Raccomandata

 

 

Incarto n.
30.2010.27

 

TB

Lugano

11 maggio 2011

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

 

 

 

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

 

redattrice:

Tanja Balmelli, vicecancelliera

 

segretario:

Fabio Zocchetti

 

 

 

 

statuendo sul ricorso dell'11 novembre 2010 di

 

 

 RI 1  

rappr. da:  RA 1  

 

 

contro

 

 

 

la decisione su opposizione del 13 ottobre 2010 emanata da

 

Cassa CO 1  

 

 

in materia di contributi AVS

 

 

 

 

 

 

ritenuto                            in fatto

 

                               1.1.   Il 14 luglio 2010 (doc. 18) la Cassa CO 1 ha affiliato d'ufficio RI 1 nella categoria delle persone senza attività lucrativa con effetto retroattivo al 1° gennaio 2005.

 

                            1.1.1.   Con decisione del 27 luglio 2010 (doc. A) la Cassa ha fissato i contributi dovuti dall'assicurata per il 2006 quale persona senza attività lucrativa.

L'amministrazione si è basata sulla notifica di tassazione IC/IFD 2006, secondo cui la sostanza netta in Svizzera ed all'estero è di Fr. 632'188.-, mentre il reddito percepito sotto forma di rendita (reddito d'altra fonte) è di Fr. 100'000.-.

Quest'ultimo importo, moltiplicato per venti e sommato alla sostanza netta, dà una sostanza determinante di Fr. 2'632'188.- e quindi un contributo AVS/AI/IPG di Fr. 6'129,70, spese amministrative comprese.

 

                               1.2.   Con decisione su opposizione del 13 ottobre 2010 (doc. F) la Cassa di compensazione ha respinto l'opposizione dell'assicurata presentata dalla sua rappresentante il 13 agosto 2010 (doc. B) e completata il 13 settembre 2010 (doc. C).

L'amministrazione ha argomentato di essersi fondata sulla comunicazione fiscale (art. 29 cpv. 4 OAVS), vincolante (art. 23 cpv. 4 OAVS) e cresciuta in giudicato, da cui emerge una sostanza in Svizzera pari a Fr. 132'188.- ed all'estero a Fr. 500'000.-, così pure un "presunto reddito estero di Fr. 100'000.- esposto d'ufficio, senza un particolare riferimento". L'assicurata è stata interpellata in merito alla natura dell'importo di Fr. 100'000.- (doc. D) e poiché essa ha risposto che "il reddito presunto di CHF 100'000.00 è stato aggiunto dall'autorità di tassazione e non vi sono altri giustificativi (…) la tassazione sia accettabile per cui non ritengo di presentare ricorso." (doc. F punto 9), la Cassa di compensazione ha pertanto confermato la qualifica di tale importo quale reddito (d'altra fonte) conseguito sotto forma di rendita.

L'amministrazione ha infine indicato la possibilità di pagare a rate il contributo dovuto (art. 34b OAVS).

 

                               1.3.   L'assicurata, sempre rappresentata da RA 1, è insorta cautelativamente al TCA l'11 novembre 2010 (doc. I) contro la predetta decisione, contestando che l'importo di Fr. 100'000.- sia considerato come reddito sotto forma di rendita.

A suo dire questo reddito, che è stato esposto d'ufficio dall'autorità fiscale, è un reddito da patrimonio e quindi non è soggetto al prelievo di contributi sociali. La ricorrente ha quindi chiesto di sospendere gli effetti della decisione su opposizione impugnata fino a quando riceverà la presa di posizione del competente Ufficio di tassazione di __________ in merito alla sua richiesta del 3 novembre 2010 (doc. G) di rivedere la comunicazione che lo stesso UT ha fatto alla Cassa riguardo alla natura della somma di Fr. 100'000.-.

 

                               1.4.   Nella risposta del 24 novembre 2010 (doc. III) la Cassa ha esposto nuovamente le norme applicabili e ha proposto la reiezione del ricorso, ribadendo in sostanza le precedenti motivazioni. Essa ha inoltre aggiunto che sia la ricorrente non ha apportato nessuna documentazione a sostegno della propria tesi, sia che ritenere l'importo di Fr. 100'000.- quale reddito di una sostanza di Fr. 500'000.-, senza prove, è difficilmente sostenibile. L'amministrazione ha comunque evidenziato che qualora l'autorità fiscale interpellata dovesse rivedere la natura e la provenienza del reddito in esame, anch'essa riconsidererà la decisione contestata.

 

                               1.5.   Il Tribunale ha richiamato l'incarto fiscale 2006 dell'insorgente (docc V e VI) e ha chiesto all'assicurata di produrre la necessaria documentazione a sostegno della sua tesi, secondo cui il reddito di Fr. 100'000.- è un reddito da patrimonio (doc. VII).

 

Il 22 dicembre 2010 (doc. XII) la ricorrente ha osservato che il reddito di Fr. 100'000.- è stato convenuto verbalmente tra l'allora sua rappresentante ed un funzionario dell'Ufficio di tassazione di __________, allo scopo di trovare un accordo affinché in tal modo essa raggiungesse almeno l'aliquota minima da pagare per le imposte. L'interessata ha ribadito che questo reddito è fittizio, non è mai stato conseguito e per tale motivo non intende versare dei contributi su un reddito che non ha avuto. Pertanto, l'insorgente ha chiesto di sentire il funzionario responsabile, il quale dovrà inoltre rivedere la natura di tale reddito.

 

La Cassa di compensazione si è riconfermata nella propria risposta (doc. XIV), mentre l'interessata ha ribadito la richiesta di interpellare il funzionario dell'Ufficio di tassazione che si è occupato del suo caso (doc. XVI).

 

Il 21 marzo 2011 (doc. XVIII) il Tribunale ha chiesto a __________, funzionario dell'Ufficio circondariale di tassazione di __________, di specificare la natura del reddito estero in questione di Fr. 100'000.- e meglio su quali presupposti l'autorità fiscale si è basata per aggiungere ai redditi dell'assicurata nella notifica di tassazione IC/IFD 2006, quale reddito d'altra fonte, tale importo.

 

Con la risposta del 22 marzo seguente (doc. XIX) il competente Ufficio di tassazione ha precisato che tale reddito è fittizio, nel senso che non si riferisce né ad un reddito da lavoro né ad classico reddito d'altra fonte che viene generalmente esposto per insufficienza di disponibilità.

Invitate ad esprimersi sull'esito dell'accertamento del TCA (doc. XX), la Cassa di compensazione si è riconfermata nella risposta di causa e nel suo successivo scritto (doc. XXI), mentre la ricorrente non si è pronunciata sul parere dell'autorità fiscale.

 

 

considerato                    in diritto

 

                               2.1.   Sono assicurate obbligatoriamente in conformità alla Legge federale sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti le persone fisiche che hanno il loro domicilio civile in Svizzera (art. 1a cpv. 1 lett. a LAVS).

A norma dell'art. 3 cpv. 1 LAVS, gli assicurati sono tenuti al pagamento dei contributi fintanto che esercitano un'attività lucrativa. Se non esercitano un'attività lucrativa, l'obbligo contributivo inizia il 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui compiono i 20 anni e dura fino alla fine del mese in cui compiono 64 anni, se sono di sesso femminile o 65 anni, se di sesso maschile.

 

Giusta l'art. 10 cpv. 1 LAVS, le persone che non esercitano un'attività lucrativa pagano, secondo le loro condizioni sociali, un contributo da Fr. 324.- (nel 2006: Fr. 353.-) a Fr. 8'400.-. Gli assicurati che esercitano un'attività lucrativa e che, durante un anno civile, pagano, incluso il contributo di un eventuale datore di lavoro, contributi inferiori a Fr. 324.- (Fr. 353.-), sono considerati non esercitanti un'attività lucrativa.

Per l'art. 10 cpv. 2 LAVS, gli studenti e gli assicurati che non esercitano un'attività lucrativa, se mantenuti o assistiti da enti pubblici o da terzi, pagano il contributo minimo.

 

Il contributo AVS è dunque pagato "secondo le condizioni sociali" dell'assicurato. Questi assicurati sono quindi tenuti a pagare i contributi sia sulla sostanza, sia sul reddito annuo conseguito sotto forma di rendite moltiplicato per 20, ciò che corrisponde ad un tasso di interesse del 5% (art. 28 cpv. 1 e 2 OAVS; RCC 1990 pag. 455 consid. 2a; RCC 1986 pag. 350).

 

Giusta l'art. 28 cpv. 1 OAVS, per le persone che non esercitano un'attività lucrativa e per le quali non è previsto il contributo minimo annuo di Fr. 353 (art. 10 cpv. 2 LAVS), i contributi sono determinati in base alla sostanza ed al reddito conseguito in forma di rendita. Le prestazioni versate dall'assicurazione stessa non rientrano nel reddito conseguito in forma di rendita.

Questa norma indica inoltre come vanno calcolati i contributi.

Secondo l'art. 28 cpv. 2 OAVS, se la persona che non esercita un'attività lucrativa dispone contemporaneamente di sostanza e di un reddito conseguito in forma di rendita, l'importo annuo della rendita moltiplicato per 20 va addizionato alla sostanza.

Per il calcolo del contributo, la sostanza e l'importo del reddito annuo conseguito in forma di rendita moltiplicato per 20 devono essere arrotondati ai Fr. 50'000.- inferiori (art. 28 cpv. 3 OAVS).

 

                               2.2.   Nella sua giurisprudenza, l'allora TFA (dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale) ha costantemente interpretato la nozione di "reddito conseguito in forma di rendite" in senso lato. In effetti, se ciò non dovesse essere il caso, prestazioni di importi considerevoli e versate in modo irregolare verrebbero sottratte alla riscossione dei contributi con il pretesto che non si tratterebbe né di una rendita in senso stretto, né di un reddito determinante.

 

L'Alta Corte ha stabilito che se le prestazioni in questione, indipendentemente dal fatto che presentino o no le caratteristiche delle rendite, contribuiscono al mantenimento dell'assicurato, occorre qualificare queste ultime come delle rendite. Infatti, si tratta di elementi del reddito che esercitano un'influenza sulle condizioni sociali di una persona senza attività lucrativa (DTF 127 V 65 consid. 4a; DTF 107 V 68; Pratique VSI 1994 pag. 207 e 176; RCC 1991 pag. 433 consid. 3a, con riferimenti di dottrina e di giurisprudenza).

 

La giurisprudenza dell'allora Tribunale federale delle assicurazioni è stata ripresa nelle Direttive sui contributi dei lavoratori indipendenti e delle persone senza attività lucrativa (DIN) nell'AVS, AI e IPG, edite dall'UFAS, nella versione italiana valida dal 1° gennaio 2001, stato 2006, che al N. 2072 DIN considera come reddito conseguito sotto forma di rendite: le rendite d'invalidità dell'assicurazione militare (RCC 1949 pag. 473), le indennità giornaliere dell'assicurazione malattia (RCC 1980 pag. 211), le rendite del secondo pilastro e l'anticipo AVS che l'istituto di previdenza accorda ad un assicurato prima dell'età che dà diritto alla rendita AVS (RCC 1988 pag. 184), le rendite e le pensioni di ogni genere, comprese quelle versate da un'assicurazione sociale di uno Stato estero (RCC 1991 pag. 433 consid. 3c, RCC 1988 pag. 184), le rendite d'invalidità e le indennità giornaliere dell'assicurazione infortuni obbligatoria (RCC 1982 pag. 82), le rendite per perdita di guadagno versate dalle assicurazioni-vita private e le rendite versate da istituti stranieri d'assicurazione a delle vittime di guerra (RCC 1985 pag. 158), i redditi provenienti da contratti di rendita vitalizia (art. 521 CO) o da convenzioni analoghe che si basano su una cessione di elementi di sostanza, il valore locativo di un immobile sul quale il beneficiario detiene un diritto d'abitazione (art. 776 CC), il valore locativo di un'abitazione messa gratuitamente a disposizione (RCC 1965 pag. 93), l'importo stimato delle spese ritenuto dalle autorità fiscali per il calcolo dell'imposta secondo il dispendio giusta l'art. 14 LIFD, i redditi periodici provenienti dalla vendita di brevetti, dalla concessione di licenze o dal trasferimento di diritti d'autore sempreché non si tratti di redditi provenienti dall'esercizio di un'attività lucrativa (RCC 1951 pag. 236), le prestazioni fornite in maniera duratura da un terzo (RCC 1979 pag. 29), le rendite per i figli se non sono beneficiari diretti (RCC 1990 pag. 454), le prestazioni ottenute da una persona assicurata a seguito di un divorzio o della dissoluzione giudiziaria di un partenariato registrato, esclusi i contributi di mantenimento per i figli (RCC 1959 pag. 398, RCC 1958 pag. 66), i redditi da attività lucrativa del coniuge che non soggiace all'assicurazione svizzera (Pratique VSI 1999 pag. 204 = DTF 125 V 230, Pratique VSI 1994 pag. 174).

 

Al contrario, non rientrano nel concetto di reddito conseguito sotto forma di rendite (N. 2073 DIN): le rendite dell'AVS e dell'AI federale nonché le prestazioni complementari (prestazioni proprie di queste assicurazioni) (art. 28 cpv. 1 OAVS; RCC 1991 pag. 433 consid. 3c), le indennità giornaliere dall'AI (DTF 107 V 69; RCC 1991 pag. 433 consid. 3a, RCC 1990 pag. 456 consid. 2b, RCC 1982 pag. 82), le rendite e le pensioni per i figli, a condizione che i figli vi abbiano un diritto proprio (ad esempio le rendite per orfani ai sensi della LAINF), il provento della sostanza se l'importo di quest'ultima è noto o può essere stabilito dalla cassa di compensazione (RCC 1990 pag. 454; Pratique VSI 1994 pag. 207 = DTF 120 V 163), i contributi di mantenimento del diritto di famiglia fintanto che non sono già contemplati dal N. 2072 DIN (art. 328 CC), le prestazioni periodiche versate a fine rapporto dal datore di lavoro ed il cui valore capitalizzato è stato sottoposto a contribuzione in virtù dell'art. 7 lett. q OAVS in occasione del primo versamento (STF H 242/04 dell'8 settembre 2005).

 

Per sostanza, ai fini dell'art. 28 OAVS si deve intendere l'insieme dei beni mobili o immobili di proprietà dell'assicurato, situati sia in Svizzera che all'estero (RCC 1952 pag. 94; Käser, Assurance-Vieillesse et Survivants II, FJS n. 468, pag. 15). Fanno pure parte della sostanza determinante del marito i beni della moglie qualunque sia il regime matrimoniale dei coniugi (DTF 135 V 361; Pratique VSI 1994 pag. 174; RCC 1991 pag. 437 consid. 4b, DTF 105 V 241), i beni di cui l'assicurato ha l'usufrutto ed i beni dei figli minorenni (DTF 101 V 178 = RCC 1976 pag. 153).

Ciononostante, computabile è unicamente la sostanza al netto, vale a dire che dal valore lordo devono essere detratti, fra l'altro, i relativi debiti (Käser, Unterstellung und Beitragswesen in der obligatorischen AHV, 2a edizione, Zurigo 1996, pag. 228, N. 10.28; Greber/Duc/Scartazzini, Commentaire des articles 1 à 16 de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS), pag. 347 n. 24 ad art. 10 LAVS).

 

                               2.3.   I contributi sono fissati per ciascun anno di contribuzione. Per anno di contribuzione si intende l'anno civile (art. 29 cpv. 1 OAVS).

I contributi sono calcolati sul reddito conseguito effettivamente in forma di rendita durante l'anno di contribuzione e sulla sostanza al 31 dicembre (art. 29 cpv. 2 OAVS).

Per l'art. 29 cpv. 3 OAVS, le autorità fiscali cantonali stabiliscono la sostanza determinante per il calcolo dei contributi in base alla corrispondente tassazione cantonale passata in giudicato. Tengono conto dei valori di riparto intercantonali.

La determinazione del reddito conseguito in forma di rendita incombe alle casse di compensazione, che si avvalgono della collaborazione delle autorità fiscali cantonali (art. 29 cpv. 4 OAVS).

Per l'art. 29 cpv. 5 OAVS, l'importo delle spese stimato per il calcolo dell'imposta secondo il dispendio giusta l'art. 14 LIFD deve essere equiparato al reddito conseguito in forma di rendita. La corrispondente tassazione relativa a quest'imposta è vincolante per le casse di compensazione.

Gli art. 22 a 27 OAVS, riferiti ai lavoratori indipendenti, sono per il resto applicabili per analogia al calcolo dei contributi per le persone senza attività lucrativa (art. 29 cpv. 6 OAVS).

 

Questo Tribunale osserva, infine, che le comunicazioni delle autorità fiscali riguardanti la sostanza sono vincolanti per l'amministrazione (Käser, Unterstellung und Beitragswesen in der obligatorischen AHV, pag. 231, N. 10.34; N. 2103 DIN).

 

Invece, le comunicazioni di queste autorità concernenti il reddito conseguito in forma di rendita non sono vincolanti per le Casse di compensazione, a causa della differente definizione di questo reddito nel diritto fiscale ed in quello dell'AVS (N. 2106 DIN).

                               2.4.   Va poi rilevato che per giurisprudenza costante del TFA, ogni tassazione fiscale è presunta conforme alla realtà: le Casse di compensazione sono vincolate dalle comunicazioni delle Autorità di tassazione e il giudice delle assicurazioni sociali esamina di principio la decisione fiscale unicamente dal profilo della legalità.

 

L'Autorità giudicante non può scostarsi da una tassazione fiscale cresciuta in giudicato a meno che essa contenga errori manifesti e debitamente comprovati, immediatamente emendabili, oppure quando si debbano apprezzare fatti irrilevanti dal profilo fiscale, ma decisivi in tema di assicurazioni sociali. Semplici dubbi sull'esattezza di una tassazione fiscale non bastano; infatti la determinazione del reddito spetta alle Autorità fiscali e il Giudice delle assicurazioni sociali non deve intervenire adottando particolari provvedimenti di tassazione.

 

L'assicurato esercitante un'attività indipendente deve anzitutto difendere i suoi diritti nel procedimento fiscale anche per quanto concerne i contributi delle assicurazioni sociali (Pratique VSI 1997 pag. 26 consid. 2b, 1993 pag. 232 consid. 4b, RCC 1992 pag. 35, RCC 1988 pag. 321 consid. 3, DTF 110 V 86 consid. 4 = RCC 1985 pag. 45 consid. 4, DTF 110 V 371 consid. 2a = RCC 1985 pag. 121 consid. 2a, DTF 106 V 130 consid. 1, DTF 102 V 30 consid. 3a = RCC 1976 pag. 275 consid. 3a).

Il Tribunale federale delle assicurazioni ha comunque precisato che la comunicazione fiscale è vincolante per l'Amministrazione e per il Giudice delle assicurazioni sociali solo per quanto attiene alla determinazione degli importi. Le questioni relative alla qualificazione giuridica costituiscono un'eccezione a questa disposizione (Pratique VSI 1993, pag. 242 segg.).

 

Le comunicazioni fiscali sono vincolanti per la Cassa, anche se fondate su una tassazione d'ufficio (RCC 1988 pag. 321 consid. 3; Käser, Unterstellung und Beitragswesen in der obligatorischen AHV, N. 8.32, pag. 212; Greber/Duc/ Scartazzini, op. cit., ad art. 9 LAVS, N. 151 pag. 312).

Va a questo proposito rammentato che secondo la giurisprudenza del TFA, gli atti fiscali sono vincolanti ai fini di stabilire il momento della realizzazione del reddito anche per quanto concerne i lavoratori indipendenti (DTF 122 V 291 = SVR 1997 AVS Nr. 110 pag. 341 segg. consid. 5a).

 

                               2.5.   In specie, la Cassa di compensazione ha calcolato i contributi dovuti dalla ricorrente sulla scorta della comunicazione dell'Ufficio di tassazione di __________, che il 22 settembre 2010 (doc. VI/1), ad esplicita richiesta dell'amministrazione (doc. VI/1), ha indicato sia la sostanza netta dell'assicurata detenuta in Svizzera (Fr. 132'188.-) ed all'estero (Fr. 500'000.-) al 31 dicembre 2006, sia il reddito conseguito sotto forma di rendite nel 2006 (Fr. 100'000.-), specificando trattarsi di un "Presunto reddito estero di Fr. 100'000.- esposto d'ufficio, senza un particolare riferimento.".

 

Come visto in ingresso, l'amministrazione ha quindi ritenuto per l'anno 2006 un dispendio (reddito d'altra fonte) di Fr. 100'000.- tratto dalla notifica di tassazione IC/IFD 2006 (doc. VI/4) alla voce 7.3 "altri redditi" (doc. VI/2) ed un totale di sostanza (mobile e immobile) di Fr. 632'188.-.

 

Moltiplicando dunque per 20 questo reddito conseguito sotto forma di rendita e sommando il risultato ottenuto alla sostanza netta, sulla sostanza determinante che ne è scaturita la Cassa ha calcolato in Fr. 6'129,70 i contributi AVS/AI/IPG dovuti come persona senza attività lucrativa per l'anno 2006.

 

L'insorgente ha contestato il reddito stabilito dalla Cassa di compensazione dato che, a suo dire, la somma di Fr. 100'000.- costituisce un reddito del patrimonio e quindi non va ritenuta.

 

                               2.6.   Il TCA evidenzia che la notifica di tassazione IC/IFD 2006 del 12 dicembre 2007 (doc. VI/4) è regolarmente cresciuta in giudicato (doc. VI/1), nel senso che l'assicurata non vi si è validamente opposta mediante reclamo.

In tali circostanze, le informazioni ivi contenute stabilite dal competente Ufficio di tassazione dovrebbero essere considerate vincolanti per l'amministrazione e per il giudice delle assicurazioni sociali (art. 23 cpv. 4 OAVS). Questo Tribunale non sarebbe quindi legittimato a scostarsi dagli elementi esibiti dall'autorità fiscale, essendo essi corretti e cresciuti in giudicato, come confermato dalla comunicazione del 22 settembre 2010 (doc. VI/1) del competente Ufficio di tassazione, espressamente interpellato dalla Cassa di compensazione.

Tuttavia, se la notifica di tassazione è vincolante per quanto concerne l'ammontare della sostanza (art. 23 cpv. 4 OAVS e art. 29 cpv. 3 OAVS), nell'ambito della determinazione del reddito sotto forma di rendita, come nel caso di specie, l'amministrazione e il giudice possono avvalersi della collaborazione delle autorità fiscali cantonali (art. 29 cpv. 4 OAVS).

 

 

In altre parole, il Tribunale può, ma soltanto qualora ciò sia debitamente comprovato, qualificare differentemente la natura di tali redditi non essendo le tassazioni vincolanti (cfr. consid. 2.3 in fine).

 

                               2.7.   Di conseguenza, il 21 marzo 2011 (doc. XVIII) il TCA ha interpellato il funzionario dell'autorità fiscale responsabile della tassazione della ricorrente IC/IFD 2006 per sapere i motivi dell'aggiunta del reddito d'altra fonte di Fr. 100'000.- e per conoscere la natura di questo reddito.

 

Il giorno seguente (doc. XIX), __________ ha preso così posizione:

 

"  (…) le confermo quanto già indicato __________ e cioè che il presunto reddito estero di fr 100'000.- non ha un particolare riferimento preciso.

Nell'ambito della definizione della tassazione 2006, il tassatore, ritenuto come la contribuente partecipa ad una successione apertasi in __________ a seguito del decesso del papà (cittadino __________), ritenuto come i dati di questa successione non erano ancora definiti, ha esposto d'ufficio secondo una sua valutazione un importo di sostanza di fr. 500'000.- ed un valore di reddito di fr. 100'000.-.

Quest'ultimo reddito risulta quindi essere "fittizio" nel senso che non è riferito specificatamente a reddito del lavoro accertato e nemmeno al classico reddito d'altra fonte che viene esposto per insufficienza di disponibilità.

Siccome questi valori sono stati esposti unicamente per l'aliquota e non comportavano quindi un aggravio d'imposta eccessivo (cfr. decisione di tassazione in vostro possesso) è possibile che il contribuente, contrariamente a quanto avvenuto negli anni successivi, non abbia presentato reclamo accettando la tassazione."

 

Dalla dichiarazione che precede risulta chiaramente che l'importo di Fr. 100'000.- esposto dall'autorità fiscale nell'IC/IFD 2006 non ha certo contribuito al mantenimento dell'assicurata.

 

Si tratta, infatti, di una somma fittizia in tutti i sensi, che è stata espressamente inserita alla voce "altri redditi" soltanto per raggiungere l'aliquota fiscale minima e potere così imporre fiscalmente l'assicurata.

 

Essa non costituisce dunque un elemento del reddito che ha esercitato un'influenza sulle condizioni sociali della ricorrente quale persona senza attività lucrativa (DTF 127 V 65 consid. 4a).

 

 

 

 

Questo importo non deve nemmeno essere inteso come reddito d'altra fonte nel senso classico, ovvero come un importo che l'autorità fiscale imputa al contribuente quando la disponibilità economica è insufficiente rispetto alle spese sopportate.

Visto quanto esposto, non può dunque essere applicato l'art. 29 cpv. 5 OAVS, secondo cui il reddito d'altra fonte va equiparato al reddito conseguito in forma di rendita.

 

In queste circostanze il TCA, che si è avvalso dell'aiuto dell'autorità fiscale in virtù dell'art. 29 cpv. 4 OAVS, conclude quindi che non è possibile qualificare la somma di Fr. 100'000.- come un reddito (estero) sotto forma di rendita (cfr. consid. 2.2 a contrario).

 

Tale importo deve dunque essere eliminato dal calcolo per la determinazione della sostanza determinante sulla quale devono essere calcolati i contributi AVS/AI/IPG dovuti dalla ricorrente come persona senza attività lucrativa, indipendentemente dal fatto che la IC/IFD 2006, emessa il 12 dicembre 2007, sia cresciuta incontestata in giudicato.

 

Il reddito percepito sotto forma di rendita è pertanto nullo.

 

Di conseguenza, a titolo di sostanza determinante deve essere ritenuta unicamente la sostanza netta, che l'Ufficio di tassazione ha determinato in Fr. 632'188.- ed il calcolo dei contributi dovuti quale persona senza attività lucrativa deve pertanto essere effettuato solo su tale importo.

 

 

                               2.8.   Stanti le precedenti considerazioni, la decisione impugnata deve essere annullata e gli atti rinviati all'amministrazione affinché emetta una nuova decisione di fissazione dei contributi AVS/AI/IPG, i quali dovranno essere calcolati (soltanto) su una sostanza determinante di Fr. 632'188.-.

 

Il ricorso deve dunque essere accolto.

 

Di conseguenza all'assicurata, siccome è vincente in causa ed è rappresentata, sono assegnate delle ripetibili (art. 61 lett. g LPGA).

 

 

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

                                   1.   Il ricorso è accolto.

 

                                         § La decisione impugnata è annullata e gli atti vanno rinviati alla Cassa di compensazione, affinché emani una nuova decisione di fissazione dei contributi AVS/AI/IPG per l'anno 2006 che si basi sulla sola sostanza netta detenuta in Svizzera e all'estero.

 

                                   2.   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

La Cassa di compensazione verserà alla ricorrente Fr. 1'000.-- a titolo di ripetibili (IVA inclusa).

 

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                           Il segretario

 

Daniele Cattaneo                                                  Fabio Zocchetti