Raccomandata

 

 

Incarto n.
30.2009.1

 

IR/sc

Lugano

26 febbraio 2009

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il giudice delegato

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Ivano Ranzanici

 

 

statuendo sul ricorso del 9 gennaio 2009 di

 

 

 RI 1  

rappr. da:  RA 1  

 

 

contro

 

 

 

la decisione su opposizione del 27 novembre 2008 emanata da

 

Cassa CO 1,  

 

 

in materia di assegni per grandi invalidi dell’AVS

 

 

 

 

 

considerato,                   in fatto

 

                                     -   che con atto del 9 gennaio 2009 RI 1, rappresentata da RA 1 di __________, ha formulato ricorso contro decisione su opposizione 27 novembre 2008 emessa dalla Cassa CO 1 di __________ in materia di assegni per grandi invalidi;

 

                                     -   che, in particolare, la signora RI 1, nata il __________, ha formulato richiesta di un assegno grandi invalidi a seguito della quale l'amministrazione ha fatto allestire un'inchiesta a domicilio conclusasi con un rapporto 26 novembre 2007 dell'assistente sociale con cui è stato accertato che la signora RI 1 dipendeva da terzi per mangiare e spostarsi, e ciò da ottobre 2006, ma che non necessitava di una sorveglianza continua;

 

                                     -   che con decisione 5 novembre 2007 la CO 1 ha quindi respinto la richiesta di prestazione;

                                     -   che con opposizione 5 dicembre 2007 è stato prodotto un certificato medico 15 novembre 2007 del dott. __________;

 

                                     -   che con decisione su opposizione 27 novembre 2008 l'amministrazione ha respinto la richiesta dell'assicurata con argomenti rilevabili dal provvedimento impugnato cui si fa rinvio poiché noto alle parti;

 

                                     -   che con ricorso 9 gennaio 2009 il rappresentante lamenta anzitutto i tempi della procedura. Con l'impugnativa RA 1 ha prodotto il "Rapporto d'uscita" dell'Ospedale __________ di __________ 8 settembre 2008 da cui si desume la dipendenza completa della ricorrente, a carico della figlia, per tutto quanto il necessario quotidiano;

 

                                     -   che, chiamata a prendere posizione in merito, la CO 1 ha recepito i nuovi elementi, in particolare il Rapporto medico prodotto per la prima volta in sede ricorsuale, ed ha proposto il rinvio degli atti all'amministrazione "per procedere agli accertamenti necessari";

 

                                     -   che invitata a prendere posizione in merito, tramite il proprio rappresentante, l'assicurata non si è espressa in merito;

 

 

                                         in diritto

                                        

-     che la presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria (STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00) e 2 cpv. 1 LPTCA.

 

                                     -   che, nel merito, ai sensi dell'art. 43bis cpv. 1 LAVS hanno diritto all'assegno per grandi invalidi i beneficiari di rendite di vecchiaia o di prestazioni complementari con domicilio e dimora abituale (art. 13 LPGA) in Svizzera, che presentano un'invalidità (art. 9 LPGA) di grado elevato o medio. La rendita di vecchiaia anticipata è parificata al godimento di una rendita di vecchiaia.

                                         Per l'art. 43bis cpv. 2 LAVS il diritto all'assegno per grandi invalidi sorge il primo giorno del mese in cui tutte le condizioni sono soddisfatte, ma al più presto dal momento in cui l'assicurato fu grande invalido di grado elevato o medio per un anno intero, senza interruzione. Esso si estingue alla fine del mese nel quale le condizioni di cui al capoverso 1 non sono più adempiute.

                                         Il cpv. 3 prevede che l'assegno per grandi invalidi di grado elevato ammonta all'80 per cento, quello per grandi invalidi di grado medio al 50 per cento dell'importo minimo della rendita di vecchiaia previsto dall'articolo 34 capoverso 5.

 

                                         Va ancora rilevato che per il cpv. 5 le disposizioni della LAI sono applicabili, per analogia, alla valutazione della grande invalidità. Spetta agli uffici per l'assicurazione invalidità di determinare, per le casse di compensazione, il grado della grande invalidità. Il Consiglio federale può promulgare prescrizioni complementari;

 

                                     -   che a norma dell’art. 46 cpv. 2 LAVS se l’assicurato fa valere un assegno per grandi invalidi più di dodici mesi dopo il sorgere di tale diritto, l’assegno gli è pagato soltanto per i dodici mesi precedenti la richiesta, in deroga all’art. 24 capoverso 1 LPGA. Sono accordati pagamenti retroattivi per periodi più lunghi, se l’assicurato non poteva conoscere i fatti determinanti il suo diritto alle prestazioni e se egli presenta la sua richiesta entro dodici mesi a partire dal momento in cui ha avuto conoscenza di tali fatti;

 

                                     -   che per l’art. 9 LPGA è considerato grande invalido colui che, a causa di un danno alla salute, ha bisogno in modo permanente dell'aiuto di terzi o di una sorveglianza personale per compiere gli atti ordinari della vita.

 

                                         L'art. 37 OAI distingue tre gradi di grande invalidità:

 

                                         la grande invalidità è reputata di grado elevato se l’assicurato è totalmente grande invalido. Questo è il caso quando necessita dell’aiuto regolare e notevole di terzi per compiere gli atti ordinari della vita e il suo stato richiede inoltre cure permanenti o una sorveglianza personale (cpv. 1).

 

                                         La grande invalidità è di grado medio se l’assicurato, pur munito di mezzi ausiliari, necessita (cpv. 2):

 

a.      di aiuto regolare e notevole di terzi per compiere la maggior parte degli atti ordinari della vita;

 

b.      di aiuto regolare e notevole di terzi per compiere almeno due atti ordinari della vita e abbisogna inoltre di una sorveglianza personale permanente; o

c.      di aiuto regolare e notevole di terzi per compiere almeno due atti ordinari della vita e abbisogna, inoltre, di un accompagnamento permanente nell’organizzazione della realtà quotidiana ai sensi dell’articolo 38.

 

                                         La grande invalidità è di grado lieve se l’assicurato, pur munito di mezzi ausiliari:

 

a.      è costretto a ricorrere in modo regolare e considerevole, all’aiuto di terzi per compiere almeno due atti ordinari della vita;

 

b.      necessita di una sorveglianza personale permanente;

 

c.      necessita, in modo durevole, di cure particolarmente impegnative, richieste dalla sua infermità;

d.      a causa di un grave danno agli organi sensori o di una grave infermità fisica, può mantenere i contatti sociali con l’ambien-te solamente grazie a servizi di terzi forniti in modo regolare e considerevole; oppure

 

e.      è costretto a ricorrere a un accompagnamento costante nell’organizzazione della realtà quotidiana ai sensi dell’artico-lo 38.

 

                                         A norma dell’art. 38 cpv. 1 OAI esiste un bisogno di accompa-gnamento nell’organizzazione della realtà quotidiana ai sensi dell’articolo 42 capoverso 2 LAI quando un assicurato maggiorenne non vive in un’istituzione e a causa di un danno alla salute:

 

a.      non può vivere autonomamente senza l’accompagnamento di una terza persona;

b.      non può compiere le attività della vita quotidiana e intrattenere contatti fuori casa senza l’accompagnamento di una terza persona; oppure

c.      rischia seriamente l’isolamento permanente dal mondo esterno.

 

                                         Per l’art. 38 cpv. 3 OAI è considerato unicamente l’accompagna-mento nell’organizzazione della realtà quotidiana che è regolare e necessario in relazione con le situazioni menzionate nel capoverso 1. Fra queste non rientrano in particolare le attività di rappresentanza e di amministrazione nel quadro delle misure di tutela conformemente agli articoli 398-419 del Codice civile;

                                     -   che secondo costante giurisprudenza, sono considerati come atti ordinari della vita gli atti consistenti nel vestirsi, svestirsi, alzarsi, sedersi, sdraiarsi, mangiare, provvedere all’igiene personale, andare al gabinetto, spostarsi e stabilire dei contatti sociali.

                                         Per atti che permettono di stabilire dei contatti sociali con l’ambiente bisogna intendere il comportamento normale all’inter-no della società così come richiesto dall’esistenza quotidiana (cfr. DTF 117 V 27 consid. 4b e 146 consid. 2; DTF 105 V 52; DTF 104 V 127; RCC 1980 pag. 62; Valterio, Droit et pratique de l’assurance-invalidité, pag. 275).

                                         La giurisprudenza del Tribunale federale ha inoltre stabilito che un assicurato deve essere ritenuto “totalmente” grande invalido quando abbisogna dell’aiuto di terzi in tutti gli atti ordinari della vita rilevanti. E’ tuttavia sufficiente che l’aiuto sia necessario in “misura notevole” in ogni singolo atto (DTF 106 V 157; 105 V 55 consid. 2; 104 V 130). Negli atti ordinari della vita composti da più operazioni parziali non è necessario che l'assicurato abbisogni dell'aiuto di terzi nella maggior parte di essi, ma basta che in una singola operazione parziale abbisogni regolarmente ed in misura notevole di tale aiuto. L'aiuto è da ritenere notevole quando, per esempio (RCC 1990 pag. 50, RCC 1989 pag. 229, RCC 1987 pag. 265, RCC 1981 pag. 364):

 

                                         -     nel cibarsi l'assicurato provvede da solo a tale atto, ma non può spezzettare gli alimenti oppure è in grado di portare il cibo alla bocca soltanto con l'aiuto delle dita;  

 

                                         -     nel farsi la pulizia personale quotidiana l'assicurato non può lavarsi, pettinarsi o radersi, oppure fare il bagno o la doccia da solo;

 

                                         -     nello spostarsi e nel contatto con l'ambiente abituale l'assicurato non può spostarsi da solo in casa o fuori di casa oppure abbisogna dell'aiuto di terzi per stabilire il contatto con l'ambiente abituale;

 

                                     -   che con sentenza 22 maggio 1995 nella causa S. pubblicata in DTF 121 V 88, il TFA - modificando la propria precedente giurisprudenza - ha ancora stabilito che pure la messa in ordine degli abiti, la pulizia del corpo, l’utilizzazione di gabinetti speciali in relazione con la necessità di fare i propri bisogni costituiscono funzioni parziali di quest'ultimo atto ordinario della vita. La persona che per effettuare una di queste funzioni necessita dell’aiuto di terzi, è pertanto considerata grande invalida per questo atto fisiologico ordinario.

 

                                         Di principio, dunque, si deve ritenere che un assicurato non sia atto a compiere un atto ordinario della vita nella misura in cui non può eseguirlo se non in un modo non conforme agli usi correnti (DTF 106 V 159 consid. 2b).

                                         Inoltre, il Tribunale federale delle assicurazioni ha precisato che l'aiuto di cui abbisogna l'assicurato può essere inteso sia come aiuto diretto di terzi, sia come sorveglianza dell'assicurato durante il compimento degli atti ordinari della vita rilevanti: per esempio quando la persona che lo sorveglia lo esorta a compiere un atto, che rimarrebbe incompiuto senza l'espresso incitamento di un terzo a causa dello stato psichico dell'assicurato (aiuto indiretto di terzi: RCC 1990 pag. 50, RCC 1986 pag. 512, DTF 107 V 149 consid. 1c, DTF 106 V 157, 105 V 56 consid. 4a).

                                         Infine, la giurisprudenza federale ha stabilito che la condizione dell'aiuto di terzi (diretto, rispettivamente indiretto) è talmente ampia che gli altri presupposti cumulativamente richiesti dall'art. 36 cpv. 1 OAI delle cure permanenti o della sorveglianza personale assumono soltanto importanza secondaria. Il termine "permanente" deve essere inteso come antitesi di transitorio e non nel senso di 24 ore su 24. Le cure e la sorveglianza non sono da riferire agli atti ordinari della vita: si tratta invece di prestazioni di ordine medico o di aiuto sanitario rese necessarie dallo stato fisico o psichico dell'assicurato. Come cure si intendono, per esempio, la necessità di somministrare giornalmente dei medicamenti o fare delle fasciature. Il presupposto della sorveglianza personale è dato, per esempio, quando l'assicurato non può essere lasciato solo tutta la giornata a causa delle sue assenze mentali (RCC 1990 pag. 51, RCC 1986 pag. 512, DTF 107 V 139, DTF 106 V 158; DTF 105 V 56 consid.4b);

 

                                     -   che, in concreto, il ricorso va palesemente accolto alla luce della mancata considerazione, siccome non noti all'amministrazione, di elementi significativi;

 

                                     -   che, nonostante l'obbligo di accertare d'ufficio i fatti per la CO 1, non va dimenticato il dovere di collaborazione per gli assicurati per l'accertamento dei fatti al fine della corretta applicazione del diritto;

 

                                     -   che, in concreto, alla luce degli elementi agli atti si giustifica l'annullamento della decisione impugnata ed il rinvio degli atti alla CO 1 per una nuova decisione;

 

                                     -   che RI 1, rappresentata, alla luce del buon esito dell'impugnativa, deve vedersi riconoscere ripetibili, comunque contenute alla luce del contenuto impegno che la procedura ha causato.

 

 

                                     

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

                                   1.   Il ricorso è accolto.

 

                               1.1.   Di conseguenza la decisione su opposizione 27 novembre 2008 impugnata, emessa dalla Cassa CO 1 di __________, è annullata.

 

                               1.2.   Gli atti sono immediatamente rinviati alla medesima ammini-strazione per l'emanazione di una nuova decisione.

 

                                   2.   Non si prelevato tasse e spese. La Cassa CO 1 verserà all'assicurata CHF 300.-- a titolo di ripetibili (IVA inclusa) di questa sede.

 

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il giudice delegato                                                 Il segretario

 

Ivano Ranzanici                                                     Gianluca Menghetti