Raccomandata |
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Incarto n.
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Lugano
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In nome |
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Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni |
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Giudice Ivano Ranzanici |
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con redattore: |
Christian Steffen, vicecancelliere |
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segretario: |
Fabio Zocchetti |
statuendo sui ricorsi del 24 settembre 2011 di
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RI 1
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contro |
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le decisioni su opposizione del 25 agosto 2011 emanate da |
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CO 1
in materia di contributi AVS |
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ritenuto, in fatto
A. Con una decisione del 14 giugno 2011 (doc. 6, inc. 30.2011.34) ed una decisione del 20 giugno 2011 (doc. 8, inc. 30.2011.35), confermate da due distinte decisioni su opposizione del 25 agosto 2011 (doc. 1, inc. 30.2011.34 e doc. 2, inc. 30.2011.35), la Cassa CO 1 di compensazione ha fissato i contributi dovuti quale persona senza attività lucrativa da __________, deceduta il __________, per il 2008 e per il periodo 1.1.2009-31.3.2009. L’amministrazione ha preso in considerazione quale reddito percepito sotto forma di rendite anche metà del reddito (moltiplicato per venti) conseguito dal marito domiciliato in __________ per il lavoro dipendente svolto in __________.
B. RA 1, marito della defunta __________, è insorto contro le predette decisioni con due distinti ricorsi con contenuto simile (doc. I, inc. 30.2011.34 e doc. I inc. 30.2011.35). L’insorgente, che chiede di essere convocato, contesta il calcolo posto a fondamento delle decisioni e chiede di poter pagare solo il contributo minimo. L’interessato evidenzia in particolare che laddove il coniuge che svolge attività lucrativa paga oltre il doppio del contributo minimo, il coniuge senza attività lucrativa non deve pagare alcunché. Egli evidenzia inoltre che sua moglie ha sempre lavorato fino a quando, a causa di una grave malattia, ha iniziato a beneficiare di una rendita AI, mentre il ricorrente stesso quando si è trasferito in __________ ha chiesto di poter continuare a versare il contributo minimo AVS ma ha ricevuto una risposta negativa.
L’insorgente sostiene che il computo del suo reddito conseguito all’estero configura un’ingiusta doppia imposizione e chiede che vengano utilizzati unicamente gli importi da lui indicati.
Egli ritiene inoltre che vi sia un’errata interpretazione dell’assoggettamento di sua moglie al metodo di calcolo sulla base di quanto previsto per i contributi delle persone senza attività lucrativa, considerando che era coniugata con uno svizzero domiciliato all’estero che non paga contributi in Svizzera. Sua moglie è stata qualificata quale persona senza attività lucrativa non per sua decisione di non esercitare un’attività lucrativa o perché il mercato del lavoro non le ha consentito di lavorare, ma perché, per motivi di salute, non era più in grado di lavorare con riconoscimento della sua situazione tramite l’emissione della decisione in ambito AI. Deve inoltre essere considerato il fatto che il marito non ha potuto, neppure volontariamente, versare contributi in Svizzera.
C. L’amministrazione, con due distinte risposte del 7 ottobre 2011, propone la reiezione dei ricorsi con argomentazioni che, laddove necessario, saranno riprese in corso di motivazione (doc. III, inc. 30.2011.34 e doc. III, inc. 30.2011.35).
D. Il 24 ottobre 2011 l’insorgente ha prodotto ulteriori prove, ribadendo che sua moglie ha lavorato dal 1° luglio 2003 in Svizzera pagando regolarmente i contributi AVS fino al sopraggiungere di un’incapacità al guadagno e lavorativa a causa di un tumore al cervello e rilevando che dal 1° marzo 2005 essa ha beneficiato di una rendita d’invalidità AVS/AI e di una rendita della previdenza professionale. L’interessato contesta inoltre l’applicazione della giurisprudenza federale citata dall’amministrazione, evidenziando di avere la doppia nazionalità svizzera __________ e rammentando che sua moglie non poteva lavorare a causa di una malattia e non per sua volontà (doc. V, inc. 30.2011.34+35).
in diritto
In ordine
1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; e giurisprudenza ivi citata).
2. In concreto si pone la questione della congiunzione dei ricorsi. L’insorgente ha infatti prodotto due ricorsi con contenuto analogo contro due decisioni su opposizione distinte, tramite le quali l’amministrazione ha fissato i contributi dovuti dalla defunta moglie nel 2008 e nei primi tre mesi del 2009 quale persona senza attività lucrativa.
Per l’art. 31 Lptca, “per quanto non stabilito dalla presente legge, valgono le norme della legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, delle leggi federali che regolano le singole materie e, sussidiariamente, la legge cantonale di procedura per le cause amministrative”.
L’art. 51 LPamm, a proposito della congiunzione dei ricorsi, prevede che quando siano proposti davanti alla stessa Autorità più ricorsi il cui fondamento di fatto sia il medesimo, l’Autorità può ordinare la congiunzione delle istruttorie, decidere i ricorsi con una sola decisione o sospendere una o più procedure in attesa della istruzione o della decisione delle altre.
In concreto, ritenuto come l’insorgente abbia inoltrato due ricorsi simili, che sollevano quesiti giuridici analoghi, contro due decisioni su opposizione di fissazione di contributi che contengono motivazioni analoghe e relative alla medesima persona, il TCA decide di congiungere le procedure.
Nel merito
3. Oggetto del contendere è la questione di sapere se la defunta __________, negli anni 2008 e 2009, va affiliata quale persona senza attività lucrativa e se metà del salario del marito conseguito in __________, dove era domiciliato nel periodo litigioso, va preso in considerazione nel calcolo della sostanza determinante.
4.Per l’art. 1a cpv. 1 lett. a LAVS sono assicurati in conformità della legge le persone fisiche domiciliate in Svizzera.
Per l’art. 3 cpv. 1 LAVS gli assicurati sono tenuti al pagamento dei contributi fintanto che esercitano un’attività lucrativa. Se non esercitano un’attività lucrativa, l’obbligo contributivo inizia il 1° gennaio dell’anno successivo a quello in cui compiono i 20 anni e dura sino alla fine del mese in cui le donne compiono i 64 anni, gli uomini i 65 anni. Per l’art. 3 cpv. 3 LAVS si ritiene che paghino contributi propri, qualora il coniuge versi contributi pari almeno al doppio del contributo minimo, tra l’altro, i coniugi senza attività lucrativa di assicurati con un’attività lucrativa (lett. a).
5. Per l’art. 153a cpv. 1 LAVS per le persone designate nell’articolo 2 del regolamento n. 1408/71 e in relazione con le prestazioni previste nell’articolo 4 di questo regolamento, purché siano comprese nel campo d’applicazione della legge, sono applicabili anche:
a. l’Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone, nella versione del Protocollo del 26 ottobre 2004 relativo all’estensione dell’Accordo ai nuovi Stati membri della Comunità europea, il suo allegato II e i regolamenti n. 1408/71 e n. 574/72 nella loro versione aggiornata;
b. la Convenzione del 4 gennaio 1960 istitutiva dell’Associa-zione europea di libero scambio nella versione dell’Accordo del 21 giugno 2001 che emenda la Convenzione, il suo allegato K, l’appendice 2 dell’allegato K e i regolamenti n. 1408/71 e n. 574/72 nella loro versione aggiornata.
L’art. 153a cpv. 2 LAVS prevede che laddove le disposizioni della legge fanno uso dell’espressione “Stati membri della Comunità europea”, questa espressione è riferita agli Stati cui è applicabile l’Accordo di cui al capoverso 1 lettera a.
Va a questo proposito rammentato che il 1° giugno 2002 è entrato in vigore l'"Accordo tra la Comunità europea ed i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione Svizzera, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone" (RS 0.142.112.681, di seguito: ALC), che rinvia, per quanto concerne la sicurezza sociale al "Regolamento (CEE) N. 1408/71 del Consiglio del 14 giugno 1971 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità", modificato ed aggiornato dal regolamento (CE) N. 118/97, regolamento (CE) N. 1290/97, regolamento (CE) N. 1223/98, regolamento (CE) N. 1606/98 e regolamento (CE) N. 307/1999 e modificato dall'Accordo sulla libera circolazione delle persone tra la Comunità europea e i suoi Stati membri da una parte e la Svizzera dall'altra parte.
6. Va ancora rammentato che per l'art. 10 cpv. 1 LAVS, le persone che non esercitano un'attività lucrativa pagano, secondo le loro condizioni sociali, un contributo da Fr. 324.- a Fr. 8'400.-. Gli assicurati che esercitano un'attività lucrativa e che, durante un anno civile, pagano, incluso il contributo di un eventuale datore di lavoro, contributi inferiori a Fr. 324.-, sono considerati non esercitanti un'attività lucrativa.
Per l'art. 10 cpv. 2 LAVS, gli assicurati che non esercitano un'attività lucrativa, se mantenuti o assistiti da enti pubblici o da terzi, pagano il contributo minimo.
Il contributo AVS è dunque pagato "secondo le condizioni sociali" dell'assicurato. Questi assicurati sono quindi tenuti a pagare i contributi sia sulla sostanza, sia sul reddito annuo conseguito sotto forma di rendite moltiplicato per 20, ciò che corrisponde ad un tasso di interesse del 5% (art. 28 cpv. 1 e 2 OAVS; RCC 1990 pag. 455 consid. 2a; RCC 1986 pag. 350).
Nella sua giurisprudenza, il TF ha costantemente interpretato la nozione di "reddito conseguito in forma di rendite" in senso lato. In effetti se ciò non dovesse essere il caso, prestazioni di importi considerevoli e versate in modo irregolare verrebbero sottratte alla riscossione dei contributi con il pretesto che non si tratterebbe né di una rendita in senso stretto, né di un reddito determinante.
L'Alta Corte ha stabilito che se le prestazioni in questione, indipendentemente dal fatto che presentino o no le caratteri-stiche delle rendite, contribuiscono al mantenimento dell'assicu-rato, occorre qualificare queste ultime come delle rendite. Infatti, si tratta di elementi del reddito che esercitano un'influenza sulle condizioni sociali di una persona senza attività lucrativa (Pratique VSI 1994, pag. 207 e 176; RCC 1991 pag. 433 consid. 3a, con riferimenti di dottrina e di giurisprudenza).
La giurisprudenza del TF considera come reddito conseguito sotto forma di rendite: le rendite d’invalidità dell’assicurazione militare (RCC 1949 pag. 473), le indennità giornaliere dell’assicurazione malattia (RCC 1980 pag. 211), le rendite del secondo pilastro e l’anticipo AVS che l’istituto di previdenza accorda ad un assicurato prima dell’età che dà diritto alla rendita AVS (RCC 1988 pag. 184), le rendite d’invalidità e le indennità giornaliere dell’assicurazione infortuni obbligatoria (RCC 1982 pag. 82), le rendite per perdita di guadagno versate dalle assicurazioni-vita private e le rendite versate da istituti stranieri d’assicurazione a delle vittime di guerra (RCC 1985 pag. 158), le rendite di invalidità versate da assicurazioni sociali estere (RCC 1991 pag. 433), le rendite da contratti vitalizi (Pratique VSI 1994 pag. 207), i redditi del coniuge conseguiti all'estero i redditi da attività lucrativa del coniuge che non soggiace all'assicurazione svizzera (Pratique VSI 1999 pag. 204 = DTF 125 V 230, Pratique VSI 1994 pag. 174).
Al contrario, non rientrano nel concetto di rendite ai sensi di questo disposto, le rendite dell’AVS e dell’AI (comprese le PC), come pure le indennità giornaliere AI (RCC 1991 pag. 431 consid. 3a, RCC 1990 pag. 456 consid. 2b, RCC 1982 pag. 82).
Va poi ricordato che non sono considerati reddito determinante conseguito sotto forma di rendite nemmeno le rendite e le pensioni per i figli, a condizione che i figli vi abbiano un diritto proprio (ad esempio le rendite per orfani ai sensi della LAINF) e il provento della sostanza se l'importo di quest'ultima è noto o può essere stabilito dalla cassa di compensazione (RCC 1990 pag. 454; Pratique VSI 1994 pag. 207).
7. I contributi sono fissati per ciascun anno di contribuzione. Per anno di contribuzione si intende l’anno civile (art. 29 cpv. 1 OAVS).
I contributi sono calcolati sul reddito conseguito in forma di rendita durante l’anno di contribuzione e sulla sostanza al 31 dicembre. Il reddito conseguito in forma di rendita non è convertito in reddito annuo. È fatto salvo il capoverso 6 (art. 29 cpv. 2 OAVS).
Le autorità fiscali cantonali stabiliscono la sostanza determinante per il calcolo dei contributi in base alla corrispondente tassazione cantonale passata in giudicato. Tengono conto dei valori di riparto intercantonali (art. 29 cpv. 3 OAVS).
La determinazione del reddito conseguito in forma di rendita incombe alle casse di compensazione, che si avvalgono della collaborazione delle autorità fiscali cantonali (art. 29 cpv. 4 OAVS).
L’importo delle spese stimato per il calcolo dell’imposta secondo il dispendio giusta l’articolo 14 LIFD deve essere equiparato al reddito conseguito in forma di rendita. La corrispondente tassazione relativa a quest’imposta è vincolante per le casse di compensazione (art. 29 cpv. 5 OAVS).
Se l’obbligo di contribuzione non dura tutto l’anno, i contributi sono riscossi proporzionalmente alla sua durata. Per il calcolo dei contributi sono determinanti il reddito conseguito in forma di rendita convertito in reddito annuo e la sostanza stabilita dalle autorità fiscali per l’anno civile in questione. Su richiesta dell’assicurato è tuttavia considerata la sostanza alla fine dell’obbligo contributivo, qualora questa si scosti considerevolmente da quella stabilita dalle autorità fiscali (art. 29 cpv. 6 OAVS nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2009).
Per il resto, gli articoli 22–27 sono applicabili per analogia alla fissazione e alla determinazione dei contributi (art. 29 cpv. 6 OAVS nel tenore in vigore fino al 31 dicembre 2008 = cpv. 7 dal 1° gennaio 2009).
Per l’art. 28 cpv. 4 OAVS se una persona coniugata deve pagare contributi come persona senza attività lucrativa, i suoi contributi sono determinati in base alla metà della sostanza e del reddito conseguito in forma di rendita dei coniugi. Questa disposizione si applica anche a tutto l’anno civile in cui è stato concluso il matrimonio. Per tutto l’anno civile durante il quale è stato pronunciato il divorzio, i contributi sono determinati secondo il capoverso 1. Quest’ultimo si applica pure al periodo successivo al decesso del coniuge.
A norma dell’art. 28 cpv. 4 bis OAVS alle condizioni dell’articolo 3 capoverso 3 LAVS, i contributi delle persone senza attività lucrativa sono considerati pagati per tutto l’anno in cui il matrimonio è stato concluso oppure sciolto.
Quindi, i contributi della singola persona sposata senza attività lucrativa sono determinati sull’insieme dei redditi da pensione e sostanza dei coniugi, il tutto diviso per metà, qualunque sia il loro regime e anche qualora i coniugi siano stati tassati in modo separato (P. Y. Greber, J. L.Duc, G. Scartazzini, Commentaire des articles 1 à 16 de la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants (LAVS), ad art. 10 LAVS, pag. 347 N. 25).
Il Tribunale federale, a questo proposito, ha stabilito che l'art. 28 cpv. 4 OAVS è conforme alla legge e alla Costituzione (DTF 125 V 221 = Pratique VSI 1999 pag. 118, Pratique VSI 1999 pag. 204).
8. Va poi rilevato che per giurisprudenza costante del TF, ogni tassazione fiscale è presunta conforme alla realtà: le Casse di compensazione sono vincolate dalle comunicazioni delle Autorità di tassazione e il giudice delle assicurazioni sociali esamina di principio la decisione fiscale unicamente dal profilo della legalità.
L'Autorità giudicante non può scostarsi da una tassazione fiscale cresciuta in giudicato a meno che essa contenga errori manifesti e debitamente comprovati, immediatamente emendabili, oppure quando si debbano apprezzare fatti irrilevanti dal profilo fiscale, ma decisivi in tema di assicurazioni sociali. Semplici dubbi sull'esattezza di una tassazione fiscale non bastano; infatti la determinazione del reddito spetta alle Autorità fiscali e il Giudice delle assicurazioni sociali non deve intervenire adottando particolari provvedimenti di tassazione.
L'assicurato esercitante un'attività indipendente deve anzitutto difendere i suoi diritti nel procedimento fiscale anche per quanto concerne i contributi delle assicurazioni sociali (Pratique VSI 1997 pag. 26 consid. 2b, 1993 pag. 232 consid. 4b, RCC 1992 pag. 35, RCC 1988 pag. 321 consid. 3, DTF 110 V 86 consid. 4 = RCC 1985 pag. 45 consid. 4, DTF 110 V 371 consid. 2a = RCC 1985 pag. 121 consid. 2a, DTF 106 V 130 consid. 1, DTF 102 V 30 consid. 3a = RCC 1976 pag. 275 consid. 3a).
Il Tribunale federale ha comunque precisato che la comunicazione fiscale è vincolante per l'Amministrazione e per il Giudice delle assicurazioni sociali solo per quanto attiene alla determinazione degli importi. Le questioni relative alla qualificazione giuridica costituiscono un'eccezione a questa disposizione (Pratique VSI 1993, pag. 242 segg.).
Le comunicazioni fiscali sono vincolanti per la Cassa, anche se fondate su una tassazione d'ufficio (RCC 1988 pag. 321 consid. 3; Käser, Unterstellung und Beitragswesen in der obligatori-schen AHV, N. 8.32, pag. 212; Greber/Duc/Scartazzini, op. cit., ad art. 9 LAVS, N. 151 pag. 312).
Va a questo proposito rammentato che secondo la giurisprudenza dell’allora TFA (dal 1° gennaio 2007: TF), gli atti fiscali sono vincolanti ai fini di stabilire il momento della realizzazione del reddito anche per quanto concerne i lavoratori indipendenti (DTF 122 V 291 = SVR 1997 AVS Nr. 110 pag. 341 segg. consid. 5a).
9. Va innanzitutto evidenziato che l’affiliazione quale persona senza attività lucrativa si rivela corretta, giacché __________ nel 2008 e nel 2009 era domiciliata in Svizzera e non esercitava alcuna attività lucrativa. In applicazione degli art. 1a cpv. 1 lett. a LAVS e 3 cpv. 1 LAVS essa doveva pertanto pagare i contributi nel nostro Paese in tale qualità. Ciò vale indipendente dal motivo, in concreto malattia, per il quale non lavorava.
L'assicurata, cittadina svizzera sposata con un connazionale (detentore anche della nazionalità __________) domiciliato ed attivo professionalmente all'estero, era regolarmente domiciliata in Ticino ed è stata affiliata quale persona senza attività lucrativa con effetto dal 1° gennaio 2006 (cfr. doc. 8, inc. 30.2011.34).
Circa la presa in considerazione del reddito conseguito all’estero dal ricorrente, va evidenziato che con sentenza DTF 125 V 230 (Pratique VSI 1999 pag. 204), l'Alta Corte ha asserito che la metà del reddito da attività lucrativa conseguito dal marito (nel Principato del Liechtenstein) rappresenta reddito proveniente da rendite e va considerato oggetto di contribuzione (Pratique VSI 1999 pag. 204). In particolare il TF ha confermato una decisione nella quale per il 1997 i contributi erano stati stabiliti sulla base di metà del reddito del marito conseguito all'estero e metà della sostanza. Implicitamente ha dunque ammesso la possibilità di prendere in considerazione il reddito del marito conseguito all'estero anche in presenza di una sostanza.
Con riferimento alla sentenza pubblicata in DTF 105 V 244, l'Alta Corte, sostenendo che la giurisprudenza in questione è stata riattualizzata, ma non superata, con l'entrata in vigore della 10a revisione dell'AVS, ha in particolare affermato che per fissare i contributi personali di un'assicurata senza attività lucrativa, il cui marito non è affiliato all'AVS svizzera, i mezzi finanziari di quest'ultimo sono presi in considerazione in maniera analoga, in particolare anche il suo reddito sotto forma di rendite (Pratique VSI 1999 pag. 207).
Nello stesso senso, le Direttive sui lavoratori indipendenti e le persone senza attività lucrativa (DIN) all'AVS, AI e IPG, edite dall'UFAS nel 2001, cui fa riferimento l’Alta Corte nella sentenza citata e che si rifanno all'art. 28 cpv. 4 OAVS, al N. 2069.1 recitavano:
" Per le persone sposate è determinante la metà del reddito dei coniugi conseguito sotto forma di rendite, indipendentemente dal regime legale dei beni. Fa anche parte del reddito conseguito sotto forma di rendite di una persona sposata la metà del reddito proveniente dall'attività lucrativa svolta dal coniuge che non è tenuto a pagare i contributi nell'assicurazione svizzera."
Nell'edizione in vigore dal 1° gennaio 2008, stato gennaio 2011, il N. 2078 DIN prevede quanto segue:
" Le condizioni sociali delle persone sposate o dei partner registrati equivalgono alla metà della sostanza e del reddito sotto forma di rendita della coppia (art. 28 cpv. 4 1a frase OAVS). Così, i contributi degli assicurati coniugati si determinano – indipendentemente dal regime patrimoniale dei coniugi o dei partner registrati – sulla base della metà della sostanza e del reddito conseguito sotto forma di rendita della coppia. Questa regola vale anche nei casi di separazione di fatto giudiziaria. Essa vale anche nei casi in cui un solo coniuge o partner registrato è assicurato all'AVS ed è sottoposto all'obbligo di versare i contributi."
Con sentenza del 9 maggio 2007 (H 114/05) il Tribunale federale si è pronunciato sul caso di un coniuge germanico che esercitava un'attività lucrativa nel suo Paese d'origine e che quindi non pagava i contributi AVS/AI/IPG in Svizzera. In tale evenienza, il TF ha escluso un computo dei suoi contributi in virtù dell'art. 3 cpv. 3 lett. a LAVS a favore del coniuge senza attività lucrativa domiciliata in Svizzera, obbligata quindi a contribuire (vedi pure SVR 2010 AHV Nr. 10).
Il TF ha confermato il principio dell’affiliazione nel nostro Paese di una cittadina svizzera sposata con un cittadino germanico attivo in Germania che aveva contestato, ritenendoli contrari agli accordi internazionali, l’affiliazione come persona senza attività lucrativa ed il calcolo dei contributi effettuato dall’amministrazione (cfr. consid. A: “Die 1947 geborene Schweizerin K.________ wohnt mit ihrem Ehegatten, dem 1946 geborenen deutschen Staatsangehörigen E.________, seit März 1974 in der Schweiz. Der Ehemann ist seit mehreren Jahrzehnten (1964) in Deutschland bei der Deutschen Unternehmung X.________ angestellt, während die Ehefrau zuletzt vom 1. Oktober 1990 bis 31. Juli 1999 in der Firma Y.________ erwerbstätig gewesen ist. Mit - insgesamt neun - Verfügungen vom 15. November 2004 erhob die Ausgleichskasse des Kantons Thurgau gestützt auf ein Renteneinkommen von Fr. 20'932.- und ein Vermögen von Fr. 159'925.- für die Jahre 2000 - 2004 von K.________ AHV/IV/EO-(Akonto-)Beiträge als Nichterwerbstätige in Höhe von jährlich Fr. 1040.60 (inkl. Verwaltungskosten, zuzüglich Verzugszinsen für die Nacherfassung der persönlichen Beiträge 2000 - 2003). Als Renteneinkommen berücksichtigte die Verwaltung dabei die Hälfte des vom Ehemann in Deutschland erzielten Erwerbseinkommens von Fr. 41'864.-. Daran hielt sie auf Einsprache hin fest (Entscheid vom 25. November 2004).”)
Il TF ha innanzitutto confermato che l’interessata, in applicazione dell’art. 3 cpv. 1 seconda frase LAVS, di principio, e salvo l’eccezione dell’art. 1a cpv. 2 lett. b LAVS (cfr. consid. 2.2), è obbligatoriamente assicurata in Svizzera (consid. 4.3.1 della citata sentenza: “Die Beschwerdeführerin ist vorbehältlich des Vorliegens eines unter Art. 1a Abs. 2 lit. b AHVG fallenden Sachverhaltes, welcher eine Ausnahme von der obligatorischen Versicherung zur Folge hätte und Anlass zur vorinstanzlichen Rückweisung gab, gestützt auf Art. 3 Abs. 1 Satz 2 AHVG beitragspflichtig”).
L’Alta Corte ha poi evidenziato che, il marito, cittadino germanico è attivo in Germania mentre in Svizzera non paga alcun contributo sociale. Un computo dei contributi in applicazione dell’art. 3 cpv. 3 lett. a LAVS non può pertanto trovare applicazione (consid. 4.3.1 della citata sentenza:” (…) Die Vorinstanz hat sodann letzinstanzlich bindend (Art. 105 Abs. 2 OG, E. 3.1 hievor) festgestellt, dass der aus Deutschland stammende Ehegatte der Beschwerdeführerin in seinem Heimatland erwerbstätig ist und in der Schweiz keine Sozialversicherungsbeiträge entrichtet. Eine Anrechnung der Beitragsleistungen gemäss Art. 3 Abs. 3 lit. a AHVG scheidet damit aus, wie bereits die Rekurskommission einlässlich und zutreffend dargelegt hat.”).
Il TF ha in seguito esaminato la questione alla luce degli Accordi internazionali e meglio, della Convenzione sulla sicurezza sociale tra la Svizzera e la Germania per il periodo fino al 31 maggio 2002 e dell’Accordo bilaterale sulla libera circolazione delle persone per il periodo successivo al 1° giugno 2002, non ravvisando alcun motivo per annullare la decisione cantonale.
Per quanto concerne in particolare il periodo dal 1° giugno 2002 l’Alta Corte da una parte ha rilevato che l’applicazione del citato accordo, ad una persona che non svolge attività lucrativa, è dubbio, d’altra parte ha comunque lasciato la questione aperta poiché, anche se fosse applicabile, l’interessata non potrebbe trarne alcun vantaggio. Infatti il regolamento CEE 1408/71 non prevede alcuna norma che impedisce il prelievo del contributo contestato, ritenuto che il principio dell’affiliazione al luogo di lavoro secondo l’art. 13 paragrafo 2 lett. a e b del regolamento CEE 1408/71 vale solo per il marito, attivo all’estero, e non per il coniuge (consid. 4.3.2: “(…) Unter Geltung des am 1. Juni 2002 in Kraft getretenen Abkommen vom 21. Juni 1999 zwischen der Schweizerischen Eidgenossenschaft und der Europäischen Gemeinschaft und ihren Mitgliedschaft über die Freizügigkeit (FZA) schliesslich ist zwar fraglich, ob die Beschwerdeführerin als Ehefrau eines deutschen Staatsangehörigen nicht entgegen der vom BSV vertretenen Rechtsauffassung in den persönlichen Geltungsbereich der Verordnung Nr. 1408/71 (vgl. Art. 2) fällt (vgl. BGE 132 V 184 E. 5.3 S. 192). Diese Frage braucht indes nicht entschieden zu werden, weil die Verordnung Nr. 1408/71 keine Bestimmung enthält, die der streitigen Beitragserhebung entgegenstünde, gilt doch das Beschäftigungslandprinzip gemäss Art. 13 Abs. 2 lit. a und b dieser Verordnung nur für den erwerbstätigen Ehemann der Beschwerdeführerin, aber nicht für diese selber.”).
L’Alta Corte ha inoltre affermato che anche se il prelievo del contributo secondo l’art. 3 cpv. 3 LAVS fosse qualificato quale vantaggio sociale in applicazione dell’art. 9 cpv. 2 dell’Allegato I ALC, la norma svizzera non violerebbe né il principio generale della parità di trattamento previsto dall’art. 9 dell’Allegato I ALC né il principio della “non discriminazione” previsto dall’art. 2 ALC (“Sofern die Beitragstilgung nach Art. 3 Abs. 3 AHVG als soziale Vergünstigung gemäss Art. 9 Abs. 2 Anhang I FZA qualifiziert würde, würde die schweizerische Regelung weder dem gemeinschaftsrechtlichen Gleichheitsgebot (Art. 9 Anhang I FZA) zuwiderlaufen noch gegen das in Art. 2 FZA verankerte Diskriminierungsverbot verstossen”).
Una discriminazione diretta va esclusa poiché l’applicazione dell’art. 3 cpv. 3 LAVS non dipende dalla nazionalità della persona assicurata, nel senso che la decisione non sarebbe stata differente se il marito della ricorrente invece di essere di nazionalità tedesca fosse stato cittadino svizzero e avesse lavorato in Germania (“Eine unmittelbare/direkte Diskriminierung fällt von vornherein ausser Betracht, weil Art. 3 Abs. 3 AHVG nicht an die Staatsangehörigkeit anknüpft, d.h. sich nichts an der rechtlichen Beurteilung ändern würde, wenn der Ehemann der Beschwerdeführerin nicht Deutscher, sondern Schweizer Bürger (mit Erwerbsort Deutschland) wäre”).
Infine l’Alta Corte ha evidenziato che se si volesse dedurre dall’art. 3 cpv. 3 LAVS una discriminazione indiretta perché i famigliari di cittadini svizzeri si trovano confrontati raramente con la situazione della ricorrente, la norma elvetica sarebbe oggettivamente giustificata dallo scopo dell’assicurazione (“Sofern im Umstand, dass Familienangehörige von Schweizern sich eventuell seltener in die Lage der Beschwerdeführerin finden, eine mittelbare/indirekte Diskriminierung erblickt würde, wäre die schweizerische Regelung im Lichte des Versicherungsgedankens objektiv gerechtfertigt (vgl. zum Diskriminierungsverbot: in BGE 133 V 33 nicht publizierte E. 6.2 des Urteils des Eidgenössischen Versicherungsgerichts K 163/03 vom 27. März 2006).”).
Il caso appena esposto è rilevante, in concreto, nella misura in cui il Tribunale federale ha confermato che i contributi sociali pagati dal marito della ricorrente in Germania non comportano un esonero di quest'ultima dal suo obbligo di contribuzione in Svizzera quale persona senza attività lucrativa.
Come stabilito da questo Tribunale con sentenza 30.2010.17 del 14 febbraio 2011 nella sua composizione completa, non è rilevante il fatto che l’insorgente sia cittadino svizzero (nel caso qui in esame con la doppia nazionalità) e sia domiciliato all'estero e non in Svizzera come nel caso citato. Determinante è la circostanza che il marito dell'assicurata, come nella sentenza H 114/05, lavora all'estero e quindi i contributi che egli ha pagato all'estero sul reddito conseguito all'estero non esonerano la moglie, domiciliata in Svizzera e senza attività lucrativa, dal dovere versare contributi propri.
In tale evenienza, occorre fare riferimento alla summenzionata DTF 125 V 230, secondo cui la metà del reddito d'attività lucrativa ottenuto dal marito nel Principato del Liechtenstein configura un reddito conseguito in forma di rendite e deve essere considerato come oggetto di contributo (art. 28 cpv. 4 OAVS).
Pertanto, per calcolare il reddito percepito sotto forma di rendita da considerare al fine di stabilire la sostanza determinante ascrivibile all'assicurata nel 2008 e nel 2009, occorre tenere conto del reddito da attività lucrativa conseguito dal coniuge all'estero, moltiplicarlo per 20 (art. 28 cpv. 3 OAVS) e dividerlo per due (art. 28 cpv. 4 OAVS).
10. Per quanto concerne il calcolo del contributo, va evidenziato che per l’anno 2008 il reddito conseguito sotto forma di rendita ammontava a fr. 603'164 (fr. 600'000 corrispondente al reddito da dipendente conseguito dal marito all’estero e fr. 3'164 corrispondente alla pensione del II/III pilastro della moglie), così come risulta dalla tassazione 2008 cresciuta in giudicato (cfr. doc. 2 e 3, inc. 30.2011.34), mentre la sostanza netta detenuta in Svizzera ed all'estero era di fr. 195'771, che la Cassa, tenuto conto dei valori di riparto, ha poi fissato in fr. 244'077 (cfr. doc. 4 e doc. 7, inc. 30.2011.34). A questo proposito, quest’ultimo valore, nel preciso caso di specie, non ha comunque alcuna influenza sul calcolo del contributo da pagare, giacché già solo prendendo in considerazione il reddito conseguito sotto forma di rendita, va pagato il contributo massimo.
Infatti, moltiplicando quest’ultimo reddito di fr. 603'164 per 20 (art. 28 cpv. 3 OAVS) e dividendolo per due (art. 28 cpv. 4 OAVS) si ottiene una sostanza determinante di fr. 6'031’640 che impone il versamento del contributo massimo annuo (cfr. art. 28 cpv. 1 OAVS).
Per il 2009 invece il reddito conseguito sotto forma di rendita ammontava, per il periodo antecedente il decesso della moglie, ossia dal 1.1.2009 al __________, a fr. 159'780 (fr 153’000 corrispondente al reddito conseguito dal marito fino al __________ e fr. 6’780 corrispondente alle rendite vitalizie e altre rendite della moglie fino al __________), così come risulta dalla tassazione 2009 pro rata (cfr. doc. 5, inc. 30.2011.35). La sostanza netta di fr. 201’663, dopo il riparto, ammonta invece a fr. 252'934. La Cassa sembra aver utilizzato, per quanto concerne la rendita vitalizia della moglie, i dati della tassazione relativa al periodo __________ – 31 dicembre 2009 (cfr. doc. 4, inc. 30.2011.35). Come si vedrà in seguito, ciò non ha alcuna influenza, dovendo l’insorgente pagare in ogni caso il contributo massimo come calcolato dalla Cassa.
Infatti, già solo annualizzando (cfr. DTF 133 V 394 e marg. 2098, 1/10 delle direttive DIN) il reddito di fr. 159'780 (diviso __________ __________ [dal __________ al __________] e moltiplicato per __________) si ottiene un importo di fr. 821’404 che moltiplicato per venti e diviso per due dà un ammontare annuo di fr. 8’214'040, ciò che implica il pagamento del contributo massimo (pro rata) per i primi tre mesi dell’anno (cfr. art. 28 cpv. 1 OAVS).
Alla luce di tutto quanto sopra esposto, ritenuto che l’insorgente ha chiesto il pagamento del contributo minimo, e non l’esonero (contrariamente ad esempio al caso giudicato dal TCA con la sentenza 30.2011.21 dell’8 settembre 2011), il ricorso va respinto.
11. L’insorgente chiede infine di essere convocato.
Il TCA rileva innanzitutto che l’audizione richiesta può essere rifiutata senza per questo ledere il diritto d’essere sentito, sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. e dall'art. 6 n. 1 CEDU.
Infatti, secondo la giurisprudenza federale, l’obbligo di organizzare un dibattimento pubblico ai sensi dell’art. 6 n. 1 CEDU presuppone una richiesta chiara e inequivocabile di una parte; semplici domande di assunzione di prove, come ad esempio istanze di audizione personale o di interrogatorio di parti o di testimoni, oppure richieste di sopralluogo, non bastano per creare un simile obbligo (cfr. sentenza del 21 agosto 2007, I 472/06, consid. 2 che ha confermato questo principio, nonché DTF 122 V 47; cfr. pure DTF 124 V 90, consid. 6, pag. 94 e il rinvio alla DTF prima citata).
In concreto, non essendo stata presentata una “domanda espressa di procedere ad un’udienza pubblica” (l’assicurato ha chiesto di “essere convocato”), questo TCA rinuncia all’audizione del ricorrente poiché superflua ai fini dell’esito della vertenza (cfr. sentenza del 21 agosto 2007, I 472/06, consid. 2; cfr. sentenza 9C_578/2008 del 29 maggio 2009 dove la generica richiesta di “vegliare alla parità delle armi […] e all’applicazione dell’art. 6 CEDU” non è stata giudicata sufficiente per far sorgere l’obbligo di organizzare un dibattimento pubblico).
Conformemente alla costante giurisprudenza, qualora l’istruttoria da effettuare d’ufficio conduca l’amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove (apprezzamento anticipato delle prove; Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, pag. 212 no. 450, Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2a ed., pag. 39 no. 111 e pag. 117 no. 320; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274; cfr. anche STFA dell'11 gennaio 2002, H 103/01; DTF 122 II 469 consid. 4a, 122 III 223 consid. 3c, 120 Ib 229 consid. 2b, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti). Tale modo di procedere non costituisce una violazione del diritto di essere sentito desumibile dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (e in precedenza dall'art. 4 vCost.; DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti).
In queste condizioni il TCA rinuncia all’assunzione di ulteriori prove ed a sentire il ricorrente.
Alla luce di tutto quanto sopra esposto il ricorso va respinto, mentre la decisione impugnata merita conferma.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il giudice delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Fabio Zocchetti