Raccomandata

 

 

Incarto n.
30.2011.1

 

IR/sc

Lugano

11 gennaio 2011

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il giudice delegato

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Ivano Ranzanici

 

 

statuendo sul ricorso del 30 dicembre 2010 / 3 gennaio 2011 formulato da

 

 

RI 1

(rappresentato da: RA 1 )

 

 

contro

 

 

 

la comunicazione del 29 dicembre 2010 della

 

Cassa CO 1

 

 

in materia di interessi di mora

 

 

 

 

 

ritenuto,                           in fatto ed in diritto

 

                                    •   che RI 1, tramite la RA 1, si è rivolto a questo Tribunale cantonale delle Assicurazioni con atto datato 30 dicembre 2010 con cui indica ricevimento di una decisione formale da parte della cassa in materia di interessi di mora sui contributi per gli anni 2006 e 2007, ed opposizione datata 23 dicembre 2010. Il ricorrente rileva come, il 29 dicembre 2010, l’amministrazione gli ha trasmesso uno scritto (impugnato) secondo cui, avendo effettuato il pagamento dell’importo reclamato, l’opposizione sarebbe divenuta priva d’oggetto. La comunicazione 29 dicembre 2010 della Cassa indica comunque che “La procedura sarà stralciata dai ruoli, salvo richiesta entro 15 giorni dalla presente, di emanazione della decisione su opposizione impugnabile” al Tribunale cantonale delle Assicurazioni;

                                    •   che il 4 gennaio 2011 la rappresentante del ricorrente ha trasmesso al TCA copia di una lettera destinata alla CO 1 CO 1 con cui ha manifestato la sua opposizione alla comunicazione del precedente 29 dicembre 2010, chiedendo una decisione formale impugnabile. L’atto di ricorso non è stato intimato all’amministrazione per la presentazione della risposta di causa alla luce dell’esito della procedura;

 

                                    •   che la presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria (STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00);

 

                                    •   che l’oggetto dell’impugnativa a questo Tribunale cantonale delle Assicurazioni è una comunicazione della cassa con cui si avverte la rappresentante del ricorrente dell’avvenuto pagamento dell’importo contestato e lo si avvisa che ciò renderebbe privo d’oggetto il gravame, salva la richiesta esplicita di una decisione su opposizione. Oggetto del gravame appare quindi essere un atto che, non può neppure rivestire il carattere di decisione formale (si tratta infatti di una comunicazione alla parte) e rammenta la possibilità di ottenere una decisione su opposizione nell’ambito della procedura;

 

                                    •   che l’art. 52 cpv. 1 LPGA rammenta come le decisioni possono essere impugnate entro trenta giorni facendo opposizione presso il servizio che le ha notificate; fanno eccezione le decisioni processuali e pregiudiziali;

 

                                    •   che, come indicato nella decisione 33.2008.10 del 7 ottobre 2008, la LPGA regola il tema della decisione all'art. 49 con il rilievo appunto che, secondo l'art. 52 cpv. 1 LPGA, le decisioni emanate in virtù dell'art. 49 LPGA possono essere impugnate entro trenta giorni mediante opposizione all'istanza che le ha notificate. In via di principio, questa norma di procedura – come rammentato – è entrata in vigore immediatamente (DTF 117 V 93c. 6b, 112 V 360 c. 4a; RAMI 1998 KV no. 37 pag. 316 c. 3b). Ciò significa che tutte le decisioni emanate dopo il 1° gennaio 2003 sono rette dalla procedura di opposizione. Per quel che concerne il momento dell'emanazione della decisione è determinante la sua consegna alla posta (vedi DTF 119 V 95 c. 4c, si veda inoltre la lettera 29 novembre 2002 del TFA alle autorità di ricorso cantonali nel campo delle assicurazioni sociali). La procedura d'opposizione si applica a tutti i campi delle assicurazioni sociali, ad eccezione della previdenza professionale;

 

                                    •   che nel caso di specie la comunicazione della Cassa non costituisce palesemente una decisione impugnabile a questo Tribunale cantonale delle Assicurazioni. Il ricorso inoltrato a questo Tribunale cantonale delle Assicurazioni appare quindi inammissibile e l’atto equivale a richiesta di emanazione della decisione su opposizione da parte dell’assicurato rivolta alla Cassa. Conseguentemente gli atti della procedura vanno trasmessi all’ammi-nistrazione affinché emani il provvedimento auspicato e ciò dopo approfondito esame del caso. Va osservato come l’amministra-zione faccia riferimento, nella sua comunicazione oggetto delle lamentele del ricorrente, a sentenze del TCA del 2002 e del 2007. Al riguardo va qui richiamata la sentenza dello scorso 8 settembre 2010 che fa riferimento alla sentenza 9C_864/2007 del 30 aprile 2008 del Tribunale Federale sul tema. In effetti quel giudizio cantonale aveva per oggetto il provvedimento della Cassa di compensazione che aveva respinto l'opposizione di una Sagl a motivo che, “avendo quest'ultima già pagato l'importo richiesto con la decisione di tassazione d'ufficio, l'impugnativa era ormai diventata priva d'oggetto e di conseguenza era infondata”. Il ricorso era stato accolto da questa Corte con il richiamo della sentenza federale 9C_864/2007 del 30 aprile 2008 che ricorda come

 

"  4.2 …(con) … sentenza (H 252/00), dovendo statuire sul ricorso di un'assicurata che, dopo avere versato, pendente lite (dopo la presentazione del gravame), l'importo richiestole dall'amministrazione a titolo di interessi moratori su contributi arretrati, si era vista stralciare, per ragioni analoghe a quelle addotte dal Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino nella presente vertenza, la causa dall'autorità giudiziaria di prima istanza, il Tribunale federale delle assicurazioni, dando ragione all'interessata, ha precisato che un ricorso non può essere ritirato tacitamente, un ritiro necessitando di una dichiarazione esplicita e incondizionata (DTF 119 V 36 consid. 1b pag. 38; 111 V 156 consid. 3b pag. 158).

 

4.3 Similmente, lo stesso Tribunale, pur ammettendo la possibilità di rinunciare a prevalersi di un rimedio giuridico nella misura in cui una simile dichiarazione venga espressa esplicitamente e durante il termine di impugnazione (una rinuncia non può per contro essere validamente espressa prima che si abbia conoscenza della decisione impugnabile: RAMI 2003 no. U 474 pag. 53 consid. 2.3 con riferimenti [U 139/02]; cfr. pure sentenza A.203/1985 del 1° ottobre 1985, pubblicata in ASA 59 pag. 204, consid. 2), ha escluso che una rinuncia a ricorrere possa essere espressa tacitamente (sentenza inedita C 2/95 del 26 luglio 1995, consid. 1). In quest'ultima occasione, il Tribunale federale delle assicurazioni ha in particolare avuto modo di stabilire che il pagamento dell'indennità di parte dovuta alla controparte a seguito della soccombenza nella procedura cantonale non osta alla ricevibilità di un ricorso all'istanza superiore.

 

4.4 Stante quanto precede, non potendo considerare il pagamento effettuato dal ricorrente in data 18 dicembre 2006 alla stregua di una rinuncia esplicita (e incondizionata) a fare valere il diritto all'impugnazione - diritto peraltro poi esercitato nei termini di legge - delle decisioni amministrative del 5 dicembre 2006, il giudizio impugnato dev'essere annullato. Gli atti vanno di conseguenza rinviati al Tribunale cantonale affinché statuisca sul merito della causa. (…)" (sottolineature del redattore)

 

                                    •   che, verosimilmente proprio alla luce di questa prassi, la CCC ha interpellato il ricorrente a proposito delle sue intenzioni alla luce del pagamento. Vista la reazione della RA 1 per conto del signor RI 1 gli atti, come detto, vanno retrocessi alla Cassa per l’emanazione del giudizio di sua competenza, semmai impugnabile a questa Corte. Alle parti si richiama la giurisprudenza sugli interessi di mora del TF e di questa Corte;

 

                                    •   che non si prelevano tasse e spese e non si attribuiscono ripetibili;

 

                                     

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

                                   1.   Il ricorso 30 dicembre 2010 / 3 gennaio 2011 formulato da RI 1 è irricevibile e gli atti vengono immediatamente retrocessi alla CCC CO 1, __________ per l’emanazione della decisione su opposizione di sua competenza.

 

                                   2.   Non si percepiscono tasse e spese e non si attribuiscono ripetibili.

 

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il giudice delegato                                                 Il segretario

 

Ivano Ranzanici                                                     Fabio Zocchetti