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redattrice: |
Tanja Balmelli, vicecancelliera |
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segretario: |
Fabio Zocchetti |
statuendo sul ricorso del 14 luglio 2010 di
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RI 1
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contro |
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la decisione su opposizione del 17 giugno 2010 emanata da |
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Cassa CO 1
in materia di contributi AVS |
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ritenuto in fatto
1.1. Il 2 dicembre 2008 (doc. 12) RI 1, nata nel 1947, domiciliata a __________, coniugata con __________, 1941, domiciliato nel __________, ha chiesto di essere affiliata quale persona senza attività lucrativa.
Il 23 dicembre 2008 (doc. 11) la Cassa di compensazione le ha confermato l'affiliazione in detta categoria dal 1° gennaio 2007, perciò il 26 gennaio 2009 (doc. 8) ha emesso una decisione provvisoria di fissazione dei contributi AVS/AI/IPG, tenendo conto di una sostanza netta di Fr. 4'802'997.- e di una sostanza determinante di Fr. 2'401'498.-, fissando i contributi in Fr. 5'511,55.
1.1.1. Con decisione definitiva del 26 giugno 2009 (doc. 7) la Cassa CO 1 di __________, annullando e sostituendo la precedente decisione, ha rifissato i contributi AVS/AI/IPG dovuti da RI 1 per l'anno 2007 quale persona senza attività lucrativa.
L'amministrazione si è basata sulla IFD 2007, ritenendo una sostanza netta complessiva in Svizzera e all'estero ammontante a Fr. 3'923'137.-, rispettivamente una sostanza determinante di Fr. 1'961'568.-. I contributi dovuti erano pari a Fr. 4'120,80.
1.1.2. Il 27 aprile 2010 (doc. 6) la Cassa di compensazione ha emesso una nuova decisione definitiva di fissazione dei contributi AVS/AI /IPG sempre per l'anno 2007, che annulla e sostituisce la decisione del giugno 2009, poiché ha tenuto conto del reddito conseguito all'estero dal marito, parificandolo al reddito percepito in forma di rendite e computandolo per metà. Così, oltre alla sostanza netta di Fr. 3'923'137.-, l'amministrazione ha ritenuto un reddito sotto forma di rendite di Fr. 210'204.- che, moltiplicato per venti (Fr. 4'204'080.-), è stato sommato alla sostanza. Il totale, diviso due conformemente all'art. 28 cpv. 4 OAVS, dà una sostanza determinante di Fr. 4'063'608.-. La Cassa ha quindi fissato i contributi nell'importo massimo di Fr. 10'100.- e ha aggiunto le spese amministrative di Fr. 202.-, per ottenere Fr. 10'302.-.
1.2. Sempre il 27 aprile 2010 (doc. 3) l'amministrazione ha emesso una decisione definitiva di fissazione dei contributi AVS/AI/IPG per l'anno 2008, considerando una sostanza netta in Svizzera ed all'estero di Fr. 3'186'748.- ed un reddito sotto forma di rendita di Fr. 5'056'420.- (Fr. 252'821.- x 20), per ottenere una sostanza determinante di Fr. 4'121'584.- (Fr. 8'243'168.- : 2).
Il contributo richiesto è di Fr. 10'302.-, spese comprese.
1.3. Con decisione su opposizione del 17 giugno 2010 (doc. A6) l'amministrazione ha respinto l'opposizione del 25 maggio 2010 (doc. A5) dell'assicurata, confermando che il reddito da attività lucrativa conseguito dal marito all'estero costituisce reddito proveniente da rendite, che va dunque moltiplicato per venti e sommato alla sostanza netta di entrambi i coniugi. Il totale deve poi essere diviso per due.
La Cassa ha inoltre affermato di essere legittimata ad avere emanato la nuova decisione del 27 aprile 2010, avendo proceduto alla riconsiderazione della decisione formale del 26 giugno 2009, siccome già cresciuta in giudicato.
1.4. Sempre rappresentata da RA 1, il 14 luglio 2010 (doc. I) l'assicurata ha formulato ricorso dinanzi a questo Tribunale contestando l'importo dei redditi sotto forma di rendita ritenuto dalla Cassa, poiché, a suo dire, essi dovrebbero essere nulli, dato che lo stipendio annuo del marito, presidente della direzione del __________ nel __________, è stato conseguito all'estero dove egli è domiciliato. Ritenuto che questo Stato non è vincolato alla Svizzera mediante contratti bilaterali, a mente della ricorrente l'unica autorità competente a prelevare e fare pagare contributi sul reddito conseguito da suo marito in quello Stato sia nel __________. L'assicurata ne ha quindi chiesto lo stralcio, concludendo che i contributi dovuti per il 2007 (Fr. 4'120,80) e il 2008 (Fr. 3'090,60) siano calcolati soltanto sulla sostanza netta in Svizzera e all'estero di entrambi i coniugi.
Inoltre, la ricorrente sostiene che il calcolo dei suoi contributi esatti per il 2007 sia già stato stabilito con la decisione definitiva del 26 giugno 2009, che è cresciuta incontestata in giudicato e che quindi non può essere rimessa in discussione dalla Cassa, essendo stata emanata sulla base di dati corretti, siccome fissati e trasmessi alla Cassa dall'autorità fiscale stessa.
1.5. La risposta del 22 luglio 2010 (doc. III) dell'amministrazione riprende il tenore della decisione su opposizione, non senza precisare come sia ininfluente che il marito della ricorrente abbia conseguito il reddito in un Paese con cui la Svizzera non ha concluso accordi bilaterali. Quanto alla riconsiderazione della decisione, la Cassa ha evidenziato che nel formulario per l'affiliazione come persona senza attività lucrativa l'assicurata ha indicato che il marito è affiliato come indipendente presso una Cassa di compensazione svizzera, mentre in realtà egli lavora a __________ quale presidente della direzione del __________.
L'insorgente non ha prodotto nuovi mezzi di prova (doc. IV).
considerato in diritto
2.1. La ricorrente ha chiesto l'annullamento della terza decisione di fissazione dei contributi AVS/AI/IPG per il 2007 emessa il 27 aprile 2010, evidenziando che poiché i contributi fissati per quell'anno sono stati stabiliti in base a dati corretti forniti dall'autorità fiscale alla Cassa di compensazione, non vi sono dunque i presupposti per procedere con la riconsiderazione della seconda decisione del 26 giugno 2009, cresciuta in giudicato.
Al riguardo, con la risposta l'amministrazione ha affermato che l'assicurata, nel formulario per l'affiliazione come persona senza attività lucrativa, ha indicato che suo marito era affiliato come indipendente ad una Cassa di compensazione svizzera, mentre è poi emerso che egli lavora all'estero come dipendente e ha conseguito salari di Fr. 210'204.- (2007) e di Fr. 245'802.- (2008).
Questo Tribunale deve dunque verificare se, a buon diritto, la Cassa era legittimata a rivedere la decisione del 26 giugno 2009.
2.2. Per l'art. 53 cpv. 1 LPGA, le decisioni e le decisioni su opposizione formalmente passate in giudicato devono essere sottoposte a revisione se l'assicurato o l'assicuratore scoprono successivamente nuovi fatti rilevanti o nuovi mezzi di prova che non potevano essere prodotti in precedenza.
Per il cpv. 2, l'assicuratore può tornare sulle decisioni o sulle decisioni su opposizione formalmente passate in giudicato se è provato che erano manifestamente errate e se la loro rettifica ha una notevole importanza.
In questo senso, l'amministrazione può riconsiderare una decisione passata formalmente in giudicato e sulla quale un'autorità giudiziaria non si è pronunciata nel merito, a condizione che sia senza dubbio errata e la sua rettifica rivesta un'importanza notevole. Questi principi sono pure applicabili nel caso in cui delle prestazioni siano state accordate senza essere state oggetto di una decisione formale se il loro versamento ha comunque validamente esplicato effetti giuridici (DTF 129 V 110, DTF 126 V 23 consid. 4b, DTF 126 V 46 consid. 2b, DTF 126 V 400 consid. 2b/a; STFA C 24/02 dell'11 febbraio 2004). Una decisione è stata ad esempio considerata senza dubbio errata a seguito di calcolo illegale di una rendita, in conseguenza ad una valutazione errata dell'invalidità per l'applicazione errata di principi fondamentali (DTF 110 V 179; ZAK 1991 pag. 137, DTF 119 V 483 consid. 3).
Dalla riconsiderazione (o riesame) va distinta la revisione processuale delle decisioni amministrative.
Per analogia con la revisione processuale delle decisioni emanate dalle autorità giudiziarie, l'amministrazione è tenuta a procedere alla revisione di una decisione formalmente cresciuta in giudicato quando sono scoperti fatti nuovi o nuovi mezzi di prova atti ad indurre ad una conclusione giuridica differente (DTF 129 V 110, DTF 126 V 42 consid. 2b con rinvii; STFA C 191/02 del 15 luglio 2003; STFA I 339/01 del 29 novembre 2002).
Kieser, in ATSG-Kommentar, 2a ed., Zurigo 2009, a pag. 682, n. 47 ad art. 53, a proposito dell'art. 53 cpv. 3 LPGA, precisa:
" b) Die in art. 53 Abs. 3 ATSG kodifizierte Regelung galt bereits nach der bisherigen Rechtsprechung (einlässliche Darstellung derselben Schlauri, 176 ff.; vgl. zudem SVR 2005 EL Nr. 3, P 7/02, E. 3.2), welche ihre Gültigkeit auch unter Berücksichtigung von Art 53 Abs. 3 ATSG beibehält. Insbesondere steht es dem Versicherungsträger frei, während des laufenden Beschwerdeverfahrens ohne Beachtung der besonderen Wiedererwägungsvoraussetzungen (insbesondere ohne Annahme einer zweifellosen Unrichtigkeit) auf den Entscheid zurückzukommen (vgl. BGE 107 V 192). Beinhaltet eine solche lite pendente erlassene Verfügung eine Schlechterstellung, stellt die entsprechende Verfügung lediglich einen Antrag an das Gericht dar, und es bleibt der Partei die Möglichkeit offen (auf welche sie hinzuweisen ist), das Rechtsmittel zurückzuziehen (vgl. BGE 127 V 234; zur Kritik von Schlauri, 173 ff.; an diesem Entscheid vgl. SVR 2005 EL Nr. 3, P 7/02, E. 3.3). Entspricht die Wiedererwägung sonst nicht dem im Beschwerdeverfahren gestellten Antrag, kommt sie bloss einem Antrag an das Gericht gleich (vgl. ZAK 1992 117). Im Übrigen wird bei einer entsprechenden Wiedererwägung das Beschwerdeverfahren gegenstandlos (vgl. ATSG-Kommentar, Art. 61 N 87). Allerdings ist es nach der Rechtsprechung dem Versicherungsträger nicht benommen, eine im Gerichtsverfahren vorgenommene Wiedererwägung zu widerrufen (vgl. SVR 2001 IV Nr. 20).”
L'irregolarità deve essere manifesta. Il TF (STF 8C_883/2008 del 31 marzo 2009, consid. 4.1.2) ha ancora precisato che:
" In particolare, non si può parlare di un'inesattezza manifesta se l'assegnazione della prestazione dipende dall'adempimento di condizioni materiali il cui esame presuppone un certo margine di apprezzamento riguardo a certi loro aspetti o elementi, e se la decisione iniziale appare ammissibile alla luce della situazione di fatto e di diritto. Se persistono ragionevoli dubbi sul carattere erroneo della decisione iniziale, le condizioni per procedere a una riconsiderazione non sono date (cfr. sentenza 9C_439/2007 del 28 febbraio 2008, consid. 3.1 con riferimenti)."
2.3. Nella fattispecie, come visto, la Cassa di compensazione ha emesso ben tre decisioni formali di fissazione dei contributi AVS/AI/IPG dovuti dalla ricorrente quale persona senza attività lucrativa portanti sullo stesso anno contributivo (2007).
La prima decisione, definita provvisoria, è del 26 gennaio 2009 (doc. 8), quando ancora non era stata notificata all'assicurata la decisione di tassazione IFD 2007 e quindi i contributi sono stati calcolati sulla scorta dei dati forniti dall'interessata stessa.
La seconda decisione, definitiva, è datata 26 giugno 2009 (doc. 7) e si basa invece sulla notifica di tassazione IFD 2007 emessa su reclamo il 25 febbraio 2009 (doc. A1).
La terza decisione di fissazione dei contributi, anch'essa indicata come definitiva, è del 27 aprile 2010 e si fonda sull'IFD 2007.
Sia la prima sia la seconda decisione formale sono cresciute incontestate in giudicato. L'assicurata si è opposta solo alla terza.
Prova ne è che a seguito della decisione del gennaio 2009, il 3 marzo 2009 (doc. 2/8) l'assicurata ha versato, così come richiestole, l'ammontare di Fr. 5'511,55 per i contributi del 2007.
A seguito della seconda decisione del giugno 2009, che ha fissato detti contributi in Fr. 4'120,80, l'assicurata ha ricevuto un dettaglio del conguaglio dei contributi personali, in cui figurava un credito (rimborso) a suo favore di Fr. 1'390,75 (doc. 2/8).
Nel 2010 è giunta poi la terza decisione formale che peggiora la situazione dell'interessata, dato che ha fissato in Fr. 10'302.- i contributi dovuti per l'anno 2007.
Dall'esame delle predette decisioni questo Tribunale osserva che la prima, del 26 giugno 2009, si limita ad indicare che annulla e sostituisce la decisione del 26 gennaio 2009.
Per contro, l'ultima decisione formale, datata 27 aprile 2010, oltre a comunicare, anch'essa, che annulla e sostituisce la precedente, precisa anche che il reddito conseguito all'estero dal marito è parificato al reddito conseguito in forma di rendite e deve essere computato per metà per fissare i contributi dell'assicurata in base alle condizioni economiche della famiglia (art. 10 LAVS).
Il TCA rileva, da un lato che, indipendentemente dalla soluzione a cui giungerà nel caso in esame, l'emanazione di più decisioni contraddittorie nel giro di pochi mesi non è soddisfacente, poiché non permette agli assicurati di determinarsi con sicurezza sull'effettivo contributo AVS/AI/IPG dovuto per gli anni passati.
D'altro lato, questo Tribunale ritiene che siano stati qui adempiuti i presupposti della riconsiderazione contemplati dall'art. 53 cpv. 2 LPGA, giacché, come si vedrà, la decisione del 26 giugno 2009 era manifestamente errata non avendo, la Cassa, considerato i redditi conseguiti all'estero dal marito ed inoltre la sua rettifica riveste una notevole importanza circa la quantificazione dei contributi dovuti dall'assicurata per l'anno 2007.
In merito alla possibilità da parte dell'amministrazione di procedere alla riconsiderazione di una decisione cresciuta in giudicato, è opportuno osservare che la presente controversia differisce da quella giudicata con la STCA del 19 luglio 2010 (30.2010.1). In quell'occasione, infatti, un assicurato lamentava di essersi visto cambiare dalla Cassa di compensazione, improvvisamente e senza avviso, lo statuto contributivo (da persona senza attività lucrativa a persona esercitante un'attività indipendente) semplicemente con l'emanazione di una nuova decisione formale di fissazione dei contributi, che annullava e sostituiva la precedente, tuttavia già cresciuta in giudicato.
Nel suo giudizio del 2010 il Tribunale ha ravvisato effettivamente una carenza, da parte della Cassa di compensazione, nell'esame dei presupposti dell'art. 53 LPGA prima di procedere con l'emanazione della nuova decisione formale, ossia l'amministrazione non ha fornito all'assicurato stesso sufficienti spiegazioni circa il motivo per cui ha proceduto, mediante revisione e/o riconsiderazione, alla modifica del suo statuto contributivo.
Nell'evenienza concreta, invece, come visto la Cassa ha giustamente indicato nella terza decisione formale del 27 aprile 2010 (ma, erroneamente, non anche nella seconda decisione che modificava quella del gennaio 2009) i motivi che l'hanno portata ad annullare e sostituire la precedente decisione di fissazione dei contributi per lo stesso anno 2007. Infatti, specificando che il reddito conseguito all'estero dal marito è parificato al reddito percepito sotto forma di rendita e quindi serve, in ragione di un mezzo, alla determinazione dei contributi dell'assicurata, in tal modo l'amministrazione ha sufficientemente indicato il perché la decisione del 26 giugno 2009 era senza dubbio errata e poteva quindi essere riconsiderata in virtù dell'art. 53 cpv. 2 LPGA.
Non va qui tralasciato di osservare che, proprio per una maggiore chiarezza a favore dei diretti interessati per giustificare ulteriormente la legittimità di una revisione e/o riconsiderazione da parte della Cassa di compensazione, tanto più una spiegazione è dettagliata - non solo a parole ma, se necessario, anche a mezzo degli importi che vengono aggiunti e/o modificati - quanto essa può tornare utile alle parti in causa.
In queste circostanze, le condizioni dell'art. 53 cpv. 2 LPGA sono qui adempiute. Pertanto, la Cassa di compensazione era legittimata a rivedere la sua seconda decisione di fissazione dei contributi e ad emanare quella del 27 aprile 2010, che va dunque ritenuta a tutti gli effetti quale oggetto in discussione.
nel merito
2.4. Controversi sono sia il calcolo dei contributi dovuti dall'assicurata, sia le stesse basi di calcolo su cui si è fondata la Cassa.
Sono assicurate obbligatoriamente in conformità alla Legge federale sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti le persone fisiche che hanno il loro domicilio civile in Svizzera (art. 1a cpv. 1 lett. a LAVS).
A norma dell'art. 3 cpv. 1 LAVS, gli assicurati sono tenuti al pagamento dei contributi fintanto che esercitano un'attività lucrativa. Se non esercitano un'attività lucrativa, l'obbligo contributivo inizia il 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui compiono i 20 anni e dura fino alla fine del mese in cui compiono 64 anni, se sono di sesso femminile o 65 anni, se di sesso maschile.
Giusta l'art. 10 cpv. 1 LAVS, le persone che non esercitano un'attività lucrativa pagano, secondo le loro condizioni sociali, un contributo da Fr. 324.- (nel 2007 e 2008: Fr. 370.-) a Fr. 8'400.-. Gli assicurati che esercitano un'attività lucrativa e che, durante un anno civile, pagano, incluso il contributo di un eventuale datore di lavoro, contributi inferiori a Fr. 324.- (Fr. 370.-), sono considerati non esercitanti un'attività lucrativa.
Per l'art. 10 cpv. 2 LAVS, gli assicurati che non esercitano un'attività lucrativa, se mantenuti o assistiti da enti pubblici o da terzi, pagano il contributo minimo.
Il contributo AVS è dunque pagato "secondo le condizioni sociali" dell'assicurato. Questi assicurati sono quindi tenuti a pagare i contributi sia sulla sostanza, sia sul reddito annuo conseguito sotto forma di rendite moltiplicato per 20, ciò che corrisponde ad un tasso di interesse del 5% (art. 28 cpvv. 1 e 2 OAVS; RCC 1990 pag. 455 consid. 2a; RCC 1986 pag. 350).
Giusta l'art. 28 cpv. 1 OAVS, per le persone che non esercitano un'attività lucrativa e per le quali non è previsto il contributo minimo annuo di Fr. 370.- (art. 10 cpv. 2 LAVS), i contributi sono determinati in base alla sostanza ed al reddito conseguito in forma di rendita. Le prestazioni versate dall'assicurazione stessa non rientrano nel reddito conseguito in forma di rendita.
Questa norma indica inoltre come vanno calcolati i contributi.
Secondo l'art. 28 cpv. 2 OAVS, se la persona che non esercita un'attività lucrativa dispone contemporaneamente di sostanza e di un reddito conseguito in forma di rendita, l'importo annuo della rendita moltiplicato per 20 va addizionato alla sostanza.
Per il calcolo del contributo, la sostanza e l'importo del reddito annuo conseguito in forma di rendita moltiplicato per 20 devono essere arrotondati ai Fr. 50'000.- inferiori (art. 28 cpv. 3 OAVS).
2.5. Nella sua giurisprudenza, l'allora TFA (dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale) ha costantemente interpretato la nozione di "reddito conseguito in forma di rendite" in senso lato. In effetti, se ciò non dovesse essere il caso, prestazioni di importi considerevoli e versate in modo irregolare verrebbero sottratte alla riscossione dei contributi con il pretesto che non si tratterebbe né di una rendita in senso stretto, né di un reddito determinante.
L'Alta Corte ha stabilito che se le prestazioni in questione, indipendentemente dal fatto che presentino o no le caratteristiche delle rendite, contribuiscono al mantenimento dell'assicurato, occorre qualificare queste ultime come delle rendite. Infatti, si tratta di elementi del reddito che esercitano un'influenza sulle condizioni sociali di una persona senza attività lucrativa (DTF 127 V 65 consid. 4a; DTF 107 V 68; Pratique VSI 1994 pag. 207 e 176; RCC 1991 pag. 433 consid. 3a, con riferimenti di dottrina e di giurisprudenza).
La giurisprudenza dell'allora Tribunale federale delle assicurazioni è stata ripresa nelle Direttive sui contributi dei lavoratori indipendenti e delle persone senza attività lucrativa (DIN) nell'AVS, AI e IPG, edite dall'UFAS, nella versione italiana valida dal 1° gennaio 2001, stato 2004-2006, che al N. 2072 DIN considera come reddito conseguito sotto forma di rendite: le rendite d'invalidità dell'assicurazione militare (RCC 1949 pag. 473), le indennità giornaliere dell'assicurazione malattia (RCC 1980 pag. 211), le rendite del secondo pilastro e l'anticipo AVS che l'istituto di previdenza accorda ad un assicurato prima dell'età che dà diritto alla rendita AVS (RCC 1988 pag. 184), le rendite e le pensioni di ogni genere, comprese quelle versate da un'assicurazione sociale di uno Stato estero (RCC 1991 pag. 433 consid. 3c, RCC 1988 pag. 184), le rendite d'invalidità e le indennità giornaliere dell'assicurazione infortuni obbligatoria (RCC 1982 pag. 82), le rendite per perdita di guadagno versate dalle assicurazioni-vita private e le rendite versate da istituti stranieri d'assicurazione a delle vittime di guerra (RCC 1985 pag. 158), i redditi provenienti da contratti di rendita vitalizia (art. 521 CO) o da convenzioni analoghe che si basano su una cessione di elementi di sostanza, il valore locativo di un immobile sul quale il beneficiario detiene un diritto d'abitazione (art. 776 CC), il valore locativo di un'abitazione messa gratuitamente a disposizione (RCC 1965 pag. 93), l'importo stimato delle spese ritenuto dalle autorità fiscali per il calcolo dell'imposta secondo il dispendio giusta l'art. 14 LIFD, i redditi periodici provenienti dalla vendita di brevetti, dalla concessione di licenze o dal trasferimento di diritti d'autore sempreché non si tratti di redditi provenienti dall'esercizio di un'attività lucrativa (RCC 1951 pag. 236), le prestazioni fornite in maniera duratura da un terzo (RCC 1979 pag. 29), le rendite per i figli se non sono beneficiari diretti (RCC 1990 pag. 454), le prestazioni ottenute da una persona assicurata a seguito di un divorzio o della dissoluzione giudiziaria di un partenariato registrato, esclusi i contributi di mantenimento per i figli (RCC 1959 pag. 398, RCC 1958 pag. 66), i redditi da attività lucrativa del coniuge che non soggiace all'assicurazione svizzera (Pratique VSI 1999 pag. 204 = DTF 125 V 230, Pratique VSI 1994 pag. 174).
Al contrario, non rientrano nel concetto di reddito conseguito sotto forma di rendite (N. 2073 DIN): le rendite dell'AVS e dell'AI federale nonché le prestazioni complementari (prestazioni proprie di queste assicurazioni) (art. 28 cpv. 1 OAVS; RCC 1991 pag. 433 consid. 3c), le indennità giornaliere dall'AI (DTF 107 V 69; RCC 1991 pag. 433 consid. 3a, RCC 1990 pag. 456 consid. 2b, RCC 1982 pag. 82), le rendite e le pensioni per i figli, a condizione che i figli vi abbiano un diritto proprio (ad esempio le rendite per orfani ai sensi della LAINF), il provento della sostanza se l'importo di quest'ultima è noto o può essere stabilito dalla cassa di compensazione (RCC 1990 pag. 454; Pratique VSI 1994 pag. 207 = DTF 120 V 163), i contributi di mantenimento del diritto di famiglia fintanto che non sono già contemplati dal N. 2072 DIN (art. 328 CC), le prestazioni periodiche versate a fine rapporto dal datore di lavoro ed il cui valore capitalizzato è stato sottoposto a contribuzione in virtù dell'art. 7 lett. q OAVS in occasione del primo versamento (STF H 242/04 dell'8 settembre 2005).
Per sostanza, ai fini dell'art. 28 OAVS si deve intendere l'insieme dei beni mobili o immobili di proprietà dell'assicurato, situati sia in Svizzera che all'estero (RCC 1952 pag. 94; Käser, Assurance-Vieillesse et Survivants II, FJS n. 468, pag. 15). Fanno pure parte della sostanza determinante del marito i beni della moglie qualunque sia il regime matrimoniale dei coniugi (Pratique VSI 1994 pag. 174; RCC 1991 pag. 437 consid. 4b, DTF 105 V 241), i beni di cui l'assicurato ha l'usufrutto ed i beni dei figli minorenni (DTF 101 V 178 = RCC 1976 pag. 153).
Ciononostante, computabile è unicamente la sostanza al netto, vale a dire che dal valore lordo devono essere detratti, fra l'altro, i relativi debiti (Käser, Unterstellung und Beitragswesen in der obligatorischen AHV, 2a edizione, Zurigo 1996, pag. 228, N. 10.28; Greber/Duc/Scartazzini, Commentaire des articles 1 à 16 de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS), pag. 347 n. 24 ad art. 10 LAVS).
L'art. 28 cpv. 4 OAVS prevede che se una persona coniugata deve pagare contributi come persona senza attività lucrativa, i suoi contributi sono determinati in base alla metà della sostanza e del reddito determinante per la rendita dei coniugi.
Quindi, i contributi della singola persona sposata senza attività lucrativa sono determinati sull'insieme dei redditi da pensione e sostanza dei coniugi, il tutto diviso per metà, qualunque sia il loro regime e anche qualora i coniugi siano stati tassati in modo separato (Greber/Duc/Scartazzini, op. cit., pag. 347, n. 25 ad art. 10 LAVS).
L'introduzione il 1° gennaio 1997 del capoverso 4 dell'art. 28 OAVS viene così giustificata nella Pratique VSI 1996 pag. 25:
" (…) Faute de disposition légale ou réglementaire, le Tribunal fédéral des assurances a décidé que les conditions sociales de l'époux sans activité lucrative se détermine sur la base non seulement de sa fortune et de son revenu sous forme de rente à lui, mais aussi sur ceux de sa femme (VSI 1994, p. 174 consid. 3 et 4a; RCC 1991, p. 433; ATF 105 V 243 = RCC 1980, p. 248; RCC 1985, p. 158). Le Tribunal fédéral des assurances étaie cette jurisprudence par l'obligation conjugale d'assistance et d'entretien qui incombe aux époux quel que soit le régime matrimonial.
Poursuivre cette pratique reviendrait à charger de manière excessivement forte les couples, qui ne tombent pas sous le coup de l'article 3, alinéa 3 LAVS. Pour cette raison, il faut introduire au niveau du règlement une disposition qui soit appropriée et proportionnelle. Une correction au niveau du règlement s'impose directement. Conformément à cela, la fortune et le revenu sous forme de rente des époux conjoints doivent être additionnés, indépendamment du régime matrimonial et même si les époux sont imposés séparément; la moitié de ce montant doit être prise en compte pour calculer les cotisations du ou des conjoints non actifs. (…)"
Il Tribunale federale ha stabilito che l'art. 28 cpv. 4 OAVS è conforme alla legge ed alla Costituzione (STFA inedita H 199/00 del 18 gennaio 2001, consid. 2 b; DTF 125 V 221 = Pratique VSI 1999 pag. 118; DTF 125 V 230 = Pratique VSI 1999 pag. 204).
2.6. I contributi sono fissati per ciascun anno di contribuzione. Per anno di contribuzione si intende l'anno civile (art. 29 cpv. 1 OAVS).
I contributi sono calcolati sul reddito conseguito effettivamente in forma di rendita durante l'anno di contribuzione e sulla sostanza al 31 dicembre (art. 29 cpv. 2 OAVS).
Per l'art. 29 cpv. 3 OAVS, le autorità fiscali cantonali stabiliscono la sostanza determinante per il calcolo dei contributi in base alla corrispondente tassazione cantonale passata in giudicato. Tengono conto dei valori di riparto intercantonali.
La determinazione del reddito conseguito in forma di rendita incombe alle casse di compensazione, che si avvalgono della collaborazione delle autorità fiscali cantonali (art. 29 cpv. 4 OAVS).
Per l'art. 29 cpv. 5 OAVS, l'importo delle spese stimato per il calcolo dell'imposta secondo il dispendio giusta l'art. 14 LIFD deve essere equiparato al reddito conseguito in forma di rendita. La corrispondente tassazione relativa a quest'imposta è vincolante per le casse di compensazione.
Gli art. 22 a 27 OAVS, riferiti ai lavoratori indipendenti, sono per il resto applicabili per analogia al calcolo dei contributi per le persone senza attività lucrativa (art. 29 cpv. 6 OAVS).
Questo Tribunale osserva che le comunicazioni delle autorità fiscali riguardanti la sostanza sono vincolanti per l'amministrazione (Käser, Unterstellung und Beitragswesen in der obligatorischen AHV, pag. 231, N. 10.34; N. 2103 DIN).
Invece, le comunicazioni di queste autorità concernenti il reddito conseguito in forma di rendita non sono vincolanti per le Casse di compensazione, a causa della differente definizione di questo reddito nel diritto fiscale ed in quello dell'AVS (N. 2106 DIN).
2.7. Va poi rilevato che per giurisprudenza costante del TFA, ogni tassazione fiscale è presunta conforme alla realtà: le Casse di compensazione sono vincolate dalle comunicazioni delle Autorità di tassazione e il giudice delle assicurazioni sociali esamina di principio la decisione fiscale unicamente dal profilo della legalità.
L'Autorità giudicante non può scostarsi da una tassazione fiscale cresciuta in giudicato a meno che essa contenga errori manifesti e debitamente comprovati, immediatamente emendabili, oppure quando si debbano apprezzare fatti irrilevanti dal profilo fiscale, ma decisivi in tema di assicurazioni sociali. Semplici dubbi sull'esattezza di una tassazione fiscale non bastano; infatti la determinazione del reddito spetta alle Autorità fiscali e il Giudice delle assicurazioni sociali non deve intervenire adottando particolari provvedimenti di tassazione.
L'assicurato esercitante un'attività indipendente deve anzitutto difendere i suoi diritti nel procedimento fiscale anche per quanto concerne i contributi delle assicurazioni sociali (Pratique VSI 1997 pag. 26 consid. 2b, 1993 pag. 232 consid. 4b, RCC 1992 pag. 35, RCC 1988 pag. 321 consid. 3, DTF 110 V 86 consid. 4 = RCC 1985 pag. 45 consid. 4, DTF 110 V 371 consid. 2a = RCC 1985 pag. 121 consid. 2a, DTF 106 V 130 consid. 1, DTF 102 V 30 consid. 3a = RCC 1976 pag. 275 consid. 3a).
Il Tribunale federale delle assicurazioni ha comunque precisato che la comunicazione fiscale è vincolante per l'Amministrazione e per il Giudice delle assicurazioni sociali solo per quanto attiene alla determinazione degli importi. Le questioni relative alla qualificazione giuridica costituiscono un'eccezione a questa disposizione (Pratique VSI 1993, pag. 242 segg.).
Le comunicazioni fiscali sono vincolanti per la Cassa, anche se fondate su una tassazione d'ufficio (RCC 1988 pag. 321 consid. 3; Käser, Unterstellung und Beitragswesen in der obligatorischen AHV, N. 8.32, pag. 212; Greber/Duc/Scartazzini, op. cit., ad art. 9 LAVS, N. 151 pag. 312).
Va a questo proposito rammentato che secondo la giurisprudenza del TFA, gli atti fiscali sono vincolanti ai fini di stabilire il momento della realizzazione del reddito anche per quanto concerne i lavoratori indipendenti (DTF 122 V 291 = SVR 1997 AVS Nr. 110 pag. 341 segg. consid. 5a).
2.8. In specie, la Cassa di compensazione ha calcolato i contributi dovuti dalla ricorrente sulla scorta delle comunicazioni dell'Ufficio di tassazione di __________, che per ogni anno di contribuzione ha prodotto la schermata elettronica delle tassazioni dell'assicurata, indicando sia la sostanza netta detenuta in Svizzera ed all'estero al 31 dicembre 2006 e 2007, sia il reddito conseguito sotto forma di rendite nel 2007 (doc. 10) e nell'anno 2008 (doc. 5).
Come visto in ingresso, l'amministrazione ha quindi ritenuto per il 2007 un reddito conseguito sotto forma di rendita di Fr. 210'204.- tratto dalla notifica di tassazione IFD 2007 ed un totale di sostanza (mobile e immobile) di Fr. 3'923'137.-, già calcolato in base al riparto intercantonale (doc. 10).
Per l'anno 2008, il reddito conseguito in forma di rendita ammontava, così come risulta dalla decisione di tassazione IFD 2008, a Fr. 252'821.- (Fr. 245'802.- + Fr. 7'019.-) e la sostanza netta detenuta in Svizzera ed all'estero a Fr. 3'186'748.-.
Moltiplicando dunque per 20 questi redditi conseguiti sotto forma di rendita e sommando i risultati ottenuti alla sostanza netta di ogni anno, il totale intermedio è stato poi diviso per due e sulle sostanze determinanti che ne sono scaturite (Fr. 4'063'608.- nel 2007 e Fr. 4'121'584.- nel 2008) la Cassa ha calcolato nell'importo di Fr. 10'302.- i contributi AVS/AI/IPG dovuti come persona senza attività lucrativa per gli anni 2007 e 2008, spese amministrative comprese.
L'insorgente ha contestato i redditi ritenuti dalla Cassa di compensazione per il citato biennio ed i rispettivi contributi fissati.
2.9. Il TCA evidenzia innanzitutto che le notifiche di tassazione agli atti IFD 2007 (doc. A1) e 2008 (doc. A3) sono regolarmente cresciute in giudicato dopo rettificazione su reclamo.
In tali circostanze, le informazioni ivi contenute stabilite dal competente Ufficio di tassazione devono essere considerate vincolanti per l'amministrazione e per il giudice delle assicurazioni sociali (art. 23 cpv. 4 OAVS). Questo Tribunale non è quindi legittimato a scostarsi dagli elementi esibiti dall'autorità fiscale, essendo essi corretti e cresciuti in giudicato.
Per il calcolo dei contributi della ricorrente senza attività lucrativa, si tratta di stabilire il reddito conseguito sotto forma di rendita e la sostanza netta complessiva in Svizzera ed all'estero.
2.10. Il Tribunale rileva che l'assicurata, cittadina svizzera sposata con un connazionale domiciliato ed attivo professionalmente all'estero, è regolarmente domiciliata in Ticino ed è stata affiliata quale persona senza attività lucrativa con effetto dal 1° gennaio 2007 (doc. 11).
Per quanto concerne la determinazione della sostanza netta in Svizzera ed all'estero da considerare per la fissazione dei contributi AVS/AI/IPG dovuti come persona senza attività lucrativa, le somme fissate dall'amministrazione (Fr. 3'923'137.- per il 2007 e Fr. 3'186'748.- per il 2008) non sono state contestate dalla ricorrente. È comunque opportuno verificarle anche nella presente sede.
Per l'anno 2007, la Cassa di compensazione si è basata su una sostanza netta di Fr. 3'119'233.-, ma ad essa ha dapprima dedotto il valore della sostanza immobiliare di Fr. 5'359'380.- e poi ha aggiunto il valore totale di ripartizione degli immobili calcolato in Fr. 6'163'284.- (Fr. 5'359'380.- x 115 : 100 = Fr. 6'163'284.-), per ottenere una sostanza netta complessiva in Svizzera ed all'estero pari a Fr. 3'923'137.- (Fr. 3'119'233.- - Fr. 5'359'380.- + Fr. 6'163'284.-).
Per il 2008, partendo da una sostanza netta di Fr. 2'325'471.- la Cassa ha dedotto la sostanza immobiliare di Fr. 5'741'862.- e vi ha aggiunto il valore degli immobili secondo la ripartizione pari a Fr. 6'603'139.- (Fr. 5'741'862.- x 115 : 100 = Fr. 6'603'139.-), ottenendo una sostanza netta di Fr. 3'186'748.- (Fr. 2'325'471.- - Fr. 5'741'862.- + Fr. 6'603'139.-).
La soluzione adottata dalla Cassa di compensazione è corretta. Essa si basa in effetti sul citato art. 29 cpv. 3 OAVS, secondo cui le autorità fiscali stabiliscono la sostanza determinante basandosi sulla tassazione cantonale cresciuta in giudicato e tengono conto dei valori di riparto intercantonali.
Pertanto, è a giusta ragione che la sostanza immobiliare detenuta dall'insorgente in Ticino sia stata rivalutata secondo il coefficiente di rivalutazione del 115% valido in Ticino dal 2002 per gli immobili non agricoli e che i nuovi importi ottenuti siano stati conteggiati per fissare la sostanza determinante.
Si ottiene così la sostanza netta complessiva in Svizzera ed all'estero (Fr. 3'923'137.- per il 2007 e Fr. 3'186'748.- per il 2008) valida per la fissazione dei contributi AVS/AI/IPG della ricorrente giusta l'art. 29 cpv. 3 OAVS e che va dunque qui confermata.
2.11. Va ora risolta la questione circa la presa in considerazione del reddito conseguito dal marito della ricorrente non affiliato all'AVS svizzera nel calcolo dei contributi della moglie senza attività lucrativa. Occorre infatti esaminare se questo reddito debba essere considerato come reddito percepito sotto forma di rendita e quindi essere moltiplicato per venti allo scopo di fissare i contributi dovuti dall'assicurata, o se invece non debba essere tralasciato siccome proveniente da attività lucrativa svolta all'estero.
Nella sentenza DTF 125 V 230 (Pratique VSI 1999 pag. 204), l'Alta Corte ha asserito che la metà del reddito da attività lucrativa conseguito dal marito (nel Principato del Liechtenstein) rappresenta reddito proveniente da rendite e va considerato oggetto di contribuzione (Pratique VSI 1999 pag. 204). In particolare il TFA ha confermato una decisione nella quale per il 1997 i contributi erano stati stabiliti sulla base di metà del reddito del marito conseguito all'estero e metà della sostanza. Implicitamente ha dunque ammesso la possibilità di prendere in considerazione il reddito del marito conseguito all'estero anche in presenza di una sostanza e sembra aver abbandonato la regola per cui occorre prendere in considerazione solo un terzo del reddito conseguito all'estero.
Con riferimento alla sentenza pubblicata in DTF 105 V 244, l'Alta Corte, sostenendo che la giurisprudenza in questione è stata riattualizzata, ma non superata, con l'entrata in vigore della 10a revisione dell'AVS, ha in particolare affermato che per fissare i contributi personali di un'assicurata senza attività lucrativa, il cui marito non è affiliato all'AVS svizzera, i mezzi finanziari di quest'ultimo sono presi in considerazione in maniera analoga, in particolare anche il suo reddito sotto forma di rendite (Pratique VSI 1999 pag. 207).
Nello stesso senso, le Direttive sui lavoratori indipendenti e le persone senza attività lucrativa (DIN) all'AVS, AI e IPG, edite dall'UFAS nel 2001, cui fa riferimento il TFA nella sentenza citata e che si rifanno all'art. 28 cpv. 4 OAVS, al N. 2069.1 recitavano:
" Per le persone sposate è determinante la metà del reddito dei coniugi conseguito sotto forma di rendite, indipendentemente dal regime legale dei beni. Fa anche parte del reddito conseguito sotto forma di rendite di una persona sposata la metà del reddito proveniente dall'attività lucrativa svolta dal coniuge che non è tenuto a pagare i contributi nell'assicurazione svizzera."
Nell'edizione in vigore dal 1° gennaio 2008, stato gennaio 2011, il N. 2078 DIN prevede quanto segue:
" Le condizioni sociali delle persone sposate o dei partner registrati equivalgono alla metà della sostanza e del reddito sotto forma di rendita della coppia (art. 28 cpv. 4 1a frase OAVS). Così, i contributi degli assicurati coniugati si determinano – indipendentemente dal regime patrimoniale dei coniugi o dei partner registrati – sulla base della metà della sostanza e del reddito conseguito sotto forma di rendita della coppia. Questa regola vale anche nei casi di separazione di fatto giudiziaria. Essa vale anche nei casi in cui un solo coniuge o partner registrato è assicurato all'AVS ed è sottoposto all'obbligo di versare i contributi."
Con sentenza del 9 maggio 2007 (H 114/05) il Tribunale federale si è pronunciato sul caso di un coniuge germanico che esercitava un'attività lucrativa nel suo Paese d'origine e che quindi non pagava i contributi AVS/AI/IPG in Svizzera. In tale evenienza, il TF ha escluso un computo dei suoi contributi in virtù dell'art. 3 cpv. 3 lett. a LAVS a favore del coniuge senza attività lucrativa domiciliata in Svizzera, obbligata quindi a contribuire (vedi pure SVR 2010 AHV Nr. 10).
L'applicazione del diritto internazionale non muta questa soluzione. Infatti, la Convenzione sulla sicurezza sociale tra la Svizzera e la Germania fa riferimento alla legislazione del luogo di domicilio dell'assicurato e quindi ancora al diritto svizzero. Gli Accordi sulla libera circolazione delle persone in vigore dal 1° giugno 2002 tra la Svizzera e l'Unione Europea rinviano al Regolamento n. 1408/71, che non contiene nessuna disposizione contraria sul contestato prelevamento dei contributi, quindi il principio della legislazione del luogo di lavoro (lex loci laboris) secondo l'art. 13 cpv. 2 lett. a e b vale soltanto per il coniuge attivo professionalmente della ricorrente, non dunque anche per l'assicurata stessa senza attività lucrativa.
" (…)
4.2 Die Vorinstanz hat in Anwendung dieser gesetzlichen Ordnung und der hiezu ergangenen Rechtsprechung die Beitragspflicht der Beschwerdeführerin als Nichterwerbstätige für die Jahre 2000 - 2004 bejaht und die Bemessung der Beiträge nach dem hälftigen (ehelichen) Vermögen des Ehemannes bestätigt. Die Aufhebung des vorinstanzlich angefochtenen Einspracheentscheides sowie der Beitragsverfügungen vom 14. November 2004 erfolgte mit der Begründung, der Beschwerdeführerin sei Gelegenheit einzuräumen, innert Frist ein Gesuch um Befreiung der Versicherungspflicht einzureichen und den Nachweis einer bereits bestehenden obligatorischen Versicherungspflicht in Deutschland und einer daraus resultierenden, nicht zumutbaren Doppelbelastung zu erbringen.
Auf die entsprechenden Erwägungen wird verwiesen.
4.3 Den Vorbringen der Beschwerdeführerin (vgl. E. 2.1 hievor) ist, soweit sie nicht bereits im vorinstanzlichen Verfahren entkräftet wurden, Folgendes entgegenzuhalten.
4.3.1 Die Beschwerdeführerin ist vorbehältlich des Vorliegens eines unter Art. 1a Abs. 2 lit. b AHVG fallenden Sachverhaltes, welcher eine Ausnahme von der obligatorischen Versicherung zur Folge hätte und Anlass zur vorinstanzlichen Rückweisung gab, gestützt auf Art. 3 Abs. 1 Satz 2 AHVG beitragspflichtig. Des Weiteren besteht weder nach den Akten noch auf Grund der Parteivorbringen Anlass, die strittigen Beitragsverfügungen in betraglicher Hinsicht näher zu prüfen (BGE 110 V 48 E. 4b S. 53). Die Vorinstanz hat sodann letztinstanzlich bindend (Art. 105 Abs. 2 OG, E. 3.1 hievor) festgestellt, dass der aus Deutschland stammende Ehegatte der Beschwerdeführerin in seinem Heimatland erwerbstätig ist und in der Schweiz keine Sozialversicherungsbeiträge entrichtet. Eine Anrechnung der Beitragsleistungen gemäss Art. 3 Abs. 3 lit. a AHVG scheidet damit aus, wie bereits die Rekurskommission einlässlich und zutreffend dargelegt hat.
4.3.2 Auch im Lichte internationalen Rechts hält der angefochtene Entscheid stand, indem gemäss Art. 5 Abs. 1 Satz 2 des Abkommens zwischen der Schweizerischen Eidgenossenschaft und der Bundesrepublik Deutschland über Soziale Sicherheit vom 25. Februar 1964 (SR 0.831.109.136.1) für die Pflichtversicherung von Personen, die keine Beschäftigung oder Tätigkeit ausüben, grundsätzlich die Rechtsvorschriften der Vertragspartei gelten, in deren Gebiet sie wohnen. Soweit das genannte Sozialversicherungsabkommen anwendbar ist, kommt daher schweizerisches Recht zur Anwendung. Unter Geltung des am 1. Juni 2002 in Kraft getretenen Abkommen vom 21. Juni 1999 zwischen der Schweizerischen Eidgenossenschaft und der Europäischen Gemeinschaft und ihren Mitgliedschaft über die Freizügigkeit (FZA) schliesslich ist zwar fraglich, ob die Beschwerdeführerin als Ehefrau eines deutschen Staatsangehörigen nicht entgegen der vom BSV vertretenen Rechtsauffassung in den persönlichen Geltungsbereich der Verordnung Nr. 1408/71 (vgl. Art. 2) fällt (vgl. BGE 132 V 184 E. 5.3 S. 192). Diese Frage braucht indes nicht entschieden zu werden, weil die Verordnung Nr. 1408/71 keine Bestimmung enthält, die der streitigen Beitragserhebung entgegenstünde, gilt doch das Beschäftigungslandprinzip gemäss Art. 13 Abs. 2 lit. a und b dieser Verordnung nur für den erwerbstätigen Ehemann der Beschwerdeführerin, aber nicht für diese selber. Sofern die Beitragstilgung nach Art. 3 Abs. 3 AHVG als soziale Vergünstigung gemäss Art. 9 Abs. 2 Anhang I FZA qualifiziert würde, würde die schweizerische Regelung weder dem gemeinschaftsrechtlichen Gleichheitsgebot (Art. 9 Anhang I FZA) zuwiderlaufen noch gegen das in Art. 2 FZA verankerte Diskriminierungsverbot verstossen. Eine unmittelbare/direkte Diskriminierung fällt von vornherein ausser Betracht, weil Art. 3 Abs. 3 AHVG nicht an die Staatsangehörigkeit anknüpft, d.h. sich nichts an der rechtlichen Beurteilung ändern würde, wenn der Ehemann der Beschwerdeführerin nicht Deutscher, sondern Schweizer Bürger (mit Erwerbsort Deutschland) wäre.
Sofern im Umstand, dass Familienangehörige von Schweizern sich eventuell seltener in die Lage der Beschwerdeführerin finden, eine mittelbare/indirekte Diskriminierung erblickt würde, wäre die schweizerische Regelung im Lichte des Versicherungsgedankens objektiv gerechtfertigt (vgl. zum Diskriminierungsverbot: in BGE 133 V 33 nicht publizierte E. 6.2 des Urteils des Eidgenössischen Versicherungsgerichts K 163/03 vom 27. März 2006).".
(sottolineature della redattrice)
Il caso appena esposto è rilevante, in concreto, nella misura in cui il Tribunale federale ha confermato che i contributi sociali pagati dal marito della ricorrente in Germania non comportano un esonero di quest'ultima dal suo obbligo di contribuzione in Svizzera quale persona senza attività lucrativa. Inoltre, gli Accordi bilaterali non si applicano alle persone senza attività lucrativa.
Poco importa, dunque, che __________ sia cittadino svizzero e sia domiciliato all'estero e non in Svizzera come nel caso citato. Ciò che conta, è che il marito dell'assicurata, come nella STF H 114/05, lavora all'estero e quindi i contributi che egli ha pagato all'estero sul reddito conseguito all'estero non esonerano la moglie, domiciliata in Svizzera e senza attività lucrativa, dal dovere versare contributi propri.
In tale evenienza, occorre fare riferimento alla summenzionata DTF 125 V 230, secondo cui la metà del reddito d'attività lucrativa ottenuto dal marito nel Principato del Liechtenstein configura un reddito conseguito in forma di rendite e deve essere considerato come oggetto di contributo (art. 28 cpv. 4 OAVS).
Pertanto, per calcolare il reddito percepito sotto forma di rendita da considerare al fine di stabilire la sostanza determinante ascrivibile all'assicurata nel 2007 e nel 2008, occorre tenere conto del reddito da attività lucrativa conseguito dal coniuge della ricorrente non solo in Svizzera, ma anche all'estero, e moltiplicarlo poi per 20 (art. 28 cpv. 3 OAVS) e dividerlo per due, essendo la ricorrente coniugata (art. 28 cpv. 4 OAVS).
2.12. In virtù di quanto precede, è a buon diritto che la Cassa di compensazione ha considerato che il reddito di Fr. 210'204.- (doc. A1) conseguito all'estero dal marito della ricorrente con un'attività lucrativa dipendente debba essere conteggiato quale reddito percepito sotto forma di rendita nel 2007 e sia pertanto moltiplicato per venti, e computato poi solo per metà.
Per quanto concerne l'anno 2008, va ritenuto non solo il reddito da attività lucrativa dipendente del marito percepito all'estero, fissato in Fr. 245'802.- (doc. A3), ma anche il suo reddito da attività lucrativa indipendente di Fr. 7'019.- conseguito come avvocato in Svizzera (doc. I punto 3). La somma, pari a Fr. 252'821.-, va dunque moltiplicata per venti e deve essere computata per metà per fissare i contributi dovuti dalla moglie qui insorgente.
Stanti così le cose, i calcoli effettuati dall'amministrazione nella decisione su opposizione per stabilire la sostanza determinante dell'assicurata sono corretti.
I contributi dovuti come persona senza attività lucrativa vanno dunque fissati per l'anno 2007 sulla base di una sostanza netta in Svizzera e all'estero di Fr. 3'923'137.- e di un reddito percepito sotto forma di rendita di Fr. 210'204.-. Si ottiene così una sostanza determinante di Fr. 4'063'608.- (Fr. 3'923'137.- + [Fr. 210'204.- x 20] : 2).
Per il 2008, tenuto conto di una sostanza netta di Fr. 3'186'748.- e di un reddito sotto forma di rendita di Fr. 252'821.-, si ha una sostanza determinante pari a Fr. 4'121'584.-. (Fr. 3'186'748.- + [Fr. 252'821.- x 20] : 2).
La Cassa di compensazione ha quindi correttamente calcolato i contributi AVS/AI/IPG per il 2007 ed il 2008 arrotondando la sostanza determinante ai Fr. 50'000.- inferiori (art. 28 cpv. 3 OAVS) e, fondandosi sulla tabella indicata all'art. 28 cpv. 1 OAVS, ha fissato nell'importo massimo di Fr. 8'400.- il contributo AVS dovuto per ciascun anno di contribuzione.
A questo ammontare si aggiungono Fr. 1'400.- per l'AI (art. 3 cpv. 1bis LAI e art. 1bis cpv. 2 OAI) e Fr. 300.- per l'IPG (art. 27 cpv. 2 LIPG e 36 cpv. 2 OIPG).
Il contributo AVS/AI/IPG dovuto ammonta così a Fr. 10'100.-.
A questo importo si aggiungono Fr. 202.- di spese amministrative, ossia il 2% di Fr. 10'100.- (art. 157 OAVS ed art. 1 dell'Ordinanza sulle aliquote massime dei contributi alle spese di amministrazione dell'AVS, RS 831.143.41, valida per gli anni 2007 e 2008), per un totale di Fr. 10'302.-.
In virtù di quanto esposto, le cifre ritenute dalla Cassa di compensazione sono tutte corrette, così pure i contributi AVS/AI/IPG stabiliti.
La decisione impugnata deve pertanto essere confermata ed il ricorso respinto.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Fabio Zocchetti