Raccomandata |
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Incarto n.
IR/sc |
Lugano
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In nome |
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Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni |
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Giudice Ivano Ranzanici |
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statuendo sul ricorso del 21 aprile 2011 di
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RI 1
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contro |
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la decisione su opposizione del 21 marzo 2011 emanata da |
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Cassa CO 1,
in materia di contributi paritetici AVS |
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ritenuto, in fatto
A. Il RI 1 (RI 1 qui di seguito), nella sua veste di datore di lavoro, è stato oggetto di un controllo da parte dell’ispettore __________ della Cassa CO 1. L’amministrazione, con tassazione d’ufficio del 7 febbraio 2011, ha determinato una ripresa salariale e la conseguente imposizione del versamento di contributi paritetici.
Nelle sue osservazioni contenute nel rapporto di revisione l’amministrazione ha indicato l’obbligo per RI 1 di assoggettare, per il futuro, e cioè dal 1 gennaio 2011, i rimborsi eseguiti in favore del dipendente di (parte almeno) del premio dell’APG malattia versata dal datore di lavoro siccome soggetta alla percezione di contributi (doc. 2 pag. 5).
Con lungo e dettagliato scritto del 17 marzo 2011 RI 1, rappresentata dal Presidente __________ e dalla Vice Presidente __________, ha contestato unicamente le osservazioni e l’obbligo futuro di assoggettare i rimborsi dei premi dell’APG alla percezione dei contributi paritetici.
Con decisione su opposizione del 21 marzo 2011 l’amministra-zione ha dichiarato sostanzialmente inammissibile (doc. A1 pag. 3) l’opposizione siccome non formulata contro la decisione ma contro l’osservazione ivi contenuta e l’avviso pro futuro, e quindi in assenza di una decisione formale di ripresa del rimborso premi APG ai collaboratori.
B. Con ricorso 21 aprile 2011 RI 1 contesta il provvedimento impugnato, che ritiene lesivo del diritto federale. Il datore di lavoro considera ricevibile il suo gravame, ritiene di avere un interesse attuale e legittimo alla resa di una decisione in materia, ribadisce la sua contestazione nel merito osservando come la ripresa prevista ed ordinata pro futuro dall’amministrazione avrebbe quale conseguenza quella di sottoporre a doppia percezione di contributi i medesimi importi. D’altro canto, con riferimento alle direttive (DSD) invocate dall’amministrazione nella propria decisione, la parte ricorrente ritiene che tutti i collaboratori della struttura siano trattati in maniera uguale e non vi sia disparità di trattamento. Tutti i collaboratori che nel corso dell’anno si ammalano sono trattai in maniera uguale così come coloro che non si ammalano. La differenza nel trattamento tra chi si ammala in corso d’anno e chi no sarebbe giustificata da situazioni diverse e quindi ammissibile.
Nelle proprie osservazioni l’amministrazione ribadisce la correttezza del provvedimento impugnato e ne chiede la conferma con riferimento alle DSD 2172 e 2173 secondo cui deve intervenire una ripresa di salari quando non tutti i collaboratori siano trattati in maniera uguale, e quindi vi siano persone che ricevano il rimborso ed altre no a dipendenza dell’insorgere di una malattia o meno.
Le parti sono state convocate per un’udienza di discussione il 16 giugno 2011 nel corso della quale, dopo lunga, pacata ed approfondita discussione, sono rimaste sulle rispettive posizioni. In corso d’udienza l’amministrazione ha ribadito la possibilità di emanare, trascorso il 2011 ed in caso di rimborsi di premi dell’APG ai collaboratori, una decisione ad inizio 2012 per permettere a Stella Maris di sottoporre il caso al Tribunale cantonale delle Assicurazioni nel merito. La Cassa CO 1 ha ribadito comunque l’irricevibilità del provvedimento impugnato.
in diritto
in ordine
1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell'istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull'organizzazione giudiziaria (STF H 180/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003).
2. Il ricorso, presentato nel termine di 30 giorni dall’intimazione della decisione resa su opposizione è tempestivo e contiene una sufficiente esposizione dei fatti, una motivazione adeguata e conclusioni precise. Il gravame è quindi ricevibile in questa sede.
nel merito
3. Giusta l'art. 68 cpv. 1 LAVS ogni cassa di compensazione, comprese le sue agenzie, deve essere sottoposta a revisione periodica. La revisione deve estendersi alla contabilità e alla gestione. Essa deve essere fatta da un ufficio di revisione che soddisfi ai requisiti posti nel capoverso 3. I Cantoni possono affidare la revisione delle loro casse di compensazione a un idoneo ufficio cantonale di controllo. Il Consiglio federale può far eseguire, se occorre, delle revisioni complementari. Periodicamente si dovrà controllare se i datori di lavoro affiliati alla cassa di compensazione applicano le disposizioni legali. Il controllo deve essere fatto da un ufficio di revisione che soddisfi ai requisiti posti nel capoverso 3, o da un ufficio speciale della cassa di compensazione. Se i controlli dei datori di lavoro non sono eseguiti o sono eseguiti in modo non conforme alle prescrizioni, il Consiglio federale ne ordina l'esecuzione a spese della cassa di compensazione (art. 68 cpv. 2 LAVS). Per l'art. 68 cpv. 3 LAVS gli uffici previsti per le revisioni delle casse e i controlli dei datori di lavoro in conformità dei capoversi 1 e 2, non devono partecipare alla gestione della cassa nè eseguire, per conto delle associazioni fondatrici, altri compiti che le revisioni di cassa e i controlli dei datori di lavoro; essi devono dedicarsi esclusivamente all'attività di revisori e offrire sotto tutti gli aspetti garanzia assoluta di eseguire le revisioni e i controlli in modo ineccepibile e oggettivo. Il cpv. 4 prevede che il Consiglio federale emana le prescrizioni particolari relative all'ammissione degli uffici di revisione e all'esecuzione delle revisioni delle casse e del controllo dei datori di lavoro.
4. Giusta l'art. 162 OAVS:
" 1Il controllo periodico dei datori di lavoro di cui all’articolo 68 capoverso 2 primo periodo LAVS è effettuato sul posto.
2Se un datore di lavoro passa da una cassa a un’altra, la prima cassa deve vigilare che egli sia controllato per il periodo anteriore al cambiamento di cassa.
3Il gerente della cassa ha la responsabilità di ordinare i controlli sul posto e di stabilire i periodi di controllo. A tal fine tiene conto in particolare del risultato dell’ultimo controllo e della valutazione costante dei rischi relativa al datore di lavoro in questione. Il controllo deve essere annunciato in tempo utile al datore di lavoro.
4L’Ufficio federale impartisce alle casse di compensazione istruzioni sulle modalità dei controlli.
L'Ufficio di revisione deve verificare se il datore di lavoro adempie correttamente i compiti che gli spettano. Il controllo deve estendersi a tutti i documenti che sono necessari per tale verificazione (art. 163 cpv. 1 OAVS). Il controllo verte sul periodo di contribuzione non ancora caduto in prescrizione. Esso è effettuato in una misura tale da garantire una verificazione efficace e da permettere l’accertamento di eventuali lacune. I verificatori devono limitarsi al controllo. Essi non possono prendere decisioni nè impartire ordini e possono svolgere funzioni consultive (art. 163 cpv. 3 OAVS).
Del risultato di ogni revisione di una cassa di compensazione o di una agenzia, e di ogni controllo dei datori di lavoro è steso un rapporto (art. 169 cpv. 1 OAVS).
I rapporti di revisione e di controllo devono indicare esaurientemente l'estensione e l'oggetto delle verifiche fatte, nonché i difetti e le irregolarità rilevati. Essi devono indicare il risultato formale e materiale delle verifiche fatte ed esporre chiaramente se e come le prescrizioni legali e amministrative, nonché le istruzioni sono state osservate esattamente. I rapporti devono inoltre informare se i difetti precedentemente rilevati sono stati eliminati. L'Ufficio federale può impartire istruzioni particolari concernenti la formazione dei rapporti di revisione e di controllo e respingere rapporti che non rispondono alle esigenze poste. Infine, esso può ordinare la compilazione dei rapporti di controllo mediante un modulo prescritto (art. 169 cpv. 2 OAVS).
I rapporti di revisione e di controllo devono essere firmati dal revisore e, per gli uffici di revisione esterni, dalle persone rappresentanti l'ufficio di revisione o di controllo (art. 169 cpv. 3 OAVS).
Per costante giurisprudenza l'autorità di ricorso può pronunciarsi su un determinato oggetto soltanto in presenza di una decisione emanata da una cassa di compensazione od autorità amministrativa competente. La decisione costituisce, in effetti, il presupposto ed il contenuto della contestazione sottoposta all'esame giudiziale (SVR 2005 AHV Nr. 19; DTF 130 V 388; DTF 122 V 36 c. 2, DTF 110 V 51 c. 3b, DTF 105 V 276 c. 1, DTF 104 V 180, DTF 102 V 152, STFA 23 marzo 1992 in re G. C., STCA 4 maggio 1992 in re G. V.; Gygi, Bundesverwaltungrechtspflege, pag. 44 in fine).
Se non è stata emessa nessuna decisione, la contestazione non ha oggetto e non può dunque essere pronunciata una sentenza nel merito (cfr. STF C 22/06 del 5 gennaio 2007; DTF 131 V 164 c. 2.1; DTF 125 V 414 c. 1A; DTF 119 Ib 36 c. 1b).
Le decisioni regolano una situazione giuridica concreta ed individuale del diritto amministrativo in maniera imperativa attraverso un atto unilaterale di un'autorità (Gossweiler, Die Verfügung im Schweizerischen Sozialversicherungsrecht, pag. 13ss; Bois, "La décision dans le domaine de l'assurance sociale" in Etudes de droit social, vol. 3, pag. 199; Gygi, Verwaltungsrechtpflege und Verwaltungsverfahren im Bund, seconda edizione, p. 27; DTF 118 V 17 c. 1, DTF 116 V 319 c. 1a, DTF 98 Ib 463).
Pertanto le prese di posizione che permettono, in un determinato caso, più soluzioni possibili o che non decidono dei diritti e dei doveri dell'assicurato non sono da considerare come decisioni (RCC 1977 p. 162). Per costante giurisprudenza federale, sebbene non ne presenti le caratteristiche formali (cfr. DTF 111 V 251, c. 1b, pag. 252-253), un conteggio delle prestazioni versate all'assicurato riveste carattere di decisione. In una decisione pubblicata in DTF 122 V 367 la nostra Massima istanza ha stabilito che finché l'assegnazione di prestazioni disposta per decisione informale non esplichi validamente effetti giuridici, l'amministrazione può di principio revocarla senza titolo giuridico (riesame o revisione processuale). Contestualmente il TFA ha, in particolare, rilevato che:
" (…)
2.- Der Abrechnung des Monats September 1994, mit welcher die Kasse die nach ihren Berechnungen im Monat August 1994 zuviel bezahlten Enteschädigung verrechnungsweise zurückforderte, kommt trotz Fehlens formeller Verfügungsmerkmale materiell Verfügungscharakter zu (BGE 121 V 53 Erw. 1 mit Hinweis; vgl. auch ARV 1993/1994 Nr. 25 S. 179 Erw. 3b und 1992 Nr. 1 S. 69 Erw. 2a). Denn sie stellt eine behördliche Anordnung dar, durch welche verbindlich festgelegt wird, dass der Versicherte für die in Frage stehende Kontrollperiode weniger Arbeitslosenentschädigung beanspruchen kann. Die Vorinstanz ist daher zu Recht auf die hiegegen eingereichte Beschwerde eingetreten. (…)"
(cfr. DTF 122 V 367, consid. 2, pag. 368)
Circa le nozioni di oggetto della lite e distinzione con l'oggetto dell'impugnativa si veda pure la precisazione della giurisprudenza in DTF 125 V 413 ed ancora la sentenza pubblicata in DTF 125 V 401, in particolare i c. 4c e 4d pag. 406-407, dove l’alta Corte, ha stabilito che la risoluzione con cui l'ufficio cantonale AI ordina una perizia non ha carattere di decisione.
Più recentemente il TF si è ulteriormente espresso sul tema nella decisione pubblicata in DTF 131 V 164 e segg. c. 2.1. dove ha ritenuto:
" Im verwaltungsgerichtlichen Beschwerdeverfahren sind grundsätzlich nur Rechtsverhältnisse zu überprüfen und zu beurteilen, zu denen die zuständige Verwaltungsbehörde vorgängig verbindlich - in Form einer Verfügung - Stellung genommen hat. Insoweit bestimmt die Verfügung den beschwerdeweise weiterziehbaren Anfechtungsgegenstand. Umgekehrt fehlt es an einem Anfechtungsgegenstand und somit an einer Sachurteilsvoraussetzung, wenn und insoweit keine Verfügung ergangen ist (BGE 125 V 414 Erw. 1a mit Hinweisen). Streitgegenstand im System der nachträglichen Verwaltungsrechtspflege ist das Rechtsverhältnis, welches - im Rahmen des durch die Verfügung bestimmten Anfechtungsgegenstandes - den auf Grund der Beschwerdebegehren effektiv angefochtenen Verfügungsgegenstand bildet. Anfechtungs- und Streitgegenstand sind danach identisch, wenn die Verwaltungsverfügung insgesamt angefochten wird; bezieht sich demgegenüber die Beschwerde nur auf einzelne der durch die Verfügung bestimmten Rechtsverhältnisse, gehören die nicht beanstandeten - verfügungsweise festgelegten - Rechtsverhältnisse zwar wohl zum Anfechtungs-, nicht aber zum Streitgegenstand (BGE 125 V 414 Erw. 1b in Verbindung mit Erw. 2a).
Si vedano ancora le decisioni 9C_551/2009 del 28 luglio 2009 e 8C_549/2007 del 30 maggio 2008.
5. Come evocato nella decisione di questo Tribunale cantonale delle Assicurazioni del 22 novembre 2002 (30.2002.221) un rapporto sul controllo dei datori di lavoro nelle cui osservazioni l’amministrazione si limita a preannunciare un cambiamento di prassi, motivata dal fatto che in assenza di tale avvertenza l’assicurato potrebbe validamente invocare la protezione della sua buona fede per il pregresso atteggiamento della Cassa, non costituisce una formale decisione soggetta ad impugnativa. In effetti con tale avvertenza l’amministrazione non fissa chiari obblighi (attuali) dell’assicurato nei suoi confronti, non gli impone preciso versamento di contributi o gli nega il riconoscimento di diritti specifici. Il datore di lavoro viene avvertito che in futuro, d’avviso della Cassa, dovrà sottoporre i rimborsi dell’APG eseguiti in favore del personale alla percezione dei contributi paritetici. Come emerso in corso di udienza potrebbe darsi il caso, in futuro, che tutti i collaboratori della parte ricorrente cadano in malattia durante l’anno civile considerato in modo da escludere ogni e qualsiasi rimborso e, conseguentemente, ogni possibile ripresa. L’osservazione contenuta nel rapporto, fissando un obbligo futuro e non determinando un obbligo contributivo specificato in favore della Cassa ed a carico del datore di lavoro, non costituisce quindi decisione impugnabile dinanzi a questo Tribunale cantonale delle Assicurazioni.
6. Da quanto precede discende che il ricorso è da respingere nella misura in cui contesta una sostanziale declaratoria di irricevibilità emessa dalla Cassa con il provvedimento impugnato. La CO 1 è invitata a volere provvedere, nei termini convenuti in corso d’udienza, a procedere alla fissazione dei contributi paritetici dovuti (per l’anno 2011) nei tempi il più possibile contenuti, ciò al fine di concedere a RI 1 di potere impugnare il provvedimento dapprima mediante opposizione e quindi, se del caso, al Tribunale cantonale delle Assicurazioni.
7. Non si percepiscono tasse e spese e non si attribuiscono ripetibili.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il giudice delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Fabio Zocchetti