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segretario: |
Fabio Zocchetti |
statuendo sul ricorso del 27 novembre 2009 di
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RI 1
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contro |
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la decisione su opposizione del 12 novembre 2009 emanata da |
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chiamata in causa: |
Cassa CO 1
PI 1, (vedi inc. 30.2010.11)
in materia di contributi AVS |
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ritenuto in fatto
A. RI 1, 1943, pensionato, in precedenza esercitante un'attività lucrativa salariata, il 25 agosto 2009 (doc. 6) ha compilato il Questionario per l'affiliazione degli indipendenti, chiedendo di essere affiliato in detta categoria dal 1° settembre 2009 come consulente industriale a tempo parziale, con un utile netto annuo previsto di Fr. 20'000.-.
B. Con decisione dell'8 ottobre 2009 (doc. A2) la Cassa CO 1 ha respinto la predetta richiesta di affiliazione, ritenendo l'assicurato dipendente di PI 1. Con decisione di pari data (doc. 4), la Cassa ha avvertito il datore di lavoro che le retribuzioni versate fanno parte del salario determinante e quindi che deve trattenere gli oneri sociali e riversarli alla Cassa.
C. Il 1° novembre 2009 (doc. A3) l'assicurato ha interposto opposizione contro il rifiuto d'affiliazione come indipendente. Il 12 novembre 2009 (doc. A1) l'amministrazione ha confermato il provvedimento impugnato con una decisione su opposizione, affermando che l'opponente lavora per un unico committente - la ditta PI 1 -, è legato ad un accordo di consulenza, non sopporta il rischio economico tipico dell'imprenditore, è retribuito con uno stipendio orario di Fr. 50.-, gli è riconosciuto un rimborso spese per eventuali trasferte ed infine è sottoposto a via gerarchica sia disciplinare sia funzionale ad una persona designata dalla ditta, a cui risponde anche delle sue attività.
D. RI 1 ha presentato ricorso il 27 novembre 2009 (doc. I) contestando lo statuto di dipendente. Dopo avere esposto il suo profilo professionale, egli ha indicato di svolgere due distinti mandati a livello europeo ed internazionale nel suo campo professionale. Per l'attività esercitata per PI 1 ha trasformato un locale del suo appartamento in ufficio di lavoro ed ha fatto stampare dei biglietti da visita da consegnare ai mandanti e/o ai loro clienti. Allestisce inoltre una distinta del lavoro svolto ed una fattura per ogni incarico, che trasmette alla persona nominata dal mandante per le necessarie verifiche e ne sorveglia il pagamento dell'importo fatturato entro i termini stabiliti.
E. Con risposta del 7 dicembre 2009 (doc. IV) la Cassa di compensazione ha proposto la reiezione del ricorso, ribadendo il rifiuto dell'affiliazione come indipendente.
L'11 dicembre 2009 (doc. VI) il ricorrente ha preso posizione sulla risposta dell'amministrazione, contestandola dettagliatamente con argomentazioni di cui si dirà nelle motivazioni che seguono.
Sulla scorta di queste osservazioni, il 15 dicembre 2009 (doc. VIII) la Cassa si è riconfermata nella propria risposta di causa.
F. Con decreto del 21 dicembre 2009 (doc. IX) il Tribunale ha chiamato in causa la ditta PI 1 quale parte interessata che, benché invitata, non ha formulato osservazioni sulla vertenza.
considerato in diritto
in ordine
1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell'istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull'organizzazione giudiziaria (STF H 180/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003).
nel merito
2. Sono assicurate obbligatoriamente in conformità della legge federale sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti le persone fisiche che hanno il loro domicilio civile nella Svizzera (art. 1a cpv. 1 lett. a LAVS).
A norma dell'art. 3 cpv. 1 LAVS, gli assicurati sono tenuti al pagamento dei contributi fintanto che esercitano un'attività lucrativa.
In applicazione dell'art. 4 cpv. 1 LAVS, i contributi degli assicurati che esercitano un'attività lucrativa sono calcolati in percento del reddito proveniente da qualsiasi attività lucrativa dipendente e indipendente.
Secondo l'art. 5 cpv. 2 LAVS, il salario determinante comprende qualsiasi retribuzione del lavoro a dipendenza d'altri per un tempo determinato o indeterminato.
I contributi AVS degli assicurati esercitanti un'attività lucrativa indipendente sono determinati tenendo conto di qualsiasi reddito che non sia mercede per lavoro a dipendenza d'altri (art. 9 cpv. 1 LAVS). Il reddito proveniente da un'attività lucrativa indipendente è stabilito deducendo dal reddito lordo le spese generali necessarie per conseguire il reddito lordo (art. 9 cpv. 2 lett. a LAVS).
Per l'art. 10 LPGA, è considerato salariato chi per un lavoro dipendente riceve un salario determinante secondo la pertinente legge.
L'art. 12 LPGA prevede che è considerato lavoratore indipendente chi non consegue un reddito dall'esercizio di un'attività di salariato (cpv. 1). Un indipendente può essere contemporaneamente anche un salariato, se consegue un reddito per un lavoro dipendente (cpv. 2).
Per quanto concerne la qualifica dell'attività esercitata da un assicurato, l'allora Tribunale federale delle assicurazioni (dal 1° gennaio 2007: Tribunale Federale) ha precisato che gli accordi, le dichiarazioni delle parti, la natura dal profilo del diritto civile del contratto vincolante un assicurato a un datore di lavoro non costituiscono, in materia di AVS, elementi decisivi per stabilire se una persona eserciti un'attività lucrativa a titolo dipendente o indipendente (STFA H 322/03 dell'11 marzo 2005; STFA H 31/04 del 21 marzo 2005).
In particolare, insolite costruzioni di diritto civile che devono servire a motivare un certo statuto di contribuzione qui non hanno alcun valore (RCC 1986 pag. 650).
3. Di principio si deve ammettere un'attività dipendente secondo l'art. 5 LAVS, quando una delle parti, rispetto all'altra, è subordinata per quanto concerne l'impiego del tempo o l'organizzazione del lavoro. Un altro indizio può essere dato da un rapporto di dipendenza economica oppure dal fatto che l'assicurato non sopporti il rischio economico a carico del datore di lavoro, il quale dirige la sua impresa e ne assume la responsabilità.
Questi princìpi non comportano comunque, da soli, soluzioni uniformi. Le manifestazioni della vita economica infatti possono assumere forme diverse e impreviste, così che è necessario lasciare alla prassi delle Autorità amministrative e alla prudenza dei Giudici il compito di stabilire in ogni caso particolare se ci si trovi di fronte ad attività indipendente. La decisione sarà determinata generalmente dalla priorità di certi elementi, quali il rapporto di subordinazione o il rischio sopportato rispetto ad altri che militano in favore di soluzioni diverse (STFA H 279/00 del 16 dicembre 2002; DTF 123 V 162 consid. 1, DTF 122 V 171 consid. 3a, pag. 172 consid. 3c e pag. 283 consid. 2a; DTF 119 V 161 consid. 2 e la giurisprudenza ivi citata). Per poter decidere si dovrà vedere quali sono gli elementi predominanti nel caso concreto (STFA H 59/00 del 18 settembre 2000).
4. Secondo la giurisprudenza del TFA (ricapitolata in DTF 122 V 169 e DTF 122 V 284 consid. 2b; Pratique VSI 2001 pag. 252) i criteri caratteristici di un'attività indipendente sono ad esempio: investimenti di una certa importanza fatti dall'assicurato, utilizzo di locali propri e impiego di personale proprio (DTF 119 V 163 = Pratique VSI 1993 pag. 226 consid. 3b). Il rischio economico imprenditoriale sussiste quando, indipendentemente dal risultato dell'attività, le spese generali incorse sono sopportate dall'assicurato (RCC 1986 pag. 331 consid. 2d, RCC 1986 pag. 120 consid. 2b). Un altro indizio di un'attività lucrativa indipendente è l'esercizio, a nome proprio e per proprio conto, contemporaneo di diverse attività per altrettante società, senza che vi sia un rapporto di dipendenza con le stesse (RCC 1982 pag. 176). A riguardo, non è la possibilità giuridica di accettare dei lavori di diversi mandanti che è determinante, ma la situazione effettiva di ogni singolo mandato (RCC 1982 pag. 208).
Si è in presenza di un'attività dipendente quando le caratteristiche di un contratto di lavoro sono adempiute, vale a dire quando l'assicurato fornisce un lavoro entro un termine prestabilito, è economicamente dipendente dal “datore di lavoro” e, durante l'attività svolta, è integrato nell'azienda di quest'ultimo, e non può praticamente esercitare un'altra attività lucrativa (Rehbinder, Schweizerisches Arbeitsrecht, 12a edizione, pag. 34 segg.; Vischer, Der Arbeitsvertrag, SPR VII/1, pag. 306 citati in: Pratique VSI 1996 pag. 258 consid. 3c). Costituiscono indizi in questo senso l'esistenza di un piano di lavoro, la necessità di stilare un rapporto sul lavoro eseguito, come la dipendenza dalle infrastrutture sul luogo del lavoro (RCC 1982 pag. 176). Il rischio economico dell'assicurato, in questo caso, risiede nella dipendenza (esclusiva) dal risultato del lavoro personale (RCC 1986 pag. 126 consid. 2b; RCC 1986 pag. 347 consid. 2d) o, in caso di attività regolare, nel fatto che nell'eventualità di una cessazione di questo rapporto di lavoro, egli si trovi in una situazione simile a quella di un salariato che perde il suo impiego (DTF 119 V 163 = Pratique VSI 1993 pag. 226 consid. 3b).
Il Tribunale federale delle assicurazioni ha inoltre precisato che la comunicazione fiscale è vincolante per l'amministrazione e per il Giudice delle assicurazioni sociali solo per quanto attiene alla determinazione degli importi. Le questioni relative alla qualificazione giuridica costituiscono un'eccezione a questa disposizione (STCA del 13 marzo 2008, 30.2007.76; STCA del 1° febbraio 2008, 30.2008.20; Pratique VSI 1993 pag. 242 segg.; Greber/Duc/Scartazzini, Commentaire des articles 1 à 16 de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS), N. 149 ad art. 9 LAVS, pag. 313).
In una sentenza pubblicata in Pratique VSI 2001 pag. 55, alla pag. 63 il TFA ha precisato:
" (…) Il est vrai que, selon la jurisprudence, la qualification fiscale du revenu ne constitue qu'un indice, d'une certaine importance certes, qui doit être apprécié en fonction de l'ensemble des conditions économiques (ATF 122 V 289 = VSI 1997 p. 105 consid. 5d et les références citées). Une harmonisation de l'application du droit commande toutefois, notamment dans les cas douteux, de ne pas s'écarter sans nécessité de l'appréciation fiscale. (…)."
5. La nostra Massima Istanza ha pure stabilito che la qualifica dell'assicurato come dipendente o indipendente non è conseguenza del fatto, puramente formale, della sua affiliazione avvenuta d'ufficio o su richiesta personale dell'interessato in una o nell'altra categoria. L'affiliazione di un assicurato, anche se formalmente confermata dalla Cassa di compensazione, come tale non lo qualifica definitivamente, poiché lo scopo principale dell'affiliazione è quello di assicurare la persona che esercita un'attività lucrativa e non di qualificarne lo statuto professionale definitivamente.
Solo la natura di tale attività, considerata nell'ambito dei rapporti economici e di lavoro, è determinante ai fini della qualificazione. Non può quindi essere escluso a priori che un assicurato qualificato dalla Cassa di compensazione come indipendente, eserciti un'attività di natura dipendente (STFA del 24 febbraio 1989 nella causa D. SA; Pratique VSI 1993 pag. 226 consid. 3c = DTF 119 V 165).
Per questi motivi, un assicurato può essere qualificato simultaneamente come salariato per un lavoro e indipendente per un altro lavoro. In questi casi per ogni reddito bisogna esaminare se proviene da un'attività dipendente o no (Pratique VSI 1995 pag. 145 consid. 5a; DTF 104 V 127).
6. Nella più recente giurisprudenza, l'Alta corte ha avuto modo di rammentare che occorre tenere presente che la circostanza che un assicurato, all'avvio di una nuova attività indipendente, svolga un lavoro principalmente per un solo grande cliente, è usuale, la conquista di nuovi clienti potendo per contro avvenire a poco a poco con il passare del tempo (STF H 149/06 + H 155/06 del 24 gennaio 2008, consid. 7.3; STF H 194/05 del 19 marzo 2007, consid. 7.1, nonché STF H 155/04 del 1° febbraio 2005, consid. 4.3).
L'Alta corte ha inoltre affermato che il processo, in atto ormai da anni, del mutamento economico e sociale impone un cambiamento radicale e celere del modo di agire e pensare un'attività lavorativa indipendente. Asserire che la regolarità nel pagamento e nel quantum sia sintomo di dipendenza significa fondare il proprio convincimento su stereotipi preconcetti e avulsi dalla complessa realtà economica (STF H 82/05 del 30 gennaio 2007, consid. 4.3).
Per quanto concerne l'investimento, poco importante, in mezzi propri, il Tribunale federale ha già evidenziato che per natura certe attività, in particolare nel settore dei servizi, non necessitano di investimenti importanti. In tali casi, ai fini della qualifica dello statuto, va quindi posto l'accento sul criterio della dipendenza organizzativo-lavorativa e non su quello del rischio aziendale (Pratique VSI 2001 pag. 55 consid. 6b pag. 60 con riferimenti; citata STF H 194/05, consid. 5.2).
Infine, vanno considerate anche le esigenze di coordinazione di cui occorre tenere conto in relazione ad assicurati che esercitano contemporaneamente diverse attività lavorative per diversi o per il medesimo mandante o datore di lavoro (DTF 123 V 161 consid. 4a pag. 167; citata STF H 194/05, consid. 7.4). Se possibile va infatti evitato che diverse attività per il medesimo mandante o datore di lavoro, rispettivamente che la medesima attività per diversi mandanti o datori di lavoro, vengano qualificate in maniera differente, in parte a titolo dipendente ed in parte a titolo indipendente (DTF 119 V 161 consid. 3b pag. 164; citata sentenza H 194/05, consid. 7.4, STF H 12/04 del 17 febbraio 2005, consid. 3 e 4.2.3 con riferimenti).
7. L'art. 11 LPGA considera datore di lavoro chi impiega salariati.
Giusta l'art. 12 cpv. 1 LAVS, è considerato datore di lavoro chiunque paghi, a persone obbligatoriamente assicurate, una retribuzione giusta l'art. 5 capoverso 2 LAVS. Sono tenuti al pagamento dei contributi tutti i datori di lavoro che hanno uno stabilimento d'impresa in Svizzera o che, nella loro economia domestica, impiegano personale di servizio obbligatoriamente assicurato (cpv. 2). È riservata l'esenzione dall'obbligo di pagare i contributi in virtù di convenzioni internazionali o di consuetudini stabilite dal diritto delle genti (cpv. 3).
Il datore di lavoro è la persona per la quale il salariato esegue un lavoro, su retribuzione, in una situazione dipendente e per un tempo determinato o indeterminato (Direttive UFAS sulla riscossione dei contributi (DRC), N. 1001). In generale il datore di lavoro è la persona che paga il salario determinante al salariato (art. 12 cpv. 1 LAVS). Si considera salario determinante secondo l'art. 5 cpv. 2 LAVS qualsiasi retribuzione di un lavoro dipendente fornito per un tempo determinato o indeterminato (Direttive UFAS sul salario determinante (DSD), N. 1001).
La LAVS presume che la persona che paga dei salari è un datore di lavoro (Greber/Duc/Scartazzini, op. cit., pag. 364, n. 4 ad art. 12 LAVS).
8. Nel caso di specie, alla luce della documentazione agli atti e della sopra citata giurisprudenza, la decisione della Cassa di compensazione di ritenere RI 1 quale dipendente di PI 1 va tutelata, poiché gli elementi a favore di un'attività salariata sono nettamente predominanti rispetto a quelli che potrebbero far propendere per un'attività indipendente.
Negli ultimi anni prima del pensionamento, il ricorrente è stato alle dipendenze della ditta __________ di __________ (doc. 6). Un anno dopo l'ottenimento della rendita di vecchiaia, il 10 settembre 2009 (doc. 5) l'assicurato ha sottoscritto un accordo di consulenza con PI 1, valido dal 1° settembre 2009.
Questo accordo, stilato su due pagine, regola dettagliatamente l'inizio e la durata dell'accordo, l'onorario ed il rimborso spese, come pure le assicurazioni e l'ambito di attività del consulente.
Il contratto di collaborazione in esame, agli atti, ha una durata indeterminata e prevede che il lavoratore svolga la sua attività di consulenza due o tre pomeriggi alla settimana.
Già queste condizioni sono un indizio per ammettere un rapporto di subordinazione del consulente nei confronti della succitata società. Le parti hanno infatti voluto vincolarsi per un tempo indeterminato, così pure definire modalità e tempo dell’attività di una nei confronti dell'altra. Ciò si riscontra in particolare laddove gli interventi del lavoratore devono durare ogni volta quattro ore ed è stato indicato come esempio l'orario di lavoro dalle 13.30 alle 17.30.
Dal profilo della retribuzione, il contratto prevede che "l'onorario" per le prestazioni del consulente è di Fr. 50.- all'ora, lordi ed omnicomprensivi, per un conteggio minimo di 15 minuti. Ogni mese l'assicurato deve rendere conto alla ditta del lavoro svolto come pure del tempo impiegato per ogni suo intervento. In sostanza, quindi, è tenuto ad allestire mensilmente un rendiconto sotto forma di tabella di impiego del tempo (time sheet), messogli a disposizione in formato elettronico dalla ditta. In particolare, il consulente deve indicare la data dell'intervento, l'orario d'inizio e di fine dello stesso con relativa durata quotidiana dell'intervento, nonché una breve descrizione delle attività svolte.
La contabilizzazione delle prestazioni svolte è dunque meticolosa e deve seguire un determinato schema voluto e adottato all'interno della ditta. Il lavoratore non è libero nella fatturazione.
Il capitolo 3 prevede, oltre al forfait orario, che il consulente ha diritto, per eventuali trasferte di lavoro, ad un rimborso spese. Esso è computato sulla base di un regolamento interno della ditta relativo alle spese generali, regolamento che l'assicurato ha ricevuto al momento della firma dell'accordo ed al quale si deve dunque attenere. Comunque, sia le spese relative a queste trasferte sia eventuali spese di rappresentanza differenti dalle previsioni del regolamento interno, devono essere preventivamente approvate per conto della ditta da una determinata persona.
Anche in tale evenienza, dunque, l'assicurato non è autonomo nella determinazione né delle prestazioni stesse da fatturare, né delle spese sostenute e nemmeno nella modalità di fatturazione della propria attività al committente dei lavori. In effetti, oltre a dovere seguire un determinato schema di fatturazione, è tenuto addirittura ad ottenere il beneplacito della ditta per le spese di trasferta e di rappresentanza a cui ha fatto fronte nell'esercizio della sua attività a favore della nota società, ciò che esula chiaramente da un normale contratto di mandato ex art. 402 CO.
Le parti contrattuali hanno inoltre concordato una fatturazione a scadenza mensile, ossia il consulente deve contabilizzare ogni mese alla ditta le proprie prestazioni e le eventuali spese avute, accompagnando la fattura dal time sheet compilato dall'assicurato. Se, da un lato, è vero che il mandatario è obbligato, ad ogni richiesta del mandante, a rendere conto del suo operato (art. 400 cpv. 1 CO), d'altro lato va tuttavia evidenziato che nemmeno questa distinta può essere autonomamente allestita dal consulente e presentata come tale a PI 1, poiché essa deve essere dapprima controfirmata per approvazione dalla succitata persona di riferimento. Inoltre, la richiesta di rimborso delle spese – già preventivamente convalidata dalla predetta persona - deve però poi essere corredata da tutta la documentazione e dai relativi giustificativi, così come previsto (sempre) dal regolamento interno della società e non per libera contrattazione delle parti.
Secondo il capitolo 4, il lavoratore si assume "tutti gli adempimenti formali e del pagamento dei contributi di legge a suo carico. Le assicurazioni per malattia e infortuni sono a carico del consulente.". Queste condizioni non significano ancora, evidentemente, che il consulente debba a tutti gli effetti essere qualificato come indipendente. Come visto, gli accordi, le dichiarazioni delle parti, la natura dal profilo del diritto civile del contratto vincolante un assicurato a un datore di lavoro non costituiscono, in materia di AVS, elementi decisivi per stabilire se una persona eserciti un'attività lucrativa a titolo dipendente o indipendente.
Ciò che è determinante è la natura dell'attività svolta, in specie, dal ricorrente nei confronti della parte chiamata in causa.
Il capitolo successivo, l'ultimo, definisce l'ambito di attività del consulente, specificando che egli è sottoposto in via gerarchica, sia dal profilo disciplinare sia per quello funzionale, ad una determinata persona all'interno della ditta, a cui deve anche rispondere delle sue attività.
Questa circostanza sottolinea ulteriormente il rapporto di subordinazione alla base del contratto di collaborazione fra l'assicurato e la società chiamata in causa. In effetti, questo elemento è di fondamentale importanza, giacché significa che il ricorrente viene parificato ad un normale lavoratore dipendente che sottostà agli ordini, alle direttive di un superiore non solo dal lato funzionale – come visto, il consulente non si limita, come è giusto che sia nell'ambito di un contratto di mandato, a sottoporre al mandante il resoconto mensile delle sue prestazioni, ma deve preventivamente sottoporlo all'approvazione di una terza persona, così come la richiesta del rimborso delle spese di trasferta e di rappresentanza -, bensì addirittura anche da quello disciplinare.
Questi elementi contrattuali non sono certo tipici di un'attività lucrativa esercitata da un imprenditore indipendente, notoriamente libero ed autonomo nell'esecuzione dei suoi mandati, seppure nel rispetto, ovviamente, delle volontà del committente riguardo al lavoro da svolgere e che, a tal fine, può ricevere istruzioni dal mandante per la trattazione dell'affare e, in tal caso, non può disattenderle (art. 397 cpv. 1 CO).
Infatti, non solo il ricorrente riceve istruzioni riguardo all'organizzazione della sua attività ed alle modalità di fatturarla, ma è anche subordinato a terzi gerarchicamente dal profilo disciplinare, alla stessa stregua di un normale dipendente della società.
Il contratto suddivide i compiti del ricorrente in due fasi.
La prima fase prevede la presa di conoscenza tecnica dei prodotti della ditta e la partecipazione al processo di monitoraggio della qualità di produzione e del grado di soddisfazione della clientela.
La seconda fase contempla lo studio dei problemi rilevati, l'elaborazione ed il monitoraggio insieme alle persone indicate delle misure correttive e preventive; l'elaborazione di un concreto piano di sviluppo dei processi e dei prodotti con specifico riferimento ai tempi di implementazione in relazione alle priorità ed ai risultati attesi.
Le incombenze del ricorrente sono dunque state dettagliatamente stabilite dal committente.
Nell'esecuzione di questi suoi compiti, il consulente è obbligato ad operare nel rispetto dell'equilibrio dell'organizzazione della ditta, a tutelare gli interessi e l'immagine della SA anche nei confronti di terze parti con le quali dovesse venire in contatto nell'ambito della sua attività, a non divulgare all'esterno informazioni di alcun tipo relative alla ditta di cui verrà a conoscenza, ad astenersi da collaborazioni con altre ditte operanti in concorrenza diretta ed indiretta con la ditta e tale obbligo si estende ad un periodo di 12 mesi successivamente alla data in cui ha avuto termine il rapporto di consulenza con la ditta.
Al lavoratore si chiede dunque di "confondersi" con i dipendenti della ditta, dovendone tutelare gli interessi e promuoverne il buon nome verso terzi.
Soprattutto, però, al consulente è fatto divieto di concorrenza durante il rapporto di lavoro ed alla fine dello stesso, proprio come nell'ambito di un contratto di lavoro fra salariato e datore di lavoro (art. 321a cpv. 3 CO: Durante il rapporto di lavoro, il lavoratore non può eseguire lavoro rimunerato per conto di un terzo nella misura in cui leda il dovere di fedeltà verso il datore di lavoro, segnatamente facendogli concorrenza; art. 321a cpv. 4 CO: Durante il rapporto di lavoro, il lavoratore non può utilizzare né rilevare fatti di natura confidenziale, segnatamente i segreti di fabbricazione e di affari, di cui ha avuto conoscenza al servizio del datore di lavoro; egli è tenuto al segreto anche dopo la fine del rapporto di lavoro nella misura in cui la tutela degli interessi legittimi del datore di lavoro lo esiga).
Infine, il lavoratore risponde del proprio operato solo per il caso di dolo o colpa grave.
Visto quanto esposto, dall'analisi dell'accordo di consulenza fra il ricorrente e la società chiamata in causa, d'avviso di questo Tribunale, si ha una situazione tipica di un rapporto di dipendenza.
9. Nelle sue osservazioni dell'11 dicembre 2009 (doc. VI), l'insorgente ha ripreso i singoli elementi caratteristici dell'attività indipendente, contestualizzandoli alla sua situazione personale.
Ha quindi affermato che agisce verso l'esterno con la propria ragione sociale quale consulente per la gestione di produzione, qualità e sicurezza e che rilascia fatture direttamente a proprio nome, assumendosene il rischio d'incasso. Ha anche fatto stampare biglietti da visita che consegna ai mandanti e/o loro clienti.
Tuttavia, a comprova di ciò, l'assicurato non ha prodotto copia né della carta intestata e di questi biglietti da visita né di alcune fatture che ha finora emesso nei confronti dei suoi committenti.
Ha inoltre dichiarato di assumersi il rischio economico tipico dell'imprenditore, siccome ha trasformato a proprie spese un locale del suo appartamento di abitazione in un ufficio.
Al riguardo, il TCA osserva che l'indicazione generica che l'assicurato utilizza quale ufficio quello ricavato nella sua abitazione, oltre a non essere stata provata (ciò che sarebbe stato possibile ed agevole per il ricorrente), appare insufficiente per ammettere che egli abbia sopportato un rischio particolare legato all'esercizio della sua attività di consulente industriale (Pratique VSI 1995 pag. 27 segg.; Greber/Duc/Scartazzini, op. cit., pag. 167, ad art. 5 LAVS n. 56; STCA del 13 gennaio 2009, 30.2008.45-46; STCA del 25 ottobre 2007, 30.2006.44).
Per quanto concerne l'investimento in mezzi propri per la creazione della sua ditta individuale e quindi anche della trasformazione della sua abitazione, va osservato che non è dato sapere quanto sia costato tutto ciò (computer, telefono cellulare, ristrutturazione dell'abitazione, ecc.).
Al riguardo, va rammentato che il Tribunale federale ha già evidenziato che per natura certe attività, in particolare nel settore dei servizi, non necessitano di investimenti importanti. In tali casi, ai fini della qualifica dello statuto, va quindi posto l'accento sul criterio della dipendenza organizzativo-lavorativa e non su quello del rischio aziendale (Pratique VSI 2001 pag. 55 consid. 6b pag. 60 con riferimenti; citata STF H 194/05, consid. 5.2).
In merito alla facoltà degli indipendenti di organizzare liberamente la propria azienda, il ricorrente ha affermato che anch'egli si determina personalmente su come e quando lavorare e poi si organizza di conseguenza.
Questa affermazione, però, come visto, stride con il contratto che ha sottoscritto con PI 1, laddove egli è vincolato alla società per due-tre pomeriggi alla settimana ed ogni intervento deve essere della durata di quattro ore. Anche dal profilo organizzativo l'assicurato deve attenersi alle direttive della società, che gli impongono un determinato metodo di conteggio delle proprie prestazioni e di promuovere gli interessi e l'immagine della ditta, come pure lo limitano nella sua facoltà di muoversi professionalmente come meglio crede, dovendo sottostare gerarchicamente ad una persona appartenente alla ditta.
Non agisce, dunque, come un normale consulente esterno.
È vero che l'insorgente lavora per più mandanti (tre), ma non va dimenticato che un indipendente può essere contemporaneamente anche un salariato, se consegue un reddito per un lavoro dipendente (art. 12 cpv. 2 LPGA).
Qualificarlo ora come dipendente di PI 1 non implica comunque, va ribadito, che eventuali suoi rapporti con altri committenti debbano essere qualificati nel medesimo modo. Come visto, infatti, un assicurato può essere qualificato quale dipendente per un'attività ed indipendente per un'altra. Un assicurato può pure trovarsi simultaneamente in condizione d'indipendente e di dipendente nei confronti di una stessa persona (STFA del 24 febbraio 1989 nella causa D. SA; STCA del 3 luglio 2001, Inc. n. 30.2001.57; cfr. Pratique VSI 1993 pag. 226 consid. 3c = DTF 119 V 165; DTF 105 V 113).
Fondamentale è che ogni singolo rapporto lavorativo deve essere esaminato distintamente ed indipendentemente dagli altri, come in concreto.
Nessun ostacolo impedisce dunque all'assicurato di poter essere affiliato come indipendente nei confronti di terzi quale consulente per la gestione di produzione, qualità e sicurezza e come dipendente, per la medesima professione, quando è al servizio della società qui chiamata in causa.
Quanto al rischio d'incasso delle proprie fatture emesse, l'interessato evidenzia che deve sorvegliare che i pagamenti dei suoi onorari avvengano nei termini prestabiliti. Egli afferma che qualora un cliente/mandante non dovesse pagare o dovesse fallire, deve sopportare il rischio della perdita dell'incasso.
Nell'espletamento della sua attività l'assicurato non emette fatture destinate ai beneficiari finali delle sue prestazioni, appaltanti rispettivamente, mandanti dei lavori, per un pagamento diretto. Da quanto desumibile dagli atti, il consulente industriale si rivolge unicamente e direttamente a PI 1, che gli commissiona l'esecuzione di opere a favore di clienti che trattano però solo con la società.
Quindi, obbligata alle prestazioni nei confronti del ricorrente è soltanto la predetta società e non i di lei clienti finali, che per contro non hanno un rapporto giuridico diretto con il collaboratore.
Non va poi dimenticata la rimunerazione di Fr. 50.- lordi all'ora, omnicomprensiva, concordata fra le parti.
In queste circostanze, fatturando sempre le proprie prestazioni alla ditta chiamata in causa - che peraltro deve prima passarle al vaglio ed accettarle per potere versare il dovuto al consulente -, anche se ha svolto il lavoro per un terzo committente, l'insorgente non incorre in alcun rischio di perdita, poiché ha pattuito il versamento di una somma oraria indipendentemente da quanto la ditta fatturerà realmente ai terzi per le sue prestazioni.
L'interessato gode però anche del rimborso delle spese sopportate, quali il riconoscimento delle spese di trasferta e delle spese di rappresentanza, fermo restando, anche in tal caso, l'approvazione preventiva da parte di un dipendente della società.
Questo fa sì che nell'eseguire la propria attività per conto della citata società l'assicurato non corra alcun rischio particolare legato al suo lavoro e nemmeno debba accollarsi un rischio economico nel senso di rischio di perdita nel non riuscire ad incassare quanto fatturato (Pratique VSI 1995 pagg. 27 seg.; Greber/ Duc/Scartazzini, op. cit., pag. 167, n. 56 ad art. 5 LAVS), nella misura in cui è la stessa ditta – e non i terzi committenti – che regola direttamente i propri impegni con il suo consulente.
Il datore di lavoro si assume pertanto il rischio economico, mentre il ricorrente, non agendo a proprio nome e per proprio conto, non si assume alcun rischio particolare verso terzi.
Tale circostanza indica dunque l'assenza di un rischio d'incasso verso la committenza della ditta individuale.
Non va poi dimenticato che l'eventualità che PI 1 possa non versare al suo collaboratore gli importi che egli le fattura, porrebbe l'insorgente nella medesima posizione di un lavoratore dipendente che non riceve quanto pattuito con il proprio datore di lavoro. Da ciò discende che il rischio economico che l'interessato sopporta è praticamente nullo e di conseguenza non analogo a quello di un imprenditore indipendente (Pratique VSI 1995 pagg. 27 seg.; Greber/Duc/Scartazzini, op. cit., pag. 167, n. 56 ad art. 5 LAVS). Non si può quindi sostenere che egli si assuma una perdita di guadagno tipica di un lavoratore indipendente.
10. Gli altri elementi, sollevati dal ricorrente a comprova della qualifica della sua attività di consulente quale indipendente, non sono decisivi per la determinazione dei rapporti con la ditta in esame.
A fronte principalmente di un chiaro rapporto di subordinazione sia sotto l'aspetto organizzativo sia dal profilo degli obblighi a cui è tenuto nei confronti della ditta ricorrente, ma anche dell'assenza, come visto, di un rischio economico e d'incasso nei confronti della clientela, le motivazioni date dall'insorgente che ha affermato che agisce sotto la propria responsabilità, che lavora a casa propria e non fa quindi capo alle infrastrutture del mandante, hanno un'incidenza nettamente inferiore e non sono sufficienti per qualificarlo come persona esercitante attività lucrativa indipendente.
In effetti, malgrado l'insorgente si annunci ogni volta alla ricezione per farsi accompagnare dalla persona incaricata dal mandante per riceverlo e che agisca di propria iniziativa, concordata in anticipo con il rispettivo responsabile, questi elementi passano in secondo piano di fronte alla circostanza che egli non si assume per contro direttamente e personalmente alcun rischio aziendale ed economico tipico di ogni imprenditore (STFA H 320/01 del 29 dicembre 2003), neppure nel senso di rischio di perdita nel non riuscire ad incassare quanto fatturato.
Il rapporto instauratosi tra il consulente e la ditta qui chiamata in causa è quindi tale da costituire un vero e proprio legame di collaborazione dipendente e non certo di collaborazione esterna.
11. Considerate tutte le circostanze evidenziate, le tesi ricorsuali non possono essere seguite. I diversi elementi risultanti dal caso concreto indicano che si è in presenza, in materia di obbligo contributivo alle assicurazioni sociali, di un rapporto di dipendenza fra RI 1 e la società PI 1. Le caratteristiche di un'attività salariata sono infatti predominanti rispetto alle ragioni di affiliare l'assicurato come un imprenditore autonomo quando lavora per la summenzionata ditta.
Di conseguenza, la decisione su opposizione della Cassa che ha rifiutato di affiliare l'assicurato come indipendente dal 1° settembre 2009 quando lavora per la società qui parte in causa, è corretta e deve essere confermata.
Il ricorso deve così essere respinto.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il giudice delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Fabio Zocchetti