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redattore: |
Christian Steffen, vicecancelliere |
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segretario: |
Fabio Zocchetti |
statuendo sul ricorso dell’11 agosto 2010 di
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1. RI 1 2. RI 2
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contro |
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la decisione su opposizione del 16 luglio 2010 emanata da |
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Cassa CO 1,
in materia di contributi AVS |
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ritenuto, in fatto
1.1. RI 1 e la moglie RI 2, cittadini __________ nati nel 1946, rispettivamente nel 1947, al beneficio di una tassazione globale sul dispendio determinata in fr. 330'000 all’anno e titolari di un permesso di dimora B CE/AELS, sono stati affiliati quali persone senza attività lucrativa con effetto dal 1° settembre 2005 dalla Cassa CO 1.
1.2. Con sei distinte decisioni del 25 maggio 2010 la Cassa ha fissato i contributi dovuti da RI 1 e da RI 2 dal 2005 al 2007 sulla base di una sostanza determinante di fr. 3'300'000 (doc. da 5 a 7).
1.3. In seguito all’opposizione interposta da entrambi i coniugi, l’amministrazione ha sentito le parti il 17 giugno 2010. Gli opponenti, che vivono attualmente del reddito del proprio capitale, hanno evidenziato che prossimamente avrebbero ricevuto tre rendite di vecchiaia (una __________ ed una __________ per il marito, una __________ per la moglie). RI 1 riceverà inoltre un’ulteriore liquidazione da aprile 2011 da parte della ditta __________ (doc. 3). Essi hanno domandato se la legge non prevede delle eccezioni circa la possibilità di essere esonerati dal pagamento dei contributi sociali ed hanno affermato di voler rinunciare alla futura rendita AVS (doc. 2).
1.4. Con decisione su opposizione del 16 luglio 2010 la cassa di compensazione ha respinto le censure dei ricorrenti ed ha confermato le decisioni impugnate (doc. 3).
1.5. RI 1 e RI 2, rappresentati dall’avv. RA 1, sono tempestivamente insorti contro la predetta decisione su opposizione. Dopo aver brevemente ripercorso l’intera fattispecie i ricorrenti hanno ribadito di voler ottenere l’esonero dall’obbligo assicurativo, in particolare in applicazione degli art. 3 LAVS e 17Bis del regolamento CE 1408/71 (doc. I).
1.6. Con risposta del 26 agosto 2010 l’amministrazione chiede la reiezione del ricorso. La Cassa afferma in particolare che la richiesta di esenzione prevista dall’art. 17bis regolamento (CEE) 1408/71 va inoltrata direttamente all’Ufficio federale delle assicurazioni sociali a Berna ed ha prodotto un parere recente dell’UFAS da cui emerge che l’autorità federale non intende riconoscere alcuna esenzione sulla base del citato disposto (doc. III).
1.7. Il 6 settembre 2010 gli assicurati hanno prodotto nuove prove, in particolare una decisione del 9 ottobre 2007 della Cassa che avrebbe concesso l’esenzione in un caso analogo, hanno evidenziato che l’amministrazione in precedenza non li aveva informati circa la necessità di chiedere direttamente all’UFAS l’esonero dal pagamento dei contributi sociali e hanno rilevato che spetta all’autorità incompetente trasmettere la domanda all’autorità competente a decidere nel merito della richiesta (doc. V).
in diritto
2.1. Oggetto del contendere è unicamente la questione di sapere se i ricorrenti possono essere esonerati dal pagamento dei contributi sociali in Svizzera. Non più contestato è invece il calcolo del contributo dovuto dai ricorrenti sulla base del dispendio conformemente a quanto prevede l’art. 29 cpv. 5 OAVS.
2.2. Per l’art. 1a (assicurazione obbligatoria) cpv. 1 LAVS sono assicurati in conformità della legge:
a. le persone fisiche domiciliate in Svizzera;
b. le persone fisiche che esercitano un’attività lucrativa nella Svizzera;
c. I cittadini svizzeri che lavorano all’estero:
1. al servizio della Confederazione;
2. al servizio di organizzazioni internazionali con le quali il Consiglio federale ha concluso un accordo di sede e che sono considerate come datori di lavoro ai sensi dell’articolo 12;
3. al servizio di organizzazioni private di assistenza sostenute in modo sostanziale dalla Confederazione conformemente all’articolo 11 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l’aiuto umanitario internazionale.
Il Consiglio federale disciplina i particolari dell’articolo 1 lettera c.
L’art. 1a cpv. 2 LAVS prevede che non sono assicurati:
a. gli stranieri che fruiscono di immunità e privilegi secondo il diritto internazionale;
b. le persone che partecipano ad un’assicurazione statale estera per la vecchiaia e per i superstiti, se l’assoggettamento all’assicurazione giusta la presente legge costituisce per esse un doppio onere che non si potrebbe equamente imporre;
c. le persone per le quali le condizioni indicate nel capoverso 1 si verificano soltanto per un periodo di tempo relativamente breve.
A norma dell’art. 1a cpv. 3 LAVS possono continuare ad essere assicurati:
a. le persone che lavorano all’estero per conto di un datore di lavoro con sede in Svizzera e sono da lui retribuite, se questi dà il proprio consenso;
b. fino al 31 dicembre dell’anno in cui compiono 30 anni, gli studenti senza attività lucrativa che lasciano il loro domicilio in Svizzera per dedicarsi a una formazione all’estero.
Per l’art. 3 cpv. 1 OAVS le persone che partecipano ad un’assicurazione statale estera per la vecchiaia e per i superstiti, per le quali l’assoggettamento all’assicurazione giusta la legge federale costituisce un doppio onere che non si potrebbe equamente imporre, devono essere esentate, a richiesta motivata, dall’assicurazione obbligatoria da parte della cassa di compensazione competente.
2.3. Per l’art. 153a cpv. 1 LAVS per le persone designate nell’articolo 2 del regolamento n. 1408/71 e in relazione con le prestazioni previste nell’articolo 4 di questo regolamento, purché siano comprese nel campo d’applicazione della legge, sono applicabili anche:
a. l’Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone, nella versione del Protocollo del 26 ottobre 2004 relativo all’estensione dell’Accordo ai nuovi Stati membri della Comunità europea, il suo allegato II e i regolamenti n. 1408/71 e n. 574/72 nella loro versione aggiornata;
b. la Convenzione del 4 gennaio 1960 istitutiva dell’Associazione europea di libero scambio nella versione dell’Accordo del 21 giugno 2001 che emenda la Convenzione, il suo allegato K, l’appendice 2 dell’allegato K e i regolamenti n. 1408/71 e n. 574/72 nella loro versione aggiornata.
L’art. 153a cpv. 2 LAVS prevede che laddove le disposizioni della legge fanno uso dell’espressione “Stati membri della Comunità europea”, questa espressione è riferita agli Stati cui è applicabile l’Accordo di cui al capoverso 1 lettera a.
Va a questo proposito rammentato che il 1° giugno 2002 è entrato in vigore l'"Accordo tra la Comunità europea ed i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione Svizzera, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone" (RS 0.142.112.681, di seguito: ALC), che rinvia, per quanto concerne la sicurezza sociale al "Regolamento (CEE) N. 1408/71 del Consiglio del 14 giugno 1971 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità", modificato ed aggiornato dal regolamento (CE) N. 118/97, regolamento (CE) N. 1290/97, regolamento (CE) N. 1223/98, regolamento (CE) N. 1606/98 e regolamento (CE) N. 307/1999 e modificato dall'Accordo sulla libera circolazione delle persone tra la Comunità europea e i suoi Stati membri da una parte e la Svizzera dall'altra parte.
Ratione temporis sono applicabili sia l’ALC che il regolamento (CE) n. 1408/71 poiché le decisioni sono state emanate nel 2010 e concernono i contributi sociali dovuti dal 2005 al 2007 (cfr. sentenza del 25 gennaio 2007, C 124/06, consid. 4.2; sentenza del 24 luglio 2006, I 667/05, consid. 6.2; DTF 130 V 53 consid. 4.3; Pratique VSI 2004 pag. 209 consid. 3.2 [sentenza del 27 febbraio, H 281/03]; SVR 2004 AHV no. 12 pag. 38 consid. 5 [sentenza del 5 febbraio 2004, H 37/03]; cfr. pure la sentenza della CGCE del 7 febbraio 2002 nella causa C-28/00, Kauer, Racc. 2002, pag. I-1343, punto 45).
L’ALC ed il regolamento (CE) n. 1408/71 si applicano pure ratione personae. I ricorrenti sono di nazionalità __________ e pertanto cittadini di uno Stato contraente (art. 1 cpv. 2 Allegato II ALC). Quanto al necessario nesso transfrontaliero, esso è senz’altro dato, poiché gli interessati, domiciliati in Svizzera affermano di percepire rendite __________ e __________.
La presente vertenza ricade anche ratione materiae nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 1408/71.
Quest’ultimo si applica infatti a tutte le legislazioni relative ai settori di sicurezza sociale riguardanti: a) le prestazioni di malattia e di maternità; b) le prestazioni d’invalidità, comprese quelle dirette a conservare o migliorare la capacità di guadagno; c) le prestazioni di vecchiaia; d) le prestazioni ai superstiti; e) le prestazioni per infortunio sul lavoro e malattie professionali; f) gli assegni in caso di morte; g) le prestazioni di disoccupazione; h) le prestazioni familiari (art. 4 n. 1).
In concreto dunque trovano applicazione sia le norme dell’ALC che del regolamento (CE) n. 1408/71.
A questo proposito l’art. 17Bis regolamento (CEE) 1408/71 (Norme particolari concernenti i titolari di pensioni o di rendite spettanti in forza della legislazione di uno o più Stati membri) prevede che il titolare di una pensione o di una rendita spettante in forza della legislazione di uno Stato membro o di pensioni o di rendite spettanti in forza delle legislazioni di più Stati membri, che risiede nel territorio di un altro Stato membro, può essere esonerato, a sua richiesta, dall’applicazione della legislazione di quest’ultimo Stato, a condizione che non sia soggetto a detta legislazione a causa dell’esercizio di un’attività professionale.
Le direttive sull’affiliazione all’AVS/AI (DAA, versione francese, tenore in vigore nel 2010) prevedono al numero 3102 che in Svizzera l’autorità competente per trattare queste domande è l’UFAS. Per ragioni di parità di trattamento e in applicazione dell’art. 1a cpv. 1 lett. a LAVS le domande d’esenzione sono sistematicamente respinte.
Va ancora evidenziato, a proposito della competenza, come l’allegato 10 del regolamento (CEE) 1408/71 prevede, per la Svizzera, che:
1. Per l’applicazione dell’articolo 11 paragrafo 1 del regolamento di applicazione:
a) in connessione con l’articolo 14 paragrafo 1 e l’articolo 14ter paragrafo 1 del regolamento: la competente Cassa di compensazione dell’assicurazione vecchiaia, superstiti e invalidità;
b) in connessione con l’articolo 17 del regolamento: Ufficio federale delle assicurazioni sociali, Berna.
2. Per l’applicazione dell’articolo 11bis paragrafo 1 del regolamento di applicazione:
a) in connessione con l’articolo 14bis paragrafo 1 e l’articolo 14ter paragrafo 2 del regolamento: la competente Cassa di compensazione dell’assicurazione vecchiaia, superstiti e invalidità;
b) in connessione con l’articolo 17 del regolamento: Ufficio federale delle assicurazioni sociali, Berna.
3. Per l’applicazione dell’articolo 12bis del regolamento di applicazione: la competente Cassa di compensazione dell’assicurazione vecchiaia, superstiti e invalidità.
4. Per l’applicazione dell’articolo 13 paragrafi 2 e 3 e dell’articolo 14 paragrafi 1 e 2 del regolamento di applicazione: Cassa federale di compensazione, Berna.
5. Per l’applicazione dell’articolo 38 paragrafo 1, dell’articolo 70 paragrafo 1, dell’articolo 82 paragrafo 2 e dell’articolo 86 paragrafo 2 del regolamento di applicazione:
Amministrazione comunale del luogo di residenza.
6. Per l’applicazione dell’articolo 80 paragrafo 2 e dell’articolo 81 del regolamento di applicazione: Segreteria di Stato dell’economia (SECO), Direzione del lavoro, Berna.
7. Per l’applicazione dell’articolo 102 paragrafo 2 del regolamento di applicazione:
a) in connessione con l’articolo 36 del regolamento: Istituzione comune LaMal, Soletta;
b) in connessione con l’articolo 63 del regolamento: Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni, Lucerna;
c) in relazione con l’articolo 70 del regolamento: Segreteria di Stato dell’economia (SECO), Direzione del lavoro, Berna.
8. Per l’applicazione dell’articolo 113 paragrafo 2 del regolamento di applicazione:
a) in connessione con l’articolo 20 paragrafo 1 del regolamento di applicazione:
Istituzione comune LaMal, Soletta;
b) in connessione con l’articolo 62 paragrafo 1 del regolamento di applicazione:
Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni, Lucerna.
2.4. Va ancora rammentato che per l’art. 27 LPGA gli assicuratori e gli organi esecutivi delle singole assicurazioni sociali, nei limiti delle loro competenze, sono tenuti ad informare le persone interessate sui loro diritti e obblighi (cpv. 1). Ognuno ha diritto, di regola gratuitamente, alla consulenza in merito ai propri diritti e obblighi. Sono competenti in materia gli assicuratori nei confronti dei quali gli interessati devono far valere i loro diritti o adempiere i loro obblighi. Per le consulenze che richiedono ricerche onerose, il Consiglio federale può prevedere la riscossione di emolumenti e stabilirne la tariffa (cpv. 2). Se un assicuratore constata che un assicurato o i suoi congiunti possono rivendicare prestazioni di altre assicurazioni sociali, li informa immediatamente.
L'art. 27 LPGA sancisce, in particolare, per l'amministrazione un dovere di carattere collettivo, generale e permanente di fornire informazioni (cpv. 1) e il diritto soggettivo e individuale dell'assicurato alla consulenza (cioè un parere su ciò che conviene fare) su un caso preciso, che può essere fatto valere in giustizia (cpv. 2) (Su questi aspetti cfr. in particolare sentenza del 14 settembre 2005 nella causa Regionales Arbeitsvermittlungszentrum Rapperswil c/ F., C 192/04, consid. 4.1., pubblicata in DTF 131 V 472 e in SVR 2006 ALV Nr. 9 pag. 31; STFA del 9 maggio 2006 C 241/04, consid. 6; STFA del 28 ottobre 2005 C 157/05, consid. 4.2.; E. Imhof - CH Zünd, "ATSG und Arbeitslosenversicherung" in SZS 2003 pag. 291 seg. (306); E. Imhof, "Anhang zur Vertiefung von art. 27 ATSG über Aufklärung, Beratung und Kenntnisgabe" in SZS 2002 pag. 315 seg. (315-318); R. Spira, "Du droit d'être renseigné et conseillé par les assureurs et les organes d'exécution des assurances sociales art. 27 LPGA" in SZS 2001 pag. 524 seg. (527); U. Kieser, "ATSG - Kommentar", ad art. 27 pag. 317 e pag. 318-321).
Il capoverso 1 dell’art. 27 LPGA prevede un obbligo di informazione generale e permanente nei confronti di una cerchia indeterminata di persone, che non deve avvenire unicamente su richiesta degli interessati, bensì regolarmente e d’ufficio, e a cui viene fatto fronte ad esempio tramite la consegna di opuscoli informativi, direttive, inserzioni, internet, ecc. (cfr. STFA del 9 maggio 2006 nella causa V., C 241/04, consid. 6; DTF 131 V 476 consid. 4.1.=SVR 2006 ALV Nr. 9 pag. 31; DLA 2002 pag. 194).
Per quanto attiene al diritto alla consulenza enunciato all'art. 27 cpv. 2 LPGA, va segnalato che ogni assicurato può esigere che il proprio assicuratore gli fornisca, gratuitamente, consulenza in merito ai suoi diritti e obblighi (cfr. DLA 2007 pag. 193 segg.). Quest'obbligo concerne soltanto l'ambito di competenza dell'assicuratore in questione e le informazioni possono esse fornite anche da non giuristi, come del resto prima dell'entrata in vigore della LPGA. Contrariamente alle informazioni di carattere generale, la consulenza deve riferirsi al caso specifico (cfr. FF 1999 IV 3953).
Inoltre tale diritto non è limitato alle persone assicurate, tuttavia deve esistere uno stretto rapporto con l'assicurazione interpellata, nel senso che la consulenza deve riferirsi a diritti e doveri che già esistono o che possono sorgere tra la persona che ha richiesto le informazioni e l'assicurazione interessata (cfr. U. Kieser, op. cit., ad art. 27 n. 18 pag. 321).
In una sentenza del 28 ottobre 2005 C 157/05 la nostra Massima Istanza ha deciso che l’amministrazione, in applicazione dell’art. 27 LPGA, non appena al corrente degli elementi fattuali del caso, e dunque già all’inizio del versamento delle indennità di disoccupazione, avrebbe dovuto informare l’assicurato del fatto che, occupando all’interno di una Sagl una posizione analoga a quella di un datore di lavoro (e meglio fino al 12 gennaio 2003 era socio gerente con diritto di firma individuale e dal 13 gennaio 2003 socio senza diritto di firma), il suo diritto alle prestazioni (il termine quadro per la riscossione delle prestazioni era iniziato il 1° gennaio 2003) era minacciato. Il TFA ha inoltre indicato che tale omissione andava equiparata a un’informazione erronea e che, in casu, i presupposti della protezione della buona fede dell’assicurato erano adempiuti.
Il ricorso contro la decisione del Tribunale cantonale che aveva confermato il diniego del diritto alle indennità di disoccupazione è stato, conseguentemente, accolto e gli atti rinviati all’ufficio del lavoro al fine di accertare se l’assicurato, nel caso in cui fosse stato correttamente informato, avrebbe o meno immediatamente richiesto la cancellazione della sua iscrizione, quale socio gerente senza diritto di firma, a registro di commercio.
2.5. Nel caso di specie dal verbale di audizione del 17 giugno 2010 emerge che RI 1 “chiede se la Legge AVS in queste condizioni non ci sono delle eccezioni per essere esonerato dal pagamento dei contributi AVS, ma anche rinunciare alla futura rendita AVS.” (doc. 2).
L’amministrazione, malgrado l’esplicita richiesta dei ricorrenti di poter essere esonerati dall’obbligo assicurativo, nella decisione su opposizione si è focalizzata sul calcolo dei contributi dovuti dal 2005 al 2007, il cui metodo non è più stato contestato in sede di ricorso, affermando, correttamente, che l’importo delle spese stimato per il calcolo d’imposta secondo il dispendio giusta l’art. 14 LIFD deve essere equiparato al reddito conseguito sotto forma di rendita, mentre a proposito della richiesta di esonero ha affermato solamente che “la circostanza di rinunciare alla pensione svizzera, è ininfluente ai fini dell’obbligo contributivo.”
La Cassa non ha invece speso una parola sulla richiesta degli insorgenti circa la prima parte della richiesta di esonero, ossia la possibile presenza di “eccezioni per essere esonerato dal pagamento delle prestazioni”.
A questo proposito va evidenziato che ai sensi dell'art. 29 cpv. 2 Cost. le parti hanno diritto d'essere sentite. Per costante giurisprudenza, dal diritto di essere sentito deve in particolare essere dedotto il diritto per l'interessato di esprimersi prima della resa di una decisione sfavorevole nei suoi confronti, quello di fornire prove circa i fatti suscettibili di influire sul provvedimento, quello di poter prendere visione dell'incarto, quello di partecipare all'assunzione delle prove, di prenderne conoscenza e di determinarsi al riguardo (sentenza del 29 giugno 2006, H 97/04; DTF 129 II 504 consid. 2.2, 127 I 56 consid. 2b, 127 III 578 consid. 2c, 126 V 131 consid. 2b; cfr. riguardo al previgente art. 4 cpv. 1 vCost., la cui giurisprudenza si applica anche alla nuova norma, DTF 126 I 16 consid. 2a/aa, 124 V 181 consid. 1a, 375 consid. 3b e sentenze ivi citate). Il diritto di essere sentito comprende l’obbligo per l’autorità di motivare le proprie decisioni. Tale obbligo ha lo scopo, da un lato, di porre la persona interessata nelle condizioni di afferrare le ragioni poste a fondamento della decisione e di poterla impugnare con cognizione di causa, e dall’altro, di permettere all’autorità di ricorso di esaminare la fondatezza della decisione medesima. Ciò non significa che l’autorità sia tenuta a pronunciarsi in modo esplicito ed esaustivo su tutte le argomentazioni addotte; essa può occuparsi delle sole circostanze rilevanti per il giudizio, atte ad influire sulla decisione (sentenza del 24 gennaio 2007, U 397/05, con riferimenti; DTF 129 I 232 consid. 3.2).
In concreto l’amministrazione solo con la risposta di causa ha precisato che competente per decidere circa l’esonero ai sensi dell’art. 17bis del regolamento (CEE) 1408/71 è l’autorità federale, e meglio l’UFAS, la quale tuttavia avrebbe già precisato di voler rifiutare ogni richiesta in tal senso.
Tuttavia l’amministrazione, in presenza di una specifica censura, determinante ai fini dell’evasione dell’opposizione e meglio la convinzione dei ricorrenti che vi dovrebbe essere una norma che prevede la possibilità di essere esonerati dall’obbligo assicurativo, li avrebbe dovuti informare (27 cpv. 2 LPGA) della possibilità di postulare all'UFAS l'emanazione di una decisione realtiva al loro esonero sospendendo, se del caso, la procedura o emanando decisioni provvisorie condizionate all'esito della richiesta di esonero da inoltrarsi all'autorità federale competente.
Non esprimendosi compiutamente su una specifica censura sollevata dai ricorrenti, determinante per l’esito della procedura, ma limitandosi a sostenere che la circostanza di rinunciare alla pensione svizzera è ininfluente ai fini dell’obbligo contributivo, la Cassa non ha rispettato il diritto di essere sentiti dei ricorrenti.
Il fatto che l’amministrazione abbia preso posizione in sede di risposta, nel caso concreto è ininfluente.
Infatti, da una parte spetta comunque all’amministrazione esaminare accuratamente ogni singola censura sollevata in sede di opposizione, così da permettere al ricorrente di poter contestare con cognizione di causa la decisione impugnata.
D’altra parte, la Cassa ha segnalato che nel caso di specie la competenza per decidere circa l’esonero ai sensi dell’art. 17bis regolamento (CEE) 1408/71 spetta all’UFAS e non alla Cassa, per cui questo Tribunale non può comunque ancora esprimersi sulla richiesta dell’insorgente.
L’amministrazione, se non si fosse ritenuta competente a decidere circa la richiesta di esonero, invece di motivare la decisione impugnata affermando solo che la circostanza di rinunciare alla pensione svizzera è ininfluente ai fini dell’obbligo contributivo, avrebbe dovuto sospendere la procedura e trasmettere la richiesta all’UFAS (rispettivamente invitare gli assicurati a provvedervi personalmente in maniera adeguata ed a mano della documentazione necessaria), postulando l’emissione di una decisione impugnabile, quindi attendere la crescita in giudicato del provvedimento amministrativo dell'autorità federale (cfr. anche lo scritto del 18 agosto 2010 allegato dalla Cassa alla risposta di causa da cui emerge che in un caso analogo al presente l’UFAS ha affermato che “une décision formelle de notre part, susceptible de recours, adressée directement à la personne assurée, peut être obtenue sur demande de la personne intéressée”, doc. 1).
Va ribadito che alla Cassa, in virtù dell’art. 27 cpv. 2 LPGA, spetta un obbligo d’informazione, a maggior ragione nel caso di specie dove i ricorrenti hanno esplicitamente chiesto, in sede di opposizione, se esistessero norme che permettessero l'esonero dall’obbligo di affiliazione in Svizzera.
La circostanza che l’UFAS nelle direttive e nello scritto del 18 agosto 2010 abbia affermato che le domande d’esenzione vengono sistematicamente respinte non è un motivo per non garantire alle parti le vie di diritto previste dalla legge, ritenuto come, in caso di ricorso, spetti comunque ai Tribunali stabilire se una decisione è corretta o meno.
Non è di rilievo che in un caso indicato come simile a quello dei ricorrenti la Cassa CO 1, e non l'UFAS, nel 2007 avrebbe concesso l’esonero. Non può esservi parità di trattamento nell’illegalità.
Con sentenza K 109/06 del 5 dicembre 2007, pubblicata in DTF 134 V 34, il Tribunale federale, nell’ambito dell’assicurazione malattie, in un caso dove l’insorgente ha chiesto di poster essere esonerato dall’obbligo assicurativo in Svizzera, invocando un trattamento diverso ricevuto da due ex colleghi domiciliati in due altri Cantoni e beneficiari della medesima assicurazione, ha affermato che:
" (…)
Poiché, per quanto detto, tale esenzione non può essere riconosciuta, in conformità all’ordinamento in materia, a una persona trovantesi nella sua medesima situazione, l’interessato potrebbe pretendere una simile dispensa in forza di un’eventuale prassi contraria unicamente se fossero eccezionalmente adempiuti i presupposti per ammettere una parità di trattamento nell’illegalità, in deroga al principio di legalità. Ciò presuppone tuttavia l’esistenza di una prassi illegale dell’autorità competente (… omissis … ) dalla quale la stessa non intenda scostarsi. Irrilevante sarebbe per contro l’esistenza di una prassi contraria in altri Cantoni (DTF 131 V 9 consid. 3.7 pag. 20; RAMI 2006 no. KV 367 pag. 206, consid. 11 pag. 225 [K 25/05] con riferimenti). Ora, nel caso concreto, non risulta in alcun modo che (… omissis … ) abbia in passato istituito una prassi contraria alla legge. Né tantomeno si può seriamente dedurre dalle sue prese di posizione l’intenzione di mantenere una simile prassi."
Analogamente, nel caso di specie, indipendentemente dalle motivazioni che hanno apparentemente indotto in passato, in un singolo caso, la Cassa ad esonerare un assicurato dal pagamento dei contributi sociali, non si può dedurre l’intenzione di mantenere, in futuro, una prassi difforme al diritto già per le competenze previste.
2.6. Da quanto precede discende che il ricorso va accolto e la decisione impugnata, con cui i qui ricorrenti sono condannati al pagamento dei contributi per gli anni 2005 (pro rata), 2006 e 2007, sono annullate e gli atti rinviati all'amministrazione __________ affinché provveda a trasmetterli, in maniera completa, all'UFAS per la decisione di sua competenza come auspicato dai ricorrenti.
I ricorrenti, rappresentati da un avvocato, hanno diritto a ripetibili.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è accolto ai sensi dei considerandi.
La decisione impugnata è annullata e gli atti rinviati all'amministrazione per quanto indicato al consid. 2.6.
2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato. La Cassa verserà fr. 1’500.-- (IVA inclusa) in solido ai ricorrenti a titolo di ripetibili.
3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Fabio Zocchetti