Raccomandata |
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Incarto n.
IR/sc |
Lugano
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In nome |
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Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni |
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Giudice Ivano Ranzanici |
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statuendo sul ricorso del 23 novembre 2010 di
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RI 1
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contro |
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la decisione su opposizione del 19 novembre 2010 emanata da |
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Cassa CO 1,
in materia di contributi AVS |
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ritenuto in fatto
A. L’ Agenzia di __________ AVS ha trasmesso 24 settembre 2010 alla CCC __________ di __________ il questionario relativo all’affiliazione di persona senza attività lucrativa di RI 1, nato il __________ 1956, precedentemente domiciliato in __________ e divorziato dal __________. A seguito di tale atto la cassa CO 1 ha confermato l’affiliazione il successivo 6 ottobre 2010 ed il 2 novembre 2010 ha fissato, in via provvisoria, i contributi dovuti dall’assicurato per il periodo dal 1 giugno 2010 a fine del medesimo anno (contributo minimo dovuto pro rata pari a CHF 237,85 doc. 6 e 7).
B. A fronte dell’opposizione 5 novembre 2010 dell’assicurato l’amministrazione ha confermato il provvedimento con decisione su opposizione del 19 novembre scorso. L’amministrazione ha ritenuto dato un obbligo contributivo, assenza di attività, ed ha confermato il contributo minimo dovuto pro rata. Visto come nell’opposizione l’assicurato avesse chiesto il condono la Cassa ha, conformemente all’art. 32 OAVS, indicato la sua volontà di trasmettere la richiesta all'Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento (USSI) di Bellinzona, competente per esprimersi in merito.
C. Con ricorso del 23 novembre 2010 (doc. I) l'assicurato ribadisce le sue difficoltà, indica la pendenza di una contestazione in materia di AI, segnala di non disporre del minimo vitale, rammenta una procedura pendente presso il TCA e relativa a prestazioni complementari (inc. 33.2010.19 che sarà evasa separatamente non appena possibile, contestazione avente per oggetto una decisione in materia di PC con riferimento all’inizio del riconoscimento delle prestazioni). Nella risposta la Cassa ha confermato la correttezza della decisione presa ed ha ribadito che, in possesso del preavviso dell'USSI, la domanda di condono sarà decisa con l’indicazione dei rimedi giuridici (doc. III).
Al ricorrente è stata concessa la possibilità di ulteriormente esprimersi e di chiedere l’assunzione di specifiche prove (doc. IV).
in diritto
in ordine
1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell'istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull'organizzazione giudiziaria (STF H 180/06 del 21 dicembre 2007, STFA I 707/00 del 21 luglio 2003).
nel merito
2. Controverso in concreto è sostanzialmente il calcolo dei contributi dovuti. L’assicurato pone pure la questione del condono degli stessi a motivo di un estremo disagio economico.
Va rammentato come sono assicurate obbligatoriamente in conformità alla Legge federale sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti le persone fisiche che hanno il loro domicilio civile in Svizzera (art. 1a cpv. 1 lett. a LAVS).
A norma dell'art. 3 cpv. 1 LAVS, gli assicurati sono tenuti al pagamento dei contributi fintanto che esercitano un'attività lucrativa. Se non esercitano un'attività lucrativa, l'obbligo contributivo inizia il 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui compiono i 20 anni e dura fino alla fine del mese in cui compiono 64 anni, se sono di sesso femminile o 65 anni, se di sesso maschile.
Giusta l'art. 10 cpv. 1 LAVS, le persone che non esercitano un'attività lucrativa pagano, secondo le loro condizioni sociali, un contributo minimo. Per l'art. 10 cpv. 2 LAVS, gli assicurati che non esercitano un'attività lucrativa, se mantenuti o assistiti da enti pubblici o da terzi, pagano il contributo minimo.
3. Il contributo delle persone che non esercitano un'attività lucrativa è fissato per ciascun anno di contribuzione (art. 29 cpv. 1 OAVS). I contributi sono calcolati sul reddito effettivo conseguito in forma di rendita durante l'anno di contribuzione e sulla sostanza al 31 dicembre. Le autorità fiscali cantonali stabiliscono la sostanza determinante per il calcolo dei contributi in base alla corrispondente tassazione cantonale passata in giudicato (art. 29 cpv. 3 OAVS). Tali comunicazioni sulla sostanza sono vincolanti per l’amministrazione (Käser, Unterstellung und Beitragswesen in der obligatorischen AHV, 2a edizione, Zurigo 1996, pag. 231, N. 10.34). La determinazione del reddito conseguito in forma di rendita incombe alle casse di compensazione, che si avvalgono della collaborazione delle autorità fiscali cantonali (art. 29 cpv. 4 OAVS). Tuttavia, le comunicazioni di queste autorità non sono vincolanti per le casse, a causa della differente definizione di questo reddito nel diritto fiscale ed in quello dell'AVS (Direttive sui contributi dei lavoratori indipendenti e delle persone senza attività lucrativa (DIN) nell'AVS, AI e IPG, edite dall'UFAS, N. 2085). Gli artt. 22 a 27 OAVS, riferiti ai lavoratori indipendenti, sono per il resto applicabili per analogia al calcolo dei contributi per le persone senza attività lucrativa (art. 29 cpv. 6 OAVS).
4. La Cassa di compensazione ha calcolato i contributi provvisori dovuti dal ricorrente fissando il contributo minimo e ritenendolo per i mesi successivi al suo arrivo in Ticino. L’importo appare correttamente determinato e del resto non viene contestato in quanto tale.
5. A norma dell’art. 11 cpv. 2 LAVS, se il pagamento del contributo minimo costituisce un onere troppo grave per l’assicurato, lo stesso può essere condonato, a specifica richiesta dell'interessato e previa consultazione dell’autorità designata dal Cantone di domicilio. Per questi assicurati è infatti il Cantone di domicilio che paga il contributo minimo.
Secondo la giurisprudenza consolidatasi attorno all'art. 11 LAVS, il condono del contributo minimo AVS può essere concesso se è dimostrato che a seguito del pagamento del contributo dovuto, l'assicurato verrebbe a trovarsi in una particolare situazione di estremo disagio economico (RCC 1950 pag. 334). Perché vi debba essere condono, occorre che il richiedente non possa far fronte ai propri bisogni vitali, non bastando invece che, abituato a una vita agiata, si senta soggettivamente in una situazione di disagio (RCC 1981 pag. 322; RCC 1953 pag. 319). In particolare, la giurisprudenza federale ha stabilito che si può riconoscere una particolare situazione di disagio economico, allorquando il reddito netto dell'assicurato è inferiore ai minimi di esistenza valevoli agli effetti del diritto esecutivo (RCC 1978 pag. 523). Più precisamente, il minimo vitale previsto dal diritto esecutivo rappresenta di massima il limite di guardia al di sotto del quale il pagamento di un contributo costituisce un onere troppo gravoso (RCC 1979 pag. 46; RCC 1981 pag. 323). Occorre però in ogni caso tener presente la situazione economica complessiva del debitore (DTF 104 V 61; RCC 1978 pag. 522; RCC 1980 pag. 501).
L'art. 32 cpv. 1 OAVS prevede che le persone tenute a pagare i contributi che, conformemente all’articolo 11 capoverso 2 LAVS, domandano il condono, devono presentare una domanda scritta e motivata alla cassa di compensazione cui esse sono affiliate; la cassa trasmette la domanda all’autorità designata dal Cantone di domicilio, affinché questa possa esprimere il suo parere.
Giusta l'art. 32 cpv. 2 OAVS, la cassa di compensazione decide della domanda di condono in base al parere dell’autorità designata dal Cantone di domicilio. Il condono può essere accordato per il periodo di due anni al massimo. Inoltre, una copia della decisione di condono deve essere notificata al Cantone di domicilio; questo può fare opposizione ai sensi dell’art. 52 LPGA o impugnare la decisione in conformità agli articoli 56 e 62 LPGA (art. 32 cpv. 3 OAVS).
Per l’art. 17 del Decreto legislativo di applicazione della legge federale del 20 dicembre 1946 sull’assicurazione per la vecchiaia e i superstiti (RL 6.4.5.2), il Dipartimento dell’Interno, Servizio cantonale della pubblica assistenza (ora: Dipartimento della sanità e della socialità), è designato quale autorità consultiva per il condono delle quote dovute dalle persone assicurate obbligatoriamente, per le quali il pagamento di esse costituirebbe un onere troppo grave. In tale caso la quota mensile di Fr. 1.- è a carico dell'assistenza pubblica.
6.Per dare seguito alla richiesta di condono dell'assicurato, come rammenta l’amministrazione nella sua risposta di causa (doc. III) la Cassa di compensazione ha interpellato il competente Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento (USSI). Sulla scorta della risposta di questo Ufficio la cassa emanerà una decisione formale munita dei rimedi di diritto. In assenza di una formale decisione impugnabile resa dall’amministrazione non è possibile in questa sede a questo Giudice entrare nel merito della richiesta dell’assicurato. L’amministrazione, nella valutazione della domanda di condono verificherà le prestazioni cui l’assicurato ha diritto anche in ottica di prestazioni complementari.
Alla luce di quanto precede il ricorso, nella misura in cui è rivolto contro la fissazione provvisoria del contributo minimo per l’anno 2010, deve essere respinto. Per quanto attinente al condono il ricorso appare inammissibile in mancanza di una decisione impugnabile emanata dall’amministrazione. Non vengono attribuite spese e ripetibili.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Nella misura in cui è ricevibile il ricorso è respinto.
2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato. Non si attribuiscono ripetibili.
3. Comunicazione agli interessati, i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
4. Copia della sentenza all'Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento, Bellinzona, affinché dia seguito a quanto indicato al considerando 6.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il giudice delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Fabio Zocchetti