Raccomandata

 

 

Incarto n.
30.2011.6

30.2011.7

 

TB

Lugano

26 settembre 2011

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

 

 

 

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

 

redattrice:

Tanja Balmelli, vicecancelliera

 

segretario:

Fabio Zocchetti

 

 

 

 

statuendo sui ricorsi del 17 febbraio 2011 di

 

 

1.  RI 1  

rappr. da:   RA 1  

2. RI 2  

rappr. da:   RA 2  

 

 

contro

 

 

 

le decisioni su opposizione del 17 gennaio 2011 emanate da

 

Cassa CO 1  

 

 

in materia di contributi AVS

 

 

 

 

 

ritenuto                            in fatto

 

                               1.1.   Con decisione di tassazione d'ufficio del 18 agosto 2008 (doc. 2 dell'inc. n. 30.2011.6), la Cassa CO 1 di __________ ha fissato in Fr. 73'089.- i contributi sociali dovuti da RI 2 di __________ dal 1° gennaio 2003 al 31 dicembre 2006 su Fr. 463'215.- versati a RI 1 e ripresi a titolo di salario, siccome considerato dipendente della SA.

                            1.1.1.   Con decisione di pari data (doc. A4 dell'inc. n. 30.2011.6, come gli altri documenti citati, eccetto specifica indicazione), la Cassa di compensazione ha avvisato RI 1 che dal controllo contabile esperito il 16 luglio 2008 presso RI 2, è emerso che gli onorari percepiti (nell'anno 2003: Fr. 100'225.-, nel 2004: Fr. 109'280.-, nell'anno 2005: Fr. 149'100.- e nel 2006: Fr. 104'610.-) dovevano essere ritenuti salario e pertanto essere assoggettati al prelievo degli oneri sociali AVS/AI/IPG/AD.

 

                               1.2.   Con separate opposizioni del 10 settembre 2008 (doc. 3 dell'inc. 30.2011.6) e dell'11 settembre 2008 (doc. 2 dell'inc n. 30.2011.7) RI 1 rispettivamente RI 2 hanno criticato la qualifica di dipendente del primo nei confronti della seconda.

 

                               1.3.   A sua richiesta, l'assicurato è stato sentito dalla Cassa tramite il suo precedente patrocinatore avv. __________, il 17 ottobre 2008 (doc. A5), il quale ha ottenuto la sospensione della procedura di emanazione della decisione su opposizione nell'attesa della costituzione della nuova società __________ Sagl.

 

                            1.3.1.   A seguito degli scritti dell'interessato e del suo patrocinatore che ritenevano la vertenza chiusa, e meglio che in occasione della citata udienza le parti avrebbero trovato l'accordo secondo il quale una volta trasformata la personalità giuridica della __________ SNC in Sagl (doc. A27) l'assoggettamento di RI 1 sarebbe stato quale indipendente retroattivamente dal 2003 (doc. A7-A8), l'amministrazione ha replicato il 18 marzo 2009 (doc. A9) indicando come la questione relativa alla qualifica contributiva del lavoratore rimaneva in sospeso, nell'attesa del giudizio del Tribunale federale sul periodo contributivo 1999-2002 (doc. 5).

 

                            1.3.2.   Con l'emanazione, il 26 aprile 2010, della sentenza di questo Tribunale nella vertenza che vedeva sempre opposti RI 1 e la Cassa di compensazione (inc. n. 30.2009.27), l'avv. RA 1, che ha assunto il mandato di patrocinio dell'assicurato, ha chiesto un incontro con l'amministrazione prima che la procedura fosse riattivata e resa la decisione su opposizione (doc. A11).

 

                            1.3.3.   Il 18 maggio 2010 (doc. A12) la Cassa di compensazione ha sentito l'assicurato, il quale ha potuto esprimersi personalmente sul suo assoggettamento quale dipendente di RI 2 nel periodo 2003-2006 e quindi formulare le proprie osservazioni anche sul verbale d'audizione del 21 aprile 2010 (doc. A13) di __________, direttore di RI 2, davanti all'amministrazione.

                            1.3.4.   Nei mesi seguenti, l'amministrazione ha più volte chiesto a RI 1 di trasmetterle "il dettaglio (elenco nominativi) con periodo di attività e altra documentazione" (doc. A12), a sostegno del fatto che più dipendenti di __________ SNC hanno lavorato in suo nome e per suo conto a favore dell'allora RI 2 nel periodo 2003-2006 (docc. A16-A25). Non ottenendo tutto quanto richiesto, il 6 ottobre 2010 la Cassa ha sentito gli ex dipendenti __________ (doc. 8/1) e __________ (doc. 9) ed il 15 ottobre 2010 (doc. 6/10) ha concesso un ultimo termine fino al 22 ottobre 2010 per produrre i documenti richiesti con l'audizione del 18 maggio 2010 e, da ultimo, con lo scritto del 4 ottobre 2010 (doc. 6/8); in caso contrario, avrebbe deciso sulla base della documentazione agli atti (art. 43 cpv. 3 LPGA).

 

                               1.4.   Con due distinte decisioni su opposizione del 17 gennaio 2011, la Cassa di compensazione ha parzialmente accolto le lamentele di RI 1 (doc. A2 dell'inc. n. 30.2011.6) e di RI 2 (doc. A dell'inc. n. 30.2011.7), nel senso che ha considerato il primo dipendente della SA (soltanto) dal 1° gennaio 2003 al 31 maggio 2004 - e non più fino al 31 dicembre 2006 -, ossia fino all'entrata in vigore, fra le summenzionate parti, del nuovo contratto di mandato di gestione del 19 maggio 2004, che ha esplicato i propri effetti dal 1° giugno 2004. Da questa data è infatti emerso che anche la nuova dipendente di __________ SNC, __________, ha svolto dei lavori a favore di RI 2, perciò l'assicurato non era più l'unico a prestarle personalmente le proprie opere e ad essere considerato salariato di questa SA.

 

                               1.5.   Con ricorso del 17 febbraio 2011 (doc. I dell'inc. n. 30.2011.6) RI 1, sempre rappresentato dall'avv. RA 1, ha contestato le conclusioni dell'amministrazione, chiedendo l'annullamento della decisione su opposizione siccome deve essere considerato come indipendente per tutto il periodo 2003-2006.

Dopo avere riassunto i fatti nel dettaglio, il ricorrente ha rilevato che perfino il Tribunale federale, nella sua sentenza del 21 dicembre 2007 (H 180/06 e H 183/06), ha ammesso che i criteri per ammettere la dipendenza di RI 1 a RI 2 erano criticabili, "segnatamente riguardo all'asserito utilizzo di RI 1 agli uffici e alle strutture di RI 2, soprattutto in relazione alle testimonianze rese dai signori __________, __________ e __________." (doc. I punto 18 pag. 9).

Per il periodo di contribuzione 2003-2006, visto che molte delle condizioni che hanno permesso di definirlo come dipendente della predetta SA nel periodo dal 23 ottobre 2001 al 31 dicembre 2002 sono mutate, secondo l'assicurato non sarebbe invece più possibile ritenerlo dipendente della SA.

A dire dell'insorgente, non vi sarebbe poi motivo di giudicare diversamente il periodo antecedente al 1° giugno 2004, anche perché non è vero che è soltanto da quel momento che le prestazioni a favore di RI 2 sono state effettuate da altro personale della __________ SNC e non (soltanto) personalmente dal suo direttore.

Per l'assicurato, la Cassa ha affermato che due dipendenti della SNC in realtà non avrebbero mai lavorato per RI 2, ma non ha approfondito le sue affermazioni, ovvero non ha indicato quali accertamenti avrebbe compiuto per concludere all'accoglimento parziale dell'opposizione, tutt'al più che __________ ha dichiarato di avere lavorato per RI 2. Pertanto, il ricorrente ha chiesto che i suoi ex dipendenti siano sentiti dal Tribunale.

Anche il direttore della SA in questione ha dichiarato che RI 1 si avvaleva della collaborazione dei propri dipendenti per espletare il suo mandato, pertanto da ciò non si può dedurre alcuna differenza nel mandato svolto dalla __________ SNC e dai suoi dipendenti durante il periodo antecedente l'entrata in vigore del secondo contratto di mandato di gestione fra le parti.

Questo nuovo contratto però non differisce da quello precedente del 2001 per le prestazioni da effettuare da parte della SNC.

Il ricorrente ha inoltre osservato come il certificato del medico curante venga in aiuto alla sua tesi, giacché egli è stato inabile al lavoro in seno alla __________ SNC dal 2003 al 2005 sia per malattia sia per infortunio, a volte al 50% talvolta al 100%, ed è quindi chiaro, a suo dire, che in questi periodi di assenza erano i suoi dipendenti ad eseguire le prestazioni per il cliente RI 2.

L'interessato ha osservato come non bisogna poi dimenticare i criteri rilevanti per assoggettarlo come indipendente, quali lo svolgimento dell'attività presso i suoi uffici, l'utilizzo della propria tecnologia (software e hardware di proprietà), la circostanza che non appare (più) nell'organigramma di RI 2 e che l'autorità fiscale l'ha considerato come esercitante un'attività indipendente.

In conclusione, durante la revisione del periodo contabile 2003-2006, secondo il ricorrente la Cassa di compensazione avrebbe dunque verificato in modo parziale l'operato di __________ SNC nei confronti di RI 2, giacché essa si è attenuta superficialmente alla sentenza del TF del 2007, senza tuttavia esaminare più approfonditamente questa questione per gli anni di controllo 2003-2006.

                            1.5.1.   Il 17 febbraio 2011 (doc. I dell'inc. n. 30.2011.7) anche RI 2, rappresentata dall'avv. RA 2, si è rivolta al TCA. Essa ha chiesto l'annullamento della decisione su opposizione emessa nei suoi confronti un mese prima.

La società ricorrente ha osservato come la situazione esistente nel periodo 2003-2006 differisca in modo chiaro dalla precedente portante sugli anni 1999-2002, ciò che la Cassa ha riconosciuto, ma soltanto (inspiegabilmente) dal 1° gennaio 2003 al 31 maggio 2004, mentre in realtà la __________ SNC ha tutte le caratteristiche di una ditta indipendente e la volontà di esserlo.

A dire dell'insorgente, poi, il fatto che le prestazioni siano state eseguite a suo favore solo da RI 1 o da suoi dipendenti sarebbe ininfluente.

Essa non ha ravvisato infine alcuna differenza pratica fra una SA con un unico azionista, artefice della conduzione della società, e la __________ SNC.

 

                               1.6.   Il 4 aprile 2011 (doc. V dell'inc. n. 30.2011.6) la Cassa ha chiesto di confermare la decisione impugnata. L'amministrazione ha infatti evidenziato che il nuovo contratto di mandato di gestione con la SA, in essere dal 1° giugno 2004, è stato eseguito dal ricorrente medesimo e da una sua collaboratrice, mentre prima di allora era soltanto RI 1 a metterlo in pratica, così come secondo quanto previsto dal precedente contratto del 2001. La Cassa ha ricordato che detto contratto è stato alla base della sentenza del Tribunale federale del 2007, che l'ha qualificato come esercitante un'attività dipendente a favore di RI 2 dal 23 ottobre 2001 al 31 dicembre 2002.

Per il periodo in questione, alla luce degli accertamenti esperiti con il direttore dell'attuale RI 2, con il ricorrente stesso e la di lui moglie, socia della __________ SNC, e con due ex dipendenti di quest'ultima società, così pure sulla scorta della documentazione raccolta dalle parti, la Cassa ha evidenziato che è invece emerso che solo un'altra dipendente, __________, assunta dal 1° giugno 2004, da quel giorno è stata incaricata della gestione di RI 2, mentre gli altri due dipendenti non hanno mai lavorato per detta società. Pertanto, la Cassa si è rifatta alle conclusioni a cui il TF è giunto nelle precedenti vertenze e ha considerato che fino al 1° giugno 2004 il contratto di mandato del 2001 è stato eseguito unicamente dal ricorrente, perciò egli deve essere ritenuto dipendente di RI 2.

L'amministrazione ha sottolineato come in ambito AVS la volontà delle parti sullo statuto di indipendente di un collaboratore sia ininfluente, poiché decisiva è la realtà economica derivante dalle attività svolte da ogni singola persona rispetto al committente.

                            1.6.1.   Nella risposta del 4 aprile 2011 (doc. V dell'inc. n. 30.2011.7) al ricorso di RI 2, la Cassa di compensazione ha proposto la reiezione dello stesso, ritenuto che è soltanto dal 1° giugno 2004 che RI 1 può essere considerato datore di lavoro, ciò che comunque non muta la relazione di dipendenza dalla SA.

Rispondendo alle censure della ricorrente, l'amministrazione ha osservato anche in tale evenienza che in ambito AVS la volontà delle parti sullo statuto di indipendente di un collaboratore è ininfluente, poiché decisiva è la realtà economica derivante dalle attività svolte da ogni singola persona rispetto al committente, indipendentemente dalla sua forma giuridica.

Visto che dagli accertamenti esperiti è emerso che la dipendente __________ ha eseguito prestazioni per RI 2 (solo) dal 1° giugno 2004 mentre che, prima di allora, in virtù del citato contratto di mandato di gestione e dell'assenza di dipendenti della __________ SNC che svolgessero attività a favore di detta SA, RI 1 è stato l'unico della predetta SNC a lavorare per la ricorrente, egli deve essere considerato come un suo dipendente sino al 31 maggio 2004.

 

                               1.7.   I ricorrenti non hanno prodotto nuovi mezzi di prova (doc. VI).

 

 

considerato                    in diritto

 

in ordine

 

                               2.1.   In applicazione dell’art. 31 LPTCA, per quanto non stabilito dallo stesso complesso normativo, valgono le norme della legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, delle leggi federali che regolano le singole materie e, sussidiariamente, la legge cantonale di procedura per le cause amministrative. La LPTCA non regola specificatamente la congiunzione delle cause. All’art. 61 LPGA il legislatore federale ha voluto imporre una serie di norme procedurali identiche in tutto il territorio nazionale, le stesse non contemplano però in alcun modo il tema della congiunzione di cause. Occorre allora far capo alla procedura amministrativa cantonale (Legge di procedura per le cause amministrative del 19 aprile 1966, LPAmm qui di seguito), quale diritto sussidiario. All’art. 51 LPAmm è regolato il tema. La norma prevede che, quando siano proposti davanti alla stessa Autorità più ricorsi il cui fondamento di fatto sia il medesimo, l’Autorità può ordinare la congiunzione delle istruttorie, decidere i ricorsi con una sola decisione o sospendere una o più procedure in attesa della istruzione o della decisione delle altre.

 

Nell'evenienza concreta, visto che i ricorsi presentati da RI 1 e da RI 2 sono diretti contro due decisioni simili nel loro contenuto, emesse dalla stessa amministrazione sulla base del medesimo complesso di fatti e pongono le medesime richieste giuridiche, con chiara connessione tra loro, si giustifica pertanto la congiunzione delle procedure formanti gli inc. 36.2011.6 e 36.2011.7 in un unico procedimento giudiziario che può senz'altro essere evaso con un unico giudizio (STF 9C_1033/2008 e 9C_1038/2008 del 15 gennaio 2010; STF 8C_202/2008 e 8C_206/2008 del 4 febbraio 2009; STF 8C_913/2009 e 8C_914/2008 del 7 dicembre 2009; STF C 203/06 e C 292/06 del 29 agosto 2007; STF C 23/04 e C 26/04 del 26 agosto 2005; DTF 128 V 192; DTF 128 V 126).

 

 

nel merito

 

                               2.2.   Il litigio tra le parti prende spunto dal controllo del conteggio salari eseguito dalla Cassa di compensazione il 16 luglio 2008 presso RI 2 ed avente per oggetto gli anni 2003-2006.

                                         Con le decisioni su opposizione del 17 gennaio 2011 la Cassa ha ammesso che dal 1° giugno 2004 RI 1 non è da considerare quale dipendente della società insorgente. L'esame del Tribunale ha quindi per oggetto lo statuto contributivo del signor RI 1 per il periodo dal 1° gennaio 2003 al 31 maggio 2004.

 

                               2.3.   È noto alle parti in causa che RI 1 è stato considerato dal Tribunale federale dipendente di RI 2 dal 1° novembre 2001 al 31 dicembre 2002 (STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007) nell'ambito della revisione della predetta società relativo al periodo dal 1° gennaio 1999 al 31 dicembre 2002.

In quell'occasione l'Alta Corte, basandosi sugli accertamenti esperiti dal Tribunale cantonale delle assicurazioni e sulla scorta del contratto di mandato di gestione del 23 ottobre 2001, in vigore dal 1° novembre 2001 (doc. A14), ha ritenuto "l'ampiezza dell'impegno temporale assunto dalla SNC e di conseguenza, in assenza di personale, dal ricorrente stesso, che era obbligato a tenersi pronto e a fornire le sue prestazioni in favore di RI 2 per un massimo di 150 ore settimanali, con possibilità di delega a terze persone tutt'al più per l'attività di lettura dei contatori di calore." (cfr. citata STF H 180/06 e H 183/06, consid. 6.4.1).

Stanti queste circostanze, il Tribunale federale ha deciso che la conclusione del TCA per una dipendenza di tipo temporale fra le parti in causa non era censurabile.

 

Il TF ha inoltre ritenuto condivisibile la valutazione del Tribunale cantonale delle assicurazioni che ha negato, per l'attività svolta da RI 1 a favore di RI 2, l'assunzione, da parte del primo, dello specifico rischio imprenditoriale.

Infatti, oltre a ricevere regolarmente - ed indipendentemente dal tempo di lavoro effettivamente prestato - la retribuzione prevista dal contratto di gestione del 23 ottobre 2001, ciò che l'assimilava ad un lavoratore dipendente che riceve sempre lo stesso salario, il ricorrente riscuoteva pure un importo forfettario non indifferente (Fr. 870.- al mese) a copertura delle spese di rappresentanza (automobile, telefono mobile, caffè, aperitivi con clienti e parcheggi), che non dovevano pertanto più essere sopportate personalmente dall'interessato.

Alla luce di questa circostanza e del fatto che il TCA ha accertato che, almeno parzialmente, l'assicurato utilizzava le strutture della SA, l'Alta Corte ha concluso che "coerentemente il giudice cantonale poteva escludere l'esistenza, tipica per un'attività indipendente, di investimenti rilevanti per l'attività in esame. Quanto all'assenza di personale proprio, durante il periodo in esame, per fare fronte agli impegni assunti, già è stato detto." (cfr. citata STF H 180/06 e H 183/06, consid. 6.4.2).

 

In tali condizioni, il Tribunale federale ha confermato la qualifica di dipendente di RI 1 nei confronti di RI 2, in virtù anche del fatto che quando una persona assicurata continua ad essere attiva in maniera significativa per il precedente datore di lavoro, vanno poste esigenze più severe per poter riconoscere, con riferimento alla specifica attività, lo statuto di indipendente. In questa evenienza, i criteri che parlano in favore di un'attività indipendente devono chiaramente prevalere su quelli che depongono per un'attività lucrativa dipendente, ciò che in specie non si è realizzato (cfr. STF H 180/06 e H 183/06, consid. 6.4.3).

 

Di conseguenza, la nostra Massima Istanza ha stabilito che dal 1° novembre 2001 al 31 dicembre 2002, periodo successivo all'entrata in vigore del contratto di gestione del 23 ottobre 2001, gli aspetti di un'attività dipendente prevalevano rispetto a quelli di natura indipendente.

 

                               2.4.   Nel caso di specie, come visto, il periodo in oggetto si estende dal 1° gennaio 2003 al 31 maggio 2004, ossia fino alla scadenza della validità del suddetto contratto di mandato di gestione.

 

Dalla documentazione agli atti, d'avviso di questo TCA, non è cambiato quasi nulla rispetto al quadriennio esaminato dal TF.

 

Le uniche differenze di rilievo annoverabili concernono gli uffici della __________ SNC, che prima ha occupato un ufficio di 130 mq a __________, mentre attualmente uno di 72 mq a __________, con ufficio del direttore, sala conferenze e segreteria, oltre a tre posteggi esterni (doc. I punto 18.6).

Per questo motivo, sostiene il ricorrente, non ha mai utilizzato gli uffici e le altre strutture presso RI 2 e nemmeno compare (più) nell'organigramma di detta società.

 

Tuttavia, gli altri aspetti evidenziati dal Tribunale federale nel 2007 sono ancora oggi valevoli, quali la dipendenza temporale, l'assenza del rischio imprenditoriale e la dipendenza economica.

 

In effetti, sebbene il medico curante dell'assicurato abbia certificato che, per ciò che concerne il caso in esame, negli anni 2003 e 2004 l'interessato è stato più volte inabile al lavoro sia per infortunio sia per malattia, talvolta nella misura del 100% e talvolta del 50% (doc. A25), resta il fatto che per la maggior parte del tempo RI 1 era comunque in grado di lavorare, se non pienamente, almeno parzialmente. Di conseguenza, anche in tali condizioni, non è possibile escludere di principio una dipendenza temporale dell'assicurato nei confronti della società ricorrente.

 

Il TCA osserva infatti che l'impegno temporale assunto dalla SNC nei confronti di RI 2 con il contratto di gestione del 23 ottobre 2001 (doc. A14) è esistito fino alla modifica contrattuale del 19 maggio 2004, quindi anche negli anni 2003 e 2004 il ricorrente era tenuto a fornire le sue prestazioni in favore della predetta SA per un massimo di 150 ore settimanali, con possibilità di delega a terze persone tutt'al più per l'attività di lettura dei contatori di calore.

 

Ora, se è vero che dagli atti emerge che dal 1° aprile 2003 __________ SNC è diventata datrice di lavoro, avendo assunto, quell'anno, i dipendenti __________ e __________ (doc. 7), è altrettanto vero che, come ha accertato la Cassa di compensazione, né questi né altri dipendenti che si sono succeduti nell'anno seguente (fino al 31 maggio) hanno prestato le proprie opere a favore di RI 2. Ne fa stato il contratto stesso che prevede la possibilità di delega a terzi di limitati lavori (lettura contatori), in caso di necessità (tutt'al più), ma non per altre e certo più significative attività.

 

Va ancora evidenziato che durante la procedura amministrativa la Cassa di compensazione, non ottenendo dal ricorrente quanto più volte richiestogli sin dall'udienza del 18 maggio 2010 (doc. 5), ha provveduto a sentire personalmente due ex dipendenti.

 

Dal verbale di audizione del 6 ottobre 2010 (doc. 9) emerge che __________ ha iniziato la sua attività presso la citata SNC il 1° gennaio 2004 (doc. 7) in qualità di assistente del direttore e  ciò sino al 31 luglio 2007.

Dapprima ha lavorato negli uffici di __________, poi in quelli di __________. Principalmente si è occupata di registrazioni contabili a terzi, di allestire i fogli paga e le distinte salari AVS ed  ha anche svolto attività nell'ambito di curatele e di tutele.

A specifica domanda della Cassa di compensazione, la teste ha risposto di essersi recata negli uffici della società ricorrente solo una volta, siccome era la collega __________ ad essere incaricata di occuparsi della gestione di RI 2.

Tutti i dipendenti della SNC erano tenuti a conteggiare in modo dettagliato le ore prestate ad ogni singolo cliente, così da potere poi emettere le fatture.

 

Anche il collega __________, interpellato lo stesso 6 ottobre 2010 (doc. 8/1), ha negato di avere mai svolto lavori a favore di RI 2, né tanto meno di avere letto dei contatori presso detta società o clienti della stessa.

Quale disegnatore edile, la sua attività presso __________ SNC era quella di valutare immobili e di eseguire perizie per stabilire l'entità di danni agli immobili, ed accertare costi e procedure di risanamento, delibere e coordinamento dei lavori di ristrutturazione o riparazione nonché direzione lavori.

 

Dagli atti risulta inoltre che __________ ha rilasciato una dichiarazione il 30 agosto 2010 (doc. A21), in cui ha affermato di essere stata dipendente della SNC dal 1° gennaio 2004 al 31 luglio 2007 e di avere svolto la mansione di collaboratrice/ segretaria del direttore. In queste vesti, ella si è occupata della registrazione delle varie contabilità, della gestione del personale sia per terzi sia per __________ SNC, come pure dell'allestimento di conteggi spese accessorie, dell'evasione della corrispondenza, ecc.

La collaboratrice ha inoltre dichiarato che nel 2003 la SNC aveva due dipendenti: __________, impiegata e __________ in qualità di tecnico. Nel 2004 si sono aggiunti altri dipendenti, che eseguivano i lavori impartiti dal direttore. Al riguardo, la teste ha specificato che "Per quanto mi ricordo i lavori per il cliente RI 2 sono stati svolti a dipendenza delle disposizioni del signor RI 1 - dalla sottoscritta (in sostituzione della signora __________, impiegata nel 2003 di cui ho preso il posto), dal signor __________ (tecnico), dal signor __________ (tecnico), dalla signora __________ (impiegata), dal signor __________ (impiegato/tecnico).".

 

D'avviso del TCA questa affermazione, invocata dal ricorrente a suffragio della sua qualifica come indipendente siccome altre persone, sue ex dipendenti, si sarebbero occupate della citata cliente, è stata rettificata e radicalmente modificata due volte.

La stessa signora __________, quando è stata convocata dalla Cassa di compensazione di fronte ai funzionari incaricati, ha dichiarato di essersi recata presso gli uffici di RI 2 una volta soltanto. Il signor __________ ha, dal canto suo, chiarito alla Cassa di essere stato totalmente estraneo alla ditta ricorrente e quindi di non avere mai eseguito delle attività per conto della SNC a favore della summenzionata SA.

 

Anche l'indicazione dei nomi dei colleghi che avrebbero lavorato per la società insorgente non è attinente alla fattispecie, poiché dalle distinte dei salari per i datori di lavoro risulta chiaramente che tali persone, eccetto __________, sono state sì dipendenti di __________ SNC, ma sotto l'egida del contratto di gestione del 19 maggio 2004 e quindi le eventuali attività da essi svolte per la società insorgente non hanno qui alcuna rilevanza per il lasso di tempo in esame.

 

Pertanto, le indicazioni del 30 agosto 2010 non giovano al ricorrente. Questo Tribunale evidenzia in proposito che le dichiarazioni secondo cui __________ ha lavorato nel 2003 in favore di RI 2 e che __________ ne ha preso il posto, appaiono poco precise e non concludenti, ritenuto che la prima ha lavorato per la SNC solo durante il mese di aprile 2003 e che la seconda ha iniziato la sua attività alle dipendenze della medesima SNC solo il 1° gennaio 2004 e superate dalle susseguenti dichiarazioni dei testi sentiti presso l'amministrazione.

 

Neppure la dichiarazione del 13 ottobre 2010 (doc. A24) di __________ scalfisce la conclusione della Cassa secondo cui è stato solo RI 1, dal 1° gennaio 2003 al 31 maggio 2004, a lavorare per conto di __________ SNC a favore di RI 2.

Il direttore della SA ha semplicemente riassunto gli antefatti concernenti il ricorrente e ha concluso che, terminato il periodo di riformazione professionale presso la sua ditta a fine 2001, l'assicurato "ha ripreso la sua attività da indipendente presso la __________ per le mansioni come da mandato sopra indicato. Per quanto mi concerne la __________ SNC era anche datore di lavoro con personale proprio.".

 

Prima di rilasciare questa dichiarazione, il direttore di RI 2 è stato sentito dalla Cassa di compensazione il 21 aprile 2010 (doc. A13) ed in quell'occasione egli si è così espresso:

 

"  La Cassa chiede inoltre che sia specificato chi abbia svolto il mandato:

Sig. __________: ricordo che RI 1 era l'estensore dei conteggi di riscaldamento mentre che per la lettura dei contatori si avvaleva anche della collaborazione di suoi dipendenti (della __________) non ricordo però a partire da quale data. Ricordo però il nome di una certa __________, nel frattempo coniugata, probabilmente già attiva nel 2003 ma non sono sicuro della data.

Salvo errore la signora in questione è ancora alle dipendenze della __________, che nel frattempo ha di nuovo cambiato sede; ora in __________. (…)".

 

Le dichiarazioni del direttore __________ si rilevano comunque non concludenti siccome egli non è stato in grado di precisare le date di una collaborazione di terzi, mentre le dichiarazioni dei due ex dipendenti della SNC sono chiare, specifiche e precise quo ai tempi, coincidenti con quelli qui d'interesse.

 

Quanto alle affermazioni di RI 1 stesso, sentito dalla Cassa il 18 maggio 2010 (doc. A12) che gli ha sottoposto per osservazioni il verbale di audizione del 21 aprile 2010 (doc. A13) di __________, in merito al nuovo mandato del 19 maggio 2004 ha rilevato che è stato eseguito "da parte di più dipendenti della __________ aventi ognuno un compito preciso (elaborazione conteggi e lettura ad hoc presso i clienti della RI 2); à il signor RI 1 farà pervenire alla Cassa il dettaglio (elenco nominativi) con periodo di attività e altra documentazione, se ritenuta necessaria dalla Cassa.".

Per quanto concerne la "signora __________: conferma quanto affermato dal signor __________ quanto all'attività (elaborazione conteggi) e all'inizio (non ricorda però se nel 2003 o nel 2004).".

Secondo lo scrivente Tribunale, le dichiarazioni del ricorrente non smentiscono le testimonianze rilasciate da __________ e da __________, né contrastano con le dichiarazioni dei salari per i datori di lavoro riferite agli anni 2003 e 2004. Infatti, dagli accertamenti esperiti dalla Cassa è emerso che prima del 1° giugno 2004 era solo RI 1 ad occuparsi di RI 2, mentre in seguito egli è stato aiutato anche da __________ ed eventualmente da altri collaboratori.

 

                               2.5.   In conclusione, come per il periodo precedente esaminato dal Tribunale federale, d'avviso del TCA, va ritenuto che alla luce degli elementi più sopra indicati – e ritenuti pure nella sentenza federale citata – ed in assenza di personale di __________ SNC che si è impegnato effettivamente a favore della società insorgente, il ricorrente medesimo si è assunto, in nome e per conto della SNC, un grande impegno temporale verso RI 2, dovendo tenersi contrattualmente pronto e fornire le sue prestazioni in favore di detta società per un massimo di 150 ore settimanali.

 

In tali circostanze, questo Tribunale conclude che è dunque lo stesso RI 1, non avendo in particolare del personale proprio alle sue dipendenze che svolgesse attività in favore di RI 2 nell'arco di tempo tra il 1° gennaio 2003 ed il 31 maggio 2004, che non si è assunto, per l'attività esercitata a favore della stessa, uno specifico rischio imprenditoriale. D'altra parte la sua società, e quindi egli medesimo, ha regolarmente riscosso la retribuzione prevista nel contratto del 23 ottobre 2001, che comprendeva sia l'onorario base di Fr. 6'000.- sia, soprattutto, un importo forfettario per la copertura di varie spese.

 

Di conseguenza, malgrado il ricorrente disponesse di uffici propri ed utilizzasse a suo dire propria tecnologia, software di propria creazione e hardware di sua proprietà (doc. I punto 18.6 pag. 14), per il TCA, in continuità con il precedente periodo scaduto il 31.12.2002, sulla scorta delle medesime premesse (poi modificate con giugno 2004), alla luce del medesimo contratto, è lecito escludere, per l'attività in esame, l'esistenza dei presupposti per un'attività indipendente. Come indicato in concreto sono assenti investimenti rilevanti o un rischio aziendale d'incasso. Anche se l'assicurato svolgeva nei propri uffici attività amministrative per RI 2 (doc. A12), non si può concludere che, a tale scopo, egli abbia appositamente effettuato degli investimenti importanti.

 

                               2.6.   Tutto ben considerato, nel periodo esaminato, gli elementi per ammettere l'esistenza di un'attività dipendente svolta da RI 1 in favore di RI 2 prevalgono sugli aspetti tipici di un'attività di natura indipendente.

 

Ne discende che i ricorsi formulati dalla datrice di lavoro e dal dipendente devono essere respinti ed entrambe le decisioni su opposizione emanate il 17 gennaio 2011 vanno confermate.

 

                               2.7.   Il ricorrente ha chiesto l'audizione di sé stesso, di __________ e di __________ (doc. I pag. 15).

 

A questo proposito va rammentato che un'audizione può essere rifiutata senza per questo ledere il diritto d'essere sentito, sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. fed. e dall'art. 6 n. 1 CEDU.

Infatti, secondo la giurisprudenza federale, l'obbligo di organizzare un dibattimento pubblico ai sensi dell'art. 6 n. 1 CEDU presuppone una richiesta chiara e inequivocabile di una parte; semplici domande di assunzione di prove, come ad esempio istanze di audizione personale o di interrogatorio di parti o di testimoni, oppure richieste di sopralluogo, non bastano per creare un simile obbligo (STF 9C_578/2008 del 29 maggio 2009; STF I 472/06 del 21 agosto 2007; nonché DTF 122 V 47; cfr. pure DTF 124 V 90, consid. 6, pag. 94 ed il rinvio alla DTF prima citata).

 

In concreto, non essendo stata presentata una “domanda espressa di procedere ad un'udienza pubblica” (l'assicurato ha detto di essere a disposizione qualora la Corte ritenesse di doverlo sentire personalmente, doc. I punto 19 pag. 15), questo TCA rinuncia all'audizione del ricorrente, poiché superflua ai fini dell'esito della vertenza, essendo egli già stato sentito di persona dalla Cassa di compensazione (cfr. STF I 472/06 del 21 agosto 2007, consid. 2; cfr. STF 9C_578/2008 del 29 maggio 2009, dove la generica richiesta di “vegliare alla parità delle armi […] e all'applicazione dell'art. 6 CEDU” non è stata giudicata sufficiente per far sorgere l'obbligo di organizzare un dibattimento pubblico).

 

RI 1 ha inoltre potuto esprimersi ampiamente in merito ai fatti di causa ed una sua audizione non porterebbe a nessun chiarimento utile.

 

Circa l'assunzione di ulteriori prove, questo Tribunale rileva che gli stessi motivi appena esposti valgono anche per l'audizione di due suoi (ex) collaboratori quali testi, siccome già stati sentiti dalla Cassa di compensazione durante la procedura amministrativa.

 

Conformemente alla costante giurisprudenza, qualora l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduca l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove (apprezzamento anticipato delle prove; Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, pag. 212 n. 450, Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechts-pflege des Bundes, 2a ed., pag. 39 n. 111 e pag. 117 n. 320; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274; cfr. anche STFA H 103/01 dell'11 gennaio 2002; DTF 122 II 469 consid. 4a, 122 III 223 consid. 3c, 120 Ib 229 consid. 2b, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti). Tale modo di procedere non costituisce una violazione del diritto di essere sentito desumibile dall'art. 29 cpv. 2 Cost. fed. (e in precedenza dall'art. 4 vCost. fed.; DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c).

 

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

                                   1.   I ricorsi, congiunti, sono respinti.

 

                                   2.   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

 

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione. L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                           Il segretario

 

Daniele Cattaneo                                                  Fabio Zocchetti