Raccomandata

 

 

Incarto n.
30.2012.31

 

TB

Lugano

13 marzo 2013

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

 

 

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

 

redattrice:

Tanja Balmelli, vicecancelliera

 

segretario:

Fabio Zocchetti

 

 

 

 

statuendo sul ricorso del 10 settembre 2012 di

 

 

 RI 1  

 

 

contro

 

 

 

la decisione su opposizione del 3 settembre 2012 emanata da

 

Cassa CO 1

 

 

In materia di contributi AVS

 

 

 

 

 

ritenuto                            in fatto

 

                               1.1.   RI 1, nata nel 1956, cittadina __________, è arrivata in Svizzera il 2 giugno 2011 e da quel giorno beneficia di un permesso di dimora di tipo B (doc. G53).

 

                               1.2.   Il 5 giugno 2012 (doc. G45) l'assicurata ha compilato il Questionario per l'affiliazione delle persone senza attività lucrativa, indicando le attività lavorative precedentemente svolte in __________, una sostanza immobiliare netta di Fr. 300'000.- dichiarata fiscalmente nel 2011 e nessuna entrata mensile nel 2012, se non, fino al 30 giugno 2012, un anticipo bancario di € 20'000.- concessole dalla sua banca creditrice ipotecaria.

 

                               1.3.   Con scritto del 13 giugno 2012 (doc. G50) la Cassa CO 1 ha informato l'assicurata che a decorrere dal 1° luglio 2012 l'avrebbe affiliata nella categoria delle persone che non esercitano un'attività lucrativa.

Infatti, con decisione formale del 31 luglio 2012 (doc. G48) la Cassa CO 1 ha emesso una decisione provvisoria di fissazione dei contributi AVS/AI/IPG per il periodo dal 1° luglio 2012 al 31 dicembre 2012, tenendo conto di una sostanza netta in Svizzera ed all'estero di Fr. 300'000.- come ai dati forniti dall'interessata stessa. Pertanto, l'amministrazione ha calcolato in Fr. 288,70, spese amministrative comprese, i contributi AVS/AI/IPG dovuti dall'assicurata e ha emesso una fattura di Fr. 144,40 relativa al primo trimestre di contribuzione (doc. G49).

 

                               1.4.   In risposta allo scritto del 5 luglio 2012 (doc. 15c) dell'assicurata, che chiedeva di essere esentata dal dovere essere affiliata all'assicurazione sociale svizzera essendo tutt'ora una contribuente __________, il 31 luglio 2012 (doc. G46) la Cassa di compensazione ha confermato l'iscrizione quale persona senza attività lucrativa dovendo essere obbligatoriamente assicurata in Svizzera giusta gli art. 1a cpv. 1 lett. a LAVS e 11 cpv. 3 lett. e Regolamento (CE) n. 883/2004, non svolgendo più un'attività lucrativa in __________.

 

Il 3 agosto 2012 (doc. 14b) l'assicurata ha ribadito la sua richiesta di essere esonerata dall'affiliazione in Svizzera essendo "soggetto esente", richiesta che è stata respinta dalla Cassa con scritto del 10 agosto 2012 (doc. 14).

 

Il 23 agosto 2012 (doc. 9) l'interessata si è nuovamente rivolta alla Cassa CO 1, chiedendo il "pagamento urgente di prestazione sostitutiva di AVS/AI/IPG per: A) mancata definizione ad oggi della pratica di pensione (…); B) mancato pagamento delle spettanze e del rateo mensile di rendita/pensione maturati dalla sottoscritta.".

 

Il 27 agosto (doc. B) l'assicurata ha interposto reclamo (recte: opposizione) alla Cassa di compensazione contro la mancata applicazione della prassi amministrativa prevista nei casi come il suo (quindi l'applicazione degli Accordi bilaterali e di altri Trattati) e contro la decisione del 31 luglio 2012 che non tiene in considerazione che, oltre che essere persona senza attività lucrativa, "è assicurata anche senza aver versato contributi AD perché, nel periodo giugno 2011-giugno 2012, non è stata vincolata da rapporto di lavoro in quanto in malattia e fruitrice della sanità svizzera oltreché portatrice di malattia professionale certificata (…)".

L'interessata si è inoltre lamentata che il 27 marzo 2012 (doc. G24) la sua richiesta di beneficiare di una rendita AVS svizzera non era stata accolta, e meglio che non era ancora stato effettuato alcun conteggio a definizione della rendita e della liquidazione, visto che ha maturato 42 anni di contributi assicurativi.

Pertanto, essa ha chiesto alla Cassa di definire e quantificare la sua pensione e le relative spettanze tramite la Cassa di compensazione __________, che la decisione di affiliazione come PSAL sia annullata e che le sia "anticipata una somma in pagamento urgente (quale anticipo o sostituzione di somma dovuta) sulla liquidazione o rendita da pensione ancora non determinate".

 

                               1.5.   Con decisione del 29 agosto 2012 (doc. 8) la Cassa di compensazione ha preso posizione sugli ultimi due scritti dell'assicurata, con cui essa ha rivendicato il versamento anticipato della rendita di vecchiaia svizzera. L'Ufficio rendite e invalidità ha spiegato che la concessione di una rendita svizzera e le modalità di calcolo della stessa sottostanno alla legislazione svizzera anche in presenza dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone. L'Ufficio ha considerato gli suoi scritti come una richiesta per l'ottenimento di una rendita AVS e, dopo avere spiegato quali sono i presupposti legali per il diritto alla rendita di vecchiaia in Svizzera, ha respinto la richiesta, non essendo adempiute le condizioni legali.

 

                               1.6.   Il 3 settembre 2012 (doc. A) la Cassa di compensazione ha emesso una decisione su opposizione in materia di contributi personali AVS, che ha respinto l'opposizione del 27 agosto 2012 di RI 1 contro la decisione provvisoria di fissazione dei contributi AVS/AI/IPG del 31 luglio 2012.

L'amministrazione cantonale ha esposto i principi giuridici alla base dell'obbligo di contribuzione delle persone che non esercitano un'attività lucrativa in Svizzera (art. 1a cpv. 1 lett. a LAVS, art. 3 cpv. 1 LAVS, art. 10 LAVS) e ha evidenziato che si tiene conto anche della sostanza netta detenuta all'estero, mentre il provento della sostanza non va considerato come reddito sotto forma di rendita.

 

                               1.7.   Contro la decisione formale del 29 agosto 2012 riguardante il rifiuto della concessione della rendita AVS, l'assicurata ha formulato un reclamo (recte: opposizione) in data 29 agosto 2012 (doc. 1). L'opponente ha specificato di non avere chiesto, con il suo scritto del 23 agosto precedente, il versamento anticipato della rendita di vecchiaia, bensì di ottenere, sulla base della richiesta del 20 marzo 2012 e tramite la Cassa CO 1, la definizione e la liquidazione della sua pensione __________ tenuto conto degli anni di contribuzione dal 1970 al 2011/2012. Pertanto, ha chiesto "1) di voler sospendere e/o estinguere il pagamento dei bollettini già emessi a mio nome per l'affiliazione/iscrizione all'AVS come da voi effettuata in data 31/07/2012; 2) di ritenere valide le mie richieste come elencate nel suddetto mio reclamo del 27/08/12 con le specificazioni a chiarimento oggi comunicatevi; 3) di voler provvedere con la massima sollecitudine (visto il lungo tempo decorso e la mia situazione di indotta, pressante, necessità).".

 

                               1.8.   Con ricorso del 10 settembre 2012 (doc. I) RI 1 si è rivolta al Tribunale cantonale delle assicurazioni impugnando la decisione su opposizione del 3 settembre 2012 contro la conferma della sua affiliazione nella categoria delle persone senza attività lucrativa, esistendo già un'assicurazione previdenziale __________ dal 1970.

La ricorrente ha d'un canto rimproverato all'amministrazione cantonale di non avere accolto la sua opposizione del 27 agosto 2012 con cui rilevava che non era stata adottata la legislazione europea sulla sua istanza del 20 marzo 2012 di percepire una rendita pensionistica dalla Svizzera malgrado essa l'abbia formulata con gli appositi formulari europei. D'altro canto, l'insorgente ha chiesto la revoca e l'estinzione dell'affiliazione del 31 luglio 2012 nella categoria delle persone senza attività lucrativa, non censurando, però, il quantum dovuto, ma il principio stesso della sua affiliazione, dato che essa si sovrappone alla precedente e sussistente assicurazione __________ e quindi, in virtù del principio dell'unicità dell'affiliazione previdenziale e fiscale, quella svizzera risulta dunque illegale.

L'assicurata ha inoltre ricordato come l'opposizione del 27 agosto 2012 era volta ad ottenere la definizione della sua pratica di pensione estera, dato che la sua domanda, depositata in __________ il 30 dicembre 2010, non era ancora stata evasa e quindi dal mese di gennaio 2012 essa non beneficia di alcuna entrata. La ricorrente si è lamentata che la Cassa CO 1 non abbia debitamente preso in considerazione questi aspetti ma, anzi, si sia limitata a rinviarla, con scritto del 27 marzo 2012, alle competenti autorità __________.

Quanto al suo obbligo assicurativo in Svizzera, l'interessata ha rilevato di essere già assicurata nel suo Paese di origine, dove ha maturato 42 anni di contribuzione e quindi di non possedere i requisiti per essere assoggettata all'AVS/AI/IPG.

Inoltre, l'assicurata è stata ricoverata all'Ospedale __________ di __________ ed è stata esonerata dall'obbligo contributivo visto che la malattia professionale si è protratta per oltre dodici mesi.

In conclusione, la ricorrente ha chiesto di sospendere, revocare ed estinguere i bollettini di pagamento relativi alla sua affiliazione come PSAL così pure la sua affiliazione in quanto tale, di indicare la Cassa __________ quale "unico sostituto previdenziale/fiscale" che applichi i regolamenti europei alla sua richiesta di ottenere la pensione del 20 marzo 2012 e che le versi quanto di sua spettanza, di accettare l'assoggettamento all'AVS/AI/IPG quale unica contribuzione previdenziale/fiscale in sostituzione dell'assicurazione estera e, infine, di concederle e di versarle un anticipo di liquidità sulle spettanze della pensione __________ ancora da determinare.

 

                               1.9.   Con risposta del 13 settembre 2012 (doc. IV) la Cassa CO 1 ha proposto di respingere il ricorso dell'assicurata. Ricordando l'applicazione degli artt. 1a cpv. 1 lett. a LAVS, 3 cpv. 1 LAVS e 10 LAVS e che i contributi provvisori sono stati stabiliti sulla base dei dati forniti dall'interessata medesima (art. 24 cpv. 4 OAVS), l'amministrazione __________ ha evidenziato la recente giurisprudenza del Tribunale federale (DTF 138 V 197) secondo cui una persona domiciliata in Svizzera che non esercita attività lucrativa e che riceve una pensione francese non può farsi esonerare dall'obbligo di contribuire all'AVS in virtù dell'art. 17bis Regolamento (CE) n. 1408/71, in quanto avrà ulteriormente diritto ad una rendita AVS in controprestazione al suo pagamento dei contributi.

In merito alla richiesta di una rendita AVS, la Cassa ha rinviato alla decisione formale del 29 agosto 2012 del Servizio rendite.

 

                             1.10.   Nelle osservazioni del 24 settembre 2012 (doc. VI) la ricorrente ha rilevato di avere trasferito il domicilio in Svizzera il 31 luglio 2012, ovvero dopo 42 anni di anzianità di servizio, di essere cittadina __________ e lavoratrice ivi assicurata dal 1970, di non esercitare attività lucrativa, di avere una malattia professionale e di non avere mai chiesto una rendita di vecchiaia svizzera, bensì, in data 20 marzo 2012, di avere domandato alla Cassa __________ di ottenere la definizione e la liquidazione della sua pratica di pensione estera. La ricorrente ha infine chiesto che l'affiliazione sia posticipata, essendo stata fino al 31 maggio 2012, malgrado la malattia, dipendente in __________.

 

L'11 ottobre 2012 (doc. X) l'insorgente ha prodotto numerosa documentazione (docc. A1-C2) e ha fornito alcune precisazioni sulla sua situazione pensionistica estera.

 

                             1.11.   Il 19 ottobre 2012 (doc. XIII) la Cassa di compensazione ha precisato che il ricorso in esame concerne la decisione di fissazione dei contributi del 31 luglio 2012 (periodo dal 1° luglio 2012 al 31 dicembre 2012), che sia in sede d'opposizione sia di ricorso l'assicurata ha contestato l'obbligo di affiliazione e di contribuzione quale persona senza attività lucrativa, che in merito alla sua richiesta di prestazioni di vecchiaia, il Servizio rendite ha già reso la sua decisione il 29 agosto 2012 e che durante il colloquio del 6 settembre 2012 (doc. XIII/2) l'assicurata ha potuto precisare che la sua pretesa è volta ad ottenere un anticipo sulla pensione __________ e non una rendita di vecchiaia svizzera. Pertanto, la definizione della sua pratica di pensione estera va inoltrata alla competente autorità __________, mentre la questione dell'obbligo assicurativo e contributivo in Svizzera è già stata risolta con la decisione su opposizione del 3 settembre 2012, che va confermata.

 

                             1.12.   La ricorrente ha formulato al TCA il 5 novembre 2012 (doc. XV) alcune precisazioni riguardo alle sue richieste ricorsuali. In particolare, essa ha osservato che ora la sua posizione contributiva sarebbe mutata in seguito al lavoro svolto a titolo volontario (doc. XV/3) e ha quindi comunicato che "posso accettare l'assoggettamento come quantificato il 31/07/12, a partire dal medesimo 31/07/12, qualora lo spettabile __________ del Ticino subentri come unico sostituto previdenziale/fiscale agli Istituti __________ preposti alla mia assicurazione lavorativa in __________ e ne assorba le totali competenze nei miei confronti.".

 

Il successivo 20 novembre (doc. XVII) la ricorrente ha lamentato un grave danno economico/esistenziale a motivo che la Cassa di compensazione resistente non avrebbe inoltrato alla competente Cassa __________ i formulari E202 ed E207 relativi alla sua domanda di ottenere il pagamento della sua pensione estera.

Inoltre, essa si è riconfermata nelle conclusioni ricorsuali, ritenendosi "soggetto esente dall'affiliazione AVS/AI/IPG svizzera".

 

Infine, con scritto dell'11 dicembre 2012 (doc. XIX) l'assicurata ha chiesto di essere sentita "in riferimento all'avvenuta accettazione da parte della medesima, dell'affiliazione AVS/AI/IPG di diritto svizzero, in data 05/nov/2012", vista l'urgenza che la sua pratica venga regolamentata, affinché possa prestare volontariato "in qualità di persona già provvista delle coperture previdenziali assicurative CH/UE.".

 

Ancora con scritto del 12 febbraio 2013 (doc. XXII) la ricorrente si è lamentata di non essere stata convocata davanti al TCA per essere sentita e ha chiesto di "provvedere alla determinazione e quantificazione del danno subito e subendo dalla sottoscritta, al fine di provvederne la liquidazione per risarcimento danni subiti e subendi in relazione alla pratica amministrativa di riferimento.".

 

 

considerato                    in diritto

 

in ordine

 

                               2.1.   Per costante giurisprudenza federale, la decisione impugnata costituisce il presupposto ed il contenuto della contestazione sottoposta all'esame giudiziale (DTF 130 V 388; DTF 122 V 36 cons. 2a, DTF 110 V 51 cons. 3b e giurisprudenza ivi citata; SVR 2005 AHV Nr. 19; SVR 1997 UV Nr. 81, pag. 294).

 

Se non è stata emessa nessuna decisione, la contestazione non ha oggetto e non può dunque essere pronunciata una sentenza nel merito (STF C 22/06 del 5 gennaio 2007; DTF 131 V 164 cons. 2.1; DTF 125 V 414 cons. 1A; DTF 119 Ib 36 cons. 1b).

 

Nella fattispecie la decisione impugnata, ossia quella su opposizione emessa il 3 settembre 2012 dalla Cassa CO 1, porta unicamente sull'affiliazione dell'assicurata nella categoria delle persone senza attività lucrativa per il periodo dal 1° luglio 2012 al 31 dicembre 2012.

 

Pertanto, la decisione formale della Cassa di compensazione del 29 agosto 2012 (doc. 8) con la quale l'amministrazione ha respinto la richiesta dell'assicurata di beneficiare di una rendita di vecchiaia non essendo dati i presupposti legali (età pensionabile, anni di contribuzione), come tale non può essere posta qui in discussione, giacché la decisione su opposizione porta soltanto sulla sua affiliazione alla Cassa di compensazione come PSAL e non anche sul diritto alla rendita pensionistica (__________) dell'interessata.

 

Di conseguenza, il TCA può pronunciarsi esclusivamente sul tema oggetto della decisione impugnata, ossia l'affiliazione di RI 1 nella categoria delle persone senza attività lucrativa dal 1° luglio 2012 al 31 dicembre 2012.

Le altre richieste dell'insorgente, e meglio la definizione e la liquidazione del suo diritto ad una pensione estera da parte delle autorità svizzere che dovrebbero subentrare alle autorità __________ nell'evasione della sua domanda di pensionamento, così pure la valutazione della recente istanza di potere prestare lavoro a titolo volontario (doc. XIX), sono dunque irricevibili.

 

In merito alla prima questione, non va dimenticato che il competente Servizio rendite e indennità della Cassa CO 1 si è già pronunciato sul diritto dell'assicurata ad una rendita AVS, negandogliela il 29 agosto 2012.

Contro questa decisione formale (art. 49 LPGA) l'interessata ha interposto opposizione (art. 52 LPGA) in pari data (doc. 1) ma, affinché questo Tribunale si pronunci sulla correttezza di questa questione, giusta l'art. 56 LPGA occorre che l'autorità che ha emanato la decisione formale evada l'opposizione dell'assicurata mediante una decisione su opposizione (art. 52 cpv. 2 LPGA), unica e sola decisione che può essere impugnata davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni mediante ricorso.

 

In specie, la ricorrente ha prodotto al TCA soltanto la decisione su opposizione del 3 settembre 2012 riguardante la sua affiliazione nella categoria delle persone che non esercitano un'attività lucrativa, mentre nessuna altra decisione su opposizione concernente il diritto dell'assicurata ad una rendita di vecchiaia è stata portata a conoscenza del Tribunale, che quindi non si può pronunciare su quest'ultima tematica.

 

Stante l'opposizione del 29 agosto 2012 dell'assicurata, il TCA invita quindi la Cassa di compensazione, qualora non avesse già proceduto in tal senso, a pronunciarsi in tempi brevi sulle censure e sulle pretese dell'interessata riguardanti il suo diritto alla rendita. Contro la decisione su opposizione che sarà emanata, l'assicurata potrà, se lo riterrà opportuno, rivolgersi a questo Tribunale mediante un ricorso ex art. 56 LPGA.

A titolo abbondanziale, questo Tribunale rileva, in merito alla pretesa ricorsuale che siano le autorità svizzere - e in particolare la Cassa __________ - a pronunciarsi ed a versarle quanto di sua spettanza a titolo di rendita di vecchiaia estera (cfr. consid. 1.7 e 1.8), che la predetta autorità è competente a decidere, semmai, soltanto nei casi in cui il richiedente sia domiciliato all'estero, ciò che in concreto non è dato, visto che la ricorrente è domiciliata nel nostro Cantone dal 2012 (se non già dal 2 giugno 2011, visto che da questa data è stata tassata fiscalmente, doc. G4 e beneficia di un permesso di dimora di tipo B, doc. G53).

Inoltre, non va dimenticato che, al riguardo, la Cassa CO 1 si è già espressa il 27 marzo 2012 (doc. G24), invitando l'assicurata a presentare la sua domanda pensionistica direttamente all'istituto estero competente, siccome l'interessata non ha mai contribuito all'assicurazione svizzera AVS.

 

                               2.2.   Il TCA rileva che in talune corrispondenze la ricorrente sembra affermare l'accettazione della sua affiliazione all'AVS/AI/IPG svizzera (docc. XV e XIX), ciò che renderebbe nella sostanza privo d'oggetto il suo ricorso.

Tuttavia, nei suoi numerosi e prolissi scritti, l'assicurata non si è mai espressa chiaramente in questo senso, accompagnando la possibilità di accettazione dell'affiliazione con condizioni o altre considerazioni tali da non potere ammettere, con la necessaria tranquillità, che la volontà della ricorrente sia effettivamente quella di accettare la decisione del 31 luglio 2012 della Cassa di compensazione.

Alla luce di ciò, questo Tribunale ritiene pertanto necessario procedere con l'esame del merito della iniziale richiesta ricorsuale di RI 1 di non essere affiliata all'AVS svizzera come persona senza attività lucrativa, essendo già contribuente nel suo Paese di origine sin dal 1970.

 

 

nel merito

 

                               2.3.   Va preliminarmente stabilito qual è il diritto applicabile alla fattispecie, trattandosi di una cittadina __________, ora domiciliata in Svizzera, che sostiene di essere già affiliata all'estero e di percepire, grazie ai contributi assicurativi versati sin dal 1970, una rendita pensionistica __________.

 

Secondo l'art. 153a cpv. 1 LAVS, per le persone designate nell'articolo 2 del regolamento n. 1408/71 e in relazione con le prestazioni previste nell'articolo 4 di questo regolamento, purché siano comprese nel campo d'applicazione della presente legge, sono applicabili anche:

 

a.      l'Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone, nella versione del Protocollo del 26 ottobre 2004 e del 28 maggio 2008 relativi all'estensione dell'Accordo ai nuovi Stati membri della Comunità europea, il suo allegato II e i regolamenti n. 1408/71 e n. 574/72 nella loro versione aggiornata;

 

b.      la Convenzione del 4 gennaio 1960 istitutiva dell'Associazione europea di libero scambio nella versione dell'Accordo del 21 giugno 2001 che emenda la Convenzione, il suo allegato K, l'appendice 2 dell'allegato K e i regolamenti n. 1408/71 e n. 574/72 nella loro versione aggiornata.

 

L'art. 153a cpv. 2 LAVS prevede che laddove le disposizioni della legge fanno uso dell'espressione “Stati membri della Comunità europea”, questa espressione è riferita agli Stati cui è applicabile l'Accordo di cui al capoverso 1 lettera a.

 

Va a questo proposito rammentato che il 1° giugno 2002 è entrato in vigore l' "Accordo tra la Comunità europea ed i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione Svizzera, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone" (RS 0.142.112.681, di seguito: ALC), che rinvia, per quanto concerne la sicurezza sociale al "Regolamento (CE) N. 1408/71 del Consiglio del 14 giugno 1971 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità", modificato ed aggiornato dal regolamento (CE) N. 118/97, regolamento (CE) N. 1290/97, regolamento (CE) N. 1223/98, regolamento (CE) N. 1606/98 e regolamento (CE) N. 307/1999 e modificato dall'Accordo sulla libera circolazione delle persone tra la Comunità europea e i suoi Stati membri da una parte e la Svizzera dall'altra parte.

 

Va inoltre evidenziato che dal 1° aprile 2012 anche per la Svizzera sono applicabili il regolamento (CE) n. 883/2004, che sostituisce il regolamento (CE) n. 1408/71, ed il regolamento d'applicazione (CE) n. 987/2009, che sostituisce il regolamento (CE) n. 574/72.

Le Direttive sull'assoggettamento all'assicurazione obbligatoria (DAO), nell'introduzione alla nuova versione in vigore dal 1° aprile 2012, prevedono:

 

"  Le règlement (CE) n° 883/2004 (R 883/2004) et le règlement d'application (CE) n° 987/2009 (R 987/2009) entrent en vigueur au 1er avril 2012. Ils impliquent plusieurs modifications en matière d'assujettissement.

En particulier, une personne ne peut désormais plus qu'être assujettie à la législation d'un seul Etat membre ou de la Suisse. En cas d'activité salariée et indépendante simultanée, la législation de l'Etat membre ou de la Suisse dans lequel l'activité salariée est exercée est applicable.

Lorsqu'une personne exerce une activité lucrative pour un employeur dans plusieurs Etats membres et/ou en Suisse, elle est soumise à la législation de son Etat de résidence si elle y exerce une partie substantielle de ses activités. Si tel n'est pas le cas, cette personne salariée est soumise à la législation de l'Etat dans lequel l'employeur a son siège.

L'assujettissement des employés des entreprises de transport international se détermine selon les règles générales de coordination (cf. paragraphe précédent).

Les indépendants qui travaillent dans plusieurs Etats membres et/ou en Suisse sont soumis à la législation de leur Etat de résidence lorsqu'ils y exercent une partie substantielle de leur activité. Si tel n'est pas le cas, ils sont soumis à la législation de l'Etat dans lequel se trouve le centre d'intérêt de leurs activités.

(…)

Pour les états de faits qui se sont produits avant le 1er avril 2012, le règlement (CEE) n° 1408/71 (R 1408/71) continue d'être applicable en ce qui concerne l'assujettissement jusqu'à ce que l'état de fait se modifie mais au maximum pendant 10 ans. Les assurés peuvent toutefois demander l'application du nouveau règlement."

 

A questo proposito, l'art. 87 cpv. 8 del regolamento (CE) n. 883/2004 prevede che se, in conseguenza del presente regolamento, una persona è soggetta alla legislazione di uno Stato membro diverso da quello alla cui legislazione è soggetta a norma del titolo II del regolamento (CE) n. 1408/71, tale persona continua ad essere soggetta a quest'ultima legislazione fino a quando la situazione rimane invariata e comunque per non più di dieci anni dalla data di applicazione del presente regolamento, a meno che essa non presenti una domanda per essere assoggettata alla legislazione applicabile a norma del presente regolamento. Se la domanda è presentata entro un termine di tre mesi dalla data di applicazione del presente regolamento all'istituzione competente dello Stato membro la cui legislazione è applicabile a norma del presente regolamento, la persona è soggetta alla legislazione di detto Stato membro sin dalla data di applicazione del presente regolamento. Se la domanda è presentata dopo la scadenza di tale termine, la persona è soggetta a detta legislazione a decorrere dal primo giorno del mese successivo.

 

Ratione temporis sono applicabili sia l'ALC che il regolamento (CE) n. 883/2004, poiché la decisione impugnata è stata emanata il 3 settembre 2012 e concerne i contributi sociali dovuti dal 1° luglio 2012, quindi posteriormente al 1° aprile 2012 (cfr. sentenza del 25 gennaio 2007, C 124/06, consid. 4.2; sentenza del 24 luglio 2006, I 667/05, consid. 6.2; DTF 130 V 53 consid. 4.3; Pratique VSI 2004 pag. 209 consid. 3.2 [sentenza del 27 febbraio nella causa M., H 281/03]; SVR 2004 AHV no. 12 pag. 38 consid. 5 [sentenza del 5 febbraio 2004 nella causa S., H 37/03]; cfr. pure la sentenza della CGCE del 7 febbraio 2002 nella causa C-28/00, Kauer, Racc. 2002, pag. I-1343, punto 45).

 

L'ALC ed il regolamento (CE) n. 883/2004 si applicano pure ratione personae. L'interessata è di nazionalità __________ e pertanto cittadina di uno Stato contraente (art. 1 cpv. 2 Allegato II ALC). Quanto al necessario nesso transfrontaliero, esso è senz'altro dato, poiché l'insorgente ha lavorato in __________.

 

La presente vertenza ricade anche ratione materiae nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004.

Quest'ultimo si applica infatti a tutte le legislazioni relative ai settori di sicurezza sociale riguardanti: a) le prestazioni di malattia; b) le prestazioni di maternità e di paternità assimilate; c) le prestazioni d'invalidità; d) le prestazioni di vecchiaia; e) le prestazioni per i superstiti; f) le prestazioni per infortunio sul lavoro e malattie professionali; g) gli assegni in caso di morte; h) le prestazioni di disoccupazione; i) le prestazioni di pensionamento anticipato; j) le prestazioni familiari (art. 3 n. 1).

 

In concreto trovano pertanto applicazione sia le norme dell'ALC che del regolamento (CE) n. 883/2004.

 

L'ALC, per quanto concerne le assicurazioni sociali, rinvia al citato regolamento (CE) n. 883/2004 e meglio al titolo II ed ai suoi art. 11-16, che contengono le norme relative alla determinazione della legislazione applicabile.

L'art. 11 n. 1 enuncia il principio dell'unicità della legislazione applicabile in funzione delle regole previste dagli art. 11 n. 2 a 16, dichiarando determinanti, di principio e salvo eccezioni, le disposizioni di un solo Stato membro (principio della lex loci laboris; art. 11 n. 2 lett. a del regolamento n. 883/2004).

 

L'art. 11 del regolamento (CE) n. 883/2004 prevede:

 

"1.  Le persone alle quali si applica il presente regolamento sono soggette alla legislazione di un singolo Stato membro. Tale legislazione è determinata a norma del presente titolo.

 

2.  Ai fini dell'applicazione del presente titolo, le persone che ricevono una prestazione in denaro a motivo o in conseguenza di un'attività subordinata o di un'attività lavorativa autonoma sono considerate come se esercitassero tale attività. Ciò non si applica alle pensioni di invalidità, di vecchiaia o di reversibilità né alle rendite per infortunio sul lavoro, malattie professionali, né alle prestazioni in denaro per malattia che contemplano cure di durata illimitata.

 

3.  Fatti salvi gli articoli 12-16:

 

a)  una persona che esercita un'attività subordinata o autonoma in uno Stato membro è soggetta alla legislazione di tale Stato membro;

 

b)  un pubblico dipendente è soggetto alla legislazione dello Stato membro al quale appartiene l'amministrazione da cui egli dipende;

 

c)  una persona che riceva indennità di disoccupazione a norma dell'articolo 65 in base alla legislazione dello Stato membro di residenza è soggetta alla legislazione di detto Stato membro;

 

d)  una persona chiamata o richiamata alle armi o al servizio civile in uno Stato membro è soggetta alla legislazione di tale Stato membro;

 

e)  qualsiasi altra persona che non rientri nelle categorie di cui alle lettere da a) a d) è soggetta alla legislazione dello Stato membro di residenza, fatte salve le altre disposizioni del presente regolamento che le garantiscono l'erogazione di prestazioni in virtù della legislazione di uno o più altri Stati membri."

 

L'art. 11 n. 2 lett. e del regolamento n. 883/2004 ha per scopo di regolare la situazione di una persona che ha cessato ogni attività salariata sul territorio di uno Stato membro e che non adempie più le condizioni dell'art. 11 n. 2 lett. a (esercizio di un attività salariata) o quelle di altre eventualità dell'art. 11 e degli art. 12 a 16 del regolamento (CEE) n. 883/2004 (STCA 30.2012.13 del 20 giugno 2012; STCA 30.2009.37 del 14 aprile 2010; entrambe queste sentenze si riferiscono però all'art. 13 n. 2 lett. f del regolamento (CE) n. 1408/71).

Si tratta, per esempio, di una persona che ha cessato le sue attività professionali sul territorio di uno Stato membro, che riceve delle indennità di malattia in virtù della legislazione di questo Stato membro e che va a risiedere sul territorio di un altro Stato membro senza riprendere un'attività mentre beneficia di queste indennità di malattia (citata STCA 30.2009.37).

Secondo l'art. 13 n. 2 lett. f del regolamento (CE) n. 1408/71, che è stato ripreso nel citato art. 11 n. 2 lett. f del regolamento (CE) n. 883/2004, la persona che ha cessato ogni attività salariata sul territorio di un altro Stato membro (e che non adempie le condizioni di altre disposizioni relative alla determinazione del diritto applicabile) è sottoposta, in virtù della legislazione dello Stato membro sul cui territorio risiede, o alla legislazione dello Stato dove ella ha in precedenza esercitato un'attività salariata mentre continua ad avervi la sua residenza, oppure a quella dello Stato dove, se del caso, ha trasferito la sua residenza. Questa disposizione implica ormai che una cessazione di ogni attività lucrativa, sia essa temporanea o definitiva, pone la persona in questione al di fuori del campo di applicazione dell'art. 13 n. 2 lett. a del regolamento (CE) n. 1408/71 e, per analogia, dell'art. 11 n. 2 lett. a del regolamento (CE) n. 883/2004 (SVR 2007 IV Nr. 5 consid. 4.3; sentenza della CGCE del 20 gennaio 2005, Laurin Effing, C-302/02, pag. I 553, punto 43; STCA 30.2012.13 del 20 giugno 2012).

 

Nel caso di specie l'insorgente non svolge alcuna attività lucrativa in Svizzera.

L'art. 16 paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 883/2004 (RS 0.831.109.268.1) prevede che una persona che riceve una pensione o pensioni dovute ai sensi della legislazione di uno o più Stati membri e che risiede in un altro Stato membro, può essere esentato, su sua richiesta, dall'applicazione della legislazione di quest'ultimo Stato, a condizione che non sia soggetto a detta legislazione a causa dell'esercizio di un'attività subordinata o autonoma (cfr. anche N. 3101 DAO).

 

Questa norma riprende l'art. 17bis del regolamento (CE) n. 1408/71 relativo all'esenzione dall'obbligo assicurativo.

 

                               2.4.   Per quanto concerne il diritto interno svizzero, va ancora rammentato che sono assicurate obbligatoriamente in conformità alla Legge federale sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti le persone fisiche domiciliate in Svizzera (art. 1a cpv. 1 lett. a LAVS).

L'art. 1a cpv. 2 lett. b LAVS prevede che non sono assicurate le persone che partecipano ad un'assicurazione statale estera per la vecchiaia e per i superstiti, se l'assoggettamento all'assicurazione giusta la presente legge costituisce per esse un doppio onere che non si potrebbe equamente imporre.

 

Per l'art. 3 cpv. 1 OAVS, le persone che partecipano ad un'assicurazione statale estera per la vecchiaia e per i superstiti, per le quali l'assoggettamento all'assicurazione giusta la legge federale costituisce un doppio onere che non si potrebbe equamente imporre, devono essere esentate, a richiesta motivata, dall'assicurazione obbligatoria da parte della cassa di compensazione competente.

 

A norma dell'art. 3 cpv. 1 LAVS, gli assicurati sono tenuti al pagamento dei contributi fintanto che esercitano un'attività lucrativa. Se non esercitano un'attività lucrativa, l'obbligo contributivo inizia il 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui compiono i 20 anni e dura fino alla fine del mese in cui compiono 64 anni, se sono di sesso femminile o 65 anni, se di sesso maschile.

 

Secondo l'art. 10 cpv. 1 LAVS, gli assicurati che non esercitano un'attività lucrativa pagano un contributo, secondo le loro condizioni sociali, minimo di Fr. 387.- e massimo di Fr. 9'200.- (nel 2012). Gli assicurati che esercitano un'attività lucrativa e che, durante un anno civile, pagano, incluso il contributo di un eventuale datore di lavoro, contributi inferiori a Fr. 387.-, sono considerati non esercitanti un'attività lucrativa.

Per l'art. 10 cpv. 2 LAVS, modificato dal 1° gennaio 2012, pagano il contributo minimo: a. gli studenti che non esercitano un'attività lucrativa, fino al 31 dicembre dell'anno in cui compiono i 25 anni; b. le persone senza attività lucrativa che ricevono un reddito minimo o altre prestazioni dell'aiuto sociale pubblico; c. le persone senza attività lucrativa assistite finanziariamente da terzi.

Il Consiglio federale può prevedere che altri assicurati senza attività lucrativa paghino il contributo minimo, se non si può ragionevolmente esigere che essi paghino contributi più elevati (art. 10 cpv. 2bis LAVS, in vigore dal 1° gennaio 2012).

 

Il contributo AVS è dunque pagato "secondo le condizioni sociali" dell'assicurato. Questi assicurati sono quindi tenuti a pagare i contributi sia sulla sostanza, sia sul reddito annuo conseguito sotto forma di rendite moltiplicato per 20, ciò che corrisponde ad un tasso di interesse del 5% (art. 28 cpv. 1 e 2 OAVS; RCC 1990 pag. 455 consid. 2a; RCC 1986 pag. 350).

 

Nella sua giurisprudenza, il TFA (dal 1° gennaio 2007: TF) ha costantemente interpretato la nozione di "reddito conseguito in forma di rendite" in senso lato. In effetti se ciò non dovesse essere il caso, prestazioni di importi considerevoli e versate in modo irregolare verrebbero sottratte alla riscossione dei contributi con il pretesto che non si tratterebbe né di una rendita in senso stretto, né di un reddito determinante.

 

L'Alta Corte ha stabilito che se le prestazioni in questione, indipendentemente dal fatto che presentino o no le caratteri-stiche delle rendite, contribuiscono al mantenimento dell'assicu-rato, occorre qualificare queste ultime come delle rendite. Infatti, si tratta di elementi del reddito che esercitano un'influenza sulle condizioni sociali di una persona senza attività lucrativa (Pratique VSI 1994, pag. 207 e 176; RCC 1991 pag. 433 consid. 3a, con riferimenti di dottrina e di giurisprudenza).

 

Per sostanza, ai fini dell'art. 28 OAVS si deve intendere l'insieme dei beni mobili o immobili di proprietà dell'assicurato, situati sia in Svizzera che all'estero (RCC 1952 pag. 94; Käser, Assurance-Vieillesse et Survivants II, FJS n. 468, pag. 15). Fanno pure parte della sostanza determinante del marito i beni della moglie qualunque sia il regime matrimoniale dei coniugi (DTF 135 V 361; Pratique VSI 1994 pag. 174; RCC 1991 pag. 437 consid. 4b, DTF 105 V 241), i beni di cui l'assicurato ha l'usufrutto ed i beni dei figli minorenni (DTF 101 V 178 = RCC 1976 pag. 153).

Ciononostante, computabile è unicamente la sostanza al netto, vale a dire che dal valore lordo devono essere detratti, fra l'altro, i relativi debiti (Käser, Unterstellung und Beitragswesen in der obligatorischen AHV, 2a edizione, Zurigo 1996, pag. 228, N. 10.28; Greber/Duc/Scartazzini, Commentaire des articles 1 à 16 de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS), pag. 347 N. 24 ad art. 10 LAVS).

 

I contributi sono fissati per ciascun anno di contribuzione. Per anno di contribuzione si intende l'anno civile (art. 29 cpv. 1 OAVS).

I contributi sono calcolati sul reddito conseguito in forma di rendita durante l'anno di contribuzione e sulla sostanza al 31 dicembre. Il reddito conseguito in forma di rendita non è convertito in reddito annuo. È fatto salvo il capoverso 6 (art. 29 cpv. 2 OAVS).

Le autorità fiscali cantonali stabiliscono la sostanza determinante per il calcolo dei contributi in base alla corrispondente tassazione cantonale passata in giudicato. Tengono conto dei valori di riparto intercantonali (art. 29 cpv. 3 OAVS).

La determinazione del reddito conseguito in forma di rendita incombe alle casse di compensazione, che si avvalgono della collaborazione delle autorità fiscali cantonali (art. 29 cpv. 4 OAVS).

L'importo delle spese stimato per il calcolo dell'imposta secondo il dispendio giusta l'articolo 14 LIFD deve essere equiparato al reddito conseguito in forma di rendita. La corrispondente tassazione relativa a quest'imposta è vincolante per le casse di compensazione (art. 29 cpv. 5 OAVS).

Se l'obbligo di contribuzione non dura tutto l'anno, i contributi sono riscossi proporzionalmente alla sua durata. Per il calcolo dei contributi sono determinanti il reddito conseguito in forma di rendita convertito in reddito annuo e la sostanza stabilita dalle autorità fiscali per l'anno civile in questione. Su richiesta dell'assicurato è tuttavia considerata la sostanza alla fine dell'obbligo contributivo, qualora questa si scosti considerevolmente da quella stabilita dalle autorità fiscali (art. 29 cpv. 6 OAVS).

Per il resto, gli articoli 22–27 sono applicabili per analogia alla fissazione e alla determinazione dei contributi. L'indennità di cui all'articolo 27 capoverso 4 è corrisposta per ogni persona senza attività lucrativa tenuta a versare più del contributo minimo (art. 29 cpv. 7 OAVS).

 

                               2.5.   In concreto l'insorgente non ha contestato il calcolo del contributo e quindi nemmeno la quantificazione delle pretese finanziarie della Cassa.

 

L'amministrazione si è fondata sui dati evinti dalla tassazione IC 2011 (doc. G4), e meglio su una sostanza netta di Fr. 300'000.- e su un reddito percepito sotto forma di rendita nullo (doc. G48).

 

L'interessata ha invece chiesto di non essere affiliata all'assicurazione svizzera. Implicitamente, dunque, la ricorrente ha chiesto di essere esonerata dall'obbligo assicurativo in applicazione dell'art. 16 del regolamento (CE) n. 883/2004 e dell'art. 3 OAVS, rilevando di essere già assicurata quale salariata al sistema pensionistico del suo Paese di origine.

 

                               2.6.   Come già evidenziato dal TCA nella STCA 30.2012.13 del 20 giugno 2012, con sentenza H 114/05 del 9 maggio 2007, il Tribunale federale ha confermato il principio dell'affiliazione nel nostro Paese di una cittadina svizzera, domiciliata in Svizzera, sposata con un cittadino germanico attivo in Germania che aveva contestato, ritenendoli contrari agli accordi internazionali, l'affiliazione come persona senza attività lucrativa ed il calcolo dei contributi effettuato dall'amministrazione (cfr. consid. A: “Die 1947 geborene Schweizerin K.________ wohnt mit ihrem Ehegatten, dem 1946 geborenen deutschen Staatsangehörigen E.________, seit März 1974 in der Schweiz. Der Ehemann ist seit mehreren Jahrzehnten (1964) in Deutschland bei der Deutschen Unternehmung X.________ angestellt, während die Ehefrau zuletzt vom 1. Oktober 1990 bis 31. Juli 1999 in der Firma Y.________ erwerbstätig gewesen ist. Mit - insgesamt neun - Verfügungen vom 15. November 2004 erhob die Ausgleichskasse des Kantons Thurgau gestützt auf ein Renteneinkommen von Fr. 20'932.- und ein Vermögen von Fr. 159'925.- für die Jahre 2000 - 2004 von K.________ AHV/IV/EO-(Akonto-)Beiträge als Nichterwerbstätige in Höhe von jährlich Fr. 1040.60 (inkl. Verwaltungskosten, zuzüglich Verzugszinsen für die Nacherfassung der persönlichen Beiträge 2000 - 2003). Als Renteneinkommen berücksichtigte die Verwaltung dabei die Hälfte des vom Ehemann in Deutschland erzielten Erwerbseinkommens von Fr. 41'864.-. Daran hielt sie auf Einsprache hin fest (Entscheid vom 25. November 2004).”).

 

Con la citata pronunzia, l'Alta Corte ha confermato la sentenza del Tribunale cantonale che aveva parzialmente accolto il ricorso, nel senso che, confermata l'affiliazione ed il calcolo del contributo, aveva annullato la decisione e rinviato l'incarto all'amministrazione per l'assegnazione all'interessata di un termine per inoltrare una domanda di esonero e comprovare di essere obbligatoriamente assicurata in Germania e di non poter pagare i contributi in Svizzera poiché troppo gravosi (consid. 4.2: “Die Vorinstanz hat in Anwendung dieser gesetzlichen Ordnung und der hiezu ergangenen Rechtsprechung die Beitragspflicht der Beschwerdeführerin als Nichterwerbstätige für die Jahre 2000 - 2004 bejaht und die Bemessung der Beiträge nach dem hälftigen (ehelichen) Vermögen des Ehemannes bestätigt. Die Aufhebung des vorinstanzlich angefochtenen Einspracheentscheides sowie der Beitragsverfügungen vom 14. November 2004 erfolgte mit der Begründung, der Beschwerdeführerin sei Gelegenheit einzuräumen, innert Frist ein Gesuch um Befreiung der Versicherungspflicht einzureichen und den Nachweis einer bereits bestehenden obligatorischen Versicherungspflicht in Deutschland und einer daraus resultierenden, nicht zumutbaren Doppelbelastung zu erbringen”).

 

Il TF ha innanzitutto confermato che l'interessata, in applicazione dell'art. 3 cpv. 1 seconda frase LAVS, di principio, e salvo l'eccezione dell'art. 1a cpv. 2 lett. b LAVS (cfr. consid. 2.2), è obbligatoriamente assicurata in Svizzera (consid. 4.3.1 della citata sentenza: “Die Beschwerdeführerin ist vorbehältlich des Vorliegens eines unter Art. 1a Abs. 2 lit. b AHVG fallenden Sachverhaltes, welcher eine Ausnahme von der obligatorischen Versicherung zur Folge hätte und Anlass zur vorinstanzlichen Rückweisung gab, gestützt auf Art. 3 Abs. 1 Satz 2 AHVG beitragspflichtig”).

 

L'Alta Corte ha poi evidenziato che il marito, cittadino germanico, è attivo in Germania, mentre in Svizzera non paga alcun contributo sociale. Un computo dei contributi in applicazione dell'art. 3 cpv. 3 lett. a LAVS non può pertanto trovare applicazione (consid. 4.3.1 della citata sentenza:” (…) Die Vorinstanz hat sodann letzinstanzlich bindend (Art. 105 Abs. 2 OG, E. 3.1 hievor) festgestellt, dass der aus Deutschland stammende Ehegatte der Beschwerdeführerin in seinem Heimatland erwerbstätig ist und in der Schweiz keine Sozialversicherungsbeiträge entrichtet. Eine Anrechnung der Beitragsleistungen gemäss Art. 3 Abs. 3 lit. a AHVG scheidet damit aus, wie bereits die Rekurskommission einlässlich und zutreffend dargelegt hat.”).

Il TF ha in seguito esaminato la questione alla luce degli Accordi internazionali e, meglio, della Convenzione sulla sicurezza sociale tra la Svizzera e la Germania per il periodo fino al 31 maggio 2002 e dell'Accordo bilaterale sulla libera circolazione delle persone per il periodo successivo al 1° giugno 2002, non ravvisando alcun motivo per annullare la decisione cantonale.

Per quanto concerne in particolare il periodo che qui interessa, ossia quello dal 1° giugno 2002, l'Alta Corte da una parte ha rilevato che l'applicazione del citato accordo, ad una persona che non svolge attività lucrativa, è dubbio, d'altra parte ha comunque lasciato la questione aperta poiché, anche se fosse applicabile, l'interessata non potrebbe trarne alcun vantaggio. Infatti, il regolamento (CE) n. 1408/71 non prevede alcuna norma che impedisce il prelievo del contributo contestato, ritenuto che il principio dell'affiliazione al luogo di lavoro secondo l'art. 13 paragrafo 2 lett. a e b del regolamento (CE) n. 1408/71 vale solo per il marito, attivo all'estero, e non per il coniuge (consid. 4.3.2: “(…) Unter Geltung des am 1. Juni 2002 in Kraft getretenen Abkommen vom 21. Juni 1999 zwischen der Schweizerischen Eidgenossenschaft und der Europäischen Gemeinschaft und ihren Mitgliedschaft über die Freizügigkeit (FZA) schliesslich ist zwar fraglich, ob die Beschwerdeführerin als Ehefrau eines deutschen Staatsangehörigen nicht entgegen der vom BSV vertretenen Rechtsauffassung in den persönlichen Geltungsbereich der Verordnung Nr. 1408/71 (vgl. Art. 2) fällt (vgl. BGE 132 V 184 E. 5.3 S. 192). Diese Frage braucht indes nicht entschieden zu werden, weil die Verordnung Nr. 1408/71 keine Bestimmung enthält, die der streitigen Beitragserhebung entgegenstünde, gilt doch das Beschäftigungslandprinzip gemäss Art. 13 Abs. 2 lit. a und b dieser Verordnung nur für den erwerbstätigen Ehemann der Beschwerdeführerin, aber nicht für diese selber.”).

 

L'Alta Corte ha inoltre affermato che anche se il prelievo del contributo secondo l'art. 3 cpv. 3 LAVS fosse qualificato quale vantaggio sociale in applicazione dell'art. 9 cpv. 2 dell'Allegato I ALC, la norma svizzera non violerebbe né il principio generale della parità di trattamento previsto dall'art. 9 dell'Allegato I ALC né il principio della “non discriminazione” previsto dall'art. 2 ALC (“Sofern die Beitragstilgung nach Art. 3 Abs. 3 AHVG als soziale Vergünstigung gemäss Art. 9 Abs. 2 Anhang I FZA qualifiziert würde, würde die schweizerische Regelung weder dem gemeinschaftsrechtlichen Gleichheitsgebot (Art. 9 Anhang I FZA) zuwiderlaufen noch gegen das in Art. 2 FZA verankerte Diskriminierungsverbot verstossen”).

 

Una discriminazione diretta va esclusa, poiché l'applicazione dell'art. 3 cpv. 3 LAVS non dipende dalla nazionalità della persona assicurata, nel senso che la decisione non sarebbe stata differente se il marito della ricorrente invece di essere di nazionalità tedesca fosse stato cittadino svizzero e avesse lavorato in Germania (“Eine unmittelbare/direkte Diskriminierung fällt von vornherein ausser Betracht, weil Art. 3 Abs. 3 AHVG nicht an die Staatsangehörigkeit anknüpft, d.h. sich nichts an der rechtlichen Beurteilung ändern würde, wenn der Ehemann der Beschwerdeführerin nicht Deutscher, sondern Schweizer Bürger (mit Erwerbsort Deutschland) wäre”).

 

Infine, l'Alta Corte ha evidenziato che se si volesse dedurre dall'art. 3 cpv. 3 LAVS una discriminazione indiretta perché i famigliari di cittadini svizzeri si trovano confrontati raramente con la situazione della ricorrente, la norma elvetica sarebbe oggettivamente giustificata dallo scopo dell'assicurazione (“Sofern im Umstand, dass Familienangehörige von Schweizern sich eventuell seltener in die Lage der Beschwerdeführerin finden, eine mittelbare/indirekte Diskriminierung erblickt würde, wäre die schweizerische Regelung im Lichte des Versicherungsgedankens objektiv gerechtfertigt (vgl. zum Diskriminierungsverbot: in BGE 133 V 33 nicht publizierte E. 6.2 des Urteils des Eidgenössischen Versicherungsgerichts K 163/03 vom 27. März 2006).”).

 

In concreto, analogamente a quanto stabilito nella suesposta sentenza H 114/05 del 9 maggio 2007, il principio dell'affiliazione della ricorrente quale persona senza attività lucrativa in Svizzera va confermato, e ciò a maggior ragione non essendo neppure sposata con una persona attiva professionalmente all'estero.

 

                               2.7.   Per quanto concerne la possibilità offerta dall'art. 3 OAVS di essere esonerati dal pagare i contributi sociali, come ha rettamente osservato la Cassa di compensazione, va qui citata la sentenza 9C_533/2011 del 15 marzo 2012, pubblicata in DTF 138 V 197. Il TF, chiamato a giudicare il caso di una cittadina francese senza attività lucrativa residente in Svizzera, titolare di una pensione della sicurezza sociale francese (regime generale) e di rendite del regime complementare professionale francese, che chiedeva di essere esonerata dall'obbligo assicurativo in Svizzera in virtù dell'art. 17bis del regolamento (CE) n. 1408/71, ha respinto la richiesta dell'interessata, non ritenendo esservi una violazione di tale norma.

La nostra Massima istanza ha evidenziato quanto segue:

 

"  (…)

5.5 A ce jour, la Cour de justice ne s'est pas prononcée sur la portée et le sens qu'il convenait de donner à l'art. 17bis du Règlement 1408/71. En revanche, elle a retenu que ledit Règlement ne s'opposait pas à ce qu'une personne qui, après avoir travaillé en qualité de salarié sur le territoire d'un Etat membre et bénéficiant de ce fait d'une pension de retraite, établit sa résidence dans un autre Etat membre, où elle n'exerce aucune activité, soit soumise à la législation de ce dernier Etat. Il existait toutefois un principe général découlant du Règlement 1408/71 selon lequel le titulaire d'une pension ou d'une rente ne peut pas se voir réclamer, du fait de sa résidence sur le territoire d'un Etat membre, des cotisations d'assuré obligatoire pour la couverture de prestations prises en charge par une institution d'un autre Etat membre (arrêt Noij précité points 14 et 15). Ultérieurement, la Cour de justice a précisé que ce principe s'opposait à ce que l'Etat membre sur le territoire duquel réside le titulaire d'une pension ou d'une rente exige le paiement par celui-ci de cotisations ou de retenues équivalentes prévues par sa législation pour la couverture de prestations de vieillesse, d'incapacité de travail et de chômage, lorsque l'intéressé bénéficie de prestations ayant un objet analogue prises en charge par l'institution de l'Etat membre compétent en matière de pension ou de rente et que les cotisations ou retenues versées ne lui assurent aucune prestation supplémentaire compte tenu des prestations dont il bénéficie déjà (arrêt de la CJCE du 10 mai 2001 C-389/99 Rundgren, Rec. 2001 I-3760 points 55 à 57).

 

5.6 De l'ensemble de ces éléments, il est possible de tirer les enseignements suivants:

 

5.6.1. Le droit communautaire tend en principe à ce que les intéressés soient soumis au régime de la sécurité sociale d'un seul Etat membre, afin que les cumuls des législations nationales applicables et les complications qui peuvent en résulter soient évités. C'est pourquoi les dispositions du Titre II du règlement n° 1408/71 forment un système de règles de conflit dont le caractère complet a comme effet de soustraire au législateur de chaque Etat membre le pouvoir de déterminer l'étendue et les conditions d'application de sa législation nationale, quant aux personnes qui y sont soumises et le territoire à l'intérieur duquel les dispositions nationales produisent leurs effets. Ainsi que la Cour de justice l'a relevé, "les Etats membres ne disposent pas de la faculté de déterminer dans quelle mesure est applicable leur propre législation ou celle d'un autre Etat membre", étant "tenus de respecter les dispositions du droit communautaire en vigueur" (arrêt Ten Holder précité points 19 à 21 et les références). Contrairement à ce que l'OFAS a constamment soutenu au cours de la procédure, l'art. 17bis du règlement n° 1408/71 n'est pas conçu comme une norme potestative (Kann-Vorschrift); les Etats membres ne disposent d'aucune marge de manoeuvre lorsqu'ils sont saisis d'une demande d'exemption de l'application d'une législation au sens de l'art. 17bis du règlement n° 1408/71. Toute interprétation contraire reviendrait sinon à vider de son sens cette disposition et, plus généralement, à ignorer le but du système mis en place au Titre II du règlement n° 1408/71, dès lors que le demandeur serait soumis à l'arbitraire de l'Etat membre auprès duquel il a déposé une demande d'exemption.

 

5.6.2 Si le droit communautaire tend en principe à ce que les intéressés soient soumis au régime de la sécurité sociale d'un seul Etat membre, il peut néanmoins arriver des situations où deux législations nationales concurrentes s'appliquent. Tel est notamment le cas lorsque le titulaire d'une rente due au titre de la législation d'un Etat membre réside sur le territoire d'un autre Etat membre. Au regard des travaux préparatoires relatifs à l'art. 17bis du règlement n° 1408/71 et de la jurisprudence de la Cour de justice décrite ci-dessus, lesquels ne font au final qu'exprimer la même idée, une exemption ne peut être accordée qu'à des conditions très précises, soit uniquement lorsque le régime d'assurance dont l'exemption est demandée n'est pas susceptible d'apporter à la personne intéressée un bénéfice correspondant aux contributions versées. Le but recherché par le système de l'exemption est clairement d'éviter une situation inutile de double assurance. Tel est manifestement le cas en matière d'assurance-maladie, lorsque la personne assurée a déjà droit aux prestations équivalentes de cette assurance en vertu de la législation d'un autre Etat membre (voir également l'art. 33 du règlement n° 1408/71; EDGAR IMHOF, Über die Kollisionsnormen der Verordnung Nr. 1408/71 [anwendbares Sozialrecht, zugleich Versicherungsunterstellung], RSAS 2008 p. 337 n. 74).

Quand bien même il n'est pas fait mention dans les travaux préparatoires d'une telle hypothèse, une situation inutile de double assurance peut également se présenter en matière de pensions, comme le met en évidence l'arrêt de la Cour de justice Rundgren. Dans ce précédent, la Cour de justice a constaté que la République de Finlande ne pouvait réclamer le paiement de cotisations de pension nationale prévues par la législation finlandaise, au motif que celle-ci n'assurerait à l'intéressé aucune protection supplémentaire, dès lors que le montant de ses revenus (composés de pensions et d'une rente versées en application de la législation suédoise) excédait le seuil en deçà duquel la pension nationale finlandaise était attribuée. Les circonstances de cet arrêt ne sont toutefois pas transposables à la situation suisse. L'assurance-vieillesse, survivants et invalidité suisse est conçue comme un régime obligatoire d'assurance à couverture universelle qui offre une protection s'étendant aussi bien à la population vivant en Suisse qu'aux personnes qui entretiennent un lien étroit et effectif avec la Suisse comme par exemple celles qui y exercent ou y ont exercé une activité lucrative. Toute personne ayant cotisé durant au moins onze mois et un jour (art. 50 RAVS) peut prétendre au moment de la survenance de l'âge légal de la retraite à la rente ordinaire de vieillesse (art. 21 et 29 LAVS). Une personne au bénéfice d'une pension ou d'une rente d'un autre Etat membre ne subit dès lors aucun préjudice du fait d'une affiliation obligatoire à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité, dès lors que les cotisations qu'elle aura versées lui donneront droit à une rente qui viendra compléter la rente étrangère.

 

5.7 Il résulte de ce qui précède que la Suisse est tenue d'accorder une exemption à la personne qui en fait la demande, lorsque l'application de deux législations nationales aboutit à des cumuls et des chevauchements inutiles. Eu égard aux particularités de ce régime d'assurance, une telle exemption ne peut pas concerner l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité suisse. C'est par conséquent à bon droit que la demande d'exemption formulée par la recourante a été rejetée." (sottolineature della redattrice)

 

L'Alta Corte ha in sostanza stabilito che la Svizzera è tenuta ad accordare un'esenzione alla persona che ne fa richiesta quando l'applicazione di due legislazioni nazionali sfocia in un cumulo e in una sovrapposizione inutile. Alla luce delle particolarità della LAVS, l'esenzione ai sensi dell'art. 17bis del regolamento (CE) n. 1408/71 (e dell'art. 16 paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 883/2004 in vigore dal 1¿aprile 2012 ed applicabile alla fattispecie in esame) non può tuttavia concernere l'assicurazione vecchiaia, superstiti ed invalidità (STCA 30.2012.13 del 20 giugno 2012, consid. 2.7).

Ciò è dovuto alla circostanza che una persona al beneficio di una pensione o di una rendita di un altro Stato membro non subisce alcun pregiudizio dovuto all'affiliazione alla LAVS svizzera, poiché se avrà versato contributi per un periodo sufficiente avrà poi anche diritto ad una rendita che completerà quella straniera.

 

                               2.8.   In queste circostanze, alla luce della giurisprudenza federale, la ricorrente, domiciliata in Svizzera e senza attività lucrativa, non può essere esonerata dall'essere affiliata, come tale, all'assicurazione AVS/AI/IPG svizzera nella relativa categoria di persone, come ha rettamente eseguito la Cassa CO 1 il 13 giugno 2012 (doc. G50), formalizzando poi questa situazione con la decisione del 31 luglio 2012 di fissazione dei contributi dovuti come persona senza attività lucrativa dal 1° luglio 2012 al 31 dicembre 2012.

 

                               2.9.   A titolo abbondanziale, questo Tribunale osserva che, stanti le suesposte considerazioni del Tribunale federale, un annullamento della decisione impugnata per sottoporre il caso all'UFAS quale autorità competente per l'emanazione di una decisione circa l'esonero dell'insorgente dall'obbligo assicurativo, si rivelerebbe un esercizio superfluo e prolungherebbe inutilmente la procedura (STCA 30.2012.13 del 20 giugno 2012, consid. 2.7).

 

Tanto più se si pone mente al fatto che nel caso di specie manca già di primo acchito una condizione per poter invocare l'art. 16 del regolamento (CE) n. 883/2004 (cfr. anche consid. 5.3 della DTF 138 V 197).

 

Infatti, l'interessata non è riuscita a comprovare di essere titolare di una pensione o di una rendita spettante in forza della legislazione di uno Stato membro dell'UE o di pensioni o di rendite spettanti in forza delle legislazioni di più Stati membri nel periodo oggetto del contendere (N. 5006 DAO). Invero, malgrado i numerosi documenti prodotti concernenti la sua richiesta di pensionamento in __________, non risulta tuttavia ancora, all'ora attuale, che la ricorrente percepisca effettivamente una rendita estera.

 

Ne segue che già solo per questo motivo non vi è spazio per concedere l'esonero dall'obbligo assicurativo in Svizzera giusta l'art. 16 del regolamento (CE) n. 883/2004.

 

Ciò varrebbe anche per quanto concerne la richiesta di esonero dall'obbligo assicurativo ai sensi degli art. 1a cpv. 2 lett. b LAVS e 3 OAVS, applicabili però solo nella misura in cui non trovi applicazione un accordo internazionale in ambito di sicurezza sociale (cfr. in tal senso la sentenza 30.2011.2 dell'11 maggio 2011) e sul quale, a differenza dell'art. 16 del regolamento (CE) n. 883/2004 in cui è l'UFAS a pronunciarsi, è la Cassa ad essere competente per decidere in merito (N. 5003 e N. 5005 DAO).

Questa ipotesi, tuttavia, non si è realizzata in concreto.

 

In queste condizioni il ricorso va respinto, mentre la decisione impugnata merita conferma.

 

 

 

                             2.10.   L'11 dicembre 2012 (doc. XIX) ed il 12 febbraio 2013 (doc. XXII) la ricorrente ha chiesto l'audizione di sé stessa.

 

A questo proposito va rammentato che un'audizione può essere rifiutata senza per questo ledere il diritto d'essere sentito, sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. fed. e dall'art. 6 n. 1 CEDU.

 

Infatti, secondo la giurisprudenza federale, l'obbligo di organizzare un dibattimento pubblico ai sensi dell'art. 6 n. 1 CEDU presuppone una richiesta chiara e inequivocabile di una parte; semplici domande di assunzione di prove, come ad esempio istanze di audizione personale - nella misura in cui si traducono in una richiesta di interrogatorio nel senso di una assunzione di prove, ma non invece se tendono a esporre il proprio punto di vista personale sulle risultanze probatorie davanti a un tribunale indipendente (STF 2C_100/2011 del 10 giugno 2011 consid. 2) - o di interrogatorio di parti o di testimoni, oppure richieste di sopralluogo, non bastano per creare un simile obbligo (STF 9C_903/2011 del 25 gennaio 2013, consid. 6.3; STF 9C_578/2008 del 29 maggio 2009; STF I 472/06 del 21 agosto 2007; nonché DTF 125 V 37 consid. 2; DTF 122 V 47 consid. 3a; cfr. pure DTF 124 V 90, consid. 6).

 

In concreto, la ricorrente non ha presentato al Tribunale una domanda chiara ed inequivocabile tendente all'organizzazione di un'udienza pubblica (STF 9C_903/2011 del 25 gennaio 2013, consid. 6.4).

 

Infatti, l'assicurata ha chiesto solo "di poter conferire con la S.V. Ill.ma (…) al fine di rappresentare l'urgenza (oltreché per la necessità indotta dagli eventi come procurati), di definire almeno la pratica con la spettabile Cassa CO 1, per poter (in quanto regolamentata), prestare opera di lavoro volontario come dalle mie richieste inoltrate in qualità di persona già provvista delle coperture previdenziali assicurative CH/UE.", doc. XIX).

 

Ne consegue che non è stata presentata una richiesta chiara e inequivocabile di pubblico dibattimento ai sensi dell'art. 6 CEDU, bensì una generica e quindi - insufficiente - "richiesta di incontro" (doc. XXII) (STF 9C_903/2011 del 25 gennaio 2013, consid. 6.4).

 

 

 

Questo TCA rinuncia inoltre all'audizione della ricorrente, poiché superflua ai fini dell'esito della vertenza (cfr. STF I 472/06 del 21 agosto 2007, consid. 2; STF 9C_578/2008 del 29 maggio 2009, dove la generica richiesta di “vegliare alla parità delle armi […] e all'applicazione dell'art. 6 CEDU” non è stata giudicata sufficiente per far sorgere l'obbligo di organizzare un dibattimento pubblico).

 

Conformemente alla costante giurisprudenza, qualora l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduca l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove (apprezzamento anticipato delle prove; Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, pag. 212 n. 450, Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechts-pflege des Bundes, 2a ed., pag. 39 n. 111 e pag. 117 n. 320; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274; cfr. anche STFA H 103/01 dell'11 gennaio 2002; DTF 122 II 469 consid. 4a, 122 III 223 consid. 3c, 120 Ib 229 consid. 2b, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti). Tale modo di procedere non costituisce una violazione del diritto di essere sentito desumibile dall'art. 29 cpv. 2 Cost. fed. (e in precedenza dall'art. 4 vCost. fed.; DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c).

 

 

 

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

 

                                   1.   Nella misura in cui è ricevibile, il ricorso deve essere respinto.

 

                                   2.   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

 

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                           Il segretario

 

Daniele Cattaneo                                                  Fabio Zocchetti