Raccomandata |
|
|
|
|
|
|
Incarto n.
IR/sc |
Lugano
|
In nome |
|
||
|
Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni |
|||||
|
Giudice Ivano Ranzanici |
|||||
|
|
|||||
statuendo sul ricorso del 2 maggio 2011 di
|
|
RI 1
|
|
|
|
contro |
|
|
|
la decisione su opposizione del 15 aprile 2011 emanata da |
||
|
|
Cassa CO 1
in materia di rendite AVS |
||
|
|
|
|
|
considerato, in fatto ed in diritto
· che RI 1 si è rivolto alla Cassa CO 1 chiedendo di essere posto al beneficio della pensione per vecchiaia per avere svolto – senza remunerazione – attività di allenatore di calcio e donatore di sangue;
· che l’amministrazione, rilevando l’entrata in Svizzera del signor RI 1 solo successivamente al compimento del 65 anno di età e l’assenza dei presupposti per la concessione della pensione ha respinto la richiesta di rendita AVS;
· che RI 1 si è aggravato con opposizione contro detta decisione ribadendo in sostanza le sue ragioni;
· che con gravame 2 maggio 2011, trasmesso alla Cassa CO 1 e da questa girato al Tribunale cantonale delle Assicurazioni, RI 1 ha ribadito ulteriormente la sua richiesta;
· che il gravame non rispettando i presupposti procedurali minimi è stato rinviato all’estensore per la sua completazione;
· che con scritto pervenuto il 18 maggio 2011 RI 1 ha indicato la sua attività svolta in favore dei ragazzi e la sua donazione di sangue, il suo impegno per la Svizzera, ritenendo comunque “esaurita la questione”;
· che il ricorso non adempie palesemente i presupposti procedurali siccome non indica da un lato la decisione impugnata, non descrive i fatti, adduce motivazioni appena intuibili ma non rapportate al merito e non presenta chiare conclusioni;
· che a prescindere da ciò, per quanto indicato dall’amministrazio-ne, e non contestato dal ricorrente, egli è cittadino straniero rispetto alla Svizzera, domiciliato fuori dalla Confederazione per tutti gli anni di contribuzione, non risulta che RI 1 abbia mai contribuito all’AVS, e quindi correttamente la Cassa ha escluso il diritto di percepire una rendita, nonostante gli invocati compiti educativi;
· ne discende che il ricorso, quand’anche fosse ricevibile, sarebbe da respingere.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso 2 maggio 2011 formulato da RI 1 contro la decisione su opposizione del 15 aprile 2011 emanata dalla Cassa CO 1, __________, è irricevibile.
2. Non si percepiscono tasse e spese e non si attribuiscono ripetibili.
3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il giudice delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Fabio Zocchetti