Raccomandata

 

                                    

 

Incarto n.
30.2010.7

 

ir/gm

Lugano

24 marzo 2010

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Ivano Ranzanici

 

 

 

statuendo sul ricorso dell'11 febbraio 2010 di

 

 

RI 1

 

 

contro

 

 

 

la decisione su opposizione del 14 gennaio 2010 emanata da

 

Cassa CO 1

 

 

in materia di contributi AVS

 

 

 

 

 

considerato,                   in fatto ed in diritto

 

                                       che RI 1 si è rivolta al Tribunale Cantonale delle Assicurazioni con atto intestato Einsprache, datato 11 febbraio 2010;

 

                                    •   che con il suo gravame, redatto in lingua tedesca, la signora RI 1 si aggrava contro decisione su opposizione 14 gennaio 2010 della Cassa CO 1, essa pure redatta in lingua tedesca;

 

                                    •   che RI 1 è stata, con decreto 16 febbraio 2010, invitata a volere ossequiare i presupposti di cui all'art. 3 Lptca ed a tal fine le sono stati concessi 15 giorni per tradurre ed emendare il gravame, con l'avvertenza che se il termine fosse stato disatteso, il Tribunale non sarebbe entrato nel merito dello stesso;

 

                                    •   che il termine concesso scadente il 15 marzo 2010 è decorso infruttuosamente;

 

                                    •   che alla luce della mancata reazione al decreto 16 febbraio 2010 del Tribunale, in assenza anche di un contatto per lettera o telefonico e senza alcuna richiesta di proroga del termine o di aiuto, si deve ritenere l'atto formulato da RI 1 come irricevibile siccome non tradotto e non emendato.

 

 

Per questi motivi

 

decreta

 

                                   1.   Il ricorso 11 febbraio 2010 formulato da RI 1 è irricevibile nel senso delle considerazioni esposte.

 

                                   2.   Non si prelevano tasse e spese.                        

 

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla notificazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

                                   4.   Qualora non sia ammissibile il ricorso in materia di diritto pubblico, contro la presente decisione è ammesso il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale entro il termine di trenta giorni dalla notificazione.

 

 

terzi implicati

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il giudice delegato                                                 Il segretario

 

Ivano Ranzanici                                                     Fabio Zocchetti