Raccomandata

 

 

Incarto n.
30.2008.44

 

TB

Lugano

17 novembre 2008

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

 

 

 

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

 

redattrice:

Tanja Balmelli, vicecancelliera

 

segretario:

Fabio Zocchetti

 

 

 

 

statuendo sul ricorso del 1° ottobre 2008 di

 

 

 RI 1  

rappr. da: RA 1 

 

 

contro

 

 

 

la decisione su opposizione del 4 settembre 2008 emanata da

 

Cassa CO 1  

 

 

in materia di contributi AVS

 

 

 

 

 

ritenuto                            in fatto

 

                               1.1.   Il 4 gennaio 2008 (doc. 12) RI 1, nata nel 1942 e coniugata con __________, nato nel 1939 ed ancora attivo professionalmente, ha chiesto di essere affiliata come persona senza attività lucrativa, compilando l'apposito formulario.

L'11 gennaio 2006 (doc. 11) la Cassa di compensazione ha comunicato all'assicurata di averla affiliata in questa categoria dal 1° gennaio 2004, mentre il 15 febbraio 2006 (doc. 7) l'ha avvisata che dal 28 febbraio 2006 l'avrebbe stralciata dal registro degli affiliati, siccome avrebbe compiuto 64 anni ed il suo obbligo contributivo terminava.

Il 17 febbraio 2006 l'amministrazione ha emanato per il 2005 una decisione (provvisoria) di fissazione dei contributi AVS/AI/IPG, che è stata sostituita da una definitiva il 17 giugno 2008 (doc. 9), con cui ha stabilito un contributo di Fr. 8'447,65 calcolato su una sostanza determinante di Fr. 6'773'497.-, divisa per due.

 

                               1.2.   Con l'opposizione dell'8 luglio 2008 (doc. 5) l'assicurata ha fatto presente che il marito lavora tuttora benché al beneficio di una rendita di vecchiaia e che lei avrebbe "raggiunto i termini per il percepimento di una rendita AVS massima già al momento del pagamento dei contributi per l'anno 2005.". Ha chiesto la verifica della sua rendita potenziale al 31 dicembre 2004 e, se risultasse una rendita massima, l'annullamento del contributo preteso.

 

                               1.3.   Esperita l'audizione dell'assicurata (doc. A2), nella decisione su opposizione del 4 settembre 2008 (doc. A1) l'amministrazione ha invocato la giurisprudenza del Tribunale federale (DTF 133 V 201) per respingere l'opposizione e giustificare l'assoggettamento dell'assicurata. Il calcolo preventivo dell'11 luglio 2008 (doc. 4) eseguito dal competente Ufficio attesta una rendita massima per coniugi di Fr. 3'240.-, contro la rendita massima di Fr. 3'315.- prevista utilizzando la scala massima 44. In specie, la scala applicabile è la 39, poiché l'assicurata ha delle lacune contributive essendo entrata in Svizzera nel 1967, dunque non percepisce la rendita massima erogabile (solo con la scala 44).

 

                               1.4.   Con ricorso del 1° ottobre 2008 (doc. I) l'assicurata, sempre rappresentata dallo RA 1, ha chiesto l'esenzione dal pagamento dei contributi dal 1° gennaio 2005 fino a quando il marito continuerà a versare almeno il doppio del contributo minimo AVS. La ricorrente ritiene che in nessun caso potrà mai raggiungere la rendita completa (scala 44) ed essere esonerata dal versamento dei contributi richiesti, avendo iniziato a contribuire solo nel 1967 (scala 39). Questa lacuna contributiva la penalizza inoltre nel ricevere una rendita massima inferiore al dovuto, perciò il pagamento della somma richiesta sarebbe un eccessivo aggravio per gli assicurati con scale parziali. Ritenuto come ella abbia comunque raggiunto la rendita massima a lei attribuibile non in funzione delle scale contributive, ma del fatto che al momento del calcolo preventivo della rendita per l'esenzione del pagamento dei contributi la rendita prevista non è più migliorabile, l'insorgente chiede dunque di essere esonerata.

Nella risposta dell'8 ottobre 2008 (doc. III) la Cassa ha ribadito integralmente il contenuto della decisione su opposizione.

 

L'insorgente non ha prodotto ulteriori mezzi di prova (doc. IV).

 

 

considerato                    in diritto

 

                               2.1.   Sono assicurate obbligatoriamente in conformità della Legge federale sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS) le persone fisiche che hanno il loro domicilio civile in Svizzera (art. 1a cpv. 1 lett. a LAVS).

A norma dell'art. 3 cpv. 1 LAVS, gli assicurati sono tenuti al pagamento dei contributi fintanto che esercitano un'attività lucrativa. Se non esercitano un'attività lucrativa, l'obbligo contributivo inizia il 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui compiono i 20 anni e dura fino alla fine del mese in cui le donne compiono 64 anni, gli uomini 65 anni.

Tuttavia, l’età di pensionamento della donna è fissata a 63 anni a partire dal 2001 (quattro anni dall’entrata in vigore della revisione legislativa) ed a 64 anni nel 2005 (otto anni; cfr. lett. d cpv. 1 delle disposizioni transitorie relative alla 10a revisione della LAVS).

 

Si ritiene che paghino contributi propri, e quindi non devono versare alcun contributo proprio, i coniugi senza attività lucrativa di assicurati con un'attività lucrativa qualora il coniuge versi contributi pari almeno al doppio del contributo minimo (art. 3 cpv. 3 lett. a LAVS).

L’art. 3 cpv. 3 LAVS costituisce una disposizione speciale rispetto alla regola del cpv. 1 per i coniugi senza attività lucrativa di assicurati esercitanti una tale attività: questa categoria di assicurati è reputata aver pagato i contributi qualora il loro coniuge abbia versato dei contributi pari almeno al doppio del contributo minimo.

L’esigenza del doppio contributo minimo è dovuta allo splitting: è, in effetti, necessario che ognuno dei coniugi abbia potuto iscrivere sul suo conto individuale il contributo minimo, altrimenti l’anno non potrebbe essere considerato quale anno di contribuzione (Greber/Duc/Scartazzini, Commentaire des articles 1 à 16 de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS), n. 17 ad art. 3 LAVS, pag. 106).

 

Ora, per "contributi pari almeno al doppio del contributo minimo" va inteso un importo forfetario e quindi indipendente dalla durata di assoggettamento del coniuge senza attività lucrativa considerato come avente versato contributi propri. Pertanto, quando il coniuge che esercita un'attività lucrativa versa meno del doppio del contributo minimo durante un anno civile, anche se per un periodo transitorio, l'assicurato senza attività lucrativa è tenuto, senza alcuna possibile eccezione, a contribuire (Pratique VSI 2001 pag. 178 consid. 4).

 

                               2.2.   Giusta l'art. 10 cpv. 1 LAVS, il contributo AVS è pagato "secondo le condizioni sociali" dell'assicurato che non esercita un'attività lucrativa. Questi assicurati sono quindi tenuti a pagare i contributi sia sulla sostanza, sia sul reddito annuo conseguito sotto forma di rendite moltiplicato per 20, ciò che corrisponde ad un tasso di interesse del 5% (art. 28 cpvv. 1 e 2 OAVS; RCC 1990 pag. 455 consid. 2a; RCC 1986 pag. 350).

Il capoverso 2 recita che gli studenti e gli assicurati che non esercitano un'attività lucrativa, se mantenuti o assistiti da enti pubblici o da terzi, pagano il contributo minimo.

 

Per le persone che non esercitano un'attività lucrativa e per le quali non è previsto il contributo minimo annuo (art. 10 cpv. 2 LAVS), i contributi sono determinati in base alla sostanza e al reddito conseguito in forma di rendita (art. 28 cpv. 1 OAVS).

Se la persona che non esercita un'attività lucrativa dispone contemporaneamente di sostanza e di un reddito conseguito in forma di rendita, l'importo annuo della rendita moltiplicato per 20 va addizionato alla sostanza (art. 28 cpv. 2 OAVS).

Giusta l'art. 28 cpv. 3 OAVS, per il calcolo del contributo la sostanza e l'importo del reddito annuo conseguito in forma di rendita moltiplicato per 20 devono essere arrotondati ai Fr. 50'000.- inferiori.

L'art. 28 cpv. 4 OAVS prevede che se una persona coniugata deve pagare contributi come persona senza attività lucrativa, i suoi contributi sono determinati in base alla metà della sostanza e del reddito conseguito in forma di rendita dei coniugi.

Quindi, i contributi della singola persona sposata senza attività lucrativa sono determinati sull’insieme dei redditi da pensione e sostanza dei coniugi, il tutto diviso per metà, qualunque sia il loro regime e anche qualora i coniugi siano stati tassati in modo separato (Greber/Duc/Scartazzini, op. cit., ad art. 10 LAVS, pag. 347 n. 25).

L'allora Tribunale federale delle assicurazioni (dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale), a questo proposito, ha stabilito che l'art. 28 cpv. 4 OAVS è conforme alla legge e alla Costituzione (STFA H 199/00 inedita del 18 gennaio 2001, consid. 2 b; DTF 125 V 221 = Pratique VSI 1999 pag. 118, DTF 125 V 230 = Pratique VSI 1999 pag. 204).

 

                               2.3.   La legge dispone che l'obbligo contributivo termina alla fine del mese in cui gli assicurati compiono 64 rispettivamente 65 anni (art. 3 cpv. 1 LAVS) e che il diritto alla rendita di vecchiaia nasce il primo giorno del mese successivo a quello in cui è stata compiuta l'età di pensionamento (art. 21 cpv. 2 LAVS).

 

Per il calcolo delle rendite ordinarie ci si basa sugli anni di contribuzione, sui redditi dell'attività lucrativa nonché sugli accrediti per compiti educativi o d'assistenza tra il 1° gennaio successivo alla data in cui l'avente diritto ha compiuto i 20 anni ed il 31 dicembre che precede l'insorgere dell'evento assicurato (età conferente il diritto alla rendita o decesso) (art. 29bis cpv. 1 LAVS).

 

La rendita è calcolata in base al reddito annuo medio, che si compone dei redditi risultanti da un'attività lucrativa, degli accrediti per compiti educativi e degli accrediti per compiti assistenziali (art. 29quater LAVS).

 

Giusta l'art. 29quinquies cpv. 1 LAVS, sono presi in considerazione soltanto i redditi risultanti da un'attività lucrativa sui quali sono stati versati contributi. I contributi delle persone che non esercitano un'attività lucrativa sono computati come reddito di un'attività lucrativa (cpv. 2).

Per il capoverso 3 lett. a, i redditi che i coniugi hanno conseguito durante gli anni civili di matrimonio comune vengono ripartiti e attribuiti per metà a ciascuno dei coniugi (splitting). La ripartizione è effettuata se entrambi i coniugi hanno diritto alla rendita.

Tuttavia, sottostanno alla ripartizione e all'attribuzione reciproca soltanto i redditi conseguiti (cpv. 4 lett. a) tra il 1° gennaio che segue il compimento dei 20 anni e il 31 dicembre che precede l'insorgere dell'evento assicurato da parte del coniuge che ha per primo diritto alla rendita; e (cpv. 4 lett. b) in periodi durante i quali entrambi i coniugi sono stati assicurati presso l'assicurazione svizzera per la vecchiaia e i superstiti, fatto salvo l'art. 29bis cpv. 2 LAVS.

 

Interpretando a contrario questa norma legale, il TFA ha concluso che i redditi sottoposti a contribuzione e realizzati dopo il sopraggiungere dell'evento assicurato della vecchiaia da parte del coniuge che ha per primo diritto alla rendita, non sottostanno alla ripartizione ed all'attribuzione reciproca per metà (DTF 127 V 361, e meglio pag. 366, DTF 129 V 124).

Questa particolarità fa sì che i contributi propri di una persona senza attività lucrativa non sono considerati pagati se il suo coniuge esercitante una tale attività ha diritto ad una rendita di vecchiaia (DTF 130 V 49).

Con questa sentenza, l'Alta Corte si è distanziata dal testo della LAVS, chiaro su questo punto, per ragioni di sistematica legale e ha giudicato che l'esonero dal pagamento dei contributi secondo l'art. 3 cpv. 3 LAVS vale unicamente quando e fintanto che sussistono le condizioni per una suddivisione e un'attribuzione in parti uguali dei redditi conseguiti dal coniuge attivo (splitting).

 

Questo significa che gli anni di computo terminano prima dell'inizio dell'anno dell'età della pensione, altrimenti si avrebbero dei periodi di contribuzione differenti a dipendenza del mese in cui ogni assicurato compie gli anni "limite" legati alla rendita di vecchiaia. Inoltre, con questo computo "parziale" dei mesi di contribuzione gli assicurati mai raggiungerebbero l'anno intero di contribuzione, che si ha quando una persona è stata assicurata durante più di undici mesi in totale (art. 50 OAVS). Per questi motivi, i periodi di contribuzione tra il 31 dicembre precedente l'insorgere dell'evento assicurato ed il sorgere del diritto alla rendita possono essere computati soltanto per colmare lacune di contribuzione, mentre i redditi provenienti da un'attività lucrativa realizzati in questo periodo non sono presi in considerazione per il calcolo della rendita (art. 52c OAVS) (DTF 130 V 51).

 

                               2.4.   La giurisprudenza sancita dall'allora Tribunale federale delle assicurazioni con l'interpretazione data nel 2003 dell'art. 3 cpv. 3 lett. a LAVS in connessione con l'art. 29quinquies cpv. 3 lett. a e cpv. 4 lett. a LAVS, secondo cui i contributi propri di una persona senza attività lucrativa non sono considerati pagati se il coniuge attivo ha diritto a una rendita di vecchiaia (DTF 130 V 49 e qui sopra consid. 2.3), è stata precisata dall'Alta Corte nella sentenza H 73/06 del 26 gennaio 2007.

In questa sentenza, pubblicata in DTF 133 V 201, la nostra Massima istanza ha stabilito che l'esenzione dal pagamento dei contributi ai sensi dell'art. 3 cpv. 3 lett. a LAVS si applica pure ai casi in cui una persona senza attività lucrativa dispone, al momento in cui si realizza il primo evento assicurativo della vecchiaia da parte del suo coniuge esercitante un'attività lucrativa, di un reddito sufficiente per potere beneficiare, al raggiungimento dei 64 o 65 anni, della rendita di vecchiaia massima possibile in funzione degli anni di contribuzione acquisiti.

 

In questo senso, l'assicurato senza attività lucrativa il cui coniuge percepisce una rendita di vecchiaia e continua l'esercizio di       un'attività lucrativa contribuendo quindi all'AVS per un importo uguale almeno al doppio del contributo minimo, è considerato come avere pagato lui stesso i contributi ai sensi dell'art. 3 cpv. 3 lett. a LAVS, soltanto se può giustificare, al momento in cui il coniuge riceve la sua rendita di vecchiaia, un reddito già sufficiente che lo porta a beneficiare di una rendita massima di vecchiaia tenendo conto, quando l'assicurato stesso raggiungerà l'età pensionabile, degli anni di contribuzione raggiunti.

 

Questa nuova soluzione adottata dal TF è stata confermata nella sentenza H 158/06 del 5 settembre 2007.

 

Nella sua presa di posizione sul caso sfociato nella citata sentenza del 26 gennaio 2007, l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali aveva persino proposto una modifica della prassi, nel senso di applicare l'art. 3 cpv. 3 LAVS a tutti gli assicurati senza attività lucrativa il cui coniuge è attivo.

A sostegno di questa proposta, l'UFAS si è anche fondato sulle modifiche previste dal primo Messaggio del 21 dicembre 2005 del Consiglio federale all'11a revisione dell'AVS (FF 2006 pag. 1823), secondo le quali il nuovo capoverso 4 dell'art. 3 LAVS dovrebbe disporre di applicare l'art. 3 cpv. 3 lett. a LAVS all'assicurato il cui coniuge esercita un'attività lucrativa dopo aver raggiunto l'età del pensionamento (FF 2006 pag. 1868), in modo tale da permettere anche ai pensionati attivi che hanno versato almeno il doppio del contributo minimo di esonerare il coniuge più giovane che non esercita un'attività lucrativa (art. 3 cpv. 4 lett. b pLAVS, FF 2006 pag. 1878).

Infatti, secondo il Consiglio federale, la giurisprudenza sancita dalla DTF 130 V 49 è in contraddizione con la volontà politica di mantenere il più possibile gli assicurati nella vita attiva. Pertanto, un ritorno alla vecchia prassi è più che indicata, in cambio della necessità che i contributi più elevati pagati dai pensionati attivi permettano l'esenzione del coniuge senza attività lucrativa dall'obbligo contributivo (FF 2006 pag. 1869).

 

Il Tribunale federale non ha tuttavia seguito l'impostazione dell'UFAS (DTF 133 V 201 consid. 4.4: "Es besteht indessen kein Anlass, in diesem Sinne zu entscheiden, umso weniger, als National- und Ständerat die Beratung der Vorlage noch nicht in Angriff genommen haben."), ed ha riconfermato la sua giurisprudenza nella STF H 158/06.

Tanto meno, quindi, questo Tribunale può adottare una soluzione diversa da quella indicata dall'autorità giudiziaria federale nella sua recente precisazione di giurisprudenza.

 

                               2.5.   Conformandosi pertanto a quanto stabilito dal TF nel 2007 (DTF 133 V 201 consid. 4.3), la scrivente Corte deve verificare se la ricorrente, ponendosi al momento in cui suo marito è andato in pensione (quindi quando si è realizzato il primo evento previsto dalla LAVS), avrebbe avuto diritto ad una rendita completa massima dell'AVS al compimento dei 64 anni.

La Cassa di compensazione stessa ha accertato presso il competente Ufficio (doc. 4) che, mentre il marito dell'insorgente non ha lacune contributive (doc. 2) e dunque può beneficiare di una scala rendite completa (scala 44), la ricorrente è arrivata in Svizzera nell'agosto 1967 – si è sposata il 30 agosto 1967 – e quindi ha iniziato a contribuire soltanto a 25 anni anziché dal 21esimo anno d'età. Ha dunque una scala rendite parziale (scala 39).

Procedendo poi al plafonamento delle rendite per i coniugi in questione, la Cassa ha calcolato in Fr. 3'240.- il massimo erogabile per questo nucleo familiare. A __________ spetta un importo mensile di Fr. 1'718.-, a RI 1 di Fr. 1'522.-, contro i Fr. 3'315.- che riceverebbero due coniugi pensionati che hanno sempre pagato tutti i contributi a partire dai 21 anni (scala 44).

 

A mente di questo Tribunale, la decisione adottata dalla Cassa di compensazione non rispecchia la recente giurisprudenza del Tribunale federale. In effetti, l'esonero contributivo previsto dall'art. 3 cpv. 3 lett. a LAVS è ora attuabile soltanto se la ricorrente può giustificare un reddito sufficiente per beneficiare di una rendita di vecchiaia massima tenuto conto degli anni di contribuzione acquisiti quando compirà 64 anni (DTF 133 V 201 consid. 4.3: "Art. 3 Abs. 3 lit. a AHVG ist auch anwendbar, sobald die nichterwerbstätige Person nach Eintritt des ersten Versicherungsfalles Alter bei ihrem erwerbstätigen Ehegatten genügend Einkommen ausweist, um in den Genuss der entsprechend den erworbenen Beitragsjahren bei Vollendung des 64. oder 65. Altersjahres nach Art. 21 Abs. 1 AHVG ihr zustehenden maximalen Altersrente zu kommen.").

 

Di conseguenza, per conformarsi a questo principio, non è determinante la circostanza che l'insorgente non ha contribuito per il numero di anni massimo richiesto dalla legge (in specie, 43 anni come donna, art. 21 cpv. 1 lett. b LAVS) a causa della sua tardiva affiliazione all'AVS svizzera (nel 1967).

Ciò che è importante, invece, è sapere se l'assicurata può beneficiare di una rendita AVS massima rispetto ai suoi anni di contribuzione, ovvero se raggiungerà l'importo massimo previsto dalla scala che rispecchia il suo numero di anni di contribuzione quando avrà raggiunto i 64 anni.

Più specificatamente, fondamentale è che la ricorrente si confronti con i valori delle rendite appartenenti alla sua scala parziale di contribuzione (scala 39) e non a quella completa (scala 43, peraltro non 44 come ritenuto dalla Cassa).

 

Da quanto precede, discende che la rendita ipotetica spettante alla ricorrente avrebbe dovuto essere determinata tenendo conto da una parte dei 39 anni di contribuzione massima che ella, come donna, avrebbe acquisito fino al raggiungimento dei 64 anni (febbraio 2006); d'altra parte, dei redditi esistenti al momento in cui il marito è andato in pensione, quindi nel luglio 2004.

 

In queste circostanze, il ricorso deve essere accolto e la decisione impugnata annullata.

 

                               2.6.   La Cassa di compensazione dovrà quindi dapprima procedere nel senso indicato, ossia verificare se, considerando i redditi, stato al luglio 2004, la rendita parziale spettante all'assicurata calcolata in virtù di 39 anni di contribuzione raggiungerà il massimo di Fr. 1'906.- previsto dalla scala 39 nel 2006, siccome nel febbraio 2006 ha compiuto 64 anni (DTF 133 V 201 consid. 4.4 in fine).

 

In seguito se, alla luce di questi accertamenti, all'assicurata non spetterà la rendita AVS massima prevista dalla scala 39 erogabile nel 2006, ella non potrà quindi, eccezionalmente, beneficiare dell'avvenuto pagamento del doppio del contributo minimo da parte del proprio coniuge, che le avrebbe consentito per l'anno 2005, come per gli anni precedenti, l'esonero dal versamento dei contributi personali quale persona senza attività lucrativa (art. 3 cpv. 3 lett. a LAVS). Così, invece, la ricorrente dovrà regolarmente versare per il 2005 la sua parte di contributi personali.

 

Pertanto, come ha rettamente proceduto la Cassa, il calcolo dell'importo dovuto va eseguito in conformità del predetto art. 28 cpv. 4 OAVS, ovvero considerando la metà della sostanza e del reddito conseguito in forma di rendita di entrambi i coniugi.

Nel caso di specie esiste soltanto la sostanza dei coniugi, che il competente Ufficio di tassazione, a specifica richiesta della Cassa di compensazione, ha dichiarato ammontare a Fr. 6'773'497.- al 31 dicembre 2003 (doc. 10).

I contributi dovuti vanno dunque determinati sulla metà di questa sostanza.

 

Nell'ipotesi in cui, per contro, calcolandola singolarmente (e non congiuntamente con il coniuge come invece eseguito dal preposto Ufficio, doc. 4), la rendita parziale che sarebbe spettata alla ricorrente al compimento del 64esimo anno d'età avrebbe raggiunto l'importo massimo di Fr. 1'906.-, allora per l'anno 2005 l'assicurata deve essere esonerata dal versare contributi come persona senza attività lucrativa e, conseguentemente, deve essere stralciata dal registro degli affiliati.

 

Stanti così le cose, il ricorso deve essere accolto nella misura in cui si riferisce alla decisione di fissazione dei contributi per l'anno 2005, unico oggetto del ricorso, mentre va dichiarato irricevibile per gli altri anni di contribuzione (doc. I in fine: "Pertanto si chiede che le richieste di contributi a partire dal 1.1.2005 intimate alla signora RI 1 vengano annullate fino a quando il marito continuerà a versare almeno il doppio del contributo minimo AVS."), mancando le relative decisioni su opposizione (art. 56 LPGA).

 

Vincente in causa, siccome rappresentata alla ricorrente vanno attribuite ripetibili (art. 61 lett. g LPGA).

 

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

                                   1.   Nella misura in cui è ricevibile, il ricorso è accolto.

                                         § La decisione impugnata va annullata e gli atti rinviati alla Cassa di compensazione affinché si determini conformemente a quanto esposto nei considerandi.

 

                                   2.   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

La Cassa di compensazione verserà Fr. 800.- alla ricorrente a titolo di ripetibili (IVA compresa).

 

 

                                   3.   Comunicazione agli interessati, i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                           Il segretario

 

Daniele Cattaneo                                                  Fabio Zocchetti