|
redattore: |
Christian Steffen, vicecancelliere |
|
segretario: |
Fabio Zocchetti |
statuendo sul ricorso del 27 settembre 2012 (recte: 28 novembre 2012) di
|
|
RI 1
|
|
|
|
contro |
|
|
|
la decisione su opposizione del 31 ottobre 2012 emanata da |
||
|
|
CO 1
in materia di contributi AVS |
||
|
|
|
|
|
ritenuto, in fatto
1.1. Il dr. RI 1, cittadino __________ nato nel 1975, al beneficio di un permesso “B” UE/AELS dal 18 gennaio 2008, ha chiesto, nel corso del medesimo anno, di essere affiliato quale indipendente in Svizzera (doc. 27).
Dopo aver esaminato la documentazione prodotta ed aver effettuato alcuni accertamenti, la CO 1, rilevato che il dr. RI 1 ha svolto un’attività per società con sede all’estero (__________ [“insegnamento e corsi specializzazione”] e Università __________ [“insegnamento e consulenza in progetto di ricerca”]), con effetto al 1° gennaio 2008 lo ha affiliato quale persona il cui datore di lavoro non è tenuto al versamento dei contributi AVS (doc. 22). Le decisioni di fissazione dei contributi per gli anni 2008 e 2009 non sono state contestate.
1.2. Con decisione dell’11 settembre 2012 la CO 1 ha fissato i contributi dovuti dall’assicurato nel 2010 nella sua qualità di salariato il cui datore di lavoro non è soggetto all’obbligo contributivo AVS sulla base di un reddito professionale di fr. 65'000 (doc. 19).
1.3. Il 13 settembre 2012 l’interessato ha inoltrato opposizione contro la predetta decisione, chiedendo lo stralcio del pagamento dei contributi AF e disoccupazione, poiché l’attività esercitata va qualificata come indipendente. In via subordinata, se l’attività prestata per il principale cliente, ossia l’Università __________ fosse qualificata come attività di lavoro dipendente, l’interessato ha chiesto di non essere assoggettato ad alcun contributo, poiché l’Università __________ è un ente stabilito e fiscalmente residente in __________ e l’attività di ricerca è prevalentemente svolta in __________ (presso la biblioteca dell’Università __________ e di altri istituti) al fine di reperire il materiale giuridico rilevante (doc. 18).
1.4. Con decisione su opposizione del 31 ottobre 2012 CO 1 ha respinto le censure dell’interessato (doc. 5). Dopo aver esaminato tutte le attività svolte nel corso del 2010, del 2011 e del 2012 dal dr. RI 1, l’amministrazione ha rammentato le marginali 4013 e 4014 DSD relative alle direttive sull’affiliazione come dipendenti degli insegnanti e dei liberi docenti, ha citato i disposti del regolamento (CE) n. 1408/71, art. 14 quater lett. a e 14 par. 2 lett. b, ed ha affermato di aver affiliato il dr. RI 1 quale persona il cui datore di lavoro non è tenuto al versamento dei contributi AVS dal gennaio 2008 poiché l’interessato lavora per più datori di lavoro che hanno sede in Stati differenti e per di più anche in quello di residenza. Per cui l’obbligo contributivo è in Svizzera. La Cassa ha inoltre evidenziato che dal 1° gennaio 2012 alla sua categoria non si applica più la tavola scalare degli indipendenti ma l’aliquota prevista per i salariati.
In conclusione l’amministrazione ha confermato l’affiliazione per l’attività di salariato nel 2010, per i seguenti motivi:
" è legato ad un incarico professionale con l’Università __________ (50%);
quando svolge l’attività di docente e partecipa a convegni in __________, __________ e Svizzera (30%), marg. 4013 e 4014 DSD (cfr. pto 2.), è da considerare salariato;
l’attività viene svolta principalmente presso i committenti;
dalla retribuzione percepita in CH dalla __________, sono stati dedotti gli oneri sociali.
(…)
7. Ne segue che la decisione contestata riferita all’anno 2010 viene confermata in quanto rispettosa delle disposizioni sugli accordi bilaterali, art. 14 quater lett. a) + art. 14 par. 2 lett. b), Reg. 1408/71.” (doc. 5)
1.5. Con ricorso datato 27 settembre 2012 ma inoltrato il 28 novembre 2012, il dr. RI 1 è insorto al TCA contro la predetta decisione su opposizione (doc. I).
Il ricorrente ribadisce la richiesta di affiliazione come indipendente dal 2010 al 2012 per la sua attività svolta in Svizzera, __________ e __________ poiché:
agisce verso l’esterno con la sua ragione sociale; si è assunto il rischio d’incasso per gli onorari fatturati a fronte dell’attività professionale svolta (consulenza in materia fiscale, libera docenza e attività di ricerca giuridica); si è assunto il rischio economico dell’attività, che si manifesta nel difficile sviluppo della clientela propria e del sostentamento dei costi fissi e variabili necessari per lo svolgimento dell’attività; ha piena libertà in merito all’organizzazione della sua attività in termini di tempi e modalità di esercizio della stessa con i soli limiti imposti dal termine contrattualmente previsto per lo svolgimento del servizio e dall’oggetto della prestazione; lavora per diversi clienti, perseguendo l’obbiettivo di ampliarne progressivamente il numero al fine di rendere l’attività il meno possibile dipendente dagli attuali maggiori committenti.
In merito alle motivazioni della Cassa, l’insorgente evidenzia che:
" - ho sempre agito verso l’esterno spendendo il mio nome (ragione
sociale): sono iscritto nel registro telefonico come esperto/consulente fiscale, ho sempre concluso contratti di consulenza a mio nome e ho sempre emesso apposita notula di onorario (a mio nome) verso i miei committenti (fatto non contestato dalla Cassa CO 1);
- ho sempre assunto il rischio economico in proprio: ho provveduto con fondi propri a far fronte ai costi di esercizio (come evidenziato dalle relative dichiarazioni dei redditi, debitamente presentate nel Canton Ticino, nelle quali sono sempre stato considerato indipendente e nelle quali ho dedotto i costi attinenti alla mia attività), ho esercitato la mia attività in un apposito locale della mia abitazione di __________, acquistata con capitali propri e con un mutuo ipotecario); inoltre nessuno dei contratti stipulati con i miei committenti prevede clausole di limitazione della mia attività;
- ho sempre goduto della piena libertà di organizzare la mia azienda secondo i miei intendimenti senza vincoli o costrizioni imposti da terzi: determino autonomamente i giorni e gli orari di lavoro, il luogo ove esercitare la mia attività e decido liberamente se servirmi dell’opera di terzi al fine di adempiere alle mie obbligazioni contrattuali;
- ho sempre lavorato per una pluralità di clienti, sebbene, all’inizio della mia attività indipendente, il contratto di consulenza con l’Università __________ abbia costituito una parte rilevante dei miei ricavi (circa il 50%); con il passare degli anni, la rilevanza, in termini percentuali, dei corrispettivi pagatimi dall’Università __________ si è ridotta a motivo dell’acquisizione di nuovi clienti; l’acquisizione di tali nuovi clienti ha ovviamente comportato un dispendio di tempo, energie e fondi, dispendio che è rimasto integralmente a mio carico.” (doc. I)
In secondo luogo l’assicurato ritiene inconferente il riferimento alle DSD ed in particolare alle marginali relative ai liberi docenti poiché il contratto con l’Università __________ prevedeva che prestasse attività di consulenza in relazione ad uno studio sugli aspetti internazionali dell’imposta sul reddito delle società, che non fosse soggetto ad alcun orario fisso di lavoro e che non fosse soggetto a dipendenza gerarchica o a ordini sistematici. Non era oggetto del contratto la prestazione di attività di docenza. L’attività si è limitata allo studio di taluni problemi attinenti all’interpretazione ed applicazione delle convenzioni bilaterali per evitare le doppie imposizioni concluse dall’__________ e del diritto dell’UE in relazione alla disciplina tributaria __________ nonché alla proposizione di raccomandazioni per la risoluzione dei problemi.
Pure contestato è il riferimento agli art. 14 e 14ter del regolamento (CEE) n. 1408/71, poiché l’attività svolta in via principale (consulenza fiscale nei confronti di clienti, ivi inclusa l’Università __________) si “atteggia prevalentemente quale attività indipendente esercitata presso il mio ufficio in __________”.
Il ricorrente evidenzia infine:
" Quanto al punto 6, in relazione alla decisione della Cassa CO 1 di “riconfermare l’attività di salariato nel 2010”, rilevo come:
- l’incarico professionale che mi legava __________ non riguardava un’attività di docenza, ma di consulenza in materia tributaria da esercitarsi in piena autonomia (organizzativa e di mezzi materiali) e senza alcun vincolo di subordinazione, e non regolava pertanto un rapporto obbligatorio concernente l’esercizio di un’attività dipendente ai sensi delle norme svizzere in materia di sicurezza sociale (cfr. supra con riferimento al punto 2);
- il contratto concluso con l’Università __________ non mi attribuiva alcun diritto al rimborso delle spese da me sostenute per l’esercizio dell’attività oggetto del contratto (e, difatti, nessuna spesa mi è stata rimborsata a tale titolo dall’Università __________, né io ne ho mai chiesto il rimborso);
- l’attività di consulenza oggetto del contratto concluso con l’Università __________ è stata da me esercitata prevalentemente nel mio ufficio in via __________ e, per quanto attiene alla ricerca materiale delle fonti, presso la biblioteca di diverse Università __________ (__________, __________, __________) e università ed altri enti dei __________ (e.g. Università di __________, __________, __________);
- il fatto che la __________ abbia (correttamente) dedotto gli oneri sociali ai sensi della disciplina svizzera nulla prova in merito alla qualificazione giuridica dell’attività da me svolta nei confronti dell’Università __________ e degli altri clienti in favore dei quali ho svolto attività di consulenza nei periodi 2010 e seguenti;
- con riferimento all’attività di docenza presso master e corsi di specializzazione (circa 15% del fatturato nel 2010) tenutisi in __________ nel 2010, si rileva come:
la stessa si qualifichi come attività autonoma ai sensi sia del diritto __________, sia del diritto dell’Unione Europea, essendo carenti, nel rapporto contrattuale, gli elementi della stabilità del rapporto e dell’eterodirezione, essenziali al fine di qualificare tali rapporti come rapporti di lavoro subordinato, essendo io libero di organizzare secondo la mia discrezionalità tecnica le lezioni a me affidate, nei limiti del tema generale e dell’orario prestabilito con riferimento a tali lezioni, ed essendo tali attività occasionali e di durata temporale limitata;
il Regolamento (CEE) 1408/71 richieda un’interpretazione uniforme ed autonoma dei termini tecnici in esso impiegati al fine di garantire l’efficace ripartizione della potestà contributiva tra i vari Stati e, pertanto la qualificazione dell’attività di docenza quale attività “dipendente” ai sensi della normativa svizzera non può essere applicata automaticamente ai fini che qui interessano;
tale attività di docenza si presenta occasionale e accessoria rispetto alla preponderante attività di consulenza (cfr. anche Direttiva sul salario determinante (DSD) – Liberi docenti e insegnanti retribuiti in modo analogo, punto 4014, ultimo periodo);
se anche tale attività fosse qualificata come “dipendente” e soggetta a contribuzione in Svizzera, l’obbligo di contribuzione graverebbe sul mio datore di lavoro __________ (e non su di me) ai sensi del Punto 2039 della Direttiva sull’assoggettamento ai contributi AVS e AI in vigore dal 1/1/2010.
In subordine, alla luce dell’ultimo punto di cui al precedente paragrafo e qualora non fosse accolta la mia richiesta principale, chiedo che siano stralciati dalla base imponibile ai fini contributivi in Svizzera gli onorari pagatimi per l’attività di docenza a master e corsi di specializzazione in __________, pari a Chf 4.855.” (doc. I)
1.6. Con risposta del 17 dicembre 2012 la Cassa propone di respingere il ricorso (doc. III). L’amministrazione rileva che l’insorgente non aveva contestato le decisioni relative ai contributi 2008 e 2009, malgrado l’incarico professionale con l’__________ abbia già avuto inizio nel 2008 e non abbia subito modifiche. L’amministrazione evidenzia inoltre, a comprova del rapporto di subordinazione, che l’interessato avrebbe avuto la possibilità di farsi riconoscere le spese professionali e sostiene che in sede di opposizione l’insorgente aveva rilevato di aver svolto l’attività prevalentemente in __________, mentre con il ricorso ha affermato il contrario. Infine l’amministrazione sottolinea che il dr. RI 1 figura nella lista dei docenti dell’Università di __________ pubblicata in internet, dove vengono descritti i corsi da lui tenuti, per cui ipotizza un legame importante tra l’attività di ricerca e quella di docente.
1.7. Con osservazioni del 24 dicembre 2012 l’insorgente ha ribadito la sua posizione evidenziando quanto segue (doc. V). Innanzitutto sostiene che rientra nei suoi diritti la possibilità di contestare la decisione di affiliazione per gli anni successivi al 2010 anche se ha accettato i provvedimenti amministrativi degli anni precedenti, tenuto conto anche del dispendio di tempo in rapporto alla convenienza economica di un’eventuale contestazione. L’interessato sostiene in secondo luogo che il progetto di ricerca coordinato dal Prof. __________ è un progetto di ampia portata e difficilmente avrebbe potuto esaurirsi in un unico anno e rileva di essere riuscito ad ottenere un primo incarico nel 2008 e, verosimilmente a motivo della qualità del lavoro svolto, ad ottenere il rinnovo in ognuno dei successivi tre anni. Ciò non modifica la natura del rapporto giuridico tra l’Università ed il ricorrente, di natura indipendente. A comprova di quanto sopra l’interessato ha prodotto due rapporti di ricerca redatti in seno al progetto in essere e pubblicati su riviste di diritto tributario, dai quali emerge, secondo l’insorgente, che era coinvolto al pari di altri professionisti indipendenti e a differenza di questi, non era allora titolare di alcun corso universitario. L’insorgente evidenzia che i contratti di consulenza conclusi con l’Università non prevedono alcun rimborso delle spese correnti, neppure in caso di viaggi straordinari. Proprio per questo motivo nel contratto successivo del 30 novembre 2010 è stata introdotta una clausola per la quale in caso di viaggi straordinari dovuti all’attività di ricerca ci sarebbe stata una valutazione dell’Università circa un eventuale indennizzo.
Questa prassi vale anche nell’ambito di professioni tipicamente indipendenti, come, ad esempio, quella dell’avvocato.
Circa la contraddizione rilevata dalla Cassa il ricorrente afferma:
" (…)
In sede di opposizione, il ricorrente ha testualmente affermato:”la mia attività di ricerca è prevalentemente svolta in __________ (presso la biblioteca dell’Università __________ e altri istituti) al fine di reperire il materiale giuridico rilevante”
(sottolineatura in aggiunta)
In sede di ricorso, il ricorrente ha testualmente affermato:”l’attività di consulenza oggetto del contratto concluso con l’Università __________ è stata da me esercitata prevalentemente nel mio ufficio in via __________ e, per quanto attiene alla ricerca materiale delle fonti, presso la biblioteca di diverse Università __________ (__________, __________, __________, __________) e università ed altri enti dei __________ (e.g. Università di __________, __________, __________)” (sottolineatura aggiunta)
Non vi è alcun contrasto tra le due proposizioni: entrambe evidenziano come l’attività di ricerca dei materiali sia stata prevalentemente svolta in__________ (e non potrebbe essere diversamente, visto che la mia biblioteca personale, al pari di quella di quasi ogni altro professionista, non potrà mai essere paragonabile alla biblioteca di un’università per quantità e qualità di volumi e riviste giuridiche e che la ricerca atteneva lo studio degli aspetti internazionali della tassazione delle società in __________). In sede di ricorso ho ulteriormente evidenziato come l’attività di studio dei materiali e di elaborazione dei commenti e delle analisi basati su tali materiali sia stata prevalentemente svolta presso il mio studio, dove posso avvalermi del mio computer, della mia stampante e della tranquillità necessaria a pensare. La posizione espressa dall’CO 1 è frutto di estrema leggerezza nella lettura dei documenti ai fini dell’accertamento dei fatti.
- In relazione al punto 6, il ricorrente conferma che il sito dell’Università __________ (correttamente) riporta i dettagli del corso che dalla stessa gli è stato affidato, per la prima volta, nell’anno accademico 2011/12 e che è oggetto di insegnamento nel secondo semestre (ossia nella primavera del 2012). Prima del mese di febbraio 2012, il ricorrente non aveva mai esercitato attività di docenza in seno all’Università __________.
(…)
- In relazione al punto 7, il ricorrente evidenzia come sicuramente esista un legame importante tra l’attività di consulenza (ai fini di ricerca) e quella di docenza, ma nel solo senso che l’espletamento puntuale e professionale degli incarichi di consulenza affidatigli dall’Università __________ ha, probabilmente, convinto il Professore responsabile del progetto di ricerca (Prof. __________) delle qualità tecniche e della serietà e professionalità del ricorrente, orientandolo a proporgli una collaborazione organica con l’Università, in qualità di docente, a partire dal 2012, per il mutuo beneficio di entrambe le parti. (…)” (doc. V)
1.8. Chiamata a presentare osservazioni scritte in merito, l’amministrazione è rimasta silente (doc. VI).
in diritto
2.1. In concreto, oggetto del contendere, è la questione di sapere se nel 2010 (e negli anni successivi) il ricorrente deve pagare i contributi quale salariato il cui datore di lavoro non è tenuto a pagare i contributi in Svizzera oppure quale indipendente.
2.2. Per l’art. 153a cpv. 1 LAVS, per le persone designate nell’articolo 2 del regolamento n. 1408/71 e in relazione con le prestazioni previste nell’articolo 4 di questo regolamento, purché siano comprese nel campo d’applicazione della presente legge, sono applicabili anche:
a. l’Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone, nella versione del Protocollo del 26 ottobre 2004 relativo all’estensione dell’Accordo ai nuovi Stati membri della Comunità europea, il suo allegato II e i regolamenti n. 1408/71 e n. 574/72 nella loro versione aggiornata;
b. la Convenzione del 4 gennaio 1960 istitutiva dell’Associazione europea di libero scambio nella versione dell’Accordo del 21 giugno 2001 che emenda la Convenzione, il suo allegato K, l’appendice 2 dell’allegato K e i regolamenti n. 1408/71 e n. 574/72 nella loro versione aggiornata.
L’art. 153a cpv. 2 LAVS prevede che laddove le disposizioni della legge fanno uso dell’espressione “Stati membri della Comunità europea”, questa espressione è riferita agli Stati cui è applicabile l’Accordo di cui al capoverso 1 lettera a.
Va a questo proposito rammentato che il 1° giugno 2002 è entrato in vigore l'"Accordo tra la Comunità europea ed i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione Svizzera, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone" (RS 0.142.112.681, di seguito: ALC), che rinvia, per quanto concerne la sicurezza sociale al "Regolamento (CEE) N. 1408/71 del Consiglio del 14 giugno 1971 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità", modificato ed aggiornato dal regolamento (CE) N. 118/97, regolamento (CE) N. 1290/97, regolamento (CE)
N. 1223/98, regolamento (CE) N. 1606/98 e regolamento (CE)
N. 307/1999 e modificato dall'Accordo sulla libera circolazione delle persone tra la Comunità europea e i suoi Stati membri da una parte e la Svizzera dall'altra parte.
Ratione temporis sono applicabili sia l’ALC che il regolamento (CE) n. 1408/71 poiché la decisione concerne i contributi sociali dovuti nel 2010 e negli anni seguenti (cfr. sentenza del 25 gennaio 2007, C 124/06, consid. 4.2; sentenza del 24 luglio 2006, I 667/05, consid. 6.2; DTF 130 V 53 consid. 4.3; Pratique VSI 2004 pag. 209 consid. 3.2 [sentenza del 27 febbraio nella causa M., H 281/03]; SVR 2004 AHV no. 12 pag. 38 consid. 5 [sentenza del 5 febbraio 2004 nella causa S., H 37/03]; cfr. pure la sentenza della CGCE del 7 febbraio 2002 nella causa C-28/00, Kauer, Racc. 2002, pag. I-1343, punto 45).
L’ALC ed il regolamento (CE) n. 1408/71 si applicano pure ratione personae. L’interessato è di nazionalità __________ e pertanto cittadino di uno Stato contraente (art. 1 cpv. 2 Allegato II ALC). Quanto al necessario nesso transfrontaliero, esso è senz’altro dato, poiché l’insorgente lavora sia in Svizzera che in __________.
La presente vertenza ricade anche ratione materiae nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 1408/71.
Quest’ultimo si applica infatti a tutte le legislazioni relative ai settori di sicurezza sociale riguardanti: a) le prestazioni di malattia e di maternità; b) le prestazioni d’invalidità, comprese quelle dirette a conservare o migliorare la capacità di guadagno; c) le prestazioni di vecchiaia; d) le prestazioni ai superstiti; e) le prestazioni per infortunio sul lavoro e malattie professionali; f) gli assegni in caso di morte; g) le prestazioni di disoccupazione; h) le prestazioni familiari (art. 4 n. 1).
In concreto trovano pertanto applicazione sia le norme dell’ALC che del regolamento (CE) n. 1408/71.
Va ancora evidenziato che dal 1° aprile 2012 anche per la Svizzera è applicabile il regolamento (CE) n. 883/2004, che sostituisce il regolamento (CE) n. 1408/71.
Le direttive sull’assoggettamento all’assicurazione obbligatoria (DOA), nell’introduzione alla nuova versione in vigore dal 1° aprile 2012, prevedono:
«Le règlement (CE) n° 883/2004 (R 883/2004) et le règlement
d’application (CE) n° 987/2009 (R 987/2009) entrent en vigueur au 1er avril 2012. Ils impliquent plusieurs modifications en matière d’assujettissement.
En particulier, une personne ne peut désormais plus qu’être assujet-tie à la législation d’un seul Etat membre ou de la Suisse. En cas d’activité salariée et indépendante simultanée, la législation de l’Etat membre ou de la Suisse dans lequel l’activité salariée est exercée est applicable.
Lorsqu’une personne exerce une activité lucrative pour un em-ployeur dans plusieurs Etats membres et/ou en Suisse, elle est soumise à la législation de son Etat de résidence si elle y exerce une partie substantielle de ses activités. Si tel n’est pas le cas, cette personne salariée est soumise à la législation de l’Etat dans lequel l’employeur a son siège.
L’assujettissement des employés des entreprises de transport inter-national se détermine selon les règles générales de coordination (cf. paragraphe précédent).
Les indépendants qui travaillent dans plusieurs Etats membres et/ou en Suisse sont soumis à la législation de leur Etat de résidence lorsqu’ils y exercent une partie substantielle de leur activité. Si tel n’est pas le cas, ils sont soumis à la législation de l’Etat dans lequel se trouve le centre d’intérêt de leurs activités.
(…)
Pour les états de faits qui se sont produits avant le 1er avril 2012, le règlement (CEE) n° 1408/71 (R 1408/71) continue d’être applicable en ce qui concerne l’assujettissement jusqu’à ce que l’état de fait se modifie mais au maximum pendant 10 ans. Les assurés peuvent toutefois demander l’application du nouveau règlement.»
A questo proposito l’art. 87 cpv. 8 del regolamento (CE) n. 883/2004 prevede che se, in conseguenza del presente regolamento, una persona è soggetta alla legislazione di uno Stato membro diverso da quello alla cui legislazione è soggetta a norma del titolo II del regolamento (CE) n. 1408/71, tale persona continua ad essere soggetta a quest’ultima legislazione fino a quando la situazione rimane invariata e comunque per non più di dieci anni dalla data di applicazione del presente regolamento, a meno che essa non presenti una domanda per essere assoggettata alla legislazione applicabile a norma del presente regolamento. Se la domanda è presentata entro un termine di tre mesi dalla data di applicazione del presente regolamento all’istituzione competente dello Stato membro la cui legislazione è applicabile a norma del presente regolamento, la persona è soggetta alla legislazione di detto Stato membro sin dalla data di applicazione del presente regolamento. Se la domanda è presentata dopo la scadenza di tale termine, la persona è soggetta a detta legislazione a decorrere dal primo giorno del mese successivo.
In concreto, nella misura in cui oggetto del contendere sono contributi dovuti dal 2010 al 31 marzo 2012, si applica il regolamento (CE) n. 1408/71, per il periodo successivo si applica il regolamento (CE) n. 883/2004.
2.3. L’art. 1a lett. a del regolamento (CE) n. 1408/71 definisce i termini “lavoratore subordinato” e “lavoratore autonomo”.
Alla luce di tale definizione, sono segnatamente considerati quali beneficiari del regolamento i lavoratori coperti da assicurazione obbligatoria o facoltativa continuata presso un regime di sicurezza sociale destinato ai lavoratori subordinati o autonomi (sentenza del 24 luglio 2006, I 667/05, consid. 6.4.3; Pierre Rodière, Droit social de l’Union européenne, 2a ed., Parigi 2002, pag. 614, cifra marg. 646).
La Corte di Giustizia delle Comunità europee (CGCE) ha stabilito che la nozione di lavoratore dev’essere definita secondo criteri oggettivi che caratterizzano il rapporto di lavoro in considerazione dei diritti e degli obblighi delle persone interessate, la caratteristica essenziale di tale rapporto consistendo nel fatto che una persona svolge, durante un certo tempo, in favore di un’altra persona e sotto la direzione di quest’ultima, delle prestazioni in cambio delle quali percepisce una rimunerazione (sentenza del 24 luglio 2006, I 667/05, consid. 6.4.4).
Per “attività subordinata” e “attività autonoma” si devono intendere le attività lavorative che sono considerate tali ai sensi della normativa previdenziale dello Stato membro nel cui territorio le dette attività vengono svolte (sentenza del 24 luglio 2006, I 667/05, consid. 6.4.4; cfr. anche sentenza del 12 aprile 2006, inc. 35.2005.57, cfr. anche marg. 2013 delle direttive sull’assoggettamento [DAA] nella versione dal 1.1.2010).
Il marg. 2014 delle DAA, nella versione in vigore dal 1.1.2010, prevede che se una persona esercita simultaneamente un’attività lucrativa in Francia e Svizzera, la qualifica dell’attività esercitata in Francia (salariata o indipendente) si effettua in applicazione del diritto francese e la determinazione dell’attività esercitata in Svizzera si effettua secondo la LAVS.
Sono più in generale da considerare come lavoratori tutti coloro che, in quanto tali (cfr. DTF 131 V 395 consid. 3.2) indipendentemente dalla loro denominazione e dall’esercizio (attuale) di un’attività professionale, possiedono la qualità di assicurati ai sensi della legislazione di sicurezza sociale di uno o più Stati membri (sentenza del 24 luglio 2006, I 667/05, consid. 6.4.4).
Il titolo II del regolamento (CE) n. 1408/71 (art. 13 a 17bis) contiene le regole atte a determinare la legislazione applicabile.
L'art. 13 n. 1 enuncia il principio dell'unicità della legislazione applicabile in funzione delle regole previste dagli art. 13 n. 2 a 17bis, dichiarando determinanti, di principio e salvo eccezioni, le disposizioni di un solo Stato membro (principio della lex loci laboris; art. 13 n. 2 lett. a del regolamento n. 1408/71).
L'art. 13 del regolamento (CE) n. 1408/71 prevede:
"1. Le persone per cui è applicabile il presente regolamento sono soggette alla legislazione di un solo Stato membro, fatti salvi gli articoli 14quater e 14septies. Tale legislazione è determinata in base alle disposizioni del presente titolo.
2. Con riserva degli articoli da 14 a 17:
a) la persona che esercita un'attività subordinata nel territorio di uno Stato membro è soggetta alla legislazione di tale Stato anche se risiede nel territorio di un altro Stato membro o se l'impresa o il datore di lavoro da cui dipende ha la propria sede o il proprio domicilio nel territorio di un altro Stato membro;
b) la persona che esercita un'attività autonoma nel territorio di uno Stato membro è soggetta alla legislazione di tale Stato anche se risiede nel territorio di un altro Stato membro;
(…)
f) la persona cui cessi d'essere applicabile le legislazione di uno Stato membro senza che ad essa divenga applicabile la legislazione di un altro Stato membro in forza di una delle norme enunciate alle precedenti lettere o di una delle eccezioni o norme specifiche di cui agli articoli da 14 a 17, è soggetta alla legislazione dello Stato membro nel cui territorio risiede, in conformità delle disposizioni di questa sola legislazione."
A norma dell’art. 14 paragrafo 2 e 3 del regolamento (CE) n. 1408/71:
" 2) La legislazione applicabile alla persona che di norma esercita un'attività subordinata nel territorio di due o più Stati membri è determinata come segue:
a) la persona che fa parte del personale viaggiante o navigante di
un'impresa che effettua, per conto terzi o per conto proprio, trasporti
internazionali di passeggeri o di merci per ferrovia, su
strada, per via aerea o per vie navigabili interne e che ha la
propria sede nel territorio di un Stato membro è soggetta alla
legislazione di quest'ultimo Stato. Tuttavia:
i) la persona dipendente da una succursale o da una rappresentanza
permanente dell'impresa in questione nel territorio di
uno Stato membro diverso da quello nel quale essa ha la
propria sede è soggetta alla legislazione dello Stato membro
nel cui territorio tale succursale o rappresentanza permanente
si trova;
ii) la persona occupata prevalentemente nel territorio dello Stato
membro nel quale risiede è soggetta alla legislazione di tale
Stato, anche se l'impresa da cui dipende non ha né sede, né
succursale, né rappresentanza permanente in tale territorio;
b) la persona che non rientra nei casi previsti alla lettera a) è soggetta:
i) alla legislazione dello Stato membro nel cui territorio risiede,
se esercita parte della sua attività in tale territorio e se dipende
da più imprese o da più datori di lavoro aventi la propria sede
o il proprio domicilio nel territorio di diversi Stati membri;
ii) alla legislazione dello Stato membro nel cui territorio l'impresa
o il datore di lavoro da cui dipende ha la propria sede
o il proprio domicilio, se non risiede nel territorio di uno degli
Stati membri nel quale esercita la sua attività.
3) La persona che esercita un'attività subordinata nel territorio di uno
Stato membro in un'impresa che ha la propria sede nel territorio di
un altro Stato membro e che è attraversata dalla frontiera comune di
questi Stati è soggetta alla legislazione dello Stato membro nel cui
territorio tale impresa ha la propria sede.
Per l’art. 14 quater del regolamento (CE) n. 1408/71:
" La persona che esercita simultaneamente un'attività subordinata a un'attività autonoma nel territorio di vari Stati membri è soggetta:
a) fatta salva la lettera b), alla legislazione dello Stato membro nel cui
territorio esercita un'attività subordinata o, qualora eserciti una tale
attività nel territorio di due o più Stati membri, alla legislazione
determinata conformemente all'articolo 14, punti 2 o 3;
b) nei casi menzionati nell'allegato VII:
— alla legislazione dello Stato membro nel cui territorio esercita
un'attività subordinata, essendo questa legislazione determinata
conformemente all'articolo 14, punti 2 o 3, qualora essa eserciti
siffatta attività nel territorio di due o più Stati membri, e
— alla legislazione dello Stato membro nel cui territorio esercita
un'attività autonoma, essendo questa legislazione determinata
conformemente all'articolo 14 bis, punti 2, 3 o 4, qualora essa
eserciti siffatta attività nel territorio di due o più Stati membri.”
Da rilevare che l’art. 11 del regolamento (CE) 883/2004 in vigore dal 1° aprile 2012 prevede:
" 1. Le persone alle quali si applica il presente regolamento sono soggette alla legislazione di un singolo Stato membro. Tale legislazione è determinata a norma del presente titolo.
2. Ai fini dell’applicazione del presente titolo, le persone che ricevono una prestazione in denaro a motivo o in conseguenza di un’attività subordinata o di un’attività lavorativa autonoma sono considerate come se esercitassero tale attività. Ciò non si applica alle pensioni di invalidità, di vecchiaia o di reversibilità né alle rendite per infortunio sul lavoro, malattie professionali, né alle prestazioni in denaro per malattia che contemplano cure di durata illimitata.
3. Fatti salvi gli articoli 12–16:
a)
una persona che esercita un’attività subordinata o autonoma in uno Stato membro è soggetta alla legislazione di tale Stato membro;
b)
un pubblico dipendente è soggetto alla legislazione dello Stato membro al quale appartiene l’amministrazione da cui egli dipende;
c)
una persona che riceva indennità di disoccupazione a norma dell’articolo 65 in base alla legislazione dello Stato membro di residenza è soggetta alla legislazione di detto Stato membro;
d)
una persona chiamata o richiamata alle armi o al servizio civile in uno Stato membro è soggetta alla legislazione di tale Stato membro;
e)
qualsiasi altra persona che non rientri nelle categorie di cui alle lettere da a) a d) è soggetta alla legislazione dello Stato membro di residenza, fatte salve le altre disposizioni del presente regolamento che le garantiscono l’erogazione di prestazioni in virtù della legislazione di uno o più altri Stati membri.
4. Ai fini del presente titolo, un’attività subordinata o autonoma svolta normalmente a bordo di una nave che batte bandiera di uno Stato membro è considerata un’attività svolta in tale Stato membro. Tuttavia, la persona che esercita un’attività subordinata a bordo di una nave battente bandiera di uno Stato membro e che è retribuita per tale attività da un’impresa con sede o da una persona domiciliata in un altro Stato membro, è soggetta alla legislazione di quest’ultimo Stato membro, se risiede in tale Stato. L’impresa o la persona che versa la retribuzione è considerata datore di lavoro ai fini dell’applicazione di tale legislazione.
Per l’art. 13 del regolamento (CE) 883/2004:
" La persona che esercita abitualmente un’attività subordinata in due o più Stati membri è soggetta:
a)
alla legislazione dello Stato membro di residenza, se esercita una parte sostanziale della sua attività in tale Stato membro o se dipende da più imprese o da più datori di lavoro aventi la propria sede o il proprio domicilio in diversi Stati membri; oppure
b)
alla legislazione dello Stato membro in cui l’impresa o il datore di lavoro che la occupa ha la sua sede o il suo domicilio, se essa non esercita una parte sostanziale delle sue attività nello Stato membro di residenza.
2. La persona che esercita abitualmente un’attività lavorativa autonoma in due o più Stati membri è soggetta:
a)
alla legislazione dello Stato membro di residenza se esercita una parte sostanziale della sua attività in tale Stato membro; oppure
b)
alla legislazione dello Stato membro in cui si trova il centro di interessi delle sue attività, se non risiede in uno degli Stati membri nel quale esercita una parte sostanziale della sua attività.
3. La persona che esercita abitualmente un’attività subordinata e un’attività lavorativa autonoma in vari Stati membri è soggetta alla legislazione dello Stato membro in cui esercita un’attività subordinata o, qualora eserciti una tale attività in due o più Stati membri, alla legislazione determinata a norma del paragrafo 1.
4. Una persona occupata in qualità di pubblico dipendente in uno Stato membro e che svolge un’attività subordinata e/o autonoma in uno o più altri Stati membri è soggetta alla legislazione dello Stato membro al quale appartiene l’amministrazione da cui essa dipende.
5. Le persone di cui ai paragrafi 1–4 sono trattate, ai fini della legislazione determinata ai sensi di queste disposizioni, come se esercitassero l’insieme delle loro attività subordinate o autonome e riscuotessero l’insieme delle loro retribuzioni nello Stato membro in questione.”
2.4. Le Direttive sull’assoggettamento al marg. 2016 nella versione valida dal 1.1.2009 (con il 1° aprile 2012 e l’entrata in vigore del regolamento 883/2004 le direttive sono state nuovamente modificate) stabiliscono che l’ALC prevede l’assoggettamento alla legislazione di un solo Stato (art. 13 del Regolamento (CE) n. 1408/71).
Per quanto concerne gli indipendenti, i cittadini svizzeri o di uno Stato membro dell’UE che lavorano come indipendenti solo in uno Stato dell’UE non sono assicurati all’AVS/AI/IPG (art. 13 par. 2 lett. b regolamento (CE) n. 1408/71) a meno che non abbiano lo statuto di lavoratori distaccati.
L’indipendente svizzero o di uno Stato membro dell’UE che lavora solo in Svizzera è assicurato all’AVS/AI/IPG (art. 13 par. 2 let. b del regolamento (CE) n. 1408/71), a meno di essere distaccato.
Di regola i cittadini svizzeri o di uno Stato membro dell’UE che esercitano l’attività indipendente in due o più Stati dell’UE o in Svizzera e nell’UE, sono assicurati nel luogo di residenza se una parte dell’attività vi è esercitata. Se non esercita alcuna attività nel suo Paese di residenza, è assicurato nel paese dove esercita l’attività principale (art. 14bis par. 2 regolamento (CE) n. 1408/71).
I cittadini svizzeri o di un Paese membro dell’UE che esercitano simultaneamente un’attività indipendente in Svizzera e un’attività salariata in uno Stato dell’UE, sono di regola assicurati in entrambi gli Stati (eccezione al principio dell’affiliazione in un solo Stato, marg. 2051 dal 1.1.2009).
Per il marg. 2052 (dal 1.1.2009) i cittadini svizzeri o di uno Stato membro dell’UE che esercitano simultaneamente un’attività salariata in Svizzera e un’attività indipendente in uno Stato dell’UE sono di regola assoggettati in Svizzera per l’insieme dei redditi acquisiti in differenti Stati (vi sono tuttavia numerose eccezioni elencate al marg. 2052 dal 1.1.2009).
Colui che esercita simultaneamente un’attività sul territorio di due o più Stati deve informare l’organo competente dello Stato di residenza (marg. 2054 dal 1.1.2009).
2.5. Va ancora evidenziato che nell’introduzione alle modifiche delle DAA con effetto dal 1° gennaio 2012, l’UFAS ha affermato:
« L’art. 1a, al. 2, let. c, LAVS et l’art. 2 RAVS prévoient que, désormais, seuls les indépendants et les salariés dont l’employeur n’est pas tenu de payer des cotisations (ANOBAG) ne sont pas assurés à l’AVS si la durée de leur activité lucrative n’excède pas trois mois consécutifs par année civile.
La révision supprime les privilèges accordés jusqu’alors aux ANOBAG par rapport aux salariés, à savoir:
- Le taux de cotisation prévu aux art. 6 LAVS et 16 RAVS pour les ANOBAG est notamment adapté au taux applicable aux cotisations paritaires.
- L’art. 69 LAVS impose désormais des contributions aux frais d’administration aux ANOBAG.
A l’occasion de l’adaptation des directives, la réglementation relative aux « ANOBAG-UE » a également été remaniée. Jusqu’ici, les salariés qui, selon l’art. 109 R 574/72, convenaient avec leur employeur dont le siège se situe dans l’UE/AELE de décompter eux-mêmes les cotisations avec la caisse de compensation étaient, en pratique, traités comme des ANOBAG. Autrement dit, les règles applicables aux personnes exerçant une activité indépendante leur étaient appliquées par analogie. Ces salariés ne sont toutefois pas des ANOBAG puisque, en application de l’Accord avec l’UE, resp. de l’Accord de l’AELE, leurs employeurs sont soumis à cotisations en Suisse (art. 12, al. 3, LAVS). Ceci est désormais clarifié dans les directives. Aucune disposition transitoire n’est prévue n’est prévue dans la loi. En pratique, cela à les incidences suivantes : en application du principe de réalisation, le nouveau taux de cotisation vaut pour tous les salaires versés après l’entrée en vigueur de la nouvelle réglementation.” (sottolineatura del redattore)
Per quanto concerne l’affiliazione quale salariato il cui datore di lavoro non è obbligato a pagare contributi in Svizzera, i marg. 2037 in vigore dal 1° gennaio 2010 prevedevano:
" 2037 Les salariés assurés en Suisse et qui travaillent pour un ou plusieurs employeurs qui n’ont pas d’établissement stable en Suisse seront affiliés comme salariés dont l’employeur n’est pas tenu de cotiser conformément à l’art. 6, al. 1, LAVS, lorsqu’un arrangement au sens de l’art. 109 R 574/72 a été convenu entre l’employeur et le salarié (cf. modèle de convention, Annexe 16). Dans ce cas, le salarié est lui-même redevable de la cotisation (cotisations AVS/AI/APG et AC: 11.5%). Les employeurs doivent cependant verser leurs cotisations d’employeur en sus du salaire. Pour l’AVS, le taux de celles-ci se monte à 4.2%, pour l’AI et l’APG à 0.85% et pour l’AC à 1% jusqu’au montant maximum assuré. Pour la fixation des cotisations, les caisses de compensation s’appuient sur l’attestation de salaire établie par l’employeur sis à l’étranger.
2038 En principe, l’employeur étranger devrait communiquer à la caisse de compensation qu’il a convenu avec le salarié que celui-ci verse les cotisations. Si le salarié s’annonce lui-même en vertu de l’arrangement au sens de l’art. 109 R 574/72, la caisse de compensation peut tout de même l’affilier conformément à l’art. 6, al. 1, LAVS.
2039 Lorsque aucun arrangement au sens de l’art. 109 R 574/72 n’a été convenu, l’employeur étranger est redevable de la cotisation paritaire entière à la caisse de compensation compétente.”
Le direttive in vigore dal 1° gennaio 2012 prevedevano :
" 2037 Les employeurs ayant leur siège dans un Etat de l’UE/AELE, qui n’ont pas d’établissement stable en Suisse et qui emploient des salariés assurés en Suisse en vertu de l’Accord avec l’UE resp. de l’Accord de l’AELE sont tenus de payer des cotisations en Suisse (art. 12, al. 3, LAVS ; cf. aussi no 2062 ss).
2037.1 Toutefois, si l’employeur conclut une convention au sens de
l’art. 109 R 574/72 avec les salariés assurés en suisse, les
salariés décomptent les cotisations auprès de la caisse de compensation en lieu et place de l’employeur (cf. modèle de convention, Annexe 16 ; cf. aussi les DAC).
2037.2 Dans ce cas, le salarié verse lui-même les cotisations et les
contributions aux frais d’administration normalement payées
par l’employeur. Les employeurs doivent cependant verser leurs cotisations d’employeur et les contributions aux frais d’administration au salarié en sus du salaire. Pour l’AVS, la part de l’employeur se monte à 4.2 %, pour l’AI à 0.7 %, pour l’APG à 0.25 % (au total 5.15 %) et pour l’AC à 1.1 % jusqu’au montant maximum assuré et à 0.5 % sur les parts de salaires supérieurs à Fr. 126'000 jusqu’au montant maximal de Fr. 315'000. En règle générale, les caisses de compensation se basent sur l’attestation de salaire établie par l’employeur sis à l’étranger pour la fixation des cotisations (voir les DP).
2038 En principe, l’employeur étranger devrait communiquer à la
caisse de compensation qu’il a convenu avec le salarié que celui-ci verse les cotisations. Si le salarié s’annonce toutefois lui-même en vertu de la convention au sens de l’art. 109 R 574/72, la caisse de compensation peut tout de même l’affilier (cf. aussi les DAC).
2039 Lorsqu’aucune convention au sens de l’art. 109 R 574/72 n’a été convenue, l’employeur étranger est redevable de la cotisation paritaire entière à la caisse de compensation compétente.”
Le direttive in vigore dal 1° aprile 2012 prevedono:
" 2037 Les employeurs ayant leur siège dans un Etat de l’UE/AELE, qui n’ont pas d’établissement stable en Suisse et qui emploient des salariés assurés en Suisse en vertu de l’Accord avec l’UE resp. de l’Accord de l’AELE sont tenus de payer des cotisations en Suisse (art. 21 par. 1 R 987/2009 [UE], resp. art. 12, al. 3, LAVS [AELE]; cf. aussi nos 2062 ss).
2037.1 Toutefois, si l’employeur conclut une convention au sens de
l’art. 21 par. 2 R 987/2009 (UE), resp. l’art. 109 R 574/72 (AELE), avec les salariés assurés en suisse, les salariés décomptent les cotisations auprès de la caisse de compensation en lieu et place de l’employeur (cf. modèle de convention, Annexe 16 ; cf. aussi les DAC).
2037.2 Dans ce cas, le salarié verse lui-même les cotisations et les
contributions aux frais d’administration normalement payées
par l’employeur. Les employeurs doivent cependant verser leurs cotisations d’employeur et les contributions aux frais d’administration au salarié en sus du salaire. Pour l’AVS, la part de l’employeur se monte à 4.2 %, pour l’AI à 0.7 %, pour l’APG à 0.25 % (au total 5.15 %) et pour l’AC à 1.1 % jus-qu’au montant maximum assuré et à 0.5 % sur les parts de salaires supérieurs à Fr. 126'000 jusqu’au montant maximal de Fr. 315'000. En règle générale, les caisses de compensation se basent sur l’attestation de salaire établie par l’employeur sis à l’étranger pour la fixation des cotisations (voir les DP).
2038 En principe, l’employeur étranger devrait communiquer à la
caisse de compensation qu’il a convenu avec le salarié que celui-ci verse les cotisations. Si le salarié s’annonce toutefois lui-même en vertu de la convention au sens de l’art. 21 par. 2 R 987/2009 (UE), resp. l’art. 109 R 574/72 (AELE), la caisse de compensation peut tout de même l’affilier (cf. aussi les DAC).
2039 Lorsqu’aucune convention au sens de l’art. 21 par. 2
R 987/2009 (UE), resp. l’art. 109 R 574/72 (AELE), n’a été convenue, l’employeur étranger est redevable de la cotisation paritaire entière à la caisse de compensation compétente.”
Va ancora segnalato che i marg. 2062 e seguenti delle DAA nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2010 prevedevano:
" 2062 Les employeurs occupant des salariés assurés en Suisse et ayant leur siège dans un Etat de l’EU/AELE sont soumis à cotisations en Suisse. Lorsque aucun arrangement au sens de l’art. 109 R 574/72 n’a pu être convenu, l’employeur étranger est redevable de la cotisation paritaire entière à la caisse de compensation compétente.
2063 Les salariés assurés en Suisse et travaillant pour un employeur qui n’a pas d’établissement stable en Suisse seront affiliés pour l’AVS/AI/APG et AC comme salariés dont l’employeur n’est pas tenu de cotiser conformément à l’art. 6, al. 1 LAVS lorsqu’un arrangement au sens de l’art. 109 R 574/72 a été convenu entre l’employeur et le salarié (cf. modèle de convention, Annexe 16). Dans ce cas, le salarié verse lui-même les cotisations (cotisations AVS/AI/APG et AC: 11.5%). L’employeur doit cependant verser ses cotisations d’employeur en sus du salaire. Pour l’AVS, le taux de celles-ci se monte à 4.2%, pour l’AI et l’APG à 0.85% et pour l’AC à 1% jusqu’au montant maximum assuré. Pour la fixation des cotisations, les caisses de compensation s’appuient sur l’attestation de salaire établie par l’employeur sis à l’étranger.
2064 En principe, l’employeur étranger devrait communiquer à la caisse de compensation qu’il a convenu avec le salarié que celui-ci verse les cotisations. Si le salarié s’annonce lui-même en vertu de l’arrangement au sens de l’art. 109 R 574/72, la caisse de compensation peut tout de même l’affilier conformément à l’art. 6, al. 1 LAVS.
2065 Les travailleurs assurés en Suisse de même que les employeurs en Suisse sont tenus de fournir à la caisse de compensation les informations nécessaires à la fixation des cotisations sur les revenus acquis en Suisse et dans l’UE, resp. dans les Etats de l’AELE.
2066 Si elle a des doutes sur les informations fournies ou qu’elle ne les obtient pas, la caisse de compensation peut s’adresser à l’autorité étrangère compétente. La demande de renseignements s’effectue sur le formulaire E 001 (cf. Annexe 10.1). Inversement, la caisse de compensation donne à l’autorité étrangère les renseignements qu’elle lui a demandés par le formulaire E 001. ”
Le medesime direttive, nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2012 prevedevano :
" 2062 Les employeurs ayant leur siège dans un Etat de l’EU/AELE, qui n’ont pas d’établissement stable en Suisse et qui occupent des salariés assurés en Suisse sont soumis à cotisations en Suisse. Lorsqu’aucune convention au sens de l’art. 109 R 574/72 n’a pu être convenue, l’employeur étranger est redevable de la cotisation paritaire entière à la caisse de compensation compétente cf. aussi nos 2037 ss).
2063 Les salariés assurés en Suisse et travaillant pour un employeur qui n’a pas d’établissement stable en Suisse versent eux-mêmes leurs cotisations AVS/AI/APG et AC à la caisse de compensation lorsqu’une convention au sens de l’art. 109 R 574/72 a été convenue entre l’employeur et le salarié (cf. modèle de convention, Annexe 16). Le salarié n’est pas pour autant un salarié dont l’employeur n’est pas tenu de cotiser conformément à l’art. 6, al. 1, LAVS. L’employeur doit verser ses cotisations d’employeur ainsi que les contributions aux frais d’administration en sus du salaire au salarié. Pour l’AVS, le taux de celles-ci se monte à 4.2 %, pour l’AI et l’APG à 0.95 % et pour l’AC à 1.1 % jusqu’au montant maximum assuré. Pour la fixation des cotisations, les caisses de compensation se basent, en règle générale, sur l’attestation de salaire établie par l’employeur sis à l’étranger (cf. DP et DAC).
2064 En principe, l’employeur étranger devrait communiquer à la
caisse de compensation qu’il a convenu avec le salarié que celui-ci verse les cotisations. Si le salarié s’annonce lui-même en vertu de la convention au sens de l’art. 109 R 574/72, la caisse de compensation peut tout de même l’affilier (cf. DAC).
2065 Les travailleurs assurés en Suisse de même que les employeurs en Suisse sont tenus de fournir à la caisse de compensation les informations nécessaires à la fixation des cotisations sur les revenus acquis en Suisse et dans l’UE, resp. dans les Etats de l’AELE.”
Infine le direttive in vigore dal 1° aprile 2012 prevedono:
" 2062 Les employeurs ayant leur siège dans un Etat de l’UE/AELE, qui n’ont pas d’établissement stable en Suisse et qui occupent des salariés assurés en Suisse sont soumis à cotisations en Suisse. Lorsqu’aucune convention au sens de l’art. 21 par. 2 R 987/2009 (UE), resp. l’art. 109 R 574/72 (AELE), n’a pu être convenue, l’employeur étranger est redevable de la cotisation paritaire entière à la caisse de compensation compétente cf. aussi nos 2037 ss).
2063 Les salariés assurés en Suisse et travaillant pour un employeur qui n’a pas d’établissement stable en Suisse versent eux-mêmes leurs cotisations AVS/AI/APG et AC à la caisse de compensation lorsqu’une convention au sens de l’art. 21 par. 2 R 987/2009 (UE), resp. l’art. 109 R 574/72 (AELE) a été convenue entre l’employeur et le salarié (cf. modèle de convention, Annexe 16). Le salarié n’est pas pour autant un salarié dont l’employeur n’est pas tenu de cotiser conformément à l’art. 6, al. 1, LAVS. L’employeur doit verser ses cotisations d’employeur ainsi que les contributions aux frais d’administration en sus du salaire au salarié. Pour l’AVS, le taux de celles-ci se monte à 4.2 %, pour l’AI et l’APG à 0.95 % et pour l’AC à 1.1 % jusqu’au montant maximum assuré. Pour la fixation des cotisations, les caisses de compensation se basent, en règle générale, sur l’attestation de salaire établie par l’employeur sis à l’étranger (cf. DP et DAC).
2064 En principe, l’employeur étranger devrait communiquer à la
caisse de compensation qu’il a convenu avec le salarié que celui-ci verse les cotisations. Si le salarié s’annonce lui-même en vertu de la convention au sens de l’art. 21 par. 2 R 987/9002 (UE), resp. l’art. 109 R 574/72 (AELE), la caisse de compensation peut tout de même l’affilier (cf. DAC).
2065 Les travailleurs assurés en Suisse de même que les employeurs en Suisse sont tenus de fournir à la caisse de compensation les informations nécessaires à la fixation des cotisations sur les revenus acquis en Suisse et dans l’UE, resp. dans les Etats de l’AELE.
2066 Si elle a des doutes sur les informations fournies ou qu’elle ne les obtient pas, la caisse de compensation peut s’adresser à l’autorité étrangère compétente. La demande de renseignements s’effectue sur le formulaire E 001 (cf. An-nexe 10.1). Inversement, la caisse de compensation donne à l’autorité étrangère les renseignements qu’elle lui a demandés.”
Va ancora evidenziato che per l’art. 109 del Regolamento (CE) n. 574/72 in vigore nei rapporti tra la Svizzera e l’UE fino al 31 marzo 2012, il datore di lavoro che non ha stabilimento nello Stato membro nel cui territorio il lavoratore subordinato è occupato e il lavoratore subordinato possono convenire che quest’ultimo adempia agli obblighi del datore di lavoro per quanto riguarda il versamento dei contributi. Il datore di lavoro è tenuto a comunicare tale accordo all’istituzione competente o, se del caso, all’istituzione designata dall’autorità competente di detto Stato membro.
L’art. 21 del Regolamento (CE) n. 987/2009 in vigore nei rapporti tra la Svizzera e l’UE dal 1° aprile 2012, prevede, al paragrafo 1 che un datore di lavoro la cui sede o il cui luogo d’attività si trova al di fuori dello Stato membro competente adempie agli obblighi previsti dalla legislazione applicabile al suo lavoratore subordinato, in particolare all’obbligo di versare i contributi previsti da tale legislazione, come se la sua sede o il suo luogo d’attività fosse situato nello Stato membro competente.
Per il paragrafo 2 del medesimo articolo, il datore di lavoro il cui luogo d’attività non è situato nello Stato membro la cui legislazione è applicabile e il lavoratore subordinato possono convenire che quest’ultimo adempia per conto del datore di lavoro agli obblighi che a questi spettano per quanto riguarda il versamento dei contributi, fatti salvi gli obblighi di base del datore di lavoro. Il datore di lavoro notifica tale accordo all’istituzione competente del suddetto Stato membro.
2.6. In concreto, dalle tavole processuali emerge che l’insorgente è al beneficio di un permesso di dimora di tipo “B” in Svizzera dal mese di gennaio 2008. Nel corso del medesimo anno l’insorgente ha chiesto di essere affiliato come indipendente per l’attività di insegnamento e consulenza svolte in __________ ed in __________.
In applicazione dell’art. 14 paragrafo 2 punto b lettera i del regolamento (CE) n. 1408/71 per il quale la persona assicurata è soggetta alla legislazione dello Stato membro nel cui territorio risiede, se esercita parte della sua attività in tale territorio e se dipende da più imprese o da più datori di lavoro aventi la propria sede o il proprio domicilio nel territorio di diversi Stati membri l’amministrazione lo ha affiliato quale persona il cui datore di lavoro non deve pagare i contributi AVS e ha fissato il suo obbligo contributivo per il 2008 e 2009 con due decisioni cresciute pacificamente in giudicato (cfr. doc. 18).
Dal riassunto allestito dall’amministrazione relativo alle attività svolte dal ricorrente dal 2010 al 2012 emerge che l’insorgente in quegli anni ha prestato la sua opera in favore di 7 committenti con sede in __________, uno con sede in __________ e 3 con sede in Svizzera.
L’interessato ha lavorato al 50% in favore dell’Università __________ effettuando una ricerca in ambito tributario, percependo nel 2010 Euro 56'000 (doc. 18a) e nel 2011 Euro 32'000 (doc. 18a e 18b). Egli ha lavorato per il Dipartimento di Scienze Economiche e Statistiche presso l’Università degli Studi di __________ percependo nel 2011 Euro 630 oltre Euro 201.98 di rimborso spese, ha lavorato al 10% in favore della __________. di __________ per una consulenza tributaria emettendo una fattura di Euro 1'800 nel 2011 e di Euro 4000 nel 2012, ha lavorato al 10% in favore della __________ Scuola di formazione di __________ quale docente al Master tributario dal 25 febbraio 2010 al 9 marzo 2010, ha emesso 3 fatture di Euro 208, 130 e 130 nel 2010 in favore dell’Ordine dei __________, ha emesso 4 fatture per la __________ di __________ di Euro 3'170 nel 2010, Euro 2’780 e Euro 5’080 nel 2011 e di Euro 3’755 nel 2012 ed ha emesso una fattura di Euro 2'500 nel 2012 in favore dello Studio __________. Inoltre sia nel 2010 che nel 2011 ha emesso una fattura di Euro 1'400 per l’attività svolta per l’__________ __________ di __________. Infine l’interessato ha svolto nel 2010 un’attività dipendente in favore della __________ dove ha percepito fr. 2'100, nonché, sempre nel 2010, un’attività in favore del __________ __________ per un importo di fr. 1'000; nel 2012 ha emesso una fattura di fr. 600 in favore di un privato.
L’amministrazione ha deciso di confermare lo statuto di dipendente e di affiliare l’interessato quale salariato il cui datore di lavoro non è tenuto a versare i contributi in Svizzera nel 2010 e nel 2011 e dal 2012 anche come indipendente per la sua attività svolta in tale qualità in entrambi i Paesi.
Va qui innanzitutto evidenziato che, nella misura in cui l’interessato, che risiede in Svizzera, va affiliato nel nostro Paese per l’attività dipendente svolta in favore di datori di lavoro con sede in un Paese dell’UE, spetta tuttavia di principio al datore di lavoro e non al lavoratore pagare i contributi sociali in Svizzera.
Un’affiliazione quale persona il cui datore di lavoro non è tenuto a pagare i contributi AVS, con l’obbligo per il dipendente di pagare i contributi, è infatti possibile, di principio, se il lavoratore ed il datore di lavoro hanno sottoscritto una convenzione, ai sensi dell’art. 109 del regolamento (CE) n. 574/72, rispettivamente, dal 1° aprile 2012, ai sensi dell’art. 21 del regolamento (CE) n. 987/2009, dove le parti convengono espressamente che gli obblighi del datore di lavoro di pagare i contributi e di fornire le indicazioni previste dalla legge sono a carico del lavoratore. Inoltre va indicato che il datore di lavoro è comunque responsabile del pagamento dei contributi (cfr. il modello di convenzione in vigore nel 2010, pag. 149 delle DAA).
In assenza di tale accordo spetta al datore di lavoro con sede all’estero pagare i contributi paritetici alla Cassa di compensazione in Svizzera (cfr. anche marg. 2039 delle DAA).
Questo Tribunale evidenzia che del resto anche nel diritto interno svizzero, di principio, l’obbligo di pagare i contributi compete al datore di lavoro e non al lavoratore stesso (art. 14 LAVS; cfr. anche Kieser, Bundesgesetz über die Alters- und Hinterlassenenversicherung, Zurigo 1996, pag. 96 ad art. 14: “Art. 14 Abs. 1 AHVG enthält das Prinzip der Beitragseherbung an der Quelle (AHI-Praxis 1995 149 E. 3b). Zur Entrichtung der paritätischen Beiträge, die an der Quelle erhoben werden, ist nach dem Gesetz einzig der Arbeitgeber verpflichtet. Er hat zu diesem Zweck den Beitrag des Arbeitsnehmers von dessen Lohn abzuziehen und mit seinem eigenen Beitrag an die Ausgleichskasse zu überweisen. Der Arbeitgeber ist in dieser Stellung sowohl zahlender Selbstschuldner als auch gesetzlicher Erfüllungsvertreter des Arbeitnehmers für dessen Schuld (EVGE 1968 242). Den Ausgleichskasse ist es nicht gestattet, den Arbeitnehmerbeitrag direkt beim Arbeitnehmer einzufordern (ZAK 1960 39 E. 1); sie sind eine mit öffentlich-rechtlichen Aufgraben betraute Anstalt und <<nicht ein privates Inkassobuero>> (EVGE 1956 186)“).
In concreto la Cassa non sembra aver esaminato questo aspetto fondamentale, che, di fatto, accolla al lavoratore dipendente l’onere contributivo.
Dagli atti emerge comunque che il 26 gennaio 2010 il ricorrente ha sottoscritto con l’Università __________ l’incarico professionale per una collaborazione “nell’ambito del progetto di ricerca in materia di __________ nei rapporti internazionali” per il periodo dal 1° febbraio 2010 al 31 dicembre 2010, nel quale le parti hanno fissato il reddito lordo (Euro 59'000) ed hanno stabilito che “tali importi devono intendersi al lordo di tutte le imposte e contributi dovuti in Svizzera, che rimarranno a Suo carico”(doc. 18a). Il secondo contratto prodotto dal ricorrente si riferisce invece al periodo dal 1° dicembre 2010 al 30 settembre 2011 (doc. 18b) e contiene l’indicazione che il corrispettivo di Euro 29'000 “copre e compensa tutti i servizi resi e si intende al netto della sola IVA. Il corrispettivo è inoltre comprensivo di ogni eventuale imposta, tassa, contributo, spesa, remunerazione, rimborso e/o indennizzo a qualunque titolo derivante od occasionato dalla esecuzione dell’incarico da parte del Professionista” (doc. 18b).
Ci si potrebbe chiedere se quanto contenuto nel contratto è sufficiente per ritenere che l’interessato si è assunto gli obblighi del datore di lavoro. Se infatti nella prima convenzione viene esplicitamente fatto riferimento “ai contributi dovuti in Svizzera, che rimarranno a suo carico”, nella seconda viene indicato genericamente che ogni eventuale imposta, tassa, contributo, spesa, rimunerazione, rimborso e/o indennizzo a qualunque titolo derivante od occasionato, è coperto e compensato dall’importo pattuito dalle parti.
Inoltre, secondo le norme europee (cfr. art. 109 del regolamento [CE] n. 574/72 e l’art. 21 paragrafo 2 del regolamento [CE] n. 987/2009), spetterebbe al datore di lavoro comunicare all’autorità competente dello Stato di residenza del proprio dipendente questa circostanza.
La questione comunque, secondo questo Tribunale, non merita ancora di essere risolta in questa sede poiché la decisione impugnata va comunque annullata per un ulteriore motivo.
Dal doc. 18 emerge che l’amministrazione ha indicato in una nota interna che secondo il diritto__________ le attività svolte in favore dei committenti __________ sarebbero da qualificare quali attività indipendenti, mentre secondo il diritto svizzero la qualifica sarebbe quella di attività dipendente per l’attività di ricercatore e di docente e di indipendente per l’attività di consulente.
Come visto, per “attività subordinata” e “attività autonoma” si devono intendere le attività lavorative che sono considerate tali ai sensi della normativa previdenziale dello Stato membro nel cui territorio le dette attività vengono svolte (sentenza del 24 luglio 2006, I 667/05, consid. 6.4.4; cfr. anche sentenza del 12 aprile 2006, inc. 35.2005.57, cfr. anche marg. 2013 delle direttive sull’assoggettamento [DAA] nella versione dal 1.1.2010).
A questo proposito il marg. 2014 delle DAA, nella versione in vigore dal 1.1.2010, prevede che se una persona esercita simultaneamente un’attività lucrativa in Francia e Svizzera, la qualifica dell’attività esercitata in Francia (salariata o indipendente) si effettua in applicazione del diritto francese e la determinazione dell’attività esercitata in Svizzera si effettua secondo la LAVS.
Ora, l’attività di docente, di massima e tranne casi particolari, viene necessariamente svolta nella sede della scuola o dell’Università per cui l’insegnante lavora.
La relativa qualifica dell’attività eseguita dal ricorrente nell’ambito della docenza per il master e i corsi di specializzazione in __________ andava pertanto eseguita secondo il diritto __________.
Lo stesso vale, se si segue il ragionamento della Cassa, per l’attività di ricerca.
Infatti, con la decisione su opposizione l’amministrazione ha affermato che “l’attività viene svolta principalmente presso i committenti” (punto 6 pag. 5, doc. 6).
Con la risposta l’amministrazione ribadisce che “in sede di opposizione il sig. RI 1 aveva confermato che la sua attività di ricerca è prevalentemente svolta in__________ (doc. 18)” (doc. III; ciò che, invece, il ricorrente nega, sostenendo di aver svolto l’attività prevalentemente in Svizzera, cfr. doc. I).
Ciò significa tuttavia che l’amministrazione ha qualificato l’attività di ricercatore che lei stessa riteneva essere svolta prevalentemente in __________, secondo il diritto svizzero invece di quello __________, violando in questo modo la giurisprudenza.
In altre parole se, come ritenuto in più occasioni dalla medesima amministrazione (cfr. doc. 25, nota del 4 agosto 2008: “si tratta di attività accessoria e per svolgerla si reca presso i committenti”, doc. 18, nota del 10 ottobre 2012: “l’attività viene svolta principalmente presso i committenti”; decisione su opposizione: “l’attività viene svolta principalmente presso i committenti” e risposta di causa:”In sede di opposizione il sig. RI 1, aveva confermato che la sua attività di ricerca è prevalentemente svolta in __________” e “concludiamo ipotizzando un legame quantomeno importante, tra l’attività di ricerca e quella di docente esercitata presso l’Università di __________, in materia molto affini tra di loro”), l’attività di ricercatore, oltre a quella di docente, è stata svolta prevalentemente in __________, è secondo il diritto __________ che deve essere qualificato il lavoro esercitato dall’insorgente e non in applicazione delle norme svizzere.
Per cui la Cassa avrebbe semmai dovuto ritenere l’insorgente come indipendente se, come sembra ritenere (doc. 18), il diritto __________, prevede che docenti e ricercatori che svolgono un’attività simile a quella del ricorrente sono ritenuti “lavoratori autonomi”.
Tuttavia il ricorrente con le osservazioni del 24 dicembre 2012 (doc. V) ha contestato la presa di posizione dell’amministrazione su questo punto, rilevando in sostanza che, mentre l’attività di ricerca nelle biblioteche è svolta prevalentemente in __________ l’attività di elaborazione e di analisi viene svolta prevalentemente in Svizzera.
Ritenuto che il luogo di lavoro è determinante per stabilire dapprima il diritto applicabile ed in secondo luogo lo Stato competente per il prelievo dei contributi ed accertata la pluralità di committenti e della attività svolte (docente, ricercatore e consulente) gli atti devono essere ritornati all’amministrazione affinché per ogni singolo rapporto lavorativo (di ricerca, di docenza e di consulenza) accerti dove viene svolta l’attività lavorativa (Svizzera, __________ od __________) e qualifichi di conseguenza lo statuto del ricorrente applicando il diritto svizzero, __________ od __________.
Dopo aver stabilito la qualifica (dipendente oppure indipendente) dell’attività esercitata per ogni singolo rapporto lavorativo, la Cassa applicherà le norme dell’ALC, del regolamento (CE) n. 1408/71 e, per il periodo successivo al 1° aprile 2012, quelle del regolamento (CE) n. 883/2004 per stabilire il Paese competente e fisserà i contributi dovuti dal ricorrente.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è accolto ai sensi dei considerandi.
§ La decisione impugnata è annullata e l’incarto rinviato all’amministrazione per i suoi incombenti.
2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Fabio Zocchetti