Raccomandata

 

 

Incarto n.
30.2009.9

 

TB

Lugano

22 maggio 2009

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il giudice delegato

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Ivano Ranzanici

 

con redattrice:

Tanja Balmelli, vicecancelliera

 

 

segretario:

Fabio Zocchetti

 

 

 

statuendo sul ricorso del 26 marzo 2009 di

 

 

RI 1  

 

 

contro

 

 

 

la decisione su opposizione del 23 marzo 2009 emanata da

 

Cassa CO 1  

 

 

in materia di contributi AVS

 

 

 

 

 

ritenuto                            in fatto

 

                                  A.   Con decisione provvisoria del 2 dicembre 2008 (doc. A1), la Cassa CO 1 ha fissato i contributi AVS/AI/IPG dovuti da RI 1 per il 2008 quale persona senza attività lucrativa. L'Amministrazione si è basata sui dati forniti dall'assicurata e dalla IC 2007, fissando la sostanza netta complessiva in Svizzera e all'estero in Fr. 6'863.- ed il reddito conseguito sotto forma di rendite nel 2008 in Fr. 7'161.-.

Quest'ultima cifra, moltiplicata per venti e sommata alla sostanza netta, dà un totale intermedio di Fr. 150'083.-, quindi una sostanza determinante di Fr. 75'041.- siccome l'assicurata è coniugata. I contributi richiesti sono stati stabiliti in Fr. 445.- oltre a Fr. 8,90 di spese amministrative, per complessivi Fr. 453,90.

                                  B.   Con decisione su opposizione del 23 marzo 2009 (doc. A3) la Cassa di compensazione ha respinto l'opposizione del 4 dicembre 2008 (doc. A2), con cui l'assicurata chiedeva che il contributo fosse dovuto soltanto sui mesi di novembre e dicembre 2008. L'Amministrazione ha esposto le norme legali applicabili, in particolare l'art. 29quinquies cpv. 4 LAVS, concludendo alla conferma della decisione di fissazione dei contributi che comunque, essendo provvisoria, avrebbe potuto essere rivista non appena la notifica di tassazione IC 2008 fosse cresciuta in giudicato.

 

                                  C.   Con ricorso del 26 marzo 2009 (doc. I) l'assicurata evidenzia che la Cassa non ha preso posizione sulle sue obiezioni, ma si è limitata ad esporre norme legali. Inoltre, ribadisce che il marito è andato in pensione dal 1° novembre 2008. Pertanto, in via principale ritiene che dal 1° gennaio 2008 al 31 ottobre 2008 il coniuge abbia coperto i suoi contributi pagando almeno il doppio del contributo minimo, perciò la ricorrente non deve più versare alcunché. Subordinatamente, chiede che i suoi contributi siano dovuti soltanto per i mesi di novembre e dicembre 2008.

 

                                  D.   Nella risposta del 14 aprile 2009 (doc. III) la Cassa di compensazione ha spiegato che sebbene nel 2008 il marito abbia esercitato un'attività lucrativa per la quale ha versato contributi superiori al doppio del contributo minimo, tuttavia, ai fini del calcolo dei contributi personali dovuti dalla ricorrente, ciò non torna a favore dell'assicurata. Infatti, in virtù dell'art. 29quinquies cpv. 4 lett. a LAVS secondo cui l'ultimo anno non è computato per il calcolo della rendita pensionistica, va ritenuto che il marito non ha lavorato e quindi non ha pagato i contributi né per sé né per la moglie. Pertanto, l'assicurata è tenuta a versare regolarmente la sua parte di contributi personali.

 

La ricorrente ha ribadito le sue pretese (doc. V).

 

 

considerato                    in diritto

 

in ordine

 

                                   1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell'istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull'organizzazione giudiziaria (STF H 180/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003).

nel merito

 

                                   2.   Sono assicurate obbligatoriamente in conformità alla Legge federale sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti le persone fisiche che hanno il loro domicilio civile in Svizzera (art. 1a cpv. 1 lett. a LAVS).

 

A norma dell'art. 3 cpv. 1 LAVS, gli assicurati sono tenuti al pagamento dei contributi fintanto che esercitano un'attività lucrativa. Se non esercitano un'attività lucrativa, l'obbligo contributivo inizia il 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui compiono i 20 anni e dura fino alla fine del mese in cui compiono 64 anni, se sono di sesso femminile o 65 anni, se di sesso maschile.

Tuttavia, l'età di pensionamento della donna è fissata a 63 anni a partire dal 2001 (quattro anni dall’entrata in vigore della revisione legislativa), a 64 anni nel 2005 (otto anni; cfr. lett. d cpv. 1 delle disposizioni transitorie relative alla 10a revisione della LAVS).

 

Si ritiene che paghino contributi propri, e quindi non devono versare alcun contributo proprio, i coniugi senza attività lucrativa di assicurati con un'attività lucrativa qualora il coniuge versi contributi pari almeno al doppio del contributo minimo (art. 3 cpv. 3 lett. a LAVS).

L'art. 3 cpv. 3 LAVS costituisce una disposizione speciale rispetto alla regola del cpv. 1 per i coniugi senza attività lucrativa di assicurati esercitanti una tale attività: questa categoria di assicurati è reputata aver pagato i contributi qualora il loro coniuge abbia versato dei contributi pari almeno al doppio del contributo minimo.

L'esigenza del doppio contributo minimo è dovuta allo splitting: è, in effetti, necessario che ognuno dei coniugi abbia potuto iscrivere sul suo conto individuale il contributo minimo, altrimenti l'anno non potrebbe essere considerato quale anno di contribuzione (Greber/Duc/ Scartazzini, Commentaire des articles 1 à 16 de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS), n. 17 ad art. 3 LAVS, pag. 106).

Ora, per "contributi pari almeno al doppio del contributo minimo" va inteso un importo forfetario e quindi indipendente dalla durata di assoggettamento del coniuge senza attività lucrativa considerato come avente versato contributi propri. Pertanto, quando il coniuge che esercita un'attività lucrativa versa meno del doppio del contributo minimo durante un anno civile, anche se per un periodo transitorio, l'assicurato senza attività lucrativa è tenuto, senza alcuna possibile eccezione, a contribuire (Pratique VSI 2001 pag. 178 consid. 4).

                                   3.   Giusta l'art. 10 cpv. 1 LAVS, le persone che non esercitano     un'attività lucrativa pagano, secondo le loro condizioni sociali, un contributo da Fr. 324.- (nel 2007 e 2008: Fr. 370.-) a Fr. 8'400.-. Gli assicurati che esercitano un'attività lucrativa e che, durante un anno civile, pagano, incluso il contributo di un eventuale datore di lavoro, contributi inferiori a Fr. 324.- (Fr. 370.-), sono considerati non esercitanti un'attività lucrativa.

Per l'art. 10 cpv. 2 LAVS, gli assicurati che non esercitano un'attività lucrativa, se mantenuti o assistiti da enti pubblici o da terzi, pagano il contributo minimo.

 

Per le persone che non esercitano un'attività lucrativa e per le quali non è previsto il contributo minimo annuo (art. 10 cpv. 2 LAVS), i contributi sono determinati in base alla sostanza e al reddito conseguito in forma di rendita (art. 28 cpv. 1 OAVS).

Se la persona che non esercita un'attività lucrativa dispone contemporaneamente di sostanza e di un reddito conseguito in forma di rendita, l'importo annuo della rendita moltiplicato per 20 va addizionato alla sostanza (art. 28 cpv. 2 OAVS).

Giusta l'art. 28 cpv. 3 OAVS, per il calcolo del contributo la sostanza e l'importo del reddito annuo conseguito in forma di rendita moltiplicato per 20 devono essere arrotondati ai Fr. 50'000.- inferiori.

L'art. 28 cpv. 4 OAVS prevede che se una persona coniugata deve pagare contributi come persona senza attività lucrativa, i suoi contributi sono determinati in base alla metà della sostanza e del reddito conseguito in forma di rendita dei coniugi. Questa disposizione si applica anche a tutto l'anno civile in cui è stato concluso il matrimonio. Per tutto l'anno civile durante il quale è stato pronunciato il divorzio, i contributi sono determinati secondo il capoverso 1. Quest'ultimo si applica pure al periodo successivo al decesso del coniuge.

Alle condizioni dell'art. 3 cpv. 3 LAVS, i contributi delle persone senza attività lucrativa sono considerati pagati per tutto l'anno in cui il matrimonio è stato concluso oppure sciolto (art. 28 cpv. 4bis OAVS).

Per l'art. 28 cpv. 5 OAVS, i coniugi senza attività lucrativa, i cui contributi non sono considerati pagati (art. 3 cpv. 3 LAVS), devono annunciarsi presso la cassa di compensazione competente.

 

Il contributo AVS è dunque pagato "secondo le condizioni sociali" dell'assicurato. Questi assicurati sono quindi tenuti a pagare i contributi sia sulla sostanza, sia sul reddito annuo conseguito sotto forma di rendite moltiplicato per 20, ciò che corrisponde ad un tasso di interesse del 5% (art. 28 cpvv. 1 e 2 OAVS; RCC 1990 pag. 455 consid. 2a; RCC 1986 pag. 350).

 

                                   4.   La giurisprudenza dell'allora Tribunale federale delle assicurazioni (dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale), codificata nelle Direttive sui contributi dei lavoratori indipendenti e delle persone senza attività lucrativa (DIN) nell'AVS, AI e IPG, edite dall'UFAS, nella versione valida dal 1° gennaio 2008, N. 2089 DIN, considera come reddito conseguito sotto forma di rendite: le rendite d'invalidità dell'assicurazione militare (RCC 1949 pag. 473), le indennità giornaliere dell'assicurazione malattia (RCC 1980 pag. 211), le rendite del secondo pilastro e l'anticipo AVS che l'istituto di previdenza accorda ad un assicurato prima dell'età che dà diritto alla rendita AVS (RCC 1988 pag. 184), le rendite e le pensioni di ogni genere, comprese quelle versate da uno Stato estero (RCC 1991 pag. 433, RCC 1988 pag. 184), le rendite d'invalidità e le indennità giornaliere dell'assicurazione infortuni obbligatoria (RCC 1982 pag. 82), le rendite per perdita di guadagno versate dalle assicurazioni-vita private e le rendite versate da istituti stranieri d'assicurazione a delle vittime di guerra (RCC 1985 pag. 158), le rendite vitalizie il cui valore non è cifrabile (STF H 160/05 del 2 febbraio 2006; Pratique VSI 1994 pag. 207), i redditi provenienti da contratti di rendita vitalizia (art. 521 CO) o da convenzioni analoghe che implicano una cessione di elementi di sostanza, il valore locativo di un immobile sul quale il beneficiario detiene un diritto d'abitazione (art. 776 CC), il valore locativo di un'abitazione messa gratuitamente a disposizione (RCC 1965 pag. 93), l'importo stimato delle spese ritenuto dalle autorità fiscali per il calcolo dell'imposta secondo il dispendio giusta l'art. 14 LIFD, i redditi periodici provenienti dalla vendita di brevetti, dalla concessione di licenze o dal trasferimento di diritti d'autore sempreché non si tratti di redditi provenienti dall'esercizio di un'attività lucrativa (RCC 1951 pag. 236), le prestazioni fornite in maniera duratura da un terzo (RCC 1979 pag. 29), le rendite per i figli se non sono beneficiari diretti (RCC 1990 pag. 454), le prestazioni ottenute da una persona assicurata a seguito di un divorzio o della dissoluzione giudiziaria di un partenariato registrato, esclusi i contributi di mantenimento per i figli (RCC 1959 pag. 398, RCC 1958 pag. 66), i redditi da attività lucrativa del coniuge che non soggiace all'assicurazione svizzera (Pratique VSI 1999 pag. 204 = DTF 125 V 230, Pratique VSI 1994 pag. 174).

 

Al contrario, non rientrano nel concetto di reddito conseguito sotto forma di rendite (N. 2090 DIN): le rendite dell'AVS, dell'AI e le prestazioni complementari (art. 28 cpv. 1 OAVS), le indennità giornaliere dall'AI (RCC 1991 pag. 431 consid. 3a, RCC 1990 pag. 456 consid. 2b, RCC 1982 pag. 82), le rendite e le pensioni per i figli, a condizione che i figli vi abbiano un diritto proprio (ad esempio le rendite per orfani ai sensi della LAINF), il provento della sostanza se l'importo di quest'ultima è noto o può essere stabilito dalla cassa di compensazione (RCC 1990 pag. 454; Pratique VSI 1994 pag. 207 = DTF 120 V 163), i contributi di mantenimento del diritto di famiglia (se non sono già contemplati dal N. 2089 DIN), le prestazioni periodiche versate a fine rapporto dal datore di lavoro ed il cui valore capitalizzato è stato sottoposto a contribuzione in virtù dell'art. 7 lett. q OAVS in occasione del primo versamento (STF H 242/04 dell'8 settembre 2005).

 

Per sostanza, ai fini dell'art. 28 OAVS si deve intendere l'insieme dei beni mobili o immobili di proprietà dell'assicurato, situati sia in Svizzera che all'estero (RCC 1952 pag. 94; Käser, Assurance-Vieillesse et Survivants II, FJS n. 468, pag. 15). Fanno pure parte della sostanza determinante del marito i beni della moglie qualunque sia il regime matrimoniale dei coniugi (Pratique VSI 1994 pag. 174; RCC 1991 pag. 437 consid. 4 b, DTF 105 V 241), i beni di cui l'assicurato ha l'usufrutto ed i beni dei figli minorenni (DTF 101 V 178 = RCC 1976 pag. 153).

 

Ciononostante, computabile è unicamente la sostanza al netto, vale a dire che dal valore lordo devono essere detratti, fra l'altro, i relativi debiti (Käser, Unterstellung und Beitragswesen in der obligatorischen AHV, Berna 1996, pag. 228, N. 10.28; Greber/ Duc/Scartazzini, Commentaire des articles 1 à 16 de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS), pag. 347 n. 24 ad art. 10 LAVS).

 

L'introduzione il 1° gennaio 1997 del capoverso 4 dell'art. 28 OAVS viene così giustificata nella Pratique VSI 1996 pag. 25:

 

"  (…) Faute de disposition légale ou réglementaire, le Tribunal fédéral des assurances a décidé que les conditions sociales de l'époux sans activité lucrative se détermine sur la base non seulement de sa fortune et de son revenu sous forme de rente à lui, mais aussi sur ceux de sa femme (VSI 1994, p. 174 consid. 3 et 4a; RCC 1991, p. 433; ATF 105 V 243 = RCC 1980, p. 248; RCC 1985, p. 158). Le Tribunal fédéral des assurances étaie cette jurisprudence par l'obligation conjugale d'assistance et d'entretien qui incombe aux époux quel que soit le régime matrimonial.

Poursuivre cette pratique reviendrait à charger de manière excessivement forte les couples, qui ne tombent pas sous le coup de l'article 3, alinéa 3 LAVS. Pour cette raison, il faut introduire au niveau du règlement une disposition qui soit appropriée et proportionnelle. Une correction au niveau du règlement s'impose directement. Conformément à cela, la fortune et le revenu sous forme de rente des époux conjoints doivent être additionnés, indépendamment du régime matrimonial et même si les époux sont imposés séparément; la moitié de ce montant doit être prise en compte pour calculer les cotisations du ou des conjoints non actifs. (…)"

 

Quindi, i contributi della singola persona sposata senza attività lucrativa sono determinati sull'insieme dei redditi da pensione e sostanza dei coniugi, il tutto diviso per metà, qualunque sia il loro regime e anche qualora i coniugi siano stati tassati in modo separato (Greber/Duc/Scartazzini, op. cit., ad art. 10 LAVS, pag. 347 n. 25).

 

L'allora Tribunale federale delle assicurazioni (dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale), a questo proposito, ha stabilito che l'art. 28 cpv. 4 OAVS è conforme alla legge e alla Costituzione (STFA H 199/00 inedita del 18 gennaio 2001, consid. 2 b; DTF 125 V 221 = Pratique VSI 1999 pag. 118, DTF 125 V 230 = Pratique VSI 1999 pag. 204).

 

                                   5.   Il contributo delle persone che non esercitano un'attività lucrativa è fissato per ciascun anno di contribuzione (art. 29 cpv. 1 OAVS).

I contributi sono calcolati sul reddito effettivo conseguito in forma di rendita durante l'anno di contribuzione e sulla sostanza al 31 dicembre (art. 29 cpv. 2 OAVS).

Le autorità fiscali cantonali stabiliscono la sostanza determinante per il calcolo dei contributi in base alla corrispondente tassazione cantonale passata in giudicato. Tengono conto dei valori di riparto intercantonali (art. 29 cpv. 3 OAVS). Tali comunicazioni sulla sostanza sono vincolanti per l'amministrazione (Käser, op. cit., pag. 231, N. 10.34).

La determinazione del reddito conseguito in forma di rendita incombe alle casse di compensazione, che si avvalgono della collaborazione delle autorità fiscali cantonali (art. 29 cpv. 4 OAVS). Tuttavia, le comunicazioni di queste autorità non sono vincolanti per le casse, a causa della differente definizione di questo reddito nel diritto fiscale ed in quello dell'AVS (N. 2108 DIN).

Per l'art. 29 cpv. 5 OAVS, l'importo delle spese stimato per il calcolo dell'imposta secondo il dispendio giusta l'art. 14 LIFD deve essere equiparato al reddito conseguito in forma di rendita. La corrispondente tassazione relativa a quest'imposta è vincolante per le casse di compensazione.

Gli art. 22 a 27 OAVS, riferiti ai lavoratori indipendenti, sono per il resto applicabili per analogia al calcolo dei contributi per le persone senza attività lucrativa (art. 29 cpv. 6 OAVS).

                                   6.   La legge dispone che l'obbligo contributivo termina alla fine del mese in cui gli assicurati compiono 64/65 anni (art. 3 cpv. 1 LAVS) e che il diritto alla rendita di vecchiaia nasce il primo giorno del mese successivo a quello in cui è stata compiuta l'età di pensionamento (art. 21 cpv. 2 LAVS).

 

Per il calcolo delle rendite ordinarie ci si basa sugli anni di contribuzione, sui redditi dell'attività lucrativa nonché sugli accrediti per compiti educativi o d'assistenza tra il 1° gennaio successivo alla data in cui l'avente diritto ha compiuto i 20 anni ed il 31 dicembre che precede l'insorgere dell'evento assicurato (età conferente il diritto alla rendita o decesso) (art. 29bis cpv. 1 LAVS).

 

La rendita è calcolata in base al reddito annuo medio, che si compone dei redditi risultanti da un'attività lucrativa, degli accrediti per compiti educativi e degli accrediti per compiti assistenziali (art. 29quater LAVS).

 

Giusta l'art. 29quinquies cpv. 1 LAVS, sono presi in considerazione soltanto i redditi risultanti da un'attività lucrativa sui quali sono stati versati contributi. I contributi delle persone che non esercitano un'attività lucrativa sono computati come reddito di un'attività lucrativa (cpv. 2).

Per il capoverso 3 lett. a, i redditi che i coniugi hanno conseguito durante gli anni civili di matrimonio comune vengono ripartiti e attribuiti per metà a ciascuno dei coniugi. La ripartizione è effettuata se entrambi i coniugi hanno diritto alla rendita.

Tuttavia (cpv. 4 lett. a), sottostanno alla ripartizione e all'attribuzione reciproca soltanto i redditi conseguiti tra il 1° gennaio che segue il compimento dei 20 anni e il 31 dicembre che precede l'insorgere dell'evento assicurato da parte del coniuge che ha per primo diritto alla rendita.

 

Interpretando a contrario questa norma legale, il TFA ha concluso che i redditi sottoposti a contribuzione e realizzati dopo il sopraggiungere dell'evento assicurato della vecchiaia da parte del coniuge che ha per primo diritto alla rendita, non sottostanno alla ripartizione e all'attribuzione reciproca per metà (splitting) (DTF 127 V 361, e meglio pag. 366, DTF 129 V 124).

Questa particolarità fa sì che i contributi propri di una persona senza attività lucrativa non sono considerati pagati se il suo coniuge esercitante una tale attività ha diritto ad una rendita di vecchiaia (DTF 130 V 49).

 

Con questa sentenza, l'Alta Corte si è distanziata dal testo della LAVS, chiaro su questo punto, per ragioni di sistematica legale ed ha giudicato che l'esonero dal pagamento dei contributi secondo l'art. 3 cpv. 3 LAVS vale unicamente quando e fintanto che sussistono le condizioni per una suddivisione e un'attribuzione in parti uguali dei redditi conseguiti dal coniuge attivo (splitting).

 

Questo significa che gli anni di computo terminano prima dell'inizio dell'anno dell'età della pensione, altrimenti si avrebbero dei periodi di contribuzione differenti a dipendenza del mese in cui ogni assicurato compie gli anni "limite" legati alla rendita di vecchiaia. Inoltre, con questo computo "parziale" dei mesi di contribuzione gli assicurati mai raggiungerebbero l'anno intero di contribuzione, che si ha quando una persona è stata assicurata durante più di undici mesi in totale (art. 50 OAVS). Per questi motivi, i periodi di contribuzione tra il 31 dicembre precedente l'insorgere dell'evento assicurato ed il sorgere del diritto alla rendita possono essere computati soltanto per colmare lacune di contribuzione, mentre i redditi provenienti da un'attività lucrativa realizzati in questo periodo non sono presi in considerazione per il calcolo della rendita (art. 52c OAVS; cfr. DTF 130 V 51).

 

                                   7.   Nel caso di specie, la Cassa di compensazione ha calcolato i contributi dovuti dalla ricorrente sia sulla scorta della notifica di tassazione IC 2007 (doc. 8), che indica in Fr. 6'863.- la sostanza netta complessiva al 31 dicembre 2007, sia sulla base delle indicazioni date dall'assicurata stessa compilando l'apposito questionario per l'affiliazione delle persone senza attività lucrativa (doc. 11), che indicava una rendita del II pilastro del marito di Fr. 2'387.- al mese a partire dal 1° novembre 2008.

 

Moltiplicando per 20 tre mensilità di questo reddito ritenuto come conseguito sotto forma di rendite e sommandolo alla sostanza netta detenuta in Svizzera ed all'estero, la Cassa ha ottenuto una sostanza determinante di Fr. 150'083.- e l'ha divisa per due, dato che la ricorrente è coniugata.

Sul totale di Fr. 75'041.- sono stati calcolati i contributi AVS/AI/IPG dovuti come persona senza attività lucrativa.

 

                                   8.   La ricorrente ha chiesto in primo luogo di essere esonerata dal pagamento di contributi AVS/AI/IPG per l'anno 2008, dato che il marito, attivo professionalmente fino all'ottobre 2008, ha già pagato più del doppio del contributo minimo.

Questa censura va respinta alla luce di quanto esposto al considerando 6.

Infatti, in applicazione dell'art. 29quinquies cpv. 4 lett. a LAVS in connessione con l'art. 52c OAVS, i redditi conseguiti dal marito della ricorrente dal 1° gennaio 2008 al 31 ottobre 2008 (data del suo pensionamento a 65 anni, essendo nato nell'ottobre 1943) non vanno considerati ai fini del calcolo della rendita di vecchiaia del coniuge.

Di conseguenza, dovendo ritenere che i contributi che sono stati prelevati sui redditi conseguiti dal marito nel 2008 non "esistono", essi non possono neppure tornare utili all'assicurata stessa, che nel 2008 era senza attività lucrativa.

 

Ciò significa che l'insorgente non può quindi, eccezionalmente, beneficiare dell'avvenuto pagamento del doppio del contributo minimo da parte del proprio coniuge, che le avrebbe consentito per l'anno 2008, come per gli anni precedenti, l'esonero dal versamento dei contributi personali quale persona senza attività lucrativa (art. 3 cpv. 3 lett. a LAVS). Così, invece, la ricorrente deve regolarmente versare la sua parte di contributi personali.

 

Pertanto, come ha rettamente proceduto la Cassa, il calcolo dell'importo dovuto va eseguito in conformità del predetto art. 28 cpv. 4 OAVS, ovvero considerando la metà della sostanza e del reddito conseguito in forma di rendita di entrambi i coniugi.

 

                                   9.   Circa la sostanza dei coniugi detenuta in Svizzera ed all'estero, il cui ammontare non è contestato, la Cassa di compensazione ha rettamente preso in considerazione quella stabilita con la notifica di tassazione IC 2007, ovvero l'ammontare di Fr. 6'863.- (doc. 8).

 

Per quanto concerne i redditi sotto forma di rendita, l'art. 29 cpv. 1 OAVS, come visto, pone il principio secondo cui i contributi sono fissati per ciascun anno di contribuzione, inteso come anno civile. Il capoverso 2 di questa norma precisa che i contributi sono calcolati sul reddito conseguito effettivamente in forma di rendita durante l'anno di contribuzione.

 

Dagli atti emerge che dal 1° novembre 2008 il coniuge dell'assicurata beneficia di una rendita dalla previdenza professionale (II pilastro) di Fr. 2'387.- al mese, corrispondente ad una rendita annua di Fr. 31'029.-. La rendita mensile viene dunque versata per 13 mensilità. Pertanto, il suo reddito conseguito sotto forma di rendita ammonta a tre mensilità di Fr. 2'387.- ciascuna, pari a Fr. 7'161.- come calcolato dalla Cassa di compensazione.

Questa somma va poi moltiplicata per venti ed il totale sommato sulla sostanza netta. Si ottiene così una sostanza determinante intermedia di Fr. 150'083.- (Fr. 6'863.- + [Fr. 7'161.- x 20]).

I contributi dovuti vanno poi calcolati sulla metà di questa sostanza determinante (Fr. 75'041.-), dato che l'assicurata è coniugata (art. 28 cpv. 4 OAVS). Essi sono pari a Fr. 445.- e corrispondono al contributo minimo annuo per il 2008 (cfr., anche, il retro della decisione di fissazione dei contributi).

 

Questo importo copre l'intero anno 2008 di contribuzione della ricorrente. Una suddivisione sui soli mesi di novembre e dicembre 2008, come richiesto dall'interessata, non è possibile.

Da una parte, poiché, come visto, il coniuge non ha pagato alcun contributo per il 2008 né per sé né, indirettamente, a favore dell'assicurata e quindi essa rimarrebbe scoperta, a suo discapito, per l'intero anno di contribuzione.

D'altra parte, non va dimenticato che il contributo minimo è indivisibile, ovvero non può essere ridotto.

 

Al proposito, va evidenziato che l'art. 11 cpv. 1 LAVS prevede che i contributi secondo gli artt. 6, 8 cpv. 1 o 10 cpv. 1, il cui pagamento potrebbe essere ragionevolmente richiesto alle persone assicurate obbligatoriamente, possono essere adeguatamente ridotti, a richiesta motivata, per un periodo di tempo determinato o indeterminato; essi non possono però essere resi inferiori al contributo minimo.

Qualora il pagamento del contributo minimo costituisse un onere troppo grave per le persone assicurate obbligatoriamente, può essere condonato, a richiesta motivata e previa consultazione dell'autorità designata dal Cantone di domicilio. Per questi assicurati il Cantone di domicilio paga il contributo minimo (art. 11 cpv. 2 LAVS).

 

Da quanto precede risulta quindi chiaro che lo scopo è di far sì che ogni assicurato non abbia buchi contributivi, ma che, pagando almeno il contributo minimo, abbia in futuro diritto a beneficiare almeno della rendita AVS minima. Una soluzione diversa andrebbe unicamente a sfavore degli assicurati stessi e quindi sarebbe contraria allo scopo della LAVS stessa.

 

Stanti così le cose, la decisione provvisoria di fissazione dei contributi della ricorrente per l'anno 2008 è confermata.

Il ricorso deve essere respinto.

 

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

 

                                   1.   Il ricorso è respinto.

 

                                   2.   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

 

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il giudice delegato                                                 Il segretario

 

 

Ivano Ranzanici                                                     Fabio Zocchetti