Raccomandata |
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Incarto n.
IR/sc |
Lugano
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In nome |
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Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni |
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Giudice Ivano Ranzanici |
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statuendo sul ricorso del 27 maggio 2010 di
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RI 1
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contro |
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la decisione su opposizione del 29 aprile 2010 emanata da |
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Cassa CO 1
in materia di contributi AVS |
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considerato, in fatto ed in diritto
che dalla tassazione 2005 di RI 1 emerge la fissazione di un reddito di CHF 22'500,00;
che la CCC AVS, dopo avere rilevato detto importo, ha chiesto accertamenti all'agenzia AVS di __________ (doc. 10);
che con atto del 27 gennaio 2010 la CCC AVS ha comunicato a RI 1 la sua affiliazione quale indipendente dal 1° gennaio 2005 con avviso che la "decisione di fissazione dei contributi e la polizza di versamento … saranno inviate in seguito";
che il 3 febbraio 2010 la CCC AVS ha notificato a RI 1 lo stralcio della categoria degli indipendenti per il 31 dicembre 2005;
che il 23 febbraio 2010 la CCC AVS ha fissato i contributi dovuti da RI 1 per detta sua attività cifrandoli in CHF 1'290,80 spese comprese;
che RI 1 ha contestato tale fissazione dei contributi rilevando assenza di possibilità di deduzione delle spese relative al conseguimento del reddito costituito da versamenti della __________ (doc. 7);
che l'11 marzo 2010 la CCC AVS ha interpellato l'UT __________ per verificare il reddito aziendale effettivo soggetto a contribuzione e la crescita in giudicato della decisione di tassazione;
che in una comunicazione 25 marzo 2010 (doc. 5) dell'UT __________ alla Cassa è stato indicato come:
" … non disponiamo di ulteriore documentazione a comprova degli onorari ricevuti dal signor RI 1 della spett. __________ (fr. 10'000.—nel 2003 e fr. 12'500.—nel 2004), non dichiarati dal contribuente, ma ripresi "d'ufficio" nella tassazione successiva 2005.
Di questo siamo venuti a conoscenza dopo una verifica fiscale…"
che, interpellata dalla CCC AVS la __________ ha indicato assenza di un rapporto di dipendenza nei suoi confronti di RI 1. Questi "… si è occupato di provvedere alla tenuta della contabilità e all'allestimento delle dichiarazioni fiscali e IVA. Ritirava la documentazione presso l'ufficio, allestiva quanto necessario e provvedeva, se necessario agli invii del tutto e riconsegnava la documentazione presso i nostri uffici.";
che RI 1 ha scritto alla CCC AVS segnalando rapporto di dipendenza dal 1998 con l'attuale datore di lavoro (doc. 3);
che con decisione su opposizione 29 aprile 2010 la CCC AVS ha indicato come sia emerso, dalla tassazione 2005 di RI 1, un reddito di CHF 22'500,00 tassato quale reddito aziendale accessorio;
che, sempre nella decisione su opposizione – che, va ribadito, si riferisce alla decisione di fissazione dei contributi 2005 –, la CCC AVS, per "salvaguardare la prescrizione dei contributi", rammenta di avere proceduto all'affiliazione del qui ricorrente;
che, nel merito della decisione su opposizione, l'amministrazione ha esaminato la contestazione di RI 1 di non avere potuto "dedurre le spese relative" al conseguimento del reddito non ritenendola determinante. La CCC AVS, nelle sue considerazioni, ha evidenziato come il reddito in discussione sia frutto di 2 versamenti del 2003 e 2004 di, rispettivamente, CHF 10'000,00 e 12'500,00 e, dopo avere richiamato il suo contatto con la __________, ha considerato che "… questo tipo di attività lucrativa, non è … indipendente, … la … __________ deve essere considerata «datore di lavoro». L'amministrazione ha quindi annullato la propria decisione di fissazione dei contributi accogliendo l'opposizione;
che RI 1 si è aggravato al TCA, evidenziando di non avere contestato la sua veste di indipendente per l'attività svolta per conto di __________ e contesta il fatto che l'amministrazione abbia annullato il provvedimento impugnato con l'opposizione per motivi che lui non ha indicato;
che, come ricorda il ricorso 27 maggio 2010, l'assicurato intendeva solo dedurre le spese dal reddito ritenuto. Egli ha precisato di non essersi reso conto del fatto che il reddito ritenuto era stato qualificato quale reddito d'altra fonte ciò che gli avrebbe permesso di dedurre le spese per il suo conseguimento;
che nelle proprie conclusioni RI 1 chiede l'annullamento della decisione su opposizione emessa dall'amministrazione, mentre l'amministrazione propone la reiezione dell'impugnativa;
che non sono state acquisite prove dopo concessione al ricorrente del diritto di esprimersi sulla risposta di causa della CCC AVS;
che la presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull'organizzazione giudiziaria (cfr. STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999);
che per costante giurisprudenza federale, la decisione impugnata costituisce il presupposto ed il contenuto della contestazione sottoposta all'esame giudiziale (cfr. SVR 2005 AHV Nr. 19; DTF 130 V 388; DTF 122 V 36 consid. 2a, DTF 110 V 51 consid. 3b e giurisprudenza ivi citata; SVR 1997 UV 81, p. 294);
che secondo la giurisprudenza e la dottrina costituisce una decisione l'atto unilaterale di un'autorità amministrativa che regola una situazione giuridica concreta ed individuale in maniera imperativa (Kieser, ATSG-Kommentar, Zurigo, Basilea, Ginevra 2009, 2.a edizione, ad art. 49, n. 2 e seguenti, pag. 610 e seguenti; BOIS, "La décision dans le domaine de l'assurance sociale" in Etudes de droit social. Collezione Le droit de travail en pratique. Vol. 3. Ed. Schulthess Polygraphischer Verlag. Zurigo 1991, pag. 199; cfr. DTF 133 V 53; cfr. anche DTF 122 V 189 consid. 1, DTF 118 V 17 consid. 1, DTF 116 V 319 consid. 1a, DTF 98 Ib 463). Pertanto quelle situazioni giuridiche che permettono, in un determinato caso, più soluzioni possibili o che non regolano i diritti o doveri dell'assicurato non vanno considerate come decisioni (RCC 1977 p. 162);
che in virtù della giurisprudenza federale (H 231/02 del 20 agosto 2003) chiunque è toccato dalla decisione impugnata ed ha un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa può impugnare il provvedimento. Può essere degno di protezione ogni interesse di fatto o giuridico. Esso consiste nell'utilità pratica che l'accoglimento del ricorso apporterebbe al ricorrente oppure nel fatto di evitare un pregiudizio di natura economica, ideale o materiale, che la decisione impugnata sarebbe altrimenti suscettibile di provocargli (DTF 127 V 3 consid. 1b, 82 consid. 3a/aa, 125 V 342 consid. 4a e i riferimenti ivi citati). L'Alta Corte rammenta che, per costante prassi, il ricorso di diritto amministrativo presuppone l'esistenza di un interesse pratico attuale alla modifica o all'annullamento della decisione impugnata. Per essere attuale, esso deve sussistere non solo al momento della presentazione del ricorso bensì anche in quello della resa del giudizio. In effetti, tale rimedio non deve essere utilizzato per risolvere problemi giuridici astratti (DTF 122 II 411 consid. 1e e rinvii). Il TF ha già avuto modo di precisare che nella misura in cui tende a far dichiarare nulla una decisione esigente contributi arretrati, ma incondizionatamente pagati in corso di procedura, il ricorso è irricevibile per mancanza di un interesse pratico attuale (DTF 99 V 80 consid. 1b). Analogamente si esprime la giurisprudenza federale in merito alla responsabilità fondata sull'art. 52 LAVS (in questo senso si vedano le recenti sentenze 8 febbraio 2010 9C_89/2009; 7 agosto 2009 9C_6/2009 e 30 giugno 2009 9C_2008).
che in concreto la Cassa ha fissato i contributi per il 2005, quale indipendente, per il ricorrente. Questi si è opposto e l'amministrazione ha annullato il suo provvedimento con la decisione impugnata;
che, alla luce del dispositivo della decisione resa su opposizione, non fa dubbio che, in concreto, non vi è oggetto del contendere;
che l'amministrazione potrà emanare un nuovo provvedimento, dopo verifica ed approfondimento del rapporto esistente tra il qui ricorrente e la Società che gli ha versato gli importi in questione e stabilirà se quel rapporto era di dipendenza o meno. L'amministrazione procederà alla fissazione dei contributi dovuti a RI 1 ed egli avrà la possibilità di contestare, in quella sede, la loro determinazione;
che il ricorso qui in discussione non ha oggetto e va quindi dichiarato innammissibile senza conseguenza di tasse e spese.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è inammissibile.
2. Non si percepiscono tasse e spese e non si attribuiscono ripetibili.
3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il giudice delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Gianluca Menghetti