Raccomandata

 

 

Incarto n.
30.2009.41

 

cs

Lugano

12 aprile 2010

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Ivano Ranzanici

 

con redattore:

Christian Steffen, vicecancelliere

 

 

segretario:

Fabio Zocchetti

 

 

 

statuendo sul ricorso del 20 novembre 2009 di

 

 

RI 1

 

 

contro

 

 

 

la decisione su opposizione del 21 ottobre 2009 emanata da

 

 

 

 

 

 

parte chiamata in causa:

 

Cassa CO 1

 

 

in materia di contributi AVS

 

 

PI 1

 

 

 

 

 

 

ritenuto,                           in fatto

 

                                  A.   Il 9 luglio 2009 l’ing. RI 1, nato nel 1963, dopo aver svolto dal 2001 al 2008 l’attività di direttore tecnico, ingegnere civile, presso la PI 1 (doc. 11) ed essere rimasto in disoccupazione dal mese di novembre 2008 al mese di maggio 2009 (doc. 5), ha chiesto alla Cassa CO 1 di essere affiliato quale indipendente con effetto dal 1° giugno 2009. L’interessato ha indicato un reddito presumibile di fr. 90'000 all’anno (doc. 16).

                                     

                                  B.   Il 13 luglio 2009 l’amministrazione ha scritto alla __________, chiedendo di voler esaminare la qualifica dell’attività svolta dall’ing. RI 1 (doc. 12).

 

                                  C.   Il 10 settembre 2009 la __________ ha risposto alla cassa CO 1 proponendo che “l’interessato venga dichiarato persona con attività lucrativa dipendente della ditta PI 1 di __________, in quanto la ditta è unico committente e RI 1 deve rispettare gli orari di lavoro” (doc. 10).

 

                                  D.   Con decisione del 24 settembre 2009 la Cassa CO 1 ha respinto la richiesta di affiliazione come indipendente ritenuto come l’ing. RI 1 sia tenuto a rispettare gli orari di lavoro (8:30 – 12:00 e 13:30-18:00) e come lavori al 100% unicamente per la PI 1, con la quale ha avuto un rapporto di dipendenza fino al 2008 (doc. 7). La decisione è stata notificata anche alla PI 1 (doc. 8).

 

                                  E.   L’ing. RI 1 ha inoltrato tempestiva opposizione contro la predetta decisione, affermando che dal termine del rapporto di lavoro con la PI 1 nel mese di agosto 2008 ha avuto l’intenzione di iniziare un’attività indipendente. La crisi finanziaria giunta nel frattempo lo ha tuttavia rallentato e lo ha costretto ad iscriversi all’assicurazione contro la disoccupazione dal mese di novembre 2008 al mese di maggio 2009. Per conservare lo statuto di indipendente “oggi mi avvalgo dei mandati datemi dalla PI 1, che ripone in me una grande fiducia. Considerato il poco tempo trascorso come indipendente, oggi beneficio in massima parte dei mandati della PI 1, in attesa di ampliare la mia clientela, con acquisizione di nuovi lavori” (doc. 5).

 

                                  F.   Il 7 ottobre 2009 la Cassa ha nuovamente interpellato la __________ chiedendo di prendere posizione sulle affermazioni dell’assicurato (doc. 4).

 

                                  G.   Il 13 ottobre 2009 la __________ ha evidenziato che “sulla base della nuova documentazione fornita, non emergono nuove condizioni lavorative rispetto a quanto attestato nel questionario dell’8.9.2009. L’interessato è legato ad incarichi forniti dalla PI 1 di __________ (…)” (doc. 3).

 

                                  H.   Tramite decisione su opposizione del 21 ottobre 2009 la Cassa CO 1 ha respinto le censure dell’ing. RI 1 ed ha confermato lo statuto di dipendente nei confronti della PI 1 (doc. 2).

 

                                    I.   Con ricorso del 20 novembre 2009 l’ing. RI 1 è tempestivamente insorto contro la predetta decisione su opposizione (doc. I). L’insorgente evidenzia di essere iscritto a Registro di commercio, di aver acquisito strumenti di lavoro necessari allo svolgimento della sua attività (in particolare strumenti informatici, cfr. doc. 2 e 3), di aver iniziato la propria attività nel suo appartamento per evitare costi iniziali, ma che a partire da gennaio 2010 lo studio sarà trasferito in __________ a __________. Il ricorrente sottolinea inoltre che quando ha preso la decisione di avviare la sua attività indipendente non aveva alcun mandato certo, mentre nel frattempo ha potuto preparare offerte e preventivi per altri clienti. A comprova ha allegato l’accettazione di un’offerta da parte della __________ inerente lavori di consulenza per la riattazione di uno stabile (doc. I).

 

                                   L.   Con risposta del 2 dicembre 2009 l’amministrazione ha chiesto la reiezione del ricorso con argomentazioni che, laddove necessario, saranno riprese in corso di motivazione (doc. V).

 

                                  M.   Il 21 dicembre 2009 il Giudice delegato del TCA ha chiamato in causa la RI 1 di __________, mettendo a disposizione delle parti l’intero incarto ed assegnando un termine per determinarsi in merito (doc. VII).

 

                                  N.   Con scritto dell’11 febbraio 2010 la PI 1 ha preso posizione, affermando che l’ing. RI 1 è stato alle loro dipendenze fino al mese di agosto 2008. Durante il periodo in cui è stato alle loro dipendenze l’ing. RI 1 si è sempre dimostrato essere un collaboratore competente e fondamentale per l’attività svolta dalla PI 1. In particolare era a conoscenza di un importante progetto, ossia la costruzione di un Ospedale __________ ad __________ in __________.

                                         La società ha poi affermato:

 

"  Nel mese di luglio 2009 abbiamo appreso che l’ing. RI 1 aveva dato vita ad una ditta individuale di ingegneria.

 

Poiché avevamo necessità che un ingegnere continuasse lo sviluppo del progetto __________, e sapendo che l’ing. RI 1 aveva aperto un proprio studio di ingegneria, abbiamo pensato di rivolgerci a quest’ultimo, dandogli mandato per la continuazione del progetto.

Possiamo senz’altro confermare che l’ing. RI 1 ha svolto il mandato che gli abbiamo affidato in piena autonomia e senza alcun vincolo di subordinazione, ad eccezione del rispetto dei termini di consegna.

 

Per le proprie consulenze, l’ing. RI 1 ha emesso fatture, che abbiamo regolarmente saldato.” (doc. VIII).

 

 

                                         in diritto

                                        

                                         in ordine

 

1.La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT  I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).

 

                                         nel merito

 

                                   2.   Oggetto del contendere è la questione di sapere se l'ing. __________RI 1 va considerato dipendente della PI 1 o se va affiliato quale indipendente.

 

                                   3.   Sono assicurate obbligatoriamente in conformità della legge federale sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti le persone fisiche che hanno il loro domicilio civile nella Svizzera (art. 1a cpv. 1 lett. a LAVS).

A norma dell'art. 3 cpv. 1 LAVS, gli assicurati sono tenuti al pagamento dei contributi fintanto che esercitano un'attività lucrativa.

In applicazione dell'art. 4 cpv. 1 LAVS, i contributi degli assicurati che esercitano un'attività lucrativa sono calcolati in percento del reddito proveniente da qualsiasi attività lucrativa dipendente e indipendente.

Secondo l'art. 5 cpv. 2 LAVS, il salario determinante comprende qualsiasi retribuzione del lavoro a dipendenza d'altri per un tempo determinato o indeterminato.

I contributi AVS degli assicurati esercitanti un'attività lucrativa indipendente sono determinati tenendo conto di qualsiasi reddito che non sia mercede per lavoro a dipendenza d'altri (art. 9 cpv. 1 LAVS).

Il reddito proveniente da un'attività lucrativa indipendente è stabilito deducendo dal reddito lordo le spese generali necessarie per conseguire il reddito lordo (art. 9 cpv. 2 lett. a LAVS).

Per l'art. 10 LPGA, è considerato salariato chi per un lavoro dipendente riceve un salario determinante secondo la pertinente legge.

L'art. 12 LPGA prevede che è considerato lavoratore indipendente chi non consegue un reddito dall'esercizio di un'attività di salariato (cpv. 1). Un indipendente può essere contemporaneamente anche un salariato, se consegue un reddito per un lavoro dipendente (cpv. 2).

 

Per quanto concerne la qualifica dell'attività esercitata da un assicurato, l'allora Tribunale federale delle assicurazioni (dal 1° gennaio 2007: Tribunale Federale) ha precisato che gli accordi, le dichiarazioni delle parti, la natura dal profilo del diritto civile del contratto vincolante un assicurato a un datore di lavoro non costituiscono, in materia di AVS, elementi decisivi per stabilire se una persona eserciti un'attività lucrativa a titolo dipendente o indipendente (sentenza H 322/03 dell'11 marzo 2005; sentenza H 31/04 del 21 marzo 2005).

In particolare, insolite costruzioni di diritto civile che devono servire a motivare un certo statuto di contribuzione qui non hanno alcun valore (RCC 1986 pag. 650).

 

                                   4.   Di principio si deve ammettere un'attività dipendente secondo l'art. 5 LAVS, quando una delle parti, rispetto all'altra, è subordinata per quanto concerne l'impiego del tempo o l'organizzazione del lavoro. Un altro indizio può essere dato da un rapporto di dipendenza economica oppure dal fatto che l'assicurato non sopporti il rischio economico a carico del datore di lavoro, il quale dirige la sua impresa e ne assume la responsabilità.

Questi princìpi non comportano comunque, da soli, soluzioni uniformi. Le manifestazioni della vita economica infatti possono assumere forme diverse e impreviste, così che è necessario lasciare alla prassi delle autorità amministrative e alla prudenza dei Giudici il compito di stabilire in ogni caso particolare se ci si trovi di fronte ad attività indipendente. La decisione sarà determinata generalmente dalla priorità di certi elementi, quali il rapporto di subordinazione o il rischio sopportato rispetto ad altri che militano in favore di soluzioni diverse (sentenza H 279/00 del 16 dicembre 2002; DTF 123 V 162 consid. 1, DTF 122 V 171 consid. 3a, pag. 172 consid. 3c e pag. 283 consid. 2a; DTF 119 V 161 consid. 2 e la giurisprudenza ivi citata). Per poter decidere si dovrà vedere quali sono gli elementi predominanti nel caso concreto (sentenza H 59/00 del 18 settembre 2000).

 

                                   5.   Secondo la giurisprudenza del TFA ([dal 1° gennaio 2007: TF] ricapitolata in DTF 122 V 169 e DTF 122 V 284 consid. 2b; Pratique VSI 2001 pag. 252) i criteri caratteristici di una attività indipendente sono ad esempio: investimenti di una certa importanza fatti dall’assicurato, utilizzo di locali propri e impiego di personale proprio (DTF 119 V 163 = Pratique VSI 1993 pag. 226 consid. 3b). Il rischio economico imprenditoriale sussiste quando, indipendentemente dal risultato dell’attività, le spese generali incorse sono sopportate dall’assicurato (RCC 1986 pag. 331 consid. 2d, RCC 1986 pag. 120 consid. 2b). Un altro indizio di un’attività lucrativa indipendente è l’esercizio, a nome proprio e per proprio conto, contemporaneo di diverse attività per altrettante società, senza che vi sia un rapporto di dipendenza con le stesse (RCC 1982 pag. 176). A riguardo, non è la possibilità giuridica di accettare dei lavori di diversi mandanti che è determinante, ma la situazione effettiva di ogni singolo mandato (RCC 1982 pag. 208).

Si è in presenza di un’attività dipendente quando le caratteristiche di un contratto di lavoro sono adempiute, vale a dire quando l’assicurato fornisce un lavoro entro un termine prestabilito, è economicamente dipendente dal “datore di lavoro” e, durante l’attività svolta, è integrato nell’azienda di quest’ultimo, e non può praticamente esercitare un’altra attività lucrativa (Rehbinder, Schweizerisches Arbeitsrecht, 12a edizione, pag. 34 segg.; Vischer, Der Arbeitsvertrag, SPR VII/1, pag. 306 citati in: Pratique VSI 1996 pag. 258 consid. 3c). Costituiscono indizi in questo senso l’esistenza di un piano di lavoro, la necessità di stilare un rapporto sul lavoro eseguito, come la dipendenza dalle infrastrutture sul luogo del lavoro (RCC 1982 pag. 176). Il rischio economico dell’assicurato, in questo caso, risiede nella dipendenza (esclusiva) dal risultato del lavoro personale (RCC 1986 pag. 126 consid. 2b; RCC 1986 pag. 347 consid. 2d) o, in caso di attività regolare, nel fatto che nell'eventualità di una cessazione di questo rapporto di lavoro, egli si trovi in una situazione simile a quella di un salariato che perde il suo impiego (DTF 119 V 163 = Pratique VSI 1993 pag. 226 consid. 3b).

 

L’allora Tribunale federale delle assicurazioni ha inoltre precisato che la comunicazione fiscale è vincolante per l'amministrazione e per il Giudice delle assicurazioni sociali solo per quanto attiene alla determinazione degli importi. Le questioni relative alla qualificazione giuridica costituiscono un'eccezione a questa disposizione (Pratique VSI 1993 pag. 242 segg.; Greber/Duc/ Scartazzini, Commentaire des articles 1 à 16 de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS), pag. 313, n. 149 ad art. 9 LAVS).

 

                                   6.   Il TFA (dal 1° gennaio 2007: TF) ha pure stabilito che la qualifica dell'assicurato come dipendente o indipendente non dipende dal fatto puramente formale della sua affiliazione avvenuta d'ufficio o su richiesta personale dell'interessato in una o nell'altra categoria. L'affiliazione di un assicurato, anche se formalmente confermata dalla Cassa di compensazione, come tale non lo qualifica definitivamente, in quanto lo scopo principale dell'affiliazione è quello di assicurare la persona che esercita un'attività lucrativa e non di qualificarne lo stato professionale definitivamente.

 

Solo la natura di tale attività, considerata nell'ambito dei rapporti economici e di lavoro, è determinante ai fini della qualificazione. Non può quindi essere escluso a priori che un assicurato qualificato dalla Cassa di compensazione come indipendente, eserciti un'attività di natura dipendente (Pratique VSI 1993 pag. 226 consid. 3c = DTF 119 V 165).

Per questi motivi, un assicurato può essere qualificato simultaneamente come salariato per un lavoro e indipendente per un altro lavoro. In questi casi per ogni reddito bisogna esaminare se proviene da un’attività dipendente o no (Pratique VSI 1995 pag. 145 consid. 5a; DTF 104 V 127).

 

                                   7.   Nella più recente giurisprudenza il TF ha avuto modo di rammentare che occorre tenere presente che la circostanza che un assicurato, all'inizio della sua attività indipendente, svolga un lavoro principalmente per un solo committente, è usuale (cfr. sentenza H 194/05 del 19 marzo 2007, consid. 7.1, nonché sentenza H 155/04 del 1° febbraio 2005, consid. 4.3) e come il processo, in atto ormai da anni, del mutamento economico e sociale impone un cambiamento radicale e celere del modo di agire e pensare un’attività lavorativa indipendente. Asserire che la regolarità nel pagamento e nel quantum sia sintomo di dipendenza significa fondare il proprio convincimento su stereotipi preconcetti e avulsi dalla complessa realtà economica (sentenza H 82/05 del 30 gennaio 2007, consid. 4.3).

                                         Per quanto concerne l’investimento, poco importante, in mezzi propri, il Tribunale federale ha già evidenziato che per natura certe attività, in particolare nel settore dei servizi, non necessitano di investimenti importanti. In tali casi, ai fini della qualifica dello statuto, va quindi posto l’accento sul criterio della dipendenza organizzativo-lavorativa e non su quello del rischio aziendale (Pratique VSI 2001 pag. 55 consid. 6b pag. 60 con riferimenti; sentenza H 194/05 del 19 marzo 2007, consid. 5.2).

 

                                         Infine vanno considerate anche le esigenze di coordinazione di cui occorre tenere conto in relazione ad assicurati che esercitano contemporaneamente diverse attività lavorative per diversi o per il medesimo mandante o datore di lavoro (DTF 123 V 161 consid. 4a pag. 167; sentenza H 194/05 del 19 marzo 2007, consid. 7.4). Se possibile va infatti evitato che diverse attività per il medesimo mandante o datore di lavoro, rispettivamente che la medesima attività per diversi mandanti o datori di lavoro, vengano qualificate in maniera differente, in parte a titolo dipendente e in parte a titolo indipendente (DTF 119 V 161 consid. 3b pag. 164; sentenza H 194/05 del 19 marzo 2007, consid. 7.4, sentenza H 12/04 del 17 febbraio 2005, consid. 3 e 4.2.3 con riferimenti).

 

                                   8.   Nel caso di specie, alla luce degli atti, questo Tribunale ritiene che la qualifica di dipendente dell’Ing. RI 1 non può (ancora) essere confermata sulla base degli elementi attualmente a disposizione.

 

                                         La documentazione raccolta dalla Cassa di compensazione non consente, a questo stadio, di ammettere, direttamente e con la dovuta tranquillità, se l’attività svolta dal ricorrente possa effettivamente essere considerata dipendente.

                                         L’amministrazione si è infatti limitata a decidere sulla base di pochi atti senza procedere ad ulteriori accertamenti, allorché l’attività svolta, in particolare in favore della PI 1, necessita di approfondimenti.

 

                                         Da una parte gli elementi a favore di un’attività indipendente sono numerosi: l’interessato ha iscritto a Registro di commercio la sua ditta individuale che ha quale scopo la __________ (doc. 6), l’assicurato ha investito circa fr. 1'740 in attrezzature informatiche (la fattura, dell’11 settembre 2009, è stata intestata alla ditta “__________”, doc. A2), l’assicurato ha ottenuto un secondo incarico dalla ditta __________ nel corso del mese di novembre 2009 (cfr. doc. A4) ed ha affermato di aver locato dei locali propri con effetto dal 1° gennaio 2010, fuori dalla propria abitazione.

                                         Egli inoltre non lavora in un locale appartenente al committente, non esiste un divieto di concorrenza, non ha diritto ad alcun indennizzo separato dei costi e delle spese (doc. 11), ha percepito una remunerazione forfetaria dal primo committente (fr. 25'000, cfr. doc. 17), ha allestito un documento nel quale viene fatta pubblicità per il suo studio di ingegneria (doc. 15). Nel prospetto figura che il ricorrente è titolare di uno studio d’ingegneria dal mese di luglio 2009, nel quale confluisce principalmente la sua esperienza nei settori di ingegneria civile, architettura, pianificazione territoriale, urbanistica ed industriale e la sua esperienza, nei Paesi dell’ex Unione sovietica e dei Balcani, gli permette di affrontare con successo complesse tematiche, così come le conoscenze dell’albanese, italiano, russo, francese ed inglese.

                                         Egli ha rilevato di collaborare con esperti settoriali di alto livello e l’appoggio di primarie società di ingegneria delle quali verifica il livello di qualità.

                                         Nella presentazione (doc. 15) figura inoltre che i servizi del suo studio di ingegneria includono consulenza, progettazione, project management, creazione e sviluppo di progetti e direzione dei lavori. Il suo ufficio è equipaggiato con i moderni sistemi per elaborazione di disegni (computer, stampanti, programma di calcoli statici Esa Prima Win e programma gestione progetti).

                                         A proposito del modus operandi nel prospetto figura che “siamo fermamente convinti dell’importanza di un’assunzione responsa-bile degli impegni. Da ciò deriva che il processo di acquisizione di un incarico per noi si articola intorno ad un quesito non aggira-bile: abbiamo inteso in maniera completa e siamo in grado responsabilmente di portare a termini quanto pattuito” e a proposito della trasparenza che “l’analisi viene svolta in contraddittorio, con trasparente esposizione delle istanze, delle criticità, delle opportunità, per la intima convinzione che, un efficace rapporto, nel rispetto dei ruoli, tra committente ed esecutore, non possa che passare per una reciproca profonda conoscenza, in termini di aspirazioni, valori, capacità, modalità.” (doc. 15).

                                         Ora, con sentenza del 21 marzo 2005 (H 31/04), l’Alta Corte ha considerato indipendente un ingegnere che aveva conseguito un importo di fr. 30'000 nel corso del 2001, rimunerato su base forfetaria (come in concreto) oppure secondo tariffa SIA, caratterizzata da usuale fatturazione e versamento sul suo conto bancario, che, tra le altre cose, non aveva alcun vincolo con il presunto datore di lavoro se non quello di rispetto delle scadenze per la consegna degli elaborati (come in concreto, cfr. presa di posizione della PI 1, doc. VIII), ed ha ricordato tra l’altro che il rischio aziendale di un libero professionista consiste principalmente nel fatto che questi è tenuto a rispondere dell’esecuzione lege artis del mandato conferitogli e in caso di errore è chiamato a rifondere i danni.

 

                                         L’allora TFA, a proposito dell’investimento di fr 5'926 effettuato dall’allora ricorrente ha evidenziato come “negare l’esistenza di un’attività indipendente per il fatto che M. non avrebbe effettuato investimenti tipici di un’attività imprenditoriale e comunque non di entità tale da essere paragonati a quelli di un imprenditore che intende iniziare un’occupazione indipendente, come argomentano i primi giudici, significa non tenere conto delle nuove realtà lavorative – che consentono sempre più di operare anche se delocalizzati (a casa propria, lontani dalla sede del committente o del mandante) e con l’ausilio dei mezzi informatici interattivi – e dei mutamenti economici in atto che permettono di svolgere un'attività lavorativa indipendente ad elevato tenore intellettuale senza necessità di dover inizialmente investire mezzi finanziari elevati per dotarsi di attrezzature, locali commerciali e personale. E comunque, anche ove si intenda considerare gli aspetti quantitativi, i dati numerici devono essere correlati al reddito conseguito. È vero che fr. 5'926.- possono apparire una cifra modesta in termini assoluti. Siffatto importo diviene tuttavia rilevante se rapportato a un reddito conseguito di fr. 30'000.- come è quello che è stato ripreso dalla Cassa.” (per un caso in cui, sulla base della citata sentenza federale, il Tribunale cantonale ha qualificato l’attività di un architetto quale indipendente, cfr. sentenza del 10 ottobre 2005, inc. 30.2005.42).

 

                                         D’altra parte tuttavia vi è la circostanza che l’interessato ha svolto inizialmente la sua attività a favore del precedente datore di lavoro, la PI 1, per la quale ha portato a termine un lavoro già iniziato in precedenza (cfr. doc. VIII). Egli inoltre nel compilare il formulario della __________ circa l’attività esercitata, l’8 settembre 2009 ha indicato di svolgere un lavoro al 100% a favore della PI 1 di __________, di essere tenuto a rispettare un orario di lavoro regolare dalle 8.30 alle 12 e dalle 13.30 alle 18 e di non aver stipulato contratti di assicurazione in relazione con la sua attività (cfr. doc. 12).

                                         Ora, nel caso di una persona assicurata che, come in concreto, continua ad essere attiva in maniera significativa per il precedente datore di lavoro, vanno poste esigenze più severe per poter riconoscerne con riferimento alla specifica attività lo statuto di indipendente. In questa evenienza infatti i criteri che depongono in favore di un’attività indipendente devono chiaramente prevalere su quelli che parlano per un’attività lucrativa dipendente (sentenza 9C_614/2008 del 1° luglio 2009, consid. 4.1; sentenza H 83/04 del 23 giugno 2005, consid. 3.2 con riferimenti).

                                        

                                         Non va però dimenticato che la società ha affermato di avergli affidato il mandato in piena autonomia e senza alcun vincolo di subordinazione, ad eccezione dei termini di consegna (cfr. a questo proposito la sopra citata sentenza H 31/04 del 21 marzo 2005). Del resto l’interessato si trovava all’inizio della sua attività e ancora recentemente il TF ha evidenziato che non può essere ignorato che all’avvio di una attività indipendente è abbastanza usuale che un unico grande cliente costituisca la base degli affari, la conquista di nuovi clienti potendo per contro avvenire a poco a poco con il passare del tempo (cfr., tra le tante, la sentenza del Tribunale federale, H 149/06 e H 155/06 del 24 gennaio 2008, consid. 7.3: “Infatti se è pur vero che Y.________ Sagl ha cominciato a consistentemente diversificare la sua clientela solo nel corso del 2005 (v. ricorso di L.________, pag. 3: "Nel 2004 la Y.________ Sagl ha allargato la rete dei propri clienti, e dal 2005 essa conta numerosi altri committenti"), vale a dire nell'anno in cui l'amministrazione ha proceduto alle riprese salariali in oggetto, d'altra parte non può nemmeno essere ignorato che all'avvio di una nuova attività (indipendente) è abbastanza usuale che un unico grande cliente costituisca la base degli affari, la conquista di nuovi clienti potendo per contro avvenire a poco a poco con il passare del tempo (v. sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni H 155/04 del 14 febbraio 2005, consid. 4.3; cfr. inoltre pure la sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni H 194/05 del 19 marzo 2007, consid. 7.1).; cfr. anche la sentenza H 194/05 del 19 marzo 2007, consid. 7.1 e la sentenza H 155/04 del 14 febbraio 2005, consid. 4.3 dove la Massima Corte ha affermato che “Zu berücksichtigen ist schliesslich in dieser Hinsicht auch, dass bei Aufnahme einer selbständigen Erwerbstätigkeit zu Beginn oft nur ein “Grosskun-de” die Basis des neuen Geschäftes bildet, während neue Klienten erst nach und nach gewonnen werden und zu einer breiteren Abstützung des Kundenkreises führen.”).

 

                                    9.   Alla luce degli elementi sopra riportati questo Tribunale ritiene che allo stato attuale non sia ancora possibile determinare con la dovuta tranquillità lo statuto lavorativo dell’insorgente.

 

                                          Il ricorso deve pertanto essere accolto e l’incarto rinviato all’amministrazione affinché proceda con ulteriori accertamenti.

 

                                          In particolare la Cassa deve esaminare nel dettaglio il rapporto di lavoro con la PI 1 per stabilire se l’interessato ha semplicemente ricevuto un solo mandato puntuale, eseguito nel corso dei primi mesi di attività oppure se la collaborazione è continuata nel tempo. A questo proposito la Cassa dovrà acquisire indicazioni circa le modalità del lavoro svolto (integrazione o meno nell’azienda, organizzazione del lavoro, impiego del tempo, possibilità effettiva di lavorare durante il periodo preso in esame, anche per terze persone, libertà operazionale e vincolo alle istruzioni, ecc.) e stabilire eventuali differenze nell’espletamento del lavoro prestato rispetto a quando l’insorgente era alle dipendenze della PI 1.

                                          A questo proposito la Cassa dovrà acquisire sia le fatture emesse in favore della PI 1, per stabilire il guadagno conseguito, sia eventuali contratti sottoscritti dalle parti e interpellare l’insorgente e la società circa il tipo di rapporto che intercorre(va) tra di loro.

 

                                         L’amministrazione dovrà inoltre effettuare accertamenti circa eventuali ulteriori mandati acquisiti presso terzi (chiedendo la trasmissione di tutte le fatture emesse), esaminare che tipo di lavoro è stato effettuato per questi ulteriori clienti (se ve ne sono), stabilire quali sforzi sono stati fatti per avere nuova clientela, richiamare il contratto relativo ai locali che l’assicurato afferma di aver locato con effetto dal 1° gennaio 2010 in via __________ a __________ ed interpellare gli eventuali clienti.

 

                                         Certo, questi ultimi accertamenti concernono fatti avvenuti dopo l’emissione della decisione impugnata. Ora, secondo costante giurisprudenza, l'autorità giudicante deve limitare l'esame del caso alla situazione effettiva che si presenta all'epoca in cui è stata resa la decisione impugnata, ritenuto che fatti verificatisi ulteriormente possono influire quali elementi di accertamento retrospettivo della situazione anteriore alla decisione stessa. I fatti accaduti posteriormente e che hanno modificato questa situazione devono di regola formare oggetto di un nuovo provvedimento (fra le tante cfr. DTF 121 V 366 consid. 1b, 116 V 248 consid. 1a, 112 V 93 consid. 3, 99 V 102).

 

                                         Tuttavia, ritenuto che l’attività è iniziata da poco tempo (luglio 2009) e che occorre esaminare lo sviluppo che la medesima ha avuto nel tempo, si tratta di accertamenti che permettono di meglio contestualizzare il tipo di attività svolta e di accertare se effettivamente vi è stata una maggiore diversificazione della clientela.

 

                                         Solo dopo aver effettuato questi accertamenti la Cassa, sulla base della sopra citata giurisprudenza (cfr. in particolare la sentenza H 31/04 del 21 marzo 2005 e la sentenza H 149/06 e H 155/06 del 24 gennaio 2008), potrà stabilire lo statuto dell’attività svolta dall’insorgente.

 

                                         Questo Tribunale è cosciente delle difficoltà che può incontrare la Cassa nel qualificare l’attività di assicurati all’inizio della loro attività lavorativa, in particolare laddove vi è la richiesta di essere affiliati come indipendenti e la necessità, d’altra parte, di emanare una decisione quando l’attività viene qualificata di dipendente. Proprio per meglio accertare il tipo di attività che l’interessato ha intenzione di svolgere, in casi come il presente, sarebbe auspicabile, laddove possibile, che l’amministrazione convochi le persone interessate alfine di meglio cogliere, sin dall’inizio, le diverse sfumature dell’attività che il richiedente sta per iniziare.

 

 

 

                                     

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

                                   1.   Il ricorso è accolto ai sensi dei considerandi.

                                         § La decisione impugnata è annullata e l’incarto rinviato alla Cassa per ulteriori accertamenti.

 

                                   2.   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato. Non si assegnano ripetibili.                     

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il giudice delegato                                                 Il segretario

 

Ivano Ranzanici                                                     Fabio Zocchetti