Raccomandata

 

 

Incarto n.
30.2012.10

 

cs

Lugano

7 maggio 2012

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

 

 

 

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

 

redattore:

Christian Steffen, vicecancelliere

 

segretario:

Fabio Zocchetti

 

 

 

 

 

statuendo sul ricorso del 10 febbraio 2012 di

 

 

 RI 1  

 

 

contro

 

 

 

la decisione su opposizione del 20 gennaio 2012 emanata da

 

 

 

 

 

 

parte chiamata in causa:

CO 1  

 

in materia di contributi AVS

 

 

 

__________

 

 

 

 

 

 

 

ritenuto,                           in fatto

 

                               1.1.   Il 13 settembre 2011 RI 1, nato nel 1966, ha chiesto di essere affiliato quale indipendente nella sua qualità di intermediario assicurativo con effetto dal 1° settembre 2011, precisando di aver dato le dimissioni dal precedente datore di lavoro (__________) e di prevedere un reddito annuo di circa fr. 60’000 (doc. 15).

 

                               1.2.   Dopo aver acquisito la documentazione ritenuta necessaria ed aver accertato una collaborazione con __________ di __________ nel 2008 e nel 2009 per un reddito complessivo di fr. 14'000 e una collaborazione dal 1° settembre 2011 con la __________, la CO 1 ha rifiutato l’affiliazione come indipendente di RI 1 (decisione del 15 novembre 2011, doc. 11) ed ha comunicato, alle due società, tramite decisioni formali dell’11 novembre 2011, rispettivamente del 15 novembre 2011 (cfr. doc. 12), che le retribuzioni versate all’interessato sono soggette a contribuzione, poiché facenti parte del salario determinante.

 

                               1.3.   RI 1 si è opposto alla predetta decisione nel corso di un’udienza tenutasi il 23 novembre 2011 presso la CO 1, dalla quale è in sostanza emerso che l’interessato non si ritiene dipendente della __________. Egli si è così espresso:

 

"  (…)

E’ stato concluso un contratto di collaborazione in quanto la ditta stessa ha già tutti i contatti del caso con le varie compagnie d’assicurazione. I clienti che contatto sono i miei personali. Il mio rapporto con la __________ è unicamente a titolo di gestione dei mandati con le varie compagnie, alfine di evitare dispersione di tempo per le richieste della varie richieste di assicurazione. L’ufficio mi viene messo a disposizione per praticità nel svolgere la mia attività, mentre il portafoglio cliente è gestito nell’ufficio in casa propria. Il mio rischio economico consiste in un’eventuale non accettazione di proposte se dei clienti non versano più i premi, non ricevo nessuna provvigione. In futuro le mie prestazioni saranno fatturate alla __________.” (doc. 9)

 

                               1.4.   Con decisione su opposizione del 20 gennaio 2012 l’amministrazione ha respinto le censure di RI 1 e confermato la sua affiliazione quale dipendente della __________, applicando la giurisprudenza relativa ai rappresentanti di commercio e agli agenti. La Cassa ha evidenziato che l’interessato percepisce delle provvigioni e delle commissioni, l’ufficio viene messo a disposizione della società, il portafoglio clienti è gestito nell’ufficio in casa propria, non si assume la maggior parte delle spese di esercizio e non occupa personale.

 

                               1.5.   RI 1 è insorto al TCA contro la predetta decisione su opposizione (doc. I). Il ricorrente chiede innanzitutto una rapida evasione del ricorso al fine di permettergli una regolarizzazione della sua posizione assicurativa, rilevata la situazione di incertezza nella quale si trova attualmente ed evidenzia che in sede di decisione su opposizione l’amministrazione ha citato in maniera erronea alcune sue affermazioni, stravolgendone il senso.

                                         Nel merito, il ricorrente evidenzia di essersi iscritto nel Registro federale degli intermediari assicurativi non vincolati (__________), senza il quale non sarebbe possibile svolgere l’attività a titolo indipendente, in quanto requisito obbligatorio.

                                         Egli ribadisce che la sua attività deve essere qualificata di indipendente, non avendo alcun contratto di lavoro con la __________, organizzando in maniera autonoma il contatto con i clienti e con le assicurazioni e verificando personalmente le proposte. L’insorgente evidenzia che i clienti che si affidano alla sua consulenza creano il portafoglio che gli permette di ricevere le commissioni dalle compagnie di assicurazione e che si assume il rischio di non avere sufficienti clienti. Non riceve alcuna retribuzione fissa mensile da parte della __________, con la quale ha solo sottoscritto un contratto di collaborazione mediante il quale la società fa da tramite per la riscossione delle commissioni che riceve dalle varie compagnie d’assicurazione e provvede a riversarle previa trattenuta di una quota fissa quale corrispettivo per la messa a disposizione dei locali e della struttura di cancelleria, comprese le segretarie.

                                         L’insorgente ritiene che in tal modo le tre condizioni previste dalle direttive per considerare i rappresentanti di commercio e gli agenti quali indipendenti siano soddisfatte per i seguenti motivi: i locali utilizzati per svolgere l’attività sono dislocati presso la __________ alla quale versa come locazione una parte delle commissioni che vengono riconosciute dalle compagnie d’assicurazione, ritenuto che questo tipo d’attività non richiede una presenza in ufficio ma presso i clienti. L’ufficio funge prevalentemente da archivio/scrivania dove riporre la documentazione e la corrispondenza. Il personale che occupa indirettamente sono le segretarie della __________, che gestiscono il primo contatto con le compagnie assicurative per l’allestimento delle proposte di polizze e mantengono il collegamento telefonico con parte dei clienti che, per motivi vari, non riescono a contattarlo. Le spese d’esercizio vengono assunte dall’insorgente: locazione e struttura di segretariato, autovettura (trasferte, benzina, manutenzione), telefono mobile, computer/i-Pad e accessori, spese di rappresentanza con clienti, spese di aggiornamento professionale (corsi, libri riviste, ecc…), spese di abbigliamento, coperture assicurative (perdita guadagno per incapacità lavorativa), ecc..

                                         Infine, mancano gli elementi essenziali previsti dal CO, tra cui il rapporto di dipendenza, il salario, gli obblighi del datore di lavoro e del dipendente.

 

                               1.6.   Con risposta del 24 febbraio 2012 l’amministrazione propone la reiezione del ricorso con argomentazioni che, laddove necessario, saranno riprese in corso di motivazione (doc. V).

 

                               1.7.   Con decreto del 7 marzo 2012 il Giudice delegato del TCA ha chiamato in causa la __________, assegnandole un termine scadente il 30 aprile 2012 (tenuto conto delle ferie giudiziarie e della possibilità di ricorso al TF contro il decreto) per prendere posizione e visionare l’incarto (doc. VII).

 

                               1.8.   Con scritto del 4 marzo 2012, pervenuto il 7 marzo 2012 (doc. VIII), RI 1 ha ribadito le sue censure, rilevando inoltre che il contratto di collaborazione con la __________ è stato concluso per semplificare l’approccio con le diverse compagnie assicurative che sono le “ditte terze” cui fa capo e che con la ditta __________ non vi è in corso nessuna collaborazione. L’insorgente non comprende per quale motivo l’intermediario di assicurazioni viene paragonato ad un rappresentante/agente di commercio visto che il ramo specifico riguarda i servizi e non il commercio di oggetti e desidera sapere quale è il datore di lavoro tenuto al prelievo dei contributi sociali. Infine l’insorgente evidenzia che diversi conoscenti hanno intrapreso la stessa strada con le medesime condizioni ed hanno ottenuto l’affiliazione senza problemi.

 

                               1.9.   Il 13 aprile 2012 __________ ha affermato che l’insorgente si è messo in contatto con la società per trovare una collaborazione come indipendente. Dopo svariate discussioni hanno trovato una soluzione di mandato di collaborazione che non corrisponde ad un contratto di lavoro ai sensi degli art. 319 e seguenti CO. La società evidenzia di non aver intenzione di assumere RI 1 in qualità di dipendente, poiché sarebbe contrario agli accordi presi (doc. X).

 

 

                                         in diritto

 

                               2.1.   Con la decisione formale del 15 novembre 2011 l’amministrazione ha rifiutato l’affiliazione di RI 1 quale indipendente è l’ha ritenuto dipendente sia __________ per il periodo dal settembre 2011 che di __________ per gli anni 2007 e 2008. Ad entrambe la società sono poi state notificate le relative decisioni formali (cfr. doc. 12). Ritenuto che né Assicurazioni __________ né RI 1 hanno mai contestato la qualifica di dipendente relativa alla loro collaborazione (il ricorrente si è limitato a precisare, ma solo in sede di osservazioni, con lo scritto del 4 marzo 2012, che con quest’ultima società “non vi è in corso nessuna collaborazione” [cfr. doc. VIII]), oggetto del contendere è unicamente il rapporto di collaborazione tra l’insorgente e __________.

 

                               2.2.   Sono assicurate obbligatoriamente in conformità della legge federale sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti le persone fisiche che hanno il loro domicilio civile nella Svizzera (art. 1a cpv. 1 lett. a LAVS).

A norma dell'art. 3 cpv. 1 LAVS, gli assicurati sono tenuti al pagamento dei contributi fintanto che esercitano un'attività lucrativa.

In applicazione dell'art. 4 cpv. 1 LAVS, i contributi degli assicurati che esercitano un'attività lucrativa sono calcolati in percento del reddito proveniente da qualsiasi attività lucrativa dipendente e indipendente.

Secondo l'art. 5 cpv. 2 LAVS, il salario determinante comprende qualsiasi retribuzione del lavoro a dipendenza d'altri per un tempo determinato o indeterminato.

I contributi AVS degli assicurati esercitanti un'attività lucrativa indipendente sono determinati tenendo conto di qualsiasi reddito che non sia mercede per lavoro a dipendenza d'altri (art. 9 cpv. 1 LAVS).

Il reddito proveniente da un'attività lucrativa indipendente è stabilito deducendo dal reddito lordo le spese generali necessarie per conseguire il reddito lordo (art. 9 cpv. 2 lett. a LAVS).

Per l'art. 10 LPGA, è considerato salariato chi per un lavoro dipendente riceve un salario determinante secondo la pertinente legge.

L'art. 12 LPGA prevede che è considerato lavoratore indipendente chi non consegue un reddito dall'esercizio di un'attività di salariato (cpv. 1). Un indipendente può essere contemporaneamente anche un salariato, se consegue un reddito per un lavoro dipendente (cpv. 2).

 

Per quanto concerne la qualifica dell'attività esercitata da un assicurato, l'allora Tribunale federale delle assicurazioni (dal 1° gennaio 2007: Tribunale Federale) ha precisato che gli accordi, le dichiarazioni delle parti, la natura dal profilo del diritto civile del contratto vincolante un assicurato a un datore di lavoro non costituiscono, in materia di AVS, elementi decisivi per stabilire se una persona eserciti un'attività lucrativa a titolo dipendente o indipendente (sentenza H 322/03 dell'11 marzo 2005; sentenza H 31/04 del 21 marzo 2005).

In particolare, insolite costruzioni di diritto civile che devono servire a motivare un certo statuto di contribuzione qui non hanno alcun valore (RCC 1986 pag. 650).

 

                               2.3.   Di principio si deve ammettere un'attività dipendente secondo l'art. 5 LAVS, quando una delle parti, rispetto all'altra, è subordinata per quanto concerne l'impiego del tempo o l'organizzazione del lavoro. Un altro indizio può essere dato da un rapporto di dipendenza economica oppure dal fatto che l'assicurato non sopporti il rischio economico a carico del datore di lavoro, il quale dirige la sua impresa e ne assume la responsabilità.

Questi princìpi non comportano comunque, da soli, soluzioni uniformi. Le manifestazioni della vita economica infatti possono assumere forme diverse e impreviste, così che è necessario lasciare alla prassi delle autorità amministrative e alla prudenza dei Giudici il compito di stabilire in ogni caso particolare se ci si trovi di fronte ad attività indipendente. La decisione sarà determinata generalmente dalla priorità di certi elementi, quali il rapporto di subordinazione o il rischio sopportato rispetto ad altri che militano in favore di soluzioni diverse (sentenza H 279/00 del 16 dicembre 2002; DTF 123 V 162 consid. 1, DTF 122 V 171 consid. 3a, pag. 172 consid. 3c e pag. 283 consid. 2a; DTF 119 V 161 consid. 2 e la giurisprudenza ivi citata). Per poter decidere si dovrà vedere quali sono gli elementi predominanti nel caso concreto (sentenza H 59/00 del 18 settembre 2000).

 

                               2.4.   Secondo la giurisprudenza del TFA ([dal 1° gennaio 2007: TF] ricapitolata in DTF 122 V 169 e DTF 122 V 284 consid. 2b; Pratique VSI 2001 pag. 252) i criteri caratteristici di una attività indipendente sono ad esempio: investimenti di una certa importanza fatti dall’assicurato, utilizzo di locali propri e impiego di personale proprio (DTF 119 V 163 = Pratique VSI 1993 pag. 226 consid. 3b). Il rischio economico imprenditoriale sussiste quando, indipendentemente dal risultato dell’attività, le spese generali incorse sono sopportate dall’assicurato (RCC 1986 pag. 331 consid. 2d, RCC 1986 pag. 120 consid. 2b). Un altro indizio di un’attività lucrativa indipendente è l’esercizio, a nome proprio e per proprio conto, contemporaneo di diverse attività per altrettante società, senza che vi sia un rapporto di dipendenza con le stesse (RCC 1982 pag. 176). A riguardo, non è la possibilità giuridica di accettare dei lavori di diversi mandanti che è determinante, ma la situazione effettiva di ogni singolo mandato (RCC 1982 pag. 208).

Si è in presenza di un’attività dipendente quando le caratteristiche di un contratto di lavoro sono adempiute, vale a dire quando l’assicurato fornisce un lavoro entro un termine prestabilito, è economicamente dipendente dal “datore di lavoro” e, durante l’attività svolta, è integrato nell’azienda di quest’ultimo, e non può praticamente esercitare un’altra attività lucrativa (Rehbinder, Schweizerisches Arbeitsrecht, 12a edizione, pag. 34 segg.; Vischer, Der Arbeitsvertrag, SPR VII/1, pag. 306 citati in: Pratique VSI 1996 pag. 258 consid. 3c). Costituiscono indizi in questo senso l’esistenza di un piano di lavoro, la necessità di stilare un rapporto sul lavoro eseguito, come la dipendenza dalle infrastrutture sul luogo del lavoro (RCC 1982 pag. 176). Il rischio economico dell’assicurato, in questo caso, risiede nella dipendenza (esclusiva) dal risultato del lavoro personale (RCC 1986 pag. 126 consid. 2b; RCC 1986 pag. 347 consid. 2d) o, in caso di attività regolare, nel fatto che nell'eventualità di una cessazione di questo rapporto di lavoro, egli si trovi in una situazione simile a quella di un salariato che perde il suo impiego (DTF 119 V 163 = Pratique VSI 1993 pag. 226 consid. 3b).

 

L’allora Tribunale federale delle assicurazioni ha inoltre precisato che la comunicazione fiscale è vincolante per l'amministrazione e per il Giudice delle assicurazioni sociali solo per quanto attiene alla determinazione degli importi. Le questioni relative alla qualificazione giuridica costituiscono un'eccezione a questa disposizione (Pratique VSI 1993 pag. 242 segg.; Greber/Duc/ Scartazzini, Commentaire des articles 1 à 16 de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS), pag. 313, n. 149 ad art. 9 LAVS).

 

                               2.5.   Il TFA (dal 1° gennaio 2007: TF) ha pure stabilito che la qualifica dell'assicurato come dipendente o indipendente non dipende dal fatto puramente formale della sua affiliazione avvenuta d'ufficio o su richiesta personale dell'interessato in una o nell'altra categoria. L'affiliazione di un assicurato, anche se formalmente confermata dalla Cassa di compensazione, come tale non lo qualifica definitivamente, in quanto lo scopo principale dell'affiliazione è quello di assicurare la persona che esercita un'attività lucrativa e non di qualificarne lo stato professionale definitivamente.

 

Solo la natura di tale attività, considerata nell'ambito dei rapporti economici e di lavoro, è determinante ai fini della qualificazione. Non può quindi essere escluso a priori che un assicurato qualificato dalla Cassa di compensazione come indipendente, eserciti un'attività di natura dipendente (Pratique VSI 1993 pag. 226 consid. 3c = DTF 119 V 165).

Per questi motivi, un assicurato può essere qualificato simultaneamente come salariato per un lavoro e indipendente per un altro lavoro. In questi casi per ogni reddito bisogna esaminare se proviene da un’attività dipendente o no (Pratique VSI 1995 pag. 145 consid. 5a; DTF 104 V 127).

 

                               2.6.   Nella più recente giurisprudenza il TF ha avuto modo di rammentare che occorre tenere presente che la circostanza che un assicurato, all'inizio della sua attività indipendente, svolga un lavoro principalmente per un solo committente, è usuale (cfr. sentenza H 194/05 del 19 marzo 2007, consid. 7.1, nonché sentenza H 155/04 del 1° febbraio 2005, consid. 4.3) e che il processo, in atto ormai da anni, del mutamento economico e sociale impone un cambiamento radicale e celere del modo di agire e pensare un’attività lavorativa indipendente. Asserire che la regolarità nel pagamento e nel quantum sia sintomo di dipendenza significa fondare il proprio convincimento su stereotipi preconcetti e avulsi dalla complessa realtà economica (sentenza H 82/05 del 30 gennaio 2007, consid. 4.3).

                                         Per quanto concerne l’investimento, poco importante, in mezzi propri, il Tribunale federale ha già evidenziato che per natura certe attività, in particolare nel settore dei servizi, non necessitano di investimenti importanti. In tali casi, ai fini della qualifica dello statuto, va quindi posto l’accento sul criterio della dipendenza organizzativo-lavorativa e non su quello del rischio aziendale (Pratique VSI 2001 pag. 55 consid. 6b pag. 60 con riferimenti; sentenza H 194/05 del 19 marzo 2007, consid. 5.2).

 

                                         Infine vanno considerate anche le esigenze di coordinazione di cui occorre tenere conto in relazione ad assicurati che esercitano contemporaneamente diverse attività lavorative per diversi o per il medesimo mandante o datore di lavoro (DTF 123 V 161 consid. 4a pag. 167; sentenza H 194/05 del 19 marzo 2007, consid. 7.4). Se possibile va infatti evitato che diverse attività per il medesimo mandante o datore di lavoro, rispettivamente che la medesima attività per diversi mandanti o datori di lavoro, vengano qualificate in maniera differente, in parte a titolo dipendente e in parte a titolo indipendente (DTF 119 V 161 consid. 3b pag. 164; sentenza H 194/05 del 19 marzo 2007, consid. 7.4, sentenza H 12/04 del 17 febbraio 2005, consid. 3 e 4.2.3 con riferimenti).

 

                               2.7.   Va ancora evidenziato che giusta il N. 4023 DSD (Direttive sul salario determinante edite dall'UFAS, edizione in francese), sono considerati rappresentanti di commercio (commessi viaggiatori, rappresentanti, agenti, ecc.) tutte le persone fisiche che, dietro retribuzione, concludono o negoziano affari a nome e per conto di terzi, all'infuori dei locali commerciali di questi ultimi.

Stante detta definizione, dunque, sia che un assicurato sia definito come rappresentante di vendita oppure agente, egli è comunque, più in generale, un rappresentante di commercio.

Peraltro, la giurisprudenza federale tratta queste professioni in modo simile.

Infatti, il TFA (dal 1° gennaio 2007. TF) ha costantemente stabilito che per giudicare se un rappresentante di commercio o un agente è salariato o indipendente non è importante sapere se i suoi rapporti di servizio sono retti da un contratto di viaggiatore di commercio o da un contratto di agenzia ai sensi del diritto delle obbligazioni (RCC 1980 pag. 112 consid. 2, RCC 1955 pag. 153, RCC 1952 pag. 356, RCC 1950 pag. 378). L'Alta Corte federale ha riconosciuto che, in generale, i rappresentanti di commercio fruiscono di una grande libertà quanto all'impiego del loro tempo e all'organizzazione del loro lavoro. Malgrado ciò è raro che essi assumano un rischio economico uguale a quello di un imprenditore.

 

Il TFA (dal 1° gennaio 2007: TF) è quindi giunto alla conclusione che i rappresentanti di commercio, vista la natura delle loro attività e le loro condizioni di lavoro, possono essere considerati dei lavoratori indipendenti nei confronti dell'AVS solo in casi eccezionali (RCC 1980 pag. 112 consid. 2; RCC 1955 pag. 82; RCC 1953 pag. 393).

 

Si deve presumere l'esistenza di un'attività dipendente anche quando il rappresentante non percepisce un salario fisso ma solo provvigioni (RCC 1988 pag. 398; RCC 1986 pag. 126; RCC 1972 pag. 330; RCC 1953 pag. 393), si assume le spese generali (RCC 1986 pag. 126, RCC 1980 pag. 304, RCC 1971 pag. 90, RCC 1955 pag. 82), non è vincolato ad una regione geografica, non è obbligato a rispettare un determinato orario di lavoro (RCC 1972 pag. 330), lavora per più ditte (RCC 1955 pag. 82, RCC 1953 pag. 393), risponde per il delcredere ai sensi degli artt. 348a e 418c CO (RCC 1972 pag. 330), è iscritto a registro di commercio (RCC 1986 pag. 126, RCC 1982 pag. 209, RCC 1955 pag. 82) ed è designato quale agente ai sensi degli art. 418a segg. CO (RCC 1980 pag. 112, RCC 1972 pag. 330, RCC 1955 pag. 153).

 

A proposito degli agenti, l’allora TFA ha stabilito che, dal punto di vista dell'AVS, questi sono in generale dei salariati, per il motivo che il rischio economico da loro sopportato si limita il più delle volte al fatto che il guadagno dipende dal successo personale degli affari conclusi (RCC 1980 pag. 112 consid. 2; RCC 1967 pag. 429; RCC 1954 pag. 116; Käser, Unterstellung und Beitragswesen in der obligatorischen AHV, n. 4.63, pag. 119).

 

L'agente e il rappresentante di commercio esercitano attività lucrativa indipendente se sopportano un vero e proprio rischio imprenditoriale, vale a dire se dispongono di una propria organizzazione di vendita (RCC 1988 pag. 399 consid. 2b; RCC 1986 pag. 127 consid. 2b e 604, RCC 1982 pag. 208, RCC 1980 pag. 112).

Secondo la prassi amministrativa questo si verifica quando le tre condizioni seguenti sono soddisfatte contemporaneamente: l'agente o il rappresentante di commercio utilizza locali commerciali propri o in affitto (non sono considerati locali commerciali quelli adibiti ad abitazione), occupa del personale (non sono considerati personale la moglie e gli altri membri della famiglia che non ricevono un salario) e sopporta la maggior parte delle spese di esercizio (Direttive UFAS sul salario determinante, N. 4024 e 4025; Pratique VSI 1995 pag. 27; Pratique VSI 1993 pag. 228 consid. 3b; RCC 1988 pag. 399 consid. 2b, RCC 1986 pag. 127 consid. 2b e 604 consid. 2b, RCC 1982 pag. 209 consid. 4b, RCC 1980 pag. 112 consid. 2, RCC 1967 pag. 429).

 

                                         Va ancora evidenziato che il N. 4022 delle DSD, nella versione in vigore dal 1° gennaio 2012, prevede che il rapporto di servizio deve essere esaminato secondo le norme della LAVS e non del CO. E’ la situazione concreta ad essere determinante. La natura di diritto civile del contratto, così come la designazione e il modo in cui il contratto è formulato non è decisivo. Le convenzioni o i contratti che portano sulla situazione giuridica del viaggiatore di commercio in materia di assicurazioni sociali sono senza valore.

                                         Secondo le citate direttive il fatto che il viaggiatore di commercio è iscritto o meno al registro degli intermediari d’assicurazione della FINMA non ha alcun influsso circa la qualifica dello statuto in ambito di AVS.

 

                                         Va ancora rammentato che con sentenza di principio 30.2007.33 del 21 novembre 2007, questo Tribunale ha confermato che, pur dovendo ogni caso di specie essere attentamente esaminato singolarmente, di principio, per l’affiliazione di un broker assicurativo, va applicata la giurisprudenza relativa ai rappresentanti di commercio e agli agenti i quali, di regola, sono considerati dipendenti tranne se sopportano un vero rischio economico imprenditoriale, ossia se dispongono di una loro organizzazione di vendita. Tale organizzazione esiste se tre condizioni cumulative sono soddisfatte, ossia utilizzo di locali commerciali propri o in affitto, personale alle proprie dipendenze, assunzione della maggior parte delle spese d’esercizio (cfr., a proposito delle condizioni da adempiere: DTF 119 V 161 consid. 3b e Kieser, Alters- und Hinterlassenenversicherung, in SBVR, Soziale Sicherheit, 2a ed. 2006, n. 100; cfr. anche sentenza 9C_946/2009 del 30 settembre 2010 consid. 2.2 e sentenza H 196/06 del 5 febbraio 2008, consid. 2).

 

                               2.8.   In concreto, dalle tavole processuali emerge che le parti hanno concluso il 25 agosto 2011 un contratto di collaborazione dal quale si evince che la società opera quale broker indipendente nell’ambito assicurativo nel ramo vita, previdenziale e nei rami generali, __________. Da parte sua il ricorrente esercita attività riconducibili allo scopo della società ed ha ampie conoscenze commerciali nell’ambito della propria clientela.

                                         Dal contratto emerge che il ricorrente, sulla base dei propri contatti, conoscenze e mandati in proprio possesso s’impegna a ricercare opportunità per acquisire e/o far stipulare polizze concernenti il ramo vita, previdenziale e rami generali, per persone fisiche e giuridiche, adoperandosi per fornire alla società nomi, contatti e opportunità per nuovi contratti.

 

                                         In conformità a tali contatti e referenze, la società s’impegna a trovare, negoziare, trattare offerte e a far stipulare, far rinnovare e, infine, gestire polizze per i clienti indirizzati dal ricorrente e a fornire agli assicurati tutto il supporto tecnico, professionale, operativo e amministrativo necessario, garantendogli assistenza.

 

                                         La società s’impegna a riconoscere la paternità della clientela procurata dal ricorrente e delle opportunità di concludere nuovi contratti assicurativi da lui procurate, fornendo adeguata informazione e rendiconto.

 

                                         Resta riservato il diritto delle compagnie assicurative di decidere indipendentemente dalle parti firmatarie del contratto, l’accettazione o il rifiuto di una proposta d’assicurazione e i relativi termini e condizioni. In caso di rifiuto di una proposta assicurativa, le compagnie d’assicurazione non sono tenute a rendere noti i motivi che comportano il rifiuto della proposta. In caso di rifiuto nessuna delle parti potrà pretendere alcuna indennità di qualsiasi natura.

                                        

                                         In funzione delle polizze assicurative apportate o da essa fatte stipulare grazie alle referenze, indicazioni e i contatti del ricorrente, la società ribonifica l’80% delle provvigioni da essa incassate sulle polizze.

 

                                         In caso di segnalazione e stipulazione di polizze vita la società ribonifica una provvigione sul valore di produzione determinato dalla compagnia d’assicurazione. Detta provvigione è definita caso per caso a dipendenza della polizza e della compagnia d’assicurazione presso la quale detta polizza sarà contrattata. In ogni caso la quota di provvigione pagata dalla società al ricorrente non potrà essere inferiore all’85% della provvigione incassata. Gli eventuali storni su polizze vita andranno in diminuzione del successivo o dei successivi pagamenti trimestrali relativi ai ribonifici per le commissioni attinenti ai rami generali. Al termine del primo anno di validità del contratto, è data facoltà alle due parti contraenti di rinegoziare il tasso di commissionamento da corrispondere, in funzione della produzione raggiunta.

 

                                         In casi di segnalazione e stipulazione di polizze di casse malati, segnalazioni o indicazioni fornite dal ricorrente per polizze fatte sottoscrivere tramite la società, il ricorrente ha diritto al 50% della provvigione “one shot”, del bonus di produzione calcolato sulla massa totale negoziata dalla società, dell’eventuale commissione di mantenimento di portafoglio. Gli storni riguardanti dette polizze andranno in totale diminuzione del successivo pagamento che sarà fatto dalla società al ricorrente.

 

                                         Con cadenza trimestrale, rispettivamente al 31 marzo, al 30 giugno, al 30 settembre e al 31 dicembre, la società s’impegna a fornire al ricorrente un elenco dettagliato delle provvigioni incassate nel trimestre precedente per suo personale controllo in aggiunta al bonifico bancario o postale. Le provvigioni riguardanti il ramo vita come pure quelle concernenti le casse malati saranno pagate entro 5 giorni lavorativi dall’avvenuto incasso.

 

                                         Nel caso in cui l’annullamento di determinate polizze assicurative, a valenza pluriennale, dovesse determinare uno storno di provvigioni già incassate dalle relative compagnie d’assicurazione, il ricorrente parteciperà a tale storno alle stesse e medesime condizioni previste dall’accordo.

 

                                         L’art. 11 prevede che l’importo bonificato è da intendersi netto e comprensivo di ogni gravame contributivo a norma di legge (AVS, AI, AD, IVA ecc.) ad eccezione della parte fiscale di specifica ed esclusiva competenza del ricorrente.

 

                                         Nell’ambito delle rispettive funzioni, entrambe le parti s’impegnano a garantire una seria e completa discrezione e riservatezza in merito agli affari affrontati nell’ambito di tale mandato e rispetto a tutte le informazioni acquisite nell’ambito del suo svolgimento.

 

                                         L’accordo ha una durata indeterminata e può essere disdetto da ambo le parti mediante lettera raccomandata con preavviso di tre mesi, per la fine del mese successivo. Eventuali “courtages” maturate durante il periodo di disdetta, saranno bonificate secondo i termini dell’accordo.

 

                                         A seguito di disdetta dell’accordo la società s’impegna a riconoscere al ricorrente il bonifico delle provvigioni incassate alle condizioni statuite dall’art. 6 dell’accordo per ulteriori 3 mesi; trascorso tale periodo ogni commissione incassata dalla società sarà di sua unica competenza.

 

                                         Il 13 febbraio 2012 la __________ ha evidenziato che il ricorrente non ha nessun contratto di lavoro quale dipendente, si assume interamente l’onere di tutte le spese a lui necessarie per lo svolgimento della sua attività lavorativa, quali ad esempio gli oneri sociali, le spese telefoniche, di trasporto, di rappresentanza e che ha sottoscritto un contratto di collaborazione alle seguenti condizioni: “una quota specificata nel contratto di collaborazione è da intendere quale pagamento dell’utilizzo di un ufficio totalmente equipaggiato presso la nostra sede” e “una seconda quota è da intendere quale utilizzo del personale __________ per il disbrigo di alcuni lavori della gestione della clientela” (doc. A1).

 

                                         Agli atti sono pure stati prodotti alcuni contratti chiamati “mandato di gestione assicurativa” tra la società e gli assicurati (doc. da 18 a 21), ossia i contratti conclusi __________ con i clienti segnalati dal ricorrente (doc. 23).

                                     

                                         Dalle convenzioni emerge che la società è autorizzata a rappresentare a tutti gli effetti e con tutte le facoltà il mandante (ossia il cliente) per la gestione del suo portafoglio assicurativo, con la facoltà di compiere ogni e qualsiasi atto che ritenesse opportuno nella tutela degli interessi del mandante, il quale acconsente a un rapporto esclusivo con la mandataria per tutte le questioni assicurative oggetto del mandato. In quest’ambito dovere della mandataria è la ricerca delle migliori soluzioni atte alla protezione assicurativa del mandante, in conformità a un’attenta analisi dei rischi da coprire tenendo conto delle effettive necessità e della situazione assicurativa esistente.

                                         La società richiederà, se del caso, nuove proposte assicurative, negoziate alle migliori condizioni di mercato, sottoponendole al mandante per approvazione e firma. Questo non significa che ogni singolo contratto d’assicurazione sia sempre stipulato con le prestazioni più estese e al costo più basso offerto dal mercato in un determinato momento. Il mandante ha in ogni caso e momento la piena possibilità di accettare o rifiutare la stipulazione delle coperture proposte. La mandataria consiglierà e/o assisterà il mandante in caso di sinistro a iniziare dalla segnalazione dello stesso fino alla liquidazione, controllando che tutti i suoi diritti siano tutelati e le sue pretese giustamente indennizzate.

 

                               2.9.   Alla luce di quanto sopra esposto, ponderati tutti i necessari elementi emersi dalla documentazione a disposizione (cfr. consid. precedente), dopo un'attenta valutazione complessiva, questo Tribunale deve concludere che la decisione dell’amministrazione di ritenere RI 1 dipendente della __________ è corretta, essendo la fattispecie in gran parte analoga a quella figurante nella citata sentenza 30.2007.33 del 21 novembre 2007 e dovendogli applicare le condizioni previste dalla giurisprudenza relativa ai rappresentanti di commercio e agli agenti i quali, di regola, sono considerati dipendenti tranne se sopportano un vero rischio economico imprenditoriale, ossia se dispongono di una loro organizzazione di vendita. Tale organizzazione esiste se tre condizioni cumulative sono soddisfatte: utilizzo di locali commerciali propri o in affitto, personale alle proprie dipendenze, assunzione della maggior parte delle spese d’esercizio.

 

                                         Dalle tavole processuali emerge in sostanza che l’insorgente, sulla base dei propri contatti, conoscenze e mandati in proprio possesso cerca opportunità per acquisire e/o far stipulare polizze concernenti il ramo vita, previdenziale e rami generali, per persone fisiche e giuridiche, adoperandosi per fornire alla società nomi, contatti e opportunità per nuovi contratti. Da parte sua la __________ s’impegna a trovare, negoziare, trattare offerte e a far stipulare, far rinnovare e, infine, gestire polizze per i clienti indirizzati dal ricorrente e a fornire agli assicurati tutto il supporto tecnico, professionale, operativo e amministrativo necessario, garantendogli assistenza.

                                         La società ha un rapporto di esclusiva con il cliente segnalato e portato dal ricorrente nell’ambito dell’oggetto del mandato (cfr. doc. 18: “(…) con la facoltà di compiere ogni e qualsiasi atto che ritenesse opportuno nella tutela degli interessi del mandante, il quale acconsente a un rapporto esclusivo con la mandataria per tutte le questioni assicurative oggetto del mandato”).

                                         L’insorgente fattura esclusivamente alla __________ (cfr. doc. 8), la quale versa al ricorrente le commissioni pattuite nel contratto di collaborazione.

 

                                         Rammentato preliminarmente che per l’art. 7 lett. g OAVS le provvigioni e le commissioni fanno parte del salario determinante, va evidenziato che il ricorrente non ha personale alle proprie dipendenze, ma utilizza le strutture messe a disposizione dalla __________. Quest’ultima società dalle “courtages” incassate per la conclusione del contratto trattiene una percentuale (di regola il 20%), per l’utilizzo, da parte del ricorrente, dell’ufficio e del personale della società.

                                         Ciò tuttavia non è sufficiente per considerare che il ricorrente ha personale alle sue dipendenze e che si assume un rischio imprenditoriale. Infatti, l’interessato non deve pagare un importo fisso e regolare per l’affitto delle strutture o un salario per il personale. Se, per pura ipotesi di lavoro, non dovesse segnalare o portare clientela alla società e quest’ultima non dovesse concludere alcun contratto, l’insorgente non deve pagare alcunché, non essendoci alcuna commissione da versare e di conseguenza alcuna deduzione. Il sistema adottato dalle parti prevede infatti unicamente una trattenuta di una determinata percentuale sulle commissioni incassate dalla società, ma non un obbligo per il ricorrente di versare, in ogni caso, un determinato importo (cfr. doc. 17, contratto di collaborazione).

                                         Del resto l’insorgente evidenzia che “il personale che indirettamente occupo sono le segretarie __________, le quali gestiscono il primo contatto con le compagnie assicurative per l’allestimento delle proposte di polizze e mantengono il collegamento telefonico con parte dei clienti che, per motivi vari, non riescono a contattarmi” (doc. I). In altre parole le segretarie sono alle dipendenze della società e l’interessato contribuisce al pagamento del loro reddito solo se, grazie alla conclusione di contratti intervenuta in seguito alla sua segnalazione, vengono incassate dalle compagnie assicurative e riversate al ricorrente, delle “courtages”.

 

                                         Venendo a mancare un elemento essenziale del rischio imprenditoriale dell’agente assicurativo, e meglio una delle tre condizioni poste dalla giurisprudenza (in concreto: personale alle proprie dipendenze), l’insorgente non può essere qualificato come indipendente per il lavoro svolto per la __________.

 

                                         Ciò vale a maggior ragione nel caso di specie, laddove l’assicurato non si mette in contatto direttamente con le varie compagnie assicurative ma fa capo alla PI 1 (cfr. doc. 17, contratto di collaborazione, art. 2 e 3). Le provvigioni vengono dapprima versate alla società, la quale poi, dedotta una parte per le spese, versa la percentuale rimanente all’interessato.

 

                                         Va poi evidenziato come il contratto di collaborazione prevede un termine di disdetta simile a quelli in uso nei contratti di lavoro (preavviso di tre mesi per la fine del mese successivo, doc. 17).

                                         Infine, come già evidenziato nella sentenza 30.2007.33 del 21 novembre 2007 la circostanza, comunque non provata, che diverse persone hanno intrapreso la stessa via con le medesime condizioni ed hanno ottenuto l’affiliazione quale indipendente senza problemi, non può essere d’aiuto all’interessato. Infatti questo Tribunale evidenzia che non può esserci uguaglianza di trattamento qualora vi sia un'applicazione illegale di norme giuridiche.

                                        

                                         In proposito si osserva che in una sentenza del 4 giugno 2003, K 31/03, l’Alta Corte ha nuovamente ribadito la propria costante giurisprudenza:

 

"  (…) D'une façon générale, un administré ne peut pas invoquer le principe de l'égalité de traitement pour bénéficier d'une faveur analogue à celle accordée illégalement à des tiers. En d'autres termes, il n'y a pas d'égalité dans l'illégalité, à moins que l'autorité ne refuse de revenir sur sa pratique contraire à la législation (cf. p. ex. ATF 127 I 3 consid. 3a, 125 II 166 consid. 5 et 122 II 451 consid. 4a et les références). (…)."

 

                                         In concreto, con la decisione impugnata, e in sede di risposta dove la Cassa fa riferimento anche alla sentenza di questo Tribunale del 21 novembre 2007 (inc. 30.2007.33), l’amministrazione ha del resto chiaramente manifestato l’intenzione di non voler seguire un’altra prassi, non conforme alla giurisprudenza.

 

Alla luce di tutto quanto sopra esposto l’affiliazione del ricorrente quale dipendente della __________ è corretta. La decisione su opposizione impugnata merita conferma, mentre il ricorso va respinto.

 

Copia della sentenza va intimata anche alla __________, chiamata in causa.

 

 

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

                                   1.   Il ricorso é respinto.

 

                                   2.   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

 

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                           Il segretario

 

Daniele Cattaneo                                                  Fabio Zocchetti