Raccomandata

 

 

Incarto n.
30.2010.29

 

cs

Lugano

4 aprile 2011

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il giudice delegato

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Ivano Ranzanici

 

con redattore:

Christian Steffen, vicecancelliere

 

 

segretario:

Fabio Zocchetti

 

 

 

statuendo sul ricorso del 30 novembre 2010 di

 

 

 RI 1  

 

 

contro

 

 

 

la decisione su opposizione del 5 novembre 2010 emanata da

 

CO 1  

 

 

in materia di rendite AVS

 

 

 

 

 

ritenuto,                           in fatto

 

                                  A.   RI 1, nato l’__________ 1945, con decisione del 13 luglio 2010 della CO 1, è stato posto al beneficio di una rendita di vecchiaia di fr. 2'152 dal 1° settembre 2010, calcolata sulla base di una scala delle rendite completa (44) e di un reddito annuo medio determinante di fr. 72'504 (doc. 2).

 

                                  B.   Il provvedimento è stato confermato con decisione su opposizione del 5 novembre 2010 anche in seguito alle lamentele dell’assicurato, il quale ha contestato le registrazioni del reddito annuo per gli anni 1979 e 1985 che risultano inferiori agli anni precedenti malgrado abbia sempre lavorato al 100% (doc. 3 e 4).

 

                                  C.   RI 1 è insorto al TCA contro la predetta decisione su opposizione (doc. I). Con ricorso del 30 novembre 2010 completato il 17 dicembre 2010 (doc. V) in seguito all’ingiunzione del Giudice delegato del TCA (doc. IV), l’insorgente ribadisce di aver sempre lavorato al 100% ed afferma che nelle registrazioni dei redditi del 1979 e del 1985 figurano importi errati. A sostegno della sua tesi produce uno scritto del 13 dicembre 2010 del suo ex datore di lavoro, ossia “__________” (doc. C3).

 

                                  D.   Con risposta del 19 gennaio 2011 l’amministrazione propone la reiezione del ricorso con argomentazioni che, laddove necessario, saranno riprese in corso di motivazione (doc. VII).

 

                                  E.   Il 25 gennaio 2011 il TCA ha interpellato l’Ufficio circondariale di tassazione di __________ (doc. X) e “__________” (doc. IX).

 

                                  F.   Con scritto del 25 gennaio 2011 l’insorgente ha ribadito le sue contestazioni, ritenendo gli elementi da lui forniti sufficienti per portare ad una rivalutazione della decisione amministrativa ed affermando che “se, nonostante ciò, non riterrete di tenerne conto valuterò con il mio sindacato e gli avvocati come procedere, nel frattempo chiedo di tenere in sospeso l’incarto e cercherò di contattare altri uffici per trovare ev. altre prove da sottoporvi” (doc. XI).

 

                                  G.   Il 26 gennaio 2011 l’Ufficio di tassazione di __________ ha affermato che “non possiamo far fronte alla richiesta poiché non siamo più in possesso dei documenti indicati” (doc. XII).

 

                                  H.   Il 31 gennaio 2011 il TCA ha informato il ricorrente che lo scritto del 19 gennaio 2011 è la risposta di causa della Cassa di compensazione e non la sentenza del Tribunale e che gli accertamenti effettuati dal TCA gli sarebbero stati trasmessi una volta ottenute le risposte sia da parte dell’Ufficio di tassazione che del suo ex datore di lavoro (doc. XIII).

 

                                    I.   Con scritto del 9 febbraio 2011 __________ ha risposto alle domande del TCA (doc. XIV).

 

                                   L.   Gli accertamenti sono stati trasmessi per osservazioni alle parti (doc. XV e XVI), le quali sono rimaste silenti.

 

                                         in diritto

 

                                         in ordine

 

                                   1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF  9C_211/2010 del 18 febbraio 2011; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; e giurisprudenza ivi citata).

 

                                         nel merito

 

                                   2.   In concreto oggetto del contendere è la questione di sapere se l’amministrazione ha preso in considerazione l’ammontare corretto del reddito percepito dal ricorrente nel 1979 e nel 1985 nel calcolo della rendita.

 

                                   3.   A norma dell'art. 21 cpv. 1 LAVS hanno diritto alla rendita di vecchiaia gli uomini che hanno compiuto 65 anni e le donne che hanno compiuto 64 anni.

                                         Per l’art. 21 cpv. 2 LAVS il diritto alla rendita di vecchiaia nasce il primo giorno del mese successivo a quello in cui è stata compiuta l’età stabilita nel capoverso 1. Esso si estingue con la morte del beneficiario.

 

                                         Possono pretendere una rendita ordinaria di vecchiaia o per superstiti tutti gli aventi diritto ai quali possono essere computati almeno un anno intero di reddito, di accrediti per compiti educativi o assistenziali, oppure i loro superstiti (art. 29 cpv. 1 LAVS).

 

                                         A seconda che l'assicurato abbia pagato sempre e regolarmente i contributi dovuti oppure che il suo periodo di contribuzione presenti delle lacune contributive, egli ha diritto ad una rendita completa o parziale (cfr. art. 29 cpv. 2 lett. a, b LAVS), vale a dire ad una rendita calcolata sulla base della scala 44 (rendita completa) o di una scala inferiore (rendita parziale; cfr. art. 52 OAVS).

 

                                         Il calcolo della rendita di vecchiaia è determinato dagli anni di contribuzione, dai redditi dell’attività lucrativa nonché dagli accrediti per compiti educativi o d’assistenza tra il 1° gennaio successivo alla data in cui l’avente diritto ha compiuto 20 anni e il 31 dicembre che precede l’insorgere dell’età conferente il diritto alla prestazione (art. 29 bis cpv. 1 LAVS).

 

                                         Il periodo di contribuzione è completo se una persona presenta lo stesso numero di anni di contribuzione degli assicurati della sua classe di età (art. 29 ter cpv. 1 LAVS).

                                         Secondo l’art. 29 ter cpv. 2 LAVS sono considerati anni di contribuzione i periodi, durante i quali:

                                         - una persona ha pagato i contributi (lett. a);

                                         - il suo coniuge, secondo l’art. 3 capoverso 3 LAVS, ha versato  almeno il doppio del contributo minimo (lett. b);

                                         - possono essere computati accrediti per compiti educativi o d’assistenza (lett. c).

                                     

                                         Inoltre, la rendita è calcolata in base al reddito annuo medio dell'assicurato (art. 29 quater LAVS).

                                         Esso si compone:

                                         - dei redditi risultanti da un’attività lucrativa (lett. a);

                                         - degli accrediti per compiti educativi (lett. b);

                                         - degli accrediti per compiti assistenziali (lett. c).

                                         La somma dei redditi dell’attività lucrativa deve essere rivalutata secondo il fattore di cui all'art. 51 bis cpv. 1 OAVS (art. 30 cpv. 1 e art. 33ter LAVS).

 

                                         Il reddito annuo medio è determinato sommando i redditi da attività lucrativa rivalutati e gli accrediti per compiti educativi e assistenziali e divisi per il numero di anni di contribuzione (art. 30 cpv. 2 LAVS).

 

                                         Il reddito annuo determinante (indicato sulla decisione della Cassa) non corrisponde dunque necessariamente all'ultimo reddito conseguito dall'assicurato, ma serve unicamente a fissare la corrispondente rendita.

 

                                   4.   Sono presi in considerazione unicamente i redditi da un’attività lucrativa sui quali sono stati versati i contributi (art. 29 quinquies cpv. 1 LAVS).

                                         I contributi delle persone che non hanno esercitato un’attività lucrativa vengono moltiplicati per 100 e in seguito divisi per il doppio del tasso di contribuzione previsto dall’art. 5 capoverso 1; essi sono computati come reddito di un’attività lucrativa (art. 29 quinquies cpv. 2 LAVS).

 

                                         Secondo l’art. 29 quinquies cpv. 3 LAVS, i redditi che i coniugi hanno conseguito durante gli anni civili di matrimonio comune sono ripartiti e attribuiti per metà a ciascun coniuge se:

                                         -  entrambi i coniugi hanno diritto alla rendita (lett. a);

                                         - una persona vedova ha diritto a una rendita di vecchiaia (lett. b);

                                         - il matrimonio è stato sciolto mediante divorzio (lett. c).

 

                                         Tuttavia sottostanno alla ripartizione e all’attribuzione reciproca soltanto i redditi conseguiti:

                                         - tra il 1° gennaio che segue il compimento del 20.o anno di età e il 31 dicembre che precede l’insorgere dell’evento assicurativo da parte del coniuge che ha per primo diritto alla rendita (art. 29 quinquies cpv. 4 lett. a LAVS) e

                                         - i periodi durante i quali entrambi i coniugi sono stati assicurati  all’AVS, con riserva dell’art. 29 bis cpv. 2 LAVS (art. 29 quinquies cpv. 4 lett. b LAVS).

 

                                         Secondo l’art. 29 sexies cpv. 1 LAVS è riconosciuto un accredito per compiti educativi agli assicurati per gli anni durante i quali hanno esercitato l’autorità parentale su uno o più figli minori di 16 anni (per determinati casi cfr. art. 52e e f OAVS).

                                         Generalmente l’anno di inizio dell’accredito sorge con la nascita del primo figlio e cessa con il compimento del 16mo anno di età dell’ultimo figlio.

                                         Tuttavia nessun accredito è attribuito per l’anno in cui sorge il diritto, mentre è riconosciuto per l’anno in cui tale diritto si estingue (art. 52f cpv. 1 OAVS).

                                         L’ammontare dell’accredito corrisponde al triplo dell’importo della rendita di vecchiaia annua minima al momento dell’inizio del diritto alla rendita (art. 29 sexies cpv. 2 LAVS).

                                         L’accredito assegnato alle persone coniugate durante gli anni civili di matrimonio è tuttavia ripartito per metà tra i coniugi (art. 29 sexies cpv. 3 LAVS).

 

                                   5.   Nel caso di specie RI 1, nato l’__________ 1945, con il compimento del 65° anno di età, ha diritto ad una rendita di vecchiaia con effetto dal 1° settembre 2010. Infatti il diritto al beneficio di una rendita nasce il primo giorno del mese successivo a quello in cui l’assicurato ha raggiunto l’età pensionabile (art. 21 cpv. 2 LAVS).

 

                                         Con la decisione contestata l’interessato è stato messo al beneficio di una rendita calcolata sulla base di un periodo di contribuzione completo (scala 44, ossia la scala massima), avendo contribuito dal 1966 (anno seguente il compimento del 20° anno di età) al 2009 (anno precedente l’inizio del diritto alla rendita), senza nessuna lacuna contributiva.

 

                                         Il ricorrente contesta l’ammontare del reddito annuo medio determinante e meglio la registrazione dei redditi conseguiti nel 1979 (fr. 21'344) e nel 1985 (fr. 29'212), ritenendo che essi siano troppo bassi rispetto a quelli degli anni precedenti e successivi, malgrado abbia lavorato ininterrottamente presso __________ nella misura del 100%.

 

 

                                   6.   A norma dell'art. 30ter LAVS per ogni assicurato obbligato a pagare i contributi è tenuto un conto individuale (CI), sul quale sono annotate le indicazioni necessarie al calcolo delle rendite ordinarie. Il Consiglio federale precisa i particolari. I redditi di un’attività lucrativa, ottenuti da un lavoratore e dai quali il datore di lavoro ha trattenuto i contributi legali, sono annotati nel conto individuale, anche se il datore di lavoro non ha versato i contributi alla cassa di compensazione.

 

                                         Secondo l’art. 141 OAVS l’assicurato ha il diritto di esigere da ogni cassa di compensazione che tiene per lui un conto individuale un estratto delle registrazioni ivi fatte, con indicazione degli eventuali datori di lavoro. L’estratto di conto è rilasciato gratuitamente (cpv. 1). L’assicurato può chiedere inoltre alla cassa di compensazione competente per la riscossione dei contributi, o a un’altra cassa di compensazione, estratti di tutti i conti individuali tenuti per lui da ogni singola cassa di compensazione. Gli assicurati all’estero indirizzano la domanda alla Cassa svizzera di compensazione (cpv. 1bis).

                                                      L’assicurato può chiedere alla cassa di compensazione una rettificazione dell’estratto entro 30 giorni dal ricevimento. La cassa di compensazione si pronuncia mediante decisione (cpv. 2).  Se non è domandato nessun estratto del conto o nessuna rettificazione, o se la richiesta di rettificazione è stata respinta, la rettificazione delle registrazioni fatte nel conto individuale può essere richiesta, al momento in cui si verifica l’evento assicurato, soltanto quando gli errori di registrazione siano evidenti o debitamente provati (cpv. 3).

                                         Questo vale anche se si tratta di iscrizioni non complete, come la non registrazione di contributi versati (DTF 110 V 97 consid. 4).

                                         Il TFA (dal 1° gennaio 2007: TF) ha anche precisato che la regola in tema di prova indicata all'art. 141 cpv. 3 OAVS, non esclude l'applica­zione del principio inquisitorio. La prova piena deve essere fornita secondo le regole usuali sull'assunzione e l'onere della prova prevalenti nell'assicurazione sociale, l'obbligo di collaborare della parte essendo in questo caso accresciuto (DTF 117 V 261 = RCC 1992 pag. 378).

                                         Le correzioni possono essere estese a tutto il periodo di contribuzione dell'assicurato, quindi anche agli anni per i quali un pagamento dei contributi arretrati non sarebbe più possibile, a causa del termine quinquennale di perenzione ai sensi dell'art. 16 cpv. 1 LAVS (DTF 117 V 263; RCC 1984 pag. 460 consid. 1).
Tuttavia, in tale ambito le casse di compensazione non sono autorizzate a statuire in merito a questioni giuridiche, quando l'assicurato poteva sollevarle in sede di ricorso (RCC 1984 pag. 184, 459).

                                         Secondo la giurisprudenza dell’allora TFA, i contributi versati a nome di uno dei coniugi ed iscritti nel proprio CI non possono essere più trasferiti, dopo il termine di cinque anni della perenzione ex art. 16 cpv. 1 LAVS, nel conto dell'altro coniuge, a meno che si tratti di un errore di registrazione ai sensi del citato art. 141 cpv. 3 OAVS (cfr. in tal senso anche sentenza H 272/01 del 19 novembre 2001). Trattasi di un errore di registrazione quando i contributi sono iscritti nel conto individuale della moglie, ma versati dal marito, a seguito delle decisioni di contribuzione intimate a quest'ultimo (RCC 1984 pag. 459).

 

 

                                   7.   In concreto l'assicurato a sostegno della sua tesi ha prodotto uno scritto de __________ del 13 dicembre 2010 del seguente tenore:

 

"  __________ è tenuta a conservare i documenti relativi alle varie modifiche per 10 anni. Alla scadenza questi giustificativi sono messi al macero.

 

Nei nostri archivi abbiamo potuto ricuperare le liste dei certificati di salario per il 1979 e il 1985 del personale.

Le stesse erano utilizzate per allestire il duplicato del certificato di salario del relativo anno, nel caso in cui risultava smarrito.

L’importo annuo lordo presumibile che si indicava, corrispondeva alla lettera A; vale a dire CHF 32'210.00 per il 1979 e CHF 42'812.00 per il 1985.” (doc. C3)

 

                                         Pendente causa il TCA ha interpellato l’Ufficio circondariale di tassazione di __________ e __________ (doc. IX e X).

 

                                         L’Ufficio di tassazione ha informato questo Tribunale di non poter rispondere poiché non più in possesso dei documenti richiesti relativi agli anni 1979 e 1985 (doc. XII).

 

 

                                         A __________ è stato chiesto:

 

"  1. Cosa intendete per importo annuo lordo “presumibile”? In particola-

re, sulla base delle liste “dei certificati di salario” recuperate nei vostri archivi, gli importi di fr. 32'210.00 per il 1979 e di fr. 42'812.00 per il 1985 sono i salari lordi che RI 1 ha effettivamente conseguito in quegli anni o i salari che potrebbe aver conseguito?

 

2. Nel caso in cui si tratta dei salari che potrebbe aver conseguito, per quale motivo nelle liste dei certificati di salario non figurano gli importi lordi annui che il singolo dipendente ha effettivamente percepito?

 

3. In cosa consiste esattamente la lista dei certificati di salario? In particolare nelle liste, di regola, figura il salario lordo annuo conseguito effettivamente da ogni dipendente, che viene iscritto sia nel certificato di salario originale che nel conto individuale di ogni singola persona?

 

4. Dagli atti emerge che nel conto individuale di RI 1 nel 1979 è stato registrato un reddito lordo di fr. 21'344 e nel 1985 di fr. 29'212? Come potete spiegare questa differenza rispetto ai dati indicati nella lista dei certificati di salario?

 

5. Nello scritto del 13 dicembre 2010 affermate che le liste erano utilizzate per allestire il duplicato del certificato di salario del relativo anno nel caso in cui andava smarrito. Esistono ancora delle copie dei certificati di salario di quegli anni? E’ possibile stabilire l’ammontare dei contributi AVS pagati in quegli anni sul salario percepito da RI 1?” (doc. IX)

 

                                         __________ ha affermato:

 

"  1. Dalle ulteriori verifiche risulta che il signor  RI 1  ha  effettiva-

    effettivamente ricevuto gli importi indicati.

 

2. Vedi punto 1.

 

3. La lista si riferisce ai dati salariali di quegli anni ed era utilizzata per l’allestimento del duplicato del certificato di salario, qualora il dipendente l’avesse smarrito. Il certificato di salario rispecchia quanto è stato versato dalla __________ al collaboratore.

 

4. I dati indicati come reddito lordo figurano sulla lista della CO 1. La differenza potrebbe essere dovuta ad assenza di lunga durata per malattia o infortunio. In effetti, una nostra ulteriore ricerca ci indica che il signor RI 1 dal 13.5.1985 è stato impiegato al 50% a __________ a causa di un infortunio e per questo periodo ha versato solo parzialmente i contributi AVS. Per quel che concerne il 1979 non è possibile risalire ad eventuali assenze per malattia o infortunio. Sicuramente il signor RI 1 potrà confermare se ha avuto queste assenze. Se la __________ ha versato prestazioni per infortunio o malattia in sostituzione dello stipendio, non sono stati versati contributi AVS, comunque questa è l’ipotesi più probabile. In questi casi subentra una diminuzione delle quote versate. Le stesse hanno altresì effetto sul calcolo delle imposte.

 

5. Copie dei certificati di quegli anni non ne esistono; difficilmente era necessario allestirne. L’ammontare dei contributi AVS, secondo le liste inviate al signor RI 1, equivale a CHF 1'067.00 per l’anno 1979 e CHF 1'460 per l’anno 1985.” (doc. XIV)

 

                                         Dalle risposte fornite da __________, su cui, invitato a prendere posizione, il ricorrente è rimasto silente, emerge che la diminuzione dell’importo registrato nel CI nel 1979 e nel 1985 rispetto a quanto percepito negli anni precedenti e seguenti è verosimilmente dovuto alla circostanza che l’interessato negli anni litigiosi ha subito una malattia e/o un infortunio che lo hanno reso parzialmente incapace al lavoro per un determinato periodo con conseguente diminuzione del salario soggetto a contribuzione (cfr. doc. XIV: “La differenza potrebbe essere dovuta ad assenza di lunga durata per malattia o infortunio. In effetti, una nostra ulteriore ricerca ci indica che il signor RI 1 dal 13.5.1985 è stato impiegato al 50% a __________ a causa di un infortunio e per questo periodo ha versato solo parzialmente i contributi AVS”, cfr. anche art. 6 OAVS).

 

                                         Del resto mentre l’insorgente non ha comprovato, e neppure reso verosimile, che vi sia stato un errore da parte del suo datore di lavoro nella registrazione dei salari soggetti a contribuzione percepiti nel 1979 e nel 1985, __________ ha spiegato il motivo delle differenze riscontrate dal ricorrente (doc. XIV).

 

                                   8.   Giova qui rammentare che la procedura dinanzi al Tribunale delle assicurazioni sociali è retta dal principio inquisitorio. Il Tribunale accerta d'ufficio, con la collaborazione delle parti, i fatti rilevanti per il giudizio, assume le prove necessarie e le apprezza liberamente ed il giudice delegato ha facoltà di ricorrere a mezzi probatori non indicati dalle parti o di rinunciare all'assunzione di mezzi probatori che le parti hanno notificato. Alla fattispecie in discussione è applicabile la Lptca, che prevede la massima dell'ufficialità, il principio inquisitorio e quello dell'applicazione d'ufficio del diritto (in questo senso: Marco Borghi e Guido Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, edito dalla CFPG, Lugano, ad art. 18 pag. 89 e segg.; cfr. inoltre STFA U 94/01 del 5 settembre 2001; STFA I 83/01 del 31 maggio 2001; STFA U 429/00 del 13 marzo 2001; Untersuchungsgrundsatz, SVR 1995 AHV Nr. 57 pag. 164 consid. 5a; AHI Praxis 1994 pag. 212; DTF 125 V 195 consid. 2 con riferimenti). È dunque compito del giudice chiarire d'ufficio in modo corretto e completo i fatti giuridicamente rilevanti.

 

Questo principio non è tuttavia incondizionato, ma trova il suo correlato nell'obbligo delle parti di collaborare (DTF 125 V 195 consid. 2 con riferimenti; RAMI 1994 pag. 211; AHI Praxis pag. 212; DLA 1992 pag. 113; Meyer, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in: Basler Juristische Mitteilungen (BJM) 1989 pag. 12; Spira, Le contentieux des assurances sociales fédérales et la procédure cantonale, in: Recueil de jurisprudence Neuchâteloise (RJN) 1984 pag. 16; Kurmann, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege in erster Instanz, in: Luzerner Rechtsseminar 1986, Sozialversicherungsrecht, Referat XII, pagg. 5 segg.). Questo obbligo comprende in particolare quello di motivare le pretese di cui le parti si avvalgono e quello di apportare, nella misura in cui può essere ragionevolmente richiesto da loro, le prove dettate dalla natura della vertenza o dai fatti invocati: in difetto di ciò esse rischiano di dover sopportare le conseguenze dell'assenza di prove (SVR 1995 AHV Nr. 57 pag. 164 consid. 5a; RAMI 1993 pagg. 158-159 consid. 3a; DTF 117 V 264 consid. 3b; SZS 1989 pag. 92; DTF 115 V 113; Beati in: Relazioni tra diritto civile e assicurazioni sociali, Lugano 1993, pag. 1 seg).

Su questi aspetti, si veda in particolare: Duc, Les assurances sociales en Suisse, Losanna 1995, pagg. 827-828 e Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrecht, Berna 1997, pagg. 339-341, laddove quest'ultimo rileva che “besondere Bedeutung hat die Mitwirkungspflicht dann, wenn der Sachverhalt ohne Mitwirkung der betroffenen Person gar nicht (weiter) erstellt werden kann”.

L'obbligo di accertamento d'ufficio dei fatti, correlato dal dovere di collaborazione delle parti, non rende comunque privo d'efficacia il principio secondo cui l'onere della prova incombe alla parte che da un fatto deriva un suo diritto e del conseguente fardello in caso di mancata prova. L'art. 8 CC prevede infatti che, ove la legge non disponga altrimenti, chi vuol dedurre il suo diritto da una circostanza di fatto da lui asserita deve fornirne la prova.

 

                                   9.   In concreto, ritenuto che l’insorgente non ha comprovato e neppure reso verosimile che le registrazioni dei redditi del 1979 e del 1985 nel suo CI sono errate, la Cassa ha rettamente preso in considerazione un importo complessivo dal 1966 (anno d’inizio dell’obbligo contributivo) al 2009 (anno precedente il pensionamento) di fr. 2'094'710 (doc. 2).

 

                                         A questo proposito va rammentato che il reddito annuo medio (RAM) è composto dalla somma risultante dai redditi da attività lucrativa, eventualmente dopo lo splitting, e dagli accrediti per compiti educativi computabili durante il proprio periodo di contribuzione. Il tutto deve essere diviso per gli anni di contribuzione.

 

                                         La somma dei redditi da attività lucrativa deve essere rivalutata in funzione dell’indice previsto per l’adeguamento delle rendite all’evoluzione dei prezzi e dei salari di cui all’art. 33ter LAVS (cfr. art. 30 cpv. 1 LAVS) e divisa per gli anni di contribuzione. Il fattore di rivalutazione è stabilito dall’Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS) secondo le modalità di calcolo esposte all’art. 51bis OAVS. Il fattore di rivalutazione è contenuto nelle tavole per la determinazione del reddito annuo medio, edite dall’UFAS, il cui uso è obbligatorio (cfr. art. 30bis LAVS, art. 51 OAVS) e varia a seconda della prima registrazione sul conto individuale dell’assicurato determinante per la rendita.

                                         Nel caso che ci occupa la prima registrazione determinante da prendere in considerazione è quella del 1966.

                                         Pertanto, dalle citate tavole, il fattore di rivalutazione risulta essere l’1.336. L'importo rivalutato va poi diviso per il periodo effettivo di contribuzione (44 anni).

                                         Ne discende che la media dei redditi da attività lucrativa si fissa in fr. 63’603 (2’094’710 X 1.336 : 44 anni).

 

                                         Per ogni anno in cui l’assicurato ha provveduto all’educazione dei figli minori di 16 anni viene assegnato un accredito che corrisponde al triplo della rendita minima vigente al momento in cui è sorto il diritto alla rendita.

 

                                         L’insorgente ha avuto due figli, nati nel 1975, rispettivamente nel 1977.

 

                                         In concreto vanno attribuiti accrediti dal 1976 (anno susseguente la nascita del primo figlio) al 1993 (compimento del 16.o anno di età della seconda figlia). Infatti, nessun accredito è attribuito per l’anno in cui sorge il diritto, mentre è riconosciuto per l’anno in cui tale diritto si estingue (art. 52f cpv. 1 OAVS).

 

                                         Da rilevare inoltre che l’accredito per compiti educativi assegnato alle persone coniugate durante gli anni civili di matrimonio è ripartito per metà tra i coniugi (art. 29 sexies cpv. 3 LAVS).

                                        

                                         La media dell’accredito per compiti educativi (intero) è determinata secondo la seguente formula:

 

                                         (rendita di vecchiaia annua minima x 3) x numero bonifici educativi

                                         durata di contribuzione computabile

 

                                         Ne consegue quindi che all'assicurato vanno computati 18 mezzi accrediti per un importo di fr. 8’395 (1’140 X 12 X 3 X 18/2 : 44 anni).

 

                                         Il reddito annuo medio (RAM) della rendita del ricorrente corrisponde, nel 2010, a fr. 72’504 (63’603 + 8’395 = 71’998, arrotondato all’importo immediatamente superiore secondo le tabelle UFAS) per un rendita di fr. 2'152 come calcolato dall’amministrazione.

 

                                         In conclusione, nel caso di specie, dopo attento esame degli atti dell'incarto, questo TCA non può che confermare l'esattezza del calcolo operato dalla Cassa.

 

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

                                   1.   Il ricorso è respinto.

 

                                   2.   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

 

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il giudice delegato                                                 Il segretario

 

Ivano Ranzanici                                                     Fabio Zocchetti