statuendo sul ricorso del 29 ottobre 2010 formulato da
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RI 1
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contro |
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la decisione su opposizione del 27 settembre 2010 emanata da |
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Cassa CO 1
in materia di contributi AVS |
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ritenuto, in fatto
A. RI 1, attivo professionalmente in qualità di dipendente, ha conseguito nel 2004 un reddito da attività lucrativa soggetto a contribuzione AVS AI IPG. Egli ha pure ottenuto un reddito da attività indipendente accessoria che la CCC ha gravato del contributo minimo AVS/AI/ IPG avendo affiliato il ricorrente quale indipendente dal 1° gennaio 2004. Il signor RI 1 si è visto ritenere un reddito di CHF 2'200.00, fissato in sede di tassazione, imposto con il contributo di CHF 433,50. Egli si è opposto alla decisione formale dell’amministrazione e la causa è giunta dinanzi a questo Tribunale che ha respinto l’impugnativa dell’assicurato (sentenza 27 ottobre 2009, inc. 30.09.24) con motivazioni che saranno riprese nelle considerazioni di diritto.
Il successivo ricorso al Tribunale Federale dell’assicurato è stato dichiarato inammissibile (decisione 25 marzo 2010 inc. 9C_1008/2009).
B. Avendo accertato il conseguimento di un reddito da attività indipendente accessoria da parte del signor RI 1 per CHF 2'680.00 (doc. 4 e 5) nel 2006, l’amministrazione ha fissato, con decisione del 17 agosto 2010, i contributi dovuti in CHF 433,50 comprensivi delle spese amministrative (contributo minimo). Il 16 settembre 2010 l’assicurato ha inoltrato opposizione con le medesime argomentazioni che ripropone qui contro la decisione resa su opposizione da parte dell’amministrazione il 27 settembre 2010, provvedimento che conferma il contributo. La Cassa ha infatti ritenuto vincolante la decisione di tassazione 2006, ha considerato l’importo del reddito conseguito (CHF 2680.00) come superiore alla franchigia concessa (art. 19 OAVS) ed ha quindi assoggettato il reddito alla percezione del contributo minimo oltre alle spese amministrative (art. 157 OAVS). Come già aveva fatto nel 2004 l'amministrazione ha evidenziato l’irrilevanza del fatto che il ricorrente paghi già contributi quale dipendente e la conformità della decisione al dettato costituzionale, come d’altra parte ritenuto dal TCA il 27 ottobre 2009 nella sentenza relativa al contributo del 2004.
C. Contro l’ultimo provvedimento amministrativo reso l'assicurato si è aggravato (doc. I), con atto del 26 ottobre 2010, al Tribunale cantonale delle Assicurazioni rilevando come “negli ultimi 20 anni ho sempre indicato in buona fede” (e conformemente agli obblighi legali, come tutti i cittadini debbono fare, n.d.r.) “un reddito accessorio … senza pensare che vi fosse una relazione con eventuali contributi AVS … Nell’anno 2006 ho versato … insieme ai miei datori di lavoro ca. Frs 5'000 di contributi AVS/AI/IPG quale … salariato … oltre il minimo legale”. Il ricorrente considera non conforme alla Costituzione federale l’art. 8 LAVS nonché “l’art. 19 OAVS e art. 21 nonché cifre 1171 e 1172 DIN dell’UFAS”. Egli ritiene vi sia, in concreto, una “doppia imposizione” con violazione del principio di uguaglianza davanti alla legge e del principio di proporzionalità per l’incidenza del contributo minimo a fronte del reddito conseguito, inoltre verrebbe violato l’art. 14 CEDU relativo al divieto di discriminazione e l’“articolo 1 Protezione della proprietà del Protocollo addizionale di Parigi del 1952”. RI 1 evidenzia poi che non riceverà, una volta adempiuti i presupposti legali, “2 pensioni, una quale salariato ed una quale indipendente (con relativo minimo legale per quest’ultima), ma giustamente un’unica rendita … calcolata su tutti i contributi versati”, ed occorre subito qui evidenziare come tra questi vi saranno anche i contributi da attività accessoria indipendente così come fissato per il 2004 e, qui, per il 2006 (come si vedrà in corso di motivazione) che contribuiranno a determinare – grazie al reddito annuo medio, si vedano gli art. 29quater , 30, 33, 34, 35ter, 36, 37 LAVS per comprenderne l’importanza e la rilevanza giuridica – la rendita cui avrà diritto il signor RI 1.
Le argomentazioni sono del tutto analoghe a quelle del ricorso relativo al contributo del 2004, esaminate dal TCA nella sentenza 27 ottobre 2009 (30.2009.24) e riassunte nelle considerazioni di fatto della decisione citata. Alle stesse RI 1 aggiunge di avere già pagato “abbondanzialmente (recte: abbondantemente) pagato oltre il limite legale” ed osserva come il risultato dell’applicazione di tali norme sia quello di incrementare il lavoro nero. Egli ravvede una svista del legislatore, ed invita il Tribunale cantonale delle Assicurazioni a verificare “l’intento reale … (del) … legislatore”, nel fatto di volere imporre il contributo minimo solo per l’attività accessoria indipendente mentre il trattamento per chi svolge attività indipendente piena sarebbe privilegiato. Secondo il ricorrente la giurisprudenza federale non terrebbe ancora conto della volontà del Consiglio federale di combattere il lavoro nero.
D. Nella risposta del 9 novembre 2010 (doc. III) la Cassa di compensazione propone la reiezione dell’impugnativa richiamando la precedente sentenza del Tribunale cantonale delle Assicurazioni relativa ai contributi del 2004, il giudizio federale (in particolare per gli aspetti connessi al rifiuto dell’assistenza giudiziaria), e ribadendo sostanzialmente la correttezza della decisione impugnata. A RI 1 è stata offerta la possibilità di ulteriormente esprimersi e di chiedere l’assunzione di specifiche prove. In data 20 novembre 2010 egli ha ribadito la sua posizione richiamando “formalmente che si valuti la congruenza giuridica con il dettato della Corte Europea di Giustizia, in quanto la prassi … (costituirebbe) violazione della Carta costituente la medesima a cui la Svizzera ha aderito”. Secondo RI 1 la Carta prevederebbe che non possa esservi una discriminazione davanti alla legge. Per il resto del suo complemento del 20 novembre 2010 l’assicurato ribadisce il fatto che non percepirà 2 pensioni e quindi la non correttezza del percepimento di contributi ulteriori oltre quelli versati per l’attività dipendente.
considerato in diritto
in ordine
1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell'istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull'organizzazione giudiziaria (STF H 180/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003).
2. Il ricorso, presentato nel termine di 30 giorni dall’intimazione della decisione resa su opposizione è tempestivo e contiene una sufficiente esposizione dei fatti, una motivazione adeguata e conclusioni precise. Il gravame è quindi ricevibile in questa sede.
nel merito
3. Il TCA deve esaminare se la Cassa di compensazione ha fissato in maniera conforme alle norme di legge l’importo minimo dei contributi (CHF 433,50) dovuti dal ricorrente per l'attività indipendente a titolo accessorio svolta nel 2006.
4. Come già evocato nella sentenza 27 ottobre 2009 di questo TCA le persone fisiche domiciliate in Svizzera sono assicurate obbligatoriamente in conformità della legge federale sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (art. 1a cpv. 1 lett. a LAVS). A norma dell'art. 3 cpv. 1 LAVS, gli assicurati sono obbligati al versamento di contributi durante l’esercizio di un'attività lucrativa. In applicazione dell'art. 4 cpv. 1 LAVS, i contributi degli assicurati che esercitano un'attività lucrativa sono calcolati in base a determinata percentuale del reddito ed è indifferente che lo stesso provenga da attività lucrativa dipendente od indipendente. I contributi AVS degli assicurati esercitanti un'attività lucrativa indipendente sono determinati tenendo conto di qualsiasi reddito che non sia mercede per lavoro a dipendenza d'altri (art. 9 cpv. 1 LAVS). Il reddito proveniente da un'attività lucrativa indipendente è stabilito deducendo dal reddito lordo le spese generali necessarie per conseguire il reddito lordo (art. 9 cpv. 2 lett. a LAVS).
I contributi sono fissati per ciascun anno di contribuzione. Per anno di contribuzione si intende l'anno civile (art. 22 cpv. 1 OAVS), sono calcolati sul reddito conseguito effettivamente durante l'anno di contribuzione e sul capitale proprio investito nell'azienda al 31 dicembre (art. 22 cpv. 2 OAVS). Il reddito dell'anno di contribuzione è stabilito secondo il risultato dell'esercizio commerciale chiuso o degli esercizi commerciali chiusi in quell'anno (art. 22 cpv. 3 OAVS). Se in un anno di contribuzione non si è proceduto alla chiusura dei conti, il reddito dell'esercizio commerciale va ripartito sugli anni di contribuzione conformemente alla sua durata (art. 22 cpv. 4 OAVS). Se l'esercizio commerciale non corrisponde all'anno di contribuzione, è determinante il capitale proprio investito nell'azienda alla fine dell'esercizio commerciale (art. 22 cpv. 5 OAVS).
5. Le autorità fiscali cantonali stabiliscono il reddito determinante per il calcolo dei contributi in base alla tassazione dell'imposta federale diretta, passata in giudicato, e il capitale proprio investito nell'azienda in base alla corrispondente tassazione dell'imposta cantonale, passata in giudicato e adeguata ai valori di ripartizione intercantonali (art. 23 cpv. 1 OAVS). In difetto di una tassazione dell'imposta federale diretta passata in giudicato, gli elementi fiscali determinanti sono desunti dalla tassazione dell'imposta cantonale sul reddito e, in mancanza di essa, dalla dichiarazione controllata d'imposta federale diretta (art. 23 cpv. 2 OAVS).
Nei casi di tassazione intermedia o di procedura per sottrazione d'imposta, i capoversi 1 e 2 sono applicabili per analogia (art. 23 cpv. 3 OAVS).
Le indicazioni fornite dalle autorità fiscali sono vincolanti per le casse di compensazione (art. 23 cpv. 4 OAVS). Se le autorità fiscali cantonali non possono comunicare il reddito, le casse di compensazione devono valutare il reddito determinante per stabilire il contributo e il capitale proprio investito nell'azienda fondandosi sui dati a loro disposizione. Gli assicurati devono dare le indicazioni necessarie alle casse di compensazione e, se richiesto, presentare i giustificativi (art. 23 cpv. 5 OAVS).
6. In virtù dell'art. 8 cpv. 1 LAVS, dal reddito di un'attività lucrativa indipendente è prelevato un contributo del 7,8%. Per il calcolo del contributo il reddito è arrotondato al multiplo di CHF 100.- immediatamente inferiore. Se il reddito è inferiore a CHF 48'300.-, ma di almeno CHF 7'800.- l'anno, il tasso del contributo è ridotto fino al 4,2%, secondo una tavola scalare stabilita dal Consiglio federale. Secondo l'art. 8 cpv. 2 LAVS, se il reddito annuo di un'attività lucrativa indipendente è uguale o inferiore a CHF 8'400.-, deve essere pagato un contributo minimo di CHF 353.- l'anno. Il Consiglio federale può disporre che i contributi dovuti su redditi di poco conto provenienti da un'attività lucrativa indipendente esercitata a titolo accessorio siano prelevati soltanto a richiesta dell'assicurato. Facendo uso di questa facoltà il Consiglio federale ha emanato l'art. 19 OAVS che, nella versione in vigore fino al 31 dicembre 2007, prevedeva che se il reddito proveniente da attività indipendenti esercitate a titolo accessorio non supera CHF 2'000.- per anno civile, il contributo è percepito soltanto a richiesta dell'assicurato. Dal 1° gennaio 2008 l'importo limite è stato aumentato a CHF 2'200.-. Per quanto concerne il periodo di contribuzione oggetto del ricorso non è possibile la rinuncia alla riscossione dei contributi sul prodotto di un'attività accessoria, siccome lo stesso non può essere considerato di poco conto. Il guadagno accessorio presuppone per definizione l'esistenza di un'attività lucrativa principale (N. 2106 DRC), circostanza che, in concreto, non fa difetto.
Come già ricordato nella sentenza 30.2009.24 del 27 ottobre 2009 non può esservi guadagno accessorio se il reddito del lavoro proviene dall'esercizio di diverse attività lucrative senza che l'una o l'altra possa essere considerata attività principale, se il guadagno proveniente da un'attività accessoria rappresenta una parte importante del reddito totale dell'assicurato, oppure se il guadagno accessorio è assegnato dal datore di lavoro che procura il guadagno principale (N. 2108 DRC). Al punto N. 2109 DRC, fino a prova del contrario, non sono considerati come accessori i proventi da attività quale personale addetto alla pulizia e alla stiratura, ausiliari (in particolare negli alberghi, caffè e ristoranti, nell'agricoltura e nel servizio domestico), lavoratori a domicilio ed altre persone esercitanti un'attività analoga. Le rimunerazioni assegnate a queste persone devono in ogni caso essere sottoposte al pagamento dei contributi. Al contrario, l'attività svolta dalle casalinghe nell'accudire la propria economia domestica è parificata ad un'attività principale, per cui il guadagno derivante da un'altra attività lucrativa è considerato come accessorio (DTF 125 V 377, Pratique VSI 2000 pag. 46). Il Tribunale federale ha stabilito che le Direttive sulla riscossione dei contributi (DRC) in merito alla rinuncia del prelievo dei contributi paritetici su guadagni accessori di poca entità sono conformi alla legge ed al regolamento (DTF 113 V 246 consid. 4c).
Per quanto concerne la seconda condizione cumulativa, l'importo limite di CHF 2'000.- annui si riferisce alle rimunerazioni nette (N. 2113 DRC). Le DRC, al N. 2118 rammentano poi che la rinuncia alla riscossione dei contributi è facoltativa. Nell'ambito di un'attività indipendente, il N. 1123 DIN (Direttive edite dall'UFAS sui contributi dei lavoratori indipendenti e delle persone senza attività lucrativa) presuppone che se il reddito proveniente da un'attività indipendente esercitata a titolo accessorio sia uguale o inferiore a CHF 2'000.- all'anno, i contributi sono riscossi soltanto su domanda dell'assicurato. Va ancora rilevato che la produzione della dichiarazione di rinuncia dopo che la Cassa di compensazione ha effettuato misure di controllo è conforme alle disposizioni legali (in questo senso, cfr. sentenza del 9 dicembre 1993 della commissione AVS del Cantone di Zurigo pubblicata in SVR 1995 AHV Nr. 49 pag. 135 e confermata dal TFA in SVR 1996 AHV Nr. 77 pag. 233).
7. In concreto, sulla base del reddito aziendale di CHF 2'680.00 indicato dall'assicurato nella dichiarazione d’imposta (e ritenuto nella tassazione IC 2006) quale reddito conseguito nel medesimo anno per lo svolgimento di un’attività indipendente accessoria, la CCC ha stabilito in maniera definitiva il contributo AVS/AI/IPG (minimo di CHF 433,50) dovuto per quell'anno.
Come evocato nelle considerazioni di fatto il ricorrente contesta di dovere pagare tale importo, ritenendo l'art. 8 cpv. 2 LAVS e art. 19 OAVS contrari al dettato costituzionale in particolare.
8. Il ricorrente non contesta, in questa sede, la determinazione dell’importo del reddito conseguito quale attività accessoria indipendente. A giusta ragione infatti, in virtù di giurisprudenza costante (già rammentata al ricorrente il 27 ottobre 2009), ogni tassazione fiscale è presunta conforme alla realtà: le Casse di compensazione sono vincolate dalle comunicazioni delle Autorità di tassazione e il giudice delle assicurazioni sociali esamina di principio la decisione fiscale unicamente dal profilo della legalità. L'Autorità giudicante non può scostarsi da una tassazione fiscale cresciuta in giudicato a meno che essa contenga errori manifesti e debitamente comprovati, immediatamente emendabili, oppure quando si debbano apprezzare fatti irrilevanti dal profilo fiscale, ma decisivi in tema di assicurazioni sociali. Semplici dubbi sull'esattezza di una tassazione fiscale non bastano; infatti la determinazione del reddito spetta alle Autorità fiscali e il Giudice delle assicurazioni sociali non deve intervenire adottando particolari provvedimenti di tassazione. L'assicurato esercitante un'attività indipendente deve anzitutto difendere i suoi diritti nel procedimento fiscale anche per quanto concerne i contributi delle assicurazioni sociali (Pratique VSI 1997 pag. 26 consid. 2b, 1993 pag. 232 consid. 4b, RCC 1992 pag. 35, RCC 1988 pag. 321 consid. 3, DTF 110 V 86 consid. 4 = RCC 1985 pag. 45 consid. 4, DTF 110 V 371 consid. 2a = RCC 1985 pag. 121 consid. 2a, DTF 106 V 130 consid. 1, DTF 102 V 30 consid. 3a = RCC 1976 pag. 275 consid. 3a). Il Tribunale federale delle assicurazioni ha comunque precisato che la comunicazione fiscale è vincolante per l'Amministrazione e per il Giudice delle assicurazioni sociali solo per quanto attiene alla determinazione degli importi. Le questioni relative alla qualificazione giuridica costituiscono un'eccezione a questa disposizione (Pratique VSI 1993, pag. 242 segg.). Le comunicazioni fiscali sono vincolanti per la Cassa, anche se fondate su una tassazione d'ufficio (RCC 1988 pag. 321 consid. 3; Käser, Unterstellung und Beitragswesen in der obligatorischen AHV, 2a edizione, Zurigo 1996, N. 8.32, pag. 212; Greber/Duc/Scartazzini, Commentaire des articles 1 à 16 de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS), ad art. 9 LAVS, N. 151 pag. 312). Il vincolo per l’amministrazione é dato anche per la determinazione del momento della realizzazione del reddito, ciò anche per quanto concerne l’attività indipendente (DTF 122 V 291 = SVR 1997 AVS Nr. 110 pag. 341 segg., consid. 5a).
9. Come già nella sentenza 27 ottobre 2009 (inc. 30.2009.24) citata occorre ricordare ancora come l'art. 9 LAVS definisca il reddito da attività indipendente e l'art. 17 OAVS specifichi questo concetto. Secondo quest'ultimo disposto, tutti i redditi conseguiti in proprio da un'azienda commerciale, industriale, artigianale, agricola o silvicola, dall'esercizio di una professione liberale o da qualsiasi altra attività compresi gli utili in capitale e gli utili realizzati con il trasferimento di elementi patrimoniali giusta l'art. 18 cpv. 2 LIFD e gli utili conseguiti con l'alienazione di fondi agricoli e silvicoli giusta l'art. 18 cpv. 4 LIFD, eccetto i redditi da partecipazioni dichiarati quali sostanza commerciale giusta l'art. 18 cpv. 2 LIFD, sono considerati reddito proveniente da un'attività lucrativa indipendente. In virtù dell'art. 18 cpv. 1 LIFD, sono imponibili tutti i proventi dall'esercizio di un'impresa, commerciale, industriale, artigianale, agricola o forestale, da una libera professione e da ogni altra attività lucrativa indipendente.
Come ricorda l'art. 9 cpv. 2 lett. a LAVS il reddito netto proveniente da un'attività lucrativa indipendente è stabilito deducendo dal reddito lordo le spese generali necessarie per conseguire il reddito lordo. A norma dell'art. 9 cpv. 3 LAVS, il reddito proveniente da un'attività lucrativa indipendente e il capitale proprio impegnato nell'azienda sono accertati dalle autorità fiscali cantonali e comunicati alle casse di compensazione.
10. In concreto RI 1 ha conseguito nel 2006 un reddito da attività accessoria indipendente di CHF 2'680.00 ciò che é incontestato da parte del ricorrente (contrariamente a quanto avvenuto nella procedura sfociata nella sentenza 27 ottobre 2009). La Cassa si è fondata correttamente sulla decisione di tassazione 2006 cresciuta in giudicato, le informazioni ivi contenute fornite dall'Ufficio di tassazione devono essere considerate vincolanti per l'amministrazione e per il giudice (art. 23 cpv. 4 OAVS). Lo scrivente Tribunale non è quindi legittimato a scostarsi dagli elementi esibiti dal competente Ufficio di tassazione, il ricorrente non ha sostenuto l’esistenza di errori manifesti e non li ha resi verosimili come gli incomberebbe.
L’importo di CHF 2'680.00 rappresenta reddito proveniente dall'insegnamento privato esercitato a lato di un’attività principale dipendente. Tale reddito costituisce quindi guadagno proveniente da attività indipendente accessoria. Le spese generali, che possono essere dedotte dal reddito lordo (art. 9 cpv. 2 LAVS), devono essere comprovate dall'assicurato, in caso esse non sono neppure addotte.
La somma ritenuta supera il limite di reddito di CHF 2'000.-, che si riferisce alle remunerazioni nette (N. 2113 DRC), l'assicurato non può essere esonerato dal pagare i contributi AVS/AI/IPG per l'anno 2006 (come era stato il caso per l’anno 2004) sul suo reddito accessorio da attività indipendente.
11. Come già nel giudizio nell’inc. 30.2009.24 occorre esaminare la contestazione sollevata da RI 1 relativa alla disparità di trattamento. Egli rileva infatti di pagare già dei contributi come salariato e lamenta di essere chiamato a versarne altri in ragione della sua attività indipendente accessoria. Egli lamenta quindi una doppia imposizione. Val la pena subito di ricordare che sussiste una doppia imposizione non quando il medesimo assicurato viene astretto al pagamento di pubblici tributi su redditi provenienti da fonti diverse ma quando un medesimo reddito sia sottoposto a percezione, ingiustificata, di più pubblici contributi della medesima natura.
Comunque a fronte delle lamentele di RI 1 si può qui fare pieno riferimento alla sentenza 27 ottobre 2009 e va quindi ricordato come, in virtù di costante giurisprudenza del Tribunale Federale, un assicurato può essere qualificato simultaneamente come salariato per un lavoro ed indipendente per un altro lavoro. In questi casi, per ogni reddito, bisogna esaminare se proviene da un'attività dipendente o no (Pratique VSI 1995 pag. 145 consid. 5a; DTF 104 V 127).
Su ogni reddito conseguito gli assicurati sono tenuti a versare i contributi che la legge impone in virtù degli art. 4, 5 e 9 LAVS. Fatte salve alcune eccezioni, che qui non tornano applicabili, non v'è modo di esonerare gli assicurati dal pagamento dei contributi AVS/AI/IPG su dei redditi da attività lucrativa (sia essa di tipo dipendente o indipendente), soltanto perché ne sono già stati versati in connessione, però, con altra attività lucrativa (sia essa dipendente o indipendente) per il medesimo anno. Si ribadisce che, contrariamente a quanto il ricorrente ritiene, non vi è doppia imposizione dei suoi redditi. In concreto i redditi da attività lucrativa accessoria indipendente non sono già oggetto di percezione dei medesimi contributi AVS AI IPG. Il reddito da attività dipendente è diverso, circostanza questa non contestata, da quello qualificato da attività indipendente da parte della Cassa. Il reddito conseguito quale dipendente, reddito principale (sul quale il ricorrente indica di avere versato, assieme al suo datore di lavoro, contributi per CHF 5'000.00), e quello da attività autonoma sono stati assoggettati (ognuno secondo le procedure previste dalla legge) indipendentemente uno dall’altro alla percezione dei contributi dovuti.
In sostanza ogni reddito proveniente da attività lavorativa, dipendente od indipendente, è soggetto – come già indicato, ma occorre qui ribadire il concetto all’attenzione del ricorrente - alla percezione di contributi. Poco importa se, nell’ambito dell’attività indipendente accessoria, l’assicurato debba pagare, a lato di contributi anche significativi versati sul reddito da attività salariata, ulteriori contributi. La legge non prevede un’eccezione di questa natura all’obbligo contributivo, anzi prevede proprio il contrario ossia di sottoporre tutti i redditi a contribuzione.
Ne discende, dunque, che i redditi da attività indipendente accessoria conseguiti dall'insorgente non sfuggono al prelievo dei contributi personali, seppure nel 2006 egli abbia già versato la sua parte di contributi sociali sul salario da attività dipendente.
12. Come già nella sentenza 27 ottobre 2009 occorre ancora esaminare – e v’è da augurarsi che si tratti dell’ultima volta che ciò avviene con riferimento all’assicurato qui ricorrente, al quale va ricordato che la procedura è di principio gratuita ma se inoltrata con leggerezza (art. 29 cpv. 2 LPrTCA si veda inoltre art. 61 cpv. 1 litt. a LPGA) possono essere caricate congrue tasse di giustizia e spese - se le norme concernenti l'applicazione del contributo minimo legale ad un indipendente che nel 2006 ha conseguito un reddito inferiore a CHF 8'400.- siano conformi alla costituzione.
Il ricorrente, in proposito, ha lamentato l'incostituzionalità e la non conformità alla Carta costituente la Corte Europea di Giustizia dell’art. 8 LAVS (v. doc. V del 20 novembre 2010, così par di capire, il ricorrente non precisa a cosa specificatamente egli si riferisca, se al Regolamento istituente la Corte di Giustizia dell’Unione Europea voluta nel 1952 e con sede in Lussemburgo o se egli faccia addirittura riferimento al Trattato costituente la CECA del 18 aprile 1951 concluso a Parigi con cui i sei Stati membri fondatori ossia Belgio, Germania, Francia, Italia, Lussemburgo e Paesi Bassi hanno deciso di dotarsi di un organo giurisdizionale incaricato di garantire il rispetto del diritto comunitario, al fine di ottenere una uniforme applicazione del medesimo da parte tutti gli Stati membri per risolvere le controversie provocate dalla sua applicazione, o se si riferisca al Trattato CEE concluso a Roma nel 1957 con cui è stata istituita la Corte di giustizia delle Comunità europee CGCE od al Trattato di Lisbona vigente dal 2009 rispettivamente alla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea proclamata il 7 dicembre 2000 aggiornata con l’adozione appunto del Trattato di Lisbona. Nel merito del richiamo del ricorrente non occorre comunque entrare stante la non appartenenza della Svizzera alla CE ed i chiari limiti per i quali la giurisprudenza della CGCE si impone per l'interpretazione dei trattati vincolanti il nostro paese). Per RI 1 quindi l'art. 8 cpv. 2 LAVS e l'art. 19 OAVS non sarebbero conformi alla Costituzione siccome egli è tenuto a pagare l'importo minimo avendo conseguito un reddito da attività indipendente contenuto. RI 1 invoca la violazione del principio costituzionale dell'uguaglianza di trattamento davanti alla legge e della proporzionalità delle misure adottate dal legislatore (doc. I) poiché la percentuale di quanto è chiamato a versare alla luce del reddito conseguito è eccessiva e l’applicazione del contributo minimo ad una larga fascia di redditi di questa natura sarebbe tale da creare disparità di trattamento.
In una sentenza del 1995 pubblicata in DTF 121 V 181 ed in Pratique VSI 1996 pag. 177, il Tribunale Federale, pronunciandosi proprio su una vertenza riguardante il reddito proveniente da una attività indipendente accessoria di una persona esercitante a titolo principale attività lucrativa dipendente, ha stabilito che sul reddito proveniente da un'attività lucrativa indipendente accessoria deve essere pagato il contributo minimo giusta l'art. 8 cpv. 2 LAVS in relazione con l'art. 21 OAVS. Di conseguenza, la direttiva amministrativa secondo cui il contributo doveva essere riscosso usando il tasso più basso della tavola scalare era in contrasto con legge e ordinanza. Questo principio è stato concretizzato nelle Direttive edite dall'UFAS sui contributi dei lavoratori indipendenti e delle persone senza attività lucrativa (DIN).
Le cifre 1171 e 1172 DIN in vigore nel 2004 prevedono (nella versione del 2009, il N. 1182 ha un altro tenore, laddove ha eliminato la frase sulla prorata: cfr. N. 1181):
" Si le revenu provenant d’une activité lucrative indépendante est inférieur à fr. 8 400.–, il faut réclamer la cotisation minimum. Ce n’est uniquement que lorsqu’un indépendant n’est pas assuré pendant toute l’année civile que la cotisation minimale doit être proratisée en fonction de la durée de l’assujettissement à l’assurance."
" Toutefois, si le revenu net provenant d’une activité indépendante accessoire ne dépasse pas fr. 2 000.– dans l’année de cotisation, la cotisation n’est perçue qu’à la demande de l’assuré (voir le n. 1123)."
Sulla scorta di quanto precede l’applicazione del tasso minimo del 4,2% non può trovare concretizzazione come evocato nella sentenza 27 ottobre 2009. Si veda inoltre la giurisprudenza esposta nella sentenza del 5 ottobre 2005 (30.2005.26).
13. Il ricorrente, nelle sue argomentazioni, indica come la sentenza federale pubblicata in DTF 121 V 181 non sarebbe più attuale siccome antecedente alla Legge federale del 17 giugno 2005 concernente i provvedimenti in materia di lotta contro il lavoro nero (Legge contro il lavoro nero, LLN). In merito si faccia riferimento alle considerazioni di fatto (punto C.). Ebbene la Legge federale concernente i provvedimenti in materia di lotta contro il lavoro nero, LLN, del 17 giugno 2005 è entrata in vigore il 1 gennaio 2008, successivamente alla stessa il Tribunale Federale, in una sentenza del 3 settembre 2009 (9C_1049/2008), ha ribadito la piena validità della sua giurisprudenza:
" «… 'il n'appartient effectivement pas à l'office intimé ou au juge cantonal de revoir le montant figurant à l'art. 19 RAVS, compétence déléguée au Conseil fédéral par l'art. 8 al. 2 LAVS (sur le contrôle judiciaire de la délégation de compétence cf. notamment, arrêt du Tribunal fédéral 2A.528/2006 du 6 février 2007 consid. 5.2 et les références);
qu'en outre le Tribunal fédéral a constaté que la volonté du législateur lors de la neuvième révision de la LAVS (cf. Message du Conseil fédéral concernant la neuvième révision de l'assurance-vieillesse et survivants du 7 juillet 1976 [FF 1976 III 1 p. 26 ss]) était de continuer à soumettre aux cotisations, même si ce n'était qu'à titre de pure solidarité, les revenus supérieurs à 2'000 fr. provenant de l'exercice d'une activité accessoire indépendante (cf. ATF 121 V 181 consid. 4b/aa p. 186);
qu'en conséquence, en reprenant le montant fixé antérieurement dans la loi (art. 8 al. 2 LAVS dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 1978 [RO 1972 2537]) lors de l'adoption de l'art. 19 RAVS (dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007 [RO 1978 420]), le Conseil fédéral n'a pas abusé de la compétence qui lui est conférée par l'art. 8 al. 2 LAVS;
que l'augmentation à 2'200 fr. au 1er janvier 2008 de la limite supérieure d'un revenu de minime importance (RO 2007 373) - non applicable au cas d'espèce - démontre du reste que le but recherché n'était nullement une adaptation aux coûts de la vie mais uniquement une harmonisation des montants de référence permettant une dispense de l'obligation de cotiser en cas de revenu de minime importance (cf. notamment art. 14 al. 5 LAVS, 19 RAVS, 73 al. 2bis et 95 al. 1bis LAA);
qu'il apparaît au surplus que le législateur n'entendait pas déterminer la notion de revenu de minime importance en fonction du gain obtenu dans l'activité principale; »
Il Tribunale Federale, cui compete l’applicazione del diritto, non ha evidenziato (ciò che avrebbe potuto fare pur a fronte dei limiti di intervento giurisdizionale relativi al diritto federale noti al ricorrente e richiamati nel successivo punto 15) che le norme – che il ricorrente ritiene qui lesive del dettato costituzionale – violassero i principi di parità si trattamento o del rispetto di proporzionalità, il TF non ha neppure ritenuto, nella sua recentissima giurisprudenza, che vi fosse – come sembra pretendere il ricorrente – una violazione della CEDU o che le norme della LAVS vigenti incentivino in qualche modo il lavoro nero. Il fatto che un reddito sia soggetto alla percezione di contributi non equivale ad incentivare il lavoro nero o la non dichiarazione fiscale dello stesso al fine di sottrarlo alla percezione di contributi che, in ultima analisi, tornano utili all’assicurato interessato al momento della fissazione della rendita.
14. RI 1, tra le altre, invoca l’art. 14 CEDU secondo cui il godimento dei diritti e delle libertà riconosciuti dalla Convenzione deve essere assicurato, senza distinzione di alcuna specie, come di sesso, di razza, di colore, di lingua, di religione, di opinione politica o di altro genere, di origine nazionale o sociale, di appartenenza a una minoranza nazionale, di ricchezza, di nascita o di altra condizione. Questo precetto è ampiamente rispettato dall’art. 8 LAVS che non discrimina alcuno in virtù di una delle peculiarità ricordate dalla norma. La realizzazione delle condizioni legali non è condizionata alla realizzazione di condizioni di razza, religione, lingua, opinione politica od altra evocata dall’art. 14 CEDU. Neppure è in discussione un trattamento discriminatorio a fronte della ricchezza o meno del contribuente. In effetti, tutti gli assicurati che conseguono un reddito – a prescindere dal loro status sociale – sono soggetti alla percezione dei contributi. Lo stesso discorso vale per le norme dell’OAVS sopra riportate e discusse, in uno con le direttive ad esse afferenti. Tutti i cittadini soggetti alla LAVS, in caso di conseguimento di un reddito da attività accessoria indipendente a fronte di una attività principale già soggetta a percezione di contributi, sono trattati nel medesimo modo, ossia sono astretti a pagare il contributo dovuto senza che si faccia distinzione alcuna tra essi a dipendenza di razza religione ecc. Per completezza d’informazione si rinvia alla lettura, sul tema, del Messaggio del Consiglio Federale (CF qui di seguito) relativo alla 9 revisione dell’AVS, FF 1976 III pag. 30 e segg..
15. Per l’assicurato vi sarebbe una lesione del principio costituzionale di uguaglianza davanti alla legge siccome la proporzionalità dei contributi dovuti rispetto al reddito complessivo conseguito sarebbe violata. Va qui ricordato che l'art. 190 della Costituzione federale impone al Tribunale federale ed alle altre autorità incaricate dell'applicazione del diritto, di applicare le leggi federali ed il diritto internazionale (DTF 133 V 233 del 7 novembre 2006). La norma contestata è contenuta in una legge federale. Né le autorità giudiziarie, né quelle amministrative possono esaminarne la costituzionalità (art. 190 Cost. fed.; DTF 131 II 562, consid. 3.2; DTF 126 I 5 consid. 2f; DTF 125 III 209, consid. 5; STFA H 29/02 del 1° luglio 2003, consid. 3.3; STCA del 1° febbraio 2007, 36.2006.175). Come visto il TF, nella sentenza 2009 citata, ha applicato la norma imposta dal legislatore federale, e le norme dell’OAVS, senza rilevare dubbio circa possibile (ancorché non sanzionabile) violazione dell’assetto costituzionale. D’altra parte il ricorrente, come rammenta la CCC nelle sue puntuali osservazioni al ricorso, è ed era, già al momento dell’inoltro del gravame qui esaminato, perfettamente consapevole di ciò. Egli si è visto infatti rifiutare il riconoscimento – in sede federale nell’ambito dell’impugnativa contro la sentenza 27 ottobre 2009 di questo TCA – l’assistenza giudiziaria da parte del TF con decreto 6 gennaio 2010 siccome il suo ricorso in sede federale era stato ritenuto sostanzialmente privo della possibilità di esito favorevole e la censura di incostituzionalità dell’art. 8 cpv. 2 LAVS sostanzialmente inammissibile.
Come già fatto nella sentenza 27 ottobre 2009 va qui ribadito come l'art. 8 cpv. 2 LAVS contenga una delega legislativa specifica al CF per l’attuazione della norma. In proposito a tali deleghe nella sentenza citata questa Corte aveva evidenziato, sulla scorta di giurisprudenza federale, come:
" (…)
… la disposition mise en cause confère à l'autorité exécutive une grande latitude d'appréciation pour fixer le taux de l'impôt, comme les parlementaires n'ont pas manqué de le souligner et, pour certains, de le déplorer, lors des débats entourant l'adoption de cette disposition (cf. BO 1997 CE p. 1317-1321, en particulier la proposition Brändli). Le grief de la recourante apparaît toutefois d'emblée infondé, sans qu'il soit nécessaire d'en examiner plus avant la pertinence, car il se heurte à l'art. 191 Cst., qui interdit au Tribunal fédéral d'examiner la constitutionnalité des lois fédérales (cf., au sujet de l'art. 113 al. 3 aCst., ATF 126 I 1 consid. 2f p. 5; ATF 125 III 209 consid. 5 p. 216) et, par voie de conséquence, des normes de délégation qu'elles contiennent. Ainsi, lorsque le Tribunal fédéral se prononce sur une ordonnance du Conseil fédéral fondée sur une délégation législative, il ne peut pas contrôler si la délégation elle-même est admissible, et doit se contenter d'examiner si le but fixé dans la loi peut être atteint et si l'autorité exécutive a usé de son pouvoir conformément au principe de la proportionnalité; lorsque, comme en l'espèce, la délégation législative est très large, il ne peut pas substituer sa propre appréciation à celle du Conseil fédéral et doit se limiter à contrôler si l'ordonnance en cause est contraire à la loi ou à la Constitution (cf. ATF 124 II 581 consid. 2a p. 583; ATF 122 II 411 consid. 3b p. 416/417 et les références citées; voir aussi ERNST BLUMENSTEIN/PETER LOCHER, System des schweizerischen Steuerrechts, Zurich 2002, p. 26)." (…)
Con riferimento a quanto appena esposto ed in merito all'esame della costituzionalità dell'art. 19 OAVS, va osservato che la delega legislativa prevista dall'art. 8 cpv. 2 LAVS prevede espressamente che il Consiglio federale può fissare un limite sotto il quale l'assicurato può essere esonerato dal versare il contributo minimo AVS/AI/IPG. Lo scopo sancito dall'art. 8 cpv. 2 LAVS viene così chiaramente concretizzato dall'art. 19 OAVS, che stabilisce in CHF 2'000.00 (dal 1 gennaio 2008 CHF 2'200.00) il reddito massimo al di sotto del quale l'assicurato che esercita un'attività lucrativa indipendente può chiedere di versare i contributi personali.
Questa norma, quindi, non travalica lo scopo fissato dalla legge, ma ne permette, anzi, la sua concretizzazione. D'avviso di questo Tribunale, infatti, fissando questo limite a CHF 2'000.00, il Consiglio federale ha pienamente rispettato il principio della proporzionalità, esonerando dall'assoggettamento contributivo i redditi di poco conto, proprio come esplicitamente previsto dall'art. 8 cpv. 2 LAVS.
D’altro canto anche la percezione del contributo minimo sugli importi che superano il limite di CHF 2'000.00 ma non quello limite dell’art. 8 cpv. 2 LAVS risponde alla volontà del legislatore e risponde ad esigenze di solidarietà e semplificazione amministrativa.
Sulla tematica nel suo insieme si veda il Messaggio relativo alla 9 revisione della LAVS in FF 1976 III pag. 30 e segg. dove si legge in particolare:
" La Commissione federale dell'AVS/AI propone di raddoppiare l'importo dovuto quale contributo minimo delle persone esercitanti un'attività lucrativa indipendente e delle persone che non esercitano un'attività lucrativa. Aderiamo a tale proposta dovendo tenere presente, che questo aumento è più che giustificato in considerazione del forte sviluppo avuto dalle prestazioni dell'AVS e dell'Ai in questi ultimi anni, come pure di eventuali adeguamenti delle rendite all'evoluzione economica. Questo contributo minimo ammontava finora a 84 franchi nell'AVS, e raggiungeva, insieme ai contributi di 10 e 6 franchi all'Ai rispettivamente all'IPG, un totale di 100 franchi l'anno. Causa il raddoppio proposto il contributo sarà complessivamente di 200 franchi: 168 franchi nell'AVS, 20 franchi nell'Ai e 12 franchi nell'IPG. Per i contributi delle persone esercitanti un'attività lucrativa indipendente questo ha come conseguenza, che il limite inferiore della tavola scalare dei contributi deve essere aumentata da 2000 a 4000 franchi; ciò corrisponde nel caso di un tasso del 4,2 per cento a un contributo di 168 franchi; infatti il contributo minimo vigente di 84 franchi corrisponde al 4,2 per cento di un reddito di 2 000 franchi (4,2% equivale alla metà del tasso complessivo dell'8,4%, che un lavoratore dipendente deve pagare sul suo reddito di lavoro). Questo rapporto deve essere mantenuto anche in futuro (cfr. art. 8 cpv. 1 della LAVS). Si deve inoltre tenere presente, che gli indipendenti, il cui reddito è di 4 000 franchi o meno l'anno, devono pagare un contributo fisso, vale a dire il contributo minimo di 168 franchi. Il pagamento di questo contributo minimo è in effetti la premessa affinchè anche alla persona esercitante un'attività lucrativa indipendente, che non guadagna alcun reddito o soltanto un reddito di poco conto, possa essere computato un intero anno di contribuzione (cfr. art. 8 cpv. 2 della LAVS). Soprattutto delle ragioni amministrative hanno, a suo tempo, indotto il legislatore a stabilire nell'articolo 8 capoverso 2 frase seconda della LAVS, che il contributo minimo dovuto sul reddito ricavato da un'attività lucrativa indipendente esercitata a titolo accessorio, sia prelevato soltanto a richiesta dell'assicurato, se il reddito è inferiore a una determinata somma. Non è più necessario fissare questo importo alla stessa quota del valore limite della tavola scalare. A causa di notevoli lavori amministrativi, che non sono da porre in nessuna ragionevole relazione con i successi registrati, si era potuto rinunciare finora alla riscossione di tali contributi senza pregiudizio degno di nota per l'assicurato.”
Scegliendo di inserire nell'Ordinanza il citato limite di reddito come enunciato all'art. 8 cpv. 2 LAVS, il Consiglio federale si è pronunciato unicamente a favore degli assicurati, permettendo loro di essere esonerati dal versare dei contributi qualora il reddito conseguito come indipendente, in caso di attività accessoria, sia contenuto (salvo domanda in senso contrario). Al di sopra di questa cifra, invece, tutti gli indipendenti sono trattati allo stesso modo, dovendo provvedere al pagamento (almeno) del contributo minimo (sino alla soglia di reddito del capoverso 2 in initio dell’art. 8 LAVS) ed in questo senso non v'è una disparità di trattamento, né un'adozione di una misura sproporzionata allo scopo ricercato.
Certo il ricorrente evidenzia che il risultato dell'applicazione della norma nel suo caso conduce ad un prelievo in percentuale significativa (16%), ancorché economicamente contenuto, e la soluzione potrebbe apparire urtante. In effetti sotto il limite dei CHF 2'000.00 (dal 1 gennaio 2008 CHF 2'200.00) il pagamento è solo possibile e l’esenzione presunta, per gli importi superiori ossia da CHF 2001.00 in avanti è dovuto il contributo minimo sino alla somma soglia prevista all’art 8 cpv. 2 LAVS. Comprensibili dunque le perplessità del ricorrente che risente come scorretto il fatto di versare la medesima somma di contributi con un reddito di poco superiore ai CHF 2'000.00 rispettivamente di poco inferiore al limite soglia citato. Altro dubbio che traspare nel ricorso dell’assicurato è che l’art. 8 cpv. 2 prima frase non sembra essere riferito all’attività svolta in maniera accessoria rispetto al reddito principale. In altri termini il contributo minimo dovrebbe essere percepito solo in caso di reddito principale inferiore ai limiti dell’art. 8 cpv. 2 1 frase LAVS ma non in caso di reddito proveniente da attività accessoria.
In merito all’ultimo rilievo riportato Greber/Duc/Scartazzini, op. cit., ad art. 8 punto 4.1. no. 47, rammentano che:
" En effet les revenus provenant d’une activité indépendante et n’atteignant pas le montant de 7'200 francs relèvent de la réglementation fixée à l’art. 8 al. 2 LAVS. D’autre part, aucune distinction n’est faite à la phrase 1 de l’art. 8 al. 2 LAVS entre activité professionnelle principale et accessoire. C’est pourquoi il convient de percevoir la cotisation minimale sur tous les revenus provenant d’une activité indépendante inférieure à 7'200 francs par année".
Se ne deduce che il legislatore federale ha voluto imporre il reddito da attività lucrativa indipendente conseguito a titolo accessorio analogamente a quello proveniente da attività principale, prevedendo esonero (salvo richiesta contraria) sino ad un importo di CHF 2’200.00 (valori validi oggi) quindi il prelevamento del contributo minimo sino al limite di (valori validi oggi) CHF 9'200.00, mentre per gli importi superiori mediante un prelievo secondo percentuale scalare sino a CHF 54'800.00 (valori validi oggi).
Per comprendere la ragione di tale volontà il ricorrente deve por mente alla modalità di determinazione delle rendite che debbono considerare il reddito annuo medio conseguito dall’assicurato, reddito che contempla tutti i guadagni soggetti a percezione dei contributi. D’altro lato la LAVS persegue uno scopo sociale ed alla stessa non è estraneo il concetto di solidarietà. All’assicurato non sfugge che i contribuenti che conseguono forti redditi durante tutto il corso della loro vita professionale, sono chiamati a contribuire in maniera significativa ed in maniera solidale, quindi anche per gli altri assicurati, alla luce del fatto che le rendite sono plafonate. Anche in queste situazioni si ha una apparente violazione della “proporzionalità” o della pretesa “parità di trattamento” così come invocate dal ricorrente, in favore della solidarietà.
L’obbligo di versare il contributo minimo sul reddito provento dell’attività accessoria indipendente sino al reddito soglia indicato in precedenza è stato voluto dal legislatore federale e non è sindacabile in questa sede. Tale obbligo appare comunque giustificato dalla volontà principale di ovviare a possibili lacune contributive, tende a permettere il raggiungimento di un RAM (reddito annuo medio) sufficiente per vedere versata all’assicurato stesso od ai suoi eredi una rendita adeguata ai bisogni del momento del realizzarsi dei presupposti legali. Non va poi dimenticato che l’importo minimo é comunque di consistenza tale da poter ancora essere considerato limitato. Il fatto di trattare nel medesimo modo (obbligo del versamento minimo) gli assicurati che conseguono redditi diversi tra loro (da CHF 2001.00 ed i limiti dell’art. 8 cpv. 2,1a frase LAVS) non appare lesivo della parità di trattamento.
Questo Tribunale deve ritenere, come già evidenziato nella sentenza 27 ottobre 2009 (inc. 36.2009.24) che il provvedimento impugnato non viola la parità di trattamento voluta con la Costituzione.
16. Alle tesi del ricorrente non giova neppure il Protocollo addizionale alla CEDU firmato a Parigi nel 1952 da lui citato ed invocato (doc. I), secondo cui (art. 1):
" Ogni persona fisica o giuridica ha diritto al rispetto dei suoi beni. Nessuno può essere privato della sua proprietà se non per causa di utilità pubblica e nelle condizioni previste dalla legge e dai principi generali del diritto internazionale.
Le disposizioni Precedenti non portano pregiudizio al diritto degli Stati di mettere in vigore le leggi da essi ritenute necessarie per disciplinare l'uso dei beni in modo conforme all'interesse generale o per assicurare il pagamento delle imposte o di altri contributi o delle ammende".
Ciò proprio perché le condizioni per imporre un versamento di contributi sono da un lato imposte dalla legge federale e sono fondate sul principio della parità di trattamento, ossequiano un interesse generale, ed appaiono eque.
17. Alla luce di quanto precede la Cassa di compensazione ha quindi rettamente chiesto all'insorgente, che per la sua attività lucrativa indipendente accessoria ha indicato come reddito un importo nettamente inferiore a CHF 8'400.-, ma superiore al limite di reddito di CHF 2'000.-, il contributo minimo di CHF 425.-, comprensivo sia dei contributi AVS (CHF 353.-), sia di quelli per l'AI (CHF 59.-) e l'IPG (CHF 13.-), cui sono stati aggiunti CHF 8,50 di spese amministrative in virtù dell'art. 69 LAVS e dell'art. 157 OAVS.
Il ricorso deve essere respinto e la decisione impugnata confermata.
Ancora una volta questa Corte rinuncia a percepire da RI 1 tasse e spese processuali e ciò nonostante il tenore della sentenza 27 ottobre 2009 (30.2009.24) conseguente a ricorso dello stesso assicurato sullo stesso tema ed il giudizio federale. RI 1 è comunque avvertito che, se dovesse presentare ulteriore gravame sullo stesso tema e con le medesime argomentazioni, questo Tribunale cantonale delle Assicurazioni si vedrebbe costretto ad applicare l’art. 29 cov. 2 LPrTCA e l’art. 61 cpv. 1 litt. a LPGA che permettono il carico di tasse di giustizia e spese in caso di ricorsi inoltrati con leggerezza o sconsideratezza.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il giudice delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Fabio Zocchetti