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segretario: |
Fabio Zocchetti |
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statuendo sul ricorso del 18 gennaio 2012 di
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RI 1
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contro |
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la decisione su opposizione del 9 gennaio 2012 emanata da |
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chiamate in causa:
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Cassa CO 1
__________,
__________,
__________,
in materia di contributi AVS |
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ritenuto in fatto
A. RI 1, nato nel 1954, in precedenza è stato attivo in alcuni istituti bancari, finché il 6 giugno 2007 (doc. 4) ha chiesto alla Cassa CO 1 di __________ di essere affiliato nella categoria degli indipendenti, affiliazione che gli è stata concessa il 29 agosto 2007 (doc. A1) dal 1° giugno 2007 al 31 maggio 2009 (doc. 15) per l'attività di consulente e di "aiuto e rappresentanza tra i miei clienti e banche" (doc. 6).
B. Dopo un breve periodo di attività svolta come dipendente (doc. 13), il 13 gennaio 2010 (doc. 16) l'assicurato ha chiesto di essere affiliato come indipendente nel ramo finanziario, ma a seguito dell'esito (doc. 21) dell'accertamento che la Cassa CO 1 ha esperito presso la Cassa di compensazione __________ (doc. 20), con decisione del 28 maggio 2010 (doc. 24) l'amministrazione ha respinto la richiesta dell'assicurato ritenendolo dipendente di __________, dalla quale riceveva delle provvigioni trimestrali (doc. 19).
C. Il 2 agosto 2011 (doc. 34) RI 1 ha postulato di nuovo alla Cassa di essere affiliato come persona esercitante un'attività lucrativa di tipo indipendente quale promotore consulente.
L'amministrazione ha chiesto all'assicurato il 4 agosto 2011 (doc. 26) di compilare un questionario e di allegare i contratti stipulati con i committenti e le fatture emesse ai clienti.
Il 10 agosto seguente (doc. 27) l'interessato ha ritornato il citato questionario (doc. 28) e ha aggiunto che "avete ricevute copie contratti di retrocessione quale gestore "promoter"/apportatore di affari, dove sarò retribuito ogni 3/6 mesi in base alla mia operatività e dei miei clienti __________ e __________ conosciuti e consolidati da più di 10 anni quale Vice direttore in banca nel ramo finanziario Private Banking, come pure a nuove presentazioni e acquisizioni. Per motivi organizzativi alla mia nuova realtà e attività lavorativa chiedo di essere affiliato in quanto ho deciso per il mio avvenire di lavorare come indipendente. (…) PS. Nei prossimi giorni sottoscrivo un ulteriore accordo di collaborazione con primario istituto bancario.".
D. Con quattro distinte decisioni emesse il 15 settembre 2011, la Cassa CO 1 ha avvisato sia RI 1 (doc. 39), sia le società __________ (doc. 35), __________ (doc. 36), __________ (doc. 37) e __________ (doc. 38) di avere respinto, conformemente al parere della Cassa di compensazione __________ (doc. 52), la sua domanda di affiliazione come indipendente per mancanza dei necessari requisiti, motivo per cui le retribuzioni che esse hanno versato all'interessato fanno parte del salario determinante e quindi in qualità di datore di lavoro queste società devono trattenere gli oneri sociali e riversarli alla competente Cassa di compensazione.
Basandosi su questo parere la Cassa ha quindi concluso che il rifiuto dell'affiliazione come indipendente deriva dall'assenza di investimenti importanti, dal fatto che l'assicurato non si assume le perdite, dalla mancanza di rischio d'incasso e delcredere, dalla mancanza di assunzione delle spese generali, dal fatto di non agire in nome e per conto proprio e di non occupare personale.
E. Il 19 ottobre 2011 (doc. 53) l'assicurato si è opposto al rifiuto di essere affiliato nella categoria degli indipendenti e, a seguito della sua richiesta, il 17 novembre 2011 (doc. A4) è stato sentito personalmente dalla Cassa di compensazione, che in pari data (doc. 57) ha ricontattato la Cassa __________ per chiedere un riesame della sua situazione, sottoponendole tutta la documentazione raccolta ed in particolare un nuovo contratto di mediazione con __________.
Facendo proprio il parere del 1° dicembre 2011 (doc. 58), il 9 gennaio 2012 (doc. A2) la Cassa di compensazione ha emesso una decisione su opposizione, con cui ha confermato il rifiuto di affiliare l'assicurato nella categoria degli indipendenti.
F. Con ricorso del 18 gennaio 2012 (doc. I) RI 1 ha chiesto al TCA di essere affiliato come indipendente. Dopo avere ripercorso i passi precedenti la situazione odierna, il ricorrente non capisce per quale motivo ora gli si neghi questo statuto, quando anni prima, dal 2007 al 2009, per la stessa attività, la Cassa gli ha invece concesso l'affiliazione come persona esercitante un'attività indipendente. L'insorgente ha rilevato che in qualità di "indipendente e libero professionista posso lavorare con più banche con un contratto o più contratti di retrocessione quale portatore di clienti e non equivale ad un contratto di lavoro con una Banca perché da salariato non posso avere più contratti di lavoro ed essere dipendente da più banche in quanto esiste un conflitto d'interesse e contro regolamento bancario.".
L'assicurato ha espresso il suo disappunto per il comportamento della Cassa che ora ha modificato la propria posizione rispetto agli anni 2007-2009 seppure si tratti dell'esercizio della stessa attività, ma per la quale con le decisioni del 2011 e del 2012 è stato invece qualificato come dipendente.
G. Nella risposta del 6 febbraio 2012 (doc. III) la Cassa CO 1 ha elencato i criteri per qualificare una persona come indipendente e ha concluso che, in concreto, mancano i requisiti necessari per affiliare il ricorrente come tale, dato che non utilizza locali propri commerciali - visto che utilizza un locale presso il suo domicilio come pure gli uffici delle banche dove ha contratti per provvigioni e dove dispone di sale per ricevere i suoi clienti -, non si assume un rischio imprenditoriale vero e proprio e non occupa del personale.
La Cassa ha spiegato che in tre distinte occasioni ha interpellato la Cassa di compensazione __________, la quale ha concluso che le collaborazioni dell'assicurato con i committenti sono di tipo dipendente. Questa Cassa si era inoltre messa a disposizione per un colloquio, possibilità che tuttavia l'assicurato non ha sfruttato; inoltre, essa gli aveva suggerito di costituire, in alternativa, una società a garanzia limitata.
Quanto alla lamentela che l'amministrazione avrebbe mutato la propria prassi rispetto alla sua precedente affiliazione come indipendente, quest'ultima ha risposto che "le circostanze e le informazioni in nostro possesso riguardante la vecchia richiesta di affiliazione quale indipendente (da noi accettata), e all'attuale richiesta di affiliazione, non sono assolutamente identici in tutto e per tutto.".
Pertanto, la Cassa di compensazione ha confermato la decisione impugnata, essendo le caratteristiche di un'attività dipendente predominanti rispetto a quelle di un'attività indipendente.
H. Il 13 febbraio 2012 (doc. V) il ricorrente ha osservato che "hanno deciso di non decidere e rimango allibito di questo loro comportamento e di questa Istituzione in quanto mi nega diritto di lavoro! Ribadisco unicamente che la mia attività attuale è e sarà sino alla mia pensione di lavorare, quale ex direttore di banca e penso di avere modestamente le capacità, le conoscenze in materia, unicamente da indipendente nel ramo finanziario come già fatto dal 2007 al 2009 e vengo retribuito in base a contratti di retrocessione bancari con apporto cliente e volume d'affari. Ho l'ufficio al mio domicilio e quando vado in banca ho a disposizione sempre una loro sala e un consulente bancario.".
Il 25 aprile 2012 (doc. VII) l'insorgente ha informato il TCA che "nei prossimi giorni assumerò l'incarico di 1 o 2 Società come amministratore da parte di 2 miei clienti in quanto come già espresso il sottoscritto lavora ugualmente quale indipendente nel ramo finanziario e di conseguenza mi necessità l'affiliazione per regolarizzare la mia posizione.".
I. La Cassa di compensazione si è pronunciata l'8 maggio 2012 (doc. IX) sulla qualifica degli onorari di amministratore citando le Direttive sul salario determinante e risolvendo che "Pertanto, gli emolumenti eventualmente ricevuti in qualità di amministratore, potrebbero far parte del salario determinante quale salariato.".
Il ricorrente ha da una parte osservato di non capire questa frase e d'altra parte ha ribadito di lavorare come consulente finanziario indipendente come già nel periodo dal 2007 al 2009 e pertanto chiede di essere affiliato come tale (doc. XI).
L. Il 16 luglio 2012 il giudice delegato del TCA ha chiamato in causa __________ (doc. XIII) e __________ (doc. XV), avvertendole di essere state considerate dalla Cassa di compensazione come datrici di lavoro di RI 1 per le retribuzioni - ritenute salario determinante - versategli a dipendenza dei contratti sottoscritti con l'assicurato e che egli ha formulato ricorso contro la sua affiliazione come loro dipendente. Pertanto, il Tribunale ha invitato gli istituti chiamati in causa, ai quali sono stati messi a disposizioni gli atti, a determinarsi in merito a questa procedura. Inoltre, il TCA ha chiamato in causa __________ (doc. XIV), perché l'amministrazione le ha notificato la decisione su opposizione con cui ha affiliato l'assicurato come dipendente dei due precedenti istituti, sebbene essa non fosse formalmente inclusa nella predetta decisione.
M. Il ricorrente ha ribadito il 22 luglio 2012 (doc. XVI) di continuare nella sua attività, anche se contrariato dall'atteggiamento della Cassa che prima ha riconosciuto il suo statuto di indipendente e poi gliel'ha negato.
N. Con scritto del 27 luglio 2012 (doc. XVIII) __________, ha confermato di avere concluso il 29 novembre 2010 un contratto di gestore indipendente con l'assicurato, ma in tali vesti egli non ha mai portato clienti né ha gestito conti. Pertanto, nessuna retribuzione gli è stata versata a qualsiasi titolo e, di conseguenza, il 30 aprile 2012 il contratto è stato rescisso.
O. A richiesta dell'insorgente (doc. XIX), il Tribunale l'ha sentito, a titolo informale, l'8 agosto 2012. Nei giorni seguenti, come convenuto, il ricorrente ha prodotto la lettera dell'11 marzo 2012 (doc. XXIbis) con cui ha disdetto il suo rapporto di collaborazione con __________.
L'11 settembre 2012 (doc. XXII) il ricorrente ha informato il TCA di avere firmato un nuovo contratto di mediazione con un'altra banca, producendone un estratto (doc. B) e ha ribadito di dovere essere considerato come un indipendente.
P. Il 10 ottobre 2012 (docc. XXIII e XXIV) il Tribunale ha sollecitato i due istituti bancari chiamati in causa a chiarire i rapporti di lavoro esistenti con il ricorrente.
__________ ha replicato il giorno seguente (doc. XXV) che l'assicurato non ha mai avuto un rapporto di lavoro come dipendente e che l'accordo di collaborazione (doc. XXV/2) del 26 luglio 2011 non è mai stato attivato e quindi non ha mai generato redditi per l'insorgente, cosicché il 24 luglio 2012 (doc. XXV/1) è stato formalmente revocato.
Lo stesso 11 ottobre 2012 (doc. XXVI) __________, ha risposto di non avere intrattenuto né intrattenere alcun tipo di rapporto di lavoro con l'assicurato, ma di avere solo avuto dei contatti per iniziare un rapporto di collaborazione, che però non è mai stato finalizzato.
Q. Invitati a determinarsi sulla prese di posizioni delle parti chiamate in causa, la Cassa non ha formulato osservazioni (doc. XXVII), mentre il ricorrente ha rilevato il 23 ottobre 2012 (doc. XXIX) che "dal 1.6.2007 al 30.9.2012 ho già lavorato come indipendente come da decisione AIS.".
considerato in diritto
in ordine
1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell'istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 LOG (STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007).
nel merito
2. Oggetto del contendere è il rifiuto da parte della Cassa di compensazione di affiliare RI 1 dal 1° settembre 2011 nella categoria degli indipendenti per la sua attività di promotore consulente come richiesto dall'interessato il 2 agosto 2011 (doc. 34).
3. Sono assicurate obbligatoriamente in conformità della legge federale sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti le persone fisiche che hanno il loro domicilio civile nella Svizzera (art. 1a cpv. 1 lett. a LAVS).
A norma dell'art. 3 cpv. 1 LAVS, gli assicurati sono tenuti al pagamento dei contributi fintanto che esercitano un'attività lucrativa.
In applicazione dell'art. 4 cpv. 1 LAVS, i contributi degli assicurati che esercitano un'attività lucrativa sono calcolati in percento del reddito proveniente da qualsiasi attività lucrativa dipendente e indipendente.
Secondo l'art. 5 cpv. 2 LAVS, il salario determinante comprende qualsiasi retribuzione del lavoro a dipendenza d'altri per un tempo determinato o indeterminato.
I contributi AVS degli assicurati esercitanti un'attività lucrativa indipendente sono determinati tenendo conto di qualsiasi reddito che non sia mercede per lavoro a dipendenza d'altri (art. 9 cpv. 1 LAVS). Il reddito proveniente da un'attività lucrativa indipendente è stabilito deducendo dal reddito lordo le spese generali necessarie per conseguire il reddito lordo (art. 9 cpv. 2 lett. a LAVS).
Per l'art. 10 LPGA, è considerato salariato chi per un lavoro dipendente riceve un salario determinante secondo la pertinente legge.
L'art. 12 LPGA prevede che è considerato lavoratore indipendente chi non consegue un reddito dall'esercizio di un'attività di salariato (cpv. 1). Un indipendente può essere contemporaneamente anche un salariato, se consegue un reddito per un lavoro dipendente (cpv. 2).
Per quanto concerne la qualifica dell'attività esercitata da un assicurato, l'allora Tribunale federale delle assicurazioni (dal 1° gennaio 2007: Tribunale Federale) ha precisato che gli accordi, le dichiarazioni delle parti, la natura dal profilo del diritto civile del contratto vincolante un assicurato a un datore di lavoro non costituiscono, in materia di AVS, elementi decisivi per stabilire se una persona eserciti un'attività lucrativa a titolo dipendente o indipendente (STFA H 322/03 dell'11 marzo 2005; STFA H 31/04 del 21 marzo 2005).
In particolare, insolite costruzioni di diritto civile che devono servire a motivare un certo statuto di contribuzione qui non hanno alcun valore (RCC 1986 pag. 650).
4. Di principio si deve ammettere un'attività dipendente secondo l'art. 5 LAVS, quando una delle parti, rispetto all'altra, è subordinata per quanto concerne l'impiego del tempo o l'organizzazione del lavoro. Un altro indizio può essere dato da un rapporto di dipendenza economica oppure dal fatto che l'assicurato non sopporti il rischio economico a carico del datore di lavoro, il quale dirige la sua impresa e ne assume la responsabilità.
Questi princìpi non comportano comunque, da soli, soluzioni uniformi. Le manifestazioni della vita economica infatti possono assumere forme diverse e impreviste, così che è necessario lasciare alla prassi delle Autorità amministrative e alla prudenza dei giudici il compito di stabilire in ogni caso particolare se ci si trovi di fronte ad attività indipendente. La decisione sarà determinata generalmente dalla priorità di certi elementi, quali il rapporto di subordinazione o il rischio sopportato rispetto ad altri che militano in favore di soluzioni diverse (STFA H 279/00 del 16 dicembre 2002; DTF 123 V 162 consid. 1, DTF 122 V 171 consid. 3a, pag. 172 consid. 3c e pag. 283 consid. 2a; DTF 119 V 161 consid. 2 e la giurisprudenza ivi citata). Per poter decidere si dovrà vedere quali sono gli elementi predominanti nel caso concreto (STFA H 59/00 del 18 settembre 2000).
5. Secondo la giurisprudenza del TFA (ricapitolata in DTF 122 V 169 e DTF 122 V 284 consid. 2b; Pratique VSI 2001 pag. 252) i criteri caratteristici di un'attività indipendente sono ad esempio: investimenti di una certa importanza fatti dall'assicurato, utilizzo di locali propri e impiego di personale proprio (DTF 119 V 163 = Pratique VSI 1993 pag. 226 consid. 3b). Il rischio economico imprenditoriale sussiste quando, indipendentemente dal risultato dell'attività, le spese generali incorse sono sopportate dall'assicurato (RCC 1986 pag. 331 consid. 2d, RCC 1986 pag. 120 consid. 2b). Un altro indizio di un'attività lucrativa indipendente è l'esercizio, a nome proprio e per proprio conto, contemporaneo di diverse attività per altrettante società, senza che vi sia un rapporto di dipendenza con le stesse (RCC 1982 pag. 176). A riguardo, non è la possibilità giuridica di accettare dei lavori di diversi mandanti che è determinante, ma la situazione effettiva di ogni singolo mandato (RCC 1982 pag. 208).
Si è in presenza di un'attività dipendente quando le caratteristiche di un contratto di lavoro sono adempiute, vale a dire quando l'assicurato fornisce un lavoro entro un termine prestabilito, è economicamente dipendente dal “datore di lavoro” e, durante l'attività svolta, è integrato nell'azienda di quest'ultimo, e non può praticamente esercitare un'altra attività lucrativa (Rehbinder, Schweizerisches Arbeitsrecht, 12a edizione, pag. 34 segg.; Vischer, Der Arbeitsvertrag, SPR VII/1, pag. 306 citati in: Pratique VSI 1996 pag. 258 consid. 3c). Costituiscono indizi in questo senso l'esistenza di un piano di lavoro, la necessità di stilare un rapporto sul lavoro eseguito, come la dipendenza dalle infrastrutture sul luogo del lavoro (RCC 1982 pag. 176). Il rischio economico dell'assicurato, in questo caso, risiede nella dipendenza (esclusiva) dal risultato del lavoro personale (RCC 1986 pag. 126 consid. 2b; RCC 1986 pag. 347 consid. 2d) o, in caso di attività regolare, nel fatto che nell'eventualità di una cessazione di questo rapporto di lavoro, egli si trovi in una situazione simile a quella di un salariato che perde il suo impiego (DTF 119 V 163 = Pratique VSI 1993 pag. 226 consid. 3b).
Il Tribunale federale delle assicurazioni ha inoltre precisato che la comunicazione fiscale è vincolante per l'amministrazione e per il Giudice delle assicurazioni sociali solo per quanto attiene alla determinazione degli importi. Le questioni relative alla qualificazione giuridica costituiscono un'eccezione a questa disposizione (STCA del 13 marzo 2008, 30.2007.76; STCA del 1° febbraio 2008, 30.2008.20; Pratique VSI 1993 pag. 242 segg.; Greber/Duc/Scartazzini, Commentaire des articles 1 à 16 de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS), N. 149 ad art. 9 LAVS, pag. 313).
In una sentenza pubblicata in Pratique VSI 2001 pag. 55, alla pag. 63 l'allora TFA ha precisato:
" (…) Il est vrai que, selon la jurisprudence, la qualification fiscale du revenu ne constitue qu'un indice, d'une certaine importance certes, qui doit être apprécié en fonction de l'ensemble des conditions économiques (ATF 122 V 289 = VSI 1997 p. 105 consid. 5d et les références citées). Une harmonisation de l'application du droit commande toutefois, notamment dans les cas douteux, de ne pas s'écarter sans nécessité de l'appréciation fiscale. (…).".
6. La nostra Massima Istanza ha pure stabilito che la qualifica dell'assicurato come dipendente o indipendente non è conseguenza del fatto, puramente formale, della sua affiliazione avvenuta d'ufficio o su richiesta personale dell'interessato in una o nell'altra categoria. L'affiliazione di un assicurato, anche se formalmente confermata dalla Cassa di compensazione, come tale non lo qualifica definitivamente, poiché lo scopo principale dell'affiliazione è quello di assicurare la persona che esercita un'attività lucrativa e non di qualificarne lo statuto professionale definitivamente.
Solo la natura di tale attività, considerata nell'ambito dei rapporti economici e di lavoro, è determinante ai fini della qualificazione. Non può quindi essere escluso a priori che un assicurato qualificato dalla Cassa di compensazione come indipendente, eserciti un'attività di natura dipendente (STFA del 24 febbraio 1989 nella causa D. SA; Pratique VSI 1993 pag. 226 consid. 3c = DTF 119 V 165).
Per questi motivi, un assicurato può essere qualificato simultaneamente come salariato per un lavoro e indipendente per un altro lavoro. In questi casi per ogni reddito bisogna esaminare se proviene da un'attività dipendente o no (Pratique VSI 1995 pag. 145 consid. 5a; DTF 104 V 127).
7. Nella più recente giurisprudenza, l'Alta corte ha avuto modo di rammentare che occorre tenere presente che la circostanza che un assicurato, all'avvio di una nuova attività indipendente, svolga un lavoro principalmente per un solo grande cliente, è usuale, la conquista di nuovi clienti potendo per contro avvenire a poco a poco con il passare del tempo (STF H 149/06 + H 155/06 del 24 gennaio 2008, consid. 7.3; STF H 194/05 del 19 marzo 2007, consid. 7.1, STF H 155/04 del 1° febbraio 2005, consid. 4.3).
L'Alta corte ha inoltre affermato che il processo, in atto ormai da anni, del mutamento economico e sociale impone un cambiamento radicale e celere del modo di agire e pensare un'attività lavorativa indipendente. Asserire che la regolarità nel pagamento e nel quantum sia sintomo di dipendenza significa fondare il proprio convincimento su stereotipi preconcetti e avulsi dalla complessa realtà economica (STF H 82/05 del 30 gennaio 2007, consid. 4.3).
Per quanto concerne l'investimento, poco importante, in mezzi propri, il Tribunale federale ha già evidenziato che per natura certe attività, in particolare nel settore dei servizi, non necessitano di investimenti importanti. In tali casi, ai fini della qualifica dello statuto, va quindi posto l'accento sul criterio della dipendenza organizzativo-lavorativa e non su quello del rischio aziendale (Pratique VSI 2001 pag. 55 consid. 6b pag. 60 con riferimenti; citata STF H 194/05, consid. 5.2).
Infine, vanno considerate anche le esigenze di coordinazione di cui occorre tenere conto in relazione ad assicurati che esercitano contemporaneamente diverse attività lavorative per diversi o per il medesimo mandante o datore di lavoro (DTF 123 V 161 consid. 4a pag. 167; citata STF H 194/05, consid. 7.4). Se possibile va infatti evitato che diverse attività per il medesimo mandante o datore di lavoro, rispettivamente che la medesima attività per diversi mandanti o datori di lavoro, vengano qualificate in maniera differente, in parte a titolo dipendente ed in parte a titolo indipendente (DTF 119 V 161 consid. 3b pag. 164; citata sentenza H 194/05, consid. 7.4, STF H 12/04 del 17 febbraio 2005, consid. 3 e 4.2.3 con riferimenti).
8. Va ancora evidenziato che giusta il N. 4020 DSD (Direttive sul salario determinante edite dall'UFAS, edizione in francese nella versione valida dal 1° gennaio 2008, stato 1° gennaio 2012), sono considerati rappresentanti di commercio (commessi viaggiatori, rappresentanti, agenti, ecc.) tutte le persone fisiche che, dietro retribuzione, concludono o negoziano affari a nome e per conto di terzi, all'infuori dei locali commerciali di questi ultimi.
Stante detta definizione, dunque, sia che un assicurato sia definito come rappresentante di vendita oppure agente, egli è comunque, più in generale, un rappresentante di commercio.
Peraltro, la giurisprudenza federale tratta queste professioni in modo simile.
Infatti, il TFA (dal 1° gennaio 2007: TF) ha costantemente stabilito che per giudicare se un rappresentante di commercio o un agente è salariato o indipendente non è importante sapere se i suoi rapporti di servizio sono retti da un contratto di viaggiatore di commercio o da un contratto di agenzia ai sensi del diritto delle obbligazioni (RCC 1980 pag. 112 consid. 2, RCC 1955 pag. 153, RCC 1952 pag. 356, RCC 1950 pag. 378). L'Alta Corte federale ha riconosciuto che, in generale, i rappresentanti di commercio fruiscono di una grande libertà quanto all'impiego del loro tempo e all'organizzazione del loro lavoro. Malgrado ciò è raro che essi assumano un rischio economico uguale a quello di un imprenditore.
Il TFA (dal 1° gennaio 2007: TF) è quindi giunto alla conclusione che i rappresentanti di commercio, vista la natura delle loro attività e le loro condizioni di lavoro, possono essere considerati dei lavoratori indipendenti nei confronti dell'AVS solo in casi eccezionali (RCC 1980 pag. 112 consid. 2; RCC 1955 pag. 82; RCC 1953 pag. 393).
Si deve presumere l'esistenza di un'attività dipendente anche quando il rappresentante non percepisce un salario fisso ma solo provvigioni (RCC 1988 pag. 398; RCC 1986 pag. 126; RCC 1972 pag. 330; RCC 1953 pag. 393), si assume le spese generali (RCC 1986 pag. 126, RCC 1980 pag. 304, RCC 1971 pag. 90, RCC 1955 pag. 82), non è vincolato ad una regione geografica, non è obbligato a rispettare un determinato orario di lavoro (RCC 1972 pag. 330), lavora per più ditte (RCC 1955 pag. 82, RCC 1953 pag. 393), risponde per il delcredere ai sensi degli artt. 348a e 418c CO (RCC 1972 pag. 330), è iscritto a registro di commercio (RCC 1986 pag. 126, RCC 1982 pag. 209, RCC 1955 pag. 82) ed è designato quale agente ai sensi degli art. 418a segg. CO (RCC 1980 pag. 112, RCC 1972 pag. 330, RCC 1955 pag. 153).
A proposito degli agenti, l'allora TFA ha stabilito che, dal punto di vista dell'AVS, questi sono in generale dei salariati, per il motivo che il rischio economico da loro sopportato si limita il più delle volte al fatto che il guadagno dipende dal successo personale degli affari conclusi (RCC 1980 pag. 112 consid. 2; RCC 1967 pag. 429; RCC 1954 pag. 116; Käser, Unterstellung und Beitragswesen in der obligatorischen AHV, n. 4.63, pag. 119).
L'agente e il rappresentante di commercio esercitano eccezionalmente un'attività lucrativa indipendente se sopportano un vero e proprio rischio imprenditoriale, vale a dire se dispongono di una propria organizzazione di vendita (RCC 1988 pag. 399 consid. 2b; RCC 1986 pag. 127 consid. 2b e 604, RCC 1982 pag. 208, RCC 1980 pag. 112).
Secondo la prassi amministrativa questo si verifica quando le tre condizioni seguenti sono soddisfatte contemporaneamente: l'agente o il rappresentante di commercio utilizza locali commerciali propri o in affitto (non sono considerati locali commerciali quelli adibiti ad abitazione), occupa del personale (non sono considerati personale la moglie e gli altri membri della famiglia che non ricevono un salario) e sopporta la maggior parte delle spese di esercizio (N. 4024, N. 4025 e N. 4026 DSD; Pratique VSI 1995 pag. 27; Pratique VSI 1993 pag. 228 consid. 3b; RCC 1988 pag. 399 consid. 2b, RCC 1986 pag. 127 consid. 2b e 604 consid. 2b, RCC 1982 pag. 209 consid. 4b, RCC 1980 pag. 112 consid. 2, RCC 1967 pag. 429).
Va ancora evidenziato che il N. 4022 DSD, nella versione in vigore dal 1° gennaio 2012, prevede che il rapporto di servizio deve essere esaminato secondo le norme della LAVS e non del CO. È la situazione concreta ad essere determinante. La natura di diritto civile del contratto, così come la designazione e il modo in cui il contratto è formulato non è decisivo. Le convenzioni o i contratti che portano sulla situazione giuridica del viaggiatore di commercio in materia di assicurazioni sociali sono senza valore.
Secondo le citate Direttive, il fatto che il viaggiatore di commercio è iscritto o meno al registro degli intermediari d'assicurazione della FINMA non ha alcun influsso circa la qualifica dello statuto in ambito di AVS.
9. Diversa è invece la situazione del mediatore, il quale, di regola, è considerato quale persona esercitante un'attività indipendente (RCC 1988 pag. 315 seg. consid. 3c). Come ogni mandatario il mediatore deve eseguire il suo mandato conformemente alle istruzioni del mandante (artt. 397 e 412 cpv. 2 CO). Il contratto di mediazione può essere revocato immediatamente (artt. 412 cpv. 2 e 404 CO) e secondo l'art. 413 cpv. 1 CO il mediatore ha diritto alla mercede solo se la sua interposizione o la sua indicazione conducono alla conclusione del contratto. Quest'ultimo elemento, che mette in evidenza il carattere propriamente aleatorio dell'attività di mediatore, è importante dal punto di vista del diritto delle assicurazioni sociali. Infatti la presenza del rischio corso dall'imprenditore è uno dei criteri che permette di riconoscere l'esistenza di un'attività indipendente (Greber/Duc/Scartazzini, op. cit., n. 159 ad art. 5 LAVS, pag. 195).
Circa le spese sopportate dal mediatore, queste gli sono rimborsate – anche nel caso in cui l'affare non venga concluso - unicamente se ciò è stato convenuto (art. 413 cpv. 3 CO). Per queste ragioni, di principio, il mediatore è considerato come un indipendente, a differenza del viaggiatore di commercio che, di regola, è un salariato (DTF 97 V 137 consid. 2; RCC 1988 pag. 314; RCC 1986 pag. 604 consid. 2b; RCC 1980 pag. 304; RCC 1972 pag. 330).
Lo statuto di indipendente riconosciuto al mediatore si rifà alla giurisprudenza relativa agli agenti, che sono ugualmente ritenuti come dei mandatari (art. 418a segg. CO). Secondo questa giurisprudenza, l'agente esercita la sua attività a titolo indipendente se sopporta un rischio economico (nel senso di rischio di perdita) e non ha alcun rapporto di subordinazione con le persone per le quali lavora.
Queste due condizioni sono adempiute quando l'agente stesso sopporta le spese occasionate, qualunque sia il risultato del suo agire e quando lavora in proprio nome per diverse società in contemporanea, senza tuttavia dipendere economicamente da esse (RCC 1988 pag. 314; RCC 1986 pag. 604 consid. 2b; RCC 1982 pag. 208).
10. A proposito delle provvigioni e delle commissioni figuranti nell'art. 7 lett. g OAVS, Scartazzini, in: Commentaire des articles 1 à 16 de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS), Basilea 1997, nn. 56 e 57 ad art. 5 LAVS, pag. 167, rammenta:
" Le salaire déterminant pour le calcul des cotisations comprend aussi, selon l'art. 7 let. g RAVS, les provisions et les commissions. Ainsi, le Tribunal fédéral des assurances a jugé que les commissions versées pour le placement de credits destines à l'achat de véhicules font partie du salaire déterminant. Dans le cas d'espèces, sans qu'il fût nécessaire d'examiner chacune des nombreuses circonstances dans lesquelles une commission était versée, il apparaissait que, dans l'activité de procureur de crédits, les éléments en faveur d'une activité salarié étaient prédominants. Tel est le cas si la personne qui touche une commission ne court aucun risque particulier attaché à l'entreprise, dans la mesure où elle ne doit ni opérer des investissements d'une certaine importance ni supporter un risque économique au sens de risque de perte.
De la qualification de <<provisions>> on ne peut pas déduire sans autre que l'on a affaire, dans un cas particulier, à une activité dépendante. En effet, les provisions sont des indemnités courantes aussi bien dans le cadre d'une activité dépendante qu'indépendante.”
Da parte sua Käser, in: Unterstellung und Beitragswesen in der obligatorischen AHV, Berna, 1996, n. 4.118, pag. 152, a proposito delle provvigioni, afferma:
" Provisionen und andere Umsatzbeteiligungen gehören kraft ausdrücklicher gesetzlicher Ordnung zum massgebenden Lohn (Art. Abs. 2 AHVG). Im Grunde genommen braucht deshalb gar nicht näher geprüft zu werden, weshalb dies so ist. Mangels eines spezifischen Unternehmerrisikos hat das EVG bisher auf massgebenden Lohn entschieden. Dies namentlich unabhängig vom Umstand, dass solche Provisionen auch an Personen bezahlt werden können, die in ihrem Hauptberuf eine selbständige Erwerbstätigkeit ausüben.“.
Con sentenza del 31 agosto 1994 pubblicata in Pratique VSI 1995 pag. 27, l'Alta Corte ha stabilito che le provvigioni versate per procurare crediti destinati all'acquisto di veicoli fanno parte del salario determinante, affermando tra l'altro:
" a. Les rémunérations pour lesquelles la caisse de compensation a fixé ultérieurement les cotisations paritaires sont des sommes versées à des personnes qui procurent des crédits pour l'achat d'automobiles. Sans qu'il soit nécessaire d'examiner chacune des nombreuses circonstances dans lesquelles une commission est versée, il apparaît en l'espèce que dans l'activité de procurer des crédits, les éléments en faveur d'une activité salariée sont clairement prédominants: les personnes qui touchent une commission ne courent aucun risque particulier attaché à l'entreprise, car elle ne doivent ni opérer des investissements d'une certaine importance (RCC 1986 p. 601, consid. 2b) ni supporter un risque économique au sens de risque de perte (RCC 1988 p. 314, pag. 316 en haut).”.
Il 27 dicembre 2005 l'Alta Corte, con sentenza H 210/04, a proposito di commissioni versate da una società il cui scopo era la gestione del patrimonio sotto forma di operazioni sul mercato delle divise, ha confermato, anche perché non più contestato, che le commissioni d'intermediazione, proporzionali alle commissioni lorde realizzate con la gestione dei fondi di clienti presentati dagli assicurati, sono da qualificare come redditi da attività indipendente. Per contro, per quanto concerne i redditi conseguiti dal cofondatore della società, il TFA ha affermato:
" 6.2 Les premiers juges ont constaté que I.________ était cofondateur de la société X.________ SA et que son contrat avec la société lui ouvrait droit, dans le cadre de l'apport de clientèle, de la représentation et des relations publiques qu'il effectuait, à une commission de 10 % sur les commissions réalisées par la société X.________ SA pour l'ensemble des fonds qui lui étaient confiés. I.________ ne supportait donc qu'un risque d'entreprise particulièrement faible, puisqu'il était assuré de toucher une rémuneration même si ses propres recherches de clientèle restaient vaines, la recourante n'ayant par ailleurs jamais établi qu'il assumait lui-même certaines charges fixes (location de locaux ou engagement de personnel, par exemple). Les relations publiques dont il était chargé, son rôle de cofondateur et sa participation aux bénéfices indiquent qu'il était lié à cette société par un lien étroit, plus proche de celui d'un organe de fait que d'un simple courtier ou agent indépendant, contrairement à ce que soutient la recourante.
Dans ce contexte, les premiers juges étaient fondés à considérer que les indices d'une activité dépendante l'emportaient sur ceux d'une activité indépendante. Par ailleurs, vu la nature de cette activité et le fait que la société X.________ SA avait son siège et ses bureaux à Z.________, ils sont partis à juste titre du principe qu'elle était exercée sur le territoire suisse malgré le domicile de I.________ en France voisine, la recourante n'ayant au demeurant jamais allégué le contraire en procédure cantonale. Le recours est donc mal fondé, en tant qu'il porte sur les cotisations mises à la charge de la société X.________ SA en raison de la rémunération versée à I.________.”.
11. L'art. 11 LPGA considera datore di lavoro chi impiega salariati.
Giusta l'art. 12 cpv. 1 LAVS, è considerato datore di lavoro chiunque paghi, a persone obbligatoriamente assicurate, una retribuzione giusta l'art. 5 capoverso 2 LAVS. Sono tenuti al pagamento dei contributi tutti i datori di lavoro che hanno uno stabilimento d'impresa in Svizzera o che, nella loro economia domestica, impiegano personale di servizio obbligatoriamente assicurato (cpv. 2). È riservata l'esenzione dall'obbligo di pagare i contributi in virtù di convenzioni internazionali o di consuetudini stabilite dal diritto delle genti (cpv. 3).
Il datore di lavoro è la persona per la quale il salariato esegue un lavoro, su retribuzione, in una situazione dipendente e per un tempo determinato o indeterminato (Direttive UFAS sulla riscossione dei contributi (DRC), N. 1001). In generale il datore di lavoro è la persona che paga il salario determinante al salariato (art. 12 cpv. 1 LAVS). Si considera salario determinante secondo l'art. 5 cpv. 2 LAVS qualsiasi retribuzione di un lavoro dipendente fornito per un tempo determinato o indeterminato (N. 1001 DSD).
La LAVS presume che la persona che paga dei salari è un datore di lavoro (Greber/Duc/Scartazzini, op. cit., pag. 364, n. 4 ad art. 12 LAVS).
12. In concreto, dalle tavole processuali emerge che il 26 luglio 2011 (doc. 31) il ricorrente ha sottoscritto un accordo di collaborazione con __________ di __________.
Questo accordo prevede che l'assicurato, definito promoter, ha la possibilità di collaborare con la banca mediante la presentazione di clientela da lui conosciuta.
L'attività del promotore con la banca dovrà rigorosamente rispettare le leggi svizzere, egli dovrà possedere le necessarie autorizzazioni per l'esercizio di questa attività e, qualora non rispettasse la legislazione finanziaria vigente nel Paese nel quale espleta la sua attività, la banca potrà rescindere il contratto immediatamente.
Il promotore si impegna a presentare alla banca clientela di assoluta e comprovata serietà e correttezza, come pure a mantenere riservate tutte le informazioni in suo possesso relative all'attività esercitata.
Le relazioni fra i clienti apportati e la banca saranno sottoposte alle condizioni usuali dell'istituto e sottostanno alle leggi svizzere.
Il promotore deve informare la clientela presentata alla banca del fatto che eventuali retribuzioni sotto forma di retrocessioni, ristorni, rimborsi, provvigioni, ecc. che la banca percepisce nell'ambito dell'amministrazione del patrimonio (p. es. da emittenti, offerenti o gestori di strumenti d'investimento) vengono trattenute dalla banca a titolo di remunerazione supplementare per le proprie prestazioni.
La banca si impegna a remunerare il promotore per la sua collaborazione come segue:
- 50% dei diritti di custodia applicati dalla banca alla clientela, al netto dei costi esterni sostenuti dalla banca;
- 50% delle commissioni di gestione applicate dalla banca alla clientela, al netto dei costi sostenuti dalla banca;
- 50% delle commissioni di negoziazione titoli applicate dalla banca alla clientela, al netto dei costi sostenuti dalla banca;
- 50% delle commissioni su contratti fiduciari applicate dalla banca alla clientela, al netto dei costi sostenuti dalla banca;
- 50% delle commissioni di consulenza investimenti applicate dalla banca alla clientela, al netto dei costi sostenuti dalla banca.
Queste retrocessioni si intendono comprensive di eventuali imposte, tasse e di ogni altro onere fiscale presente o futuro.
Relativamente alla retrocessione di queste somme il promotore si impegna a informare il cliente che la banca può corrispondere al promotore stesso, in conformità ad accordi stipulati con la banca, retribuzioni sotto forma di retrocessioni, ristorni, rimborsi, provvigioni, ecc. che dipendono dalle commissioni sulle transazioni addebitate al cliente, dal numero delle transazioni effettuate, dal volume dei valori patrimoniali apportati, ecc. ed ammontano fino a circa il 2% per anno dei valori patrimoniali amministrati. La comunicazione delle retribuzioni ed il chiarimento di possibili conflitti d'interessi spettano al promotore.
La retrocessione dovuta al promotore è calcolata dalla banca semestralmente al 30 giugno ed al 31 dicembre di ogni anno ed il pagamento effettuato entro 30 giorni lavorativi dal termine di ogni semestre sul conto bancario del promotore tenuto presso la banca. In caso di contestazione da parte del promotore, il calcolo potrà essere rivisto dagli organi di revisione interna della banca, la cui decisione è inappellabile e tutte le spese generate sono poste a carico del promoter.
Questo contratto non ha carattere di esclusività per entrambe le parti, ha validità dal 26 luglio 2011 ed il suo rinnovo avviene tacitamente di anno in anno, ma le parti potranno in qualsiasi tempo recedere dall'accordo per lettera firmata senza necessità di preavviso e con effetto immediato.
Il ricorrente ha pure concluso il 29 novembre 2011 (doc. 30) con __________ un contratto di collaborazione, dal quale si evince che l'assicurato, nella sua funzione di gestore di portafoglio, fornisce un servizio di gestione professionale del portafoglio dei suoi clienti ed è in contatto, grazie alle sue attività e connessioni, con persone fisiche o istituzioni che potrebbero avvalersi dei servizi di una banca svizzera. __________ avrebbe fornito alle citate persone fisiche o istituzioni, denominate clienti, i suoi servizi di banca depositaria.
L'oggetto di questo contratto prevede che il gestore di portafoglio s'impegna a stabilire contatti con clienti potenziali e ad indirizzarli alla banca (art. 1.1).
Il gestore di portafoglio si impegna inizialmente, entro 6 mesi dalla firma del contratto, a dedicarsi a procurare alla banca clienti dotati di un patrimonio totale in grado di generare una redditività complessiva di almeno 20 milioni di franchi (art. 1.2).
Per ciascun cliente del gestore di portafoglio è stabilita con la banca una relazione bancaria distinta. La banca contraente si riserva tuttavia il diritto, in casi specifici e a propria discrezione, di non stipulare o di annullare relazioni contrattuali con un cliente senza informare del perché il gestore di portafoglio (art. 1.3).
Alla gestione del patrimonio dei clienti provvede esclusivamente il gestore di portafoglio, senza interventi della banca. Egli si assume in via esclusiva ogni responsabilità per tutte le sue attività di gestione. Inoltre, il gestore di portafoglio tiene la banca sollevata e indenne da ogni pretesa o azione legale istituita contro di essa dal cliente per danni, interessi e altre forme di risarcimento e basata sull'acquisto o vendita di attività in portafoglio, sull'asset allocation, su eventuali mancate opportunità di acquisto o vendita di attività o comunque in qualsivoglia maniera connessa alla composizione e gestione del portafoglio del cliente, responsabilità che spetta in via esclusiva al gestore di portafoglio (art. 1.4).
I poteri conferiti dai clienti al gestore di portafoglio nel quadro delle sue attività di gestione sono disciplinati da un apposito formulario per la procura, che è limitata alle operazioni di gestione. Eventuali altre procure o altre disposizioni che autorizzino il gestore di portafoglio a compiere prelievi, o eventuali modifiche di procure sono vincolanti per la banca soltanto dopo la sua accettazione delle stesse. Essa si riserva il diritto di rifiutare di eseguire disposizioni conferite in modo irregolare, senza incorrere in alcuna responsabilità. Il gestore di portafoglio tiene la banca sollevata e indenne da eventuali richieste di risarcimento danni e interessi avanzate nei confronti della stessa da clienti per il fatto che il gestore di portafoglio non ha fornito istruzioni corrette (art. 1.5).
Quanto agli obblighi della banca (art. 2), la stessa metterà a disposizione dei clienti le sue strutture bancarie standard per l'esecuzione degli ordini pervenuti dal gestore di portafoglio, il quale si assume i rischi connessi all'utilizzo dei mezzi di comunicazione quali telefono, telex, fax, telegramma e internet, e si impegna a confermare alla banca in forma scritta tutti gli ordini trasmessi per telefono. La banca si impegna a fornire al gestore di portafoglio, su richiesta di quest'ultimo, il materiale di marketing utilizzato dalla banca per il suo marketing esterno. Ciononostante, il gestore di portafoglio non può distribuire tale materiale tranne ai propri clienti con i quali ha stipulato un contratto scritto di gestione. Infine, la banca si impegna a non contattare i clienti del gestore di portafoglio tranne nel caso in cui sia necessario a norma di legge o di regolamenti interni.
L'art. 3 regola gli obblighi del gestore di portafoglio, il quale deve aderire ad un organismo di autodisciplina o essere soggetto all'autorità di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA).
Nell'esercizio dei poteri di gestione conferitigli, il gestore di portafoglio dichiara che si atterrà alle direttive dell'Associazione svizzera dei banchieri (art. 3.1.2).
Nel trasmettere ordini in blocco, il gestore di portafoglio deve attenersi al principio della parità di trattamento. Le allocazioni ai vari clienti devono pervenire alla banca nel più breve tempo possibile (art. 3.1.3).
In quanto intermediario finanziario, il gestore di portafoglio dichiara di attenersi alle regole applicabili al suo campo di attività tra cui le regole antiriciclaggio di denaro. A tal fine, in sede di apertura dei conti di clienti, il gestore di portafoglio si impegna a fornire alla banca tutte le informazioni e documenti necessari per l'identificazione del cliente e quindi a non presentare clienti di cui sappia o dovrebbe presupporre che il relativo patrimonio provenga da attività criminali (art. 3.2.1).
Il gestore di portafoglio si impegna, in sede di perfezionamento di procure di gestione nonché su base permanente e documentata per tutta la durata della relazione contrattuale con il cliente, ad informare quest'ultimo sui rischi e sui conti connessi a ogni tipo di transazione e investimento con particolare potenziale di rischio. All'inizio di una relazione, il gestore di portafoglio deve fornire ai clienti il relativo opuscolo della banca che costituisce la base e il background delle delucidazioni da dare ai clienti.
Il gestore di portafoglio tiene la banca sollevata e indenne da eventuali richieste di risarcimento danni e interessi avanzate nei confronti della stessa da clienti a motivo dell'eventuale violazione, da parte del gestore di portafoglio, dei suoi obblighi e impegni relativamente al suo obbligo di informazione in materia di rischi. Qualora gli interessi di un cliente vengano manifestamente messi a repentaglio dal gestore di portafoglio, la banca si riserva il diritto, senza averne l'obbligo, di intimare al gestore di portafoglio di cambiare comportamento.
Nello svolgimento delle sue attività, il gestore di portafoglio deve osservare scrupolosamente il segreto professionale (art. 3.3.1). Se si avvale dei servizi di assistenti e/o agenti, anch'essi sono tenuti alla riservatezza. Il gestore di portafoglio risponde di tutti gli atti compiuti dai suoi assistenti o agenti (art. 3.3.2).
Il gestore di portafoglio si impegna a non menzionare il nome della banca nei suoi documenti, pubblicazioni, materiale pubblicitario, carta da lettere, inserzioni, prospetti, ecc. senza il preventivo consenso scritto della stessa. Egli si impegna anche a non ricevere i clienti della banca nei locali di quest'ultima senza il suo consenso scritto (art. 3.3.4).
Per quanto concerne la remunerazione del gestore di portafoglio, la banca gli corrisponderà una retrocessione/commissione calcolata in base al reddito della banca derivante da ogni nuovo cliente presentato e gestito dal gestore stesso ed accettato dalla banca, ad esclusione di altri benefici e compensi (art. 5.1).
Tale reddito comprende commissioni di intermediazione e sottoscrizione, diritti di custodia, commissioni di deposito fiduciario e quota all-in management fees.
La retrocessione è fissata al 50% del reddito sopra definito. Le commissioni addebitate dalla banca sui conti dei clienti ed inferiori a Fr. 100.- per operazione non rientrano nel presente contratto.
Il pagamento della retrocessione avviene trimestralmente in via posticipata dopo la fine di ogni trimestre civile, in base alle istruzioni di pagamento del gestore di portafoglio (appendice 1).
La banca si riserva il diritto di detrarre da detta retrocessione tutti i costi addebitati e fatturati dalla stessa al gestore di portafoglio e non ancora saldati (art. 5.4), così pure di modificare l'ammontare della retrocessione in qualsiasi momento, con effetto dalla fine del trimestre successivo (art. 5.2).
Il gestore di portafoglio deve informare i clienti in merito alla sua remunerazione (art. 5.5).
La banca può in qualsiasi momento compensare i suoi crediti contro gli importi dovuti al gestore di portafoglio. Essa può effettuare ritenute di qualunque importo, anche se non ancora dovuto, a garanzia al tempo stesso dei suoi crediti, ancorché non ancora scaduti (art. 6.1).
Il contratto in questione non ha carattere di esclusiva e nello svolgimento delle sue attività il gestore di portafoglio s'impegna all'osservanza del dovere di riservatezza (art. 7).
Il contratto di collaborazione è entrato in vigore il 1° novembre 2010 e ha una durata indeterminata. Può essere risolto, per qualsiasi motivo o senza motivo, da una delle parti contraenti con preavviso scritto di tre mesi, con effetto a fine mese; oppure, in qualsiasi momento e con effetto immediato in caso di violazione di una delle disposizioni contrattuali o da parte della banca dove il gestore di portafoglio è inadempiente rispetto a delle direttive esterne (art. 8).
Infine, con il consenso dei clienti, la banca può assumere la gestione dei loro conti (art. 9.2).
13. Il questionario per l'affiliazione degli indipendenti sottoscritto il 2 agosto 2011 (doc. 34) da RI 1, indica che dal 1° settembre 2011 egli eserciterà l'attività di promotore consulente a titolo indipendente e principale, che non è iscritto a registro di commercio, che non ha già inoltrato una domanda d'iscrizione come indipendente che è stata rifiutata e che non occupa dei dipendenti.
Il suo utile netto annuo presumibile sarebbe stato di Fr. 110'000.- ed in calce al formulario il richiedente ha osservato che "Ho già lavorato come indipendente finanziario dal 30.6.2007 al 30.5.2009 come da vostra autorizzazione! e vorrei e voglio lavorare come indipendente.".
A seguito dell'opposizione scritta ed orale dell'assicurato alla sua mancata affiliazione nella categoria degli indipendenti, il 17 novembre 2011 (doc. 57) la Cassa di compensazione ha di nuovo interpellato la Cassa di compensazione __________, a cui ha messo a disposizione i contratti conclusi con __________ e __________, come pure il nuovo contratto con __________; essa non ha però ricevuto dall'amministrazione il questionario per l'affiliazione degli indipendenti compilato dal ricorrente (doc. 34).
Esaminata quindi tutta la documentazione, nel suo parere del 1° dicembre 2011 (doc. 58) la Cassa __________ ha ritenuto che mancassero i requisiti che costituiscono indizi dell'esistenza di un rischio economico imprenditoriale tali da giustificare lo statuto di indipendente, come in particolare l'utilizzo di propri locali commerciali, l'occupazione di personale, gli investimenti importanti, l'assunzione di perdite, il rischio d'incasso e del delcredere. Inoltre, ha ricordato che lo stesso UFAS, in passato, avrebbe confermato che "in caso di mancanza di un rischio imprenditoriale, non è possibile considerare l'attività di "mediatore" come una persona indipendente.".
Pertanto, le commissioni ricevute per conto della __________, della __________ e della __________ costituiscono un reddito proveniente da un'attività lucrativa dipendente.
Nelle more istruttorie, il 16 luglio 2012 il Tribunale ha chiamato in causa __________ (doc. XV) e __________ (doc. XIII), essendo state ritenute dalla Cassa di compensazione come datrici di lavoro del ricorrente con le decisioni formali del 15 settembre 2011 (docc. 37 e 38) e, successivamente, anche con la decisione su opposizione del 9 gennaio 2012, che l'assicurato ha impugnato.
Il 13 agosto 2012 il ricorrente ha prodotto al TCA una lettera con cui l'11 marzo 2012 (doc. XXIbis) ha comunicato a __________ che cessava la propria collaborazione e quindi che riteneva annullato l'accordo di collaborazione sottoscritto in precedenza.
Dal canto suo, nuovamente sollecitata dal Tribunale, l'11 ottobre 2012 (doc. XXV) __________ ha affermato che il ricorrente non ha mai avuto un rapporto di lavoro come suo dipendente e che per quanto concerne l'accordo di collaborazione concluso il 26 luglio 2011, lo stesso non è mai stato attivato e, quindi, non ha mai generato redditi a favore dell'assicurato, motivo per cui tale accordo è stato formalmente revocato il 24 luglio 2012 (doc. XXV/1) con effetto immediato.
Di simile tenore è lo scritto del 27 luglio 2012 (doc. XVIII) di __________ facente seguito alla summenzionata chiamata in causa. Infatti, questa banca ha confermato che il 29 novembre 2010 ha concluso un contratto di gestore indipendente esterno con l'assicurato, ma, in quanto tale, quest'ultimo non le ha mai apportato clienti e nemmeno ha mai gestito dei conti. Per questo motivo non gli sono mai state pagate delle rimunerazioni a qualsiasi titolo e, stante questa situazione, il 30 aprile 2012 l'istituto ha rescisso il contratto con il ricorrente, con il quale non ha più alcuna relazione contrattuale.
Da quanto precede discende che non è possibile ritenere che, dal 1° settembre 2011 ad oggi, l'insorgente abbia svolto un’attività dipendente. In particolare in favore di __________ né tanto meno di __________, non avendo egli, a tutti gli effetti, né realmente collaborato con questi istituti bancari e neppure concretamente percepito alcun compenso derivante dai predetti contratti di collaborazione.
In tali circostanze, nell'arco di tempo in cui detti contratti erano in essere fra le parti, non vi sono pertanto elementi fondati e reali per confermare lo statuto contributivo di dipendente dell'assicurato attribuitogli dall'amministrazione.
Non si può ritenere che il signor RI 1 abbia svolto attività dipendente in favore dei due istituti bancari perché, come detto, egli non ha avviato nulla, non ha sviluppato alcun contratto. Non è quindi possibile valutare se un’attività concreta sarebbe stata da qualificare quale indipendente o meno e quindi se, nonostante le modalità di incasso previste per le proprie competenze (elemento su cui la Cassa fa maggiormente leva per la qualifica) il signor RI 1 avrebbe o meno corso un rischio aziendale concreto. Il fatto di conferire, da parte del mandante, un ordine alla banca di riversare una parte delle fees (cui il cliente avrebbe diritto alla luce dell’ammontare degli investimenti effettuati) al suo mandatario non necessariamente implica assenza di un rischio aziendale.
14. Dagli atti risulta, inoltre, che il 21 febbraio 2011 (doc. 56.1) il ricorrente ha sottoscritto un contratto di mediazione con __________, ma quando il 2 agosto 2011 l'assicurato ha chiesto la sua affiliazione come indipendente, non ne ha fatto menzione; questo contratto è emerso solo in sede di audizione davanti alla Cassa il 17 novembre 2011 (doc. 56).
Per questo motivo, nessuna delle decisioni formali del 15 settembre 2011 con cui l'amministrazione ha negato all'assicurato l'affiliazione come indipendente qualificandolo, per contro, come salariato delle due predette banche, oltre che per altre due società, è stata (giustamente) emessa nei confronti di __________.
Di conseguenza, la decisione su opposizione del 9 gennaio 2012 non doveva nemmeno riferirsi, sia direttamente sia indirettamente, a questo istituto bancario, non essendo oggetto d'esame.
Ne discende quindi che, indubbiamente, tale provvedimento è stato erroneamente notificato anche a __________ in virtù del “diritto d'informazione e del diritto di essere sentiti" (doc. A2 punto 6) fatto valere dalla Cassa di compensazione, in quanto la decisione su opposizione (art. 56 LGA) in discussione non le è evidentemente opponibile, non avendo fatto preventivamente oggetto di una decisione formale (art. 49 LPGA).
15. Infine, il TCA rileva che una delle quattro citate decisioni formali del 15 settembre 2011 (doc. 35) è stata pure intimata a __________ di __________.
In quell'occasione, la Cassa di compensazione l'ha informata di avere respinto l'affiliazione dell'assicurato nella categoria degli indipendenti, poiché mancavano i necessari requisiti.
La stessa Cassa ha altresì ricordato all'interessata di essersi già espressa, con decisione del 28 maggio 2010 (doc. 23), sulla qualifica dello statuto contributivo del ricorrente, negandogli la qualità di indipendente, e quindi considerandola come sua datrice di lavoro e, in quanto tale, obbligata a trattenere gli oneri sociali sulle retribuzione versategli, ritenute salario determinante.
In effetti, già in occasione della (seconda) domanda di affiliazione come indipendente del 13 gennaio 2010 (doc. 16), la Cassa aveva concluso che l'assicurato lavorava per un unico committente, __________ (doc. 22), quindi doveva essere considerato come dipendente di questa SA.
Stanti così le cose, la predetta decisione del 15 settembre 2011 emessa nei confronti della citata società è superflua oltre che inammissibile. Infatti, l'amministrazione si era già pronunciata su questa fattispecie un anno e mezzo prima e quindi non poteva più, fatti salvi i presupposti della revisione e della riconsiderazione (art. 53 LPGA) - che qui non sono dati -, determinarsi sullo stesso caso, visto che il contratto di mediazione analizzato nel 2011 (doc. 25) è il medesimo (doc. 19) che è stato posto alla base della decisione del 28 maggio 2010.
Pertanto, la circostanza che la decisione su opposizione si riconfermi nelle decisioni del 15 settembre 2011 e quindi che, implicitamente, il ricorrente sia nuovamente dichiarato dipendente di __________, non ha alcuna concreta rilevanza, essendo la precedente decisione del 2010 cresciuta incontestata in giudicato.
Non v'è quindi alcun motivo di analizzare ulteriormente questo rapporto di collaborazione, peraltro sorto il 1° settembre 2010 e terminato il 31 marzo 2011 (doc. 28 pag. 3), ossia sei mesi prima del periodo a partire dal quale l'insorgente ha chiesto di essere affiliato come indipendente.
16. Il ricorso deve essere accolto alla luce di quanto precede, la decisione impugnata annullata, e gli atti rinviati all’amministrazione per una nuova decisione sull’istanza del ricorrente (se ancora attuale), ciò anche alla luce dell’ulteriore contratto concluso dal signor RI 1 con ulteriore istituto bancario (dpc. XXIII/B; si vedano le considerazioni di fatto sub. O).
Malgrado sia vincente in causa, siccome non è rappresentato il ricorrente non ha diritto alle ripetibili (art. 61 lett. g LPGA).
Copia della sentenza va intimata anche a __________, __________ e __________, quali parti cointeressate (STF H 194/05 del 19 marzo 2007, consid. 3.4).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è accolto.
§ La decisione impugnata è annullata e gli atti rinviati alla Cassa per i suoi incombenti come alle considerazioni che precedono.
2. Non si percepisce tassa di giustizia, le spese sono poste a carico dello Stato e non si attribuiscono ripetibili.
3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il giudice delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Fabio Zocchetti