Raccomandata

 

                                    

 

Incarto n.
30.2010.31

 

IR/sc

Lugano

1 febbraio 2011

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il giudice delegato

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Ivano Ranzanici

 

 

statuendo sul ricorso del 10/13 dicembre 2010 formulato da

 

 

 RI 1  

 

 

contro

 

 

 

la decisione su opposizione del 22 novembre 2010 emanata dalla

 

Cassa CO 1,  

 

 

in materia di rendite AVS

 

 

 

 

 

considerato,                   in fatto ed in diritto

 

                                       che RI 1 si è rivolto al Tribunale Cantonale delle Assicurazioni con atto intestato "__________" con cui contesta il provvedimento reso su opposizione dall'amministrazione e relativo alla rendita in favore di __________, sua figlia. Nel suo ricorso, redatto in lingua tedesca, ritiene che si debba procedere all'accertamento della sua paternità;

 

                                    •   che RI 1, domiciliato a __________, con decreto 13 dicembre  2010, è stato invitato a volere ossequiare i presupposti di cui all'art. 3 Lptca ed a tal fine gli sono stati concessi 15 giorni per tradurre ed emendare il gravame, con l'avvertenza che se il termine fosse stato disatteso, il Tribunale non sarebbe entrato nel merito dello stesso;

 

                                    •   che il termine concesso scadente il 17 gennaio 2011 è decorso infruttuosamente;

                                    •   che alla luce della mancata reazione al decreto del Tribunale, in assenza anche di un contatto per lettera o telefonico e senza alcuna richiesta di proroga del termine o di aiuto, si deve ritenere l'atto formulato da RI 1 come irricevibile siccome non tradotto e non emendato.

 

 

 

Per questi motivi

 

decreta

 

                                   1.   Il ricorso 10/13 dicembre 2010 formulato da RI 1, __________,  è irricevibile nel senso delle considerazioni esposte.

 

                                   2.   Non si prelevano tasse e spese.                        

 

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla notificazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

                                   4.   Qualora non sia ammissibile il ricorso in materia di diritto pubblico, contro la presente decisione è ammesso il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale entro il termine di trenta giorni dalla notificazione.

 

 

terzi implicati

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il giudice delegato                                                 Il segretario

 

Ivano Ranzanici                                                     Fabio Zocchetti