Raccomandata |
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Incarto n.
IR/sc |
Lugano
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In nome |
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Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni |
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Giudice Ivano Ranzanici |
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visto lo scritto 19/23 marzo 2009 inoltrato da
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RI 1
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contro |
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Cassa CO 1
in materia di contributi AVS dovuti da _______, deceduta il ______ |
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considerato, in fatto ed in diritto
- che RA 1 ha trasmesso al Tribunale cantonale delle assicurazioni uno scritto destinato alla __________ e conseguente all'emanazione della decisione formale 17 marzo 2009 con cui gli eredi di __________, e meglio RA 1 e __________ di Gorduno, sono stati obbligati al pagamento del debito contributivo della defunta riferito al 2008;
- che RA 1 indica come la madre __________, deceduta il 3 dicembre 2008, fosse sua datrice di lavoro;
- che il conteggio allestito dall'amministrazione non sarebbe corretto;
- che è stato comunque richiesto all'amministrazione la rateizzazione del versamento;
- che lo scritto di RA 1 fa riferimento a procedura pendente presso questo Tribunale cantonale delle assicurazioni in materia di legge sull'assicurazione disoccupazione conseguente a ricorso della stessa signora RA 1 contro provvedimento della Cassa disoccupazione (ricorso 9 marzo 2009, inc. 38.2009.10);
- che lo scritto 19 marzo 2009 di RA 1 è stato recepito nell'ambito della Legge assicurazione vecchiaia e superstiti alla luce della decisione annessa e dell'oggetto della stessa;
- che la Cassa CO 1 ha trasmesso il 2 aprile 2009 una presa di posizione segnalando come il gravame del 19 marzo 2009 formulato da RA 1 vada dichiarato irricevibile;
- che la presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria (cfr. STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007);
- che sono ricevibili presso il TCA ricorsi contro decisioni su opposizione (e non semplici decisioni soggette ad opposizione come quella prodotta con l'esposto, provvedimento che reca in maniera corretta i rimedi giuridici) emesse dalle Casse di compensazione (in ambito AVS) rispettivamente contro omissioni delle stesse;
- che, in concreto, contro la decisione 17 marzo 2009 è possibile, semmai, opposizione come indicato ed un ricorso a questo Tribunale cantonale delle assicurazioni si palesa inammissibile a questo stadio della procedura;
- che non può essere, in concreto, ritenuta alcuna ritardata giustizia da parte dell'amministrazione interessata;
- che lo scritto 19 marzo 2009, oltre ad essere acquisito - con la decisione prodotta - nell'ambito dell'inc. 38.2009.10, viene trasmesso alla Cassa CO 1 per l'eventuale necessario seguito;
- che non si percepiscono tasse e spese;
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Lo scritto 19/23 marzo 2009 formulato da RA 1 e __________, __________, è irricevibile.
2. Non si prelevano tasse e spese e non si attribuiscono ripetibili.
3. Trasmissione immediata degli atti alla CO 1.
4. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il giudice delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Gianluca Menghetti