Raccomandata

 

 

Incarto n.
30.2010.3

30.2010.6

 

IR/lb

Lugano

4 febbraio 2010

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il giudice delegato

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Ivano Ranzanici

 

statuendo sul ricorso del 13 gennaio 2010 di

 

 

RI 1  

 

 

contro

 

 

 

la decisione su opposizione del 14 dicembre 2009 emanata da

 

Cassa CO 1

 

 

in materia di contributi AVS

 

 

 

 

 

 

considerato,                   in fatto

 

                                  A.   RI 1 è affiliato alla CO 1 dal 2001 quale persona senza attività. Per gli anni 2006 e 2007, con decisioni 11 agosto e del 20 ottobre 2009, l’amministrazione ha fissato i contributi dovuti dall’assicurato fondandosi sulle decisioni di tassazione definitive del competente UT che ha ritenuto redditi d’altra fonte per CHF 50'000.00 sia per il 2006 che per l’anno successivo.

 

                                         Scontento delle decisioni formali l’assicurato ha formulato opposizione contro i due provvedimenti. La CO 1 ha ritenuto come l’opposizione avverso la prima decisione (dell’11 agosto 2009), siccome inoltrata il 25 novembre 2009, fosse tardiva mentre l’opposizione contro la decisione di fissazione dei contributi del 2007, emessa il 20 ottobre 2009, fosse da respingere siccome infondata.

 

 

 

                                  B.   RI 1, con gravame del 13 gennaio 2010, si aggrava al Tribunale Cantonale delle Assicurazioni indicando come in effetti egli sia stato tassato d’ufficio nei periodi d'interesse, ammette di non avere potuto svolgere attività lavorativa e di avere ricevuto un aiuto materiale da parenti per il suo sostentamento. Il ricorrente ammette quindi di avere fatto capo a redditi d’altra fonte, rileva però di non essere a carico della collettività siccome non ha fatto capo all’assistenza e di essere persona dignitosa, con figlio a carico. L’assicurato chiede quindi di rivedere le decisioni di fissazione dei contributi.

                                        

 

                                  C.   Dal canto suo l’amministrazione, con osservazioni del 18 gennaio 2010, propone la reiezione del gravame osservando come l’opposizione contro la decisione dell’11 agosto 2009 fosse irricevibile mentre quella contro la decisione del 20 ottobre 2009 da respingere la Cassa essendo vincolata agli accertamenti dell’autorità fiscale. Non sono state acquisite ulteriori prove. Al ricorrente è stata offerta la possibilità di ulteriormente esprimersi e di chiedere l’assunzione di nuove prove ciò che ha fatto con scritto 1° febbraio 2010 (doc. V).

 

                                         in diritto

 

                                         in ordine

 

                                   1.   Il ricorso, tempestivo siccome inoltrato nei 30 giorni dall'intimazione della decisione emessa su opposizione, è ricevibile siccome sufficientemente motivato e le conclusioni appaiono chiaramente desumibili.

 

                                   2.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria (cfr. STF  H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT  I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).

 

 

                                         nel merito

 

                                   3.   Sono assicurate obbligatoriamente in conformità alla Legge federale sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti le persone fisiche che hanno il loro domicilio civile in Svizzera (art. 1a cpv. 1 lett. a LAVS). A norma dell'art. 3 cpv. 1 LAVS, gli assicurati sono tenuti al pagamento dei contributi fintanto che esercitano un'attività lucrativa. Se non esercitano un'attività lucrativa, l'obbligo contributivo inizia il 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui compiono i 20 anni e dura fino alla fine del mese in cui compiono 64 anni, se sono di sesso femminile o 65 anni, se di sesso maschile. Giusta l'art. 10 cpv. 1 LAVS, le persone che non esercitano un'attività lucrativa pagano, secondo le loro condizioni sociali, un contributo da CHF 382.00 a CHF 8'400.00. Gli assicurati che esercitano un'attività lucrativa e che, durante un anno civile, pagano, incluso il contributo di un eventuale datore di lavoro, contributi inferiori a CHF 382.00, sono considerati non esercitanti un'attività lucrativa. Per l'art. 10 cpv. 2 LAVS, gli assicurati che non esercitano un'attività lucrativa, se mantenuti o assistiti da enti pubblici o da terzi, pagano il contributo minimo.

 

Il contributo AVS è dunque pagato "secondo le condizioni sociali" dell'assicurato. Questi assicurati sono quindi tenuti a pagare i contributi sia sulla sostanza, sia sul reddito annuo conseguito sotto forma di rendite moltiplicato per 20, ciò che corrisponde ad un tasso di interesse del 5% (art. 28 cpv. 1 e 2 OAVS; RCC 1990 pag. 455 consid. 2a; RCC 1986 pag. 350).

 

Nella sua giurisprudenza, l'allora TFA (dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale) ha costantemente interpretato la nozione di "reddito conseguito in forma di rendite" in senso lato. In effetti se ciò non dovesse essere il caso, prestazioni di importi considerevoli e versate in modo irregolare verrebbero sottratte alla riscossione dei contributi con il pretesto che non si tratterebbe né di una rendita in senso stretto, né di un reddito determinante.

 

L'Alta Corte ha stabilito che se le prestazioni in questione, indipendentemente dal fatto che presentino o no le caratteristiche delle rendite, contribuiscono al mantenimento dell'assicurato, occorre qualificare queste ultime come delle rendite. Infatti, si tratta di elementi del reddito che esercitano un'influenza sulle condizioni sociali di una persona senza attività lucrativa (Pratique VSI 1994, pag. 207 e 176; RCC 1991 pag. 433 consid. 3a, con riferimenti di dottrina e di giurisprudenza).

 

                                   4.   La giurisprudenza del Tribunale federale delle assicurazioni (codificata nelle Direttive sui contributi dei lavoratori indipendenti e delle persone senza attività lucrativa (DIN) nell'AVS, AI e IPG, edite dall'UFAS, nella versione valida dal 1° gennaio 2008, N. 2089 DIN) considera come reddito conseguito sotto forma di rendite: le rendite d'invalidità dell'assicurazione militare (RCC 1949 pag. 473), le indennità giornaliere dell'assicurazione malattia (RCC 1980 pag. 211), le rendite del secondo pilastro e l'anticipo AVS che l'istituto di previdenza accorda ad un assicurato prima dell'età che dà diritto alla rendita AVS (RCC 1988 pag. 184), le rendite e le pensioni di ogni genere, comprese quelle versate da uno Stato estero (RCC 1991 pag. 433, RCC 1988 pag. 184), le rendite d'invalidità e le indennità giornaliere dell'assicurazione infortuni obbligatoria (RCC 1982 pag. 82), le rendite per perdita di guadagno versate dalle assicurazioni-vita private e le rendite versate da istituti stranieri d'assicurazione a delle vittime di guerra (RCC 1985 pag. 158), le rendite vitalizie il cui valore non è cifrabile (STF H 160/05 del 2 febbraio 2006; Pratique VSI 1994 pag. 207), i redditi provenienti da contratti di rendita vitalizia (art. 521 CO) o da convenzioni analoghe che implicano una cessione di elementi di sostanza, il valore locativo di un immobile sul quale il beneficiario detiene un diritto d'abitazione (art. 776 CC), il valore locativo di un'abitazione messa gratuitamente a disposizione (RCC 1965 pag. 93), l'importo stimato delle spese ritenuto dalle autorità fiscali per il calcolo dell'imposta secondo il dispendio giusta l'art. 14 LIFD, i redditi periodici provenienti dalla vendita di brevetti, dalla concessione di licenze o dal trasferimento di diritti d'autore sempreché non si tratti di redditi provenienti dall'esercizio di un'attività lucrativa (RCC 1951 pag. 236), le prestazioni fornite in maniera duratura da un terzo (RCC 1979 pag. 29), le rendite per i figli se non sono beneficiari diretti (RCC 1990 pag. 454), le prestazioni ottenute da una persona assicurata a seguito di un divorzio o della dissoluzione giudiziaria di un partenariato registrato, esclusi i contributi di mantenimento per i figli (RCC 1959 pag. 398, RCC 1958 pag. 66), i redditi da attività lucrativa del coniuge che non soggiace all'assicurazione svizzera (Pratique VSI 1999 pag. 204 = DTF 125 V 230, Pratique VSI 1994 pag. 174).

 

Al contrario, non rientrano nel concetto di reddito conseguito sotto forma di rendite (N. 2090 DIN): le rendite dell'AVS, dell'AI e le prestazioni complementari (art. 28 cpv. 1 OAVS), le indennità giornaliere dall'AI (RCC 1991 pag. 431 consid. 3a, RCC 1990 pag. 456 consid. 2b, RCC 1982 pag. 82), le rendite e le pensioni per i figli, a condizione che i figli vi abbiano un diritto proprio (ad esempio le rendite per orfani ai sensi della LAINF), il provento della sostanza se l'importo di quest'ultima è noto o può essere stabilito dalla cassa CO 1 (RCC 1990 pag. 454; Pratique VSI 1994 pag. 207 = DTF 120 V 163), i contributi di mantenimento del diritto di famiglia (se non sono già contemplati dal N. 2089 DIN), le prestazioni periodiche versate a fine rapporto dal datore di lavoro ed il cui valore capitalizzato è stato sottoposto a contribuzione in virtù dell'art. 7 lett. q OAVS in occasione del primo versamento (STF H 242/04 dell'8 settembre 2005).

 

Per sostanza, ai fini dell’art. 28 OAVS si deve intendere l'insieme dei beni mobili o immobili di proprietà dell'assicurato, situati sia in Svizzera che all'estero (RCC 1952 pag. 94; Käser, Assurance-Vieillesse et Survivants II, FJS n. 468, pag. 15). Fanno pure parte della sostanza determinante del marito i beni della moglie qualunque sia il regime matrimoniale dei coniugi (Pratique VSI 1994 pag. 174; RCC 1991 pag. 437 consid. 4 b, DTF 105 V 241), i beni di cui l'assicurato ha l'usufrutto ed i beni dei figli minorenni (DTF 101 V 178 = RCC 1976 pag. 153).

Ciononostante, computabile è unicamente la sostanza al netto, vale a dire che dal valore lordo devono essere detratti, fra l'altro, i relativi debiti (Käser, Unterstellung und Beitragswesen in der obligatorischen AHV, Berna 1996, pag. 228, N. 10.28; Greber/ Duc/Scartazzini, Commentaire des articles 1 à 16 de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS), pag. 347 n. 24 ad art. 10 LAVS).

 

Il Tribunale federale ha stabilito che l'art. 28 cpv. 4 OAVS è conforme alla legge ed alla Costituzione (STFA inedita H 199/00 del 18 gennaio 2001, consid. 2 b, DTF 125 V 221 = Pratique VSI 1999 pag. 118; DTF 125 V 230 = Pratique VSI 1999 pag. 204).

 

                                   5.   Il contributo delle persone che non esercitano un'attività lucrativa è fissato per ciascun anno di contribuzione (art. 29 cpv. 1 OAVS). I contributi sono calcolati sul reddito effettivo conseguito in forma di rendita durante l'anno di contribuzione e sulla sostanza al 31 dicembre (art. 29 cpv. 2 OAVS). Le autorità fiscali cantonali stabiliscono la sostanza determinante per il calcolo dei contributi in base alla corrispondente tassazione cantonale passata in giudicato (art. 29 cpv. 3 OAVS). Tali comunicazioni sulla sostanza sono vincolanti per l'amministrazione (Käser, op. cit., pag. 231, N. 10.34). La determinazione del reddito conseguito in forma di rendita incombe alle casse di compensazione, che si avvalgono della collaborazione delle autorità fiscali cantonali (art. 29 cpv. 4 OAVS). Tuttavia, le comunicazioni di queste autorità non sono vincolanti per le casse, a causa della differente definizione di questo reddito nel diritto fiscale ed in quello dell'AVS (N. 2108 DIN). Per l'art. 29 cpv. 5 OAVS, l'importo delle spese stimato per il calcolo dell'imposta secondo il dispendio giusta l'art. 14 LIFD deve essere equiparato al reddito conseguito in forma di rendita. La corrispondente tassazione relativa a quest'imposta è vincolante per le casse di compensazione. Gli art. 22 a 27 OAVS, riferiti ai lavoratori indipendenti, sono per il resto applicabili per analogia al calcolo dei contributi per le persone senza attività lucrativa (art. 29 cpv. 6 OAVS).

 

                                   6.   La Cassa CO 1 ha calcolato i contributi dovuti dal ricorrente sulla scorta della comunicazione dell'Ufficio di tassazione competente. L'Amministrazione ha quindi ritenuto per l'anno 2006 un dispendio di CHF 50'000.00 tratto dalla notifica di tassazione IC 2006. Moltiplicando dunque per 20 questo reddito conseguito sotto forma di rendita e sommando il risultato ottenuto alla sostanza netta, sulla sostanza determinante che ne è scaturita la Cassa ha calcolato in CHF 1'957,40 i contributi AVS/AI/IPG dovuti come persona senza attività lucrativa per il 2006. Analogamente la Cassa ha fatto per l’anno successivo.

 

L'insorgente contesta gli importi e chiede, vista la sua situazione economica difficile per l’assenza di lavoro, implicitamente, di versare il contributo minimo come ha sempre fatto.

 

                                   7.   Per giurisprudenza costante del TFA, ogni tassazione fiscale è presunta conforme alla realtà: le Casse di compensazione sono vincolate dalle comunicazioni delle Autorità di tassazione e il giudice delle assicurazioni sociali esamina di principio la decisione fiscale unicamente dal profilo della legalità. L'Autorità giudicante non può scostarsi da una tassazione fiscale cresciuta in giudicato a meno che essa contenga errori manifesti e debitamente comprovati, immediatamente emendabili, oppure quando si debbano apprezzare fatti irrilevanti dal profilo fiscale, ma decisivi in tema di assicurazioni sociali. Semplici dubbi sull'esattezza di una tassazione fiscale non bastano; infatti la determinazione del reddito spetta alle Autorità fiscali e il Giudice delle assicurazioni sociali non deve intervenire adottando particolari provvedimenti di tassazione. L'assicurato esercitante un'attività indipendente deve anzitutto difendere i suoi diritti nel procedimento fiscale anche per quanto concerne i contributi delle assicurazioni sociali (Pratique VSI 1997 pag. 26 consid. 2b, 1993 pag. 232 consid. 4b, RCC 1992 pag. 35, RCC 1988 pag. 321 consid. 3, DTF 110 V 86 consid. 4 = RCC 1985 pag. 45 consid. 4, DTF 110 V 371 consid. 2a = RCC 1985 pag. 121 consid. 2a, DTF 106 V 130 consid. 1, DTF 102 V 30 consid. 3a = RCC 1976 pag. 275 consid. 3a). Il Tribunale federale delle assicurazioni ha comunque precisato che la comunicazione fiscale è vincolante per l'Amministrazione e per il Giudice delle assicurazioni sociali solo per quanto attiene alla determinazione degli importi. Le questioni relative alla qualificazione giuridica costituiscono un'eccezione a questa disposizione (Pratique VSI 1993, pag. 242 segg.). Le comunicazioni fiscali sono vincolanti per la Cassa, anche se fondate su una tassazione d'ufficio (RCC 1988 pag. 321 consid. 3; Käser, Unterstellung und Beitragswesen in der obligatorischen AHV, 2a edizione, Zurigo 1996, N. 8.32, pag. 212; Greber/Duc/Scartazzini, Commentaire des articles 1 à 16 de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS), ad art. 9 LAVS, N. 151 pag. 312). Va a questo proposito rammentato che secondo la giurisprudenza del TFA, gli atti fiscali sono vincolanti ai fini di stabilire il momento della realizzazione del reddito anche per quanto concerne i lavoratori indipendenti (DTF 122 V 291 = SVR 1997 AVS N 110 pag. 341 segg. consid. 5a; STCA del 31 luglio 2000 in re R.M.).

 

                                   8.   In concreto va dapprima evidenziato come le decisioni di tassazione qui in discussione sono definitive e non risultano essere oggetto di impugnativa da parte dell’assicurato, circostanza d’altronde da questi non sostenuta. L'autorità fiscale competente ha determinato il reddito acquisito sotto forma di rendite e la Cassa ha quindi ritenuto lo stesso per il calcolo dei contributi dovuti e lo ha fatto mediante due distinte decisioni per l’anno 2006 e per l’anno 2007.

 

                                   9.   Per l’anno 2006 la decisione è stata emanata l’11 agosto 2009 e l’assicurato si è opposto alla stessa con scritto del 25 novembre 2009. Non fa nessun dubbio quindi, come correttamente indicato dall’amministrazione nella decisione stessa e nelle osservazioni al gravame, che l’impugnativa esercitata fosse intempestiva e come tale correttamente ritenuta dalla CO 1. Alla Cassa si può qui rimproverare una certa imprecisione nel dispositivo della decisione su opposizione emessa. In luogo di indicare il respingimento dell’opposizione inoltrata contro la decisione di fissazione dei contributi per il 2006 l’amministrazione avrebbe dovuto pronunciare l’irricevibilità dell’opposizione siccome tardiva. Per l’anno 2006 quindi la decisione formale dell’11 agosto 2009 è cresciuta in giudicato, l’opposizione è stata intempestiva ed il ricorso contro tale declaratoria appare da respingere in questa sede.

Nulla sarebbe comunque cambiato se l’opposizione fosse stata inoltrata a tempo. In effetti il ricorrente stesso non contesta che la Cassa si sia rifatta alla decisione di tassazione e che questa sia definitiva siccome non impugnata. Come rilevato nelle considerazioni precedenti l’autorità amministrativa ed il giudice sono vincolati alla decisione di tassazione. In casu lo stesso ricorrente ammette di avere vissuto grazie al sostentamento della sorella e di altri parenti. Questi importi, costituenti rendite, sono stati ritenuti in sede fiscale e, sulla base della decisione di tassazione del 2006, sono stati considerati dalla Cassa per fissare i contributi dovuti. Il calcolo del contributo richiesta non è contestato dal ricorrente ed appare corretto.

 

                                10.   Anche per quanto attiene al 2007 il ricorso dell’assicurato non merita protezione. Infatti il signor RI 1 non contesta l’importo ritenuto dalla CO 1 siccome lo stesso è desunto dalla tassazione dell’anno. L’agire dell’amministrazione appare corretto in sè, il reddito conseguito d’altra fonte, ammesso dallo stesso ricorrente per il 2007, data la sua impossibilità all’esercizio di un’attività lucrativa, reddito derivante dall’aiuto di parenti, è stato correttamente ritenuto dalla CO 1 quale rendita soggetta alla percezione dei contributi, contributi che risultano correttamente calcolati e comunque non posti in discussione dal ricorrente.

 

Nel cuo ricorso RI 1 invoca la sua dignità, la sua assenza di possibilità di lavoro e la lodevole assenza di peso sulla società grazie all’aiuto dei parenti. Questi argomenti, pur seri e da considerare in ottica del rispetto delle scelte del ricorrente, non giovano comunque in casu alla sua causa. Non va poi dimenticato che adeguato contributo AVS permetterà al qui ricorrente (od eventualmente ai suoi superstiti), alla realizzazione delle premesse di legge, di beneficiare di adeguata rendita. L’amministrazione, cui gli atti vengono retrocessi per le conseguenti procedure d’incasso, valuterà tali argomentazioni (contenute nel ricorso) nell’ottica dell’eventuale richiesta di rateazione del debito che il ricorrente potrebbe inoltrare.

 

                                11.   Da quanto precede discende che il ricorso deve essere respinto, senza carico di tasse e spese, per quanto attiene la decisione su opposizione riferita ai contributi del 2007 siccome il contributo calcolato correttamente. Per quanto attiene al contributo 2006 il ricorso appare da respingere siccome l’opposizione è stata tardivamente inoltrata e la decisione dell’11 agosto 2009 è cresciuta in giudicato.

 

 

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

                                   1.   Il ricorso contro la decisione su opposizione 14 dicembre 2009 emessa dalla Cassa CO 1 con cui sono state confermate le decisioni dell’11 agosto 2009 e del 20 ottobre 2009 di fissazione dei contributi per gli anni 2006 e 2007 é respinto.

 

                                   2.   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

 

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il giudice delegato                                                 Il segretario

 

Ivano Ranzanici                                                     Fabio Zocchetti