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redattrice: |
Tanja Balmelli, vicecancelliera |
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segretario: |
Fabio Zocchetti |
statuendo sul ricorso del 24 agosto 2009 di
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RI 1
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contro |
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la decisione del 22 giugno 2009 emanata da |
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Cassa CO 1
in materia di contributi AVS |
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ritenuto in fatto
1.1. Il 29 aprile 2009 (doc. A9) RI 1 ha scritto all'__________, la Cassa CO 1, criticando l'operato di quest'ultima in merito alla sua qualifica come dipendente di __________, ora __________, per gli anni di contribuzione 2001-2006. L'assicurato ha in particolare criticato l'agire di due collaboratori della Cassa, i quali, a suo dire, malgrado l'avessero già erroneamente qualificato come salariato per il periodo 1999-2002, hanno effettuato la revisione della predetta ditta anche per il quadriennio 2003-2006, ribadendo la sua dipendenza contributiva. Egli ha poi affermato quanto segue:
" (…)
Da informazioni in mio possesso questi ultimi il giorno della revisione hanno chiesto unicamente il fatturato della __________ per poi emettere una decisione lapidaria che ad oggi non so ancora interpretare se emessa con negligenza oppure, peggio ancora, con premeditazione.
Fatto sta che ritengo la decisione emessa sia un comportamento ingiusto nei miei confronti. Questa decisione mi ha letteralmente urtato che ritengo un evento dannoso riconducibile nella lesione dell'integrità psico-fisico (Doc. 1) e delle abitudini di vita nonché un danno emergente e un lucro cessante.
Per sintetizzare il tutto Le allego una copia dell'ultimo scritto mio al sig. __________ (13.03.2009; Doc. 2) e la risposta stringata dello stesso (18.03.2009; Doc. 3).
Da lunedì 4 maggio sarò iscritto alla cassa __________ come persona senza attività (Doc. 4)
Per quanto sopra chiedo alla Cassa CO 1:
· un risarcimento danni quale persona fisica per un importo di CHF 43'476.00 (Doc. 5);
· un risarcimento danni per l'attività professionale per un importo di CHF 162'000.00 (Doc. 6);
· un versamento costante di CHF 8'000.00 mensili a decorrere dal mese di maggio 2009 fino a quando non troverò un posto di lavoro adeguato. (...)"
1.2. Con decisione del 22 giugno 2009 (doc. A2) la Cassa di compensazione ha concluso che "le richieste formulate a titolo di risarcimento dei danni non possono essere accolte, non essendo giuridicamente adempiute le condizioni dell'art. 78 LPGA.". L'amministrazione ha innanzitutto evidenziato che la responsabilità giusta l'art. 78 LPGA interviene solo se la pretesa vantata non può essere ottenuta procedendo, in via ordinaria, a livello amministrativo e giudiziario.
La Cassa ha poi ripercorso cronologicamente la vertenza che da anni la vede opposta all'assicurato nell'ambito della qualifica giuridica del suo statuto contributivo dal 1999 al 2002, che in ben tre occasioni ha coinvolto pure il Tribunale federale, l'ultima volta il 2 settembre 2008.
L'amministrazione ha ricordato che il 16 luglio 2008 ha eseguito il periodico controllo del datore di lavoro __________ per gli anni 2003-2006, effettuando una ripresa salariale degli importi percepiti da RI 1 alla luce sia del contratto di gestione, identico a quello che ha determinato la ripresa salariale nel quadriennio precedente, sia sulla base di quanto deciso in precedenza dal Tribunale federale. Comunque, nell'attesa che l'Alta corte decidesse anche sul terzo ricorso riferito ai contributi per gli anni 1999-2002, d'accordo con il patrocinatore dell'interessato la Cassa di compensazione ha sospeso la procedura relativa all'impugnazione della decisione di fissazione dei contributi per il periodo 2003-2006, non emanando, quindi, la decisione su opposizione.
La Cassa ha quindi ritenuto che, fintanto che le vie ordinarie a disposizione non saranno esaurite, in specie la procedura amministrativa per la decisione di ripresa salariale del 18 agosto 2008 riferita agli anni 2003-2006 contro cui è pendente un'opposizione ed a cui può fare seguito la via giudiziaria davanti al TCA e semmai anche davanti al TF, e la (terza) procedura giudiziaria pendente presso la Massima istanza per i contributi 1999-2002 (la sentenza 9C_694/2008 è stata emessa il 7 ottobre 2009), non poteva pronunciarsi sulla domanda di risarcimento danni. Secondo l'amministrazione, né il Tribunale cantonale né il Tribunale federale hanno ravvisato nell'operato della Cassa un comportamento scorretto per avere confermato la qualifica contributiva di salariato dell'interessato.
1.3. Con ricorso del 24 agosto 2009 (doc. I) l'assicurato, patrocinato dall'avv. RA 1, ha chiesto l'annullamento della decisione del 22 giugno 2009. RI 1 ha postulato che la domanda di risarcimento sia dichiarata intempestiva; subordinatamente, ha chiesto che gli atti siano rinviati alla Cassa affinché decida "in ordine" limitatamente all'intempestività della domanda di risarcimento.
Il ricorrente ritiene illecito e lesivo della sua salute psicofisica la decisione della Cassa del 18 agosto 2008 relativa all'assoggettamento come salariato di __________ per il periodo 2003-2006. Questa procedura è indipendente da quella riferita agli anni 1999-2002 ed ancora pendente al TF. Inoltre, per potere richiedere un risarcimento danni, la procedura contenziosa deve prima essere conclusa, dunque tanto l'iter amministrativo quanto quello giudiziario devono essere terminati. Occorre quindi che la procedura relativa al periodo 2003-2006, sospesa, venga riattivata, poiché l'esito del ricorso pendente all'Alta corte è irrilevante e non può valere come base di valutazione per il successivo periodo di contribuzione. Soltanto quando la decisione del 18 agosto 2008 crescerà in giudicato sarà possibile un'azione di risarcimento ex art. 78 LPGA. Pertanto, la decisione del 22 giugno 2009 che respinge la domanda di risarcimento danni "è intempestiva in quanto prematura, poiché non è ancora dato sapere quale sia la decisione formale della Cassa in merito all'assoggettamento per gli anni 2003-2006 e di conseguenza non è neppure dato stabilire, compito che sarà se del caso delle autorità giudiziarie competenti (TCA e TF), se il provvedimento della Cassa sia da considerare illecito e di conseguenza lesivo della salute del ricorrente. La Cassa avrebbe dunque dovuto emettere una decisione di respingimento "in ordine" per intempestività della richiesta formulata dal ricorrente, senza entrare nel merito della domanda." (doc. I punto 15).
1.4. Nella risposta del 17 settembre 2009 (doc. III) la Cassa ha confermato integralmente la decisione impugnata, poiché le condizioni poste dall'art. 78 LPGA non sono giuridicamente adempiute, non essendo state esaurite le vie di ricorso ordinarie sia per il periodo di contribuzione 1999-2002, sia per gli anni 2003-2006. L'amministrazione ha rilevato che la sospensione della procedura relativa al secondo quadriennio, a suo tempo concordata fra le parti, può essere ora annullata a richiesta dell'insorgente. Quindi, la censura d'intempestività della decisione è priva di fondamento ed il ricorso è temerario, con diritto a ripetibili ex art. 30 LPTCA.
1.5. Il 5 ottobre 2009 (doc. V) l'insorgente ha osservato che la Cassa non è entrata nel merito delle domande di ricorso. Quanto alla proposta di riattivare la causa, il ricorrente ha evidenziato di averci già provato a suo tempo, con esito negativo (docc. 7 e 8).
La Cassa si è riconfermata nella risposta di causa (doc. VII).
considerato in diritto
In ordine
2.1. La LPGA regola il tema della decisione all'art. 49, con il rilievo che secondo l'art. 52 cpv. 1 LPGA le decisioni emanate in virtù dell'art. 49 LPGA possono essere impugnate entro trenta giorni mediante opposizione all'istanza che le ha notificate.
L'art. 1 LAVS dispone che le norme della LPGA si applicano all'assicurazione vecchiaia e superstiti, sempre che la legge non preveda espressamente una deroga (Philippe Gerber, L'interaction entre la LPGA et les lois spéciales d'assurances sociales, in: Pratique VSI 2002 pagg. 205-207).
Per quanto concerne la decisione di risarcimento danni, va invece rilevato che l'art. 78 cpv. 4 seconda frase LPGA prevede che non è svolta alcuna procedura d'opposizione.
Pertanto, il ricorso contro la decisione del 22 giugno 2009 è di principio ricevibile ed il TCA è tenuto ad esaminarlo nel merito (cfr. anche Kieser, ATSG-Kommentar, Berna-Zurigo-Losanna 2009, 2a edizione, pag. 994 n. 40 ad art. 78; STCA del 19 novembre 2007, 36.2007.91-92; STCA del 18 marzo 2009, 36.2008.135-36.2009.13).
Nel merito
2.2 Oggetto del contendere è la questione di sapere se la domanda di risarcimento danni formulata dal ricorrente giusta l'art. 78 LPGA debba essere respinta "in ordine" per intempestività della stessa oppure vada respinta "nel merito" per carenza dei presupposti legali come deciso dalla Cassa di compensazione.
2.3. Per l'art. 70 cpv. 1 LAVS, le associazioni fondatrici, la Confederazione ed i Cantoni rispondono nei confronti dell'assicurazione per la vecchiaia ed i superstiti per i danni derivanti da atti illeciti commessi dai loro organi di cassa o da singoli funzionari violando, intenzionalmente o per negligenza grave, le prescrizioni. Le pretese di risarcimento sono fatte valere dal competente ufficio federale mediante decisione. La procedura è disciplinata dalla legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa.
Secondo l'art. 70 cpv. 2 LAVS, le pretese di risarcimento di assicurati e terzi di cui all'art. 78 LPGA devono essere fatte valere presso la competente cassa di compensazione; quest'ultima statuisce mediante decisione.
Giusta il cpv. 3, la pretesa di risarcimento per danni si estingue:
a. nel caso del cpv. 1, se il competente ufficio federale non emette una decisione entro un anno dal momento in cui ha conosciuto il danno, ma in tutti i casi entro dieci anni dal giorno in cui è stato commesso l'atto che l'ha cagionato;
b. nel caso del cpv. 2, se il danneggiato non inoltra la sua richiesta entro un anno dal momento in cui ha conosciuto il danno, ma in tutti i casi entro dieci anni dal giorno in cui è stato commesso l'atto che l'ha cagionato.
I danni, dei quali rispondono le associazioni fondatrici di una cassa di compensazione professionale, devono essere coperti con prelevamenti sulla garanzia prestata. All'occorrenza, la garanzia deve essere ricostituita entro tre mesi nella somma prescritta. Allorché il danno supera la garanzia, rispondono solidalmente le associazioni fondatrici della cassa di compensazione (art. 70 cpv. 4 LAVS).
I danni, dei quali rispondono i Cantoni, possono essere compensati con prestazioni della Confederazione (art. 70 cpv. 5 LAVS).
A norma dell'art. 78 cpv. 1 LPGA, gli enti di diritto pubblico, gli organismi fondatori privati e gli assicuratori rispondono, in qualità di garanti dell'attività degli organi d'esecuzione delle assicurazioni sociali, per i danni causati illecitamente a un assicurato o a terzi da parte degli organi d'esecuzione o dei loro funzionari.
L'art. 78 cpv. 2 LPGA prevede che l'autorità competente emette una decisione sulle pretese di risarcimento.
La responsabilità sussidiaria della Confederazione per organizzazioni esterne all'amministrazione ordinaria della Confederazione è disciplinata conformemente all'articolo 19 della legge del 14 marzo 1958 sulla responsabilità (art. 78 cpv. 3 LPGA).
Secondo l'art. 78 cpv. 4 LPGA, per le procedure di cui ai capoversi 1 e 3 si applicano le disposizioni della LPGA. Non è svolta alcuna procedura d'opposizione. Gli articoli 3-9, 11, 12, 20 capoverso 1, 21 e 23 della legge del 14 marzo 1958 sulla responsabilità sono applicabili per analogia.
Le persone che agiscono quali organi o funzionari di un'istituzione assicurativa, di un servizio di revisione o di controllo o alle quali sono affidati compiti nell'ambito delle singole leggi, sono sottoposte alla stessa responsabilità penale dei membri delle autorità e dei funzionari secondo le disposizioni del Codice penale. (art. 78 cpv. 5 LPGA).
Per l'art. 3 cpv. 1 della legge sulla responsabilità (RS 170.32), la Confederazione risponde del danno cagionato illecitamente a terzi da un funzionario nell'esercizio delle sue funzioni, senza riguardo alla colpa del funzionario.
A norma dell'art. 3 cpv. 2, quando la responsabilità per determinati fatti è disciplinata in atti legislativi speciali, questi sono applicabili alla responsabilità della Confederazione.
Il cpv. 3 dell'art. 3 prevede che il danneggiato non ha azione contro il funzionario.
Ove un terzo pretenda dalla Confederazione il risarcimento dei danni essa ne informa immediatamente il funzionario contro il quale possa avere un diritto di regresso (art. 3 cpv. 4 della legge sulla responsabilità).
L'autorità competente può ridurre o anche negare il risarcimento se il danneggiato ha consentito all'atto dannoso o se circostanze, per le quali egli è responsabile, hanno contribuito a cagionare o a peggiorare il danno (art. 4).
A norma dell'art. 5 della legge sulla responsabilità, nel caso di morte di un uomo, si dovranno rimborsare le spese cagionate, in particolare quelle di sepoltura. Ove la morte non segua immediatamente, dovranno risarcirsi specialmente anche le spese di cura e i danni per l'impedimento al lavoro. Se, a cagione della morte, altre persone fossero private del loro sostegno, dovrà essere risarcito anche questo danno (cpv. 1).
Nel caso di lesione corporale, il danneggiato ha diritto al rimborso delle spese e al risarcimento del danno derivante dal totale o parziale impedimento al lavoro, avuto riguardo alla difficoltà cagionata al suo avvenire economico (cpv. 2).
Se al momento della decisione le conseguenze della lesione non possono essere sufficientemente accertate, l'autorità competente può riservare la modificazione della decisione fino a due anni a decorrere dalla sua data (cpv. 3).
Per l'art. 6 cpv. 1, nel caso di morte di una persona o di lesione corporale, l'autorità competente, tenuto conto delle particolari circostanze, potrà attribuire al danneggiato o ai congiunti dell'ucciso un'equa indennità pecuniaria a titolo di riparazione, in quanto il funzionario sia colpevole.
Chi è illecitamente leso nella sua personalità può chiedere, in caso di colpa del funzionario, quando la gravità dell'offesa lo giustifichi e questa non sia stata riparata in altro modo, il pagamento di una somma a titolo di riparazione morale (cpv. 2).
A norma dell'art. 9 della legge sulla responsabilità, alle pretese della Confederazione, fondate sugli articoli 7 e 8, sono del resto applicabili per analogia le disposizioni del Codice delle obbligazioni sulle obbligazioni derivanti da atti illeciti (cpv. 1).
Contrariamente all'articolo 50 del Codice delle obbligazioni, se il danno è cagionato da più funzionari insieme, ciascuno di essi risponde, verso la Confederazione, soltanto a ragione della sua colpa (consid. 2).
L'art. 12 legge sulla responsabilità prevede che in un procedimento per responsabilità non può essere riesaminata la legittimità di provvedimenti, decisioni e sentenze cresciuti in giudicato.
Per l'art. 20 cpv. 1 della legge sulla responsabilità, la responsabilità della Confederazione (art. 3 e segg.) si estingue se il danneggiato non domanda il risarcimento, o l'indennità pecuniaria a titolo di riparazione, nel termine di un anno dal giorno in cui conobbe il danno e, in ogni caso, nel termine di dieci anni dal giorno in cui il funzionario commise l'atto che l'ha cagionato.
2.4. In merito alla responsabilità per danni, nella DTF 133 V 14 la nostra Massima istanza si è così espressa:
" (…)
5. La responsabilité instituée par l'art. 78 LPGA est subsidiaire en ce sens qu'elle ne peut intervenir que si la prétention invoquée ne peut pas être obtenue par les procédures administrative et judiciaire ordinaires en matière d'assurances sociales ou en l'absence d'une norme spéciale de responsabilité du droit des assurances sociales, comme par exemple les art. 11 LAI, 6 al. 3 LAA ou encore 18 al. 6 LAM (voir Kieser, ATSG-Kommentar, Zurich 2003, notes 3 et 4 ad art. 78). Elle suppose qu'une personne assurée ou un tiers ait subi un dommage. La demande doit par ailleurs être présentée aux autorités compétentes, qui se prononcent ensuite par une décision. Il appartient aux lois spéciales de déterminer quelle autorité est compétente et pour quelle assurance (rapport du 26 mars 1999 de la Commission du Conseil national de la sécurité sociale et de la santé [CSSS], FF 1999 4317). En matière d'assurance-invalidité, l'art. 59a LAI prévoit à cet effet que les demandes en réparation doivent être adressées à l'office AI, qui statue par voie de décision.
6. Selon l'art. 20 al. 1 LRCF, auquel renvoie l'art. 78 al. 4 LPGA (voir aussi l'art. 70 al. 3 let. b LAVS auquel renvoie pour l'assurance-invalidité l'art. 66 LAI), la responsabilité de la Confédération (en l'espèce l'assureur) s'éteint si le lésé n'introduit pas sa demande de dommages-intérêts ou d'indemnité à titre de réparation du tort moral dans l'année à compter du jour où il a eu connaissance du dommage. Il s'agit d'un délai de péremption, et non de prescription, lequel ne peut être interrompu, mais uniquement sauvegardé par le dépôt en temps utile de la demande. Par «connaissance du dommage», il faut entendre une connaissance telle que le demandeur puisse agir utilement, ce qui implique qu'il connaisse non seulement le dommage au sens strict, mais encore les autres conditions permettant de mettre en cause la responsabilité de la Confédération (ATF 108 Ib 98 consid. 1b; consid. 2a de l'arrêt 5A.3/1999 du 18 janvier 2000 non publié aux ATF 126 II 63). (…)".
Il Tribunale Federale ha dunque rammentato che la responsabilità prevista dall'art. 78 LPGA è sussidiaria, nel senso che può intervenire unicamente se la pretesa invocata non può essere ottenuta tramite le procedure amministrative e giudiziarie ordinarie in materia di assicurazioni sociali o in assenza di una norma speciale di responsabilità del diritto delle assicurazioni sociali, come per esempio gli art. 11 LAI, 6 cpv. 3 LAINF, art. 18 cpv. 6 LAM (DTF 133 V 14, consid. 5; STF I 299/06 del 4 aprile 2007, consid. 7.2). Ciò è il caso in particolare per l'assicurazione contro le malattie, dove manca una norma in tal senso (Kieser, op. cit., n. 3 e 4 ad art. 78, pag. 984 seg.).
2.5. In concreto, il ricorrente ha postulato personalmente un risarcimento danni nei confronti della Cassa di compensazione a dipendenza delle due procedure di revisione attuate dall'amministrazione per i periodi 1999-2002 e 2003-2006 che l'hanno qualificato come un salariato di __________, ora __________ che, a suo dire, sarebbero totalmente errate. Egli ha quantificato le sue pretese per presunti danni "quale persona fisica" (Fr. 43'476.-) e per danni "per l'attività professionale" (Fr. 162'000.-), nonché ha preteso un versamento mensile (Fr. 8'000.-) dal 1° maggio 2009 fino a quando non avrà trovato un posto di lavoro adeguato (doc. A9).
A ciò ha fatto seguito la decisione del 22 giugno 2009 emanata dalla Cassa di compensazione, che ha respinto queste pretese non essendo adempiute le condizioni dell'art. 78 LPGA.
Con il ricorso l'assicurato, patrocinato, ha osservato che il provvedimento che ritiene illecito e lesivo della sua salute psicofisica è la decisione della Cassa del 18 agosto 2008, con cui è stato ritenuto salariato di __________, ora __________, per il periodo 2003-2006.
Al proposito, occorre però rilevare che l'amministrazione non ha (mai) ritenuto RI 1 lavoratore dipendente della summenzionata SNC, bensì della società __________ (doc. A3).
Inoltre, riguardo alla vertenza che vede da anni opposto il ricorrente alla Cassa di compensazione convenuta circa la qualifica del suo statuto contributivo, vanno distinti due diversi momenti: da una parte, l'affiliazione dell'insorgente come dipendente di __________ nel periodo contributivo 1999-2002; dall'altra, come salariato della stessa ditta, ma per gli anni 2003-2006.
Come indicato da entrambe le parti, sul primo periodo si è già espresso in tre occasioni questo Tribunale (STCA dell'8 novembre 2004, 30.2003.70+73; STCA del 18 settembre 2006, 30.2005.49-50; STCA del 23 luglio 2008, 30.2008.19-20) e tutte e tre i giudizi cantonali hanno fatto oggetto di altrettante sentenze emesse dal Tribunale federale (delle assicurazioni), l'ultima delle quali è del 7 ottobre 2009 (9C_694/2008), quindi posteriore all'introduzione del presente ricorso.
In merito all'affiliazione del ricorrente alla Cassa di compensazione come dipendente per gli anni 2003-2006, invece, all'ora attuale v'è soltanto la decisione formale di tassazione d'ufficio emessa il 18 agosto 2008 dall'amministrazione a seguito della revisione periodica effettuata presso la società __________.
L'assicurato ha formulato opposizione contro questo provvedimento ma, ad oggi, la Cassa non ha ancora emesso la decisione su opposizione. Infatti, come convenuto il 17 ottobre 2008 (doc. A4) con l'allora patrocinatore dell'interessato in occasione dell'audizione del ricorrente, non presente personalmente, la trattazione di questa opposizione è stata sospesa, poiché "nelle prossime settimane, onde regolare il problema di rappresentatività della SNC, questa sarà tramutata in una società a personalità giuridica. Chiede pertanto che questa circostanza assuma per la Cassa la valenza di novum e chiede per il momento la sospensione della procedura di decisione su opposizione.".
In sostanza, quindi, la procedura relativa agli anni di contribuzione 2003-2006 è ancora agli inizi. Una volta emanata la decisione su opposizione l'assicurato, se lo riterrà, potrà impugnare l'atto con ricorso a questo Tribunale (art. 56 LPGA) e, se del caso, come in precedenza, potrà portare le sue lamentele fin davanti al Tribunale federale.
Ciò stante, è mal venuto il ricorrente, a questo stadio della procedura, a lamentarsi che il citato provvedimento del 18 agosto 2008 sia "illecito e lesivo della sua salute psicofisica". In tal modo egli contesta nel merito il provvedimento e pone implicitamente le basi per una (futura) richiesta di risarcimento danni a dipendenza di questa decisione di affiliazione come dipendente.
Ma, come ha rilevato lo stesso assicurato, prima di giungere ad una domanda di risarcimento danni occorre che egli non possa avere ottenuto soddisfazione tramite le procedure amministrative e giudiziarie ordinarie in ambito di assicurazioni sociali (DTF 133 V 14, consid. 5). E poiché il fulcro delle sue contestazioni nei confronti delle decisioni della Cassa concerne, come ben evidenziato al punto 11 del ricorso, il suo assoggettamento quale salariato di __________ SNC [recte: __________] – le pretese economiche sollevate inizialmente con scritto del 29 aprile 2009 (doc. A9) non sono più state invocate con l'atto ricorsuale -, l'insorgente deve dunque innanzitutto esaurire le vie ordinarie per ottenere un giudizio definitivo sulla determinazione del suo statuto contributivo AVS/AI/IPG.
2.6. Per quanto concerne il periodo contributivo 1999-2002, come visto, il Tribunale federale si è pronunciato il 7 ottobre 2009 sul terzo ricorso dell'assicurato, quindi dopo la formulazione del gravame qui in discussione. È solo dunque a partire da quella data che, qualora ritenesse non avere ottenuto soddisfazione nemmeno dall'ultima sentenza della Massima istanza circa la definizione del suo assoggettamento, l'interessato può eventualmente fare valere una domanda di risarcimento danni ex art. 78 LPGA.
Riguardo al successivo periodo, quello portante sugli anni 2003-2006, come indicato la procedura amministrativa è attualmente sospesa davanti alla stessa Cassa di compensazione per volere delle parti. Questo TCA rileva, in proposito, che non risulta dagli atti, come sostiene l'insorgente, che le stesse si sono accordate che "trasformando la __________ in una società a garanzia limitata l'assicurato sarebbe stato assoggettato come indipendente (cfr. doc. 3 e 5)". Dal verbale del 17 ottobre 2008 (doc. A4) emerge unicamente che detta società sarebbe stata tramutata in una società a personalità giuridica e, pertanto, la procedura di opposizione è stata concordemente sospesa. Il tema non va qui esaminato non essendo oggetto del ricorso. E' comunque opportuno evidenziare che il summenzionato verbale prevede da ultimo che "Sarà cura della parte istante prendere contatto con la Cassa dopo l'avvenuta iscrizione della nuova società.". In tal senso, agli atti v'è lo scritto del 23 dicembre 2008 (doc. A5) con cui il precedente legale dell'assicurato ha informato l'amministrazione che era stata costituita la __________ e che "Per la questione relativa ai contributi, rimandiamo pertanto a quanto discusso durante il colloquio.". In seguito, l'interessato medesimo, il 13 marzo 2009 (doc. A7), ha sollecitato la Cassa ad emanare la decisione su opposizione relativa alla decisione formale del 18 agosto 2008, cui l'amministrazione ha risposto negativamente il 18 marzo successivo (doc. A8) a motivo che "la questione inerente la sua qualifica contributiva rimane in sospeso, in attesa della nuova sentenza del Tribunale federale, fatto salvo un ritiro da parte sua del ricorso in questione" e che "quanto precede fu esplicitamente concordato con l'avv. __________, in occasione dell'incontro del 17 ottobre 2008".
L'assicurato ha sollecitato la riattivazione della procedura amministrativa contestualmente al ricorso (doc. I punto 13) e l'amministrazione, con la risposta di causa, ha invitato il ricorrente ad una "comunicazione formale in tal senso" (doc. III pag. 3). Al riguardo, l'insorgente ha rilevato di avere già inoltrato una tale richiesta in passato, ma con esito negativo (doc. V), senza così presentarne espressamente e formalmente un'altra.
Questo Tribunale stigmatizza il comportamento di entrambe le parti in merito alla procedura relativa alla revisione effettuata nell'estate 2008 dalla Cassa presso __________ sugli anni 2003-2006 ed alla conseguente qualifica del ricorrente come dipendente di questa società. Una maggiore chiarezza del verbale del 17 ottobre 2008 avrebbe evitato successivi fraintendimenti fra gli interessati. Da un lato, infatti, l'insorgente ha asserito che l'amministrazione era d'accordo di affiliare l'interessato come indipendente retroattivamente dal 2003 una volta trasformata la SNC in Sagl e costituita quindi la __________. Dall'altro lato, la Cassa ha affermato che la procedura amministrativa derivante dall'opposizione alla decisione di tassazione d'ufficio del 18 agosto 2008 che l'assoggettava come salariato di __________ SNC [recte: __________] fosse stata sospesa nell'attesa che il Tribunale federale si pronunciasse (per la terza volta) sulla revisione relativa al periodo 1999-2002.
Ad ogni buon conto, visto che il 7 ottobre 2009 è stato emesso l’atteso giudizio federale, qualora non vi avesse nel frattempo già provveduto, la Cassa di compensazione è invitata a riattivare la procedura amministrativa ed a rendere la decisione su opposizione di sua competenza relativa agli anni 2003-2006.
In queste circostanze, dunque, va ritenuto che nemmeno per questo secondo quadriennio le vie amministrative e giudiziarie ordinarie sono state esaurite. Pertanto, l'assicurato non poteva invocare una richiesta di risarcimento danni derivante dal suo assoggettamento - provvisorio, non sapendo effettivamente ancora se questa qualifica del suo statuto contributivo sarà definitiva - quale dipendente di __________ (e non di __________ SNC come più volte erroneamente affermato dall'interessato).
È così a buon diritto che, conformemente alla giurisprudenza sviluppata sull'art. 78 LPGA, la Cassa di compensazione ha respinto la richiesta di risarcimento danni dell'assicurato del 29 aprile 2009 per carenza dei presupposti giurisprudenziali.
2.7. Da quanto precede discende che il ricorso formulato il 24 agosto 2009 – seppure definito cautelativo - è chiaramente superfluo, oltreché defatigatorio. Invero, il presente giudizio – e tanto meno quello della Cassa, qui impugnato - non pregiudica affatto il diritto dell'interessato di riformulare una nuova richiesta di risarcimento danni alla Cassa di compensazione (art. 70 cpv. 2 LAVS), a tempo debito.
In effetti, se il ricorrente ritenesse di patire un danno derivante da un provvedimento della Cassa, all'esaurimento delle vie ordinarie previste da diritto delle assicurazioni sociali previste per il tema dell'assoggettamento per gli anni di contribuzione 1999-2002 e 2003-2006, l'assicurato potrà nuovamente inoltrare all'amministrazione una domanda di risarcimento giusta gli artt. 70 cpv. 2 LAVS e 78 LPGA.
Non avendo in realtà ora deciso circa l'esistenza o meno di un danno ex art. 78 LPGA in relazione con la legge sulla responsabilità, la Cassa di compensazione potrà chinarsi (un'altra volta) su una domanda di risarcimento danni formulata dal ricorrente. In tale evenienza, non si tratterà evidentemente di un ne bis in idem - come implicitamente temuto dal ricorrente -, essendo differenti le basi di partenza.
Stante quanto precede, il ricorso deve essere integralmente respinto.
Non si fa carico né di tasse né di spese di giudizio alla parte soccombente.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Fabio Zocchetti