Raccomandata

 

 

Incarto n.
30.2008.47

 

ir/td

Lugano

13 novembre 2008

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il giudice delegato

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Ivano Ranzanici

 

 

 

 

statuendo sul ricorso del 27 ottobre 2008 di

 

 

 RI 1  

 

 

contro

 

 

 

la decisione su opposizione del 19 settembre 2008 emanata da

 

Cassa CO 1  

 

in materia di contributi AVS

 

 

 

 

 

considerato,                   in fatto ed in diritto

 

 

                                     -   che la Cassa CO 1 ha fissato, mediante decisione 25 luglio 2008,i contributi personali dovuti da RI 1 per il 2003, 2004, 2005 e 2006;

 

                                     -   che RI 1 si è opposto a tali decisioni con scritto del 3 settembre 2008 contestando lo svolgimento di attività indipendente;

 

                                     -   che il 19 settembre 2008 la CO 1 ha emesso una decisione su opposizione indicando di avere fissato gi importi dovuti sulla scorta delle decisioni di tassazione;

 

                                     -   che l'amministrazione ha quindi confermato il provvedimento oggetto d'opposizione;

                                     -   che RI 1, per quanto accertato da questo Tribunale Cantonale delle assicurazioni (doc. 1/13), ha ritirato l'invio raccomandato il successivo 23 settembre 2008;

 

                                     -   che il 27 ottobre 2008 l'assicurato ha impugnato il provvedimento trasmettendo il suo ricorso direttamente alla CO 1 che lo ha fatto pervenire al Tribunale cantonale delle assicurazioni;

 

                                     -   che palesandosi tardivo il ricorso, siccome inoltrato dopo la scadenza del termine di 30 giorni fissato dalla LPGA all'art. 60, il giudice delegato ha formalmente - in applicazione di costante prassi - interpellato il ricorrente al fine di potersi esprimere sull'apparente ritardo;

 

                                     -   che RI 1 ha lasciato trascorrere senza seguito il termine concessogli con lo scritto 30 ottobre 2008;

 

                                     -   che dagli atti emerge che la decisione su opposizione è stata effettivamente inviata mediante invio raccomandato il 19 settembre 2008 e ritirata il successivo 23 settembre. Il termine per l'inoltro del ricorso scadeva il 23 ottobre 2008 e doveva essere consegnato alla Posta al più tardi quel giorno. Il ricorso di RI 1 è invece datato 27 ottobre 2008 ed appare tardivo, per tale motivo l'impugnativa è irricevibile;

 

                                     -   non si prelevano tasse e spese;                         

 

                                     

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

                                   1.   Il ricorso 27 ottobre 2008 formulato da RI 1, __________, avverso la decisione su opposizione 19 settembre 2008 della CO 1 è irricevibile.

 

                                   2.   Non si prelevano tasse e spese e non si attribuiscono ripetibili.  

 

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il giudice delegato                                                 Il segretario

 

Ivano Ranzanici                                                     Fabio Zocchetti