Raccomandata

 

 

Incarto n.
30.2009.8

 

IR/sc

Lugano

7 aprile 2009

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Ivano Ranzanici

 

 

visto lo scritto 19/23 marzo 2009 inoltrato da

 

 

RI 1

rappr. da:  RA 1

 

 

contro

 

 

 

Cassa CO 1 

 

 

in materia di contributi AVS dovuti da _______, deceduta il ______

 

 

 

 

 

considerato,                   in fatto ed in diritto

 

                                     -   che RA 1 ha trasmesso al Tribunale cantonale delle assicurazioni uno scritto destinato alla __________ e conseguente all'emanazione della decisione formale 17 marzo 2009 con cui gli eredi di __________,  e meglio RA 1 e __________ di Gorduno, sono stati obbligati al pagamento del debito contributivo della defunta riferito al 2008;

 

                                     -   che RA 1 indica come la madre __________, deceduta il 3 dicembre 2008, fosse sua datrice di lavoro;

 

                                     -   che il conteggio allestito dall'amministrazione non sarebbe corretto;

 

                                     -   che è stato comunque richiesto all'amministrazione la rateizzazione del versamento;

                                     -   che lo scritto di RA 1 fa riferimento a procedura pendente presso questo Tribunale cantonale delle assicurazioni in materia di legge sull'assicurazione disoccupazione conseguente a ricorso della stessa signora RA 1 contro provvedimento della Cassa disoccupazione (ricorso 9 marzo 2009, inc. 38.2009.10);

 

                                     -   che lo scritto 19 marzo 2009 di RA 1 è stato recepito nell'ambito della Legge assicurazione vecchiaia e superstiti alla luce della decisione annessa e dell'oggetto della stessa;

 

                                     -   che la Cassa CO 1 ha trasmesso il 2 aprile 2009 una presa di posizione segnalando come il gravame del 19 marzo 2009 formulato da RA 1 vada dichiarato irricevibile;

 

                                     -   che la presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria (cfr. STF  H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007);

 

                                     -   che sono ricevibili presso il TCA ricorsi contro decisioni su opposizione (e non semplici decisioni soggette ad opposizione come quella prodotta con l'esposto, provvedimento che reca in maniera corretta i rimedi giuridici) emesse dalle Casse di compensazione (in ambito AVS) rispettivamente contro omissioni delle stesse;

 

                                     -   che, in concreto, contro la decisione 17 marzo 2009 è possibile,  semmai, opposizione come indicato ed un ricorso a questo Tribunale cantonale delle assicurazioni si palesa inammissibile a questo stadio della procedura;

 

                                     -   che non può essere, in concreto, ritenuta alcuna ritardata giustizia da parte dell'amministrazione interessata;

 

                                     -   che lo scritto 19 marzo 2009, oltre ad essere acquisito - con la decisione prodotta - nell'ambito dell'inc. 38.2009.10, viene trasmesso alla Cassa CO 1 per l'eventuale necessario seguito;

 

                                     -   che non si percepiscono tasse e spese;

 

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

                                   1.   Lo scritto 19/23 marzo 2009 formulato da RA 1 e __________, __________, è irricevibile.

 

                                   2.   Non si prelevano tasse e spese e non si attribuiscono ripetibili.  

 

                                   3.   Trasmissione immediata degli atti alla CO 1.

 

                                   4.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il giudice delegato                                                 Il segretario

 

Ivano Ranzanici                                                     Gianluca Menghetti