Raccomandata |
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Incarto n.
TB |
Lugano
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In nome |
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Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni |
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Giudice Ivano Ranzanici |
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con redattrice: |
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segretario: |
Fabio Zocchetti |
statuendo sul ricorso dell'8 marzo 2011 di
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RI 1
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contro |
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la decisione su opposizione del 2 marzo 2011 emanata da |
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Cassa CO 1
in materia di contributi AVS |
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ritenuto in fatto
A. Con decisione dell'8 febbraio 2011 (doc. 5) la Cassa CO 1 di __________ ha definitivamente fissato i contributi personali AVS/AI/IPG/AFI dovuti quale indipendente da RI 1, nato nel 1938, dal 1° gennaio 2009 al 30 aprile 2009. La Cassa, evincendo gli importi dalla comunicazione del 14 gennaio 2011 (doc. 6) dell'autorità fiscale, ha ritenuto per il 2009 un reddito aziendale di Fr. 60'000.- ed un capitale proprio nullo investito nell'azienda. Tenuto conto della quota esente per beneficiari di una rendita di vecchiaia AVS (Fr. 1400.- x 4 mesi), la Cassa ha fissato in Fr. 55'396.- il reddito soggetto a contribuzione e ha calcolato in Fr. 5'441,60 i contributi e le spese dovuti.
B. Il 10 febbraio 2011 (doc. 4) l'assicurato ha interposto opposizione, facendo valere che il capitale investito nell'azienda ammontava, al 30 aprile 2009, a Fr. 196'000.-. Inoltre, siccome il reddito aziendale stabilito nella tassazione fiscale annua ammontava a Fr. 60'000.-, per i primi quattro mesi del 2009 esso doveva essere fissato in Fr. 20'000.-. L'interessato ha quindi chiesto che i contributi dovuti per i quattro mesi d'attività indipendente siano fissati sulla scorta di un nuovo reddito.
C. Con decisione su opposizione del 2 marzo 2011 (doc. A) la Cassa di compensazione ha parzialmente accolto l'opposizione dell'assicurato, dato che dopo avere nuovamente chiesto informazioni all'Ufficio di tassazione di __________ (doc. 3) è emerso che effettivamente il capitale investito al 30 aprile 2009 ammontava a Fr. 196'697,86. L'amministrazione ha inoltre confermato che il contributo per l'anno 2009 deve essere calcolato sul reddito conseguito nello stesso anno e quindi su Fr. 60'000.-, comprensivo dell'utile di liquidazione giusta l'art. 9 cpv. 1 LAVS. Dedotto poi il 2,5% sul capitale investito di Fr. 197'000.- (Fr. 4'925.-) e ritenuta la quota esente per beneficiari riportata su quattro mesi (Fr. 5'600.-), il reddito soggetto a contribuzione è stato modificato in Fr. 49'475.- ed i relativi contributi in Fr. 4'246,70.
D. Con ricorso dell'8 marzo 2011 (doc. I) RI 1 ha contestato che per il calcolo dei contributi personali dovuti si consideri il reddito aziendale ottenuto nell'intero anno 2009 (Fr. 5'000.- x 12 mesi = Fr. 60'000.-), mentre per la deduzione per i beneficiari AVS si tenga conto soltanto dei quattro mesi di contribuzione (Fr. 1'400.- x 4 mesi). Il ricorrente ha pertanto chiesto che, per equità, il calcolo sia riportato su 12/12 sia per il reddito aziendale sia per la deduzione per i beneficiari AVS, e quindi che si considerati l'intera deduzione di Fr. 16'800.-, ciò che porterebbe il reddito soggetto a contribuzione a Fr. 38'375.-.
E. Nella risposta del 17 marzo 2011 (doc. III) la Cassa di compensazione ha ribadito le proprie argomentazioni ed il reddito soggetto a contribuzione AVS/AI/IPG (Fr. 49'475.-). Per quanto concerne la questione sollevata dal ricorrente l'amministrazione, citando il N. 3009 della Circolare dell'UFAS sull'obbligo di contribuzione delle persone esercitanti un'attività lucrativa al raggiungimento dell'età conferente il diritto alla rendita di vecchiaia, ha concluso che la franchigia annua va conteggiata in proporzione alla durata dell'attività. L'importo di Fr. 5'600.- è quindi corretto.
Il ricorrente non ha prodotto ulteriori mezzi di prova (doc. IV).
considerato in diritto
in ordine
1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell'istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull'organizzazione giudiziaria (STF 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007).
nel merito
2. Sono assicurate obbligatoriamente in conformità della legge federale sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti le persone fisiche che sono domiciliate in Svizzera (art. 1a cpv. 1 lett. a LAVS).
A norma dell'art. 3 cpv. 1 LAVS, gli assicurati sono tenuti al pagamento dei contributi fintanto che esercitano un'attività lucrativa.
In applicazione dell'art. 4 cpv. 1 LAVS, i contributi degli assicurati che esercitano un'attività lucrativa sono calcolati in percento del reddito proveniente da qualsiasi attività lucrativa dipendente e indipendente.
I contributi AVS degli assicurati esercitanti un'attività lucrativa indipendente sono determinati tenendo conto di qualsiasi reddito che non sia mercede per lavoro a dipendenza d'altri (art. 9 cpv. 1 LAVS). Il reddito proveniente da un'attività lucrativa indipendente è stabilito deducendo dal reddito lordo le spese generali necessarie per conseguire il reddito lordo (art. 9 cpv. 2 lett. a LAVS).
3. I contributi sono fissati per ciascun anno di contribuzione. Per anno di contribuzione si intende l'anno civile (art. 22 cpv. 1 OAVS).
I contributi sono calcolati sul reddito conseguito effettivamente durante l'anno di contribuzione e sul capitale proprio investito nell'azienda al 31 dicembre (art. 22 cpv. 2 OAVS).
Il reddito dell'anno di contribuzione è stabilito secondo il risultato dell'esercizio commerciale chiuso o degli esercizi commerciali chiusi in quell'anno (art. 22 cpv. 3 OAVS).
Se in un anno di contribuzione non si è proceduto alla chiusura dei conti, il reddito dell'esercizio commerciale va ripartito sugli anni di contribuzione conformemente alla sua durata (art. 22 cpv. 4 OAVS).
Se l'esercizio commerciale non corrisponde all'anno di contribuzione, è determinante il capitale proprio investito nell'azienda alla fine dell'esercizio commerciale (art. 22 cpv. 5 OAVS).
4. Le autorità fiscali cantonali stabiliscono il reddito determinante per il calcolo dei contributi in base alla tassazione dell'imposta federale diretta, passata in giudicato, e il capitale proprio investito nell'azienda in base alla corrispondente tassazione dell'imposta cantonale, passata in giudicato e adeguata ai valori di ripartizione intercantonali (art. 23 cpv. 1 OAVS).
In difetto di una tassazione dell'imposta federale diretta passata in giudicato, gli elementi fiscali determinanti sono desunti dalla tassazione dell'imposta cantonale sul reddito e, in mancanza di essa, dalla dichiarazione controllata d'imposta federale diretta (art. 23 cpv. 2 OAVS).
Nei casi di tassazione intermedia o di procedura per sottrazione d'imposta, i capoversi 1 e 2 sono applicabili per analogia (art. 23 cpv. 3 OAVS).
Le indicazioni fornite dalle autorità fiscali sono vincolanti per le casse di compensazione (art. 23 cpv. 4 OAVS).
Se le autorità fiscali cantonali non possono comunicare il reddito, le casse di compensazione devono valutare il reddito determinante per stabilire il contributo e il capitale proprio investito nell'azienda fondandosi sui dati a loro disposizione. Gli assicurati devono dare le indicazioni necessarie alle casse di compensazione e, se richiesto, presentare i giustificativi (art. 23 cpv. 5 OAVS).
5. In concreto, per la fissazione dei contributi personali dovuti dal ricorrente dal 1° gennaio 2009 al 30 aprile 2009, la Cassa di compensazione si è basata su un reddito da attività indipendente di Fr. 60'000.- ricavato dalla IFD 2009, come confermato dal competente Ufficio circondariale di tassazione (doc. 6). A questo importo essa ha aggiunto i contributi AVS/AI/IPG fatturati quale acconto (Fr. 996.-), per un totale di Fr. 60'996.-.
In un secondo tempo, con la decisione su opposizione l'amministrazione ha dedotto la percentuale del 2,5% dal capitale investito nell'azienda, mentre ha riconfermato la deduzione della quota esente per beneficiari di una rendita di vecchiaia nella misura di Fr. 5'600.-.
L'assicurato ha contestato la deduzione di (soli) Fr. 5'600.-, chiedendo di considerare invece - alla stessa stregua del reddito aziendale annuo - l'intero importo di Fr. 16'800.- deducibile per i beneficiari AVS e non soltanto la quota riportata sui quattro mesi di contribuzione.
Controversa è pertanto la determinazione del reddito soggetto a contribuzione del ricorrente come persona indipendente da sottoporre a contribuzione per il periodo da gennaio ad aprile 2009.
6. Per giurisprudenza costante dell'allora TFA, ogni tassazione fiscale è presunta conforme alla realtà: le Casse di compensazione sono vincolate dalle comunicazioni delle Autorità di tassazione e il giudice delle assicurazioni sociali esamina di principio la decisione fiscale unicamente dal profilo della legalità. L'Autorità giudicante non può scostarsi da una tassazione fiscale cresciuta in giudicato a meno che essa contenga errori manifesti e debitamente comprovati, immediatamente emendabili, oppure quando si debbano apprezzare fatti irrilevanti dal profilo fiscale, ma decisivi in tema di assicurazioni sociali. Semplici dubbi sull'esattezza di una tassazione fiscale non bastano; infatti la determinazione del reddito spetta alle Autorità fiscali e il Giudice delle assicurazioni sociali non deve intervenire adottando particolari provvedimenti di tassazione.
L'assicurato esercitante un'attività indipendente deve anzitutto difendere i suoi diritti nel procedimento fiscale anche per quanto concerne i contributi delle assicurazioni sociali (Pratique VSI 1997 pag. 26 consid. 2b, 1993 pag. 232 consid. 4b, RCC 1992 pag. 35, RCC 1988 pag. 321 consid. 3, DTF 110 V 86 consid. 4 = RCC 1985 pag. 45 consid. 4, DTF 110 V 371 consid. 2a = RCC 1985 pag. 121 consid. 2a, DTF 106 V 130 consid. 1, DTF 102 V 30 consid. 3a = RCC 1976 pag. 275 consid. 3a). Il Tribunale federale delle assicurazioni ha comunque precisato che la comunicazione fiscale è vincolante per l'Amministrazione e per il Giudice delle assicurazioni sociali solo per quanto attiene alla determinazione degli importi. Le questioni relative alla qualificazione giuridica costituiscono un'eccezione a questa disposizione (Pratique VSI 1993, pag. 242 segg.).
Le comunicazioni fiscali sono vincolanti per la Cassa, anche se fondate su una tassazione d'ufficio (RCC 1988 pag. 321 consid. 3; Käser, Unterstellung und Beitragswesen in der obligatorischen AHV, 2a edizione, Zurigo 1996, N. 8.32, pag. 212; Greber/Duc/Scartazzini, Commentaire des articles 1 à 16 de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS), ad art. 9 LAVS, N. 151 pag. 312).
Va a questo proposito rammentato che secondo la giurisprudenza del TFA, gli atti fiscali sono vincolanti ai fini di stabilire il momento della realizzazione del reddito anche per quanto concerne i lavoratori indipendenti (DTF 122 V 291 = SVR 1997 AVS Nr. 110 pag. 341 segg., consid. 5a).
7. Come evidenziato, le autorità fiscali cantonali stabiliscono il reddito determinante per il calcolo dei contributi in base alla tassazione dell'imposta federale diretta, passata in giudicato, e il capitale proprio investito nell'azienda in base alla corrispondente tassazione dell'imposta cantonale, passata in giudicato ed adeguata ai valori di ripartizione intercantonali (art. 23 cpv. 1 OAVS).
Nella fattispecie, per fissare i contributi portanti sul 2009 occorre determinare il reddito conseguito dall'assicurato durante quello stesso anno (art. 22 cpv. 1 OAVS), quindi fare capo alla tassazione 2009.
A specifica domanda della Cassa di compensazione, il 14 gennaio 2011 (doc. 6) l'Ufficio di tassazione di __________ le ha comunicato di avere accertato un reddito da attività indipendente ammontante a Fr. 60'000.- ed un capitale investito nullo. Di conseguenza, la Cassa di compensazione ha calcolato definitivamente il contributo AVS/AI/IPG dovuto dall'assicurato per il periodo dal 1° gennaio 2009 al 30 aprile 2009 basandosi su questo importo.
A seguito dell'opposizione dell'interessato, l'amministrazione ha nuovamente chiesto informazioni all'autorità fiscale, che il 22 febbraio 2011 (doc. 3) le ha confermato che la notifica di tassazione IC/IFD per l'anno 2009 è regolarmente cresciuta in giudicato, che il reddito aziendale ammonta a Fr. 60'000.- e che il capitale investito al 30 aprile 2009 assomma a Fr. 196'697,86.
8. Stanti i dati raccolti dall'amministrazione, questo Tribunale conferma la correttezza del reddito aziendale ritenuto dalla Cassa di compensazione. Infatti, in virtù dell'art. 22 OAVS, il reddito aziendale di Fr. 60'000.- stabilito dall'autorità fiscale, oltre ai contributi di Fr. 996.- fatturati quale acconto, deve essere ritenuto per intero quale base di calcolo dei contributi personali, mentre non deve più essere riportato pro rata temporis sui quattro mesi di contribuzione, con conseguente calcolo dei relativi contributi soltanto su un terzo dell'anno.
Il TCA ha già avuto modo di affrontare questa tematica in una sentenza di principio del 10 giugno 2002 (inc. n. 30.2002.29) -confermata con STCA del 5 ottobre 2005 (inc. n. 30.2005.26) e da ultimo con STCA dell'8 gennaio 2008 (inc. n. 30.2007.53) -, nella quale ha osservato:
" (…) Con il 1° gennaio 2001 è entrata in vigore una modifica del calcolo dei contributi. Infatti, contrariamente a quanto succedeva in passato, i contributi si calcolano prendendo in considerazione il reddito effettivamente conseguito nell'anno di contribuzione (cfr. nuovo art. 22 OAVS).
L'UFAS, nel commento alle modifiche intervenute con il 1° gennaio 2001, si è così espressa a proposito dell'art. 22 OAVS (cfr. Pratique VSI 2000 pag. 107 segg., in particolare pag. 112 segg.):
"(…)
Al. 2: L'al. 2 stipule le calcul postnumerando (d'après le revenu acquis au cours de la période; Gegenwartsbemessung; cf. l'introduction). Le revenu d'une activité lucrative (défini à l'art. 17) acquis pendant l'année de cotisation est déterminant pour le calcul des cotisations. En d'autres termes, la période de cotisation et la période de calcul coïncident. L'AVS reprend le système de l'impôt fédéral direct (art. 210 al. 2 LIFD). Cette correspondance entre l'AVS et les impôts améliore la transparence pour les personnes tenues de cotiser. De plus elle se justifie sur le plan pratique, étant donné que ce sont les autorités fiscales qui déterminent le revenu.
Dans le système de taxation praenumerando bisannuelle, qui avait cours jusqu'à présent, le résultat d'un exercice commercial de plus ou de moins de douze mois était converti en un revenu annuel pour l'impôt fédéral direct (art. 43 al. 1 et 3 LIFD). Dans le système postnumerando annuel, une telle conversion n'est plus nécessaire puisque le revenu imposable se détermine d'après le revenu acquis au cours de la période fiscale (art. 210 al. 1 LIFD). Il en va de même pour l'AVS: étant donné que la période de calcul ne comporte plus qu'une année, il suffit de tenir compte du revenu de cette année. L'AVS reprend aussi a cet égard la conception de l'impôt fédéral direct. Ceci ressort clairement de l'al. 2 lorsqu'il parle du "revenu effectivement acquis". Le fait de renoncer à toute conversion correspond à la nature même du calcul postnumerando annuel (sur la base du revenu acquis pendant l'année de cotisation). Un calcul sur la base de la période économiquement déterminante, permet de tenir compte des résultats économiques effectifs; il semble à la fois transparent et simple. L'impôt fédéral direct prévoit quand même encore une conversion: pour déterminer le taux lorsque la durée de l'assujettissement et celle de l'exercice sont inférieures à douze mois (art. 209 al. 3 LIFD; art. 3 al. 3 Ordonnance sur le calcul dans le temps de l'impôt fédéral direct dû par les personnes physiques). Le revenu déterminant pour fixer le taux doit aussi être défini pour l'AVS - même si c'est dans une moindre mesure -, étant donné que les indépendants dont le revenu annuel n'atteint pas un montant maximum défini par la loi bénéficient du barème dégressif (art. 8 al. 1 LAVS). Cependant, les cas visés par l'impôt fédéral direct seront probablement très rares dans le domaine de l'AVS. En effet, en matière d'AVS, seuls les indépendants sont concernés et, en plus, que lorsque le début ou la fin d'une activité lucrative coïncide avec le début ou la fin de l'assujettissement à l'assurance. Il faut relever, par ailleurs, qu'en raison de la forte progression, la conversion revêt une importance beaucoup plus grande pour l'impôt fédéral direct. Vu les circonstances, il est justifié de s'écarter de la réglementation des impôts sur ce point particulier et de renoncer à la conversion, ce qui permet, de surcroît, de simplifier considérablement la procédure.".
Le direttive edite dall'UFAS sui contributi dei lavoratori indipendenti e delle persone senza attività lucrativa (DIN) al marg. 1159 prevedono che il reddito non va convertito.
Va inoltre rilevato che secondo le nuove direttive dell'UFAS, il contributo minimo annuo di fr. 425 è dovuto anche in caso di attività lucrativa inferiore all'anno, se l'assicurato è assoggettato all'assicurazione durante tutto l'anno (marg. 1170 DIN e cfr. anche il bollettino n. 106 del 2 ottobre 2001 dell'UFAS alle Casse di compensazione). In caso di assoggettamento all'assicurazione inferiore ad un anno, il contributo minimo è invece dovuto proporzionalmente alla durata dell'assoggettamento.
Per contro, l'UFAS afferma che "toute "proratisation" est exclue pour les revenus dans le cadre du barème dégressif et au-dessus, ce indépendamment de la durée de l'activité et de l'assujettissement à l'assurance" (bollettino n. 106 del 2 ottobre 2001 dell'UFAS alle Casse di compensazione).
Infine, anche se il reddito effettivamente conseguito, rispettivamente il risultato dell'esercizio chiuso nel corso dell'anno civile, è determinante nella procedura del calcolo postnumerando (art. 22 cpv. 2 e 3 OAVS, Pratique VSI 2000 pag. 112) e anche se di regola va prelevato l'intero contributo minimo (cfr. marg. 1170 DIN), è la durata effettiva dell'attività lucrativa che va iscritta nel conto individuale e non tutto l'anno (marg. 1158 e 1170 DIN; cfr. anche bollettino n. 106 del 2 ottobre 2001 dell'UFAS alle Casse di compensazione, in particolare esempi 9 e 10).
Da rilevare infine che nel caso in cui l'assicurato inizia la sua attività lucrativa nel corso dell'ultimo trimestre dell'anno e rinuncia a procedere alla chiusura dei conti alla fine del primo anno civile, e procede alla chiusura nel corso dell'anno di contribuzione seguente, il risultato del primo esercizio commerciale è ripartito pro rata temporis tra i due anni di contribuzione (art. 22 cpv. 4 OAVS, cfr. marg. 1131 DIN e Pratique VSI 2000 pag. 114). Per il tasso di contribuzione dei due anni il reddito totale che emerge dalla chiusura del primo esercizio, eventualmente dopo la deduzione della franchigia per le persone che hanno raggiunto l'età AVS, è determinante (marg. 1131 DIN).
Alla luce di quanto sopra esposto emerge che con le nuove norme entrate in vigore il 1° gennaio 2001, il contributo va calcolato sulla base del reddito effettivamente conseguito nell'anno di contribuzione.
Le nuove disposizioni, laddove l'attività inizia o termina nel corso dell'anno, non prevedono più, tranne eccezioni (cfr. i due paragrafi precedenti e Pratique VSI 2000 pag. 107 segg., in particolare il passaggio sopra riportato per esteso), né la conversione del reddito in 12 mensilità, né la proratizzazione del calcolo dei contributi.” (sottolineatura della redattrice).
In concreto, nel corso del 2009 l'assicurato è stato affiliato come indipendente per i mesi di gennaio, febbraio, marzo ed aprile (doc. 1). Ora, ritenuto come il calcolo dei contributi personali vada eseguito sul reddito conseguito effettivamente nel corso dell'anno di contribuzione, è a giusta ragione che la Cassa ha effettuato il calcolo dei contributi sulla base di un reddito aziendale di Fr. 60'000.- realizzato nel 2009 come indipendente, a cui sono stati aggiunti i contributi personali fatturati quali acconto (art. 9 cpv. 2 lett. d LAVS, art. 27 OAVS).
Ad ogni buon conto, come evidenziato dall'UFAS, sebbene sia determinante il reddito aziendale effettivamente conseguito nell'anno di contribuzione, è la durata effettiva dell'attività lucrativa che va iscritta nel conto individuale e non tutto l'anno.
9. Al reddito aziendale di Fr. 60'996.- vanno poi dedotte sia la percentuale del 2,5% sul capitale investito, sia la quota parte esente per i beneficiari AVS.
Se per quanto concerne la prima deduzione la questione è stata chiarita con l'emanazione della decisione su opposizione, laddove la Cassa di compensazione ha ritenuto un capitale investito al 30 aprile 2009 ammontante a Fr. 197'000.- e quindi ha proceduto ad una deduzione di Fr. 4'925.- dal reddito aziendale, per la seconda deduzione il ricorrente ha sollevato delle perplessità.
Egli ha infatti preteso che se il suo reddito da indipendente conseguito nel 2009 non viene riportato sui quattro mesi di contribuzione, alla stessa stregua, per equità, anche l'importo fissato per tutti i beneficiari AVS deve essere considerato nella sua interezza e non pro rata temporis.
La tesi del ricorrente non può invece essere tutelata.
Infatti, la Circolare edita dall'UFAS sui contributi dovuti all'AVS AI e IPG, dalle persone esercitanti un'attività lucrativa che hanno raggiunto l'età conferente il diritto alla rendita, stato al 1° gennaio 2008, regola questa situazione.
Giusta il N. 3001 CER, alle casse di compensazione spetta il compito d'individuare le persone esercitanti un'attività indipendente che hanno raggiunto l'età conferente il diritto alla rendita di vecchiaia e che devono essere loro affiliate secondo le regole sull'affiliazione alle casse.
L'autorità fiscale comunica il reddito tassato senza tener conto della franchigia. La cassa di compensazione si occupa del conteggio di quest'ultima (N. 3005 CER).
Per il N. 3006 CER, a contare dal mese seguente il compimento dei 64 anni per le donne e dei 65 anni per gli uomini, i contributi devono essere calcolati di nuovo tenendo conto della franchigia.
Secondo il N. 3009 CER, in caso di inizio o di cessazione di un'attività indipendente nel corso di un periodo di contribuzione, la franchigia annua va conteggiata in proporzione alla durata dell'attività (pro rata temporis).
Da quanto precede, in applicazione del N. 3009 CER discende chiaramente che la pretesa del ricorrente deve essere respinta.
Pertanto, l'importo di Fr. 16'800.- annui quale franchigia per l'anno 2009 deve essere dedotto all'assicurato proporzionalmente ai mesi durante i quali ha svolto l'attività lucrativa a titolo di indipendente, e quindi nella misura di Fr. 5'600.- (Fr. 1'400.- x 4).
10. Stanti così le cose, la Cassa ha dunque rettamente fissato i contributi personali dovuti dall'insorgente su un reddito aziendale di Fr. 60'000.- conseguito nel 2009 che, aumentato dei contributi d'acconto di Fr. 996.- e dedotta la quota di Fr. 4'925.- di capitale investito e di Fr. 5'600.- quale esenzione per i beneficiari AVS, dà un reddito soggetto a contribuzione di Fr. 49'475.- rispettivamente dei contributi ammontanti a Fr. 4'246,70, comprensivi dei contributi AFI e delle spese amministrative.
In queste circostanze la decisione su opposizione della Cassa merita conferma, mentre il ricorso deve essere respinto.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il giudice delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Fabio Zocchetti