Raccomandata |
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Incarto n.
cs |
Lugano
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In nome |
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Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni |
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Giudice Ivano Ranzanici |
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con redattore: |
Christian Steffen, vicecancelliere |
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segretario: |
Fabio Zocchetti |
statuendo sul ricorso del 18 agosto 2010 di
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RI 1
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contro |
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la decisione su opposizione del 16 giugno 2010 emanata da |
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Cassa CO 1
in materia di contributi AVS |
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ritenuto, in fatto
A. Con decisione del 9 marzo 2010 la Cassa CO 1 ha fissato i contributi dovuti quale persona senza attività lucrativa per il 2008 da RI 1 sulla base di una sostanza netta complessiva di fr. 670'986 cui ha aggiunto il reddito percepito sotto forma di rendite di ogni genere di fr. 48'018 moltiplicato per 20, per una sostanza determinante complessiva di fr. 1'631'346 e un contributo dovuto di fr. 3'193.60 (spese amministrative comprese, cfr. doc. C).
B. RI 1, rappresentata dall’avv. __________, ha contestato la predetta decisione innanzi all’autorità amministrativa, facendo valere che l’importo di fr. 48'018 proviene da reddito estero e chiedendo di pagare il contributo solo sulla base della sostanza di fr. 670’986 (doc. E).
C. Con decisione su opposizione del 16 giugno 2010 la Cassa ha accolto l’opposizione ed ha annullato l’affiliazione della ricorrente come persona senza attività lucrativa in applicazione dell’art. 13 paragrafo 2 lettera b del regolamento (CEE) n. 1408/71, poiché l’interessata, domiciliata in Svizzera, lavora in __________ (doc. B).
D. Contro la predetta decisione su opposizione RI 1, sempre rappresentata dall’avv. __________, è tempestivamente insorta al TCA. L’insorgente chiede il ripristino dell’affiliazione come persona senza attività lucrativa ed il calcolo del contributo sulla base della sola sostanza determinante di fr. 670'986. La ricorrente contesta di svolgere un’attività lucrativa in __________ e di essere assoggettata all’obbligo contributivo in tale Paese, facendo valere che l’importo di fr. 48’018 evinto dalla tassazione 2008 si riferisce a reddito conseguito all’estero derivante da pigioni incassate quale comproprietaria di immobili siti in __________ e da utili di società __________. A questo proposito l’interessata afferma di essere socia accomodante nelle società in accomandita semplice di diritto __________ “__________ di __________” e “__________ di __________”, con sede a __________, che sono state recentemente trasformate in società in nome collettivo (doc. I).
E. Con risposta del 30 agosto 2010 l’amministrazione propone la reiezione del ricorso, sostenendo tuttavia che “considerato come la ricorrente è socia accomandante nelle società __________ e __________, a nostro avviso, la resistente dovrà valutare le condizioni per un’eventuale affiliazione nella categoria degli indipendenti, nonché procedere allo stralcio dell’affiliazione quale persona senza attività lucrativa dell’istante” (doc. III).
F. Pendente causa la ricorrente ha prodotto uno scritto di __________, che si occupa delle pratiche fiscali dell’insorgente in __________ (doc. O) e su cui la Cassa ha potuto esprimersi, confermandosi nella risposta di causa (doc. XI).
in diritto
In ordine
1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull'organizzazione giudiziaria (STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00).
Nel merito
2. Oggetto del contendere è la questione di sapere se l’insorgente va assoggettata in Svizzera, e con quale statuto, per il pagamento dei contributi sociali del 2008.
3. Il 1° giugno 2002 è entrato in vigore l'Accordo tra la Comunità europea ed i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione Svizzera, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone (RS 0.142.112.681, di seguito: ALC), che rinvia, per quanto concerne la sicurezza sociale al "Regolamento (CEE) N. 1408/71 del Consiglio del 14 giugno 1971 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità", modificato ed aggiornato dal regolamento (CE) N. 118/97, regolamento (CE) N. 1290/97, regolamento (CE) N. 1223/98, regolamento (CE) N. 1606/98 e regolamento (CE) N. 307/1999 e modificato dall'Accordo sulla libera circolazione delle persone tra la Comunità europea e i suoi Stati membri da una parte e la Svizzera dall'altra parte.
Per l’art. 153a cpv. 1 LAVS per le persone designate nell’articolo 2 del regolamento n. 1408/71 e in relazione con le prestazioni previste nell’articolo 4 di questo regolamento, purché siano comprese nel campo d’applicazione della presente legge, sono applicabili anche:
a. l’Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone, nella versione del Protocollo del 26 ottobre 2004 relativo all’estensione dell’Accordo ai nuovi Stati membri della Comunità europea, il suo allegato II e i regolamenti n. 1408/71 e n. 574/72 nella loro versione aggiornata;
b. la Convenzione del 4 gennaio 1960 istitutiva dell’Associazione europea di libero scambio nella versione dell’Accordo del 21 giugno 2001 che emenda la Convenzione, il suo allegato K, l’appendice 2 dell’allegato K e i regolamenti n. 1408/71 e n. 574/72 nella loro versione aggiornata.
L’art. 153a cpv. 2 LAVS prevede che laddove le disposizioni della presente legge fanno uso dell’espressione “Stati membri della Comunità europea”, questa espressione è riferita agli Stati cui è applicabile l’Accordo di cui al capoverso 1 lettera a.
4. Ratione temporis sono applicabili sia l’ALC che il regolamento (CE) n. 1408/71 poiché le decisioni sono state emanate nel 2010 e concernono i contributi sociali dovuti nel 2008 (cfr. sentenza del 25 gennaio 2007, C 124/06, consid. 4.2; sentenza del 24 luglio 2006 nella causa M., I 667/05, consid. 6.2; DTF 130 V 53 consid. 4.3; Pratique VSI 2004 pag. 209 consid. 3.2 [sentenza del 27 febbraio nella causa M., H 281/03]; SVR 2004 AHV no. 12 pag. 38 consid. 5 [sentenza del 5 febbraio 2004 nella causa S., H 37/03]; cfr. pure la sentenza della CGCE del 7 febbraio 2002 nella causa C-28/00, Kauer, Racc. 2002, pag. I-1343, punto 45).
La regolamentazione poc’anzi menzionata è applicabile alla fattispecie in esame pure da un punto di vista personale e materiale. Di cittadinanza svizzera, la ricorrente è infatti stata una lavoratrice che è o è stata soggetta alla legislazione di uno o più Stati membri (art. 2 n. 1 del regolamento n. 1408/71, cfr. doc. 9). Quanto al nesso transfrontaliero esso è senz’altro dato. La ricorrente, domiciliata in Svizzera, percepisce un reddito dall’__________.
Inoltre l’oggetto del contendere riguarda l’applicazione di legislazioni (sul concetto v. art. 1 lett. j del regolamento n. 1408/71) relative a uno dei rischi enumerati espressamente all’art. 4 n. 1 del regolamento n. 1408/71.
Quest’ultimo si applica infatti a tutte le legislazioni relative ai settori di sicurezza sociale riguardanti: a) le prestazioni di malattia e di maternità; b) le prestazioni d’invalidità, comprese quelle dirette a conservare o migliorare la capacità di guadagno; c) le prestazioni di vecchiaia; d) le prestazioni ai superstiti; e) le prestazioni per infortunio sul lavoro e malattie professionali; f) gli assegni in caso di morte; g) le prestazioni di disoccupazione; h) le prestazioni familiari (art. 4 n. 1).
In concreto dunque trovano applicazione sia le norme dell’ALC che del regolamento (CE) n. 1408/71.
5. L’art. 1a lett. a del regolamento (CE) n. 1408/71 definisce i termini “lavoratore subordinato” e “lavoratore autonomo”.
Alla luce di tale definizione, sono segnatamente considerati quali beneficiari del regolamento i lavoratori coperti da assicurazione obbligatoria o facoltativa continuata presso un regime di sicurezza sociale destinato ai lavoratori subordinati o autonomi (sentenza del 24 luglio 2006, I 667/05, consid. 6.4.3; Pierre Rodière, Droit social de l’Union européenne, 2a ed., Parigi 2002, pag. 614, cifra marg. 646).
La Corte di Giustizia delle Comunità europee (CGCE) ha stabilito che la nozione di lavoratore dev’essere definita secondo criteri oggettivi che caratterizzano il rapporto di lavoro in considerazione dei diritti e degli obblighi delle persone interessate, la caratteristica essenziale di tale rapporto consistendo nel fatto che una persona svolge, durante un certo tempo, in favore di un’altra persona e sotto la direzione di quest’ultima, delle prestazioni in cambio delle quale percepisce una rimunerazione (sentenza del 24 luglio 2006, I 667/05, consid. 6.4.4).
Per “attività subordinata” e “attività autonoma” si devono intendere le attività lavorative che sono considerate tali ai sensi della normativa previdenziale dello Stato membro nel cui territorio le dette attività vengono svolte (sentenza del 24 luglio 2006, I 667/05, consid. 6.4.4; cfr. anche sentenza del 12 aprile 2006, inc. 35.2005.57, cfr. anche marg. 2013 delle direttive sull’assoggettamento nella nuova versione dal 1.1.2009).
Sono più in generale da considerare come lavoratori tutti coloro che, in quanto tali (cfr. DTF 131 V 395 consid. 3.2) indipendentemente dalla loro denominazione e dall’esercizio (attuale) di un’attività professionale, possiedono la qualità di assicurati ai sensi della legislazione di sicurezza sociale di uno o più Stati membri (sentenza del 24 luglio 2006, I 667/05, consid. 6.4.4).
Il regolamento (CE) n. 1408/71 prevede, di regola, l'assoggettamento delle persone assicurate al sistema sociale dello Stato in cui viene esercitata l’attività professionale (cfr. art. 13 del regolamento (CE) n. 1408/71, cfr. anche l'articolo dell'Istituto delle assicurazioni sociali, "Accordo sulla libera circolazione delle persone e sicurezza sociale con particolare riferimento ai rapporti fra Svizzera ed Italia", in RDAT I-2002, pag. 41 segg.; cfr. P. Cadotsch et Marie-Pierre Cardinaux, “Les effets de l’accord sur l’assujettissement et l’obligation de cotiser à l’AVS” in “L’accord sur la libre circulation des personnes avec l’UE et ses effets à l’égard de la sécurité sociale en Suisse”, Berna 2001, pag. 131 segg.).
6. Le Direttive sull’assoggettamento al marg. 2011 (marg. 2016 nella versione valida dal 1.1.2009) rilevano che l’ALC prevede l’assoggettamento alla legislazione di un solo Stato (art. 13 del Regolamento (CE) n. 1408/71).
I cittadini di uno Stato membro dell’UE o svizzeri che lavorano solo in Svizzera sono assicurati all’AVS/AI/IPG e AD (art. 13 del regolamento (CE) n. 1408/71), a meno di essere lavoratori distaccati o di far parte di una categoria speciale.
I cittadini svizzeri o di uno Stato membro dell’UE che lavorano solo in uno degli Stati dell’UE non sono assicurati all’AVS/AI/IPG e AD (art. 13 del regolamento (CE) n. 1408/71), a meno che siano distaccati.
In generale i cittadini svizzeri o di uno Stato membro dell’UE che esercitano un’attività salariata in due o più Stati membri dell’UE sono assoggettati alla legislazione del loro Stato di residenza se una parte dell’attività vi è esercitata (art. 14 par. 2 punto b let. i del regolamento (CE) n. 1408/71).
Se il salariato non lavora nel suo Stato di residenza, è di regola assicurato nello Stato della sede del suo datore di lavoro (art. 14 par. 2 punto b let. ii del regolamento (CE) n. 1408/71). Se lavora per più datori di lavoro che hanno sede in Stati differenti, va assicurato nel suo Stato di residenza (art. 14 par. 2 punto b lett. i del regolamento (CE) n. 1408/71).
Per quanto concerne gli indipendenti, i cittadini svizzeri o di uno Stato membro dell’UE che lavorano come indipendenti solo in uno Stato dell’UE non sono assicurati all’AVS/AI/IPG (art. 13 par. 2 lett. b regolamento (CE) n. 1408/71) a meno che non abbiano lo statuto di lavoratori distaccati.
L’indipendente svizzero o di uno Stato membro dell’UE che lavora solo in Svizzera è assicurato all’AVS/AI/IPG (art. 13 par. 2 let. b del regolamento (CE) n. 1408/71), a meno di essere distaccato.
Di regola i cittadini svizzeri o di uno Stato membro dell’UE che esercitano l’attività indipendente in due o più Stati dell’UE o in Svizzera e nell’UE, sono assicurati nel luogo di residenza se una parte dell’attività vi è esercitata. Se non esercita alcuna attività nel suo Paese di residenza, è assicurato nel paese dove esercita l’attività principale (art. 14bis par. 2 regolamento (CE) n. 1408/71).
I cittadini svizzeri o di un Paese membro dell’UE che esercitano simultaneamente un’attività indipendente in Svizzera e un’attività salariata in uno Stato dell’UE, sono di regola assicurati in entrambi gli Stati (eccezione al principio dell’affiliazione in un solo Stato, marg. 2035; marg. 2051 dal 1.1.2009).
Per il marg. 2034 (marg. 2052 dal 1.1.2009) i cittadini svizzeri o di uno Stato membro dell’UE che esercitano simultaneamente un’attività salariata in Svizzera e un’attività indipendente in uno Stato dell’UE sono di regola assoggettati in Svizzera per l’insieme dei redditi acquisiti in differenti Stati (vi sono tuttavia numerose eccezioni elencate al marg. 2034; marg. 2052 dal 1.1.2009).
Colui che esercita simultaneamente un’attività sul territorio di due o più Stati deve informare l’organo competente dello Stato di residenza (marg. 2035; marg. 2054 dal 1.1.2009).
7. Nel caso di specie, con la decisione del 9 marzo 2010, la Cassa ha fissato i contributi dovuti dall’insorgente quale persona senza attività lucrativa (doc. 6). Quest’ultima, in sede di opposizione, ha unicamente contestato l’ammontare del contributo dovuto, ritenendo che il reddito estero non sarebbe stato da computare quale reddito conseguito sotto forma di rendita.
Con la decisione su opposizione l’amministrazione ha annullato l’assoggettamento all’obbligo contributivo in Svizzera, ritenendo in pratica che, in applicazione dell’art. 13 n. 2 lett. b del regolamento (CE) n. 1408/71, l’interessata deve affiliarsi in __________, dove consegue il reddito litigioso.
Con il ricorso l’assicurata chiede che l’affiliazione in Svizzera quale persona senza attività lucrativa sia ripristinata ma che il contributo sia calcolato solo sull’importo di fr. 670'986, rilevando tra l’altro che “la Cassa non ha sposato le motivazioni dell’opponente, bensì ha ritenuto che la” ricorrente “svolgerebbe attività lucrativa in __________, non sarebbe quindi assoggettata all’obbligo contributivo in Svizzera e andrebbe pertanto stralciata dalla categoria delle persone senza attività lucrativa dal 31.12.2007” (doc. I, punto 3).
Da parte sua la Cassa, pur chiedendo la reiezione del ricorso, propone che l’insorgente sia affiliata quale indipendente in Svizzera.
8. Ai sensi dell'art. 29 cpv. 2 Cost. le parti hanno diritto d'essere sentite. Per costante giurisprudenza, dal diritto di essere sentito deve in particolare essere dedotto il diritto per l'interessato di esprimersi prima della resa di una decisione sfavorevole nei suoi confronti, quello di fornire prove circa i fatti suscettibili di influire sul provvedimento, quello di poter prendere visione dell'incarto, quello di partecipare all'assunzione delle prove, di prenderne conoscenza e di determinarsi al riguardo (sentenza del 29 giugno 2006, H 97/04; DTF 129 II 504 consid. 2.2, 127 I 56 consid. 2b, 127 III 578 consid. 2c, 126 V 131 consid. 2b; cfr. riguardo al previgente art. 4 cpv. 1 vCost., la cui giurisprudenza si applica anche alla nuova norma, DTF 126 I 16 consid. 2a/aa, 124 V 181 consid. 1a, 375 consid. 3b e sentenze ivi citate). Il diritto di essere sentito comprende l’obbligo per l’autorità di motivare le proprie decisioni. Tale obbligo ha lo scopo, da un lato, di porre la persona interessata nelle condizioni di afferrare le ragioni poste a fondamento della decisione e di poterla impugnare con cognizione di causa, e dall’altro, di permettere all’autorità di ricorso di esaminare la fondatezza della decisione medesima. Ciò non significa che l’autorità sia tenuta a pronunciarsi in modo esplicito ed esaustivo su tutte le argomentazioni addotte; essa può occuparsi delle sole circostanze rilevanti per il giudizio, atte ad influire sulla decisione (sentenza del 24 gennaio 2007, U 397/05, con riferimenti; DTF 129 I 232 consid. 3.2).
Il diritto di essere sentito comprende segnatamente il diritto dell'interessato di esprimersi sugli elementi pertinenti prima che sia presa una decisione atta ad avere effetti sulla sua situazione giuridica (DTF 134 I 140 consid. 5.3 pag. 148, cfr. anche sentenza 9C_182/2009 del 2 marzo 2010, consid. 7.3). Se il diritto di essere sentito prima della decisione si applica di principio senza restrizioni per le questioni di fatto, in materia di apprezzamento giuridico esso è limitato ai casi in cui l'autorità intende motivare la sua decisione con una norma o con una argomentazione giuridica che non erano state evocate nella precedente procedura e di cui le parti non potevano supporne la pertinenza (DTF 130 III 35 consid. 5 pag. 39; 128 V 272 consid. 5b/bb pag. 278; 124 I 49 consid. 2c pag. 52; 115 Ia 94 consid. 1b pag. 96 e le sentenze ivi citate, cfr. anche sentenza 9C_182/2009 del 2 marzo 2010, consid. 7.3).
Va ancora evidenziato che con sentenza K 187/98, pubblicata in RAMI 6/2000 nr. KV 134 pag. 335, l’allora TFA ha affermato:
" 2.- Nel caso in esame è effettivamente lecito chiedersi se non si debba ammettere una reformatio in peius: infatti, anche se nulla dice nel dispositivo, nei motivi la pronunzia cantonale è senza ambiguità circa la cessazione degli obblighi assicurativi della Cassa malati Y. a partire dal 30 settembre 1997. Del resto, tale circostanza non è sfuggita all'amministrazione, la quale ha chiesto a B.________, in data 20 novembre 1998, il rimborso dell'indebito versamento. Dovrebbero quindi valere i principi posti dalla giurisprudenza, secondo i quali la parte ricorrente dev'essere invitata ad esprimersi sulla ventilata modifica a suo detrimento della pronunzia querelata e deve esplicitamente essere resa attenta circa la possibilità di ritirare il gravame. Costituisce segnatamente una reformatio in peius un rinvio al cui seguito è presumibile con certezza un pregiudizio per l'interessato (DTF 122 V 167 consid. 2a e b; DLA 1995 no. 23 pag. 139 consid. 3b). Ora, pur non predisponendo un rinvio, il modo di procedere della Corte cantonale ha comportato una vanificazione delle garanzie stabilite dalla giurisprudenza nel caso della reformatio in peius. Né di rilievo è al proposito il fatto, addotto dalla Cassa nella risposta all'impugnativa, che l'assicurato abbia la possibilità di ricorrere avverso la decisione di restituzione, quando si osservi che sul gravame dovrà comunque statuire la stessa autorità che già si è espressa chiaramente nei motivi del precedente giudizio. Tuttavia, il tema di sapere se quanto disposto dal Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino sia costitutivo di una reformatio in peius può, per i motivi di cui si dirà in seguito, rimanere insoluto.
3.- a) Nel giudizio impugnato, l'autorità di ricorso cantonale ha fatto capo a una motivazione diversa da quella discussa in sede amministrativa, senza informarne preventivamente l'interessato. Essa ha in effetti respinto il gravame constatando che sin dal 1° ottobre 1997 non sussisteva più rapporto assicurativo, mentre la Cassa, dal canto suo, aveva rifiutato di erogare indennità giornaliere per una durata superiore a 360 giorni, ossia posteriormente al 21 gennaio 1998. Orbene, secondo costante giurisprudenza, il fatto che la decisione in lite sia stata confermata dalla precedente istanza ponendo a fondamento una motivazione diversa da quella ritenuta dall'amministrazione è costitutivo di una violazione del diritto di essere sentito (DTF 125 V 370 consid. 4b, 116 V 185 consid. 1a, 115 Ia 96 consid. 1b con rinvii).
Detta violazione non è sanabile dinanzi al Tribunale federale delle assicurazioni, in quanto trattasi di un caso di lesione grave del menzionato diritto (cfr. DTF 125 V 371 consid. 4c).” (sottolineatura del redattore)
9. In concreto l’amministrazione, dopo aver fissato i contributi dovuti dall’insorgente quale persona senza attività lucrativa, con la decisione su opposizione ha annullato l’assoggettamento all’obbligo contributivo in Svizzera della ricorrente, affiliata quale persona senza attività lucrativa sin dal 2003 (doc. 8; in precedenza quale dipendente, cfr. doc. 9), senza interpellarla e in contrasto con quanto richiesto dall’interessata stessa, la quale ha unicamente domandato di poter pagare un contributo inferiore rispetto a quello stabilito con la decisione impugnata.
Tenuto conto della delicatezza e della complessità della materia (fattispecie internazionale, applicazione dell’ALC, ripercussioni sulla rendita di vecchiaia futura, possibile lacuna contributiva), anziché esonerare direttamente ed inaspettatamente l’interessata dall’obbligo assicurativo in Svizzera a causa dell’asserita attività lucrativa in __________, l’amministrazione avrebbe quantomeno dovuto dare la possibilità alla ricorrente di esprimersi e di confrontarsi su questa problematica particolare, che fin lì non era stata oggetto né di discussione né tanto meno di disamina.
Considerato il tenore dell’opposizione, che si limitava a contestare l’ammontare del contributo dovuto, la ricorrente non poteva ragionevolmente prevedere l'argomentazione, fin lì nemmeno specificatamente evocata dall'amministrazione, in base alla quale la Cassa avrebbe poi deciso di esonerarla dall’obbligo assicurativo in Svizzera.
Né l’interessata poteva o doveva, in tali circostanze, preventivamente informarsi sull’eventuale possibilità di non più essere affiliata nel nostro Paese.
Agendo come ha fatto, l’amministrazione non ha garantito nelle debite forme all'interessata il diritto di esprimersi che l’avrebbe dovuta tutelare dalla ricezione di una decisione che può, alla luce delle particolari circostanze del caso, definirsi imprevedibile (sulla funzione ammonitrice ["Warnfunktion"] del diritto di esprimersi cfr. Michele Albertini, Der verfassungsmässige Anspruch auf rechtliches Gehör im Verwaltungsverfahren des modernen Staates, 2000, pag. 259; cfr. pure sentenza 1A.119/2004 del 6 luglio 2004 consid. 3.3 in fine).
Nel caso di specie, inoltre, l’annullamento dell’affiliazione in Svizzera a causa della (contestata dalla ricorrente) attività lavorativa in __________, configura una reformatio in peius. Un esonero, non richiesto, dall’obbligo assicurativo in Svizzera, senza affiliazione in un altro Paese, provoca infatti una lacuna contributiva con ripercussioni anche serie per la futura prestazione di vecchiaia. Inoltre la decisione dell’amministrazione ha delle conseguenze anche in altri ambiti (ad esempio l’obbligo di assicurarsi in Svizzera contro le malattie).
Va a questo proposito rammentato che l’amministrazione, se intende modificare la decisione a sfavore dell’opponente, deve concedere a quest’ultimo la possibilità di ritirare l’opposizione (art. 12 cpv. 2 OPGA).
Considerato che in concreto l’insorgente non ha chiesto l’esonero dall’obbligo assicurativo in Svizzera, ma unicamente di pagare un contributo inferiore rispetto a quello fissato con la decisione formale del 9 marzo 2010, la decisione su opposizione ha in realtà peggiorato la situazione giuridica della ricorrente senza che questa abbia avuto la possibilità di ritirare l’opposizione. Tant’è che l’interessata ha inoltrato ricorso al TCA chiedendo il ripristino dell’affiliazione quale persona senza attività lucrativa.
Va infine evidenziato che con sentenza 9C_627/2009 del 23 luglio 2010, ossia successiva alla decisione su opposizione impugnata, pubblicata in DTF 136 V 258, il TF ha stabilito che l’accomandante residente in Svizzera di una società in accomandita del diritto germanico (“GmbH & Co. KG”) con sede in Germania è tenuto a versare contributi quale persona esercitante un’attività lucrativa indipendente sui redditi provenienti dalla società, indipendentemente dal fatto che egli collabori nell’impresa o che eserciti un’influenza sulla gestione di quest’ultima.
Nel caso di specie, rilevato che l’insorgente è socia accomandante di due società in accomandita semplice di diritto __________ (cfr. doc. I), andrebbe pertanto esaminato se l’interessata non debba piuttosto essere affiliata in Svizzera quale indipendente.
In concreto tuttavia, rilevata d’ufficio una grave violazione del diritto di essere sentito sia perché l’amministrazione ha modificato lo statuto contributivo in sede di opposizione senza dare alla ricorrente la possibilità di esprimesi in merito, sia perché esonerando l’interessata dall’obbligo assicurativo in Svizzera contrariamente alla sua volontà, ha proceduto ad una reformatio in peius senza darle la possibilità di ritirare l’opposizione, la decisione su opposizione deve essere annullata e l’incarto rinviato alla Cassa affinché garantisca all’insorgente i suoi diritti.
Rilevato che nel frattempo è stata emanata la citata sentenza 9C_627/2009 del 23 luglio 2010, pubblicata in DTF 136 V 258, la Cassa dovrà inoltre effettuare i necessari accertamenti atti a stabilire in particolare lo statuto dell’insorgente e il suo Paese di assoggettamento, chiedendo informazioni ufficiali all’__________ (art. 84 del regolamento (CEE) n. 1408/71; scambio di informazioni: formulario E 001) e, se necessario, chiedendo all’assicurata una dichiarazione ufficiale da parte delle competenti autorità __________ circa il suo preciso statuto contributivo all’estero (ad esempio tramite il formulario E 101). Lo scritto del 29 settembre 2010 di __________ che si occupa della contabilità della ricorrente, secondo cui l’interessata non esercita alcuna attività in __________ non è infatti sufficiente (doc. O), non trattandosi di un documento ufficiale di un’autorità competente __________.
Dopo aver effettuato tutti gli accertamenti necessari, aver dato alla ricorrente la possibilità di esprimersi in merito e, se confermati gli estremi di una reformatio in peius (per esempio perché l’interessata deve effettivamente essere esonerata dall’obbligo assicurativo in Svizzera o perché gli eventuali contributi dovuti quale indipendente in Svizzera sono superiori a quelli fissati con la decisione formale del 9 marzo 2010) aver assegnato un termine all’interessata per eventualmente ritirare l’opposizione, la Cassa emanerà un nuovo provvedimento amministrativo.
In queste condizioni il ricorso va accolto, la decisione impugnata va annullata e l’incarto rinviato all’amministrazione per i suoi incombenti.
Visto l’esito del ricorso, il TCA rinuncia all’assunzione delle prove chieste dall’insorgente (cfr. doc. I: documenti, richiamo dell’incarto fiscale).
All’insorgente, rappresentata da un avvocato, vanno assegnate le ripetibili (cfr. art. 61 cpv. 1 lett. g LPGA).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è accolto ai sensi dei considerandi.
La decisione impugnata è annullata e l’incarto rinviato alla Cassa CO 1 per i suoi incombenti.
2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato. La Cassa verserà fr. 1'500 (IVA inclusa) alla ricorrente a titolo di ripetibili.
3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il giudice delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Fabio Zocchetti