Raccomandata

 

 

Incarto n.
30.2008.49

 

cs

Lugano

5 giugno 2009

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il giudice delegato

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Ivano Ranzanici

 

con redattore:

Christian Steffen, vicecancelliere

 

 

segretario:

Fabio Zocchetti

 

 

 

statuendo sul ricorso del 3 novembre 2008 di

 

 

RI 1

rappr. da: RA 1

 

 

contro

 

 

 

la decisione su opposizione del 1° ottobre 2008 emanata da

 

CO 1  

 

in materia di contributi AVS

 

 

 

 

 

ritenuto che,                    in data 19 novembre 2007 la Cassa CO 1 ha emanato nei confronti dell’RI 1 RI 1 una decisione di tassazione d’ufficio per il periodo 1° luglio 2003 – 31 dicembre 2006 sulla base della quale sono stati ripresi i salari versati ai giocatori, allenatori ed altri dipendenti della squadra di calcio per un importo complessivo di fr. 82'500 (fr. 12'694.25 di contributi, spese ed interessi, doc. 3),

 

                                         con decisione su opposizione del 1° ottobre 2008 l’amministra-zione ha confermato la ripresa,

 

                                         la società RI 1, rappresentata dall’RA 1. RA 1, è tempestivamente insorta, chiedendo l’annullamento della ripresa, a causa della violazione del diritto di essere sentiti e della carenza di motivazione della decisione impugnata, nonché dell’arbitrio nell’accertamento dei fatti e della violazione della parità di trattamento (doc. I),

 

                                         con risposta del 15 dicembre 2008 la cassa propone la reiezione del ricorso (doc. VII),

 

                                         pendente causa le parti hanno prodotto ulteriori prove (doc. X-XIII),

 

                                         dopo aver proceduto ad alcuni accertamenti il Tribunale ha convocato le parti per sentire i testi __________, ex contabile della squadra, __________, ex membro di comitato della società ricorrente e __________, presidente della società,

 

                                         l’udienza si è tenuta il 16 marzo 2009 (doc. XXII),

 

                                         il 26 marzo 2009 la ricorrente ha chiesto la sospensione della causa per discutere con la Cassa (doc. XXIII),

 

                                         il Giudice delegato ha concesso la sospensione fino al 27 aprile 2009, prorogandone la scadenza in due occasioni (doc. XXIV, XXVI, XXVII),

 

                                         con scritto del 3 giugno 2009 la ricorrente ha indicato che il 25 maggio 2009 l’amministrazione ha emesso una nuova tassazione d’ufficio tramite la quale la ripresa è stata ridotta a fr. 48'000 (doc. M),

 

                                         la società ha inoltre affermato come “circa l’esito del ricorso, a mio avviso divenuto privo di oggetto a seguito della nuova decisione di tassazione d’ufficio, mi permetto di chiedere il riconoscimento di un’indennità per ripetibili” (doc. XXIX),

 

                                         la presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull'organizzazione giudiziaria (STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00),

 

                                         a norma dell'art. 53 cpv. 3 LPGA l'assicuratore può riconsiderare una decisione o una decisione su opposizione, contro le quali è stato inoltrato ricorso, fino all'invio del suo preavviso all'autorità di ricorso. L'amministrazione può rivedere la decisione impugnata solo fino alla presentazione della risposta. Tale condizione temporale è adempiuta se il nuovo provvedimento viene trasmesso all'istanza di ricorso entro il termine per l'inoltro della risposta (cfr. R. Hischier, Die Wiedererwägung pendente lite im Sozialversicherungsrecht oder die Möglichkeit der späten Einsicht, in SZS 1997, pag. 457; DTF 109 V 236 consid. 2). Una decisione resa dopo questo termine assume per contro unicamente il carattere di una proposta indirizzata al giudice, affinché egli decida nei sensi della nuova valutazione (Pratique VSI 1994 pag. 281; RCC 1992 pag. 123 consid. 5, RCC 1989 pag. 320 consid. 2a, RCC 1984 pag. 283, DTF 109 V 236; Spira, "Le contentieux des assurances sociales fédérales et la procédure cantonale" in RJN 1984, pag. 23),     

 

                                         come esposto sopra, l'amministrazione può riconsiderare pendente lite una decisione contestata soltanto fino al momento dell'inoltro della risposta di causa. Un provvedimento emanato successivamente vale unicamente come proposta al Giudice,

 

                                         nel caso di specie la Cassa ha emanato una nuova decisione dopo la trasmissione della risposta di causa, per cui va trattata alla stregua di una proposta,

 

                                         inoltre, considerato che in ambito di contributi AVS una transazione innanzi al Giudice cantonale non è permessa (cfr. DTF 135 V 65, nonché sentenze H 141/06 e H 195/06 del 31 gennaio 2008), questo Tribunale deve esaminare nel merito il ricorso interposto dalla società,

 

                                         la ricorrente fa valere una violazione del diritto di essere sentita per non avere la cassa assunto tutte le prove richieste,

 

                                         ai sensi dell'art. 29 cpv. 2 Cost. le parti hanno diritto d'essere sentite. Per costante giurisprudenza, dal diritto di essere sentito deve in particolare essere dedotto il diritto per l'interessato di esprimersi prima della resa di una decisione sfavorevole nei suoi confronti, quello di fornire prove circa i fatti suscettibili di influire sul provvedimento, quello di poter prendere visione dell'incarto, quello di partecipare all'assunzione delle prove, di prenderne conoscenza e di determinarsi al riguardo (STFA del 29 giugno 2006 nella causa J. e D., H 97/04; DTF 129 II 504 consid. 2.2, 127 I 56 consid. 2b, 127 III 578 consid. 2c, 126 V 131 consid. 2b; cfr. riguardo al previgente art. 4 cpv. 1 vCost., la cui giurisprudenza si applica anche alla nuova norma, DTF 126 I 16 consid. 2a/aa,  124 V 181 consid. 1a, 375 consid. 3b e sentenze ivi citate). Il diritto di essere sentito comprende l’obbligo per l’autorità di motivare le proprie decisioni. Tale obbligo ha lo scopo, da un lato, di porre la persona interessata nelle condizioni di afferrare le ragioni poste a fondamento e di poterlo impugnare con cognizione di causa, e dall’altro, di permettere all’autorità di ricorso di esaminare la fondatezza della decisione medesima. Ciò non significa che l’autorità sia tenuta a pronunciarsi in modo esplicito ed esaustivo su tutte le argomentazioni addotte; essa può occuparsi delle sole circostanze rilevanti per il giudizio, atte ad influire sulla decisione (STF del 24 gennaio 2007, U 397/05, con riferimenti; DTF 129 I 232 consid. 3.2),

 

                                         l’insorgente ha nuovamente potuto riproporre tutte le censure sollevate con l’opposizione innanzi ad un’autorità giudiziaria che gode del pieno potere cognitivo. Per cui un’eventuale violazione del diritto di essere sentito è comunque stata sanata in questa sede dove il ricorrente ha potuto nuovamente esporre le sue argomentazioni e dove il TCA ha disposto i necessari accertamenti (cfr. sentenza 9C_738/2007 del 29 agosto 2008; DTF 133 I 201 consid. 2.2; DTF 127 V 431),

 

                                         del resto la questione non deve essere ulteriormente approfondita ritenuto come la medesima insorgente ritiene che il ricorso sia divenuto privo di oggetto (doc. XXIX),

 

                                         il TCA deve pertanto entrare nel merito del ricorso,

 

                                         per l’art. 5 cpv. 1 LAVS dal reddito di un’attività dipendente, chiamato qui di seguito «salario determinante», è prelevato un contributo del 4,2 per cento,

 

                                         a norma dell’art. 5 cpv. 2 LAVS il salario determinante comprende qualsiasi retribuzione del lavoro a dipendenza d’altri per un tempo determinato od indeterminato. Esso comprende inoltre le indennità di rincaro e altre indennità aggiunte al salario, le provvigioni, le gratificazioni, le prestazioni in natura, le indennità per vacanze o per giorni festivi ed altre prestazioni analoghe, nonché le mance, se queste costituiscono un elemento importante della retribuzione del lavoro,

 

per l'art. 9 cpv. 1 LAVS il reddito proveniente da un'attività lucrativa indipendente comprende qualsiasi reddito che non sia mercede a dipendenza d'altri. Per l'art. 10 LPGA è considerato salariato chi per un lavoro dipendente riceve un salario determinante secondo la pertinente legge. E' considerato datore di lavoro chi impiega salariati (art. 11 LPGA),

 

l'art. 12 LPGA prevede che è considerato lavoratore indipendente chi non consegue un reddito dall'esercizio di un'attività di salariato (cpv. 1). Un indipendente può essere contemporaneamente anche un salariato, se consegue un reddito per un lavoro dipendente (cpv. 2),

 

per quanto concerne la qualifica dell'attività esercitata da un assicurato, il Tribunale federale delle assicurazioni ha precisato che gli accordi, le dichiarazioni delle parti, la natura dal profilo del diritto civile del contratto vincolante un assicurato a un datore di lavoro non costituiscono, in materia di AVS, elementi decisivi per stabilire se una persona eserciti un'attività lucrativa a titolo dipendente o indipendente (STFA dell’11 marzo 2005, H 322/03; STFA del 21 marzo 2005, H 31/04),

 

in particolare, insolite costruzioni di diritto civile che devono servire a motivare un certo statuto di contribuzione qui non hanno alcun valore (RCC 1986 pag. 650),

 

                                         di principio si deve ammettere un'attività dipendente secondo l'art. 5 LAVS, quando una delle parti, rispetto all'altra, è subordinata per quanto concerne l'impiego del tempo o l'organizzazione del lavoro. Un altro indizio può essere dato da un rapporto di dipendenza economica oppure dal fatto che l'assicurato non sopporti il rischio economico a carico del datore di lavoro, il quale dirige la sua impresa e ne assume la responsabilità,

 

questi princìpi non comportano comunque, da soli, soluzioni uniformi. Le manifestazioni della vita economica infatti possono assumere forme diverse e impreviste, così che è necessario lasciare alla prassi delle autorità amministrative e alla prudenza dei Giudici il compito di stabilire in ogni caso particolare se ci si trovi di fronte ad attività indipendente. La decisione sarà determinata generalmente dalla priorità di certi elementi, quali il rapporto di subordinazione o il rischio sopportato rispetto ad altri che militano in favore di soluzioni diverse (sentenza H 279/00 del 16 dicembre 2002; DTF 123 V 162 consid. 1, DTF 122 V 171 consid. 3a, pag. 172 consid. 3c e pag. 283 consid. 2a; DTF 119 V 161 consid. 2 e la giurisprudenza ivi citata). Per poter decidere si dovrà vedere quali sono gli elementi predominanti nel caso concreto (sentenza H 59/00 del 18 settembre 2000),

 

va ancora evidenziato come per l’art. 38 cpv. 1 OAVS se entro il termine fissato non sono fornite le indicazioni necessarie per il regolamento dei conti oppure non sono pagati i contributi del datore di lavoro o quelli dei salariati, la cassa di compensazione deve fissare i contributi dovuti mediante tassazione d’ufficio,

 

a norma dell’art. 38 cpv. 2 OAVS la cassa CO 1 è autorizzata a emanare una decisione di tassazione in base a un esame sul posto della situazione. Può, nel caso di tassazione d’ufficio nel corso dell’anno basarsi sulla somma dei salari presumibile e procedere al regolamento definitivo dei conti soltanto dopo la fine dell’anno,

 

nel caso di specie dagli atti e dagli accertamenti effettuati in sede di ricorso emerge che la ripresa inizialmente effettuata dalla Cassa è eccessiva,

 

in effetti dall’audizione dei testi del 16 marzo 2009 è emerso che a parte l’allenatore, il quale ha conseguito un importo annuo di circa fr. 7'000, gli altri giocatori e/o dipendenti della società non erano retribuiti,

 

tuttavia essi ricevevano dei rimborsi spese per il tragitto luogo di domicilio-lavoro,

 

di conseguenza l’importo di fr. 48'000 corrisponde al reddito percepito dall’allenatore (circa fr. 7'000 all’anno) e dagli altri dipendenti della ricorrente nel corso degli anni in esame (cfr. risposta di causa, Doc. VII, cfr. rimborsi spese per il tragitto lavoro – domicilio [art. 9 cpv. 2 OAVS] nonché art. 38 cpv. 1 OAVS, cfr. doc. XXII) ed è leggermente inferiore a quello pagato da altre società della medesima categoria (cfr. decisione su opposizione pag. 7 in fine, doc. XII),

 

del resto la stessa insorgente con lo scritto del 3 giugno 2009 non contesta il nuovo conteggio della Cassa emanato in seguito agli accertamenti effettuati pendente causa ed anzi concorda con l’ammontare dei salari versati dal 1° luglio 2003 al 31 dicembre 2006 (cfr. doc. XXIX: “circa l’esito del ricorso, a mio avviso divenuto privo di oggetto […]”, sottolineatura del redattore),

 

                                         ne segue che il ricorso va parzialmente accolto e la decisione impugnata va riformata nel senso che la ripresa per gli anni in esame va ridotta a fr. 48'000 come a proposta del 25 maggio 2009 della Cassa CO 1 e con la quale la ricorrente è d’accordo,

 

                                         la richiesta di assunzione di ulteriori prove (perizie, testi, ecc.), così come di visionare la documentazione prodotta in busta chiusa dalla Cassa va invece respinta, sia perché gli accertamenti effettuati sono sufficienti per decidere sul ricorso in esame sia perché la stessa ricorrente ritiene che il ricorso sia comunque divenuto privo di oggetto (doc. XXIX),

 

                                         conformemente alla costante giurisprudenza, qualora l’istruttoria da effettuare d’ufficio conduca l’amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove (apprezzamento anticipato delle prove; Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, pag. 212 no. 450, Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2a ed., pag. 39 no. 111 e pag. 117 no. 320; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274; cfr. anche sentenza dell'11 gennaio 2002, H 103/01; DTF 122 II 469 consid. 4a, 122 III 223 consid. 3c, 120 Ib 229 consid. 2b, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti). Tale modo di procedere non costituisce una violazione del diritto di essere sentito desumibile dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (e in precedenza dall'art. 4 vCost.; DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti),

 

                                         in concreto, questo Tribunale ritiene la fattispecie sufficientemente chiarita dall’esame degli atti dell’incarto per cui rinuncia all'assunzione di ulteriori prove,

 

                                         alla ricorrente, parzialmente vincente in causa, vanno assegnate ripetibili (art. 61 lett. g LPGA),

 

                                     

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

                                   1.   Il ricorso è parzialmente accolto.

                                         La decisione impugnata è modificata conformemente ai considerandi.

                                   2.   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato. La Cassa CO 1 verserà all’RI 1 RI 1 fr. 1'000.-- (IVA inclusa) a titolo di ripetibili.                                       

 

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il giudice delegato                                                 Il segretario

 

Ivano Ranzanici                                                     Fabio Zocchetti