Raccomandata |
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Incarto n.
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Lugano
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In nome |
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Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni |
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Giudice Ivano Ranzanici |
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con redattore: |
Christian Steffen, vicecancelliere |
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segretario: |
Fabio Zocchetti |
statuendo sui ricorsi del 15 luglio 2009 e del 14 agosto 2009 di
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1. RI 1
2. __________ rappr. da: studio legale e notarile __________, |
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contro |
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la decisione su opposizione del 15 giugno 2009 emanata da |
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CO 1
in materia di contributi AVS |
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ritenuto, in fatto
A. Durante il controllo del conteggio dei salari (ex art. 162 OAVS), per il periodo 1.3.2002 – 31.12.2005, un ispettore della Cassa CO 1 ha effettuato delle riprese per salari non notificati dalla RI 1 per un importo di contributi dovuti di fr. 13'824.65.
L’amministrazione ha in particolare qualificato __________ quale dipendente della società per il biennio 2004-2005 ed ha fissato le riprese salariali tramite decisione del 25 agosto 2006. Con decisione su opposizione del 2 gennaio 2007 la Cassa ha respinto le censure sollevate dalle parti (doc. 4, inc. 30.2007.7).
B. Contro la predetta decisione sia la società che __________ sono tempestivamente insorti, con due distinti ricorsi, contestando la qualifica dell’attività lucrativa, e meglio la ripresa di fr. 123'683 per il lavoro svolto da __________ dal 1° luglio 2004 al 31 dicembre 2005 (fr. 28'100 per l’anno 2004 e fr. 95'583 per l’anno 2005).
C. Con sentenza del 14 dicembre 2007 (inc. 30.2007.7+9) il Tribunale Cantonale delle Assicurazioni, dopo aver confermato la natura dipendente dell’attività svolta da __________ a favore della RI 1 per il periodo in esame, ha parzialmente accolto i ricorsi, annullato le decisioni e rinviato l’incarto alla Cassa CO 1 affinché accertasse l’entità delle spese da dedurre dall’importo soggetto a ripresa.
D. Il 31 ottobre 2008 la Cassa di compensazione ha emesso due distinte decisioni formali tramite le quali, dopo aver rammentato che questo TCA ha stabilito che nel 2004 e nel 2005 l’assicurato va ritenuto dipendente della società RI 1, ha ridotto da fr. 13'824.65 a fr. 10'562.40 i contributi dovuti dalla società ricorrente, tenendo conto di una deduzione forfetaria del 25% per le spese sostenute nel periodo determinante (doc. 1, 2, inc. 30.2009.22, ripresa complessiva ridotta a fr. 92’762). Con decisione su opposizione del 15 giugno 2009 la Cassa di compensazione ha confermato l’ammontare soggetto a ripresa (doc. A1, inc. 30.2009.22).
E. RI 1 e __________, quest’ultimo rappresentato dall’avv. __________ dello studio legale __________ in seguito all’ingiunzione del Giudice delegato del TCA di tradurre il ricorso in lingua italiana e di volerlo completare (doc. III, inc. 30.2009.25), sono tempestivamente insorti contro la predetta decisione su opposizione (doc. I, inc. 30.2009.22 e 30.2009.25).
I ricorrenti contestano nuovamente l’affiliazione come dipendente dell’assicurato e sostengono, in via subordinata, di aver sufficientemente documentato e comprovato che le spese da dedurre dalle riprese superano abbondantemente la percentuale del 25% presa in considerazione dall’amministrazione.
F.Con risposta del 24 settembre 2009 la Cassa propone la reiezione dei ricorsi con argomentazioni che, laddove necessario, saranno riprese in corso di motivazione (doc. VIII).
G. Il 2 ottobre 2009 __________ ha prodotto alcune osservazioni sulle nuove prove (doc. X).
H. In data 8 ottobre 2009 il TCA ha messo a disposizione dei ricorrenti l’incarto della Cassa, con l’assegnazione di un termine per la presentazione di eventuali osservazioni (doc. XI). __________ si è nuovamente espresso in merito (doc. XII).
in diritto
in ordine
1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull'organizzazione giudiziaria (sentenza del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00).
2. I ricorsi del 15 luglio 2009 (inc. 30.2009.22) e del 14 agosto 2009 (inc. 30.2009.25) formulati da RI 1, rispettivamente da __________, concernono fatti di uguale natura e pongono gli stessi temi di diritto sostanziale, perciò si giustifica la congiunzione delle cause e la pronuncia di una sola sentenza (sentenza 8C_295/2007 e 8C_327/2007 del 30 maggio 2008; DTF 128 V 124 consid. 1; DTF 127 V 157; DTF 127 V 33; sentenza del 13 gennaio 2009, inc. 30.2008.45+46).
3. __________ fa valere una violazione del diritto di essere sentito poiché non avrebbe compreso per quale motivo la Cassa di compensazione si è scostata dalle dichiarazioni del suo Cantone di domicilio (__________), che lo ritiene indipendente, e non “sa che ne è neppure delle tante prove documentali e dichiarazioni scritte prodotte alla Cassa di compensazione”, volte a comprovare il carattere indipendente dell’attività svolta a favore della società ricorrente.
Ai sensi dell'art. 29 cpv. 2 Cost. le parti hanno diritto d'essere sentite. Per costante giurisprudenza, dal diritto di essere sentito deve in particolare essere dedotto il diritto per l'interessato di esprimersi prima della resa di una decisione sfavorevole nei suoi confronti, quello di fornire prove circa i fatti suscettibili di influire sul provvedimento, quello di poter prendere visione dell'incarto, quello di partecipare all'assunzione delle prove, di prenderne conoscenza e di determinarsi al riguardo (sentenza del 29 giugno 2006, H 97/04; DTF 129 II 504 consid. 2.2, 127 I 56 consid. 2b, 127 III 578 consid. 2c, 126 V 131 consid. 2b; cfr. riguardo al previgente art. 4 cpv. 1 vCost., la cui giurisprudenza si applica anche alla nuova norma, DTF 126 I 16 consid. 2a/aa, 124 V 181 consid. 1a, 375 consid. 3b e sentenze ivi citate). Il diritto di essere sentito comprende l’obbligo per l’autorità di motivare le proprie decisioni. Tale obbligo ha lo scopo, da un lato, di porre la persona interessata nelle condizioni di afferrare le ragioni poste a fondamento del giudizio e di poterlo impugnare con cognizione di causa, e dall’altro, di permettere all’autorità di ricorso di esaminare la fondatezza della decisione medesima. Ciò non significa che l’autorità sia tenuta a pronunciarsi in modo esplicito ed esaustivo su tutte le argomentazioni addotte; essa può occuparsi delle sole circostanze rilevanti per il giudizio, atte ad influire sulla decisione (sentenza del 24 gennaio 2007, U 397/05, con riferimenti; DTF 129 I 232 consid. 3.2).
In concreto la censura sollevata dal ricorrente è al limite del temerario.
Infatti, i motivi per i quali l’insorgente va ritenuto dipendente della società ricorrente, seppur non ripresi nel dettaglio dalla decisione impugnata, sono stati ampiamente discussi nella sentenza di questo Tribunale del 14 dicembre 2007 (inc. 30.2007.7+9), cresciuta incontestata in giudicato e dove il TCA ha diffusamente spiegato (dal consid. 6 al consid. 14, ossia da pagina 6 a pagina 20) per quale motivo __________ deve essere affiliato, per gli anni 2004 e 2005, quale dipendente della RI 1.
Già con la decisione formale del 31 ottobre 2008 (cfr. doc. 1 e 2) la Cassa di compensazione ha rinviato alla citata sentenza del TCA per motivare l’affiliazione come dipendente.
Del resto, in seguito alla sentenza di rinvio, la Cassa doveva unicamente stabilire, come ha fatto, l’ammontare delle spese da dedurre dall’importo ripreso e non chinarsi nuovamente sul tipo di lavoro svolto dal ricorrente.
La censura di violazione del diritto di essere sentito per non aver sufficientemente spiegato per quale motivo l’insorgente va ritenuto dipendente della RI 1, manifestamente infondata, va pertanto respinta.
Nel merito
4.I ricorrenti mettono nuovamente in discussione la qualifica dell’attività svolta da __________ a favore della RI 1 dal 2004 al 2006.
Va innanzitutto rilevato che la decisione impugnata porta unicamente sul periodo relativo agli anni dal 2002 al 2005. Inoltre la ripresa relativa a __________ si riferisce al solo biennio 2004-2005 quando l’interessato ha collaborato con la società ricorrente.
Per cui eventuali contestazioni relative al 2006 sono irricevibili in assenza di una decisione impugnabile.
Infatti, per costante giurisprudenza federale, la decisione impugnata costituisce il presupposto ed il contenuto della contestazione sottoposta all'esame giudiziale (cfr. SVR 2005 AHV Nr. 19; DTF 130 V 388; DTF 122 V 36 consid. 2a, DTF 110 V 51 consid. 3b e giurisprudenza ivi citata; SVR 1997 UV 81, p. 294).
Se non è stata emessa nessuna decisione, la contestazione non ha oggetto e non può dunque essere pronunciata una sentenza nel merito (cfr. STF C 22/06 del 5 gennaio 2007; DTF 131 V 164 consid. 2.1; DTF 125 V 414 consid. 1A; DTF 119 Ib 36 consid. 1b).
5. In secondo luogo, circa la qualifica dell’attività svolta da __________ a favore della RI 1 nel periodo dal 2004 al 2005 questo Tribunale si è già espresso nella sentenza del 14 dicembre 2007 (inc. 30.2007.7+9), cresciuta incontestata in giudicato e di cui ha richiamato gli atti, esaminando nel dettaglio tutte le censure sollevate dagli insorgenti.
Con la citata pronunzia il TCA ha stabilito definitivamente che l’assicurato deve essere qualificato come dipendente della società ricorrente. Dopo aver riassunto le norme applicabili il Tribunale ha affermato:
“5. Le parti contestano la posizione di dipendente di __________ per gli anni 2004-2005, ossia la ripresa dell’importo di fr. 123'683, rilevando che l’interessato è affiliato quale indipendente presso la Cassa di compensazione del Canton __________ (e come tale notificherà il reddito conseguito direttamente a questa Cassa) e che l’attività è stata esercitata sulla base di un contratto di società semplice (ex art. 530 e seguenti CO), con tutte le caratteristiche di un mandato. Lo scopo di questa convenzione era quello di aumentare la cifra d’affari della società e l’aumento sarebbe anche stato la base di partenza per la retribuzione.
(…)
10. Dalle affermazioni delle parti emerge sia che __________ è affiliato quale indipendente presso la Cassa di compensazione del Canton __________ sia che il medesimo non ha ancora dichiarato a questa Cassa il reddito conseguito lavorando per la società ricorrente (cfr. doc. 3, inc. 30.2007.7: “Aussi, comme il s’agit d’une acitivité indépendante (art. 9 LAVS), il m’appartiendra, effectivement, de déclarer le revenu net obtenu au 30 juin 2006 à la Caisse de compensation AVS/AI/IPG du canton de __________.”).
Va qui rilevato che il TFA (dal 1° gennaio 2007: TF) ha stabilito che la qualificazione dell'assicurato come dipendente o indipendente non dipende dal fatto puramente formale della sua affiliazione avvenuta d'ufficio o su richiesta personale dell'interessato in una o nell'altra categoria. L'affiliazione di un assicurato, anche se formalmente confermata dalla Cassa di compensazione, come tale non lo qualifica definitivamente, in quanto lo scopo principale dell'affiliazione è quello di assicurare la persona che esercita un'attività lucrativa e non di qualificarne lo stato professionale definitivamente.
Solo la natura di tale
attività, considerata nell'ambito dei rapporti economici e di lavoro, è
determinante ai fini della qualificazione. Non può quindi essere escluso a priori
che un assicurato qualificato dalla Cassa di compensazione come indipendente,
eserciti un'attività di natura dipendente (STFA del 24 febbraio 1989 nella
causa D. SA; STCA del 3 ottobre 1991 nella causa
B; Pratique VSI 1993 pag. 226 consid. 3c = DTF 119 V 165).
Per questi motivi un assicurato può essere qualificato simultaneamente come salariato per un lavoro e indipendente per un altro lavoro. In questi casi per ogni reddito bisogna esaminare se proviene da un’attività dipendente o meno (Pratique VSI 1995 pag. 145 consid. 5a; DTF 104 V 127).
Inoltre, l’Alta Corte ha stabilito che il cambiamento dello statuto contributivo nei casi in cui i contributi assicurativi in lite siano stati oggetto di decisione formalmente cresciuta in giudicato è possibile solo quando siano dati i presupposti del riesame o della revisione processuale.
Se non si tratta di un cambiamento dello statuto con effetto retroattivo, ma con effetto per il futuro, la questione dello statuto viene di principio esaminata liberamente come per la prima volta, con il dovuto riserbo nei casi limite.
Se la questione del cambiamento dello statuto concerne sia rimunerazioni dalle quali sono già stati prelevati contributi assicurativi, sia rimunerazioni non ancora oggetto di decisione, deve essere esaminato, per la parte già considerata del provvedimento formalmente cresciuto in giudicato, se sono dati i presupposti del riesame o della revisione processuale, mentre lo statuto contributivo per le rimanenti rimunerazioni, non ancora contemplate da decisione, è apprezzato liberamente (DTF 121 V 1; cfr. anche Greber, Duc, Scartazzini, Commentaire des articles 1 à 16 de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS), n. 121 seg. ad art. 5 , pag. 183 seg., in particolare n. 127 pag. 185).
In concreto la retribuzione versata per il lavoro svolto dal 2004 al 2005 non è stata oggetto di decisione definitiva da parte della Cassa di compensazione del Canton __________ prima dell’emanazione della decisione da parte della convenuta (cfr. doc. 3, inc. 30.2007.7: “Aussi, comme il s’agit d’une acitivité indépendante (art. 9 LAVS), il m’appartiendra, effectivement, de déclarer le revenu net obtenu au 30 juin 2006 à la Caisse de compensation AVS/AI/IPG du canton de __________.”). La decisione di fissazione dei contributi quale indipendente nel 2005 è infatti del 6 ottobre 2006, ossia posteriore all’emanazione della decisione formale del 25 agosto 2006 della convenuta (doc. 1 e A8, inc. 30.2007.7: l’insorgente deve pagare fr. 5'842 con la decisione del 6 ottobre 2006, in precedenza non doveva pagare alcunché, cfr. doc. A8 “nouveau” e “ancien”, cfr. anche allegati al doc. 6 ed estratto del conto individuale). Inoltre, dagli accertamenti effettuati da questo Tribunale emerge che nel 2004 l’interessato a livello fiscale ha dichiarato solo gli importi derivanti dalle indennità dell’assicurazione contro la disoccupazione (doc. XVIII). Per cui gli importi ripresi non potevano essere oggetto di decisione definitiva da parte della cassa __________.
Lo statuto di __________ nei confronti della società ricorrente va pertanto esaminato liberamente.
Comunque, per i motivi che seguono, la situazione non sarebbe stata diversa neppure se la Cassa avesse potuto effettuare la ripresa unicamente in presenza degli estremi per una revisione o una riconsiderazione.
Per l'art. 53 cpv. 1 LPGA le decisioni e le decisioni su opposizione formalmente passate in giudicato devono essere sottoposte a revisione se l'assicurato o l'assicuratore scoprono successivamente nuovi fatti rilevanti o nuovi mezzi di prova che non potevano essere prodotti in precedenza. Per il cpv. 2 l'assicuratore può tornare sulle decisioni o sulle decisioni su opposizione formalmente passate in giudicato se è provato che erano manifestamente errate e se la loro rettifica ha una notevole importanza. L'assicuratore può riconsiderare una decisione o una decisione su opposizione, contro le quali è stato inoltrato ricorso, fino all'invio del suo preavviso all'autorità di ricorso.
Kieser, in ATSG-Kommentar, Zurigo, Basilea, Ginevra 2003, a pag. 541 ad art. 53, nota 30, a proposito dell'art. 53 cpv. 3 LPGA, precisa:
b) Die in art. 53 Abs. 3 ATSG kodizierte Regelung galt bereits nach der bisherigen Rechtsprechung (einlässliche Darstellung derselben SCHLAURI, Neuverfügung lite pendente, 176 ff.), welche ihre Gültigkeit auch unter Berücksichtigung von Art 53 Abs. 3 ATSG beibehält. Insbesondere steht es dem Versicherungsträger frei, während des laufenden Beschwerdeverfahrens ohne Beachtung der besonderen Wiedererwägungsvoraussetzungen (insbesondere ohne Annahme einer zweifellosen Unrichtigkeit) auf den Entscheid zurückzukommen (vgl. BGE 107 V 192). Hat der Versicherungsträger die Beschwerdeantwort eingereicht, ist ihm eine Wiedererwägung untersagt (dazu HISCHIER, Wiedererwägung, 457, der eine Wiedererwägung lite pendente auch noch zulassen will, wenn der Versicherungsträger nach Erstattung der Beschwerdeantwort zu einer weiteren Stellungnahme aufgefordert wird). Einer nach diesem Zeitpunkt erlassenen Verfügung kommt immerhin der Charakter eines Antrages an das Gericht zu (vgl. BGE 109 V 236 f.). Entspricht die Wiedererwägung nicht dem im Beschwerdeverfahren gestellten Antrag, kommt sie ebenfalls bloss einem Antrag an das Gericht gleich (vgl. ZAK 1992 117). Im übrigen wird bei einer entsprechenden Wiedererwägung das Beschwerdeverfahren gegenstandlos (vgl. ATSG-Kommentar, Art. 61 Rz. 76). Allerdings ist es nach der Rechtsprechung dem Versicherungsträger nicht benommen, eine im Gerichtsverfahren vorgenommene Wiedererwägung zu widerrufen (vgl. SVR 2001 IV Nr. 20)."
Va qui rammentato che una decisione è manifestamente errata,
wenn kein vernünftiger Zweifel daran möglich ist, dass die Verfügung unrichtig war. Es ist nur ein einziger Schluss - derjenige auf die Unrichtigkeit - möglich (vgl. BGE 125 V 393 oben; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, 2. Auflage, Bern 1997, S. 362; Kieser, Kommentar ATSG, Ziffer 20 zu Art. 53). Dabei ist nach dem eingangs Gesatgen (Erw. 1.2.hievor) vom Rechtszustand auszugehen, wie er sich bei Verfügungserlass präsentierte." (STFA del 10 settembre 2003 nella causa U, H 97/03)
Nel caso di specie considerata l'ingente somma sulla quale sono stati prelevati i contributi (fr. 123’683) e rilevato come le eventuali decisioni erano senza dubbio errate nella misura in cui consideravano l’insorgente quale indipendente, la Cassa competente poteva riconsiderare le decisioni con effetto retroattivo e procedere alla ripresa salariale.
Come emergerà meglio in seguito, l'unica qualifica possibile in concreto era infatti quella dell'attività dipendente per la ricorrente. Ogni altra soluzione è manifestamente insostenibile (cfr. anche STCA del 27 ottobre 2003 nella causa F., inc. 30.2003.26, confermata dalla STFA dell’11 marzo 2005, H 322/03).
11.In concreto la Cassa ritiene che l’interessato abbia svolto un’attività di consulente con le tipiche caratteristiche del lavoratore dipendente.
In particolare la società ricorrente accreditava mensilmente una retribuzione fissa. Di conseguenza l’interessato non si assumeva in questo modo alcun rischio aziendale proprio di chi svolge un’attività indipendente. Inoltre __________ svolgeva l’attività di consulente per la produzione della birra e per la conduzione dell’esercizio pubblico. Queste attività devono forzatamente essere svolte sul posto. L’interessato non ha di conseguenza dovuto affittare dei locali, non ha effettuato investimenti per l’esercizio della propria attività e non ha impiegato personale da lui retribuito. Nemmeno risulta che negli anni in questione l’interessato abbia avuto altre attività indipendenti. In un caso nel quale aveva chiesto l’affiliazione come indipendente, la cassa __________ lo ha considerato dipendente.
Inoltre la Cassa rileva che nel periodo litigioso l’interessato ha chiesto e ottenuto delle indennità di disoccupazione. A mente della convenuta occorre valutare se vi è una portata penale. Anche a livello fiscale l’interessato avrebbe conseguito un importo superiore a quello effettivamente dichiarato negli anni 2004 (nulla) e 2005 (dichiarati fr. 48’000, rivalutati dall’autorità fiscale in fr. 60'000).
12.Dagli atti emerge che l’interessato, affiliato come indipendente presso la Cassa di compensazione del Canton __________ fino al 31 dicembre 2005, ha lavorato fino al 30 aprile del 2004 presso la società __________ come “conseiller commercial et de développement” (cfr. allegati al doc. 8). L’interessato nel 2004 e nel 2005 ha inoltre percepito delle indennità di disoccupazione (allegati al doc. 8: fr. 7'718 nel 2005 e fr. 56'398 nel 2004) ed ha compilato il formulario per la richiesta di indennità il 24 marzo 2005 (laddove ha indicato la cessazione dell’attività presso la __________) e il 7 gennaio 2006 (indicando la cessazione dell’attività indipendente).
Dalle tassazioni di __________ emerge inoltre che nel 2004 è stato dichiarato un reddito da attività dipendente del coniuge (fr. 23'092) e di fr. 51'646 di indennità disoccupazione, mentre per il 2005 figura un reddito da attività indipendente di fr. 60'000, di cui fr. 48'000 dichiarati e fr. 12'000 ripresi d’ufficio (cfr. allegati al doc. 9). A questo proposito va rilevato che l’ufficio di tassazione del Canton __________, interpellato in merito, ha confermato le suddette cifre, precisando che il ricorrente ha dichiarato, nel 2005, un importo di fr. 80'000 lordi derivanti dall’attività svolta a favore della società ricorrente, da cui ha dedotto fr. 32'000 di spese (“séjour au __________, frais de véhicule, frais de tél./fax/internet, assurances sociales AVS-RC etc…, frais de bureau, matériel, etc.”). L’autorità cantonale ha evidenziato di non aver ritenuto il reddito netto dichiarato dall’insorgente, giacché “le décompte présenté ne ressort d’une comptabilité tenue selon les règles du droit commercial. Le produit du travail a été arrêté par estimation a Fr. 60'000.—“ (doc. XVIII).
I ricorrenti hanno inoltre prodotto il contratto di partenariato da loro sottoscritto. Dal medesimo emerge che le parti hanno inteso costituire una società semplice il cui scopo è quello di commercializzare una birra speciale (marca: __________).
Per l’art. 1 “les parties contractantes décident, par la conclusion du présent contrat, d’unir leurs efforts, en fonds pour l’investisseur (ndr: la società) et en savoir-faire pour le promoteur (ndr. __________; …)”.
L’art. 2 prevede che “l’investisseur a créé, selon les statuts du __________, une société anonyme (SA) inscrite au Registre du commerce de __________ dont l’activité principale consiste en l’exploitation du restaurant “RI 1” à __________ (__________) ainsi que la production et la commercialisation de bières spéciales (marque __________). Il souhaite, après trois années d’exploitation, dynamiser et développer ses activités, non seulement au plan régional, mais national, voir international. Aussi, après avoir pris contact avec le promoteur, s’être assuré de son savoir-faire potentiel en la matière, mesuré sa longue expérience professionnelle, l’étendue de ses relations commerciales, et sa conception du marketing, la conclusion d’un partenariat s’avérait donc opportun et parfaitement approprié avec le but recherché.”
A norma dell’art. 3 “étant donné qu’une structure juridique et opérationnelle esiste déjà, le financement des activités à développer dans le cadre du partenariat sera assuré par elle-même, selon le principe de l’autofinancement, c’est-à-dire dans les limites de sa capacité financière.”
Giusta l’art. 4 “selon l’étude de faisabilité effectuée, l’augmentation prévisionnelle du chiffre d’affaires sur les deux premières années, soit sur la durée du partenariat, atteindra CHF 1'500'000 (un-million.cinq-cent-mille-francs).”
Per l’art. 5 “le chiffre d’affaires prévisionnel mentionné ci-dessus (art. 4) permettra de dégager un profit brut (cash flow) de 20% (vingt-pour-cent) qui se répartira à raison de 60% (soixante-pour-cent) pour l’investisseur et de 40% (quarante-pour-cent) pour le promoteur. La part de l’investisseur se montera ainsi à 12% (douze-pour-cent), soit CHF 180'000 et la part du promoteur à 8% (huit-pour-cent), soit CHF 120'000.
La différence admise dans la répartition du profit brut s’explique par la charge structurelle déjà existante et supportée uniquement par l’investisseur.”
Secondo l’art. 6 “le chiffre d’affaires qui sera généré par le partenariat étant integré dans la structure de l’investisseur, un décompte final sera effectué au terme de chaque année civile ou au plus tard au terme du contrat, ceci après reconciliation des données avec la comptabilité auditée par l’Organe de contrôle de la société de l’investisseur. Aussi, en cours du contrat, l’investisseur versera au promoteur une provision (acompte) selon l’avancement du projet, et d’entente entre les parties.“
Per l’art. 7 „les frais de représentation, d’assurances, d’impôts, etc., sont compris dans le profit brut (art. 5) et donc pris en charge par chaque partenaire. Pour le calcul de la répartition, il a été admis que les frais de représentation représentaient pour le moins le 50% (cinquante-pour-cent) du profit brut.”
Il contratto è stato sottoscritto per il periodo 1° luglio 2004 -30 giugno 2006, a mezzogiorno (art. 10).
Infine, per quanto concerne la disdetta, “le contrat peut être résilié par chaque partie ou les deux ensemble, en cas de violation grave de l’un de ses articles, ou par suite d’un accord commun, ou moyennant un préavis de six (6) mois adressé par écrit à l’autre partie, avec accusé de réception, et sous pli recommandé. En cas de résiliation du contrat, aucune des parties ne peut se soustraire aux engagements pris jusqu’à son échéance.”
Pendente causa il TCA ha interpellato la società chiedendole di voler precisare in modo dettagliato in cosa consisteva esattamente, e dove veniva esercitata, l’attività svolta da __________.
La società ha affermato:
Il Signor RI 1 è stato incaricato da parte nostra di occuparsi della consulenza e della vendita della __________ prodotta da noi a __________. L’incarico gli è stato dato in quanto il Sig. RI 1 in precedenza aveva lavorato per tanti anni in qualità di venditore per la ditta __________ ed in seguito per la __________.
Pertanto, visto l’esperienza da lui acquisita in passato ci siamo affidati a lui per la strategia di vendita e la consulenza a noi ma anche ai potenziali clienti.
In data 5 giugno 2004 abbiamo firmato un contratto di partenariato.
Il Sig. RI 1 per questa attività giungeva in __________ generalmente nella giornata del lunedì e rientrava al suo domicilio di __________ il mercoledì. La sua attività consisteva nel reperire potenziali clienti (negozi, ristoranti o privati) nel cantone __________.
In questa attività non abbiamo mai trattato il Sig. __________ come un nostro dipendente ma come convenuto inizialmente come consulente esterno, con ampia libertà di movimento.
In particolare il Sig. __________ pianificava da sè le visite ai potenziali clienti ed era per la maggior parte del tempo in viaggio.
Da parte nostra non gli abbiamo fornito alcun supporto logistico (ufficio, automobile e quant’altro).” (doc. XV, inc. 30.2007.9).
13.Va qui rammentato che giusta il N. 4023 DSD (Direttive sul salario determinante edite dall'UFAS), sono considerati rappresentanti di commercio (commessi viaggiatori, rappresen-tanti, agenti, ecc.) tutte le persone fisiche che, dietro retribuzione, concludono o negoziano affari a nome e per conto di terzi, all'infuori dei locali commerciali di questi ultimi.
Il TFA (dal 1° gennaio 2007: TF) ha costantemente stabilito che per giudicare se un rappresentante di commercio o un agente è salariato o indipendente non è importante sapere se i suoi rapporti di servizio sono retti da un contratto di viaggiatore di commercio o da un contratto di agenzia ai sensi del diritto delle obbligazioni (RCC 1980 pag. 112 consid. 2, RCC 1955 pag. 153, RCC 1952 pag. 356, RCC 1950 pag. 378). L'Alta Corte federale ha riconosciuto che, in generale, i rappresentanti di commercio fruiscono di una grande libertà quanto all'impiego del loro tempo e all'organizzazione del loro lavoro. Malgrado ciò è raro che essi assumano un rischio economico uguale a quello di un imprenditore.
La nostra Massima Istanza è quindi giunta alla conclusione che i rappresentanti di commercio, vista la natura delle loro attività e le loro condizioni di lavoro, possono essere considerati dei lavoratori indipendenti nei confronti dell'AVS solo in casi eccezionali (RCC 1980 pag. 112 consid. 2; RCC 1955 pag. 82; RCC 1953 pag. 393).
Si deve presumere l'esistenza di un'attività dipendente anche quando il rappresentante non percepisce un salario fisso ma solo provvigioni (RCC 1988 pag. 398; RCC 1986 pag. 126; RCC 1972 pag. 330; RCC 1953 pag. 393), si assume le spese generali (RCC 1986 pag. 126, RCC 1980 pag. 304, RCC 1971 pag. 90, RCC 1955 pag. 82), non è vincolato ad una regione geografica, non è obbligato a rispettare un determinato orario di lavoro (RCC 1972 pag. 330), lavora per più ditte (RCC 1955 pag. 82, RCC 1953 pag. 393), risponde per il delcredere ai sensi degli artt. 348a e 418c CO (RCC 1972 pag. 330), è iscritto a registro di commercio (RCC 1986 pag. 126, RCC 1982 pag. 209, RCC 1955 pag. 82) ed è designato quale agente ai sensi degli art. 418a segg. CO (RCC 1980 pag. 112, RCC 1972 pag. 330, RCC 1955 pag. 153).
A proposito degli agenti, il TFA ha stabilito che, dal punto di vista dell'AVS, questi sono in generale dei salariati, per il motivo che il rischio economico da loro sopportato si limita il più delle volte al fatto che il guadagno dipende dal successo personale degli affari conclusi (RCC 1980 pag. 112 consid. 2; RCC 1967 pag. 429; RCC 1954 pag. 116; Käser, Unterstellung und Beitragswesen in der obligatorischen AHV, n. 4.63, pag. 119).
L'agente e il rappresentante di commercio esercitano attività lucrativa indipendente se sopportano un vero e proprio rischio imprenditoriale, vale a dire se dispongono di una propria organizzazione di vendita (RCC 1988 pag. 399 consid. 2b; RCC 1986 pag. 127 consid. 2b e 604, RCC 1982 pag. 208, RCC 1980 pag. 112).
Secondo la prassi amministrativa questo si verifica quando le tre condizioni seguenti sono soddisfatte contemporaneamente: l'agente o il rappresentante di commercio utilizza locali commerciali propri o in affitto (non sono considerati locali commerciali quelli adibiti ad abitazione), occupa del personale (non sono considerati personale la moglie e gli altri membri della famiglia che non ricevono un salario) e sopporta la maggior parte delle spese di esercizio (Direttive UFAS sul salario determinante, NN. 4027 e 4028; Pratique VSI 1995 pag. 27; Pratique VSI 1993 pag. 228 consid. 3b; RCC 1988 pag. 399 consid. 2b, RCC 1986 pag. 127 consid. 2b e 604 consid. 2b, RCC 1982 pag. 209 consid. 4b, RCC 1980 pag. 112 consid. 2, RCC 1967 pag. 429).
Diversa è invece la situazione del mediatore, il quale, di regola, è considerato quale persona esercitante un'attività indipendente (RCC 1988 pag. 315 seg. consid. 3c). Come ogni mandatario il mediatore deve eseguire il suo mandato conformemente alle istruzioni del mandante (artt. 397 e 412 cpv. 2 CO). Il contratto di mediazione può essere revocato immediatamente (artt. 412 cpv. 2 e 404 CO) e secondo l'art. 413 cpv. 1 CO il mediatore ha diritto alla mercede solo se la sua interposizione o la sua indicazione conducono alla conclusione del contratto. Quest'ultimo elemento, che mette in evidenza il carattere propriamente aleatorio dell'attività di mediatore, è importante dal punto di vista del diritto delle assicurazioni sociali. Infatti, la presenza del rischio corso dall'imprenditore è uno dei criteri che permette di riconoscere l'esistenza di un'attività indipendente (Greber/Duc/Scartazzini, op. cit., n. 159 ad art. 5 LAVS, pag. 195).
Circa le spese sopportate dal mediatore, queste gli sono rimborsate – anche nel caso in cui l'affare non venga concluso - unicamente se ciò è stato convenuto (art. 413 cpv. 3 CO). Per queste ragioni, di principio, il mediatore è considerato come un indipendente, a differenza del viaggiatore di commercio che, di regola, è un salariato (DTF 97 V 137 consid. 2; RCC 1988 pag. 314; RCC 1986 pag. 604 consid. 2b; RCC 1980 pag. 304; RCC 1972 pag. 330).
Lo statuto d'indipendente riconosciuto al mediatore si rifà alla giurisprudenza relativa agli agenti, che sono ugualmente ritenuti come dei mandatari (art. 418a segg. CO). Secondo questa giurisprudenza, l'agente esercita la sua attività a titolo indipendente se sopporta un rischio economico (nel senso di rischio di perdita) e non ha alcun rapporto di subordinazione con le persone per le quali lavora.
Queste due condizioni sono adempiute quando l'agente stesso sopporta le spese occasionate, qualunque sia il risultato del suo agire e quando lavora in proprio nome per diverse società in contemporanea, senza tuttavia dipendere economicamente da esse (RCC 1988 pag. 314; RCC 1986 pag. 604 consid. 2b; RCC 1982 pag. 208).
14.Nel caso di specie, ponderati tutti i necessari elementi emersi dalla documentazione a disposizione, dopo un'attenta valutazione complessiva, questo Tribunale giunge alla conclusione che sono date le tipiche caratteristiche di lavoro di natura dipendente.
Nel periodo in questione l’interessato ha svolto l’attività di rappresentante di commercio (venditore e consulente) esclusiva-mente per la società ricorrente durante almeno due giorni consecutivi alla settimana (lunedì e martedì, considerato che il mercoledì ritornava nel Canton __________).
Questa circostanza, e meglio l’attività svolta dall’interessato praticamente solo a favore della società ricorrente per 2-3 giorni alla settimana, configura chiaramente le caratteristiche tipiche dell’attività dipendente.
Il suo guadagno, nel 2004 e nel 2005, è dovuto in maniera preponderante all’attività svolta per la ricorrente.
Nel 2004, per sei mesi, ha conseguito un importo di fr. 28'100 lordi, senza, apparentemente, dichiararli all’autorità fiscale dove non figurano altri redditi se non quelli della moglie e quelli derivanti dalle indennità di disoccupazione. Nel 2005 ha guadagnato un importo di fr. 95'583 lordi, mentre ne aveva dichiarati, fr. 80’000 all’autorità fiscale (cfr. doc. XVIII).
Ciò ne avvalora la tesi anche della dipendenza economica.
Per quanto concerne
l’aspetto fiscale, come visto in precedenza, va rammentato che la
comunicazione fiscale è vincolante per l'amministrazione e per il Giudice delle
assicurazioni sociali solo per quanto attiene alla determinazione degli importi.
Le questioni relative alla qualificazione giuridica costituiscono un'eccezione
a questa disposizione (Pratique VSI 1993 pag. 242 segg.; Greber/Duc/Scartazzini,
Commentaire des articles 1 à 16 de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse
et survivants (LAVS),
pag. 313, n. 149 ad art. 9 LAVS).
Per cui, il fatto che l’assicurato sia stato tassato quale indipendente dall’autorità fiscale, non pregiudica la qualifica in ambito AVS.
Inoltre la Cassa ha potuto appurare che l’interessato ha percepito degli onorari regolari e mensili (cfr. doc. 10 e risposta doc. III pag. 3), proprio come un normale collaboratore dipendente subordinato al suo datore di lavoro, che riceve sempre lo stesso stipendio (cfr. anche Pratique VSI 1995 pagg. 27 seg.; cfr. Greber/Duc/Scartazzini, op. cit., pag. 167 n. 56, ad art. 5 LAVS).
Va osservato che dagli atti non risulta invece che nell'espletamento della sua attività l’interessato emetteva fatture destinate a terzi per un pagamento diretto. Egli si rivolgeva unicamente e direttamente alla ricorrente. Obbligata alle prestazioni nei confronti del precitato assicurato era quindi soltanto la ricorrente e non i di lei clienti finali, che non avevano un rapporto giuridico diretto con il collaboratore.
Questo fa sì che nell'eseguire la propria attività per la ricorrente, l'assicurato non ha corso alcun rischio particolare legato al suo lavoro e nemmeno ha dovuto accollarsi un rischio economico (Pratique VSI 1995 pagg. 27 seg.; Greber/Duc/Scartazzini, op. cit., pag. 167 n. 56, ad art. 5 LAVS). L'insorgente non si è infatti assunto direttamente e personalmente alcun rischio economico, nella misura in cui la società regolava direttamente i propri impegni con il suo collaboratore.
L'interessato non si è così assunto alcun rischio d'incasso nel senso di rischio di perdita nel non riuscire ad incassare quanto fatturato. L'assicurato, non agendo a proprio nome e per proprio conto, non si è fatto carico di alcun rischio particolare verso terzi.
Tale circostanza indica dunque l'assenza di un rischio d'incasso verso la committenza della società.
Non va poi dimenticato che l'eventualità che la società ricorrente avrebbe potuto non versare al suo collaboratore gli ammontari concordati avrebbe posto quest'ultimo nella medesima posizione di un lavoratore dipendente che non riceve quanto pattuito con il proprio datore di lavoro. Da ciò discende che il rischio economico che l'interessato sopportava era praticamente nullo e di conseguenza non analogo a quello di un imprenditore indipendente (Pratique VSI 1995 pagg. 27 seg.; Greber/Duc/Scartazzini, op. cit., pag. 167 n. 56, ad art. 5 LAVS). Non si può quindi sostenere che egli si assumeva una perdita di guadagno tipica di un lavoratore indipendente.
Irrilevante è invece la circostanza che l’insorgente, fino al 31 dicembre 2005, era affiliato quale indipendente presso la Cassa del Canton __________. Infatti, la qualificazione dell'assicurato come dipendente o indipendente non dipende dal fatto puramente formale della sua affiliazione avvenuta d'ufficio o su richiesta personale dell'interessato in una o nell'altra categoria. L'affiliazione di un assicurato, anche se formalmente confermata dalla Cassa di compensazione, come tale non lo qualifica definitivamente, in quanto lo scopo principale dell'affiliazione è quello di assicurare la persona che esercita un'attività lucrativa e non di qualificarne lo stato professionale definitivamente.
Considerato che il ricorrente lavorava 2-3 giorni alla settimana in __________, nulla gli impediva di esercitare, contemporaneamente, anche un’attività indipendente.
Il ricorrente è vincolato alla società da un contratto che ne definisce precisamente la sua durata (1° luglio 2004 – 30 giugno 2006 a mezzogiorno) e che elenca i motivi dello scioglimento. Il contratto può essere disdetto in caso di violazione grave di uno dei suoi articoli, in caso di accordo comune oppure con un preavviso di 6 mesi.
La durata e le modalità di disdetta del contratto contrastano con la definizione stessa di attività indipendente, laddove, di principio, al rapporto tra le parti può essere messo un termine in ogni tempo (cfr. anche art. 404 CO sulla revoca del contratto di mandato).
Tutto ben considerato, accertata la dipendenza temporale (2-3 giorni alla settimana di lavoro per la ricorrente), economica (guadagno ottenuto lavorando per la società insorgente) e contrattuale (tempi lunghi per la disdetta della convenzione o accordo da ambo le parti), gli elementi a favore dell’attività dipendente sono nettamente predominanti rispetto a quelli di un’attività indipendente.
La qualifica effettuata dalla Cassa va tutelata.
Va qui rilevato che in data 30 ottobre 2007 la Cassa ha, spontaneamente, trasmesso al TCA l’estratto conto individuale dell’assicurato, affermando che nel 2006 l’interessato avrebbe avuto un’attività salariata. Ritenuto che la decisione porta unicamente sul periodo 2004-2005, questa circostanza è irrilevante ai fini dell’esito della presente procedura (cfr. doc. XVI + Bis, inc. 30.2007.7). Del resto l’insorgente ha comprovato che l’attività è stata svolta dal 1.7.2006 (doc. XXI, inc. 30.2007.7).”
6. Questo Tribunale non ha alcun motivo per scostarsi da una sentenza ormai cresciuta in giudicato.
Le censure sollevate dai ricorrenti circa lo statuto di indipendente di __________ nei confronti della società ricorrente, nella misura in cui sono ricevibili, vanno pertanto respinte, essendo già state esaminate approfonditamente dal TCA con la precedente pronunzia rimasta incontestata (cfr. anche il ricorso della RI 1, doc. I, inc. 30.2009.22: “Per quanto concerne la qualifica di ciò da lui esercitato, è d’obbligo in tal senso riferirsi esclusivamente a quanto già in precedenza cresciuto in giudicato.”).
In particolare sono già state esaminate le censure relative alla doppia imposizione dei contributi, da non confondere con la doppia imposizione a livello fiscale (consid. 10 e seguenti della sentenza del 14 dicembre 2007, inc. 30.2007.7 + 9), le censure inerenti l’affiliazione come indipendente a __________ (consid. 10 e seguenti della sentenza del 14 dicembre 2007, inc. 30.2007.7 + 9) e le censure concernenti il fatto che il controllo del datore di lavoro porta sugli anni dal 2002 al 2005, ma che l’affiliazione come dipendente di __________ concerne solo gli anni dal 2004 al 2005 e che il 2006 non è ancora stato oggetto di decisione e non va dunque preso in considerazione (consid. 4 e 5 della sentenza del 14 dicembre 2007, inc. 30.2007.7 + 9).
7.Nel dettaglio va evidenziato come la circostanza che a livello fiscale la tassazione 2005 è stata riveduta dalle autorità __________ (riducendo il reddito da attività indipendente da fr. 60'000 a fr. 30'000) con restituzione delle imposte federali, cantonali e comunali, non è rilevante per la qualifica dell’attività svolta dall’interessato nella misura in cui da una parte il TCA ha già definitivamente statuito in precedenza circa lo statuto di __________ e dall’altra l’amministrazione e il Giudice delle assicurazioni sociali non sono di principio vincolati alla decisione fiscale per quanto concerne la qualifica dell’attività di dipendente oppure indipendente (cfr. Pratique VSI 1993, pag. 242 e seguenti e sentenza del 14 dicembre 2007, consid. 8).
Certo, il 12 settembre 2008 la Cassa di compensazione del Canton __________ ha emesso una nuova decisione di fissazione dei contributi, quale indipendente, sulla base dell’importo di fr. 30'000. Tuttavia la differenza, rispetto alla precedente decisione che questo Tribunale ha esaminato nella sentenza del 14 dicembre 2007 (cfr. consid. 10 e 12), concerne unicamente l’ammontare (fr. 30'000 in luogo di 60'000). Per cui valgono ancora le medesime considerazioni espresse nella pronunzia del 14 dicembre 2007 di questo Tribunale (in particolare ai consid. 10 e seguenti).
Non va poi dimenticato che il 10 settembre 2009 (doc. X/6) la Cassa cantonale __________ ha confermato alla CO 1 che il ricorrente “n’a aucun revenu indépendant déclaré pour les années 2004 et 2005 auprès de notre caisse de compensation. En effet, conformément à votre courrier du 19 janvier 2009, les revenus sont considérés comme des salaires (de l’entreprise RI 1) et soumis en tant que tels.” Ne segue che, a prescindere dalla circostanza che l’insorgente afferma di non aver ricevuto i citati scritti, non vi può essere doppia imposizione degli importi percepiti lavorando per la RI 1 ed eventuali contributi già pagati dovranno essere chiesti in restituzione dal ricorrente all’amministrazione __________ sulla base dei citati scritti.
Del resto nella stessa documentazione prodotta dall’assicurato circa l’attestazione dell’affiliazione come indipendente del 17 agosto 2005 rilasciata dalla Cassa di compensazione del Canton __________ figura che “cette attestation ne vous dispense pas de faire examiner, par la Caisse de compensation à laquelle vous êtes affilié, la nature – salarié ou indépendante – de l’activité que vous désirez confier à l’intéressé.” (doc. E).
Non va poi dimenticato che questo Tribunale, nella precedente sentenza, ha evidenziato:
“In concreto la retribuzione versata per il lavoro svolto dal 2004 al 2005 non è stata oggetto di decisione definitiva da parte della Cassa di compensazione del Canton __________ prima dell’emanazione della decisione da parte della convenuta (cfr. doc. 3, inc. 30.2007.7: “Aussi, comme il s’agit d’une acitivité indépendante (art. 9 LAVS), il m’appartiendra, effectivement, de déclarer le revenu net obtenu au 30 juin 2006 à la Caisse de compensation AVS/AI/IPG du canton de __________.”). La decisione di fissazione dei contributi quale indipendente nel 2005 è infatti del 6 ottobre 2006, ossia posteriore all’emanazione della decisione formale del 25 agosto 2006 della convenuta (doc. 1 e A8, inc. 30.2007.7: l’insorgente deve pagare fr. 5'842 con la decisione del 6 ottobre 2006, in precedenza non doveva pagare alcunché, cfr. doc. A8 “nouveau” e “ancien”, cfr. anche allegati al doc. 6 ed estratto del conto individuale). Inoltre, dagli accertamenti effettuati da questo Tribunale emerge che nel 2004 l’interessato a livello fiscale ha dichiarato solo gli importi derivanti dalle indennità dell’assicurazione contro la disoccupazione (doc. XVIII). Per cui gli importi ripresi non potevano essere oggetto di decisione definitiva da parte della cassa __________.
Lo statuto di __________ nei confronti della società ricorrente va pertanto esaminato liberamente.
Comunque, per i motivi che seguono, la situazione non sarebbe stata diversa neppure se la Cassa avesse potuto effettuare la ripresa unicamente in presenza degli estremi per una revisione o una riconsiderazione.
(…)
Per quanto concerne
l’aspetto fiscale, come visto in precedenza, va rammentato che la
comunicazione fiscale è vincolante per l'amministrazione e per il Giudice delle
assicurazioni sociali solo per quanto attiene alla determinazione degli importi.
Le questioni relative alla qualificazione giuridica costituiscono un'eccezione
a questa disposizione (Pratique VSI 1993 pag. 242 segg.;
Greber/Duc/Scartazzini, Commentaire des articles 1 à 16 de la loi fédérale sur
l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS),
pag. 313, n. 149 ad art. 9 LAVS).
Per cui, il fatto che l’assicurato sia stato tassato quale indipendente dall’autorità fiscale, non pregiudica la qualifica in ambito AVS.
(…)
Irrilevante è invece la circostanza che l’insorgente, fino al 31 dicembre 2005, era affiliato quale indipendente presso la Cassa del Canton __________. Infatti, la qualificazione dell'assicurato come dipendente o indipendente non dipende dal fatto puramente formale della sua affiliazione avvenuta d'ufficio o su richiesta personale dell'interessato in una o nell'altra categoria. L'affiliazione di un assicurato, anche se formalmente confermata dalla Cassa di compensazione, come tale non lo qualifica definitivamente, in quanto lo scopo principale dell'affiliazione è quello di assicurare la persona che esercita un'attività lucrativa e non di qualificarne lo stato professionale definitivamente.” (sottolineatura del redattore)
Abbondanzialmente va evidenziato come la nuova tassazione 2005 è stata emanata il 21 agosto 2008, mentre la decisione di fissazione dei contributi della Cassa __________ è del 12 settembre 2008 (doc. F1), per cui, anche se si volesse ritenere il ricorso quale domanda di revisione della sentenza del 14 dicembre 2007 (inc. 30.2007.7+9), a prescindere dall’adempimento delle condizioni previste dall’art. 24 Lptca, essa sarebbe tardiva poiché inoltrata oltre il termine massimo di 90 giorni dalla data in cui sono state conosciute le circostanze che potevano eventualmente essere messe a fondamento della richiesta. Anche se tempestiva l’istanza andrebbe comunque respinta per i motivi esposti in precedenza.
8. Il ricorrente sostiene che la Cassa avrebbe violato il divieto della doppia imposizione dell’art. 127 cpv. 3 Cost. fed. che impedisce che un contribuente sia tassato da due o più Cantoni sullo stesso oggetto per il medesimo periodo di tempo (doppia imposizione attuale), oppure che un Cantone ecceda i limiti della propria sovranità fiscale e, violando norme che regolano casi di conflitto, riscuota un’imposta che solo un altro Cantone è competente a percepire (doppia imposizione virtuale) e fa riferimento a norme della LIFD. Sennonché va nuovamente evidenziato come la questione è già stata definitivamente esaminata da questo Tribunale nella precedente procedura per quanto concerne l’asserita doppia imposizione di contributi AVS (cfr. consid. 10 e seguenti, inc. 30.2007.7+9) e non ha a che vedere con la doppia imposizione fiscale cui fa riferimento l’insorgente.
Del resto la Cassa rileva giustamente di essere competente a prelevare i contributi sull’importo versato dalla propria affiliata ad un suo dipendente. Infatti, per l’art. 64 cpv. 3 LAVS, l’affiliazione di un datore di lavoro a una cassa di compensazione si estende a tutti gli impiegati e operai per i quali egli è tenuto a versare dei contributi.
9. Il ricorrente fa poi riferimento alla prescrizione laddove afferma che “ritornare dopo anni a chiedere il recupero contributivo in un Cantone dove solo occasionalmente e per un periodo ben preciso si è effettuato una prestazione di servizio è illegale e noncurante della fattispecie” (cfr. anche doc. XII: “(… omissis … nonché la legittima applicazione della regola della prescrittibilità delle pretese pecuniarie di diritto pubblico … (omissis) …”).
Anche questa censura si rivela manifestamente infondata. Infatti, la decisione formale iniziale tramite la quale la Cassa ha effettuato la ripresa che ha dato avvio alla procedura per i contributi dovuti nel biennio 2004-2005 è stata emanata il 25 agosto 2006 (cfr. sentenza del 14 dicembre 2007, inc. 30.2007.7+9), ossia ampiamente entro il termine quinquennale stabilito dall’art. 16 LAVS (cfr. anche Greber, Duc, Scartazzini, Commentaire des articles 1 à 16 de la loi fédérale sur l’assurance-vieillese et survivants (LAVS), Basilea 1997, pag. 410, n. 9 ad art. 16: “Dès l’instant où la créance de cotisations a été consigné en temps utile dans une décision, la prescription du droit de fixer les cotisations ne peut jamais intervenir. Peu importe que la décision entre en force ou soit ultérieurement annulée par le juge ou par la caisse elle-même. Une décision de cotisations rendue dans le délai fixé à l’article 16 alinéa 1 LAVS exclut une fois pour toutes la péremption à concurrence au plus du montant réclamé.”).
10. Manifestamente infondata ed al limite del temerario è pure la censura di arbitrio.
Un provvedimento è arbitrario e viola quindi l’art. 9 Cost. qualora disattenda gravemente una regola di diritto o un principio giuridico chiaro e indiscusso o contraddica in modo urtante il sentimento di equità. La violazione deve essere manifesta e riconoscibile di primo acchito. Non è ravvisabile arbitrio per il solo fatto che appaia concepibile o persino preferibile una soluzione diversa. Un provvedimento deve essere annullato se è arbitrario nel suo risultato – ma non quando solo i suoi motivi siano insostenibili – oppure ove esso non è motivato (sentenza U 397/05 del 24 gennaio 2007, con riferimenti).
In concreto il ricorrente, a conoscenza della sentenza di questo Tribunale del 14 dicembre 2007 che lo ha qualificato come dipendente per il periodo dal 2004 al 2005, non può sostenere che la Cassa abbia emanato una decisione arbitraria qualificandolo come dipendente e sollevando argomentazioni già oggetto di esame nella precedente sentenza (cfr. pag. 7 del ricorso, doc. I).
11. __________ rileva un’ulteriore violazione dell’ordinamento costituzionale laddove afferma da una parte che vi sarebbe una violazione del principio della buona fede dell’amministrato e del “divieto di discriminazione” (pag. 5 del ricorso) a causa dell’applicazione delle direttive da parte della Cassa e dall’altra che la globalità dell’attività amministrativa soggiace al principio della legalità, che presuppone che l’amministrazione deve agire allorquando la legge l’autorizza (principio della riserva del diritto), in tutto rispetto delle leggi (principio della supremazia o primato del diritto), garantendo così la sicurezza e la prevedibilità del diritto, l’uguaglianza di trattamento contro ogni arbitrio, nonché mantenendo democratico uno Stato di diritto (doc. I).
L’insorgente sostiene che la decisione non rispecchia l’applicazione della base legale, e meglio del primato del diritto, poiché l’amministrazione avrebbe applicato delle direttive (DIN). La direttiva sarebbe una via troppo debole “quale base legale sufficiente a giustificare una limitazione di così grande importanza nei confronti della buona fede dell’amministrato.”
Per quanto concerne la violazione del principio della buona fede, va rilevato che il principio generale della buona fede, sancito dall’art. 9 Cost., permette al cittadino di esigere che l'autorità rispetti le proprie promesse e che essa eviti di contraddirsi. Così un'informazione o una decisione erronea possono obbligare l'amministrazione a consentire ad un assicurato un vantaggio contrario alla legge.
Tuttavia, secondo la giurisprudenza, di regola un'informazione erronea è vincolante quando l'autorità, intervenendo in una situazione concreta nei confronti di persone determinate, era competente a rilasciarla, il cittadino non poteva riconoscerne l'inesattezza e, sempre che l'ordinamento legale non sia mutato nel frattempo, fidandosi dell'informazione ricevuta egli abbia preso delle disposizioni non reversibili senza pregiudizio (DTF 127 I 36 consid. 3a, 126 II 387 consid. 3a; RAMI 2000 no. KV 126 pag. 223, no. KV 133 pag. 291 consid. 2a; cfr., riguardo al previgente art. 4 cpv. 1 vCost., la cui giurisprudenza si applica anche alla nuova norma, DTF 121 V 66 consid. 2a e sentenze ivi citate).
In concreto l’insorgente non ha preso delle disposizioni irreversibili senza pregiudizio, per cui manca già di primo acchito un presupposto per poter far valere la propria buona fede. Egli del resto non evidenzia quale sarebbe l’informazione errata vincolante rilasciatagli dall’amministrazione convenuta.
Circa la violazione del principio della legalità, va invece evidenziato, per l’ennesima volta, come i motivi a fondamento dell’affiliazione come dipendente sono stati ampiamente e diffusamente motivati con la sentenza del 14 dicembre 2007 (inc. 30.2007.7+9), dove questo Tribunale ha enumerato i disposti legali applicabili al caso di specie per ritenere l’insorgente quale dipendente della società ricorrente.
La censura si rivela ancora una volta manifestamente infondata.
Va qui ribadito che l’art. 23 cpv. 4 OAVS impone alle Casse di non scostarsi dalle comunicazioni fiscali, ma unicamente per quanto concerne l’importo del reddito soggetto a contribuzione degli indipendenti. Il Tribunale federale delle assicurazioni (dal 1° gennaio 2007: TF) ha infatti precisato che le questioni relative alla qualificazione giuridica costituiscono un'eccezione a questa disposizione (Pratique VSI 1993 pag. 242 segg.; Greber/Duc/Scartazzini, Commentaire des articles 1 à 16 de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS), pag. 313, n. 149 ad art. 9 LAVS).
__________ accenna poi all’art. 17 OAVS, che sarebbe stato violato poiché l’interessato andrebbe affiliato quale indipendente. Questo Tribunale non può che rinviare, per l’ennesima volta, alla precedente pronunzia del 14 dicembre 2007 (inc. 30.2007.7+9).
Il ricorso si rivela manifestamente infondato ed al limite del temerario anche laddove __________ accusa la Cassa di aver “voluto espressamente calpestare i diritti costituzionali e procedurali del ricorrente per penalizzarlo e non lasciargli modo di modificare una scelta tanto categorica quanto incomprensibile di CO 1” (doc. I). L’amministrazione si è infatti limitata a ribadire quanto già confermato da questo Tribunale con una sentenza ormai cresciuta in giudicato, ossia la qualifica di dipendente nei confronti di RI 1.
Infine, l’affermazione secondo la quale la decisione su cui si basa la ripresa sarebbe nulla è totalmente priva di fondamento, non ravvisandosi alcun motivo di nullità.
12. Con osservazioni del 15 ottobre 2009 l’insorgente solleva, in maniera generica, nuovamente, la violazione dell’art. 127 cpv. 1 e 2 Cost. fed., affermando che “conformemente all’art. 127 cpv. 1 Cost. fed. secondo cui il regime fiscale composto dalla cerchia dei contribuenti, dall’imponibile e dal suo calcolo, formano un diritto costituzionale autonomo direttamente applicabile e giustiziabile, che soggiace al principio di legalità (art. 5 Cost.) ed a quello del divieto di doppia imposizione cantonale (art. 127 cpv. 2 Cost.), impone l’esclusione di quest’ultima conclusione espressa dalla Cassa __________ (doc. 13 e 16/35) e rispettare così la sicurezza del diritto, la parità di trattamento, la legittimazione democratica dell’azione di un’autorità cantonale, nonché la legittima applicazione della regola della prescrittibilità delle pretese pecuniarie di diritto pubblico, tutte esigenze di tutela giuridica (DTF 85 I 183 consid 3; 94 I 517).”.
Come già spiegato diffusamente nei precedenti considerandi, le censure relative ad un’asserita violazione delle norme costituzionali vanno respinte in quanto manifestamente infondate, non ravvisandosi, alcun agire contrario alla Costituzione da parte della Cassa convenuta.
13. Resta da esaminare se la Cassa ha calcolato correttamente le spese da dedurre dall’importo (lordo) soggetto a contribuzione ed ammontante a fr. 123’683.
Nella citata sentenza il TCA, dopo aver diffusamente indicato le norme applicabili alla fattispecie, ha rinviato gli atti alla Cassa affermando:
“18. Con la risposta la Cassa rileva che il ricorrente ha presentato una distinta dei chilometri effettuati pari a 90'350. Secondo l'amministrazione si tratta di un numero eccessivo. La convenuta ritiene che potrebbe eventualmente entrare in linea di conto l'equivalente dell'abbonamento per i mezzi pubblici.
In sede di osservazioni le parti hanno prodotto una tabella (doc. X/2), da cui emergerebbero le spese sostenute dall'interessato. In particolare nel 2004 vi sarebbero fr. 6'000 di spese per una camera, fr. 4'250 spese di vitto, fr. 11'500 di spese per il veicolo, fr. 1'200 di spese per internet, telefono, fax, fr. 750 per l'informatica, fr. 300 per spese d'ufficio, fr. 1'500 per le assicurazioni, fr. 900 per i locali e fr. 250 di spese diverse, per una perdita di fr. 485. Nel 2005 le spese ammonterebbero invece a fr. 52'675.
Pendente causa il TCA ha interpellato l'autorità fiscale __________ la quale ha precisato che per il 2004 "un montant de Fr. 1'900.- a été admis en déduction au titre de frais professionnels" e nel 2005 non ha ritenuto una deduzione di fr. 32'000 poiché "le décompte présenté ne ressort d'une comptabilité tenue selon les règles du droit commercial." (doc. XVIII) ed ha stabilito un reddito netto di fr. 60'000 (dichiarato un reddito lordo di fr. 80'000).
Va qui rammentato che ancora con sentenza del 20 aprile 2006 (H 57/04), il TFA ha precisato che se il datore di lavoro versa un’indennità a titolo di spese generali tramite importo forfetario oppure, a maggior ragione, tramite il rimborso di spese professionali sostanziate dai relativi documenti giustificativi, si presume che il risarcimento copra la totalità dei costi effettivi; tale presunzione può tuttavia essere rovesciata provando che l’importo delle spese è in realtà superiore (sentenza del 6 marzo 1986 nella causa B. SA, H 109/85, consid. 4b; si veda anche la sentenza dell’11 settembre 1997 nella causa E. SA, H 216/96, in cui vi è stata ripresa parziale degli importi forfetari rimborsati in un caso in cui venivano risarcite anche le spese effettive).
Nel caso in esame gli interessati hanno fatto valere la presenza di spese senza tuttavia produrre alcun giustificativo. Da parte sua la Cassa in precedenza non aveva effettuato accertamenti circa l’eventuale ammontare delle spese poiché contestata era la qualifica dell’attività del ricorrente e non la presenza di spese.
In concreto alla luce della giurisprudenza della nostra Massima Istanza che impone l’accertamento d’ufficio della presenza di giustificativi, questo Tribunale decide di annullare la decisione e di rinviare l’incarto alla Cassa affinché accerti se le spese elencate dal ricorrente in sede di osservazioni sono state effettivamente sostenute e se devono essere dedotte dal reddito soggetto a contribuzione sulla base dei principi giurisprudenziali elencati in precedenza.
Alla luce del principio inquisitorio a cui è tenuta, la Cassa deve provvedere ad entrare in possesso della documentazione probatoria necessaria, se ciò non crea difficoltà eccessive (RCC 1990 pag. 42 consid. 4; STFA dell’11 gennaio 2005 nella causa G.T. SA, H 257/03 consid. 4.3.2), il tutto con la collaborazione del datore di lavoro, in concreto della società ricorrente.
Sarà possibile derogare a questo principio solo nel caso in cui, pur essendo l’esistenza di spese generali dimostrata, l’importo dettagliato non potrà essere comprovato in modo certo a causa di circostanze particolari (Pratique VSI 1994 pag. 170 seg.; KÄSER, op. cit., pag. 165). In tal caso la Cassa dovrà stimarne l’ammontare fissando un importo forfetario (N. 3005 e N. 3011 DSD). Questa modalità di calcolo viene in particolare applicata a rappresentanti di commercio, artisti, giornalisti, fotografi per la stampa e musicisti (KÄSER, op. cit., pag. 166).
In concreto __________ dovrà trasmettere alla Cassa tutti i giustificativi per comprovare l’ammontare delle spese sostenute e la Cassa dovrà valutare se le spese, comprovate, non sono eccessive e possono essere dedotte dal salario soggetto a contribuzione, giacché, di regola, se le spese generali non sono indicate separatamente si devono dedurre dal salario lordo le spese generali effettivamente sopportate dal rappresentante di commercio nell'esercizio della sua attività. Se le spese generali esposte non sono né provate né verosimili, normalmente può essere dedotta dal salario lordo una percentuale a titolo forfetario (cfr. consid. 17).”
14. La Cassa, non avendo ottenuto i giustificativi richiesti da parte dei ricorrenti, ha applicato una deduzione forfetaria del 25%.
L’insorgente sostiene di aver comprovato la presenza di spese per un importo di oltre fr. 80'000 (compreso il 2006 che tuttavia non è oggetto del contendere) e di aver mostrato sin da subito la più ampia collaborazione per tentare di esporre nella maniera “più precisa e autentica possibile spese che risalgono a diversi anni orsono, rilevando di “ritenere non più necessaria la conservazione dei giustificativi relativi ad una possibile deduzione fiscale”. L’interessato afferma di essere “riuscito ad esporre in maniera dettagliata e plausibile costi globali per oltre il 50% dell’intero introito annuale percepito.”
Va qui rammentato che per giurisprudenza si può ammettere l’esistenza di spese generali ai sensi dell’art. 9 OAVS soltanto se l’esercizio dell’attività professionale obbliga il salariato a effettuare spese supplementari (sentenza 9C_412/2007 del 9 luglio 2008, consid. 3.2, Pratique VSI 1994 pag. 84 consid. 3b) e che il rimborso spese concesso sotto forma d’importi forfetari deve ad ogni modo corrispondere complessivamente agli esborsi effettivi (sentenza inedita del Tribunale federale delle assicurazioni H 216/96 dell’11 settembre 1997), a tale principio essendo possibile derogare solo nel caso in cui, pur essendo l’esistenza di spese generali dimostrata, l’importo dettagliato non può essere comprovato in modo certo a causa di circostanze particolari (Pratique VSI pag. 170 seg.). In tal caso la Cassa deve stimarne l’ammontare fissando un importo forfetario (RtiD II-2006 no. 46 pag. 214 [H 57/04], consid. 7.1 con riferimenti).
In concreto il TCA ha rinviato l’incarto alla Cassa affinché questa effettuasse ulteriori accertamenti circa l’ammontare delle spese sostenute dal ricorrente nel 2004 e 2005 (unici due anni oggetto del contendere). Quest’ultimo avrebbe dovuto in particolare trasmettere i giustificativi atti a comprovare l’ammontare delle spese sostenute.
Dall’incarto emerge che il 14 gennaio 2008 l’assicurato ha trasmesso alla Cassa uno scritto cui ha allegato un contratto del leasing di un’automobile, sottoscritto nel corso del mese di giugno 2002, con una ricevuta di pagamento di fr. 434.70 (pari all’importo mensile da pagare), copia dell’assicurazione RC e delle imposte pagate per il veicolo a motore, una fattura della __________ di fr. 229.80 del mese di giugno 2005, una fattura di __________ del mese di febbraio 2005, la ricevuta di contributi versati alla Cassa di compensazione di __________ di fr. 6'070.85, nonché delle tabelle ricapitolative delle spese sostenute dal 2004 al 2006.
Circa le spese nel citato scritto l’insorgente ha affermato:
“(…)
spese d’alloggio – 239 nottate a Frs 100 = Frs 23 ‘ 900 (impo__________ __________)
spese di pasto (mattina, mezzogiorno, sera) e consumi diversi – 337 giorni a Frs 50 = 16'850 (importo forfetario secondo impiego praticato verso i rappresentanti di commercio)
spese di veicolo – 90 ‘ 350 km à Frs 0,50 = Frs 45 ‘ 363 (importo forfetario calcolato su base del veicolo __________ utilizzato, rispettivamente costo totale del leasing su 48 mesi di Frs 42 ‘ 000, delle spese d’intervista, dei pneumatici, del combustibile, della tassa cantonale, dell’etichetta, del __________, dell’assicurazione RC e Casco, a Frs 0,60 km meno il valore residuo di Frs 0,10). L’utilizzo del veicolo si giustificava con la merce trasportata, con i campioni, il materiale pubblicitario, ecc., di un volume e peso troppo importante per utilizzare i trasporti pubblici come suggerito.
Spese generali – 24 mesi = Frs 19 ‘ 600 (importo forfaire calcolato su base delle spese di tel. mensili portatile e fissa, Internet adsl, materiale informatico, forniture d’ufficio, contributo AVS, locale ufficio, e diversi).” (doc. 35)
Il 6 febbraio 2008 l’amministrazione ha informato l’insorgente che le scarne pezze giustificative trasmesse non sono sufficienti a comprovare le spese sostenute nel 2004 e nel 2005 e che, in assenza di ulteriori prove, avrebbe applicato una riduzione percentuale a titolo forfetario (doc. 34). A questo scritto ha fatto seguito un ulteriore scambio di corrispondenza che tuttavia non ha portato alla produzione di ulteriori pezze giustificative (doc. 32 e seguenti).
In concreto l’insorgente, malgrado le chiare indicazioni contenute nella sentenza di rinvio, si è limitato a produrre varie tabelle, in parte già prodotte con il precedente ricorso (cfr. in particolare il doc. D) e già allora ritenute insufficienti da questo Tribunale, senza aggiungere elementi utili alla verifica della sussistenza di queste spese.
Certo, l’interessato ha elencato i viaggi effettuati in __________ e le notti ivi trascorse ed ha allegato alcune fatture in particolare per quanto concerne le spese dell’automobile, le spese telefoniche di soli due mesi e i contributi AVS 2005 come indipendente.
Tuttavia non ha prodotto alcun giustificativo a sostegno delle spese di soggiorno e di vitto asseritamente sostenute, né è dato sapere se l’automobile presa in leasing sia stata utilizzata solo per scopi privati (il leasing ha avuto inizio nel giugno 2002, allorché la collaborazione con la RI 1 è iniziata nel corso del 2004) od anche per l’attività a favore della ricorrente.
Dalla documentazione non è neppure possibile sapere dove ha soggiornato l’interessato (in un appartamento preso in affitto, in un albergo, presso parenti), né dove si è recato con il suo veicolo.
Va a questo proposito evidenziato come il percorso da casa al luogo di lavoro (__________) non rientra nelle spese professionali che possono essere dedotte (cfr. art. 9 cpv. 2 OAVS: non fanno parte delle spese generali le indennità per gli spostamenti del salariato dal luogo di domicilio al luogo di lavoro abituale; e sentenza del 14 dicembre 2007, consid. 16), così come le spese per i pasti consumati dal ricorrente al domicilio o al luogo di lavoro (art. 9 cpv. 2 OAVS: non fanno parte delle spese generali le indennità […] per i pasti usuali presi a domicilio o sul luogo di lavoro abituale; tali indennità rientrano di norma nel salario determinante; cfr. anche sentenza del 14 maggio 2007, inc. 30.2006.39).
Ora, le tabelle prodotte dal ricorrente si esauriscono in un’elencazione del numero di giorni e di notti trascorsi in __________ quando lavorava per la società ricorrente, dei chilometri percorsi nei periodi corrispondenti e di una stima delle relative spese, ai quali ha allegato alcuni giustificativi relativi ad un paio di mesi di telefonate e a spese dell’automobile, che tuttavia sono insufficienti a confermare che l’importo di oltre fr. 80'000 fatto valere in più occasioni corrisponde alle spese effettivamente sostenute.
In particolare, nella tabella “Charges directes et indirectes durant la période juillet 2004 à juin 2006” figurano i costi dei km percorsi tra __________ e __________, che tuttavia, come visto, non possono essere dedotti dal salario determinante (cfr. art. 9 cpv. 2 OAVS). Essi vanno comunque sottratti dai km complessivi effettuati dall’insorgente e figuranti nella tabella “voyages 2004-2006”.
Nel dettaglio, per quanto concerne il 2004, l’interessato sostiene di aver percorso 17'600 km per il tragitto __________, e, complessivamente 23'000 km (allegato al doc. D). Ne segue che al massimo possono essere rimborsati 5'400 km x 0.50 fr. (ossia l’importo da lui stesso richiesto), per un ammontare di fr. 2'700. L’interessato ha aggiunto fr. 6'000 per il soggiorno e fr. 4'250 per i pasti, oltre a fr. 4'900 di spese generali, senza tuttavia allegare alcun giustificativo.
Queste spese non possono pertanto essere computate nella misura chiesta dall’insorgente.
Le stesse considerazioni valgono per il 2005.
L’interessato, per quell’anno, nella tabella “charges directes et indirectes durant la période juillet 2004 à juin 2006” ha indicato di aver percorso km 60'750 per il percorso __________.
In realtà, dal calcolo prodotto dal medesimo ricorrente (allegato al doc. D), risulta che ne ha percorsi 33'000, che dedotti dai km 45'150 complessivi indicati nella tabella “voyages 2004-2006”, raggiungono km 12'150 per i viaggi effettuati al di fuori del percorso casa luogo di lavoro, per complessivi fr. 6'075 di spese secondo il calcolo presentato dal medesimo insorgente (fr. 0.50 al km), cui volendo aggiungere l’importo di fr. 11'900 di spese di soggiorno e fr. 8'400 di pasti, raggiungerebbe un importo di fr 26'400 (doc. D), cui andrebbe ancora aggiunto l’importo di fr. 9'800 per spese generali. Anche in questo caso tuttavia l’interessato non ha prodotto alcun giustificativo.
In definitiva, considerato che l’esistenza di spese generali è dimostrato ma che l’importo dettagliato non può essere stabilito con certezza, poiché l’insorgente si è limitato a produrre diverse tabelle allegando solo alcuni scarni giustificativi, spetta alla Cassa stimarne l’ammontare fissando un importo forfetario (cfr. sentenza del 20 aprile 2006 H 57/01, consid. 7.1). Considerato che gli insorgenti non hanno prodotto i giustificativi richiesti e non hanno dettagliato in maniera precisa le spese che l’interessato ha affermato di aver sostenuto, la deduzione forfetaria del 25%, applicata di regola ai rappresentanti di commercio (cfr. anche sentenza H 196/06 del 5 febbraio 2008, consid. 4), va confermata e non può essere ritenuta arbitraria.
Va del resto evidenziato come gli insorgenti abbiano avuto in più occasioni la possibilità di produrre i giustificativi necessari a comprovare l’ammontare delle spese sostenute, a partire dall’emissione della sentenza del TCA del 14 dicembre 2007, dove è stato precisato il loro obbligo di collaborare. La Cassa, nel corso dell’istruttoria, si è inoltre prodigata, assegnando loro numerosi termini ed avvisandoli delle conseguenze del mancato invio delle pezze giustificative (cfr. doc. X/21-33).
In queste condizioni il TCA rinuncia all’assunzione delle prove chieste dalle parti (in particolare la Cassa chiede l’edizione dell’incarto fiscale __________, dell’incarto fiscale della RI 1 e l’interrogatorio del ricorrente, mentre quest’ultimo chiede di sentire quale teste il signor __________ della cassa di compensazione di __________), ritenuto come i ricorrenti non sono stati in grado né nel corso della precedente procedura (in sede di revisione, di decisione formale, di decisione su opposizione e di ricorso al TCA), né nelle more di questa procedura (decisione formale, decisione su opposizione e ricorso), di produrre giustificativi che facciano ritenere che l’importo da dedurre debba essere superiore al 25% del reddito lordo conseguito.
Non va poi dimenticato che nelle more della precedente procedura questo Tribunale ha già interpellato l’autorità fiscale __________ (doc. XVIII inc. 30.2007.7+9), che tuttavia non è stata di particolare aiuto per il calcolo e la verifica delle spese. Infatti con scritto del 19 novembre 2007, ossia comunque dopo aver ricevuto la richiesta di rettifica della tassazione 2005 del 27 settembre 2007 (cfr. doc. G/A/2/1 con annesso il “décompte d’exploitation 2004-2006 partenariat RI 1”, di cui al doc. D, già allegato nella precedente procedura; cfr. anche doc. G: “votre réclamation du 27 septembre 2007”), il fisco __________ ha precisato che per il 2004 "un montant de Fr. 1'900.- a été admis en déduction au titre de frais professionnels" e nel 2005 non ha ritenuto una deduzione di fr. 32'000 poiché "le décompte présenté ne ressort d'une comptabilité tenue selon les règles du droit commercial." ed ha stabilito un reddito netto di fr. 60'000 (dichiarato un reddito lordo di fr. 80'000, cfr. anche allegato al doc. X/13).
Certo, l’autorità fiscale __________ ha successivamente ridotto l’importo del reddito da attività indipendente a fr. 30'000. Tuttavia l’interessato non ha reso verosimile che ciò sia da far risalire al fatto che l’interessato ha nel frattempo comprovato la presenza di spese superiori tramite giustificativi, bensì risulta che questo dipende piuttosto dal “décompte d’exploitation 2004-2006 partenariat RI 1” allegato alla richiesta di rettifica del 27 settembre 2007 (cfr. G/A/2/1, nonché doc. G), tuttavia giudicato insufficiente da questo TCA. Del resto se nel 2008 il ricorrente avesse prodotto questi giustificativi all’autorità fiscale __________ non si vede per quale motivo non avrebbe potuto produrli anche alla Cassa di compensazione dapprima e al TCA in seguito. Ora, malgrado i numerosi solleciti della Cassa ai ricorrenti circa la necessità di produrre giustificativi (cfr. anche gli e-mail del precedente rappresentante di __________, doc. X/27), nulla di sostanziale è stato prodotto per comprovare la presenza delle spese asseritamente sostenute. Infatti lo stesso ricorrente con le osservazioni del 2 ottobre 2009 (doc. X), pur confondendo da una parte la qualifica come dipendente/indipendente e dall’altra l’ammontare delle spese da dedurre, ha espressamente respinto la richiesta dell’amministrazione di far capo alle notifiche fiscali, affermando che “è ora impensabile e pretestuoso richiedere dettagli fiscali e giustificativi di pernottamenti che risalgono a cinque anni orsono”, che “le edizioni documenti qui richieste dalla Cassa sono manifestamente inappropriate, tardive e generatrici di inutili costi e lungaggini procedurali” e che la sentenza del TCA “può sufficientemente fondarsi sui già numerosi documenti versati agli atti”, rilevando poi come sia “di meridiana evidenza come il ricorrente abbia già versato agli atti tutta la documentazione in suo possesso e consacrato innumerevoli ore per conteggiare e ricostruire una fattispecie oramai lontana, mostrando la più ampia collaborazione sin dagli albori di questa infelice vertenza” (doc. X, sottolineatura del redattore). Infine l’insorgente ha osservato di non avere “ulteriori prove da richiedere o da versare agli atti.” (doc. X). Ora, giova qui ricordare che è preciso dovere processuale delle parti indicare con esattezza i documenti utili a dimostrare, nel caso specifico, la presenza di spese (cfr. anche sentenza H 170/01 del 23 luglio 2002, consid. 3.2 e 3.3). In concreto spettava pertanto ai ricorrenti produrre tutte le pezze giustificative.
Infine, il TCA rinuncia pure a sentire il signor __________ della Cassa di compensazione di __________ poiché questo Tribunale ha già spiegato in diverse occasioni per quale motivo l’iniziale qualifica di indipendente delle autorità __________ nel caso di specie non è d’aiuto all’insorgente.
Conformemente alla costante giurisprudenza, qualora l’istruttoria da effettuare d’ufficio conduca l’amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove (apprezzamento anticipato delle prove; Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, pag. 212 no. 450, Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechts-pflege des Bundes, 2a ed., pag. 39 no. 111 e pag. 117 no. 320; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274; cfr. anche STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa C., H 103/01; DTF 122 II 469 consid. 4a, 122 III 223 consid. 3c, 120 Ib 229 consid. 2b, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti). Tale modo di procedere non costituisce una violazione del diritto di essere sentito desumibile dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (e in precedenza dall'art. 4 vCost.; DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti).
15. In queste condizioni, rammentato che nella precedente sentenza del 14 dicembre 2007 (inc. 30.2007.7+9), il TCA ha già stabilito che l’importo lordo ritenuto dalla Cassa, ossia fr. 28'100 nel 2004 e fr. 95'583 nel 2005, è corretto (cfr. consid. 15, inc. 30.2007.7+9), l’ammontare soggetto a contribuzione, per quanto concerne l’attività di __________, raggiunge complessivamente fr. 92'762 (123'683 – (25% di 123'683), come calcolato dalla Cassa (cfr. decisione su opposizione).
I ricorsi, manifestamente infondati, nella misura in cui sono ricevibili, devono pertanto essere respinti, mentre la decisione va confermata.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. I ricorsi, nella misura in cui sono ricevibili, sono respinti.
2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente
o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il giudice delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Fabio Zocchetti