Raccomandata |
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Incarto n.
TB |
Lugano
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In nome |
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Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni |
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Giudice Ivano Ranzanici |
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con redattrice: |
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segretario: |
Fabio Zocchetti |
statuendo sul ricorso del 17 febbraio 2009 di
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RI 1
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contro |
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la decisione su opposizione del 6 febbraio 2009 emanata da |
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Cassa CO 1
in materia di contributi AVS |
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ritenuto in fatto
A. Con decisione del 25 novembre 2008 (doc. 4) la Cassa CO 1 di __________ ha fissato i contributi AVS/AI/IPG dovuti da RI 1 per l'anno 2006 quale persona senza attività lucrativa.
L'Amministrazione si è basata sulla IFD 2006 e sul certificato di salario del marito per il 2006, ritenendo una sostanza netta complessiva in Svizzera e all'estero di Fr. 9'312.- ed un reddito percepito sotto forma di rendite di Fr. 170'149.-, che è stato moltiplicato per venti e sommato alla sostanza. Il totale, diviso due conformemente all'art. 28 cpv. 4 OAVS, dà una sostanza determinante di Fr. 1'706'146.-. La Cassa ha fissato i contributi in Fr. 3'333.- ed ha aggiunto le spese amministrative di Fr. 66,65.
B. Con decisione su opposizione del 6 febbraio 2009 (doc. A1) emanata dopo l'udienza del 29 gennaio 2009 (doc. 2), l'Amministrazione ha respinto l'opposizione del 9 dicembre 2008 (doc. 3), ribadendo che il reddito sotto forma di rendita va ritenuto lordo e non netto e che la trattenuta per il pagamento delle imposte __________ non va dedotta dal reddito lordo del marito.
C. Il 17 febbraio 2009 (doc. I) l'assicurata si è rivolta a questo Tribunale evidenziando che lo stipendio annuo lordo del marito, impiegato presso il __________, era di Fr. 116'149.- e non di Fr. 170'149.- come ritenuto dalla Cassa. Inoltre, la ricorrente sostiene che il calcolo dei suoi contributi dovrebbe essere fatto sul reddito netto del marito e non lordo, deducendo quindi i contributi sociali versati da quest'ultimo. In virtù dell'art. 28 cpv. 4 OAVS, poi, si dovrebbe considerare un reddito di Fr. 85'074.- e non del doppio, ovvero di Fr. 170'149.-. Chiede quindi che sia rivisto il calcolo dei contributi che è tenuta a versare per il 2006.
D. La risposta del 10 marzo 2009 (doc. IV) riprende il tenore della decisione su opposizione, non senza precisare che lo stesso certificato di lavoro del marito (__________) specifica che per la determinazione dell'imponibile fiscale deve essere utilizzato il cambio Franchi/Euro __________. Inoltre, la Cassa ha effettivamente ritenuto la metà del reddito del marito, dividendo per due il totale intermedio di Fr. 3'412'292.-.
La ricorrente ha prodotto i certificati di salario del marito relativi ai mesi di settembre 2007 (doc. A2) ed ottobre 2008 (doc. A3), evidenziando che il suo stipendio differisce ampiamente da quello ritenuto dalla Cassa di compensazione (doc. VI).
L'Amministrazione si è riconfermata nella sua risposta (doc. VIII).
considerato in diritto
in ordine
1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell'istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull'organizzazione giudiziaria (STF H 180/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003).
nel merito
2. Controversi sono sia il calcolo dei contributi dovuti dall'assicurata, sia le stesse basi di calcolo su cui si è fondata la Cassa.
Sono assicurate obbligatoriamente in conformità alla Legge federale sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti le persone fisiche che hanno il loro domicilio civile in Svizzera (art. 1a cpv. 1 lett. a LAVS).
A norma dell'art. 3 cpv. 1 LAVS, gli assicurati sono tenuti al pagamento dei contributi fintanto che esercitano un'attività lucrativa. Se non esercitano un'attività lucrativa, l'obbligo contributivo inizia il 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui compiono i 20 anni e dura fino alla fine del mese in cui compiono 64 anni, se sono di sesso femminile o 65 anni, se di sesso maschile.
Giusta l'art. 10 cpv. 1 LAVS, le persone che non esercitano un'attività lucrativa pagano, secondo le loro condizioni sociali, un contributo da Fr. 324.- (nel 2005 e 2006: Fr. 353.-) a Fr. 8'400.-. Gli assicurati che esercitano un'attività lucrativa e che, durante un anno civile, pagano, incluso il contributo di un eventuale datore di lavoro, contributi inferiori a Fr. 324.- (Fr. 353.-), sono considerati non esercitanti un'attività lucrativa.
Per l'art. 10 cpv. 2 LAVS, gli assicurati che non esercitano un'attività lucrativa, se mantenuti o assistiti da enti pubblici o da terzi, pagano il contributo minimo.
Il contributo AVS è dunque pagato "secondo le condizioni sociali" dell'assicurato. Questi assicurati sono quindi tenuti a pagare i contributi sia sulla sostanza, sia sul reddito annuo conseguito sotto forma di rendite moltiplicato per 20, ciò che corrisponde ad un tasso di interesse del 5% (art. 28 cpvv. 1 e 2 OAVS; RCC 1990 pag. 455 consid. 2a; RCC 1986 pag. 350).
Sono quindi obbligate a versare i contributi, diversamente dal vecchio diritto, anche le mogli di assicurati, se non esercitano alcuna attività lucrativa (abrogazione vecchio art. 3 cpv. 2 lett. b LAVS) e le vedove non esercitanti un’attività lucrativa (abrogazione del vecchio art. 3 cpv. 2 lett. c LAVS).
Cionondimeno, i coniugi senza attività lucrativa di assicurati con un'attività lucrativa non devono versare alcun contributo, qualora il coniuge versi contributi pari al doppio del contributo minimo (nuovo art. 3 cpv. 3 lett. a LAVS).
3. Nella sua giurisprudenza, l'allora TFA (dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale) ha costantemente interpretato la nozione di "reddito conseguito in forma di rendite" in senso lato. In effetti se ciò non dovesse essere il caso, prestazioni di importi considerevoli e versate in modo irregolare verrebbero sottratte alla riscossione dei contributi con il pretesto che non si tratterebbe né di una rendita in senso stretto, né di un reddito determinante.
L'Alta Corte ha stabilito che se le prestazioni in questione, indipendentemente dal fatto che presentino o no le caratteristiche delle rendite, contribuiscono al mantenimento dell'assicurato, occorre qualificare queste ultime come delle rendite. Infatti, si tratta di elementi del reddito che esercitano un'influenza sulle condizioni sociali di una persona senza attività lucrativa (Pratique VSI 1994, pag. 207 e 176; RCC 1991 pag. 433 consid. 3a, con riferimenti di dottrina e di giurisprudenza).
La giurisprudenza del TFA considera come reddito conseguito sotto forma di rendite: le rendite d’invalidità dell’assicurazione militare (RCC 1949 pag. 473), le indennità giornaliere dell'assicurazione malattia (RCC 1980 pag. 211), le rendite del secondo pilastro e l’anticipo AVS che l’istituto di previdenza accorda ad un assicurato prima dell’età che dà diritto alla rendita AVS (RCC 1988 pag. 184), le rendite d’invalidità e le indennità giornaliere dell'assicurazione infortuni obbligatoria (RCC 1982 pag. 82), le rendite per perdita di guadagno versate dalle assicurazioni-vita private e le rendite versate da istituti stranieri d’assicurazione a delle vittime di guerra (RCC 1985 pag. 158), le rendite di invalidità versate da assicurazioni sociali estere (RCC 1991 pag. 433), le rendite da contratti vitalizi (Pratique VSI 1994 pag. 207), i redditi da attività lucrativa del coniuge che non è sottoposto all'assicurazione svizzera, quindi che ha conseguito all'estero (Pratique VSI 1999 pag. 204).
Al contrario, non rientrano nel concetto di rendite ai sensi di questo disposto, le rendite dell’AVS e dell’AI (comprese le PC), come pure le indennità giornaliere AI (RCC 1991 pag. 431 consid. 3a, RCC 1990 pag. 456 consid. 2b, RCC 1982 pag. 82).
Va poi ricordato che non sono considerati reddito determinante conseguito sotto forma di rendite nemmeno le rendite e le pensioni per i figli, a condizione che i figli vi abbiano un diritto proprio (ad esempio le rendite per orfani ai sensi della LAINF) e il provento della sostanza se l'importo di quest'ultima è noto o può essere stabilito dalla cassa di compensazione (RCC 1990 pag. 454; Pratique VSI 1994 pag. 207).
Per sostanza, ai fini dell’art. 28 OAVS si deve intendere l’insieme dei beni mobili o immobili di proprietà dell’assicurato, situati sia in Svizzera che all’estero (RCC 1952 pag. 94; Käser, Assurance-Vieillesse et Survivants II, FJS n. 468, pag. 15). Fanno pure parte della sostanza determinante del marito i beni della moglie qualunque sia il regime matrimoniale dei coniugi (Pratique VSI 1994 pag. 174; RCC 1991 pag. 437 consid. 4 b, DTF 105 V 241), i beni di cui l’assicurato ha l’usufrutto ed i beni dei figli minorenni (DTF 101 V 178 = RCC 1976 pag. 153).
Ciononostante, computabile è unicamente la sostanza al netto, vale a dire che dal valore lordo devono essere detratti, fra l’altro, i relativi debiti (Käser, Unterstellung und Beitragswesen in der obligatorischen AHV, Berna 1996, pag. 228, N. 10.28; Greber/ Duc/Scartazzini, Commentaire des articles 1 à 16 de la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants (LAVS), pag. 347, n. 24 ad art. 10 LAVS).
L'art. 28 cpv. 4 OAVS prevede che se una persona coniugata deve pagare contributi come persona senza attività lucrativa, i suoi contributi sono determinati in base alla metà della sostanza e del reddito determinante per la rendita dei coniugi.
Quindi, i contributi della singola persona sposata senza attività lucrativa sono determinati sull’insieme dei redditi da pensione e sostanza dei coniugi, il tutto diviso per metà, qualunque sia il loro regime e anche qualora i coniugi siano stati tassati in modo separato (Greber/Duc/Scartazzini, op. cit., pag. 347, n. 25 ad art. 10 LAVS).
L'introduzione il 1° gennaio 1997 del capoverso 4 dell'art. 28 OAVS viene così giustificata nella Pratique VSI 1996 pag. 25:
" (…) Faute de disposition légale ou réglementaire, le Tribunal fédéral des assurances a décidé que les conditions sociales de l'époux sans activité lucrative se détermine sur la base non seulement de sa fortune et de son revenu sous forme de rente à lui, mais aussi sur ceux de sa femme (VSI 1994, p. 174 consid. 3 et 4a; RCC 1991, p. 433; ATF 105 V 243 = RCC 1980, p. 248; RCC 1985, p. 158). Le Tribunal fédéral des assurances étaie cette jurisprudence par l'obligation conjugale d'assistance et d'entretien qui incombe aux époux quel que soit le régime matrimonial.
Poursuivre cette pratique reviendrait à charger de manière excessivement forte les couples, qui ne tombent pas sous le coup de l'article 3, alinéa 3 LAVS. Pour cette raison, il faut introduire au niveau du règlement une disposition qui soit appropriée et proportionnelle. Une correction au niveau du règlement s'impose directement. Conformément à cela, la fortune et le revenu sous forme de rente des époux conjoints doivent être additionnés, indépendamment du régime matrimonial et même si les époux sont imposés séparément; la moitié de ce montant doit être prise en compte pour calculer les cotisations du ou des conjoints non actifs. (…)"
Il Tribunale federale ha stabilito che l'art. 28 cpv. 4 OAVS è conforme alla legge ed alla Costituzione (STFA inedita H 199/00 del 18 gennaio 2001, consid. 2 b; DTF 125 V 221 = Pratique VSI 1999 pag. 118; DTF 125 V 230 = Pratique VSI 1999 pag. 204).
4. I contributi sono fissati per ciascun anno di contribuzione. Per anno di contribuzione si intende l'anno civile (art. 29 cpv. 1 OAVS).
I contributi sono calcolati sul reddito conseguito effettivamente in forma di rendita durante l'anno di contribuzione e sulla sostanza al 31 dicembre (art. 29 cpv. 2 OAVS).
Le autorità fiscali cantonali stabiliscono la sostanza determinante per il calcolo dei contributi in base alla corrispondente tassazione cantonale passata in giudicato. Tengono conto dei valori di riparto intercantonale (art. 29 cpv. 3 OAVS).
La determinazione del reddito conseguito in forma di rendita incombe alle casse di compensazione, che si avvalgono della collaborazione delle autorità fiscali cantonali (art. 29 cpv. 4 OAVS).
Gli artt. 22 a 27 OAVS, riferiti ai lavoratori indipendenti, sono per il resto applicabili per analogia al calcolo dei contributi per le persone senza attività lucrativa (art. 29 cpv. 6 OAVS).
Tali comunicazioni sulla sostanza sono vincolanti per l'amministrazione (Käser, op. cit., pag. 231, N. 10.34).
Per contro, le comunicazioni delle autorità fiscali cantonali riguardanti il reddito conseguito in forma di rendita non sono vincolanti per le casse, a causa della differente definizione di questo reddito nel diritto fiscale ed in quello dell'AVS (Direttive sui contributi dei lavoratori indipendenti e delle persone senza attività lucrativa (DIN) nell'AVS, AI e IPG, edite dall'UFAS, N. 2085).
5. La Cassa di compensazione ha calcolato i contributi dovuti dalla ricorrente sia sulla scorta della comunicazione dell'Ufficio di tassazione (doc. 7), che indica in Fr. 9'312.- la sostanza netta complessiva al 31 dicembre 2006 (IFD 2006), sia sulla base del certificato di salario relativo all'anno 2006 (__________), che attesta un salario lordo di € 68'936,23 che, trasformato in franchi con il cambio indicato, dà un reddito lordo di Fr. 170'149.- (doc. 5).
Moltiplicando per 20 questo reddito ritenuto come conseguito sotto forma di rendite e sommandolo alla sostanza netta detenuta in Svizzera ed all'estero, la Cassa ha ottenuto una sostanza determinante di Fr. 3'412'292.- e l'ha divisa per due, dato che la ricorrente è coniugata. Sul totale sono stati calcolati i contributi AVS/AI/IPG dovuti come persona senza attività lucrativa.
6. Il TCA rileva innanzitutto che l'assicurata, sposata con un cittadino che lavora all'estero, è domiciliata in Ticino ed è stata affiliata quale persona senza attività lucrativa con effetto dal 1° gennaio 2000 (doc. 8).
Va ora risolta la questione circa la presa in considerazione del reddito conseguito dal marito non affiliato all'AVS svizzera nel calcolo dei contributi della moglie senza attività lucrativa.
Nella sentenza DTF 125 V 230 (Pratique VSI 1999 pag. 204), l'Alta Corte ha asserito che la metà del reddito da attività lucrativa conseguito dal marito (nel Principato del Liechtenstein) rappresenta reddito proveniente da rendite e va considerato oggetto di contribuzione (Pratique VSI 1999 pag. 204). In particolare il TFA ha confermato una decisione nella quale per il 1997 i contributi erano stati stabiliti sulla base di metà del reddito del marito conseguito all'estero e metà della sostanza. Implicitamente ha dunque ammesso la possibilità di prendere in considerazione il reddito del marito conseguito all'estero anche in presenza di una sostanza e sembra aver abbandonato la regola per cui occorre prendere in considerazione solo un terzo del reddito conseguito all'estero.
Con riferimento alla sentenza pubblicata in DTF 105 V 244, l'Alta Corte, sostenendo che la giurisprudenza in questione è stata riattualizzata, ma non superata, con l'entrata in vigore della 10a revisione dell'AVS ha in particolare affermato che per fissare i contributi personali di un'assicurata senza attività lucrativa, il cui marito non è affiliato all'AVS svizzera, i mezzi finanziari di quest'ultimo sono presi in considerazione in maniera analoga, in particolare anche il suo reddito sotto forma di rendite (Pratique VSI 1999 pag. 207).
Nello stesso senso, le Direttive sui lavoratori indipendenti e le persone senza attività lucrativa (DIN) all'AVS, AI e IPG, edite dall'UFAS nel 2001, cui fa riferimento il TFA nella sentenza citata e che si rifà all'art. 28 cpv. 4 OAVS, al N. 2069.1 recitavano:
" Per le persone sposate è determinante la metà del reddito dei coniugi conseguito sotto forma di rendite, indipendentemente dal regime legale dei beni. Fa anche parte del reddito conseguito sotto forma di rendite di una persona sposata la metà del reddito proveniente dall'attività lucrativa svolta dal coniuge che non è tenuto a pagare i contributi nell'assicurazione svizzera."
Nell'edizione in vigore dal 1° gennaio 2009, il N. 2079 DIN prevede quanto segue:
" Le condizioni sociali delle persone sposate o dei partner registrati equivalgono alla metà della sostanza e del reddito sotto forma di rendita della coppia (art. 28 cpv. 4 1a frase OAVS). Così, i contributi degli assicurati coniugati si determinano – indipendentemente dal regime patrimoniale dei coniugi o dei partner registrati – sulla base della metà della sostanza e del reddito conseguito sotto forma di rendita della coppia. Questa regola vale anche nei casi in cui un solo coniuge o partner registrato è assicurato all'AVS ed è sottoposto all'obbligo di versare i contributi.".
Pertanto, come rettamente stabilito dalla Cassa, i contributi dovuti nel 2006 vanno calcolati su metà del reddito conseguito dal marito all'estero e della sostanza coniugale (art. 28 cpv. 4 OAVS).
7. Va infine determinato sulla base di quali importi vanno fissati i contributi dovuti dalla ricorrente.
L'insorgente contesta sia che la base di calcolo sia il reddito lordo del marito, sia l'importo stesso ritenuto dalla Cassa come reddito lordo (Fr. 170'149.- anziché Fr. 116'149.-).
Il certificato di salario allestito il 14 marzo 2007 (doc. 5) dal datore di lavoro del coniuge della ricorrente concernente i redditi conseguiti da quest'ultimo nel 2006 (__________), indica dei redditi lordi di € 68'936,23 e delle deduzioni per coniuge e familiari a carico di € 1'223,17. Su un imponibile __________ di € 67'713,06, l'imposta lorda prelevata è di € 21'798,09, per un reddito netto riconosciuto di € 45'914,97.
Per determinare l'imponibile fiscale, per il 2006 è stato utilizzato il cambio Franchi/Euro , per ottenere un importo pari a Fr. 113'328.-, che corrisponde a quanto il marito dell'assicurata ha effettivamente percepito di salario per quell'anno. Questa cifra, arrotondata a Fr. 113'000.-, corrisponde peraltro al reddito netto da attività dipendente del contribuente ritenuto dall'autorità fiscale cantonale per la IC 2006 (doc. 6).
Ora, dalla citata sentenza pubblicata in Pratique VSI 1999 pag. 204, al considerando 3c si evince che va considerata la metà del reddito lordo conseguito all'estero dal coniuge dell'assicurato senza attività lucrativa ("Cela justifie également la prise en compte de la moitié du salaire qui n'est pas soumis en tant que tel par l'AVS, même si ce salaire fait l'objet d'une déduction de cotisations par une assurance sociale étrangère (…).").
Pertanto, per determinare la sostanza determinante della ricorrente va ritenuto il reddito lordo del marito di € 68'936,23 che, riportato secondo il cambio , dà un importo di Fr. 170'149.-, che va posto alla base del calcolo dei contributi.
Al proposito, inoltre, questo Tribunale aveva già stabilito che il reddito determinante conseguito sotto forma di rendita da prendere in considerazione deve essere il reddito lordo e non il reddito netto (STCA dell'8 aprile 1998, 30.1997.191; STCA dell'11 luglio 2002, inc. n. 30.2002.98, STCA del 17 luglio 2002, inc. n. 30.2002.56).
Oltre a ciò, si osserva che la trattenuta per il pagamento delle imposte __________ non va dedotta dal reddito. Questo, in applicazione analogica di quanto avviene per i contributi degli assicurati il cui datore di lavoro non è soggetto a contribuzione (Greber/Duc/Scartazzini, op. cit., pag. 222, n. 33 ad art. 6 LAVS; STCA dell'11 luglio 2002, inc. n. 30.2002.98, STCA del 17 luglio 2002, inc. n. 30.2002.56).
La censura della ricorrente su quest'aspetto va dunque respinta.
Circa la sostanza dei coniugi detenuta in Svizzera ed all'estero, invece, il cui ammontare non è contestato, la Cassa ha rettamente preso in considerazione quella comunicatale in maniera vincolante dall'Ufficio di tassazione (art. 23 cpv. 4 OAVS), ovvero l'ammontare di Fr. 9'312.- (doc. 7).
8. Il TCA, con sentenza del 13 marzo 2008 (inc. n. 30.2007.76), ha applicato la giurisprudenza del Tribunale federale del 9 maggio 2007 (H 114/05), con cui l'Alta Corte si è pronunciata sul caso di un coniuge germanico che esercitava un'attività lucrativa nel suo paese d'origine e che quindi non pagava i contributi AVS/AI/IPG in Svizzera. In tale evenienza il TF ha escluso un computo dei suoi contributi in virtù dell'art. 3 cpv. 3 lett. a LAVS a favore del coniuge senza attività lucrativa domiciliata in Svizzera, obbligata quindi a contribuire.
Anche in concreto, dunque, i contributi sociali pagati dal marito della ricorrente in __________ non comportano un esonero di quest'ultima dal suo obbligo di contribuzione in Svizzera quale persona senza attività lucrativa secondo l'art. 3 cpv. 3 lett. a LAVS.
9. In concreto va ritenuto un reddito lordo percepito sotto forma di rendite ammontante a Fr. 170'149.- ed una sostanza netta pari a Fr. 9'312.-, la sostanza determinante deve essere fissata in Fr. 1'706'146.- ({[170'149.- x 20] + 9'312.-} : 2).
Di conseguenza, le cifre ritenute dalla Cassa di compensazione sono tutte corrette, così pure i contributi AVS/AI/IPG stabiliti.
La decisione impugnata deve pertanto essere confermata ed il ricorso respinto.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il giudice delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Fabio Zocchetti