Raccomandata

 

 

Incarto n.
30.2010.8

 

TB

Lugano

8 settembre 2010

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il giudice delegato

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Ivano Ranzanici

 

con redattrice:

Tanja Balmelli, vicecancelliera

 

 

segretario:

Fabio Zocchetti

 

 

 

statuendo sul ricorso dell'11 marzo 2010 di

 

 

RI 1  

rappr. da: RA 1  

 

 

contro

 

 

 

la decisione su opposizione del 1° marzo 2010 emanata da

 

Cassa CO 1  

 

 

in materia di contributi AVS

 

 

 

 

 

 

ritenuto                            in fatto

 

                                  A.   A seguito di un controllo del conteggio dei salari relativo al periodo 1° gennaio 2006-31 dicembre 2006 presso RI 1 di __________, affiliata come datrice di lavoro, il 20 gennaio 2010 la Cassa CO 1 ha effettuato riprese di Fr. 14'000.- per salari non notificati (doc. A4).

 

Con tassazione d'ufficio del 25 gennaio 2010 (doc. A3) la Cassa di compensazione ha fissato in Fr. 2'220,40 i contributi paritetici AVS/AI/IPG/AD e AF dovuti dalla Sagl per l'anno 2006.

                                  B.   Con decisione su opposizione del 1° marzo 2010 (doc. A1) l'amministrazione ha respinto l'opposizione del 22 febbraio precedente (doc. A2), a motivo che siccome il 17 febbraio 2010 la società ha pagato, senza riserva, i contributi dovuti, l'opposizione è divenuta priva d'oggetto.

 

                                  C.   Con ricorso dell'11 marzo 2010 (doc. I) la società RI 1, rappresentata dalla fiduciaria RA 1, ha chiesto di annullare le riprese delle spese forfetarie, poiché esse sono state riconosciute ai propri collaboratori sulla base del regolamento delle spese approvato il 14 gennaio 2008 dalla Divisione delle contribuzioni con effetto retroattivo al 1° gennaio 2007. Inoltre, la rappresentante ha rilevato che malgrado la sua intenzione di formulare opposizione e la richiesta alla ricorrente di non effettuare il pagamento di quanto dovuto, il versamento alla Cassa è ugualmente avvenuto. Ora, visto che quest'ultima ha respinto l'opposizione a motivo (solo) che la Sagl ha pagato i contributi richiesti a seguito della tassazione d'ufficio del 25 gennaio 2010, la fiduciaria ha chiesto che la decisione su opposizione della Cassa sia respinta e sia accolta la sua opposizione.

 

                                  D.   Nella risposta del 2 aprile 2010 (doc. III) la Cassa ha ribadito che l'avvenuto pagamento senza riserva dei contributi sociali ha comportato che l'opposizione del 22 febbraio 2010 è diventata priva d'oggetto. Nell'eventualità in cui il TCA ritenesse comunque di dovere entrare nel merito della questione della ripresa delle spese, l'amministrazione ha evidenziato che le spese generali (manutenzione, targhe e assicurazione veicoli, benzina, telefoni mobile, rappresentanza) sono già state rimborsate dal datore di lavoro e non esistono i giustificativi a comprova degli importi versati ai tre collaboratori ripresi. Questa situazione era già stata riscontrata in occasione della precedente revisione – non contestata - del 2007. Inoltre, poiché il regolamento delle spese a cui si riferisce l'insorgente è valido solo dal 2007 mentre i contributi richiesti concernono l'anno 2006, ed è stato approvato soltanto dall'autorità fiscale ma non anche dalla Cassa di compensazione, quest'ultima si è riconfermata nella sua decisione su opposizione.

 

                                  E.   Il 15 aprile 2010 (doc. V) la ricorrente ha osservato che di regola l'approvazione del regolamento delle spese avviene anche da parte della Cassa resistente, così come occorso con la nuova Cassa di compensazione a cui è attualmente affiliata.

L'insorgente ha però ammesso che la resistente non è stata interpellata per l'approvazione del suo regolamento delle spese, poiché ormai la Sagl era affiliata presso un'altra Cassa di compensazione.

 

La Cassa si è riconfermata nella sua risposta ed ha precisato da un lato che spetta ad essa verificare la conformità alla LAVS del regolamento delle spese, d'altro lato che non è vero che la nuova Cassa __________ ha sottoscritto detto regolamento (doc. VII).

 

La ricorrente ha puntualizzato quest'ultimo aspetto (doc. IX).

 

Fra le parti è intercorsa ulteriore corrispondenza (docc. XI-XVI) di cui si dirà, se necessario, in corso di motivazione.

 

Il TCA ha effettuato degli accertamenti (doc. XVII) ed ha dato la possibilità alla ricorrente di pronunciarsi al riguardo (doc. XIX).

 

 

considerato                    in diritto

 

in ordine

 

                                   1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell'istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull'organizzazione giudiziaria (STF H 180/06 del 21 dicembre 2007, STFA I 707/00 del 21 luglio 2003).

 

 

nel merito

 

                                   2.   Oggetto del contendere è unicamente la questione a sapere se la Cassa di compensazione ha correttamente ritenuto divenuta priva di oggetto l'opposizione del 22 febbraio 2010 della Sagl, visto l'intervenuto pagamento il 17 febbraio 2010 (doc. 1) dei contributi dovuti fissati con la decisione di tassazione d'ufficio del 25 gennaio 2010 avente oggetto la ripresa per salari non notificati.

 

Non va qui invece esaminata la correttezza della ripresa dei rimborsi spese forfetari (Fr. 14'000.-) ritenuti come retribuzione da attività lucrativa dipendente, sui quali la Cassa di compensazione ha fissato i relativi contributi paritetici (Fr. 2'220,40). Fa infatti difetto una decisione su opposizione su questo specifico argomento ed una pronuncia del TCA in merito comporterebbe la violazione del principio del doppio grado di giudizio per l'assicurata.

                                   3.   La Cassa di compensazione ha respinto l'opposizione della Sagl a motivo che, avendo quest'ultima già pagato l'importo richiesto con la decisione di tassazione d'ufficio, l'impugnativa era ormai diventata priva d'oggetto e di conseguenza era infondata.

A sostegno della sua tesi la Cassa ha citato la sentenza dell'allora TFA del 5 febbraio 2001 (H 205/00).

 

Al riguardo, il Tribunale federale ha avuto occasione di esprimersi con sentenza 9C_864/2007 del 30 aprile 2008, affermando:

 

"  (…)

4.2 In quest'ultima sentenza (H 252/00), dovendo statuire sul ricorso di      un'assicurata che, dopo avere versato, pendente lite (dopo la presentazione del gravame), l'importo richiestole dall'amministrazione a titolo di interessi moratori su contributi arretrati, si era vista stralciare, per ragioni analoghe a quelle addotte dal Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino nella presente vertenza, la causa dall'autorità giudiziaria di prima istanza, il Tribunale federale delle assicurazioni, dando ragione all'interessata, ha precisato che un ricorso non può essere ritirato tacitamente, un ritiro necessitando di una dichiarazione esplicita e incondizionata (DTF 119 V 36 consid. 1b pag. 38; 111 V 156 consid. 3b pag. 158).

 

4.3 Similmente, lo stesso Tribunale, pur ammettendo la possibilità di rinunciare a prevalersi di un rimedio giuridico nella misura in cui una simile dichiarazione venga espressa esplicitamente e durante il termine di impugnazione (una rinuncia non può per contro essere validamente espressa prima che si abbia conoscenza della decisione impugnabile: RAMI 2003 no. U 474 pag. 53 consid. 2.3 con riferimenti [U 139/02]; cfr. pure sentenza A.203/1985 del 1° ottobre 1985, pubblicata in ASA 59 pag. 204, consid. 2), ha escluso che una rinuncia a ricorrere possa essere espressa tacitamente (sentenza inedita C 2/95 del 26 luglio 1995, consid. 1). In quest'ultima occasione, il Tribunale federale delle assicurazioni ha in particolare avuto modo di stabilire che il pagamento dell'indennità di parte dovuta alla controparte a seguito della soccombenza nella procedura cantonale non osta alla ricevibilità di un ricorso all'istanza superiore.

 

4.4 Stante quanto precede, non potendo considerare il pagamento effettuato dal ricorrente in data 18 dicembre 2006 alla stregua di una rinuncia esplicita (e incondizionata) a fare valere il diritto all'impugnazione - diritto peraltro poi esercitato nei termini di legge - delle decisioni amministrative del 5 dicembre 2006, il giudizio impugnato dev'essere annullato. Gli atti vanno di conseguenza rinviati al Tribunale cantonale affinché statuisca sul merito della causa. (…)" (sottolineature della redattrice)

 

                                         Questa giurisprudenza non ritiene che, con il pagamento, l'oggetto della lite viene meno e, conseguentemente, la causa perda il suo oggetto.

                                         Pur se criticabile tale prassi del TF va seguita.

 

                                   4.   Visto quanto esposto, la circostanza che il 17 febbraio 2010, ossia nel termine entro cui formulare opposizione, la Cassa di compensazione ha ricevuto dalla RI 1 la somma richiesta e che alcuni giorni dopo la ricezione di detto pagamento, il 22 febbraio 2010, la stessa società ha inoltrato tempestivamente un'opposizione contro la decisione di tassazione d'ufficio del 25 gennaio 2010, non significa quindi ancora che l'assicurata intendesse rinunciare a fare valere i propri diritti.

L'interessata non ha infatti espresso esplicitamente una simile dichiarazione durante il termine di impugnazione, ma solo implicitamente con il pagamento.

 

Non essendo dunque l'opposizione del 22 febbraio 2010 diventata priva d'oggetto a seguito dell'avvenuto pagamento della somma di Fr. 2'220,40, la decisione su opposizione deve essere annullata ed il ricorso accolto.

Gli atti vanno rinviati alla Cassa di compensazione affinché, in breve tempo, emani una nuova decisione su opposizione che si pronunci sull'opposizione dell'assicurata e quindi entri nel merito della ripresa di Fr. 14'000.- per salari non notificati.

 

Contro la nuova decisione su opposizione dell'amministrazione la Sagl potrà, semmai, rivolgersi a questo TCA mediante un nuovo ricorso (art. 56 LPGA).

 

Vincente in causa, siccome è rappresentata la ricorrente ha diritto al riconoscimento di ripetibili commisurate all'impegno profuso (art. 61 lett. g LPGA).

 

 

 

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

                                   1.   Il ricorso è accolto.

 

                               1.1.   La decisione impugnata è annullata.

 

                               1.2.   Gli atti vanno rinviati alla Cassa di compensazione, affinché essa si pronunci sull'opposizione del 22 febbraio 2010 rendendo una nuova decisione su opposizione.

 

                                   2.   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

La Cassa CO 1 verserà alla ricorrente la somma di Fr. 500.- a titolo di ripetibili (IVA compresa).

 

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il giudice delegato                                                 Il segretario

 

Ivano Ranzanici                                                     Fabio Zocchetti