Raccomandata |
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Incarto n.
TB |
Lugano
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In nome |
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Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni |
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Giudice Ivano Ranzanici |
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con redattrice: |
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segretario: |
Fabio Zocchetti |
statuendo sul ricorso del 2 dicembre 2009 di
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RI 1
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contro |
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la decisione su opposizione del 10 novembre 2009 emanata da |
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Cassa CO 1
in materia di contributi AVS |
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ritenuto in fatto
A. Il 9 marzo 2009 (doc. 31) la Cassa CO 1 ha definitivamente fissato in Fr. 6'838,70 i contributi AVS/AI/IPG dovuti da RI 1 per il 2006 quale indipendente.
B. Il 20 marzo 2009 (doc. 30) l'assicurato ha chiesto alla Cassa la riduzione dei contributi dovuti quale conguaglio (Fr. 2'197,55) lamentando difficoltà economiche ed il 6 maggio 2009 (doc. 28) ha compilato l'apposito formulario, allegando diversi giustificativi di spese (docc. 11-18, 20-27).
Accertata l'assenza di ACB (doc. 19), con decisione del 28 maggio 2009 (doc. 9) la Cassa ha respinto la domanda di riduzione, poiché dal calcolo LEF risultava un'eccedenza di Fr. 1'842,50.
C. Esperiti degli accertamenti (docc. 3-7), il 10 novembre 2009 (doc. A1) la Cassa di compensazione ha preso posizione sull'opposizione del 16 giugno 2009 (doc. 8) dell'assicurato, respingendo la richiesta di riduzione dei contributi dovuti. Infatti, dopo avere rifatto il calcolo del minimo di esistenza agli effetti del diritto esecutivo, l'amministrazione ha ottenuto che le entrate attuali dell'interessato superano il minimo vitale LEF di Fr. 1'676,50. L'opponente poteva comunque versare il saldo a rate mensili.
D. Con ricorso del 2 dicembre 2009 (doc. I) l'assicurato ha esposto un calcolo del minimo d'esistenza della sua famiglia, giungendo ad un fabbisogno (spese) di Fr. 5'006,80 a cui far fronte con delle entrate di Fr. 5'240.-. Vista l'eccedenza di (soli) Fr. 233,20, il ricorrente ha chiesto al Tribunale di esonerarlo dal versamento del dovuto. In via subordinata, ha postulato che gli sia concessa una riduzione del conguaglio dei contributi e che in ogni caso gli sia concesso il pagamento a rate di Fr. 50.- al mese al massimo.
L'insorgente ha fatto inoltre presente che "nel 2007 avevo già pagato i contributi dovuti e poi CO 1 me li ha restituiti dicendo che da un loro calcolo ne avevo versati troppi (circa 1800.-). Dopo di che è nuovamente arrivata con una nuova richiesta… presumo siccome si era sbagliata… nel frattempo io i miei soldi li ho spesi per la famiglia ed ora faccio veramente fatica a restituirli.".
E. Nella risposta di causa dell'11 dicembre 2009 (doc. III) la Cassa ha proposto di respingere il ricorso dell'assicurato, poiché anche rifacendo il calcolo del minimo vitale (doc. 32A) tenendo conto del minimo di esistenza dei coniugi (Fr. 1'700.- x 12), delle spese di riscaldamento (Fr. 286,40) e di quelle mediche (Fr. 166.-), si giunge ad un'eccedenza di Fr. 574,10. Quand'anche si volesse comunque considerare il calcolo eseguito dall'insorgente, risulta sempre un'eccedenza di Fr. 233,20, ciò che gli permette di avere un margine per pagare ratealmente i contributi arretrati.
F. Il ricorrente ha osservato come la Cassa di compensazione abbia di volta in volta ridotto l'eccedenza, passando da Fr. 1'842,50 a Fr. 574,10. Egli ribadisce comunque la correttezza di un'eccedenza di soli Fr. 233,20, per cui la sua situazione finanziaria va considerata particolarmente gravosa, ritenuto, poi, che nel calcolo non sono state conteggiate le voci per l'assicurazione del veicolo, il telefono, il canone radio-televisivo, ecc. (doc. V). L'assicurato ha ribadito le proprie argomentazioni e le richieste ricorsuali.
La Cassa si è riconfermata nella risposta di causa (doc. VII).
considerato in diritto
in ordine
1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell'istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull'organizzazione giudiziaria (STF H 180/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003).
2. Per costante giurisprudenza federale, la decisione impugnata costituisce il presupposto ed il contenuto della contestazione sottoposta all'esame giudiziale (DTF 130 V 388; DTF 122 V 36 cons. 2a, DTF 110 V 51 cons. 3b e giurisprudenza ivi citata; SVR 2005 AHV Nr. 19; SVR 1997 UV Nr. 81, pag. 294).
Se non è stata emessa nessuna decisione, la contestazione non ha oggetto e non può dunque essere pronunciata una sentenza nel merito (STF C 22/06 del 5 gennaio 2007; DTF 131 V 164 cons. 2.1; DTF 125 V 414 cons. 1A; DTF 119 Ib 36 cons. 1b).
Nella fattispecie, la decisione impugnata, ossia quella su opposizione emessa il 10 novembre 2009 dalla Cassa di compensazione, porta unicamente sulla domanda di riduzione dei contributi dovuti a saldo per il 2006 formulata dall'assicurato il 20 marzo 2009 e completata il 6 maggio 2009.
In questo senso, in assenza di una decisione impugnabile, il Tribunale non può pronunciarsi sulla richiesta del ricorrente di esonerarlo dal versamento dei contributi personali dovuti a conguaglio per l'anno di contribuzione 2006. Questa censura è pertanto irricevibile.
Questo TCA può dunque entrare nel merito soltanto della domanda di riduzione dei contributi per l'anno 2006.
nel merito
3. Per l'art. 11 cpv. 1 LAVS, i contributi secondo gli articoli 6, 8 cpv. 1 o 10 cpv. 1, il cui pagamento non potrebbe essere ragionevolmente richiesto alle persone assicurate obbligatoriamente, possono essere adeguatamente ridotti, a richiesta motivata, per un periodo di tempo determinato o indeterminato; essi non possono però essere resi inferiori al contributo minimo.
Giusta l'art. 11 cpv. 2 LAVS il contributo minimo il cui pagamento costituirebbe un onere troppo grave per le persone assicurate obbligatoriamente può essere condonato, a richiesta motivata e previa consultazione dell'autorità designata dal Cantone di domicilio. Per questi assicurati il Cantone di domicilio paga il contributo minimo. I Cantoni possono far contribuire i Comuni di domicilio al pagamento di questo contributo.
L'art. 31 OAVS sulla riduzione dei contributi prevede al capoverso 1 che chi intende chiedere la riduzione dei suoi contributi, deve presentare alla cassa di compensazione cui è affiliato una domanda scritta, corredata dei documenti giustificativi necessari e rendere verosimile che non si può esigere da lui il pagamento del contributo intero.
La cassa di compensazione accorda la riduzione dopo aver fatto le indagini necessarie (art. 31 cpv. 2 OAVS).
4. Per quanto attiene la riduzione dei contributi, la richiesta deve essere presentata per iscritto (N. 3014 delle Direttive sui contributi dei lavoratori indipendenti e delle persone senza attività lucrativa nell'AVS/AI/IPG (DIN), edite dall'UFAS, edizione 2001, stato 2006) e deve essere sufficientemente motivata. L'assicurato deve inoltre provare che si trova in uno stato di bisogno e che non si può pretendere da lui il pagamento di contributi (N. 3015 DIN).
La riduzione dei contributi è una misura straordinaria che presuppone notevoli e straordinarie difficoltà finanziarie dell'assicurato; si deve dunque trattare di un effettivo stato di necessità (RCC 1950 pag. 334). Ciò si verifica in particolare quando l'assicurato è economicamente rovinato (RCC 1954 pag. 70; N. 3020 DIN).
La condizione dell'inesigibilità è soddisfatta quando il pagamento dell'intero contributo non permetterebbe all'assicurato di coprire il suo fabbisogno vitale e quello della sua famiglia (RCC 1949 pag. 162; RCC 1952 pag. 319; RCC 1989 pag. 122), vale a dire quando le spese indispensabili al mantenimento (minimo vitale) non sarebbero più coperte dai mezzi disponibili (N. 3021 DIN).
Occorre tenere presente la situazione economica complessiva del debitore e non solo fondarsi sul suo reddito da attività lucrativa (DTF 104 V 61; RCC 1978 pag. 522; RCC 1980 pag. 501; N. 3023 DIN). Si devono inoltre considerare le condizioni di reddito e di sostanza del coniuge e dei figli che vivono nell'economia domestica comune, indipendentemente dal regime matrimoniale scelto (DTF 120 V 275 consid. 5a/cc; RCC 1981 pag. 516, RCC 1951 pag. 457; N. 3024 DIN).
Per situazione di bisogno si intende il minimo vitale ai sensi della LEF (RCC 1988 pag. 132; RCC 1989 pag. 122). Salvo in circostanze molto particolari, il minimo vitale previsto dal diritto dell'esecuzione rappresenta il limite sotto cui il pagamento di un intero contributo non è esigibile (RCC 1981 pag. 321; N. 3025 DIN), costituendo un onere troppo gravoso. La giurisprudenza federale ha stabilito che si può riconoscere una particolare situazione di disagio economico, allorquando il reddito netto dell'assicurato è inferiore ai minimi di esistenza valevoli agli effetti del diritto esecutivo (RCC 1978 pag. 523).
Perché vi debba essere riduzione, occorre che il richiedente non possa far fronte ai propri bisogni vitali, non bastando invece che, abituato a una vita agiata, si senta soggettivamente in una situazione di disagio, senza che il pagamento dell'intero contributo lo metta in uno stato di necessità (RCC 1981 pag. 322; RCC 1953 pag. 319; N. 3027 DIN).
I contributi personali di un assicurato che possiede sostanza (immobili, titoli) non possono essere di principio ridotti per mancanza di inesigibilità, a meno che si tratti di un onere troppo pesante, anche se l'assicurato non ne può disporre (N. 3029 DIN). In questa situazione si giustifica al massimo la concessione di una dilazione di pagamento (RCC 1978 pag. 523, RCC 1951 pag. 239; STFA 13 dicembre 1990 in re G.P.C.). Tuttavia, se l'assicurato dispone di una certa sostanza, ma è gravato da debiti per un importo superiore, in questo caso può essergli riconosciuto il diritto di beneficiare di una riduzione dei contributi invece della dilazione di pagamento (STCA 5 marzo 1986 in re H.H., STCA 14 aprile 1986 in re H.J.M.). Per le proprietà fondiarie, una riduzione può entrare in linea di conto quando non è possibile aumentare il debito ipotecario. Le parti di sostanza bloccate (ad es. le assicurazioni sulla vita) possono essere oggetto di un prestito e giustificano tutt'al più la concessione di una proroga di pagamento (N. 3030 DIN), mentre non sono un motivo di riduzione (RCC 1978 pag. 521). Se del caso, è possibile pretendere che venga contratto un prestito per pagare i contributi dovuti (RCC 1980 pag. 501; N. 3030 DIN).
Per determinare se il pagamento del contributo minimo costituisce un onere troppo grave per l'assicurato, la giurisprudenza ha definito dei criteri (DTF 120 V 274 consid. 5 = Pratique VSI 1995 pag. 162). In particolare, i debiti fiscali non fanno parte degli obblighi della vita quotidiana da includere nel minimo vitale (DTF 120 V 274 consid. 5a/aa; RCC 1984 pag. 177; N. 3033 DIN).
Il debito contributivo di cui si chiede la riduzione non può essere preso in considerazione per la determinazione del minimo vitale dell'assicurato (RCC 1989 pag. 125 consid. 4; N. 3033 DIN).
Nemmeno gli interessi passivi sono deducibili, a meno che si tratti di interessi ipotecari in relazione con l'abitazione del debitore o di altri suoi bisogni vitali (DTF 120 V 271 consid. 5a/bb; Greber/Duc/Scartazzini, Commentaire des art. 1 à 16 de la LAVS, pag. 355 n. 8 ad art. 11).
La riduzione dei contributi deve essere esclusa se la concessione di una dilazione di pagamento permette alla cassa di ottenere il pagamento dell'intero importo (N. 3036 DIN).
Per stabilire se esiste una situazione d'inesigibilità, occorre fondarsi sulla situazione economica del debitore che esiste al momento in cui egli dovrebbe pagare i contributi (STFA H 164/99; DTF 120 V 275 consid. 5a/dd; DTF 113 V 254 consid. 4b, DTF 104 V 61; DTF 98 V 251; N. 3040 DIN). Questo momento è quello in cui la decisione sulla domanda di riduzione è cresciuta in giudicato e, di conseguenza, eventualmente quello in cui l'autorità cantonale di ricorso o il Tribunale federale statuisce sulla questione della riduzione. In questo caso, sebbene il Tribunale federale sia vincolato dalle constatazioni dell'autorità di prima istanza, eccezionalmente può tenere conto dei fatti nuovi, posteriori alla decisione della Cassa o della sentenza cantonale (DTF 120 V 275 consid. 5a/dd; DTF 104 V 61; Greber/Duc/Scartazzini, op. cit., n. 14 ad art. 11).
Inoltre, un condono fiscale non implica necessariamente una riduzione dei contributi AVS/AI/IPG. Tale condono può tutt'al più rappresentare un indizio (RCC 1954 pag. 230; N. 3045 DIN), ma in ogni caso spetta all'amministrazione dell'AVS di valutare se e in quale misura il pagamento dei contributi debba essere considerato un onere troppo elevato (DTF 120 V 271 consid. 6).
I contributi non devono essere ridotti in misura superiore a quanto richiesto dall'assicurato (N. 3046 DIN).
I contributi pagati senza riserva non possono più essere ridotti, ossia una domanda di riduzione può vertere solo su debiti contributivi non pagati (RCC 1952 pag. 428; N. 3047 DIN).
Di regola, il grado di riduzione è stabilito dal rapporto esistente tra l'insieme dei mezzi economici dell'assicurato e di quelli che gli garantiscono il minimo vitale (RCC 1949 pag. 163), oppure dalla parte del reddito che non copre il minimo vitale previsto dal diritto dell'esecuzione (N. 3048 DIN).
I debiti ed i loro interessi non giustificano di per sé il fatto che si consideri l'esistenza economica dell'assicurato come seriamente minacciata né, di conseguenza, la concessione di una riduzione che abbassi il contributo ad un tasso inferiore a quello del contributo usuale versato dai salariati, come avviene in caso di rovesci di fortuna o di malattie (RCC 1954 pag. 70; N. 3049 DIN).
La riduzione riguarda la totalità del contributo annuale. Se l'assicurato ha già versato una parte dei contributi prima di presentare la domanda, la parte già pagata deve essere presa in considerazione al momento del conteggio (RCC 1954 p. 70; N. 3050 DIN).
Anche se il contributo AVS/AI/IPG è stato fissato secondo la tavola scalare, non può essere ridotto ad un importo inferiore a quello che deve essere pagato da un salariato, quindi al 5,05% del reddito determinante (RCC 1950 pag. 257; N. 3051 DIN).
5. In concreto il ricorrente, esercitante attualmente un'attività lucrativa dipendente, ritiene che siano dati i requisiti sia per concedere il condono del pagamento del conguaglio dei contributi dovuti per il 2006, sia (almeno) la riduzione di questo importo, poiché dal calcolo del minimo esistenziale della sua famiglia risulterebbe una differenza in più di soli Fr. 233,20.
La Cassa di compensazione, invece, con la risposta di causa ha proposto un nuovo calcolo del minimo vitale, ottenendo un'eccedenza di Fr. 574,10. Ritenuto un reddito netto di Fr. 5'240.-, essa ha infatti quantificato in Fr. 4'665,90 il fabbisogno della famiglia, contro la somma di Fr. 5'006,80 calcolata dal ricorrente.
Essenzialmente, la differenza di calcolo risiede nelle deduzioni effettuate per le spese di istruzione dei due figli (Fr. 150.-), per le spese di trasferta per recarsi al lavoro (Fr. 200.-) e per il leasing dello scooter (Fr. 181,85), che non sono state riconosciute dalla Cassa.
6. In merito al calcolo del minimo vitale, per quanto attiene alle entrate, le parti concordano nel ritenere un importo di Fr. 5'240.-, derivante dalla media del salario lordo conseguito dal ricorrente nei quattro primi mesi del 2009 di Fr. 4'596.- (doc. 22) e dall'assegno familiare integrativo di Fr. 644.- percepito dalla convivente (docc. 11 e 12).
Gli assegni di famiglia sono prestazioni sociali in denaro, a carattere integrativo ed a sostegno sì degli oneri del figlio, ma pure di tutti gli oneri familiari (art. 1 cpv. 1 della legge cantonale sugli assegni di famiglia [LAF], RL 6.4.1.1). Economicamente, l'assegno costituisce quindi un reddito spettante alla famiglia (monoparentale o biparentale) nel suo insieme e non solo ai figli. Del resto, titolare del diritto all'assegno è l'uno o l'altro dei genitori (art. 2 cpv. 1 LAF), ossia quello che cura il figlio (art. 5 cpv. 1, 24 e 31 s. LAF) rispettivamente – per gli assegni di base e per giovani in formazione o invalidi – quello che percepisce un salario (art. 6, 11 e 23 LAF). D'altronde, tutti i redditi dei diversi membri sono presi in considerazione per il calcolo degli assegni integrativi e di prima infanzia (cfr. ad. es.: art. 24 cpv. 1 lett. c, 27, 30, 30d 31 lett. d, 32, 35 e 37d LAF).
Dal profilo esecutivo, l'assegno deve pertanto essere dedotto dal minimo di esistenza comune della famiglia del debitore (nel senso di comunione domestica giusta l'art. 93 LEF, quindi limitata al genitore e al figlio se i genitori vivono separati) e non solo dal supplemento per i figli. Ciò anche per evitare che con gli assegni si paghino spese non essenziali a scapito dei creditori di prestazioni essenziali. Inoltre, va tenuto conto del carattere impignorabile degli assegni di famiglia (art. 46 LAF; Messaggio (n. 4198 del 19 gennaio 1994, in Raccolta dei verbali del Gran Consiglio, sessione ordinaria primaverile 1996, vol. I.2, p. 830; art. 92 n. 9a LEF; Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. II, Losanna 2000, n. 9 e 87 ad art. 92). Nel quantificare l'eccedenza pignorabile, vanno però considerati tutti i redditi dell'escusso, sia quelli impignorabili (art. 92 LEF) – in concreto gli assegni – che quelli limitatamente pignorabili (art. 93 LEF) – il salario –, fermo restando che potranno essere pignorati solo i redditi limitatamente pignorabili se e nella misura in cui, sommati a quelli impignorabili, eccedano il suo minimo di esistenza (DTF 104 III 38; sentenza CEF 22 gennaio 1999 [15.98.142], cons. 3c, Rep. 1999, n. 88bis (1); Ochsner, Commentaire romand de la LP, Basilea/Ginevra/ Monaco 2005, n. 159 ad art. 92; Guidicelli/Piccirilli, Il pignoramento di redditi ex art. 93 LEF nella pratica ticinese, Lugano 2002, n. 39; von der Mühll, Basler Kommentar zum SchKG, vol. II, Basilea/ Ginevra/Monaco 1998, n. 18 ad art. 93). Dal profilo pratico, gli assegni di famiglia dovranno quindi essere dedotti dal minimo di esistenza del debitore e si pignorerà solo il suo salario nella misura in cui eccede detto minimo (RDAT II-2007 pag. 768 n. 56c).
Pertanto, per calcolare l'eccedenza, vanno considerati tutti i redditi del ricorrente e della sua famiglia, quindi sia il salario netto conseguito dall'assicurato sia l'assegno familiare integrativo (AFI) della sua convivente. È quindi a buon diritto che la Cassa ha fissato in Fr. 5'240.- (Fr. 4'596.- + Fr. 644.-) le entrate mensili dell'insorgente.
Quanto al fabbisogno della sua famiglia, occorre rilevare che né il ricorrente né la Cassa l'hanno determinato correttamente.
L'assicurato ha indicato delle spese per l'istruzione dei figli, ma in proposito va evidenziato che egli non le ha comprovate.
Inoltre, considerato che i bambini hanno meno di dieci anni e quindi che frequentano l'asilo e la scuola elementare - verosimilmente – ubicati nel comune di domicilio, la cifra di Fr. 150.- appare ingiustificata sia per far fronte agli eventuali mezzi pubblici di trasporto, sia per il materiale scolastico.
Anche le spese di trasferta per recarsi al lavoro appaiono eccessive, dato che proprio la tabella per il calcolo del minimo di esistenza agli effetti del diritto esecutivo allestita dalla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello valida dal 1° settembre 2009, peraltro prodotta dallo stesso ricorrente (doc. A2), indica che le spese di trasferta in scooter per raggiungere il posto di lavoro vengono conteggiate in Fr. 30.- al mese.
Per contro, la Cassa non ha nemmeno preso in considerazione queste spese di trasferta né quelle di leasing dello scooter.
Ad ogni buon conto, la questione dell'esatta determinazione del minimo vitale del ricorrente e della sua famiglia può rimanere qui indecisa. In effetti, sia che si consideri il fabbisogno calcolato dall'assicurato (Fr. 5'006,80), sia quello proposto dalla Cassa nella risposta di causa (Fr. 4'665,90), oppure ancora un importo che si situa fra queste due cifre se ci si attiene alle correzioni delle poste appena elencate, l'insorgente dispone comunque sempre di un'eccedenza di entrate, essendo queste superiori alle uscite della sua famiglia.
Come ricordato la riduzione può essere concessa se è dimostrato che, a seguito del pagamento del contributo dovuto, l'assicurato verrebbe a trovarsi in una particolare situazione di estremo disagio economico, ciò che si presenta allorquando le entrate dell'assicurato non permettono di coprire il suo fabbisogno minimo. Pertanto, non possono essere presi in considerazione altri elementi e aspetti soggettivi, dovendosi basare su uno stato di necessità obiettivo.
Non va poi dimenticato che l'assicurato dispone di titoli e sostanza immobiliare, per cui la riduzione è di principio esclusa (N. 3029 DIN). La circostanza che vi siano dei debiti (doc. A3), di cui però non si conosce la natura (privati e/o ipotecari), lascia però dei dubbi sul loro computo integrale (N. 3034 DIN).
Occorre inoltre evidenziare che la sostanza immobiliare è stata fiscalmente stimata in Fr. 60'634.-, ma commercialmente può sicuramente avere un valore maggiore (il TCA osserva, al riguardo, che per determinare l'assegno familiare integrativo, nella decisione del 21 ottobre 2008 la Cassa per gli assegni di famiglia ha ritenuto una proprietà fondiaria di Fr. 242'539.-, doc. 12).
La vendita al valore corrente di mercato diminuirebbe il debito ipotecario e conseguentemente pure gli interessi passivi, lasciando maggiore liquidità a disposizione del debitore.
Oltre a ciò, le assicurazioni sulla vita dell'assicurato (cfr. notifica di tassazione IC 2008, doc. A3), essendo parti di sostanza bloccate, possono essere oggetto di un prestito e giustificano tutt'al più la concessione di una dilazione di pagamento (N. 3030 DIN).
Stante quanto precede, data un'eccedenza d'entrata variabile fra i Fr. 230.- ed i Fr. 570.-, non è pertanto possibile procedere con una riduzione del contributo dovuto, poiché l'assicurato non è in una situazione di bisogno e quindi può far fronte al pagamento dei contributi dovuti chiedendo alla Cassa di compensazione una dilazione (art. 34b OAVS).
Al riguardo, la circostanza che il ricorrente stesso abbia proposto di rimborsare mensilmente il debito contributivo indica che lo stesso non costituisce un onere troppo grave.
Da quanto precede discende che la decisione di reiezione della domanda di riduzione deve essere confermata. Il ricorso deve dunque essere respinto.
7. Quanto alla domanda in via principale di concedere il condono del conguaglio dei contributi per il 2006, benché, come visto in ingresso, essa non sia stata oggetto della decisione qui impugnata, questo Tribunale rileva comunque che giusta l'art. 11 cpv. 2 LAVS, il contributo minimo il cui pagamento costituirebbe un onere troppo grave per le persone assicurate obbligatoriamente può essere condonato, a richiesta motivata e previa consultazione dell'autorità designata dal Cantone di domicilio. Per questi assicurati il Cantone di domicilio paga il contributo minimo. I Cantoni possono far contribuire i Comuni di domicilio al pagamento di questo contributo.
L'art. 32 cpv. 1 OAVS, relativo al condono dei contributi, prevede che le persone tenute a pagare i contributi che, conformemente all'articolo 11 capoverso 2 LAVS, domandano il condono, devono presentare una domanda scritta e motivata alla cassa di compensazione cui esse sono affiliate; la cassa trasmette la domanda all'autorità designata dal Cantone di domicilio, affinché questa possa esprimere il suo parere.
Giusta l'art. 32 cpv. 2 OAVS, la cassa di compensazione decide della domanda di condono in base al parere dell'autorità designata dal Cantone di domicilio. Il condono può essere accordato per il periodo di due anni al massimo. Inoltre, una copia della decisione di condono deve essere notificata al Cantone di domicilio; questo può fare opposizione ai sensi dell'art. 52 LPGA o impugnare la decisione in conformità agli articoli 56 e 62 LPGA (art. 32 cpv. 3 OAVS).
Per l'art. 17 del Decreto legislativo di applicazione della legge federale del 20 dicembre 1946 sull'assicurazione per la vecchiaia e i superstiti (RL 6.4.5.2), il Dipartimento dell'Interno, Servizio cantonale della pubblica assistenza (ora: Dipartimento della sanità e della socialità), è designato quale autorità consultiva per il condono delle quote dovute dalle persone assicurate obbligatoriamente, per le quali il pagamento di esse costituirebbe un onere troppo grave. In tale caso la quota mensile di Fr. 1.- è a carico dell'assistenza pubblica.
Quando la Cassa di compensazione ha ridotto il contributo al minimo di legge l'assicurato debitore può domandare il condono.
In effetti, il condono dei contributi è possibile solo quando l'assicurato è unicamente debitore del contributo minimo annuale. La legge, in proposito, è molto chiara: è il contributo minimo, il cui pagamento costituirebbe un onere troppo grave per le persone assicurate obbligatoriamente, che può essere esonerato (art. 11 cpv. 2 LAVS).
Il condono del contributo minimo può essere concesso solo ad assicurati che si troverebbero in una situazione insostenibile se dovessero pagare i contributi. Ciò significa che il condono dei contributi minimi è una misura straordinaria e può essere concesso solo quando l'assicurato vive in grande povertà (N. 3071 DIN).
Anche nell'ambito del condono, la situazione insostenibile quale condizione per il condono del contributo giusta l'art. 11 cpv. 2 LAVS deve essere esaminata secondo il minimo vitale previsto dal diritto dell'esecuzione (RCC 1988 pag. 117; N. 3072 DIN).
Dal profilo procedurale, se degli assicurati che, fino a quel momento, versavano contributi superiori al contributo minimo annuale soddisfano le condizioni di condono prima di aver inoltrato la domanda di riduzione, essi possono richiedere contemporaneamente, sullo stesso modulo, la riduzione e il condono. In questi casi la cassa esaminerà dapprima se deve ridurre il contributo al minimo annuale e, all'occorrenza, emanerà una decisione. In seguito verificherà se esistono motivi che giustificano il condono (N. 3077 DIN).
La citata norma legale prevede inoltre che le Casse di compensazione sottopongano tutte le richieste di condono all'autorità designata dal Cantone di domicilio (per il Cantone Ticino: Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento), la quale si accolla, se dati gli estremi, il pagamento del contributo minimo.
In concreto, poiché è stata negata la possibilità di ridurre il contributo fatturato all'assicurato fino al massimo al contributo dovuto da un salariato (5,05%), nemmeno è possibile ammettere l'eccezionale riduzione del contributo fino al contributo minimo. Di conseguenza, non può essergli neppure straordinariamente concesso il condono del contributo minimo.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.
2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il giudice delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Fabio Zocchetti