Raccomandata |
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Incarto n.
cs |
Lugano
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In nome |
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Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni |
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Giudice Ivano Ranzanici |
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con redattore: |
Christian Steffen, vicecancelliere |
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segretario: |
Fabio Zocchetti |
statuendo sul ricorso del 22 marzo 2011 di
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RI 1
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contro |
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la decisione su opposizione del 7 marzo 2011 emanata da |
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parti chiamate in causa: |
CO 1
in materia di contributi AVS
PI 1, PI 2, PI 3, tutte rappr. da: avv. RA 2
PI 4 |
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ritenuto, in fatto
A. Il 7 dicembre 2007 RI 1, nato nel 1950, ha chiesto alla Cassa CO 1 di essere affiliato quale indipendente con effetto dal 1° settembre 2007 (doc. 21).
B. Il 16 febbraio 2010 ed il 6 aprile 2010 l’amministrazione ha fissato i contributi sociali dovuti quale indipendente dall’interessato per il 2007 (da settembre a dicembre) e per il 2008 (doc. 18 e 19).
C. Il 16 settembre 2010 la Cassa si è rivolta ad RI 1, chiedendogli alcune informazioni “alfine di riesaminare la sua affiliazione nella categoria degli indipendenti” (doc. 11).
D. Con 5 distinte decisioni del 23 novembre 2010 intitolate “cambiamento di prassi” e notificate ad RI 1 (doc. 5), PI 1 (doc. 6), PI 2 (doc. 7), PI 3 (doc. 8) ed PI 4 (doc. 9), la Cassa CO 1 ha comunicato che:
" (…)
Dal riesame effettuato in data 16 settembre 2010 è emerso che nel periodo in esame ha esercitato la sua attività per le ditte PI 1, PI 2, PI 3, società riconducibili al signor __________. Di conseguenza, nonostante non esista giuridicamente una società che racchiuda in sé le società soprammenzionate, lei ha lavorato di fatto per un’unica entità facente capo al signor __________.
In base alla costante giurisprudenza, non sussistendo più i requisiti sanciti dal diritto delle Assicurazioni sociali per poter essere iscritto nella categoria degli indipendenti, la Cassa dovrà procedere al “cambiamento di prassi”, a partire dal 1° gennaio 2009, lei sarà stralciato dalla categoria degli indipendenti e considerato salariato delle società anzidette.
Dovrà parimente essere considerato salariato, quanto lavora per la società PI 4, poiché riveste la carica di socio e gerente e, conformemente alla marginale 2028 delle Direttive sul salario determinante (DSD), le retribuzioni versate ad un assicurato come organo di una persona giuridica, fanno parte del salario determinante.” (doc. 5)
E. Con scritto del 24 dicembre 2010 l’avv. RA 2, in rappresentanza delle società PI 2, PI 1 e PI 3, ha informato l’amministrazione che dal 30 settembre 2009 RI 1 non collabora più con le citate ditte. Quest’ultimo ha inoltrato un’opposizione contro la predetta decisione, rilevando di aver lavorato anche per __________ e per __________ e proponendo una soluzione bonale nel senso di annullare le fatture emesse alla PI 4 dal 1.7.2010, di essere affiliato come dipendente della società a partire da quella data e di poter continuare l’attività indipendente di consulting – ERP gestionale – controlling per altri clienti (doc. 2).
F. Con decisione su opposizione del 7 marzo 2011 trasmessa ad __________, l’amministrazione ha confermato il cambiamento di prassi, evidenziando che sebbene abbia fornito le prestazioni per diverse società (PI 1, PI 2, PI 3 e __________), “emerge che ha lavorato per un unico committente” e che “inoltre svolge pure un’attività lucrativa con la ditta PI 4, con la quale riveste la carica di socio e gerente” (doc. 1a).
G. RI 1, rappresentato dall’avv. RA 1 ha presentato ricorso al TCA contro la predetta decisione su opposizione. L’insorgente, dopo aver riassunto la fattispecie, contesta innanzitutto di aver avuto un unico committente, e meglio __________. Il ricorrente ritiene che la giurisprudenza citata dalla Cassa, ossia la sentenza H 279/00 del 16 dicembre 2002 non corrisponde al contenuto della pronunzia federale dalla quale, al contrario, si evince che per valutare l’indipendenza del lavoratore è stato ritenuto determinante il fatto che nel 1997 i committenti fossero stati due, mentre il requisito dell’indipendenza non era dato nel biennio 1995-1996 avendo il lavoratore avuto un solo committente. Esso veniva inoltre identificato nella società __________ senza tuttavia mai nominare una pluralità di società anonime con un unico amministratore.
In concreto l’assicurato ribadisce di aver avuto sempre numerosi committenti.
Del resto, l’insorgente evidenzia che non esiste giuridicamente una società che racchiude in sé PI 1, PI 2, PI 3 e __________ e che __________ è amministratore unico della sola PI 1. PI 2 ha quale amministratrice unica __________, la quale è pure socia e gerente di PI 3, mentre in __________ __________ svolge solo la carica di consigliere d’amministrazione. In due società quest’ultimo neppure figura nell’organo operativo.
L’interessato ribadisce di aver lavorato quale consulente indipendente per diversi e ben precisi mandanti.
Circa il rapporto con la PI 4, il ricorrente rileva di aver provveduto ad annullare le fatture emesse alla società dal 1° luglio 2010 e ammette che “la Cassa ha correttamente rilevato come le retribuzioni versate ad un assicurato come organo di una persona giuridica facciano parte del salario determinante”.
In conclusione l’insorgente afferma di realizzare tutte le premesse del lavoratore indipendente e chiede di poter rimanere affiliato in tale qualità (doc. I).
H. Con risposta dell’8 aprile 2011 l’amministrazione propone la reiezione del ricorso, evidenziando in particolare che __________ è vicepresidente e delegato della PI 1, è amministratore unico della PI 2 e socio e presidente della gerenza della PI 3. Per la Cassa il ricorrente lavora per tre società riconducibili ad un’unica persona, __________; per cui nonostante non esista giuridicamente una società che racchiuda in sé le tre ditte, risulta di fatto che, il ricorrente, lavora unicamente per entità facenti capo a __________ e quindi ad un unico committente. Altro indizio a favore di un’attività dipendente è il tipo di lavoro svolto, ossia la consulenza aziendale ed il controlling (doc. III).
I. Il 18 aprile 2011 l’insorgente ha prodotto ulteriori prove (doc. V), mentre il 20 aprile 2011 la Cassa ha evidenziato che __________ si è dimesso da PI 2 nel corso del mese di dicembre 2010 e gli statuti de PI 3 con le sue dimissioni sono stati modificati il 20 dicembre 2010 (doc. VII).
L. Il 1° giugno 2011 il TCA ha chiesto all’amministrazione se dal 2007 ad oggi sono state effettuate le revisioni delle società PI 1PI 1, PI 2, PI 3 ed PI 4 e, in caso di risposta affermativa, di voler trasmettere, entro 10 giorni, tutta la documentazione (doc. IX).
M. Con decreto del 6 giugno 2011 il Giudice delegato del TCA ha chiamato in causa PI 1, PI 2, PI 3 ed PI 4, mettendo loro a disposizione tutti gli atti e convocandoli per un’udienza in data 22 giugno 2011.
N. In data 10 giugno 2011 PI 4 ha evidenziato che dal 1° luglio 2010 ad RI 1 è stato conferito il mandato di gerente ed è stato versato uno stipendio dichiarato all’autorità competente con le relative trattenute di legge. L’interessato ha inoltre un mandato per la consulenza organizzativa, fiscale e di controller per cui emette regolari fatture in quanto svolge un’attività indipendente. La società postula il mantenimento dell’iscrizione quale indipendente poiché l’interessato svolge altre attività presso il suo ufficio, mentre per la PI 4 svolge una consulenza di poco conto e ridotta a ca. 3 ore al giorno, diversi giorni molto meno (doc. XII).
O. Il 14 giugno 2011 la Cassa ha prodotto i rapporti di revisione delle società __________ e PI 1 (doc. XIII).
P. Il 22 giugno 2011 le parti sono state sentite nel corso di un’udienza, in presenza di __________. Per PI 4 non si è presentato nessuno (doc. XIV).
Q. L’11 luglio 2011 il TCA ha interpellato la Cassa chiedendole:
" con riferimento alla vertenza a margine, rileviamo che con le decisioni formali del 23 novembre 2010 intitolate “cambiamento di prassi”, avete in sostanza stabilito che il ricorrente dal 1° gennaio 2009 sarà stralciato dalla categoria degli indipendenti e considerato quale dipendente.
In sede di udienza (22 giugno 2011) avete rilevato che la decisione di modificare la prassi con effetto dal 1° gennaio 2009 è giustificata dal fatto che per gli anni 2007 e 2008 i contributi quale indipendente sono stati fissati in via definitiva.
Ai fini del giudizio vi chiediamo:
- di trasmetterci eventuale documentazione da cui emerge quando le parti sono state informate per la prima volta della possibile modifica di prassi circa l’affiliazione del ricorrente;
- di prendere esplicita posizione sulle sentenze emesse in passato dal TF e da questo Tribunale in merito al momento in cui può esservi un cambiamento di prassi (cfr. ad esempio: sentenza di questo Tribunale 30.2002.115-116 del 23 maggio 2003; sentenze del TF del 3 maggio 2004, H 318/02 e del 21 luglio 2006 H 167/04).”
R. Con risposta del 25 luglio 2011, l’amministrazione ha affermato che:
" (…) desidero comunicarle che abbiamo informato le parti per iscritto, per la prima volta, il 23 novembre 2010 (cfr. doc. allegati).
Per quanto concerne il momento in cui può esserci un cambiamento di prassi, a mente della Cassa, la data stabilita in 1° gennaio 2009 è corretta, infatti le decisioni di fissazione dei contributi personali AVS/AI/IPG definitive riguardante il ricorrente, sono state emesse fino al 31 dicembre 2008.
Va ricordato che il Tribunale federale, ha pure stabilito che la qualificazione dell’assicurato come dipendente o indipendente non dipende dal fatto puramente formale della sua affiliazione avvenuta d’ufficio o su richiesta personale dell’interessato in una o nell’altra categoria. L’affiliazione di un assicurato, anche se formalmente confermata dalla Cassa di compensazione, come tale non lo qualifica definitivamente, in quanto lo scopo principale è quello di assicurare la persona che esercita un’attività lucrativa e non di qualificarne lo statuto professionale definitivamente. Solo la natura di tale attività, considerata nell’ambito dei rapporti economici e di lavoro, è determinante ai fini della qualificazione. Non può quindi essere escluso a priori che un assicurato qualificato dalla Cassa di compensazione come indipendente, eserciti un’attività di tipo dipendente.” (doc. XVI)
S. Le parti sono state chiamate a presentare osservazioni scritte in merito entro il 23 agosto 2011 (doc. XVII). La PI 4 si è riconfermata nella precedente posizione (doc. XVIII).
in diritto
in ordine
1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).
nel merito
2. Sono assicurate obbligatoriamente in conformità della legge federale sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti le persone fisiche che hanno il loro domicilio civile nella Svizzera (art. 1 cpv. 1 lett. a LAVS).
A norma dell'art. 3 cpv. 1 LAVS, gli assicurati sono tenuti al pagamento dei contributi fintanto che esercitano un'attività lucrativa.
In applicazione dell'art. 4 cpv. 1 LAVS, i contributi degli assicurati che esercitano un'attività lucrativa sono calcolati in percento del reddito proveniente da qualsiasi attività lucrativa dipendente e indipendente.
Secondo l'art. 5 cpv. 2 LAVS, il salario determinante comprende qualsiasi retribuzione del lavoro a dipendenza d'altri per un tempo determinato o indeterminato.
I contributi AVS degli assicurati esercitanti un'attività lucrativa indipendente sono determinati tenendo conto di qualsiasi reddito che non sia mercede per lavoro a dipendenza d'altri (art. 9 cpv. 1 LAVS).
Il reddito proveniente da un'attività lucrativa indipendente è stabilito deducendo dal reddito lordo le spese generali necessarie per conseguire il reddito lordo (art. 9 cpv. 2 lett. a LAVS).
Per l'art. 10 LPGA è considerato salariato chi per un lavoro dipendente riceve un salario determinante secondo la pertinente legge.
L'art. 12 LPGA prevede che è considerato lavoratore indipendente chi non consegue un reddito dall'esercizio di un'attività di salariato (cpv. 1). Un indipendente può essere contemporaneamente anche un salariato, se consegue un reddito per un lavoro dipendente (cpv. 2).
Per quanto concerne la qualifica dell'attività esercitata da un assicurato, l'allora Tribunale federale delle assicurazioni (dal 1° gennaio 2007: Tribunale Federale) ha precisato che gli accordi, le dichiarazioni delle parti, la natura dal profilo del diritto civile del contratto vincolante un assicurato a un datore di lavoro non costituiscono, in materia di AVS, elementi decisivi per stabilire se una persona eserciti un'attività lucrativa a titolo dipendente o indipendente (sentenza H 322/03 dell'11 marzo 2005; sentenza H 31/04 del 21 marzo 2005).
In particolare, insolite costruzioni di diritto civile che devono servire a motivare un certo statuto di contribuzione qui non hanno alcun valore (RCC 1986 pag. 650).
3. Di principio si deve ammettere un'attività dipendente secondo l'art. 5 LAVS, quando una delle parti, rispetto all'altra, è subordinata per quanto concerne l'impiego del tempo o l'organizzazione del lavoro. Un altro indizio può essere dato da un rapporto di dipendenza economica oppure dal fatto che l'assicurato non sopporti il rischio economico a carico del datore di lavoro, il quale dirige la sua impresa e ne assume la responsabilità.
Questi princìpi non comportano comunque, da soli, soluzioni uniformi. Le manifestazioni della vita economica infatti possono assumere forme diverse e impreviste, così che è necessario lasciare alla prassi delle autorità amministrative e alla prudenza dei Giudici il compito di stabilire in ogni caso particolare se ci si trovi di fronte ad attività indipendente. La decisione sarà determinata generalmente dalla priorità di certi elementi, quali il rapporto di subordinazione o il rischio sopportato rispetto ad altri che militano in favore di soluzioni diverse (sentenza H 279/00 del 16 dicembre 2002; DTF 123 V 162 consid. 1, DTF 122 V 171 consid. 3a, pag. 172 consid. 3c e pag. 283 consid. 2a; DTF 119 V 161 consid. 2 e la giurisprudenza ivi citata). Per poter decidere si dovrà vedere quali sono gli elementi predominanti nel caso concreto (sentenza H 59/00 del 18 settembre 2000).
4. Secondo la giurisprudenza del TFA ([dal 1° gennaio 2007: TF] ricapitolata in DTF 122 V 169 e DTF 122 V 284 consid. 2b; Pratique VSI 2001 pag. 252) i criteri caratteristici di una attività indipendente sono ad esempio: investimenti di una certa importanza fatti dall’assicurato, utilizzo di locali propri e impiego di personale proprio (DTF 119 V 163 = Pratique VSI 1993 pag. 226 consid. 3b). Il rischio economico imprenditoriale sussiste quando, indipendentemente dal risultato dell’attività, le spese generali incorse sono sopportate dall’assicurato (RCC 1986 pag. 331 consid. 2d, RCC 1986 pag. 120 consid. 2b). Un altro indizio di un’attività lucrativa indipendente è l’esercizio, a nome proprio e per proprio conto, contemporaneo di diverse attività per altrettante società, senza che vi sia un rapporto di dipendenza con le stesse (RCC 1982 pag. 176). A riguardo, non è la possibilità giuridica di accettare dei lavori di diversi mandanti che è determinante, ma la situazione effettiva di ogni singolo mandato (RCC 1982 pag. 208).
Si è in presenza di un’attività dipendente quando le caratteristiche di un contratto di lavoro sono adempiute, vale a dire quando l’assicurato fornisce un lavoro entro un termine prestabilito, è economicamente dipendente dal “datore di lavoro” e, durante l’attività svolta, è integrato nell’azienda di quest’ultimo, e non può praticamente esercitare un’altra attività lucrativa (Rehbinder, Schweizerisches Arbeitsrecht, 12a edizione, pag. 34 segg.; Vischer, Der Arbeitsvertrag, SPR VII/1, pag. 306 citati in: Pratique VSI 1996 pag. 258 consid. 3c). Costituiscono indizi in questo senso l’esistenza di un piano di lavoro, la necessità di stilare un rapporto sul lavoro eseguito, come la dipendenza dalle infrastrutture sul luogo del lavoro (RCC 1982 pag. 176). Il rischio economico dell’assicurato, in questo caso, risiede nella dipendenza (esclusiva) dal risultato del lavoro personale (RCC 1986 pag. 126 consid. 2b; RCC 1986 pag. 347 consid. 2d) o, in caso di attività regolare, nel fatto che nell'eventualità di una cessazione di questo rapporto di lavoro, egli si trovi in una situazione simile a quella di un salariato che perde il suo impiego (DTF 119 V 163 = Pratique VSI 1993 pag. 226 consid. 3b).
Il Tribunale federale delle assicurazioni ha inoltre precisato che la comunicazione fiscale è vincolante per l'amministrazione e per il Giudice delle assicurazioni sociali solo per quanto attiene alla determinazione degli importi. Le questioni relative alla qualificazione giuridica costituiscono un'eccezione a questa disposizione (Pratique VSI 1993 pag. 242 segg.; Greber/Duc/Scartazzini, Commentaire des articles 1 à 16 de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS), pag. 313, n. 149 ad art. 9 LAVS).
5. Il TFA (dal 1° gennaio 2007: TF) ha pure stabilito che la qualifica dell'assicurato come dipendente o indipendente non dipende dal fatto puramente formale della sua affiliazione avvenuta d'ufficio o su richiesta personale dell'interessato in una o nell'altra categoria. L'affiliazione di un assicurato, anche se formalmente confermata dalla Cassa di compensazione, come tale non lo qualifica definitivamente, in quanto lo scopo principale dell'affiliazione è quello di assicurare la persona che esercita un'attività lucrativa e non di qualificarne lo stato professionale definitivamente.
Solo la natura di tale attività, considerata nell'ambito dei rapporti economici e di lavoro, è determinante ai fini della qualificazione. Non può quindi essere escluso a priori che un assicurato qualificato dalla Cassa di compensazione come indipendente, eserciti un'attività di natura dipendente (Pratique VSI 1993 pag. 226 consid. 3c = DTF 119 V 165).
Per questi motivi, un assicurato può essere qualificato simultaneamente come salariato per un lavoro e indipendente per un altro lavoro. In questi casi per ogni reddito bisogna esaminare se proviene da un’attività dipendente o no (Pratique VSI 1995 pag. 145 consid. 5a; DTF 104 V 127).
6. Nella più recente giurisprudenza il TF ha avuto modo di rammentare che occorre tenere presente che la circostanza che un assicurato, all'inizio della sua attività indipendente, svolga un lavoro principalmente per un solo committente, è usuale (cfr. sentenza H 194/05 del 19 marzo 2007, consid. 7.1, nonché sentenza H 155/04 del 1° febbraio 2005, consid. 4.3) e come il processo, in atto ormai da anni, del mutamento economico e sociale impone un cambiamento radicale e celere del modo di agire e pensare un’attività lavorativa indipendente. Asserire che la regolarità nel pagamento e nel quantum sia sintomo di dipendenza significa fondare il proprio convincimento su stereotipi preconcetti e avulsi dalla complessa realtà economica (sentenza H 82/05 del 30 gennaio 2007, consid. 4.3).
Per quanto concerne l’investimento, poco importante, in mezzi propri, il Tribunale federale ha già evidenziato che per natura certe attività, in particolare nel settore dei servizi, non necessitano di investimenti importanti. In tali casi, ai fini della qualifica dello statuto, va quindi posto l’accento sul criterio della dipendenza organizzativo-lavorativa e non su quello del rischio aziendale (Pratique VSI 2001 pag. 55 consid. 6b pag. 60 con riferimenti; sentenza H 194/05 del 19 marzo 2007, consid. 5.2).
Infine vanno considerate anche le esigenze di coordinazione di cui occorre tenere conto in relazione ad assicurati che esercitano contemporaneamente diverse attività lavorative per diversi o per il medesimo mandante o datore di lavoro (DTF 123 V 161 consid. 4a pag. 167; sentenza H 194/05 del 19 marzo 2007, consid. 7.4). Se possibile va infatti evitato che diverse attività per il medesimo mandante o datore di lavoro, rispettivamente che la medesima attività per diversi mandanti o datori di lavoro, vengano qualificate in maniera differente, in parte a titolo dipendente e in parte a titolo indipendente (DTF 119 V 161 consid. 3b pag. 164; sentenza H 194/05 del 19 marzo 2007, consid. 7.4, sentenza H 12/04 del 17 febbraio 2005, consid. 3 e 4.2.3 con riferimenti).
7. Nel caso di specie l’amministrazione ha deciso una “modifica di prassi” con effetto retroattivo, nel senso di qualificare il ricorrente, dal 1° gennaio 2009, quale dipendente delle società chiamate in causa e di annullare la sua qualifica di indipendente valida dal 1° settembre 2007.
La Cassa ritiene infatti che RI 1 ha svolto la sua attività per un solo committente, ossia __________, titolare di tre delle società per cui l’interessato ha svolto la sua attività lavorativa (fino al 30 settembre 2009; cfr. doc. XIV e doc. 4; cfr. tuttavia la nota d’onorario del 15 marzo 2010 per PI 1, allegato al doc. 10), ossia PI 1, PI 2, PI 3. Inoltre, il lavoro svolto per la PI 4, di cui è socio e gerente, deve essere ritenuto quale attività dipendente.
Prima di stabilire se l’interessato va qualificato quale dipendente oppure indipendente, va tuttavia esaminato se la Cassa poteva, come ha fatto, cambiare la sua prassi con effetto retroattivo e non solo per il futuro.
Questo TCA ha infatti già avuto modo di stabilire che, di principio, un cambiamento di prassi, salvo eccezioni, quando una società è già stata oggetto di revisione in passato senza che l’ispettore abbia avuto nulla da obiettare circa la qualifica dell’attività lavorativa di un assicurato, può avvenire unicamente per il futuro e meglio, di norma, da quando la persona o la società assicurata è venuta a conoscenza dell’intenzione della Cassa di modificare la propria prassi.
In seguito a numerose sentenze emesse da questo Tribunale e dal Tribunale federale, in particolare negli anni 2002-2004 (cfr., fra le tante, sentenza 23 maggio 2003, inc. 30.2002.115, consid. 2.8; sentenza 20 ottobre 2003, inc. 30.2003.16, consid. 2.8; sentenza 11 marzo 2004, inc. 30.2003.59 e, a livello federale, sentenza 11 gennaio 2002, H 299/99, consid. 6a; sentenza 3 maggio 2004, H 318,20; sentenza 21 luglio 2006, H 167/04), l’amministrazione sembrava aver dato seguito a questa giurisprudenza, modificando, di principio, la propria prassi solo con effetto per il futuro (cfr. da ultimo, i fatti posti a fondamento della sentenza 30.2011.15 del 17 giugno 2011).
Differente invece la situazione della modifica dello statuto contributivo laddove, ad esempio, emergono nuovi elementi, sconosciuti alla Cassa (attività diversa rispetto a quella dichiarata, lavori per società e/o persone non dichiarate all’epoca dell’affiliazione, ecc.; cfr. sentenza 30.2007.87 del 21 aprile 2004).
Questa giurisprudenza ha il suo fondamento nella protezione della buona fede.
Il diritto alla protezione della buona fede, principio generale dell'ordinamento giuridico svizzero che trova il suo fondamento nell'art. 9 della Costituzione federale, permette al cittadino di esigere che l'Autorità rispetti le proprie promesse e che eviti di contraddirsi. Così un'informazione o una decisione erronea possono obbligare l'Amministrazione a consentire ad un assicurato un vantaggio contrario alla legge.
Le condizioni per tutelare la buona fede dell'assicurato, e scostarsi dal principio della legalità, sono precisate da una lunga e consolidata giurisprudenza e possono così essere formulate:
1. l'autorità deve essere intervenuta in una situazione concreta nei riguardi di persone determinate;
2. l'autorità ha agito o creduto di agire nei limiti delle proprie competenze;
3. la promessa dell'autorità deve essere propria a ispirare fiducia all'assicurato.
Ciò significa che l'interessato, date le circostanze, non deve poter riconoscere immediatamente l'erroneità della disposizione o dell'informazione ricevuta. La comunicazione dell'amministrazione deve infatti essere interpretata come il destinatario può e deve capirla usando tutta l'attenzione da lui esigibile (protezione della buona fede dell'assicurato).
Una mancanza di chiarezza di un'informazione da parte della Cassa non può trarre seco conseguenze sfavorevoli per il cittadino (DTF 106 V 33 consid. 4; DTF 104 V 18 consid. 4; RAMI 1991 pag. 68).
Inoltre l'informazione deve essere incondizionata. Qualora l'organo amministrativo che fornisce la comunicazione esprime - almeno implicitamente, ma con chiarezza - che la comunicazione non è definitiva, il destinatario della comunicazione non può far valere la propria buona fede (IMBODEN-RHINOW, Schweiz. Vewaltungsrechtsprechung, 5a edizione, n. 75 B III b 3);
4. l'informazione errata ha indotto l'assicurato ad adottare un comportamento o un omissione che gli è pregiudizievole;
5. la legge non è stata modificata dal momento in cui l'informazione è stata data (RAMI 1991 pag. 68 segg.; DTF 113 V 87 consid. 4c; DTF 112 V 199 consid. 3a; DTF 111 V 71; DTF 110 V 155 consid. 4b; DTF 109 V 55).
In sostanza, il principio della buona fede conferisce al Giudice la facoltà di non applicare una norma di diritto quando ne conseguisse un risultato iniquo o comunque in contrasto con l’ordinamento giuridico preso nel suo complesso o con il comune sentimento di giustizia. In senso lato, la buona fede va intesa, nel diritto pubblico, come un principio generale che vieta all’autorità e ai privati di servirsi, in ogni ambito delle loro relazioni, di procedimenti sleali e di agire con abuso di diritto e con attitudini contraddittorie (cfr. sentenza 11 gennaio 2002, H 299/99, consid. 6b).
Va ancora rammentato che in una sentenza del 27 giugno 1996, pubblicata in DTF 122 V 169, l’allora TFA (dal 1° gennaio 2007: TF), pur confermando la modifica di uno statuto contributivo con effetto retroattivo, ha accennato al principio della buona fede, non ritenendo tuttavia adempiuti i presupposti, poiché l'assicurato non ha fatto valere di aver ricevuto informazioni vincolanti da parte della Cassa. In particolare l'Alta Corte si è così espressa (sentenza citata, pag. 178):
" Inwiefern dieser Statutswechsel dem Grundsatz des Vertrauensschutzes widersprechen soll, wie in der Verwaltungsgerichtsbeschwerde gerügt wird, ist nicht ersichtlich. Namentlich kann keine Rede davon sei, es habe im Zeitpunkt der Uebernahme des Telekiosk-Betriebes am 1. Januar 1993 eine langjährige Praxis der Ausgleichskassen im Sinne der Einstufung der Telefonhostessen als Selbständigerwerbende bestanden, gibt es doch den "Telekiosk 156" erst seit Oktober 1991. Der Beschwerdeführer durfte daher nicht ohne weiteres auf die Richtigkeit dieser Qualifizierung vertrauen. Dass er eine solche nach Treu und Glauben verbindliche Auskunft von der zuständigen Ausgleichskasse erhalten hatte (vgl. BGE 119 V 307 Erw. 3a, 118 Ia 254 Erw. 4b, je mit Hinweisen), macht er im übrigen nicht geltend."
8. A mente del TCA, nel caso di specie, per i motivi che seguono, i presupposti per tutelare la buona fede del ricorrente, perlomeno per quanto concerne le attività svolte per PI 2, PI 3 e PI 1, sono dati (cfr. sentenza 23 maggio 2003, inc. 30.2002.115, consid. 2.8; sentenza 20 ottobre 2003, inc. 30.2003.16, consid. 2.8; sentenza 11 marzo 2004, inc. 30.2003.59).
Dalle tavole processuali emerge che le società PI 2 e PI 1 sono state oggetto di revisione, mentre __________ PI 3 e PI 4 non lo sono mai state (doc. XIII).
Per quanto concerne PI 1, il 16 luglio 2007 la Cassa ha effettuato la revisione per il periodo dal 1° gennaio 2003 al 31 dicembre 2006, con informazioni assunte per il tramite del ricorrente, RI 1 (doc. XIII/2 pag. 1). Il 19 agosto 2008 è stato emesso un primo rapporto di revisione (cfr. doc. XIII/2), sostituito il 21 novembre 2008 (doc. XIII/2 pag. 4).
PI 2 è stata oggetto di revisione il 15 giugno 2007 per il periodo dal 1° gennaio 2003 al 31 dicembre 2006 (doc. XIII/1), con informazioni ottenute da RI 1 e __________ (doc. XIII/1 pag. 1). Il rapporto datato 18 agosto 2008 (doc. XIII/1) è stato annullato e sostituito l’8 e 10 settembre 2010 (doc. XIII/1 pag. 3).
Il 19 agosto 2008, ossia il giorno seguente l’allestimento del primo rapporto per PI 2 ed il giorno in cui è stato allestito il primo rapporto per PI 1, l’amministrazione ha stampato gli estratti del registro di commercio di queste due società, nonché di PI 3 e __________ (doc. 12 -15). Dai medesimi emerge che __________, all’epoca, era membro del CdA con firma collettiva a due della __________, socio e gerente con quota di fr. 10'000 ne PI 3, amministratore unico di PI 2 e vice-presidente e delegato con firma individuale della PI 1
Dagli atti emerge inoltre che il 1° ottobre 2007 l’__________, ha informato la Cassa che in occasione di un controllo del 26 settembre 2007 presso la società PI 1 era presente RI 1 che dal mese di aprile 2007 si stava occupando, per circa due ore al giorno, della realizzazione EDP e Programmi gestionali come pure del regolamento aziendale, per un onorario di fr. 40 all’ora (doc. 17). Il 26 settembre 2007 PI 1 ha confermato questa collaborazione, iniziata circa “2 mesi fa” (doc. 16).
Il 7 dicembre 2007 RI 1 ha compilato il questionario per l’affiliazione per gli indipendenti indicando di voler essere iscritto in tale qualità dal 1° settembre 2007 (doc. 1).
Il 20 febbraio 2008 la Cassa di compensazione ha confermato l’affiliazione come indipendente dell’assicurato con effetto dal 1° settembre 2007 (doc. G), mentre il 5 marzo 2008 l’amministrazione ha affermato che l’iscrizione come indipendente vale per l’attività indipendente accessoria di consulting, auditor, ERP e EDP aziendale (doc. H).
Il 16 febbraio 2010 ed il 6 aprile 2010 l’amministrazione ha fissato definitivamente i contributi dovuti da RI 1 come indipendente dal 1.09.2007 al 31.12.2007, rispettivamente dal 1.1.2008 al 31.12.2008 (doc. 17-18).
Nel corso dell’udienza del 22 giugno 2011 il rappresentante della Cassa, ha affermato che:
" (…) l’avvio della procedura è dipeso da segnalazione dell’__________, signor __________. Ciò è avvenuto in occasione di una revisione. L’__________ ha eseguito il controllo nel giugno e luglio 2007 ed ha segnalato, come detto, la situazione della presenza del ricorrente presso gli uffici delle società svolgente compiti di natura amministrativa.
La comunicazione dell’____________________ è del 1° ottobre 2007 ed è firmata da __________, fa riferimento al controllo presso PI 1.
Il rappresentante della Cassa non sa dire se risulti una comunicazione relativa alla collaborazione verificata tra RI 1 e la PI 1, ritiene che verosimilmente ciò sia comunque avvenuto.
(…)
La Cassa conferma che per gli anni 2007 e 2008 sono stati fissati in via definitiva i contributi dovuti dal ricorrente per la sua attività indipendente. Questo giustifica, per la Cassa, il cambio di prassi a partire dal 1° gennaio 2009.” (doc. XIV)
Da parte sua __________ ha affermato:
" È giusto dire che il 15 giugno 2007 c’è stato il controllo dei datori di lavoro presso la PI 2 ed il 16 luglio 2007 il controllo presso PI 1 Le date non le ricordavo, le ha indicate il Giudice, rilevandole dai rapporti consegnati agli atti. Io ricordo che era venuto l’__________, non mi sono occupato in prima persona di questo. Il Giudice mi dice che dai rapporti emerge che il contatto è avvenuto tra l’__________ e RI 1.
In occasione di queste ispezioni, a me non è stato comunicato nulla di particolare. In specie, non mi è mai stato detto che il ricorrente dovesse essere ritenuto un dipendente delle società.
Mi viene data lettura dello scritto 1° ottobre 2007 dell’__________ __________ dell’__________, all’attenzione del signor __________, con cui si segnala un controllo avvenuto il 26 settembre 2007. Preciso che ricordo una visita dell’__________, ma non ricordavo la data, e ciò al di fuori delle ispezioni della Cassa.” (doc. XIV)
Da quanto sopra emerge che l’amministrazione era a conoscenza della circostanza che RI 1 avesse iniziato una collaborazione con PI 2 e PI 1 già nel corso del 2007 (cfr. doc. XIV: ”Per la Cassa il signor __________ comunica che l’avvio della procedura è dipeso da segnalazione dell’__________ interno della Cassa, signor __________. Ciò è avvenuto in occasione di una revisione. L’__________ ha eseguito il controllo nel giugno e luglio 2007 (ndr: come riportato nei rapporti di revisione doc. XIII/1 e doc. XIII/2) ed ha segnalato, come detto, la situazione della presenza del ricorrente presso gli uffici delle società svolgente compiti di natura amministrativa.”), prima ancora che il medesimo chiedesse l’iscrizione quale indipendente (doc. 1). Nel 2008, allorquando sono state allestite le prime versioni dei rapporti di revisione delle due società, l’amministrazione ha pure stampato gli estratti del registro di commercio delle citate società (doc. 12-15).
I rapporti di revisione sono stati inizialmente allestiti il 18 agosto 2008 per PI 2 (cfr. doc. XIII/1: “annulla e sostituisce il precedente rapporto del 18 agosto 2008”) e il 19 agosto 2008 per PI 1 (cfr. doc. XIII/2: “Annulla e sostituisce il precedente rapporto del 19 agosto 2008”).
Ora, malgrado fin dal 2007, come precisato dall’amministrazione ancora in sede di udienza, la Cassa fosse a conoscenza della collaborazione di RI 1 con PI 2 e PI 1 (doc. XIV: “Ciò è avvenuto in occasione di una revisione. L’__________ ha eseguito il controllo nel giugno e luglio 2007) e del tipo di attività svolta (doc. XIV: ”ed ha segnalato, come detto, la situazione della presenza del ricorrente presso gli uffici delle società svolgente compiti di natura amministrativa”), e quest’ultima società, già il 26 settembre 2007, ne avesse dato conferma, indicando quale lavoro svolgeva RI 1 (doc. 16: si sta “occupando della realizzazione EDP e Programmi gestionali per circa 2 ore al giorno”), l’amministrazione ha ritenuto di qualificare l’interessato come indipendente quale “consulting, auditor, ERP e EDP aziendale” (allegato al doc. 2) e di fissare i contributi per il 2007 (da settembre) e per il 2008, in maniera definitiva nel corso del 2010 (doc. 18 e 19), senza sollevare alcuna eccezione.
Le società ed il ricorrente, presente al momento della revisione, potevano pertanto ritenere che l’affiliazione come indipendente per il lavoro svolto a favore delle citate ditte fosse corretta.
Tant’è che solo nel settembre 2010, quando del resto, secondo quanto affermato da __________ (doc.XIV) e dall’avv. RA 2 (doc. 4), l’interessato aveva cessato da diversi mesi ogni collaborazione con PI 2, PI 1 e PI 3, l’amministrazione, con effetto retroattivo, ha deciso di cambiare lo statuto lavorativo del ricorrente, senza che questi avesse modificato la propria attività in quanto tale.
E' vero che l’Alta Corte ha stabilito che il cambiamento dello statuto contributivo nei casi in cui i contributi assicurativi in lite siano stati oggetto di decisione formalmente cresciuta in giudicato è possibile quando siano dati i presupposti del riesame o della revisione processuale, mentre se non si tratta di un cambiamento dello statuto con effetto retroattivo, ma con effetto per il futuro, la questione dello statuto viene di principio esaminata liberamente come per la prima volta, con il dovuto riserbo nei casi limite e che se la questione del cambiamento dello statuto concerne sia rimunerazioni dalle quali sono già stati prelevati contributi assicurativi, sia rimunerazioni non ancora oggetto di decisione, deve essere esaminato, per la parte già considerata del provvedimento formalmente cresciuto in giudicato, se sono dati i presupposti del riesame o della revisione processuale, mentre lo statuto contributivo per le rimanenti rimunerazioni, non ancora contemplate da decisione, di principio è apprezzato liberamente (DTF 121 V 1; cfr. anche Greber, Duc, Scartazzini, Commentaire des articles 1 à 16 de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS), n. 121 seg. ad art. 5 , pag. 183 seg., in particolare n. 127 pag. 185).
Tuttavia, in concreto, nella misura in cui la Cassa malgrado due controlli sul posto nel 2007, dove ha riscontrato e segnalato la presenza del ricorrente ed un controllo dell’__________, ha ritenuto l’assicurato quale persona indipendente anche per quanto concerne il lavoro svolto per almeno due delle tre citate società, non vi è spazio per ritenere una modifica retroattiva dello statuto.
In concreto non si tratta infatti di qualificare retroattivamente un’attività per società di cui la Cassa non era a conoscenza ma di modificare, con un effetto retroattivo di oltre 1 anno e mezzo la qualifica dell’attività svolta fino ad ora e sempre ritenuta indipendente.
Per cui nella misura in cui la Cassa è intervenuta concretamente, nel limite delle proprie competenze, inducendo le parti in errore giacché, malgrado i controlli avvenuti nel 2007, ha poi ritenuto corretto affiliare l’assicurato quale indipendente, ritenuto che la legge non è stata modificata per quello che concerne l'oggetto del contendere e che una modifica con effetto retroattivo dello statuto contributivo comporterebbe un pregiudizio alle parti che dovrebbero pagare gli interessi di mora e modificare i rapporti con altre autorità amministrative in altri ambiti (un'eventuale modifica avrebbe serie conseguenze in ambito fiscale [dichiarazione delle imposte, pagamento dell'IVA, ecc.], in ambito di assicurazione contro gli infortuni [affiliazione alla __________], di secondo pilastro, di cassa malati, ecc. [cfr. sentenze del 19 maggio 2003, 30.2002.159 e sentenze del 23 maggio 2003, 30.2002.115-116]), le condizioni per la protezione della buona fede sono adempiute (cfr. sentenze del 19 maggio 2003, 30.2002.159 e sentenze del 23 maggio 2003, 30.2002.115-116).
Ne segue che la Cassa non poteva modificare lo statuto contributivo retroattivamente per il lavoro svolto in favore di PI 2 e PI 1, e conseguentemente PI 3 (per la quale, tra l’altro è stata emessa solo una fattura, cfr. plico doc. 10 e che è stata considerata datrice di lavoro poiché ritenuta facente parte del “gruppo __________”), ma eventualmente unicamente per il futuro.
Rilevato tuttavia che l’interessato, al momento dell’emissione della decisione di cambiamento di prassi del 23 novembre 2010 non prestava già più le sue prestazioni in favore delle tre citate società, nella misura in cui affilia l’interessato quale dipendente delle società PI 1, PI 2 e PI 3l, la decisione va modificata nel senso che l’affiliazione quale indipendente va mantenuta.
9. Va ora esaminata la qualifica dell’attività svolta dall’insorgente in favore di PI 4.
Il 23 novembre 2010 l’amministrazione ha emesso la seguente decisione nei confronti della società:
" (…)
Dall’esame della fattispecie, è emerso che il signor RI 1 riveste la carica di socio e gerente per la vostra società e conformemente alla marginale 2028 delle Direttive sul salario determinante (DSD), le retribuzioni versate ad un assicurato come organo di una persona giuridica, fanno parte del salario determinante.
Ne consegue che la società è stata considerata datore di lavoro del signor RI 1 e quindi dovrà pagare i contributi paritetici AVS/AI/IPG/AD/AF sul salario erogato, e presentare i rendiconti alla Cassa di compensazione.
Vi informiamo che, il “cambiamento di prassi” avrà effetto retroattivo, a partire dal 1° gennaio 2009.” (doc. 9)
Nella decisione notificata al ricorrente ha affermato:
" (…)
Dovrà parimente essere considerato salariato, quanto lavora per la società PI 4, poiché riveste la carica di socio e gerente e, conformemente alla marginale 2028 delle Direttive sul salario determinante (DSD), le retribuzioni versate ad un assicurato come organo di una persona giuridica, fanno parte del salario determinante.” (doc. 5)
Nella decisione su opposizione l’amministrazione ha affermato:
" (…)
2. La Cassa ha proceduto al “cambiamento di prassi” a decorrere dal 1° gennaio 2009 in quanto quale indipendente non erano più dati i requisiti necessari secondo il diritto delle assicurazioni sociali. In particolare è emerso che l’opponente:
(…)
- inoltre svolge pure un’attività lucrativa con la ditta PI 4, con la quale riveste la carica di socio e gerente
(conformemente alla marg. 2028 DSD: le retribuzioni versate ad un assicurato come organo di una persona giuridica, fanno parte del salario determinante)” (doc. 1a)
A questo proposito l’insorgente e la società ammettono, giustamente, che le prestazioni percepite dal 1° luglio 2010 nella qualità di gerente vanno ritenute quale salario determinante (cfr. ricorso doc. I, punto 5 e doc. XII).
Infatti, il n. 2034 delle Direttive sul salario determinante (DSD), edite dall'UFAS (in vigore dal 1.1.2008), prevede che le retribuzioni versate ad un assicurato come organo di una persona giuridica fanno parte del salario determinante.
Fanno parte delle retribuzioni versate agli organi in particolare onorari, tantièmes, salari e altre indennità fisse dei membri dell'amministrazione, come pure i gettoni di presenza (n. 2035 DSD).
Il marg. 2042 DSD prevede che un assicurato che è organo di una persona giuridica può trovarsi anche in situazione dipendente o indipendente nei suoi confronti (così p. es. l’impresario edile, l’avvocato, il fiduciario, il contabile che fanno parte del consiglio di amministrazione di una società anonima). Se questa agisce in qualità di terzo nei confronti della società, il guadagno che ne deriva è considerato reddito di un’attività lucrativa indipendente. Per qualificare l’indennità si deve vedere se l’attività, per cui è versata, è legata alla qualità di organo della società oppure se il suo esercizio è indipendente da questa funzione.
Nel caso di specie dal sito internet del registro di commercio emerge che l’insorgente è iscritto quale socio e gerente della PI 4 dal 2 luglio 2010. In tale qualità, conformemente alla marg. 2034 DSD e come ammesso dalle parti, egli deve essere ritenuto dipendente della società per le retribuzioni percepite quale organo della PI 4.
Se invece l’interessato agisce in qualità di terzo nei confronti della società, il guadagno che ne deriva è considerato reddito di un’attività lucrativa indipendente. Spetterà all’amministrazione esaminare di conseguenza, di caso in caso, se l’attività per cui è versata la prestazione è legata alla qualità di organo della società oppure se il suo esercizio è indipendente da questa funzione (cfr. marg. 2042 DSD).
Per cui la qualifica di dipendente di RI 1 nei confronti della PI 4 non è data per ogni tipo di lavoro. In questo senso la decisione va modificata.
10. L’insorgente chiede, genericamente, tramite il ricorso, l’assunzione di ulteriori prove (richiamo del suo incarto dalla Cassa di compensazione e dall’Ufficio di tassazione, ecc.).
Questo Tribunale rinuncia all’assunzione di ulteriori prove poiché quelle prodotte dalle parti e l’udienza tenutasi innanzi al TCA sono sufficienti, per i motivi sopra esposti, per decidere nel merito del ricorso.
Va qui rammentato che conformemente alla costante giurisprudenza, qualora l’istruttoria da effettuare d’ufficio conduca l’amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove (apprezzamento anticipato delle prove; Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, pag. 212 no. 450, Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechts-pflege des Bundes, 2a ed., pag. 39 no. 111 e pag. 117 no. 320; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274; cfr. anche STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa C., H 103/01; DTF 122 II 469 consid. 4a, 122 III 223 consid. 3c, 120 Ib 229 consid. 2b, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti). Tale modo di procedere non costituisce una violazione del diritto di essere sentito desumibile dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (e in precedenza dall'art. 4 vCost.; DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti).
11. Al ricorrente, rappresentato dall’avv. RA 1 e a PI 1, PI 2 e PI 3, rappresentate dall’avv. RA 2, vincenti in causa, vanno assegnate le ripetibili.
Va infatti rammentato che l’indennità per ripetibili può venire assegnata, di regola, solo al ricorrente vittorioso patrocinato in causa (art. 61 cpv. 1 lett. g LPGA; DTF 112 V 86 consid. 4; DTF 110 V 81 consid. 7; DTF 105 V 89 consid. 4; DTF 105 Ia 122; DTF 99 Ia 580 consid. 4), ma è concessa non soltanto se l’assicurato è patrocinato da un avvocato, ma anche quando il patrocinio è assunto da una persona particolarmente qualificata per la questione giuridica considerata, purché non si debba ritenere che il patrocinatore abbia agito a titolo gratuito (DTF 118 V 140 consid. 2= RCC 1992 p. 433 consid. 2a; RCC 1985 p. 411 consid. 4; DTF 108 V 271 = RCC 1983 p. 329; cfr. la sentenza 30.2009.32 del 2 aprile 2010).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è accolto ai sensi dei considerandi.
La decisione impugnata è modificata come ai considerandi.
2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato. La Cassa verserà fr. 800.-- (IVA inclusa) a titolo di ripetibili a PI 1, PI 2 e PI 3 (in solido) e fr. 1'200.-- (IVA inclusa) sempre per ripetibili ad RI 1.
3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il giudice delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Fabio Zocchetti