Raccomandata

 

 

Incarto n.
30.2012.33

 

IR/sc

Lugano

24 ottobre 2012

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il giudice delegato

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Ivano Ranzanici

 

 

statuendo sul ricorso del 20 settembre 2012 di

 

 

 RI 1  

 

 

contro

 

 

 

la decisione su opposizione del 21 agosto 2012 emanata da

 

CO 1  

 

 

in materia di contributi AVS

 

 

 

 

 

ritenuto,                           in fatto

 

                                    ·   che con decisione su opposizione 21 agosto 2012 la CO 1 ha confermato precedente formale decisione del 10 luglio 2012 con cui ha fissato i contributi per l’anno 2010 (da luglio a dicembre) sulla base di un reddito aziendale di CHF 42'984.-;

 

                                    ·   che con ricorso del 20 settembre 2012 (consegnato alla posta il successivo 25 settembre 2012) RI 1 contesta il provvedimento segnalando il versamento di acconti alla __________ per complessivi CHF 2'674,95;

 

                                    ·   che l’atto è stato intimato alla CO 1 per la presentazione della risposta di causa e per l’accertamento, alla luce dell’apparente ritardo nella presentazione del ricorso, della data di intimazione della decisione resa su opposizione;

                                    ·   che, stando alle verifiche poste in atto dalla CO 1 risulta che le decisione su opposizione è stata ricevuta dalla qui ricorrente il 22 agosto 2012, un mercoledì;

 

                                    ·   che il termine per la presentazione dell’atto di ricorso scadeva trascorsi 30 giorni dall’intimazione, ossia il successivo 21 settembre 2012, un venerdì;

 

                                    ·   che invitata a prendere posizione in merito con lettera 3 ottobre 2012 del Tribunale cantonale delle Assicurazioni, con termine fissato al 19 ottobre 2012, la ricorrente non si è espressa, non ha contestato il ritardo, non ne ha indicato le ragioni e non ha chiesto alcuna restituzione del termine;

 

                                    ·   che non sono state acquisite ulteriori prove;

 

                                    ·   che la presente procedura non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell'istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull'organizzazione giudiziaria (STF H 180/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003);

 

                                    ·   che, a norma dell’art. 60 LPGA, il termine per inoltrare il ricorso contro la decisione resa su opposizione è di 30 giorni così come chiaramente indicato anche sulla decisione qui impugnata (doc. A);

 

                                    ·   che il ricorso in discussione non rispetta il termine siccome, in luogo e vece di essere consegnato alla posta il 21 settembre 2012 è stato spedito il successivo 25 settembre 2012;

 

                                    ·   che la data in cui il testo è elaborato rispettivamente redatto non è di rilievo siccome non controllabile, il fatto che il gravame rechi la data del 20 settembre 2012 non è significativo siccome il termine di ricorso è rispettato con la consegna alla posta del gravame, data controllabile a mezzo delle verifiche postali;

 

                                    ·   che l’onere di comprovare il rispetto del termine di ricorso spetta alla ricorrente che, invitata a spiegare l’apparente intempestività, è rimasta silente;

 

                                    ·   che, siccome intempestivo, il ricorso è irricevibile e va stralciato senza conseguenza di tasse e spese e senza attribuzione di ripetibili.

 

                                     

 

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

                                   1.   Il ricorso 20 settembre 2012 è irricevibile.

 

                                   2.   Non si prelevano tasse e spese e non si attribuiscono ripetibili.

 

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il giudice delegato                                                 Il segretario

 

Ivano Ranzanici                                                     Gianluca Menghetti