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redattore: |
Christian Steffen, vicecancelliere |
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segretario: |
Fabio Zocchetti |
statuendo sul ricorso del 9 marzo 2012 di
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RI 1
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contro |
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la decisione su opposizione del 21 febbraio 2012 emanata da |
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CO 1
in materia di contributi AVS |
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ritenuto, in fatto
1.1. RI 1, cittadina __________ nata nel 1947, e __________, anch’esso cittadino __________ nato nel 1947, coniugati, dall’aprile del 2006 sono al beneficio di un permesso di dimora di tipo “B” e risiedono a __________.
Dopo aver accertato che il marito esercita un’attività indipendente in __________, dove paga i contributi sociali, la CO 1 ha deciso di affiliare RI 1 quale persona senza attività lucrativa in Svizzera per il periodo dal 1° aprile 2006 fino al 31 gennaio 2011 (mese del compimento dei 64 anni). Con decisione del 13 settembre 2011, confermata dalla decisione su opposizione del 21 febbraio 2012, l’amministrazione ha fissato definitivamente i contributi dovuti dall’assicurata nel 2006, prendendo in considerazione i dati evinti dalla tassazione secondo il dispendio.
1.2. RI 1, rappresentata dall’avv. __________, è insorta al TCA contro la predetta decisione (doc. I). In via principale l’insorgente chiede l’annullamento della decisione per incompetenza della CO 1 nel decidere circa il suo assoggettamento. La ricorrente evidenzia infatti che l’amministrazione dovrebbe sottoporre all’UFAS la sua richiesta di esonero dall’obbligo assicurativo in Svizzera e sospendere la procedura in attesa di un pronunciamento da parte dell’autorità federale. In via subordinata RI 1 domanda l’esonero dall’obbligo assicurativo e l’annullamento dell’assoggettamento in Svizzera.
L’assicurata afferma che in presenza di una specifica censura, determinante ai fini dell’evasione dell’opposizione e meglio la convinzione della ricorrente che vi sono norme che prevedono la possibilità di essere esonerati dall’obbligo assicurativo, in applicazione dell’art. 27 cpv. 2 LPGA l’amministrazione avrebbe dovuto informarla circa la possibilità di postulare all’UFAS l’emanazione di una decisione relativa al suo esonero, in applicazione dell’art. 17 bis del regolamento CEE n. 1408/71, sospendendo la procedura o emanando decisioni provvisorie condizionate all’esito della richiesta di esonero da inoltrarsi all’autorità federale competente.
Nel merito l’insorgente evidenzia di risiedere in Ticino insieme a suo marito che esercita un’attività indipendente in __________ sulla quale vengono pagati i contributi sociali. L’assicurata, che rileva come “non è contestato il calcolo del contributo dovuto sulla base del dispendio conformemente a quanto prevede l’art. 29 cpv. 5 OAVS”, sottolinea che in base alla legislazione __________ “depuis le 1er juillet 2005, toutes les personnes mariées ou cohabitant contractuellement avec un travailleur indépendant, sont considérées comme des conjoints aidants et sont personnellement assujetties au statut social complet des travailleurs indépendant, à moins qu’elles déclarent sur l’honneur ne pas ou ne plus apporter effectivement d’aide à leur conjoint”.
L’insorgente ritiene di dover essere esonerata dall’obbligo assicurativo sia in base alla legislazione __________, sia in base agli art. 17 bis regolamento (CEE) n. 1408/71 e 3 LAVS.
1.3. Con risposta del 2 aprile 2012 l’amministrazione propone la reiezione del ricorso evidenziando che l’interessata non adempie le condizioni dell’art. 17bis del regolamento CEE n. 1408/71 e che secondo la legislazione __________ ha potuto appurare tramite il portale dell’__________ __________ in __________ che per far parte dello statuto di “coniuge aiutante di un lavoratore indipendente”, deve rispondere alle condizioni della presunzione legale, cioè: apportare un aiuto effettivo negli affari del lavoratore indipendente e non avere redditi personali da attività lavorativa o non beneficiare di redditi sostitutivi che danno diritto ad una copertura nelle assicurazioni sociali e i coniugi di lavoratori indipendenti devono aderire al mini-statuto. Quest’ultimo garantisce un’assicurazione legale contro l’incapacità di lavoro e l’invalidità. In caso contrario, non si potrebbe beneficiare dei diritti derivanti da quelli del coniuge attivo come indipendente. Ci sarebbe inoltre la possibilità di aderire al maxi-statuto con coperture sociali maggiori. In concreto la ricorrente, secondo la Cassa, non ha aderito al ministatuto e non ha nemmeno dichiarato sull’onore di non apportare effettivamente un aiuto al coniuge (doc. III).
1.4. L’11 aprile 2012 l’insorgente ha comunicato al TCA di non avere ulteriori mezzi di prova da produrre, ribadendo comunque che la CO 1 non è competente a decidere circa il suo assoggettamento. L’interessata ha inoltre rilevato che la funzione di coniuge aiutante è garantita alla moglie che non esercita attività poiché già la sua presenza costituisce un contributo effettivo all’attività del marito, attività che può essere svolta nella misura attuale grazie alla sua presenza. La ricorrente ha poi evidenziato che aiutando il marito, non poteva affermare il contrario sul proprio onore (doc. V).
1.5. Con scritto dell’8 maggio 2012 il TCA ha assegnato alla ricorrente un termine scadente il 21 maggio 2012 per comprovare che è titolare di una pensione o di una rendita spettante in forza della legislazione di uno Stato membro dell’UE o di pensioni o di rendite spettanti in forza delle legislazioni di più Stati membri, nel periodo oggetto del contendere e comprovare che è affiliata quale indipendente in __________ nel periodo oggetto del contendere. A questo scopo è stata richiesta la trasmissione della documentazione ufficiale delle competenti autorità __________ o di eventuali altri Stati membri dell’Unione Europea (doc. VII).
1.6. L’8 giugno 2012 è pervenuto al TCA uno scritto dell’avv. RA 1 che ha affermato come “nel periodo oggetto di contestazione la signora RI 1 non ha versato contributi, poiché non svolgeva nessuna attività lavorativa; Li versava già il marito per la sua attività da indipendente che svolgeva in __________” ed ha allegato una lettera della __________, “dalla quale risulta che dal mese di marzo 2012 la signora RI 1 riceve una rendita pensionistica mensile” (doc. VIII).
considerato, in diritto
2.1. Per l’art. 1a (assicurazione obbligatoria) cpv. 1 LAVS sono assicurati in conformità della legge:
a. le persone fisiche domiciliate in Svizzera;
b. le persone fisiche che esercitano un’attività lucrativa nella Svizzera;
c. I cittadini svizzeri che lavorano all’estero:
1. al servizio della Confederazione;
2. al servizio di organizzazioni internazionali con le quali il Consiglio federale ha concluso un accordo di sede e che sono considerate come datori di lavoro ai sensi dell’articolo 12;
3. al servizio di organizzazioni private di assistenza sostenute in modo sostanziale dalla Confederazione conformemente all’articolo 11 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l’aiuto umanitario internazionale.
Il Consiglio federale disciplina i particolari dell’articolo 1 lettera c.
L’art. 1a cpv. 2 LAVS prevede che non sono assicurati:
a. gli stranieri che fruiscono di immunità e privilegi secondo il diritto internazionale;
b. le persone che partecipano ad un’assicurazione statale estera per la vecchiaia e per i superstiti, se l’assoggettamento all’assicurazione giusta la presente legge costituisce per esse un doppio onere che non si potrebbe equamente imporre;
c. le persone per le quali le condizioni indicate nel capoverso 1 si verificano soltanto per un periodo di tempo relativamente breve.
A norma dell’art. 1a cpv. 3 LAVS possono continuare ad essere assicurati:
a. le persone che lavorano all’estero per conto di un datore di lavoro con sede in Svizzera e sono da lui retribuite, se questi dà il proprio consenso;
b. fino al 31 dicembre dell’anno in cui compiono 30 anni, gli studenti senza attività lucrativa che lasciano il loro domicilio in Svizzera per dedicarsi a una formazione all’estero.
Per l’art. 3 cpv. 1 OAVS le persone che partecipano ad un’assicurazione statale estera per la vecchiaia e per i superstiti, per le quali l’assoggettamento all’assicurazione giusta la legge federale costituisce un doppio onere che non si potrebbe equamente imporre, devono essere esentate, a richiesta motivata, dall’assicurazione obbligatoria da parte della cassa di compensazione competente.
2.2. Per l’art. 153a cpv. 1 LAVS per le persone designate nell’articolo 2 del regolamento n. 1408/71 e in relazione con le prestazioni previste nell’articolo 4 di questo regolamento, purché siano comprese nel campo d’applicazione della legge, sono applicabili anche:
a. l’Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone, nella versione del Protocollo del 26 ottobre 2004 relativo all’estensione dell’Accordo ai nuovi Stati membri della Comunità europea, il suo allegato II e i regolamenti n. 1408/71 e n. 574/72 nella loro versione aggiornata;
b. la Convenzione del 4 gennaio 1960 istitutiva dell’Associazione europea di libero scambio nella versione dell’Accordo del 21 giugno 2001 che emenda la Convenzione, il suo allegato K, l’appendice 2 dell’allegato K e i regolamenti n. 1408/71 e n. 574/72 nella loro versione aggiornata.
L’art. 153a cpv. 2 LAVS prevede che laddove le disposizioni della legge fanno uso dell’espressione “Stati membri della Comunità europea”, questa espressione è riferita agli Stati cui è applicabile l’Accordo di cui al capoverso 1 lettera a.
Va a questo proposito rammentato che il 1° giugno 2002 è entrato in vigore l'"Accordo tra la Comunità europea ed i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione Svizzera, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone" (RS 0.142.112.681, di seguito: ALC), che rinvia, per quanto concerne la sicurezza sociale al "Regolamento (CEE) N. 1408/71 del Consiglio del 14 giugno 1971 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità", modificato ed aggiornato dal regolamento (CE) N. 118/97, regolamento (CE) N. 1290/97, regolamento (CE) N. 1223/98, regolamento (CE) N. 1606/98 e regolamento (CE) N. 307/1999 e modificato dall'Accordo sulla libera circolazione delle persone tra la Comunità europea e i suoi Stati membri da una parte e la Svizzera dall'altra parte.
L'ALC, per quanto concerne le assicurazioni sociali, rinvia al citato regolamento (CEE) n. 1408/71 e meglio ai suoi art. 13-17bis che contengono le norme relative alla determinazione della legislazione applicabile.
Il titolo II del regolamento (CEE) n. 1408/71 (art. 13 a 17bis) contiene le regole atte a determinare la legislazione applicabile.
L'art. 13 n. 1 enuncia il principio dell'unicità della legislazione applicabile in funzione delle regole previste dagli art. 13 n. 2 a 17bis, dichiarando determinanti, di principio e salvo eccezioni, le disposizioni di un solo Stato membro (principio della lex loci laboris; art. 13 n. 2 lett. a del regolamento n. 1408/71).
L'art. 13 del regolamento (CEE) n. 1408/71 prevede:
"1. Le persone per cui è applicabile il presente regolamento sono soggette alla legislazione di un solo Stato membro, fatti salvi gli articoli 14quater e 14septies. Tale legislazione è determinata in base alle disposizioni del presente titolo.
2. Con riserva degli articoli da 14 a 17:
a) la persona che esercita un'attività subordinata nel territorio di uno Stato membro è soggetta alla legislazione di tale Stato anche se risiede nel territorio di un altro Stato membro o se l'impresa o il datore di lavoro da cui dipende ha la propria sede o il proprio domicilio nel territorio di un altro Stato membro;
b) la persona che esercita un'attività autonoma nel territorio di uno Stato membro è soggetta alla legislazione di tale Stato anche se risiede nel territorio di un altro Stato membro;
(…)
f) la persona cui cessi d'essere applicabile le legislazione di uno Stato membro senza che ad essa divenga applicabile la legislazione di un altro Stato membro in forza di una delle norme enunciate alle precedenti lettere o di una delle eccezioni o norme specifiche di cui agli articoli da 14 a 17, è soggetta alla legislazione dello Stato membro nel cui territorio risiede, in conformità delle disposizioni di questa sola legislazione."
L'art. 13 n. 2 lett. f del regolamento n. 1408/71 ha per scopo di regolare la situazione di una persona che ha cessato ogni attività salariata sul territorio di uno Stato membro e che non adempie più le condizioni dell'art. 13 n. 2 lett. a (esercizio di un attività salariata) o quelle di altre eventualità dell'art. 13 e degli art. 14 a 17 del regolamento (CEE) n. 1408/71 (sentenza 30.2009.37 del 14 aprile 2010).
Si tratta, per esempio, di una persona che ha cessato le sue attività professionali sul territorio di uno Stato membro, che riceve delle indennità di malattia in virtù della legislazione di questo Stato membro e che va a risiedere sul territorio di un altro Stato membro senza riprendere un'attività mentre beneficia di queste indennità di malattia (sentenza 30.2009.37 del 14 aprile 2010). Secondo l'art. 13 n. 2 lett. f del regolamento (CEE) n. 1408/71, la persona che ha cessato ogni attività salariata sul territorio di un altro Stato membro (e che non adempie le condizioni di altre disposizioni relative alla determinazione del diritto applicabile) è sottoposta, in virtù della legislazione dello Stato membro sul cui territorio risiede, o alla legislazione dello Stato dove ella ha in precedenza esercitato un'attività salariata mentre continua ad avervi la sua residenza, oppure a quella dello Stato dove, se del caso, ha trasferito la sua residenza. Questa disposizione implica ormai che una cessazione di ogni attività lucrativa, sia essa temporanea o definitiva, pone la persona in questione al di fuori del campo di applicazione dell'art. 13 n. 2 lett. a del regolamento (CEE) n. 1408/71 (SVR 2007 IV Nr. 5 consid. 4.3; sentenza della CGCE del 20 gennaio 2005, Laurin Effing, C-302/02, pag. I 553, punto 43).
Per l’art. 17bis del regolamento (CEE) n. 1408/71 il titolare di una pensione o di una rendita spettante in forza della legislazione di uno Stato membro o di pensioni o di rendite spettanti in forza delle legislazioni di più Stati membri, che risiede nel territorio di un altro Stato membro, può essere esonerato, a sua richiesta, dall’applicazione della legislazione di quest’ultimo Stato, a condizione che non sia soggetto a detta legislazione a causa dell’esercizio di un’attività professionale.
Va ancora evidenziato che dal 1° aprile 2012 anche per la Svizzera è applicabile il regolamento (CEE) n. 883/2004, che sostituisce il regolamento (CEE) n. 1408/71.
Le direttive sull’assoggettamento all’assicurazione obbligatoria (DOA), nell’introduzione alla nuova versione in vigore dal 1° aprile 2012, prevedono:
«Le règlement (CE) n° 883/2004 (R 883/2004) et le règlement
d’application (CE) n° 987/2009 (R 987/2009) entrent en vigueur au 1er avril 2012. Ils impliquent plusieurs modifications en matière d’assujettissement.
En particulier, une personne ne peut désormais plus qu’être assujet-tie à la législation d’un seul Etat membre ou de la Suisse. En cas d’activité salariée et indépendante simultanée, la législation de l’Etat membre ou de la Suisse dans lequel l’activité salariée est exercée est applicable.
Lorsqu’une personne exerce une activité lucrative pour un em-ployeur dans plusieurs Etats membres et/ou en Suisse, elle est soumise à la législation de son Etat de résidence si elle y exerce une partie substantielle de ses activités. Si tel n’est pas le cas, cette personne salariée est soumise à la législation de l’Etat dans lequel l’employeur a son siège.
L’assujettissement des employés des entreprises de transport inter-national se détermine selon les règles générales de coordination (cf. paragraphe précédent).
Les indépendants qui travaillent dans plusieurs Etats membres et/ou en Suisse sont soumis à la législation de leur Etat de résidence lorsqu’ils y exercent une partie substantielle de leur activité. Si tel n’est pas le cas, ils sont soumis à la législation de l’Etat dans lequel se trouve le centre d’intérêt de leurs activités.
(…)
Pour les états de faits qui se sont produits avant le 1er avril 2012, le règlement (CEE) n° 1408/71 (R 1408/71) continue d’être applicable en ce qui concerne l’assujettissement jusqu’à ce que l’état de fait se modifie mais au maximum pendant 10 ans. Les assurés peuvent toutefois demander l’application du nouveau règlement.»
A questo proposito l’art. 87 cpv. 8 del regolamento (CEE) n. 883/2004 prevede che se, in conseguenza del presente regolamento, una persona è soggetta alla legislazione di uno Stato membro diverso da quello alla cui legislazione è soggetta a norma del titolo II del regolamento (CEE) n. 1408/71, tale persona continua ad essere soggetta a quest’ultima legislazione fino a quando la situazione rimane invariata e comunque per non più di dieci anni dalla data di applicazione del presente regolamento, a meno che essa non presenti una domanda per essere assoggettata alla legislazione applicabile a norma del presente regolamento. Se la domanda è presentata entro un termine di tre mesi dalla data di applicazione del presente regolamento all’istituzione competente dello Stato membro la cui legislazione è applicabile a norma del presente regolamento, la persona è soggetta alla legislazione di detto Stato membro sin dalla data di applicazione del presente regolamento. Se la domanda è presentata dopo la scadenza di tale termine, la persona è soggetta a detta legislazione a decorrere dal primo giorno del mese successivo.
Nel caso di specie, come si vedrà meglio in seguito, l’insorgente non svolge alcuna attività lucrativa, per cui le nuove norme relative all’affiliazione in un unico Paese in caso di attività lucrativa simultanea in più nazioni non avrebbero, su questo punto, alcuna influenza circa la sua affiliazione che del resto è terminata con effetto dal 31 gennaio 2011, ossia prima dell’entrata in vigore del nuovo regolamento europeo.
Inoltre, l’invocato art. 17bis del regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo all’esenzione dall’obbligo assicurativo è stato ripreso dall’art. 16 paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 883/2004 (RS 0.831.109.268.1), secondo il quale una persona che riceve una pensione o pensioni dovute ai sensi della legislazione di uno o più Stati membri e che risiede in un altro Stato membro, può essere esentato, su sua richiesta, dall’applicazione della legislazione di quest’ultimo Stato, a condizione che non sia soggetto a detta legislazione a causa dell’esercizio di un’attività subordinata o autonoma (cfr. anche marg. 3101 versione 4/12 DOA).
2.3. Va ancora rammentato che, nel diritto interno svizzero, laddove un assicurato va affiliato quale persona senza attività lucrativa, l’art. 10 cpv. 1 LAVS prevede che le persone che non esercitano un'attività lucrativa pagano, secondo le loro condizioni sociali, un contributo da Fr. 324.- a Fr. 8'400.-. Gli assicurati che esercitano un'attività lucrativa e che, durante un anno civile, pagano, incluso il contributo di un eventuale datore di lavoro, contributi inferiori a Fr. 324.-, sono considerati non esercitanti un'attività lucrativa.
Per l'art. 10 cpv. 2 LAVS, gli assicurati che non esercitano un'attività lucrativa, se mantenuti o assistiti da enti pubblici o da terzi, pagano il contributo minimo.
Il contributo AVS è dunque pagato "secondo le condizioni sociali" dell'assicurato. Questi assicurati sono quindi tenuti a pagare i contributi sia sulla sostanza, sia sul reddito annuo conseguito sotto forma di rendite moltiplicato per 20, ciò che corrisponde ad un tasso di interesse del 5% (art. 28 cpv. 1 e 2 OAVS; RCC 1990 pag. 455 consid. 2a; RCC 1986 pag. 350).
Nella sua giurisprudenza, il TFA (dal 1° gennaio 2007: TF) ha costantemente interpretato la nozione di "reddito conseguito in forma di rendite" in senso lato. In effetti se ciò non dovesse essere il caso, prestazioni di importi considerevoli e versate in modo irregolare verrebbero sottratte alla riscossione dei contributi con il pretesto che non si tratterebbe né di una rendita in senso stretto, né di un reddito determinante.
L'Alta Corte ha stabilito che se le prestazioni in questione, indipendentemente dal fatto che presentino o no le caratteri-stiche delle rendite, contribuiscono al mantenimento dell'assicu-rato, occorre qualificare queste ultime come delle rendite. Infatti, si tratta di elementi del reddito che esercitano un'influenza sulle condizioni sociali di una persona senza attività lucrativa (Pratique VSI 1994, pag. 207 e 176; RCC 1991 pag. 433 consid. 3a, con riferimenti di dottrina e di giurisprudenza).
I contributi sono fissati per ciascun anno di contribuzione. Per anno di contribuzione si intende l’anno civile (art. 29 cpv. 1 OAVS).
I contributi sono calcolati sul reddito conseguito in forma di rendita durante l’anno di contribuzione e sulla sostanza al 31 dicembre. Il reddito conseguito in forma di rendita non è convertito in reddito annuo. È fatto salvo il capoverso 6 (art. 29 cpv. 2 OAVS).
Le autorità fiscali cantonali stabiliscono la sostanza determinante per il calcolo dei contributi in base alla corrispondente tassazione cantonale passata in giudicato. Tengono conto dei valori di riparto intercantonali (art. 29 cpv. 3 OAVS).
La determinazione del reddito conseguito in forma di rendita incombe alle casse di compensazione, che si avvalgono della collaborazione delle autorità fiscali cantonali (art. 29 cpv. 4 OAVS).
L’importo delle spese stimato per il calcolo dell’imposta secondo il dispendio giusta l’articolo 14 LIFD deve essere equiparato al reddito conseguito in forma di rendita. La corrispondente tassazione relativa a quest’imposta è vincolante per le casse di compensazione (art. 29 cpv. 5 OAVS).
Se l’obbligo di contribuzione non dura tutto l’anno, i contributi sono riscossi proporzionalmente alla sua durata. Per il calcolo dei contributi sono determinanti il reddito conseguito in forma di rendita convertito in reddito annuo e la sostanza stabilita dalle autorità fiscali per l’anno civile in questione. Su richiesta dell’assicurato è tuttavia considerata la sostanza alla fine dell’obbligo contributivo, qualora questa si scosti considerevolmente da quella stabilita dalle autorità fiscali (art. 29 cpv. 6 OAVS nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2009).
Per il resto, gli articoli 22–27 sono applicabili per analogia alla fissazione e alla determinazione dei contributi (art. 29 cpv. 6 OAVS nel tenore in vigore fino al 31 dicembre 2008 = cpv. 7 dal 1° gennaio 2009).
2.4. In concreto l’insorgente non contesta il calcolo del contributo ed anzi, lo ritiene corretto (cfr. doc. 15 ed I). L’amministrazione si è fondata sui dati evinti dalla tassazione (sul dispendio) 2006, e meglio su una sostanza netta di fr. 114'958 e di un reddito percepito sotto forma di rendita di fr. 120'000 moltiplicato per venti, per un totale intermedio di fr. 2'514'958, diviso per due in applicazione dell’art. 28 cpv. 4 OAVS.
L’interessata chiede tuttavia di essere esonerata dall’obbligo assicurativo in applicazione dell’art. 17bis del regolamento (CEE) n. 1408/71 e dell’art. 3 LAVS rilevando di essere già assicurata quale indipendente in __________ per il tramite del marito e, fondandosi implicitamente sulla sentenza 30.2010.20 del 29 settembre 2010 di questo Tribunale, sostiene che la Cassa non sarebbe stata competente per decidere circa la richiesta di esonero, ma avrebbe dovuto sospendere la procedura in attesa di una determinazione dell’UFAS.
2.5. Con sentenza H 114/05 del 9 maggio 2007, il TF ha confermato il principio dell’affiliazione nel nostro Paese di una cittadina svizzera, domiciliata in Svizzera, sposata con un cittadino ____________________ attivo in __________ che aveva contestato, ritenendoli contrari agli accordi internazionali, l’affiliazione come persona senza attività lucrativa ed il calcolo dei contributi effettuato dall’amministrazione (cfr. consid. A: “Die 1947 geborene Schweizerin K.________ wohnt mit ihrem Ehegatten, dem 1946 geborenen deutschen Staatsangehörigen E.________, seit März 1974 in der Schweiz. Der Ehemann ist seit mehreren Jahrzehnten (1964) in Deutschland bei der Deutschen Unternehmung X.________ angestellt, während die Ehefrau zuletzt vom 1. Oktober 1990 bis 31. Juli 1999 in der Firma Y.________ erwerbstätig gewesen ist. Mit - insgesamt neun - Verfügungen vom 15. November 2004 erhob die Ausgleichskasse des Kantons Thurgau gestützt auf ein Renteneinkommen von Fr. 20'932.- und ein Vermögen von Fr. 159'925.- für die Jahre 2000 - 2004 von K.________ AHV/IV/EO-(Akonto-)Beiträge als Nichterwerbstätige in Höhe von jährlich Fr. 1040.60 (inkl. Verwaltungskosten, zuzüglich Verzugszinsen für die Nacherfassung der persönlichen Beiträge 2000 - 2003). Als Renteneinkommen berücksichtigte die Verwaltung dabei die Hälfte des vom Ehemann in Deutschland erzielten Erwerbseinkommens von Fr. 41'864.-. Daran hielt sie auf Einsprache hin fest (Entscheid vom 25. November 2004).”)
Con la citata pronunzia, l’Alta Corte ha confermato la sentenza del Tribunale cantonale che aveva parzialmente accolto il ricorso, nel senso che, confermata l’affiliazione ed il calcolo del contributo, aveva annullato la decisione e rinviato l’incarto all’amministrazione per l’assegnazione all’interessata di un termine per inoltrare una domanda di esonero e comprovare di essere obbligatoriamente assicurata in __________ e di non poter pagare i contributi in Svizzera poiché troppo gravosi (consid. 4.2: “Die Vorinstanz hat in Anwendung dieser gesetzlichen Ordnung und der hiezu ergangenen Rechtsprechung die Beitragspflicht der Beschwerdeführerin als Nichterwerbstätige für die Jahre 2000 - 2004 bejaht und die Bemessung der Beiträge nach dem hälftigen (ehelichen) Vermögen des Ehemannes bestätigt. Die Aufhebung des vorinstanzlich angefochtenen Einspracheentscheides sowie der Beitragsverfügungen vom 14. November 2004 erfolgte mit der Begründung, der Beschwerdeführerin sei Gelegenheit einzuräumen, innert Frist ein Gesuch um Befreiung der Versicherungspflicht einzureichen und den Nachweis einer bereits bestehenden obligatorischen Versicherungspflicht in Deutschland und einer daraus resultierenden, nicht zumutbaren Doppelbelastung zu erbringen”).
Il TF ha innanzitutto confermato che l’interessata, in applicazione dell’art. 3 cpv. 1 seconda frase LAVS, di principio, e salvo l’eccezione dell’art. 1a cpv. 2 lett. b LAVS (cfr. consid. 2.2), è obbligatoriamente assicurata in Svizzera (consid. 4.3.1 della citata sentenza: “Die Beschwerdeführerin ist vorbehältlich des Vorliegens eines unter Art. 1a Abs. 2 lit. b AHVG fallenden Sachverhaltes, welcher eine Ausnahme von der obligatorischen Versicherung zur Folge hätte und Anlass zur vorinstanzlichen Rückweisung gab, gestützt auf Art. 3 Abs. 1 Satz 2 AHVG beitragspflichtig”).
L’Alta Corte ha poi evidenziato che, il marito, cittadino __________, è attivo in __________, mentre in Svizzera non paga alcun contributo sociale. Un computo dei contributi in applicazione dell’art. 3 cpv. 3 lett. a LAVS non può pertanto trovare applicazione (consid. 4.3.1 della citata sentenza:” (…) Die Vorinstanz hat sodann letzinstanzlich bindend (Art. 105 Abs. 2 OG, E. 3.1 hievor) festgestellt, dass der aus Deutschland stammende Ehegatte der Beschwerdeführerin in seinem Heimatland erwerbstätig ist und in der Schweiz keine Sozialversicherungsbeiträge entrichtet. Eine Anrechnung der Beitragsleistungen gemäss Art. 3 Abs. 3 lit. a AHVG scheidet damit aus, wie bereits die Rekurskommission einlässlich und zutreffend dargelegt hat.”).
Il TF ha in seguito esaminato la questione alla luce degli Accordi internazionali e meglio, della Convenzione sulla sicurezza sociale tra la Svizzera e la __________ per il periodo fino al 31 maggio 2002 e dell’Accordo bilaterale sulla libera circolazione delle persone per il periodo successivo al 1° giugno 2002, non ravvisando alcun motivo per annullare la decisione cantonale.
Per quanto concerne in particolare il periodo che qui interessa, ossia quello dal 1° giugno 2002, l’Alta Corte da una parte ha rilevato che l’applicazione del citato accordo, ad una persona che non svolge attività lucrativa, è dubbio, d’altra parte ha comunque lasciato la questione aperta poiché, anche se fosse applicabile, l’interessata non potrebbe trarne alcun vantaggio. Infatti il regolamento (CEE) n. 1408/71 non prevede alcuna norma che impedisce il prelievo del contributo contestato, ritenuto che il principio dell’affiliazione al luogo di lavoro secondo l’art. 13 paragrafo 2 lett. a e b del regolamento (CEE) n. 1408/71 vale solo per il marito, attivo all’estero, e non per il coniuge (consid. 4.3.2: “(…) Unter Geltung des am 1. Juni 2002 in Kraft getretenen Abkommen vom 21. Juni 1999 zwischen der Schweizerischen Eidgenossenschaft und der Europäischen Gemeinschaft und ihren Mitgliedschaft über die Freizügigkeit (FZA) schliesslich ist zwar fraglich, ob die Beschwerdeführerin als Ehefrau eines deutschen Staatsangehörigen nicht entgegen der vom BSV vertretenen Rechtsauffassung in den persönlichen Geltungsbereich der Verordnung Nr. 1408/71 (vgl. Art. 2) fällt (vgl. BGE 132 V 184 E. 5.3 S. 192). Diese Frage braucht indes nicht entschieden zu werden, weil die Verordnung Nr. 1408/71 keine Bestimmung enthält, die der streitigen Beitragserhebung entgegenstünde, gilt doch das Beschäftigungslandprinzip gemäss Art. 13 Abs. 2 lit. a und b dieser Verordnung nur für den erwerbstätigen Ehemann der Beschwerdeführerin, aber nicht für diese selber.”).
L’Alta Corte ha inoltre affermato che anche se il prelievo del contributo secondo l’art. 3 cpv. 3 LAVS fosse qualificato quale vantaggio sociale in applicazione dell’art. 9 cpv. 2 dell’Allegato I ALC, la norma svizzera non violerebbe né il principio generale della parità di trattamento previsto dall’art. 9 dell’Allegato I ALC né il principio della “non discriminazione” previsto dall’art. 2 ALC (“Sofern die Beitragstilgung nach Art. 3 Abs. 3 AHVG als soziale Vergünstigung gemäss Art. 9 Abs. 2 Anhang I FZA qualifiziert würde, würde die schweizerische Regelung weder dem gemeinschaftsrechtlichen Gleichheitsgebot (Art. 9 Anhang I FZA) zuwiderlaufen noch gegen das in Art. 2 FZA verankerte Diskriminierungsverbot verstossen”).
Una discriminazione diretta va esclusa poiché l’applicazione dell’art. 3 cpv. 3 LAVS non dipende dalla nazionalità della persona assicurata, nel senso che la decisione non sarebbe stata differente se il marito della ricorrente invece di essere di nazionalità __________ fosse stato cittadino svizzero e avesse lavorato in __________ (“Eine unmittelbare/direkte Diskriminierung fällt von vornherein ausser Betracht, weil Art. 3 Abs. 3 AHVG nicht an die Staatsangehörigkeit anknüpft, d.h. sich nichts an der rechtlichen Beurteilung ändern würde, wenn der Ehemann der Beschwerdeführerin nicht Deutscher, sondern Schweizer Bürger (mit Erwerbsort Deutschland) wäre”).
Infine l’Alta Corte ha evidenziato che se si volesse dedurre dall’art. 3 cpv. 3 LAVS una discriminazione indiretta perché i famigliari di cittadini svizzeri si trovano confrontati raramente con la situazione della ricorrente, la norma elvetica sarebbe oggettivamente giustificata dallo scopo dell’assicurazione (“Sofern im Umstand, dass Familienangehörige von Schweizern sich eventuell seltener in die Lage der Beschwerdeführerin finden, eine mittelbare/indirekte Diskriminierung erblickt würde, wäre die schweizerische Regelung im Lichte des Versicherungsgedankens objektiv gerechtfertigt (vgl. zum Diskriminierungsverbot: in BGE 133 V 33 nicht publizierte E. 6.2 des Urteils des Eidgenössischen Versicherungsgerichts K 163/03 vom 27. März 2006).”).
Va ancora evidenziato che con sentenza pubblicata in DTF 132 V 184 consid. 5.2.2, circa l’applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71 ad un familiare senza attività lucrativa, il TF ha affermato:
«5.2.1 D'autre part, l'art. 2 par. 1 du règlement n° 1408/71 délimite le
champ d'application personnel de celui-ci. Il vise en particulier deux catégories de personnes: les travailleurs d'une part et les membres de leur famille et leurs survivants d'autre part.
L'art. 3 par. 1 du règlement n° 1408/71, reconnaît "sous réserve de dispositions particulières contenues dans le règlement", aux personnes qui résident sur le territoire de l'un des Etats membres et auxquelles les dispositions du règlement sont applicables, le bénéfice de l'égalité de traitement dans l'application des législations des Etats membres en matière de sécurité sociale. Il n'établit pas de distinction selon que la personne concernée est travailleur, membre de la famille ou conjoint survivant d'un travailleur.
5.2.2 Dans un premier temps, la jurisprudence de la CJCE, se fondant sur la distinction faite entre droits propres et droits dérivés, a exclu les membres de la famille du principe de l'égalité de traitement: les membres de la famille et les survivants d'un travailleur ne pouvaient prétendre qu'aux droits dérivés acquis en leur qualité de membre de la famille ou de survivant d'un travailleur, mais pas aux droits propres (arrêt de la CJCE du 23 novembre 1976, Kermaschek, 40/76, Rec. p. 1669, point 7). Dans cette affaire, dame Kermaschek, de nationalité yougoslave, demandait à pouvoir bénéficier des dispositions du règlement n° 1408/71 concernant la totalisation des périodes d'assurance ou d'emploi pour l'ouverture d'un droit à des prestations de chômage. La Cour a jugé qu'elle ne pouvait se prévaloir de sa qualité de travailleuse en Allemagne, attendu qu'elle était ressortissante d'un pays tiers. Elle ne pouvait pas non plus invoquer la qualité de conjoint d'un ressortissant allemand, car les dispositions invoquées étaient uniquement applicables aux travailleurs.
Dans un arrêt ultérieur, la Cour a limité l'application de la jurisprudence Kermaschek aux seules prestations qui, de par leur nature spécifique, sont exclusivement dues au travailleur (cf. arrêt de la CJCE du 30 avril 1996, Cabanis-Issarte, C-308/93, Rec. p. I-2097, point 34; pour l'avis de la doctrine à ce sujet voir par exemple: PRODROMOS MAVRIDIS, La sécurité sociale à l'épreuve de l'intégration européenne, Etude d'une confrontation entre libertés du marché et droits fondamentaux, Athènes 2003, p. 317 et note de bas de page 794; SEAN VAN RAEPENBUSCH, Le champ d'application personnel du règlement [CEE] n° 1408/71 et la citoyenneté européenne: du travailleur migrant au citoyen européen, in: Journal des tribunaux du travail, Bruxelles, 10.I. 1997 n° 665 p. 4).»
In DTF 133 V 230, ai considerandi 5.1 – 5.5 il TF ha stabilito che indipendentemente dalla distinzione tra diritti propri e derivati, il membro della famiglia di un cittadino __________ esercitante un'attività lucrativa è incluso, per quanto riguarda le prestazioni in caso di infermità congenita, nel campo di applicazione personale del regolamento (CEE) n. 1408/71.
2.6. In concreto, analogamente a quanto stabilito nella sentenza H 114/05 del 9 maggio 2007, il principio dell’affiliazione della ricorrente quale persona senza attività lucrativa in Svizzera, va confermato.
L’interessata non svolge alcuna attività lucrativa in Svizzera e non ha reso verosimile, tramite la produzione di un attestato ufficiale di un’autorità competente di un Paese membro dell’UE, di essere affiliata quale indipendente, come da lei preteso, in __________.
A questo proposito va rammentato che se, da una parte, la procedura davanti al TCA è retta dal principio inquisitorio, secondo cui i fatti rilevanti per il giudizio devono essere accertati d'ufficio dal giudice, dall’altra si rileva che questo principio non è però assoluto, atteso che la sua portata è limitata dal dovere delle parti di collaborare all'istruzione della causa (DTF 122 V 158 consid. 1a, 121 V 210 consid. 6c con riferimenti).
Il dovere processuale di collaborazione comprende in particolare l'obbligo delle parti di apportare – ove ciò fosse ragionevolmente esigibile – le prove necessarie, avuto riguardo alla natura della disputa e ai fatti invocati, ritenuto che altrimenti rischiano di dover sopportare le conseguenze della carenza di prove (DTF 117 V 264 consid. 3b con riferimenti, cfr. anche la sentenza 32.2011.141 del 21 novembre 2011).
Nel preciso caso di specie l’insorgente, malgrado la richiesta di questo Tribunale, non ha prodotto documentazione atta a rendere verosimile la sua affiliazione come indipendente in __________, come aveva sostenuto in più occasioni.
Non tocca infatti all’autorità svizzera esaminare se le condizioni per un’affiliazione in tale qualità in un Paese dell’UE sono adempiute, ma spetta alla persona assicurata rendere verosimile una tale circostanza. Le autorità svizzere devono invece stabilire se sono date le condizioni di affiliazione nel nostro Paese secondo le norme europee (cfr. sentenza 9C_533/2011 del 15 marzo 2012 destinata a pubblicazione al consid. 5.6: “C'est pourquoi les dispositions du Titre II du règlement n° 1408/71 forment un système de règles de conflit dont le caractère complet a comme effet de soustraire au législateur de chaque Etat membre le pouvoir de déterminer l'étendue et les conditions d'application de sa législation nationale, quant aux personnes qui y sont soumises et le territoire à l'intérieur duquel les dispositions nationales produisent leurs effets. Ainsi que la Cour de justice l'a relevé, "les Etats membres ne disposent pas de la faculté de déterminer dans quelle mesure est applicable leur propre législation ou celle d'un autre Etat membre", étant "tenus de respecter les dispositions du droit communautaire en vigueur" (arrêt Ten Holder précité points 19 à 21 et les références) »).
In assenza di documentazione attestante l’asserita affiliazione come indipendente in __________ derivante dall’attività del marito e non esercitando, per il resto, alcuna attività lucrativa, in applicazione dell’art. 1a cpv. 1 lett. a LAVS l’interessata va affiliata nel nostro Paese quale persona senza attività lucrativa.
2.7. Posto l’obbligo, di principio, di affiliazione in Svizzera, va ora esaminato se a giusta ragione la Cassa non ha sospeso la procedura di fissazione dei contributi in attesa di una decisione circa la richiesta di esonero dall’obbligo assicurativo in Svizzera.
La ricorrente fa implicitamente riferimento alla sentenza 30.2010.20 del 29 settembre 2010 di questo Tribunale, cui hanno fatto seguito le pronunzie 30.2011.18 del 25 novembre 2011, 30.2011.21 dell’8 settembre 2011 e 30.2011.40 del 26 gennaio 2012.
In quest’ultima sentenza il TCA ha così riassunto la sua giurisprudenza:
" (…) Sulla base di quanto affermato in sede di opposizione, in particolare della descrizione della sua situazione, in applicazione dell’art. 27 LPGA, avrebbe dovuto informare l’assicurato della facoltà di inoltrare all’UFAS una richiesta di esonero in applicazione dell’art. 17bis regolamento n. 1408/71 e, nel frattempo, sospendere l’opposizione in attesa dell’esito della domanda.
Infatti, l’art. 17bis regolamento n. 1408/71 (Norme particolari concernenti i titolari di pensioni o di rendite spettanti in forza della legislazione di uno o più Stati membri) prevede che il titolare di una pensione o di una rendita spettante in forza della legislazione di uno Stato membro o di pensioni o di rendite spettanti in forza delle legislazioni di più Stati membri, che risiede nel territorio di un altro Stato membro, può essere esonerato, a sua richiesta, dall’applicazione della legislazione di quest’ultimo Stato, a condizione che non sia soggetto a detta legislazione a causa dell’esercizio di un’attività professionale (cfr. anche l’allegato 10 del regolamento n. 1408/71).
Questa soluzione è già stata adottata dal TCA nella sentenza 30.2010.20 del 29 settembre 2010, emanata nella composizione a tre giudici, dove questo Tribunale aveva annullato la decisione impugnata e rinviato l’incarto all’amministrazione affinché trasmettesse la richiesta di esonero, in quell’occasione inoltrata nel corso di un’audizione nell’ambito dell’opposizione alla decisione di fissazione dei contributi, all’UFAS e sospendesse la causa in attesa della crescita in giudicato della decisione dell’autorità federale (cfr. anche la sentenza 30.2011.18 del 25 novembre 2011). Il TCA ha pure già evidenziato che la circostanza che l’UFAS, nelle direttive, ha affermato che le domande d’esenzione vengono sistematicamente respinte non è un motivo per non garantire alle parti le vie di diritto previste dalla legge, ritenuto come, in caso di ricorso, spetti comunque ai Tribunali stabilire se una decisione è corretta o meno (cfr. a questo proposito la sentenza 30.2010.20 del 29 settembre 2010 e la sentenza 30.2011.18 del 25 novembre 2011).
In concreto ritenuto che l’assicurato, il 10 novembre 2011 (doc. L), ha già provveduto personalmente ad inoltrare la richiesta di esonero all’UFAS, la decisione impugnata va annullata e l’incarto rinviato all’amministrazione in attesa dell’esito della domanda di esenzione.
Infatti, la circostanza che la Cassa ha affermato in sede di risposta e di osservazioni che non appena “sarà in possesso della decisione positiva rilasciata dall’autorità federale, la resistente annullerà le decisioni contestate”, non può essere tutelata. Infatti, con sentenza 8C_130/2011 del 30 maggio 2011, il TF, in ambito LADI, in un caso in cui il TCA aveva in sostanza affermato che nel caso in cui la procedura amministrativa in corso contro l’assicurato avesse dato un esito a lui favorevole, la sentenza cantonale avrebbe potuto essere oggetto di revisione per cui non era necessario attendere l’esito della procedura parallela, ha affermato, al consid. 3:
“(…)
A mente del Tribunale federale, la Corte cantonale avrebbe dovuto attendere l'esito di quel procedimento prima di statuire sulla legittimità
della sospensione del diritto a indennità decretata. Il rinvio alla possibilità per l'insorgente di chiedere, a seconda delle risultanze in tale sede, una revisione, cui allude il primo giudice al consid. 2.10 della querelata pronuncia, non è ammissibile. La revisione configura in effetti un rimedio giuridico straordinario, cui il ricorrente non può essere obbligato a fare capo. Inoltre, giova osservare che gli art. 30 cpv. 1 lett. a e 30 cpv. 3 LADI presuppongono l'esistenza di una colpa dell'assicurato. Laddove viene ammessa una simile colpa rinviando - come in concreto - a quanto accertato in un'altra parallela procedura non ancora definitiva, le citate norme sono violate; per di più, è pure data una violazione dell'art. 32 Cost. e dell'art. 6 n. 2 CEDU, cui l'insorgente, senza competenze specifiche professionali, allude chiaramente nel suo gravame. La precedente istanza dovrà pertanto sospendere la procedura ricorsuale contro la decisione su opposizione della Cassa X in attesa dell'esito finale nella parallela procedura.””
Nel frattempo, tuttavia, con sentenza 9C_533/2011 del 15 marzo 2012, destinata a pubblicazione, il TF, chiamato a giudicare il caso di una cittadina francese senza attività lucrativa al beneficio di una rendita del suo Paese d’origine che chiedeva di essere esonerata dall’obbligo assicurativo in Svizzera in virtù dell’art. 17bis del regolamento (CEE) n. 1408/71, ha respinto la richiesta dell’interessata, evidenziando che:
«5.6.1. Le droit communautaire tend en principe à ce que les
intéressés soient soumis au régime de la sécurité sociale d'un seul Etat membre, afin que les cumuls des législations nationales applicables et les complications qui peuvent en résulter soient évités. C'est pourquoi les dispositions du Titre II du règlement n° 1408/71 forment un système de règles de conflit dont le caractère complet a comme effet de soustraire au législateur de chaque Etat membre le pouvoir de déterminer l'étendue et les conditions d'application de sa législation nationale, quant aux personnes qui y sont soumises et le territoire à l'intérieur duquel les dispositions nationales produisent leurs effets. Ainsi que la Cour de justice l'a relevé, "les Etats membres ne disposent pas de la faculté de déterminer dans quelle mesure est applicable leur propre législation ou celle d'un autre Etat membre", étant "tenus de respecter les dispositions du droit communautaire en vigueur" (arrêt Ten Holder précité points 19 à 21 et les références). Contrairement à ce que l'OFAS a constamment soutenu au cours de la procédure, l'art. 17bis du règlement n° 1408/71 n'est pas conçu comme une norme potestative (Kann-Vorschrift); les Etats membres ne disposent d'aucune marge de manoeuvre lorsqu'ils sont saisis d'une demande d'exemption de l'application d'une législation au sens de l'art. 17bis du règlement n° 1408/71. Toute interprétation contraire reviendrait sinon à vider de son sens cette disposition et, plus généralement, à ignorer le but du système mis en place au Titre II du règlement n° 1408/71, dès lors que le demandeur serait soumis à l'arbitraire de l'Etat membre auprès duquel il a déposé une demande d'exemption.
5.6.2 Si le droit communautaire tend en principe à ce que les intéressés soient soumis au régime de la sécurité sociale d'un seul Etat membre, il peut néanmoins arriver des situations où deux législations nationales concurrentes s'appliquent. Tel est notamment le cas lorsque le titulaire d'une rente due au titre de la législation d'un Etat membre réside sur le territoire d'un autre Etat membre. Au regard des travaux préparatoires relatifs à l'art. 17bis du règlement n° 1408/71 et de la jurisprudence de la Cour de justice décrite ci-dessus, lesquels ne font au final qu'exprimer la même idée, une exemption ne peut être accordée qu'à des conditions très précises, soit uniquement lorsque le régime d'assurance dont l'exemption est demandée n'est pas susceptible d'apporter à la personne intéressée un bénéfice correspondant aux contributions versées. Le but recherché par le système de l'exemption est clairement d'éviter une situation inutile de double assurance. Tel est manifestement le cas en matière d'assurance-maladie, lorsque la personne assurée a déjà droit aux prestations équivalentes de cette assurance en vertu de la législation d'un autre Etat membre (voir également l'art. 33 du règlement n° 1408/71; EDGAR IMHOF, Über die Kollisionsnormen der Verordnung Nr. 1408/71 [anwendbares Sozialrecht, zugleich Versicherungsunterstellung], RSAS 2008 p. 337 n. 74).
Quand bien même il n'est pas fait mention dans les travaux préparatoires d'une telle hypothèse, une situation inutile de double assurance peut également se présenter en matière de pensions, comme le met en évidence l'arrêt de la Cour de justice Rundgren. Dans ce précédent, la Cour de justice a constaté que la République de Finlande ne pouvait réclamer le paiement de cotisations de pension nationale prévues par la législation finlandaise, au motif que celle-ci n'assurerait à l'intéressé aucune protection supplémentaire, dès lors que le montant de ses revenus (composés de pensions et d'une rente versées en application de la législation suédoise) excédait le seuil en deçà duquel la pension nationale finlandaise était attribuée. Les circonstances de cet arrêt ne sont toutefois pas transposables à la situation suisse. L'assurance-vieillesse, survivants et invalidité suisse est conçue comme un régime obligatoire d'assurance à couverture universelle qui offre une protection s'étendant aussi bien à la population vivant en Suisse qu'aux personnes qui entretiennent un lien étroit et effectif avec la Suisse comme par exemple celles qui y exercent ou y ont exercé une activité lucrative. Toute personne ayant cotisé durant au moins onze mois et un jour (art. 50 RAVS) peut prétendre au moment de la survenance de l'âge légal de la retraite à la rente ordinaire de vieillesse (art. 21 et 29 LAVS). Une personne au bénéfice d'une pension ou d'une rente d'un autre Etat membre ne subit dès lors aucun préjudice du fait d'une affiliation obligatoire à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité, dès lors que les cotisations qu'elle aura versées lui donneront droit à une rente qui viendra compléter la rente étrangère.
5.7 Il résulte de ce qui précède que la Suisse est tenue d'accorder une exemption à la personne qui en fait la demande, lorsque l'application de deux législations nationales aboutit à des cumuls et des chevauchements inutiles. Eu égard aux particularités de ce régime d'assurance, une telle exemption ne peut pas concerner l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité suisse. C'est par conséquent à bon droit que la demande d'exemption formulée par la recourante a été rejetée. » (sottolineatura del redattore)
L’Alta Corte ha in sostanza stabilito che la Svizzera è tenuta ad accordare un’esenzione alla persona che ne fa richiesta quando l’applicazione di due legislazioni nazionali sfocia in un cumulo e in una sovrapposizione inutile. Alla luce delle particolarità della LAVS, l’esenzione ai sensi dell’art. 17bis del regolamento (CEE) n. 1408/71 (e 16 paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 883/2004 in vigore dal 1° aprile 2012) non può tuttavia concernere la LAVS.
Ciò è dovuto alla circostanza che una persona al beneficio di una pensione o di una rendita di un altro Stato membro non subisce alcun pregiudizio dovuto all’affiliazione alla LAVS poiché se avrà versato contributi per un periodo sufficiente avrà diritto ad una rendita che completerà quella straniera.
In queste circostanze, alla luce della giurisprudenza federale, un annullamento della decisione impugnata per sottoporre il caso all’UFAS per l’emanazione di una decisione circa l’esonero dall’obbligo assicurativo si rivelerebbe un esercizio inutile e prolungherebbe inutilmente la procedura.
Tanto più se si pon mente al fatto che nel caso di specie manca già di primo acchito una condizione per poter invocare l’art. 17bis del regolamento (CEE) n. 1408/71 (cfr. anche consid. 5.3 della sentenza 9C_533/2011 del 15 marzo 2012). Infatti l’interessata, chiamata dal TCA a comprovare di essere titolare di una pensione o di una rendita spettante in forza della legislazione di uno Stato membro dell’UE o di pensioni o di rendite spettanti in forza delle legislazioni di più Stati membri nel periodo oggetto del contendere, ha prodotto, uno scritto della __________ (doc. VIII/B) che tuttavia attesta il pagamento di una prestazione al più presto dal mese di marzo 2012, successiva sia al periodo di affiliazione in Svizzera (aprile 2006 – gennaio 2011), sia al limite temporale che definisce il potere di esame di questa Corte (21 febbraio 2012; cfr. DTF 132 V 215 consid. 3.1.1, pag. 220: “(…) Weil in zeitlicher Hinsicht grundsätzlich diejenigen materiellen Rechtssätze massgebend sind, die bei der Erfüllung des zu Rechtsfolgen führenden Tatbestandes Geltung haben (BGE 127 V 467 Erw. 1), und weil ferner das Sozialversicherungsgericht bei der Beurteilung eines Falles grundsätzlich auf den bis zum Zeitpunkt des Erlasses der streitigen Verfügung (hier: 22. Oktober 2002) eingetretenen Sachverhalt abstellt (BGE 121 V 366 Erw. 1b), sind im vorliegenden Fall die bis zum 31. Dezember 2002 geltenden materiellrechtlichen Bestimmungen anwendbar (vgl. BGE 131 V 243 Erw. 2.1).” e sentenza 9C_279/2012 del 22 maggio 2012).
Ciò vale anche per quanto concerne la richiesta di esonero dall’obbligo assicurativo ai sensi degli art. 1a cpv. 2 lett. b LAVS e 3 OAVS, applicabili solo nella misura in cui non trova applicazione un accordo internazionale in ambito di sicurezza sociale (cfr. in tal senso la sentenza 30.2011.2 dell’11 maggio 2011) e sul quale, a differenza dell’art. 17bis del regolamento (CEE) n. 1408/71 è la Cassa ad essere competente per decidere in merito (cfr. marg. 5003 Direttive sull’obbligo assicurativo).
In concreto, a prescindere dalla circostanza dell’applicazione del diritto europeo al caso di specie (cfr. sentenza H 114/05 del 9 maggio 2007 consid. 4.3), gli art. 1a cpv. 2 lett. b LAVS e 3 OAVS non possono comunque essere d’aiuto alla ricorrente. Quest’ultimo disposto prevede che le persone che partecipano ad un’assicurazione statale estera per la vecchiaia e per i superstiti, per le quali l’assoggettamento all’assicurazione giusta la legge federale costituisce un doppio onere che non si potrebbe equamente imporre, devono essere esentate, a richiesta motivata, dall’assicurazione obbligatoria da parte della cassa di compensazione competente.
In concreto, come visto, l’interessata non ha comprovato di essere stata affiliata quale indipendente in __________ nel periodo del contendere, come da lei preteso. Nello scritto del 5 giugno 2012 ha del resto affermato che “nel periodo oggetto di contestazione la signora RI 1 non ha versato contributi, poiché non svolgeva nessuna attività lucrativa; Li versava già il marito per la sua attività da indipendente che svolgeva in __________” (doc. VIII, sottolineatura del redattore).
Ne segue che già solo per questo motivo non vi è spazio per concedere l’esonero dall’obbligo assicurativo in Svizzera.
In queste condizioni il ricorso va respinto, mentre la decisione impugnata merita conferma.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Fabio Zocchetti