Raccomandata

 

 

Incarto n.
30.2010.19

 

cs

Lugano

2 novembre 2010

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Ivano Ranzanici

 

con redattore:

Christian Steffen, vicecancelliere

 

 

segretario:

Fabio Zocchetti

 

 

 

statuendo sul ricorso del 3 agosto 2010 di

 

 

 RI 1  

 

 

contro

 

 

 

la decisione su opposizione del 29 giugno 2010 emanata da

 

CO 1  

 

 

in materia di rendite AVS (assegno per grandi invalidi)

 

 

 

 

 

ritenuto,                           in fatto

 

                                  A.   RI 1, nata nel 1938, al beneficio di un assegno per grandi invalidi dell’AVS (in precedenza dell’AI), di grado lieve, dal 15 giugno 1990 (doc. 11), ha chiesto, il 20 maggio 2009, un aumento della prestazione (doc. 22).

 

                                  B.   Dopo aver esperito gli accertamenti ritenuti necessari, tra cui un’inchiesta a domicilio, la CO 1, con decisione del 23 febbraio 2010 (doc. 29), confermata con decisione su opposizione del 29 giugno 2009 (doc. 39), ha respinto la domanda poiché l’assicurata è dipendente da terzi per compiere due atti quotidiani della vita (mangiare e lavarsi), senza necessità di una sorveglianza personale continua.

 

                                  C.   Contro la predetta decisione su opposizione RI 1 ha inoltrato un tempestivo ricorso con il quale ha fatto valere un peggioramento del suo stato di salute (doc. I).

 

                                  D.   Con risposta del 24 agosto 2010 la CO 1 propone la reiezione dell’impugnativa con argomentazioni che, laddove necessario, saranno riprese in corso di motivazione (doc. III).

 

                                  E.   In data 3 settembre 2010 l’interessata ha prodotto ulteriori osservazioni (doc. VI), trasmesse alla Cassa per una presa di posizione (doc. VII). Il 21 settembre 2010 il TCA ha chiesto alla ricorrente di produrre il certificato medico del Prof. Dr. med. __________ relativo alla visita effettuata il 14 settembre 2010 (doc. IX).

 

                                         in diritto

 

                                         in ordine

 

                                   1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell'istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull'organizzazione giudiziaria (STF H 180/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003).

 

                                         nel merito

 

                                   2.   Oggetto del contendere è la questione di sapere se a giusta ragione l’amministrazione ha negato l’aumento del grado dell’assegno per grandi invalidi.

 

                                   3.   L'art. 43bis cpv. 1 LAVS prevede che hanno diritto all'assegno per grandi invalidi i beneficiari di rendite di vecchiaia o di prestazioni complementari con domicilio e dimora abituale (art. 13 LPGA) in Svizzera, che presentano un'invalidità (art. 9 LPGA) di grado elevato o medio. La rendita di vecchiaia anticipata è parificata al godimento di una rendita di vecchiaia.

Per il capoverso 2 dell'art. 43bis LAVS, il diritto all'assegno per grandi invalidi sorge il primo giorno del mese in cui tutte le condizioni sono soddisfatte, ma al più presto dal momento in cui l'assicurato fu grande invalido di grado elevato o medio per un anno intero, senza interruzione. Esso si estingue alla fine del mese nel quale le condizioni di cui al capoverso 1 non sono più adempiute.

L'assegno per grandi invalidi di grado elevato ammonta all'80%, quello per grandi invalidi di grado medio al 50% dell'importo minimo della rendita di vecchiaia previsto dall'art. 34 cpv. 5 (art. 43bis cpv. 3 LAVS).

Giusta l'art. 43bis cpv. 4 LAVS, la persona grande invalida che, fino al momento in cui ha raggiunto l'età di pensionamento, ha beneficiato di un assegno per grandi invalidi dell'assicurazione per l'invalidità o ha fatto valere il diritto di riscuotere la rendita anticipata, riceve un'indennità per lo meno uguale a quella ricevuta fino ad allora.

Il Consiglio federale può prevedere una prestazione proporzionale all'assegno per grandi invalidi dell'assicurazione contro gli infortuni nel caso in cui la grande invalidità sia solo in parte addebitabile ad un infortunio (art. 43bis cpv. 4bis LAVS).

A norma del capoverso 5 dell'art. 43bis LAVS, le disposizioni della LAI sono applicabili per analogia alla valutazione della grande invalidità. Spetta agli uffici per l'assicurazione invalidità di determinare, per le casse di compensazione, il grado della grande invalidità. Il Consiglio federale può promulgare prescrizioni complementari.

 

Secondo l'art. 9 LPGA – che ha ripreso la definizione contenuta nell'art. 42 vLAI (DTF 133 V 450) – è considerato grande invalido colui che, a causa di un danno alla salute, ha bisogno in modo permanente dell'aiuto di terzi o di una sorveglianza personale per compiere gli atti ordinari della vita.

 

La giurisprudenza ha precisato che l'aiuto di cui abbisogna l'assicurato può essere inteso sia come aiuto diretto di terzi che come sorveglianza dell'assicurato durante il compimento degli atti ordinari rilevanti della vita, per esempio quando la persona che lo sorveglia lo esorta a compiere un atto che rimarrebbe incompiuto senza l'espresso incitamento di un terzo a causa dello stato psichico dell'assicurato (cosiddetto aiuto indiretto; DTF 133 V 463; STF 8C_479/2007 del 4 gennaio 2008; DTF 121 V 91; 107 V 149).

 

Gli atti ordinari della vita sono i seguenti (DTF 127 V 97; DTF 125 V 303; DTF 117 V 146 consid. 2.):

                                         - vestirsi/svestirsi

                                         - alzarsi/sedersi/coricarsi

                                         - mangiare

                                         - provvedere all'igiene personale

                                         - andare al gabinetto

                                         - spostarsi (in casa e all'esterno) e stabilire contatti.

 

Per atti che permettono di stabilire dei contatti sociali con l'ambiente la giurisprudenza ha precisato che bisogna intendere il comportamento normale all'interno della società così come richiesto dall'esistenza quotidiana (DTF 117 V 27 e 146, 105 V 52, 104 V 127).

L'art. 37 cpv. 1 OAI stabilisce che la grande invalidità è reputata di grado elevato se l'assicurato è totalmente grande invalido. Ciò è il caso quando necessita dell'aiuto regolare e notevole di terzi per compiere tutti gli atti ordinari della vita e il suo stato richiede inoltre cure permanenti o una sorveglianza personale (cpv. 1).

Per il capoverso 2, la grande invalidità è di grado medio se l'assicurato, pur munito di mezzi ausiliari, necessita:

                                         a) di aiuto regolare e notevole di terzi per compiere la maggior parte degli atti ordinari della vita,

                                         b) di aiuto regolare e notevole di terzi per compiere almeno due atti ordinari della vita e abbisogna, inoltre, di una sorveglianza personale permanente,

                                         c) di aiuto regolare e notevole di terzi per compiere almeno due atti ordinari della vita e abbisogna, inoltre, di un accompagnamento permanente nell'organizzazione della realtà quotidiana ai sensi dell'art. 38 OAI.

 

                                   4.   Secondo l’art. 17 cpv. 1 LPGA, se il grado d’invalidità del beneficiario della rendita subisce una notevole modificazione, per il futuro la rendita è aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta.

                                         A norma dell’art. 17 cpv. 2 LPGA ogni altra prestazione durevole accordata in virtù di una disposizione formalmente passata in giudicato è, d’ufficio o su richiesta, aumentata, diminuita o soppressa se le condizioni che l’hanno giustificata hanno subito una notevole modificazione.

 

                                         Una semplice valutazione diversa delle circostanze di fatto, che sono rimaste sostanzialmente invariate, non giustifica comunque una revisione ai sensi dell’art. 17 LPGA (DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b).

 

                                         Per sapere se è intervenuta una modificazione notevole, si deve confrontare la situazione di fatto al momento della decisione iniziale di assegnazione della rendita con quella vigente all’epoca del provvedimento litigioso (DTF 130 V 351 consid. 3.5.2).

 

                                         Per l’art. 66bis cpv. 2 OAVS gli articoli 87-88bis OAI sono applicabili per analogia alla revisione dell’assegno per grandi invalidi.

 

                                         Per l’art. 87 cpv. 3 OAI se è fatta domanda di revisione, nella domanda si deve dimostrare che il grado d’invalidità o di grande invalidità o il volume dell’assistenza dovuta all’invalidità è modificato in misura rilevante per il diritto alla prestazione.

 

                                         A norma dell’art. 88a cpv. 2 OAI se la capacità al guadagno o la capacità a svolgere le mansioni consuete peggiora oppure se la grande invalidità si aggrava o l’assistenza dovuta all’invalidità aumenta, occorre tener conto del cambiamento determinante il diritto a prestazioni non appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole. L’articolo 29bis è applicabile per analogia.

 

                                   5.   In concreto l’amministrazione ha negato l’aumento del grado dell’assegno per grandi invalidi da lieve ad un grado superiore poiché la ricorrente risulta dipendente da terzi per compiere due atti ordinari della vita e non c’è stato un aggravamento della grande invalidità.

 

                                         Dalle tavole processuali emerge che l’interessata soffre di una plessopatia brachiale destra aggravatasi progressivamente dopo una radioterapia al cobalto eseguita nel 1975 per un carcinoma al seno destro. Da allora presenta una gravissima paresi all’arto superiore destro invalidante associata ad un linfedema e in maniera fluttuante a dolori alla spalla a carattere diffuso e talvolta con parestesie. L’insorgente è inoltre stata recentemente sottoposta ad un intervento di sostituzione della valvola aortica e duplice by-pass aorto-coronarico (doc. A, all. 2, doc. 24 e doc. 30).

 

                                         Nella richiesta e questionario relativi ad un assegno per persone grandi invalide dell’AVS del 20 maggio 2009 la ricorrente ha indicato che a partire dal 1995 circa necessita di aiuto regolare e notevole di terzi per tagliare gli alimenti e lavarsi/fare il bagno e la doccia. L’interessata ha inoltre segnalato di necessitare in modo duraturo e regolare di un accompagnamento per le attività e i contatti al di fuori dell’abitazione (spesa e trasporti in genere; doc. 22). La ricorrente ha indicato di non necessitare di sorveglianza personale e di non aver bisogno di un aiuto duraturo per le cure di base o per sottoporsi a cure. Il medico curante, dr. med. __________, ha confermato che le risposte fornite dall’interessata corrispondono alle sue costatazioni (doc. 24-1).

 

                                         Dall’inchiesta a domicilio del 13 gennaio 2010 emerge che l’insorgente ha riferito di aver assistito ad un graduale peggioramento delle sue condizioni di salute in questi ultimi anni, specie dal mese di marzo 2007 (sostituzione della valvola aortica e bypass). Nel corso del medesimo anno si è inoltre dovuta confrontare con la perdita del marito, da tempo malato di Parkinson (doc. 27-3).

                                         Le difficoltà nell’esecuzione degli atti ordinari della vita vengono però tuttora attribuite alle limitazioni d’uso del braccio destro (paralizzato) e della mano destra. Il braccio destro può essere sollevato di soli pochi gradi (doc. 27-3). Il braccio si presenta visibilmente gonfio (elefantiasi) e rimane estremamente delicato e vulnerabile (doc. 27-3).

 

                                         Per quanto concerne le azioni “vestirsi, svestirsi, preparare i vestiti” l’assistente sociale ha rilevato che l’assicurata vive sola e per semplificarsi la vita ha dovuto optare per un abbigliamento comodo e confacente al suo mutato stato di salute e alle conseguenti difficoltà di movimento del braccio e della mano destra. L’interessata ha rinunciato ad abiti con bottoni o cerniere e a scarpe stringate. Lamenta importanti difficoltà nell’indossare e togliere taluni indumenti, specie alla parte superiore del corpo. Vestirsi e svestirsi sono di conseguenza operazioni che richiedono un certo tempo e un notevole impegno. La ricorrente le esegue però autonomamente, senza interventi esterni, anche se ritiene che un aiuto le faciliterebbe senz’altro il compito.

                                         L’assistente sociale ha constatato che non vi è alcun impedimento nell’alzarsi, sedersi e coricarsi e che permane la necessità d’aiuto per il taglio di alimenti, non potendosi servire del braccio e della mano sinistra. L’interessata necessita inoltre dell’aiuto di terzi per lavare, asciugare ed acconciare i capelli (si fa aiutare dalla figlia) e per manicure e pédicure (e per questo si rivolge a personale specializzato). La ricorrente è in grado di entrare ed uscire dalla cabina della doccia, dotata di apposito seggiolino, dove con calma e pazienza riesce a lavarsi ed asciugarsi da sola perlomeno il corpo.

                                         L’assistente sociale non ha rilevato nessun impedimento neppure per quanto concerne l’andare in gabinetto, per spostarsi in casa, fuori casa e mantenere i contatti sociali (l’assicurata segnala la necessità di sostenere, con un apposito tutore, il peso del braccio destro quando esce all’esterno a passeggiare. Il peso dell’arto le procura altrimenti dolori e irritazioni a livello cervicale) ed ha costatato che non necessita di una sorveglianza personale.

 

                                         L’assistente sociale ha concluso affermando che l’insorgente dipende da terzi per compiere 2 atti ordinari della vita: mangiare e lavarsi e che “sono confermate le condizioni per il versamento di un assegno per grandi invalidi di grado esiguo” (doc. 27-5).

 

                                   6.   In DTF 128 V 93 (cfr. pure DTF 130 V 61 seg., consid. 6.1 e 6.2), l’Alta Corte ha stabilito che un rapporto d’inchiesta dell’ufficio AI acquista valore probatorio, in analogia alla giurisprudenza in merito alla fedefacenza dei rapporti medici (DTF 125 V 352 consid. 3a), se sono adempiuti determinati fattori.

                                         Innanzitutto, secondo l’Alta Corte, l’estensore dell’inchiesta deve essere una persona qualificata, che conosca il contesto in cui la persona bisognosa di cura vive, nonché le affezioni (diagnosi) e limitazioni mediche.

 

                                         Nel rapporto devono essere contenute le indicazioni ricevute dall’assicurato e, se è il caso, le opinioni divergenti delle parti coinvolte nell’inchiesta. Il testo del relativo rapporto deve essere inoltre plausibile, dettagliato e motivato in merito ai singoli provvedimenti di cura ed assistenza da prendere in considerazione e inoltre deve corrispondere alle indicazioni acquisite in loco. Se ciò è il caso, allora il rapporto d’inchiesta    acquisisce valore probatorio pieno.

                                         Tuttavia, continua l’Alta Corte, il giudice delle assicurazioni sociali interviene solo in presenza di valutazioni chiaramente insostenibili, errate. Questo in considerazione del fatto che la persona competente che ha eseguito l’inchiesta possiede una conoscenza maggiore della fattispecie che il tribunale chiamato in causa a seguito di un ricorso (DTF 128 V 93 consid. 4).

 

                                   7.   In concreto, allestito - in conoscenza della situazione medica e domestica - da persona abilitata a stabilire l'esistenza di grande invalidità (DTF 107 V 136, 143 consid. 2b), il rapporto riporta in dettaglio quanto costatato personalmente e riferito dall'assicurata in merito ai singoli atti ordinari della vita e alla necessità di cure permanenti o di sorveglianza personale.

 

                                         Questo Tribunale, richiamata la giurisprudenza in merito ai rapporti d’inchiesta, non ha motivo per non prendere in considerazione le conclusioni tratte dall’assistente sociale, la quale ha potuto verificare di persona, parlando personalmente con l’assicurata, della capacità dell’insorgente di compiere gli atti ordinari della vita.

                                         Al referto del 13 gennaio 2010, completo e concludente, va pertanto dato pieno valore probatorio.

                                         Le conclusioni cui è giunta l’assistente sociale vengono inoltre corroborate dalle indicazioni, in parte sovrapponibili, che emergono dal formulario per la richiesta di un assegno per grandi invalidi.

 

                                         Risulta infatti che “solo” per due atti ordinari della vita (mangiare e lavarsi) la ricorrente necessita sempre del costante aiuto di terzi.

                                         Per contro sia dall’inchiesta a domicilio sia dal formulario, il cui contenuto è stato confermato anche dal medico curante, dr. med. __________, emerge che l’interessata non necessita di sorveglianza personale continua.

                                         Inoltre, non vi è neppure la necessità di un accompagnamento personale permanente nell’organizzazione della realtà quotidiana ai sensi dell’art. 38 OAI, non essendoci una necessità di aiuto nei contatti sociali allo scopo di prevenire l’isolamento permanente.

 

                                         In queste condizioni le conclusioni dell’assistente sociale, corroborate in gran parte dalle indicazioni figuranti nel formulario per la richiesta dell’assegno per grandi invalidi, vanno confermate.

 

                                         Le ulteriori osservazioni prodotte dalla ricorrente (doc. VI), così come i certificati medici dell’8 marzo 2010 (doc. 30) e del 16 luglio 2010 (doc. A, all. 2), entrambi del dr. med. __________, vice primario del servizio di neurologia dell’Ospedale regionale di __________, non apportano infatti nuovi elementi fattuali o clinici non conosciuti in precedenza, come rilevato anche dal medico SMR, dr. med. __________ (cfr. doc. 36 e IV/Bis; cfr. più in generale sul valore probatorio dei rapporti interni del SMR la sentenza I 143/07 del 14 settembre 2007, consid. 3.3; cfr. pure la sentenza 9C_376/2007 del 13 giugno 2008). In particolare la circostanza che l’interessata necessiterebbe di un accompagnamento per alcune attività quotidiane (spostamenti, ecc), non significa ancora che necessita di una sorveglianza personale continua. Lo stesso medico afferma infatti che “la paziente non necessita di sorveglianza” aggiungendo che “considerato lo stato generale ed il deficit neurologico un assegno grandi invalidi sul piano neurologico sembra essere giustificato” (doc. 30-1). Tuttavia, l’assistente sociale ha potuto costatare che non vi è alcun impedimento particolare nello spostarsi in casa, fuori casa e mantenere contatti sociali (doc. 27-4).

                                         Inoltre, anche se si volesse ritenere, per pura ipotesi di lavoro, che l’insorgente necessita di aiuto regolare e notevole di terzi per tre atti ordinari della vita (mangiare, lavarsi e spostarsi), l’insorgente non avrebbe comunque diritto ad un aumento del grado dell’assegno per grandi invalidi, essendo necessaria la presenza di aiuto regolare e considerevole di terzi per compiere almeno quattro atti ordinari della vita (cfr. art. 37 cpv. 2 lett. a OAI) per poter ottenere un assegno di grado medio, considerato che l’interessata non necessita né di una sorveglianza permanente (cfr. art. 37 cpv. 2 lett. b OAI), né di un accompagnamento permanente nell’organizzazione della realtà quotidiana ai sensi dell’art. 38 OAI (cfr. art. 37 cpv. 2 lett. c OAI; cfr. anche sentenza 30.2007.35 del 15 ottobre 2007).

 

                                   8.   Infine, l’insorgente il 3 settembre 2010 ha affermato che “in data 14 settembre ho appositamente preso un appuntamento con il Prof. Dr. __________ per farmi rilasciare un ulteriore certificato medico. Vogliate comunicarmi se questo è necessario in quanto, se non lo fosse, disdirei l’appuntamento” (doc. VI). Il 21 settembre 2010 il TCA ha assegnato alla ricorrente un termine di 5 giorni per trasmettere copia del certificato relativo alla visita del 14 settembre 2010 (doc. IX).

                                         L’interessata è rimasta silente.

 

                                         Giova qui rammentare che la procedura dinanzi al Tribunale delle assicurazioni sociali è retta dal principio inquisitorio. Il Tribunale accerta d’ufficio, con la collaborazione delle parti, i fatti rilevanti per il giudizio, assume le prove necessarie e le apprezza liberamente ed il giudice delegato ha facoltà di ricorrere a mezzi probatori non indicati dalle parti o di rinunciare all’assunzione di mezzi probatori che le parti hanno notificato.

                                         E’ dunque compito del giudice chiarire d’ufficio in modo corretto e completo i fatti giuridicamente rilevanti. Questo principio non è tuttavia incondizionato, ma trova il suo correlato nell’obbligo delle parti di collaborare (DTF 125 V 195 consid. 2 con riferimenti; RAMI 1994 pag. 211; AHI Praxis pag. 212; DLA 1992 pag. 113; MEYER, “Die Rechtspflege in der Sozialversicherung” in Basler Juristische Mitteilungen (BJM) 1989 pag. 12; SPIRA, “Le contentieux des assurances sociales fédérales et la procédure cantonale” in Recueil de jurisprudence Neuchâteloise (RJN) 1984 pag. 16; KURMANN, “Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege in erster Instanz” in Luzerner Rechtsseminar 1986, Sozialversicherungsrecht, Referat XII, pagg. 5 segg.). Questo obbligo comprende in particolare quello di motivare le pretese di cui le parti si avvalgono e quello di apportare, nella misura in cui può essere ragionevolmente richiesto da loro, le prove dettate dalla natura della vertenza o dai fatti invocati: in difetto di ciò esse rischiano di dover sopportare le conseguenze dell’assenza di prove (SVR 1995 AHV Nr. 57 pag. 164 consid. 5a; RAMI 1993 pagg. 158-159 consid. 3a; DTF 117 V 264 consid. 3b; SZS 1989 pag. 92; DTF 115 V 113; BEATI in: "Relazioni tra diritto civile e assicurazioni sociali", Lugano 1993, pag. 1 seg.). Su questi aspetti, si veda in particolare: DUC, Les assurances sociales en Suisse, Losanna 1995, pagg. 827-828 e LOCHER, Grundriss des Sozialversicherungsrecht, Berna 1997, pagg. 339-341, laddove quest'ultimo rileva che “besondere Bedeutung hat die Mitwirkungspflicht dann, wenn der Sachverhalt ohne Mitwirkung der betroffenen Person gar nicht (weiter) erstellt werden kann”. L'obbligo di accertamento d'ufficio dei fatti, correlato dal dovere di collaborazione delle parti, non rende comunque privo d'efficacia il principio secondo cui l'onere della prova incombe alla parte che da un fatto deriva un suo diritto e del conseguente fardello in caso di mancata prova. L'art. 8 CC prevede infatti che, ove la legge non disponga altrimenti, chi vuol dedurre il suo diritto da una circostanza di fatto da lui asserita deve fornirne la prova.

 

                                   9.   In concreto, malgrado la richiesta del TCA di produrre il certificato relativo alla visita del 14 settembre 2010 presso il dr. med. __________, la ricorrente non ha risposto.

 

                                         Va comunque rilevato che visti gli atti medici già prodotti e l’inchiesta a domicilio del 13 gennaio 2010, questo Tribunale non vede alcun motivo per procedere ad ulteriori accertamenti.

 

                                         Conformemente alla costante giurisprudenza, qualora l’istruttoria da effettuare d’ufficio conduca l’amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove (apprezzamento anticipato delle prove; Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, pag. 212 no. 450, Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechts-pflege des Bundes, 2a ed., pag. 39 no. 111 e pag. 117 no. 320; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274; cfr. anche STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa C., H 103/01; DTF 122 II 469 consid. 4a, 122 III 223 consid. 3c, 120 Ib 229 consid. 2b, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti). Tale modo di procedere non costituisce una violazione del diritto di essere sentito desumibile dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (e in precedenza dall'art. 4 vCost.; DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti).

 

                                         In queste condizioni il TCA rinuncia all’assunzione di ulteriori prove.

 

                                         Va infine rilevato che secondo costante giurisprudenza del TF, l’autorità giudicante deve limitare l’esame del caso alla situazione effettiva che si presenta all’epoca in cui è stata resa la decisione impugnata, ritenuto che fatti verificatisi ulteriormente possono influire quali elementi di accertamento retrospettivo della situazione anteriore alla decisione stessa. I fatti accaduti posteriormente e che hanno modificato questa situazione devono di regola formare oggetto di un nuovo provvedimento (cfr. fra le tante: DTF 121 V 366 consid. 1b; 116 V 248 consid. 1a). Per cui eventuali peggioramenti riscontrati dopo l’emanazione della decisione impugnata non possono essere presi in considerazione nell’ambito della presente vertenza.

 

                                         Ne segue che il ricorso va respinto mentre la decisione impugnata merita conferma.

 

 

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

                                   1.   Il ricorso è respinto.

 

                                   2.   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

 

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il giudice delegato                                                 Il segretario

 

Ivano Ranzanici                                                     Fabio Zocchetti