Raccomandata

 

 

Incarto n.
30.2009.16

 

cs

Lugano

30 ottobre 2009

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il giudice delegato

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Ivano Ranzanici

 

con redattore:

Christian Steffen, vicecancelliere

 

 

segretario:

Fabio Zocchetti

 

 

 

statuendo sul ricorso del 10 giugno 2009 di

 

 

RI 1  

rappr. da:   RA 1  

 

 

contro

 

 

 

la decisione su opposizione del 30 aprile 2009 emanata da

 

 

 

 

Parte chiamata in causa:

 

Cassa CO 1,  

 

 

 

PI 1,  

rappr. da: avv. RA 2, 

 

 

in materia di contributi AVS

 

 

 

 

 

 

ritenuto,                           in fatto

 

                                  A.   Durante il controllo del conteggio dei salari (ex art. 162 OAVS) presso la società RI 1 per gli anni 2006 e 2007 la Cassa CO 1 ha effettuato delle riprese per salari non notificati. L’amministrazione ha ritenuto che i proventi versati dalla società a PI 1 per il lavoro svolto a favore della ditta derivano da un’attività dipendente e ha fissato, tramite decisione dell’8 dicembre 2008, i relativi contributi paritetici (fr. 16'957.25) sulla base di un importo di fr. 100'643.95 (doc. 9).

                                        

                                         L’opposizione inoltrata dalla RI 1 è stata respinta il 30 aprile 2009 (doc. 11).

 

                                  B.   Contro la predetta decisione su opposizione la società, rappresentata dall’avv. __________ dello studio legale avv. dottRA 1, è tempestivamente insorta al TCA (doc. I).

                                         L’insorgente chiede innanzitutto di sospendere la causa in attesa dell’esito della vertenza attualmente in corso presso la Pretura di __________ tendente a stabilire la qualifica giuridica (dipendente oppure indipendente) dell’attività svolta da PI 1 a suo favore.

                                         In secondo luogo la ricorrente sostiene che la Cassa avrebbe violato il suo diritto di essere sentito nella misura in cui si sarebbe basata su due lettere mai sottopostele e non avrebbe preso posizione su tutte le censure sollevate in sede di opposizione. Secondo la società, la decisione della Cassa sarebbe di conseguenza da ritenere nulla.

                                         Nel merito l’insorgente contesta in via principale la qualifica dell’attività svolta da PI 1 e, in via subordinata, l’ammontare della ripresa, rilevando che il contratto ha avuto inizio il 1° gennaio 2007, che è terminato il 7 novembre dello stesso anno e che l’importo di fr. 7'500 al mese versato all’assicurato era comprensivo dell’IVA. La società ricorrente accenna alla sua buona fede, all’arbitrio e chiede l’assunzione di ulteriori prove (in particolare: documenti, richiamo dalla Pretura di __________ dell’intero incarto, richiamo dalle autorità fiscali dell’incarto di PI 1 per gli anni 2006/2007).

 

                                  C.   Con risposta del 26 giugno 2009 la Cassa di compensazione propone la reiezione del ricorso con argomentazioni che, laddove necessario, saranno riprese in corso di motivazione (doc. III).

 

                                  D.   Con decreto del 3 settembre 2009 il TCA ha chiamato in causa PI 1, rappresentato dall’avv. RA 2, e gli ha assegnato un termine scadente il 16 ottobre 2009 per visionare l’incarto, prendere posizione in merito e produrre il contratto relativo al periodo 1.11.2006-31.12.2006 con la società ricorrente e le ricevute degli importi percepiti nel biennio 2006-2007 (V).

 

                                  E.   Il 14 ottobre 2009 PI 1 ha affermato di non detenere ricevute in merito ai pagamenti di salario del novembre e dicembre 2006, rilevando che “i salari sono stati infatti pagati in contanti e ammontavano a circa fr. 12'000.--/13'000.-- al mese.” Egli non ha neppure il contratto di consulenza relativo a tale periodo (doc. VI).

 

 

                                         in diritto

 

                                         In ordine

 

                                   1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull'organizzazione giudiziaria (STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00).

 

                                   2.   La società ricorrente chiede di sospendere la procedura sino al termine della vertenza in ambito civile, promossa da PI 1 contro la RI 1, che dovrà dirimere pure la questione della qualifica, dipendente oppure indipendente, dell’attività svolta dell’interessato.

 

                                         La richiesta va respinta giacché, come si vedrà meglio in seguito (consid. 6 e seguenti), la qualifica in ambito civile può tutt’al più costituire un indizio, ma non vincola il Giudice delle assicurazioni sociali. La pronunzia civile non è pertanto determinante nel preciso caso di specie e la sospensione della causa prolungherebbe inutilmente la procedura in ambito di assicurazioni sociali che deve essere semplice e rapida (cfr. art. 61 lett. a LPGA).

 

 

                                   3.   La società ricorrente fa valere una violazione del diritto di essere sentita. L’insorgente sostiene in primo luogo che la decisione formale dell’8 dicembre 2008 è nulla poiché l’amministrazione non ha sentito la parte ricorrente.

                                         In secondo luogo la ricorrente ritiene che la Cassa non ha sufficientemente motivato la propria decisione, non indicando il reddito determinante e i calcoli effettuati per il computo dei contributi.

                                        

                                         Ai sensi dell'art. 29 cpv. 2 Cost. le parti hanno diritto d'essere sentite. Per costante giurisprudenza, dal diritto di essere sentito deve in particolare essere dedotto il diritto per l'interessato di esprimersi prima della resa di una decisione sfavorevole nei suoi confronti, quello di fornire prove circa i fatti suscettibili di influire sul provvedimento, quello di poter prendere visione dell'incarto, quello di partecipare all'assunzione delle prove, di prenderne conoscenza e di determinarsi al riguardo (sentenza del 29 giugno 2006, H 97/04; DTF 129 II 504 consid. 2.2, 127 I 56 consid. 2b, 127 III 578 consid. 2c, 126 V 131 consid. 2b; cfr. riguardo al previgente art. 4 cpv. 1 vCost., la cui giurisprudenza si applica anche alla nuova norma, DTF 126 I 16 consid. 2a/aa,  124 V 181 consid. 1a, 375 consid. 3b e sentenze ivi citate). Il diritto di essere sentito comprende l’obbligo per l’autorità di motivare le proprie decisioni. Tale obbligo ha lo scopo, da un lato, di porre la persona interessata nelle condizioni di afferrare le ragioni poste a fondamento del giudizio e di poterlo impugnare con cognizione di causa, e dall’altro, di permettere all’autorità di ricorso di esaminare la fondatezza della decisione medesima. Ciò non significa che l’autorità sia tenuta a pronunciarsi in modo esplicito ed esaustivo su tutte le argomentazioni addotte; essa può occuparsi delle sole circostanze rilevanti per il giudizio, atte ad influire sulla decisione (sentenza del 24 gennaio 2007, U 397/05, con riferimenti; DTF 129 I 232 consid. 3.2).

 

                                         Secondo l’art. 42 LPGA le parti hanno diritto di essere sentite. Non devono obbligatoriamente essere sentite prima di decisioni impugnabili mediante opposizione.

                                         In ogni caso al più tardi durante la procedura di opposizione l'amministrazione deve dare la possibilità alla parte interessata di pronunciarsi sulle prove e sulla procedura in forma sufficiente (DTF 132 V 368 consid. 6 pag. 374). L'audizione delle parti, che costituisce un aspetto del diritto di essere sentito, non è necessaria nella procedura d'istruzione che precede l'emanazione di decisioni impugnabili mediante opposizione. La LPGA contiene a questo proposito una regolamentazione esaustiva. In DTF 132 V 368 consid. 6 pag. 374, l’Alta Corte ha affermato:

 

"  6.1 Art. 42 Satz 2 ATSG betrifft wie Art. 30 Abs. 2 lit. b VwVG Verfügungen, die von der ursprünglich erlassenden Instanz auf Einsprache hin umfassend überprüft werden müssen (vgl. SALADIN, Das Verwaltungsverfahrensrecht des Bundes, S. 142). Gemäss Art. 52 Abs. 1 ATSG kann gegen Verfügungen innerhalb von 30 Tagen bei der verfügenden Stelle Einsprache erhoben werden; davon ausgenommen sind prozess- und verfahrensleitende Verfügungen. Die Einsprache ist kein devolutives Rechtsmittel, das die Entschei-dungszuständigkeit an eine Rechtsmittelinstanz übergehen lässt (BGE 131 V 411 Erw. 2.1.2.1; RKUV 2003 Nr. U 490 BGE 132 V 368 S. 375 S. 367 Erw. 3.2.1). Das Einspracheverfahren wird der nachträ-glichen verwaltungsinternen Rechtspflege zugerechnet (KIESER, a.a.O., N 2 zu Art. 52) und nicht der eigentlichen streitigen Verwaltungsrechtspflege. Daran ändert nichts, dass verfügende Stelle und Einspracheinstanz oftmals organisatorisch getrennt sind. Dies ergibt sich auch aus der Systematik des ATSG, welche das Einspracheverfahren im 2. Abschnitt "Sozialversicherungsverfahren" einordnet. Das Einspracheverfahren zielt darauf ab, ungenügende Abklärungen oder Fehlbeurteilungen, aber auch Missverständnisse, die den angefochtenen Verwaltungsverfügungen zugrunde liegen, in einem kostenlosen und weitgehend formlosen Verfahren auszuräu-men, ohne dass die übergeordneten Gerichte angerufen werden müssen (BGE 131 V 412 Erw. 2.1.2.1 mit Hinweisen; Urteil vom 17. Juni 2005, I 3/05). Bei Erhebung einer Einsprache wird das Verwaltungsverfahren durch den Einspracheentscheid abgeschlos-sen, welcher die ursprüngliche Verfügung ersetzt (RKUV 1992 Nr. U 152 S. 199 Erw. 3b). Für eine nachfolgende richterliche Beurteilung sind denn auch grundsätzlich die tatsächlichen Verhältnisse zur Zeit des Erlasses des strittigen Einspracheentscheids massgebend (BGE 131 V 412 Erw. 2.1.2.1 mit Hinweisen).

 

6.2 Da das Administrativverfahren das Verfügungs- und das Einspracheverfahren umfasst, konnte der Gesetzgeber die Pflicht zur Anhörung in das Einspracheverfahren verlegen, während die Abklä-rung des Sachverhalts vor Verfügungserlass zu erfolgen hat. Damit soll ein einfaches und rasches verwaltungsinternes Verfahren gewährleistet werden. Dies schliesst ergänzende Sachverhaltsabklä-rungen im Einspracheverfahren jedoch nicht aus. Denn in diesem Verfahren kann die Verwaltung die angefochtene Verfügung nochmals überprüfen und über die strittigen Punkte entscheiden, bevor allenfalls die Beschwerdeinstanz angerufen wird. Spätestens im Einspracheverfahren hat die Verwaltung in rechtsgenüglicher Form Gelegenheit zu geben, sich zu den getroffenen Beweismas-snahmen inhaltlich wie auch zum Verfahren zu äussern (vgl. BGE 121 V 155 Erw. 5b; in HAVE S. 354 zusammengefasstes Urteil S. vom 12. September 2005 [I 435/05]; RKUV 1992 Nr. U 152 S. 200 Erw. 3b; PETER, a.a.O., S. 136; vgl. auch BGE 131 V 413 Erw. 2.1.2.2).

 

7. Vor Erlass der Verfügung vom 10. Januar 2003 hat die IV-Stelle der Versicherten das Gutachten vom 6. November 2002 nicht zugestellt und sie zu diesem Beweisergebnis vor Verfügungserlass nicht angehört. Dazu war sie weder gestützt auf Art. 44 ATSG noch gestützt auf Art. 42 ATSG verpflichtet. Eine Verletzung des rechtli-chen Gehörs liegt diesbezüglich somit nicht vor. Am 29. Januar 2003 und mithin während laufender Einsprachefrist hat sie dem Rechtsvertreter der Beschwerdeführerin auf dessen Ersuchen hin die Akten zur Einsichtnahme zugestellt. Dieser stand das Recht zu, ge-gen die Verfügung Einsprache zu erheben, von welcher Möglichkeit sie auch Gebrauch gemacht hat. Falls nach Eingang des Gutachtens für eine Besprechung mit der Klientin nicht genügend Zeit zur Verfügung stand, hätte innert Frist eine summarisch begründete Einsprache eingereicht werden müssen und um Nachfrist für die Einspracheergänzung ersucht werden können (analoge Anwendung von Art. 61 lit. b ATSG; vgl. KIESER, a.a.O., N 9 zu Art. 52). Da der IV-Stelle keine Verletzung von Parteirechten vorgeworfen werden kann, steht einer materiellen Überprüfung der Verwaltungsgerichts-beschwerde nichts im Wege.“

 

                                         Con sentenza 9C_694/2008 del 7 ottobre 2009, al consid. 3.2 e seguenti, il Tribunale federale ha stabilito che:

 

"  3.2 Ora, è pacifico che il ricorrente ha avuto modo di fare valere la sua posizione e pertanto di esprimersi quantomeno nell’ambito della procedura di opposizione. In questo modo, il diritto di essere sentito è stato salvaguardato. Resta tutt’al più da esaminare se il ricorrente poteva pretendere di essere sentito oralmente in sede amministrativa.

 

3.3 Sennonché, l’art. 29 cpv. 2 Cost. non conferisce il diritto di essere sentito oralmente, bensì limita la garanzia alla possibilità di prendere posizione per iscritto, a meno che una norma non preveda espressamente il diritto a un’audizione orale (sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni C 128/04 de 20 settembre 2005, in: SVR 2006 AIV no. 5 pag. 15, consid. 1.2 con riferimenti). Ora, né l’art. 42 LPGA, né la PA, né tanto meno la LAVS prescrivono espressamente un simile diritto (cfr. del resto sentenza citata C 128/04, ibidem). Insieme alla Corte cantonale si può pertanto concludere che l’assicurato ha già avuto modo di esprimersi sufficientemente sulla vertenza in sede amministrativa. E comunque, anche a prescindere da queste considerazioni, il primo giudice ha giustamente ricordato che il ricorrente ha in ogni caso avuto la possibilità di (ri)proporre le sue argomentazioni dinanzi a un’autorità giudiziaria, quale il Tribunale cantonale delle assicurazioni, dotata di pieno potere cognitivo. In tali condizioni, non vi è spazio per ammettere una violazione del diritto di essere sentito.”

 

                                   4.   Alla luce della citata giurisprudenza, la censura sollevata dalla società ricorrente va respinta.

 

                                         L’insorgente ha infatti potuto far valere la sua posizione per iscritto in sede di opposizione, nel corso della quale ha potuto produrre tutte le prove necessarie per far valere i suoi diritti (cfr. sentenza 9C_694/2008 del 7 ottobre 2009). La circostanza che prima dell’emanazione della decisione formale dell’8 dicembre 2008 l’interessata non sia stata sentita non è invece un motivo per poter considerare nulla la decisione (DTF 132 V 368, cfr. art. 42 LPGA). La stessa ricorrente ammette del resto che lo scritto del 28 agosto 2008 del legale di PI 1 sul quale la Cassa di compensazione si è in parte fondata per stabilire l’ammontare del reddito determinante soggetto a contribuzione è stato allegato alla decisione formale (doc. I, pag.4: “Si prende atto che dal riassunto dei fatti riportato dalla spettabile CO 1 si desume chiaramente come la stessa abbia effettuato i suoi accertamenti e le sue valutazioni, che sono poi state formalizzate nella decisione 8 dicembre 2008, sentendo unicamente la versione del rappresentante legale del sig. PI 1 e basandosi sulla documentazione che questi le ha trasmesso, senza preoccuparsi di interpellare la spettabile RI 1, che è venuta a conoscenza della lettera 28.08.2008 del surriferito patrocinatore unicamente il 9 dicembre 2009 (recte: 2008), essendo tale scritto allegato alla decisione stessa”). L’insorgente ne ha pertanto preso visione ed ha potuto contestarla in sede di opposizione (cfr. anche DTF 132 V 368, consid. 7)

 

                                         Inoltre, sebbene la decisione su opposizione non abbia esaminato in dettaglio ogni singola censura, le ragioni alla base della soluzione adottata dall’amministrazione sono chiare. La Cassa di compensazione ha ripreso l’importo di fr. 100'643.95 poiché ritiene che sia l’ammontare percepito da PI 1 dal  1° novembre 2006 al 31 dicembre 2007 per il lavoro svolto a favore della società ricorrente sulla base delle affermazioni del legale dell’assicurato e degli altri atti a disposizione.

 

                                         Anche se l’amministrazione non si è espressa sulle singole censure sollevate dalla società ricorrente, la medesima ha comunque potuto comprendere la portata della decisione, inoltrare opposizione e, successivamente, impugnare la decisione su opposizione ad un’istanza che dispone di pieno potere cognitivo, confrontarsi con il suo contenuto e riproporre le medesime censure (cfr. DTF 133 I 201 consid. 2.2).

 

                                         Per cui anche se vi fosse stata una violazione del diritto di essere sentito da parte della Cassa, essa è comunque stata sanata da questo Tribunale, che gode di pieno potere cognitivo (DTF 133 I 201 consid. 2.2; DTF 127 V 431; cfr. sentenza 9C_694/2008 del 7 ottobre 2009).

 

                                         Il TCA può pertanto entrare nel merito del ricorso.

 

 

                                         Nel merito

 

                                   5.   Di principio si deve ammettere un'attività dipendente secondo l'art. 5 LAVS, quando una delle parti, rispetto all'altra, è subordinata per quanto concerne l'impiego del tempo o l'organizzazione del lavoro. Un altro indizio può essere dato da un rapporto di dipendenza economica oppure dal fatto che l'assicurato non sopporti il rischio economico a carico del datore di lavoro, il quale dirige la sua impresa e ne assume la responsabilità.

Questi princìpi non comportano comunque, da soli, soluzioni uniformi. Le manifestazioni della vita economica infatti possono assumere forme diverse e impreviste, così che è necessario lasciare alla prassi delle autorità amministrative e alla prudenza dei Giudici il compito di stabilire in ogni caso particolare se ci si trovi di fronte ad attività indipendente. La decisione sarà determinata generalmente dalla priorità di certi elementi, quali il rapporto di subordinazione o il rischio sopportato rispetto ad altri che militano in favore di soluzioni diverse (sentenza H 279/00 del 16 dicembre 2002; DTF 123 V 162 consid. 1, DTF 122 V 171 consid. 3a, pag. 172 consid. 3c e pag. 283 consid. 2a; DTF 119 V 161 consid. 2 e la giurisprudenza ivi citata). Per poter decidere si dovrà vedere quali sono gli elementi predominanti nel caso concreto (sentenza H 59/00 del 18 settembre 2000).

 

                                   6.   Secondo la giurisprudenza del TFA ([dal 1° gennaio 2007: TF] ricapitolata in DTF 122 V 169 e DTF 122 V 284 consid. 2b; Pratique VSI 2001 pag. 252) i criteri caratteristici di una attività indipendente sono ad esempio: investimenti di una certa importanza fatti dall’assicurato, utilizzo di locali propri e impiego di personale proprio (DTF 119 V 163 = Pratique VSI 1993 pag. 226 consid. 3b). Il rischio economico imprenditoriale sussiste quando, indipendentemente dal risultato dell’attività, le spese generali incorse sono sopportate dall’assicurato (RCC 1986 pag. 331 consid. 2d, RCC 1986 pag. 120 consid. 2b). Un altro indizio di un’attività lucrativa indipendente è l’esercizio, a nome proprio e per proprio conto, contemporaneo di diverse attività per altrettante società, senza che vi sia un rapporto di dipendenza con le stesse (RCC 1982 pag. 176). A riguardo, non è la possibilità giuridica di accettare dei lavori di diversi mandanti che è determinante, ma la situazione effettiva di ogni singolo mandato (RCC 1982 pag. 208).

Si è in presenza di un’attività dipendente quando le caratteristiche di un contratto di lavoro sono adempiute, vale a dire quando l’assicurato fornisce un lavoro entro un termine prestabilito, è economicamente dipendente dal “datore di lavoro” e, durante l’attività svolta, è integrato nell’azienda di quest’ultimo, e non può praticamente esercitare un’altra attività lucrativa (Rehbinder, Schweizerisches Arbeitsrecht, 12a edizione, pag. 34 segg.; Vischer, Der Arbeitsvertrag, SPR VII/1, pag. 306 citati in: Pratique VSI 1996 pag. 258 consid. 3c). Costituiscono indizi in questo senso l’esistenza di un piano di lavoro, la necessità di stilare un rapporto sul lavoro eseguito, come la dipendenza dalle infrastrutture sul luogo del lavoro (RCC 1982 pag. 176). Il rischio economico dell’assicurato, in questo caso, risiede nella dipendenza (esclusiva) dal risultato del lavoro personale (RCC 1986 pag. 126 consid. 2b; RCC 1986 pag. 347 consid. 2d) o, in caso di attività regolare, nel fatto che nell'eventualità di una cessazione di questo rapporto di lavoro, egli si trovi in una situazione simile a quella di un salariato che perde il suo impiego (DTF 119 V 163 = Pratique VSI 1993 pag. 226 consid. 3b).

 

Il Tribunale federale delle assicurazioni ha inoltre precisato che la comunicazione fiscale è vincolante per l'amministrazione e per il Giudice delle assicurazioni sociali solo per quanto attiene alla determinazione degli importi. Le questioni relative alla qualificazione giuridica costituiscono un'eccezione a questa disposizione (Pratique VSI 1993 pag. 242 segg.; Greber/Duc/Scartazzini, Commentaire des articles 1 à 16 de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS), pag. 313, n. 149 ad art. 9 LAVS).

 

                                   7.   Il TFA (dal 1° gennaio 2007: TF) ha pure stabilito che la qualifica dell'assicurato come dipendente o indipendente non dipende dal fatto puramente formale della sua affiliazione avvenuta d'ufficio o su richiesta personale dell'interessato in una o nell'altra categoria. L'affiliazione di un assicurato, anche se formalmente confermata dalla Cassa di compensazione, come tale non lo qualifica definitivamente, in quanto lo scopo principale dell'affiliazione è quello di assicurare la persona che esercita un'attività lucrativa e non di qualificarne lo stato professionale definitivamente.

 

Solo la natura di tale attività, considerata nell'ambito dei rapporti economici e di lavoro, è determinante ai fini della qualificazione. Non può quindi essere escluso a priori che un assicurato qualificato dalla Cassa di compensazione come indipendente, eserciti un'attività di natura dipendente (Pratique VSI 1993 pag. 226 consid. 3c = DTF 119 V 165).

Per questi motivi, un assicurato può essere qualificato simultaneamente come salariato per un lavoro e indipendente per un altro lavoro. In questi casi per ogni reddito bisogna esaminare se proviene da un’attività dipendente o no (Pratique VSI 1995 pag. 145 consid. 5a; DTF 104 V 127).

 

                                   8.   Nella più recente giurisprudenza il TF ha avuto modo di rammentare che occorre tenere presente che la circostanza che un assicurato, all'inizio della sua attività indipendente, svolga un lavoro principalmente per un solo committente, è usuale (cfr. sentenza H 194/05 del 19 marzo 2007, consid. 7.1, nonché sentenza H 155/04 del 1° febbraio 2005, consid. 4.3) e come il processo, in atto ormai da anni, del mutamento economico e sociale impone un cambiamento radicale e celere del modo di agire e pensare un’attività lavorativa indipendente. Asserire che la regolarità nel pagamento e nel quantum sia sintomo di dipendenza significa fondare il proprio convincimento su stereotipi preconcetti e avulsi dalla complessa realtà economica (sentenza H 82/05 del 30 gennaio 2007, consid. 4.3).

                                         Per quanto concerne l’investimento, poco importante, in mezzi propri, il Tribunale federale ha già evidenziato che per natura certe attività, in particolare nel settore dei servizi, non necessitano di investimenti importanti. In tali casi, ai fini della qualifica dello statuto, va quindi posto l’accento sul criterio della dipendenza organizzativo-lavorativa e non su quello del rischio aziendale (Pratique VSI 2001 pag. 55 consid. 6b pag. 60 con riferimenti; sentenza H 194/05 del 19 marzo 2007, consid. 5.2).

 

                                         Infine vanno considerate anche le esigenze di coordinazione di cui occorre tenere conto in relazione ad assicurati che esercitano contemporaneamente diverse attività lavorative per diversi o per il medesimo mandante o datore di lavoro (DTF 123 V 161 consid. 4a pag. 167; sentenza H 194/05 del 19 marzo 2007, consid. 7.4). Se possibile va infatti evitato che diverse attività per il medesimo mandante o datore di lavoro, rispettivamente che la medesima attività per diversi mandanti o datori di lavoro, vengano qualificate in maniera differente, in parte a titolo dipendente e in parte a titolo indipendente (DTF 119 V 161 consid. 3b pag. 164; sentenza H 194/05 del 19 marzo 2007, consid. 7.4, sentenza H 12/04 del 17 febbraio 2005, consid. 3 e 4.2.3 con riferimenti).

 

                                   9.   Nel caso concreto la qualifica di dipendente attribuita dalla Cassa di compensazione a PI 1 per il lavoro svolto a favore della società ricorrente è corretta.

 

                                         Dalle tavole processuali emerge che il 1° gennaio 2007 le parti hanno sottoscritto un contratto, redatto in lingua tedesca, denominato “Beratungsvertrag”, che contiene numerosi elementi tipici di un’attività subordinata (doc. 2).

 

                                         L’art. 3.2 regola infatti in maniera molto rigida le presenze e le assenze dell’assicurato. La norma prevede l’obbligo di presenza media di almeno 9 ore al giorno, cinque giorni a settimana e con la possibilità di assentarsi al massimo 5 settimane all’anno per le vacanze. I giorni di festa sono calcolati forfetariamente (analogamente al contratto collettivo: “analog dem L-GAV Modell”).

                                         L’interessato inoltre, secondo l’art. 3.2, è tenuto ad essere sempre presente quando è necessario e sempre raggiungibile. Egli deve addirittura coordinare le assenze e le presenze con la direzione della società (“Darüberhinaus wird erwartet, eine unternehmerische Haltung zu vertreten und, wann immer notwendig, verfügbar zu sein. An- und Abwesenheiten sind mit der Direktion zu koordinieren“).

                                                                                

                                         Questo disposto contrasta chiaramente con le tipiche caratteristiche di un’attività indipendente, che permette, di principio, alla persona che esercita una professione liberale, di organizzare come meglio crede i suoi orari di lavoro e il suo tempo libero (comprese le vacanze) senza essere vincolata da nessuna direttiva.

 

                                         L’art. 3.4 contiene gli obblighi di PI 1 che deve eseguire i compiti affidatigli presso il “__________”, e meglio:

 

"  Ausbildung und Unterweisung der Küchenbrigade in den Bereichen Menügstaltung und –kreation

 

Anleitung der Servicebrigade, insbesondere in den Bereichen der verbesserten Dienstleistungen und eines verbesserten, umsatzstei-gernden Verkaufs

 

Sicherstellung der Einhaltung der Hygienevorschriften

 

Anleitung der Brigaden zum bruch- und verlusstarmen Arbeiten

 

Angebots- und Preisgestaltung in den Abteilungen a-la-carte Restau-rant, Halbpension, BusinnessLunch, Teppanyaki, Bankett, Bar, Roomservice und Catering in den Bereichen Food + Beverage

 

Persönliche Gästebetreuung während der Servicezeiten

 

Anleitung zum ertragreicheren Bankettverkauf

 

Mitarbeiterbetreuung und Teambuilding zur Minimierung der Fluktua-tion

 

Sämtliche weitere Dienstleistungen im Zusammenhang mit Personal-fragen, welche vom Auftraggeber im Rahmen des Beratungs-Projek-tes für sinnvoll und erforderlich erachtet werden.“ (doc. 2)

 

                                         Il rapporto di dipendenza e di subordinazione nei confronti della società ricorrente emerge con forza anche dall’art. 4 del contratto. Il primo paragrafo prevede infatti espressamente che PI 1 è subordinato unicamente alla società ricorrente (“Bei der Erbringung seiner Dienstleistungen ist der Auftragnehmer einzig der Auftraggeberin unterstellt”). Dal secondo paragrafo si evince che l’assicurato deve prestare personalmente i propri servizi e l’utilizzo di altri collaboratori può avvenire unicamente dopo colloqui con la ricorrente (“Der Auftragnehmer ist verpflichtet, die Beratungsdienstleistungen persönlich zu erbringen. Der Einsatz bzw. Beizug allfälliger weiterer Personen kann nur in gegenseitiger Absprache erfolgen”). Una tipica caratteristica dell’attività indipendente è invece proprio quella di avere del personale al quale può essere delegato parte del lavoro da svolgere.

                                         Il terzo paragrafo impone addirittura all’assicurato di sostenere nei confronti dei dipendenti, degli ospiti e dei fornitori le idee della direzione anche se non corrispondono al suo parere (“Der Auftragnehmer verpflichtet sich, Anweisungen der Direktion gegenüber Mitarbeitern, Gästen und Lieferanten zu vertreten und Sie ggf. Selbst auszuführen, auch wenn Sie nicht der eigenen Ansicht entsprechen”), limitando in questa maniera la libertà di manovra del medesimo, ciò che nell’ambito di un’attività indipendente non sarebbe pensabile.

 

                                         L’art. 5 del contratto porta un ulteriore elemento a favore della qualifica di dipendente dell’attività svolta da PI 1. Viene infatti fissato a fr. 7'500 l’importo del reddito mensile dell’interessato, cui vanno aggiunte delle gratifiche in caso di successo (“Die Entschädigung des Auftragsnehmers beläuft sich auf monatlich CHF 7'500.-- incl. der gesetzlichen MwSt. Zusätzlich erhählt der Auftragsnehmer je eine erfolgsabhängige Kommission für die Einhaltung der Warenkosten sowie für die Einhaltung der Lohnkosten”), allorché nell’ambito di un’attività indipendente, di regola, l’importo non è versato mensilmente in maniera regolare, ma dipende dall’entità del lavoro svolto.

 

                                         Infine, nell’art. 6 del contratto, a differenza di quanto prevedono i rapporti di indipendenza e conformemente alle norme del contratto di lavoro, riservato il caso dei motivi giustificati, figura un termine per la disdetta del contratto, ossia tre mesi per la fine di un mese (“Der vorliegende Vertrag wird auf unbestimmte Zeit abgeschlossen. Der Vertrag kann von beiden Parteien jederzeit unter Einhaltung einer dreimonatigen Kündigungsfrist auf Ende eines Monats aufgelöst werden”).

 

                                         Va poi evidenziato come la lettera di disdetta del contratto del 7 novembre 2007 contiene motivazioni tipiche del contratto di lavoro (doc. E). In particolare viene rimproverato all’interessato di non partecipare né alle riunioni giornaliere alle quali devono presenziare i quadri (“Sie haben im o.g. Zeitraum an keinem der täglichen Abteilungsleiter-Meetings teilgenommen”), né alle riunioni settimanali (“Sie haben im o.g Zeitraum am keinem der wöchentlichen __________-Meetings teilgenommen, obwohl diese das zentrale Kommunikationsforum für alle __________-Angelegenheiten sind”).

 

                                         Dagli atti risulta pertanto che vi è una dipendenza sia per quanto concerne l’organizzazione del proprio lavoro (9 ore a settimana per cinque giorni a settimana, con al massimo 5 settimane di vacanza da concordare con la società ricorrente), sia per quanto concerne i redditi conseguiti.

 

                                         Dalle tavole processuali emerge inoltre che l’interessato non sopporta nessun rischio economico specifico analogo a quello di un imprenditore, poiché percepisce un importo fisso mensile e dipende dalla società ricorrente per quanto concerne l’organizzazione dell’attività (cfr. art. 3.2 4 del contratto).

 

                                         Egli inoltre, quando lavora per la società insorgente non può far capo ad altro personale (art. 4 del contratto), senza il consenso di quest’ultima.

 

                                         Per quanto concerne la circostanza che le parti abbiano chiamato il contratto di lavoro “Beratungsvertrag”, che abbiano indicato come l’interessato ha esperienza quale imprenditore indipendente nella gastronomia (“Der Auftragnehmer ist ausgewiesener Fachmann mit Erfahrung als selbständiger Unternehmer der Spitzengastronomie”), che nel contratto figuri che l’interessato agisce come “externer Berater” ed infine che l’importo mensile di fr. 7'500 comprende una parte di IVA, nel preciso caso di specie non è determinante, giacché gli elementi a favore di un’attività dipendente, come visto in precedenza, sono nettamente predominanti rispetto a quelli a favore di un’attività indipendente.

                                        

                                         Del resto in una sentenza pubblicata in DTF 122 V 169 l’allora TFA ha già avuto modo di affermare che:

 

"  Festzustellen ist vorab, dass die Bezeichnung der Verträge mit den Telefonhostessen mit "Auftrag" wie auch die Vertragsklausel, wonach sich die "Beauftragte" verpflichtet, insbesondere mit der AHV als selbständigerwerbend abzurechnen, für die beitragsrechtliche Abgrenzung unselbständiger von selbständiger Erwerbstätigkeit nicht entscheidend ist." (DTF 122 V 169, consid. 6a)aa) pag. 175)   

                                     

                                         Alla luce di tutto quanto sopra esposto, ritenuto che nei rapporti con la società ricorrente gli elementi a favore di un’attività dipendente sono pressoché totali ed assolutamente maggioritari rispetto a quelli a favore di un’attività indipendente. La qualifica effettuata dalla Cassa va confermata e, su tale aspetto, il ricorso si pone ai limiti della temerarietà.

 

                                10.   Va ora esaminato a quanto ammonta il reddito soggetto a contribuzione.

 

                                         La Cassa ha calcolato in fr. 100'643.95 l’importo percepito dal ricorrente dal 1.11.2006 al 31.12.2007.

 

                                         L’insorgente contesta l’ammontare ripreso dalla Cassa sia perché comprende l’IVA, sia perché nel 2006 l’interessato non avrebbe lavorato come dipendente sia infine perché è stato licenziato con effetto immediato dal 7 novembre 2007.

 

                                         Dal contratto di lavoro (doc. 2) emerge che l’attività di PI 1 ha avuto inizio il 1° gennaio 2007 ed è durata fino al 7 novembre di quell’anno, quando è stato licenziato con effetto immediato (doc. E).

 

                                         Già solo per questo motivo la ripresa fino al 31 dicembre 2007 non è corretta.

                                        

                                         Per quanto concerne poi i mesi di novembre e dicembre 2006, dagli atti non è possibile concludere con la necessaria tranquillità quale attività è stata svolta e a quanto ammonta esattamente l’eventuale salario percepito.

 

                                         Spetterà alla Cassa, alla quale l’incarto va rinviato, procedere ad ulteriori accertamenti, richiamando gli incarti fiscali di PI 1 e della società ricorrente, l’incarto della Pretura di __________ ed eventualmente convocando le parti per stabilire sia quale attività lavorativa ha svolto PI 1 a favore della ricorrente nel 2006 (dipendente oppure indipendente) e quale importo ha percepito, sia per stabilire esattamente l’importo conseguito dall’interessato nel 2007 e soggetto a contribuzione, ciò che rende priva di oggetto la censura di arbitrio in relazione con la rescissione del contratto con effetto immediato.

                                         Dagli atti emerge che la Cassa si è basata sulle affermazioni del legale di PI 1 secondo il quale l’interessato ha percepito fr. 10'000 o 12'000 nel 2006 e un salario netto di fr. 7'500 nel 2007 (cfr. doc. 3 e 5) e sul contratto sottoscritto dalle parti, senza tuttavia approfondire la fattispecie circa l’effettivo salario versato dalla ricorrente. L’amministrazione non ha neppure richiamato l’incarto fiscale del ricorrente e/o della società presso le autorità preposte per stabilire quale importo è stato effettivamente versato, ritenuto che dal contratto emerge che il dipendente avrebbe potuto aver diritto anche a dei bonus.

                                         Del resto, chiamato in causa da questo Tribunale, il quale gli ha assegnato un termine per produrre le ricevute del salario percepito nel corso del periodo durante il quale è stato alle dipendenze della società ricorrente, l’interessato ha risposto di non aver alcuna ricevuta a comprova dell’avvenuto pagamento del salario e che nel 2006 i salari “ammontavano a circa fr. 12'000.--/13'000.-- al mese” (doc. VI), allorché il 28 agosto 2008 aveva indicato in fr. “10'000.-- o 12'000.-- (senza bonus)”, l’importo mensile conseguito (doc. 5).

 

                                         Una volta stabilito l’importo del salario conseguito dall’assicurato, la Cassa dovrà poi valutare se l’IVA fa parte del reddito determinante oppure no (verificando in particolare se è già stata pagata e se è stata chiesta in restituzione), indicando nella sua decisione la base legale sulla quale si fonda, e calcolare nuovamente l’importo dei contributi dovuti dalla società ricorrente.

 

                                11.   Infine nel ricorso l’insorgente afferma che “il principio della buona fede, che informa l’intero diritto civile, non deve essere misconosciuto neppure in ambito amministrativo. Si fa qui esplicito riferimento a quanto indicato in precedenza ai contributi IVA a carico dello PI 1. Tali importi, pertanto non possono ovviamente rientrare nel computo del suo reddito determinante” (doc. I).

 

                                         Va rilevato che il principio generale della buona fede, sancito dall’art. 9 Cost., permette al cittadino di esigere che l'autorità rispetti le proprie promesse e che essa eviti di contraddirsi. Così un'informazione o una decisione erronea possono obbligare l'amministrazione a consentire ad un assicurato un vantaggio contrario alla legge.

                                         Tuttavia, secondo la giurisprudenza, di regola un'informazione erronea è vincolante quando l'autorità, intervenendo in una situazione concreta nei confronti di persone determinate, era competente a rilasciarla, il cittadino non poteva riconoscerne l'inesattezza e, sempre che l'ordinamento legale non sia mutato nel frattempo, fidandosi dell'informazione ricevuta egli abbia preso delle disposizioni non reversibili senza pregiudizio (DTF 127 I 36 consid. 3a, 126 II 387 consid. 3a; RAMI 2000 no. KV 126 pag. 223, no. KV 133 pag. 291 consid. 2a; cfr., riguardo al previgente art. 4 cpv. 1 vCost., la cui giurisprudenza si applica anche alla nuova norma, DTF 121 V 66 consid. 2a e sentenze ivi citate).

                                         In concreto l’insorgente non fa valere di aver ricevuto informazioni errate o di aver  preso delle disposizioni irreversibili senza pregiudizio, per cui mancano già di primo acchito due presupposti per poter far valere la propria buona fede.

 

                                         La censura va pertanto respinta.

 

                                12.   Alla luce di quanto sopra, il ricorso va parzialmente accolto e l’incarto rinviato alla Cassa di compensazione affinché esegua ulteriori accertamenti conformemente a quanto sopra indicato.

 

                                13.   La società ricorrente ha chiesto l’assunzione di ulteriori prove (in particolare il richiamo dell’incarto fiscale di PI 1 e dell’incarto della Pretura di __________). Rilevato che l’incarto della Pretura di __________ non è determinante per la qualifica dell’attività svolta da PI 1, che la Cassa dovrà comunque far capo agli atti ivi presenti per determinare l’importo esatto soggetto a contribuzione, che dovrà richiamare gli incarti fiscali delle parti per determinare l’ammontare conseguito da PI 1 nel 2006 e nel 2007, il TCA rinuncia all’assunzione di ulteriori prove giacché non necessarie per stabilire la qualifica dell’attività svolta dall’assicurato ma unicamente per stabilire l’ammontare del reddito soggetto a contribuzione che tuttavia dovrà essere fissato dalla Cassa dopo aver effettuato ulteriori accertamenti.

 

                                         Va a questo proposito rammentato che conformemente alla costante giurisprudenza, qualora l’istruttoria da effettuare d’ufficio conduca l’amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove (apprezzamento anticipato delle prove; Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, pag. 212 no. 450, Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2a ed., pag. 39 no. 111 e pag. 117 no. 320; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274; cfr. anche STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa C., H 103/01; DTF 122 II 469 consid. 4a, 122 III 223 consid. 3c, 120 Ib 229 consid. 2b, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti). Tale modo di procedere non costituisce una violazione del diritto di essere sentito desumibile dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (e in precedenza dall'art. 4 vCost.; DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti).

                                         A RI 1, rappresentata da un avvocato, vanno assegnate ripetibili parziali.

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

                                   1.   Il ricorso è parzialmente accolto.

                                         La decisione impugnata è annullata laddove concerne l’am-montare del reddito soggetto a contribuzione e l’incarto rinviato alla Cassa per nuovi accertamenti conformemente ai considerandi. Per il resto il ricorso è respinto.

 

                                   2.   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato. La Cassa CO 1 verserà fr. 800.-- (IVA inclusa) a RI 1 a titolo di ripetibili.      

 

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il giudice delegato                                                 Il segretario

 

Ivano Ranzanici                                                     Fabio Zocchetti