiare, al momento del suo pensionamento nell'ottobre 2009, della rendita massima di vecchiaia di Fr. 2'280.-. L'insorgente non può quindi, eccezionalmente, beneficiare dell'avvenuto pagamento del doppio del contributo minimo da parte del proprio coniuge, che le avrebbe consentito per gli anni 2007 e 2008, come per gli anni precedenti, l'esonero dal versamento dei contributi personali quale persona senza attività lucrativa (art. 3 cpv. 3 lett. a LAVS). Così, invece, la ricorrente deve regolarmente versare la sua parte di contributi personali.

 

Pertanto, come ha rettamente proceduto la Cassa, il calcolo dell'importo dovuto va eseguito in conformità del predetto art. 28 cpv. 4 OAVS, ovvero considerando la metà della sostanza e del reddito conseguito in forma di rendita di entrambi i coniugi.

 

Nel caso di specie esiste soltanto la sostanza dei coniugi, che nell'apposito questionario d'affiliazione la ricorrente ha dichiarato ammontare a Fr. 721'305.- (doc. 9).

I contributi dovuti vanno dunque calcolati sulla metà di questa sostanza.

 

Stanti così le cose, il ricorso deve essere respinto e le decisioni provvisorie di fissazione dei contributi della ricorrente per gli anni 2007 e 2008 confermate.

 

 

 

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

                                   1.   Il ricorso è respinto.

 

                                   2.   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

 

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                           Il segretario

 

Daniele Cattaneo                                                  Fabio Zocchetti