Raccomandata

 

 

Incarto n.
30.2012.43

 

cs

Lugano

11 febbraio 2013

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

 

 

 

 

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

 

 

redattore:

Christian Steffen, vicecancelliere

 

segretario:

Gianluca Menghetti

 

 

 

statuendo sul ricorso dell’11 dicembre 2012 di

 

 

 RI 1  

rappr. da:  RA 1  

 

 

contro

 

 

 

la decisione su opposizione del 13 novembre 2012 emanata da

 

CO 1  

 

 

in materia di contributi AVS

 

 

 

 

 

ritenuto,                           in fatto

 

                               1.1.   Con due distinte decisioni del 25 settembre 2012, confermate dalla decisione su opposizione del 13 novembre 2012, la CO 1 ha fissato i contributi dovuti da RI 1, quale persona senza attività lucrativa, nel 2010 e nel 2011, sulla base di una sostanza determinante di fr. 5'938'633 (doc. 10A), rispettivamente di fr. 6'471'149 (doc. 10C).

 

                               1.2.   Contro la predetta decisione su opposizione RI 1, rappresentata dall’avv. RA 1, è insorta al TCA, chiedendo in via principale la riforma della decisione impugnata ed in via subordinata il suo annullamento ed il rinvio degli atti alla Cassa per un nuovo calcolo del contributo (doc. I).

                                         La ricorrente, madre di due figlie nate nel __________, rispettivamente nel __________, evidenzia che parte della sostanza presa in considerazione dall’amministrazione nel calcolo del contributo appartiene alla figlia minorenne e deriva dalla successione relitta dal padre, __________. L’insorgente rileva che l’importo ereditato dalla madre e dalle due figlie è stato versato su un conto bancario e per ogni prelievo è necessaria la firma di tutte e tre. Inoltre in favore delle figlie è stata istituita una curatela che le impedisce di poter in qualche modo godere dell’importo della successione pertoccante alle figlie.

                                         L’interessata, dopo aver esaminato la giurisprudenza federale, afferma che i casi trattati dal TF riguardano delle fattispecie  relative a coniugi e che l’Alta Corte ha ritenuto di dover inglobare, a determinate condizioni, anche la sostanza dei figli, senza tuttavia mai chinarsi espressamente su un caso concreto relativo ai soli figli.

                                         Con riferimento alla sentenza pubblicata in DTF 101 V 177, la ricorrente sostiene che la sostanza dei figli minorenni va presa in considerazione solo se l’assicurato ne trae vantaggio, ossia se viene utilizzata in favore di tutto il nucleo famigliare. In concreto, per evitare che la madre potesse trarre vantaggi ingiustificati dalla sostanza ereditata insieme alle figlie, la Commissione Tutoria Regionale di __________ ha istituito una curatela e per prendere decisioni circa la destinazione e l’utilizzo dei soldi è necessario chiedere l’autorizzazione dell’autorità tutoria. Il denaro di pertinenza della figlia può essere utilizzato unicamente per le spese di quest’ultima.

                                         L’interessata chiede di conseguenza che nel calcolo dei contributi vada presa in considerazione unicamente la parte della sua sostanza e del suo reddito conseguito in forma di rendita.

 

                               1.3.   Con risposta del 21 dicembre 2012 l’amministrazione propone la reiezione del ricorso con argomentazioni che, laddove necessario, saranno riprese in corso di motivazione (doc. III).

 

                               1.4.   Il 10 gennaio 2013 la ricorrente ha notificato l’assunzione di ulteriori mezzi di prova ed ha affermato:

 

"  (…)

Nel caso di specie, checché ne dica la Cassa, la signora RI 1 non ha il godimento dei beni delle figlie, in particolare di __________a, ancora minorenne.

Il patrimonio della famiglia RI 1 è essenzialmente composto di beni immobili, quelli da reddito siti nel Canton __________. La qui ricorrente e le figlie provvedono al loro sostentamento attingendo dunque al reddito derivante dalla locazione di questi beni immobili.

Il fatto di vivere nella casa di __________, peraltro per ¼ anche di proprietà della signora RI 1 (cfr. estratto RF, Doc. I), non è assolutamente rilevante ai fini della determinazione dell’uso dei beni.

Le figlie __________ ed __________ sono ancora agli studi e vista la giovane età necessitano della vicinanza della madre che le segue nella cura ed educazione.

Inoltre la signora RI 1, per la sua quota parte provvede anche alle spese di manutenzione e non solo, legate alla proprietà di __________.

Ciò detto non si può certo ritenere che la ricorrente, per il semplice fatto di abitare in quella che è anche la sua casa, abbia il godimento dei beni della figlia.

Stesso discorso vale anche per gli altri oggetti facenti parte del patrimonio famigliare.__________di __________ qui allegato (doc. L), il reddito immobiliare (l’unico in comproprietà della famiglia) viene prima versato su un conto comune da cui poi vengono prelevati gli oneri ipotecari e poi suddiviso sui singoli conti secondo le rispettive quote successorie.

Dal conto della figlia minorenne confluiscono sul conto della madre unicamente gli averi necessari al suo sostentamento, avvallati peraltro sia dalla CTR che da suo curatore ad hoc avv. __________.

Il principio sancito dagli art. 318 ss CCS, è infatti quello per cui, di norma, gli averi di un minore non vengono presi in considerazione fintanto ciò non si renda necessario per il suo sostentamento. In quest’ottica è dunque il genitore in primis che è chiamato a provvedere al fabbisogno del figlio.” (doc. V)

 

                               1.5.   Il 30 gennaio 2013, in presenza delle parti, è stato sentito il teste __________, attivo presso l’Autorità di protezione di __________ (ex-Commissione Tutoria Regionale [CTR]; doc. VIII).

 

 

                                         in diritto

 

                               2.1.   A norma dell’art. 3 cpv. 1 LAVS gli assicurati sono tenuti al pagamento dei contributi fintanto che esercitano un’attività lucrativa. Se non esercitano un’attività lucrativa, l’obbligo contributivo inizia il 1° gennaio dell’anno successivo a quello in cui compiono i 20 anni e dura sino alla fine del mese in cui le donne compiono i 64 anni, gli uomini i 65 anni.

                                         Per l'art. 10 cpv. 1 LAVS, nella versione in vigore fino al 31 dicembre 2011, le persone che non esercitano un'attività lucrativa pagano, secondo le loro condizioni sociali, un contributo da Fr. 382.- a Fr. 8'400.-. Gli assicurati che esercitano un'attività lucrativa e che, durante un anno civile, pagano, incluso il contributo di un eventuale datore di lavoro, contributi inferiori a Fr. 382.-, sono considerati non esercitanti un'attività lucrativa.

                                         Per l'art. 10 cpv. 2 LAVS, nel tenore in vigore fino al 31 dicembre 2011, gli assicurati che non esercitano un'attività lucrativa, se mantenuti o assistiti da enti pubblici o da terzi, pagano il contributo minimo.

 

                                         L’art. 10 cpv. 1 LAVS, nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2012, prevede che gli assicurati che non esercitano un’attività lucrativa pagano un contributo secondo le loro condizioni sociali. Il contributo minimo è di 387 franchi; il contributo massimo corrisponde a 50 volte il contributo minimo. Gli assicurati che esercitano un’attività lucrativa e che, durante un anno civile, pagano contributi inferiori a 387 franchi, incluso il contributo di un eventuale datore di lavoro, sono considerati persone senza attività lucrativa. Il Consiglio federale può aumentare l’importo limite in funzione delle condizioni sociali dell’assicurato per le persone che non esercitano durevolmente un’attività lucrativa a tempo pieno.

                                         Per l’art. 10 cpv. 2 LAVS, in vigore dal 1° gennaio 2012, pagano il contributo minimo gli studenti che non esercitano un’attività lucrativa, fino al 31 dicembre dell’anno in cui compiono i 25 anni (lett. a), le persone senza attività lucrativa che ricevono un reddito minimo o altre prestazioni dell’aiuto sociale pubblico (lett. b), le persone senza attività lucrativa assistite finanziariamente da terzi (lett. c).

 

Il contributo AVS è dunque pagato "secondo le condizioni sociali" dell'assicurato. Questi assicurati sono tenuti a pagare i contributi sia sulla sostanza, sia sul reddito annuo conseguito sotto forma di rendite moltiplicato per 20, ciò che corrisponde ad un tasso di interesse del 5% (art. 28 cpv. 1, 2 e 3 OAVS; RCC 1990 pag. 455 consid. 2a; RCC 1986 pag. 350).

 

Nella sua giurisprudenza, il TFA (dal 1° gennaio 2007: TF) ha costantemente interpretato la nozione di "reddito conseguito in forma di rendite" in senso lato. In effetti se ciò non dovesse essere il caso, prestazioni di importi considerevoli e versate in modo irregolare verrebbero sottratte alla riscossione dei contributi con il pretesto che non si tratterebbe né di una rendita in senso stretto, né di un reddito determinante.

 

L'Alta Corte ha stabilito che se le prestazioni in questione, indipendentemente dal fatto che presentino o no le caratteri-stiche delle rendite, contribuiscono al mantenimento dell'assicu-rato, occorre qualificare queste ultime come delle rendite. Infatti, si tratta di elementi del reddito che esercitano un'influenza sulle condizioni sociali di una persona senza attività lucrativa (Pratique VSI 1994, pag. 207 e 176; RCC 1991 pag. 433 consid. 3a, con riferimenti di dottrina e di giurisprudenza).

 

La giurisprudenza dell'allora Tribunale federale delle assicurazioni è stata ripresa nelle Direttive sui contributi dei lavoratori indipendenti e delle persone senza attività lucrativa (DIN) nell'AVS, AI e IPG, edite dall'UFAS, e considera in particolare, per il periodo in esame, come reddito conseguito sotto forma di rendite: le rendite d'invalidità dell'assicurazione militare (RCC 1949 pag. 473), le indennità giornaliere dell'assicurazione malattia (RCC 1980 pag. 211), le rendite del secondo pilastro e l'anticipo AVS che l'istituto di previdenza accorda ad un assicurato prima dell'età che dà diritto alla rendita AVS (RCC 1988 pag. 184), le rendite e le pensioni di ogni genere, comprese quelle versate da un'assicurazione sociale di uno Stato estero (RCC 1991 pag. 433 consid. 3c, RCC 1988 pag. 184), le rendite d'invalidità e le indennità giornaliere dell'assicurazione infortuni obbligatoria (RCC 1982 pag. 82), le rendite per perdita di guadagno versate dalle assicurazioni-vita private e le rendite versate da istituti stranieri d'assicurazione a delle vittime di guerra (RCC 1985 pag. 158), i redditi provenienti da contratti di rendita vitalizia (art. 521 CO) o da convenzioni analoghe che si basano su una cessione di elementi di sostanza, il valore locativo di un immobile sul quale il beneficiario detiene un diritto d'abitazione (art. 776 CC), il valore locativo di un'abitazione messa gratuitamente a disposizione (RCC 1965 pag. 93), l'importo stimato delle spese ritenuto dalle autorità fiscali per il calcolo dell'imposta secondo il dispendio giusta l'art. 14 LIFD, i redditi periodici provenienti dalla vendita di brevetti, dalla concessione di licenze o dal trasferimento di diritti d'autore sempreché non si tratti di redditi provenienti dall'esercizio di un'attività lucrativa (RCC 1951 pag. 236), le prestazioni fornite in maniera duratura da un terzo (RCC 1979 pag. 29), le rendite per i figli se non sono beneficiari diretti (RCC 1990 pag. 454), le prestazioni ottenute da una persona assicurata a seguito di un divorzio o della dissoluzione giudiziaria di un partenariato registrato, esclusi i contributi di mantenimento per i figli (RCC 1959 pag. 398, RCC 1958 pag. 66), i redditi da attività lucrativa del coniuge che non soggiace all'assicurazione svizzera (Pratique VSI 1999 pag. 204 = DTF 125 V 230, Pratique VSI 1994 pag. 174).

 

Al contrario, non rientrano, di massima, nel concetto di reddito conseguito sotto forma di rendite, nel 2010 le rendite dell'AVS, prese in considerazione (nella misura in cui si tratta di rendite di vecchiaia o vedovanza) per i contributi dovuti dal 1° gennaio 2011 (cfr. art. 28 cpv. 1 OAVS e contrario e DIN); dell'AI federale, nonché le prestazioni complementari (prestazioni proprie di queste assicurazioni; art. 28 cpv. 1 OAVS; RCC 1991 pag. 433 consid. 3c), le indennità giornaliere dall'AI (DTF 107 V 69; RCC 1991 pag. 433 consid. 3a, RCC 1990 pag. 456 consid. 2b, RCC 1982 pag. 82), le rendite e le pensioni per i figli, a condizione che i figli vi abbiano un diritto proprio (ad esempio le rendite per orfani ai sensi della LAINF), il provento della sostanza se l'importo di quest'ultima è noto o può essere stabilito dalla cassa di compensazione (RCC 1990 pag. 454; Pratique VSI 1994 pag. 207 = DTF 120 V 163), i contributi di mantenimento del diritto di famiglia fintanto che non sono già contemplati dal N. 2072 DIN (art. 328 CC), le prestazioni periodiche versate a fine rapporto dal datore di lavoro ed il cui valore capitalizzato è stato sottoposto a contribuzione in virtù dell'art. 7 lett. q OAVS in occasione del primo versamento (STF H 242/04 dell'8 settembre 2005).

Per sostanza, ai fini dell'art. 28 OAVS si deve intendere l'insieme dei beni mobili o immobili di proprietà dell'assicurato, situati sia in Svizzera che all'estero (RCC 1952 pag. 94; Käser, Assurance-Vieillesse et Survivants II, FJS n. 468, pag. 15). Fanno pure parte della sostanza determinante del marito i beni della moglie qualunque sia il regime matrimoniale dei coniugi (Pratique VSI 1994 pag. 174; RCC 1991 pag. 437 consid. 4b, DTF 105 V 241) e i beni di cui l'assicurato ha l'usufrutto (DTF 101 V 178 = RCC 1976 pag. 153).

Ciononostante, computabile è unicamente la sostanza al netto, vale a dire che dal valore lordo devono essere detratti, fra l'altro, i relativi debiti (Käser, Unterstellung und Beitragswesen in der obligatorischen AHV, 2a edizione, Zurigo 1996, pag. 228, N. 10.28; Greber/Duc/Scartazzini, Commentaire des articles 1 à 16 de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS), pag. 347 n. 24 ad art. 10 LAVS).

 

                                         Per l’art. 28 cpv. 4 OAVS se una persona coniugata deve pagare contributi come persona senza attività lucrativa, i suoi contributi sono determinati in base alla metà della sostanza e del reddito conseguito in forma di rendita dei coniugi. Questa disposizione si applica anche a tutto l’anno civile in cui è stato concluso il matrimonio. Per tutto l’anno civile durante il quale è stato pronunciato il divorzio, i contributi sono determinati secondo il capoverso 1. Quest’ultimo si applica pure al periodo successivo al decesso del coniuge.

 

                                         A norma dell’art. 28 cpv. 4bis OAVS, in vigore fino al 31 dicembre 2011 (cfr., dal 1° gennaio 2012, l’art. 3 cpv. 4 lett. a LAVS), alle condizioni dell’articolo 3 capoverso 3 LAVS, i contributi delle persone senza attività lucrativa sono considerati pagati per tutto l’anno in cui il matrimonio è stato concluso oppure sciolto.

 

                                         Quindi, i contributi della singola persona sposata senza attività lucrativa sono determinati sull’insieme dei redditi da pensione e sostanza dei coniugi, il tutto diviso per metà, qualunque sia il loro regime e anche qualora i coniugi siano stati tassati in modo separato (P. Y. Greber, J. L.Duc, G. Scartazzini, Commentaire des articles 1 à 16 de la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants (LAVS), ad art. 10 LAVS, pag. 347 N. 25).

 

                                         Il Tribunale federale, a questo proposito, ha stabilito che l'art. 28 cpv. 4 OAVS è conforme alla legge e alla Costituzione (DTF 125 V 221 = Pratique VSI 1999 pag. 118, Pratique VSI 1999 pag. 204).

 

                               2.2.   I contributi sono fissati per ciascun anno di contribuzione. Per anno di contribuzione si intende l’anno civile (art. 29 cpv. 1 OAVS).

                                                      I contributi sono calcolati sul reddito conseguito in forma di rendita durante l’anno di contribuzione e sulla sostanza al 31 dicembre. Il reddito conseguito in forma di rendita non è convertito in reddito annuo. È fatto salvo il capoverso 6 (art. 29 cpv. 2 OAVS).

                                                      Le autorità fiscali cantonali stabiliscono la sostanza determinante per il calcolo dei contributi in base alla corrispondente tassazione cantonale passata in giudicato. Tengono conto dei valori di riparto intercantonali (art. 29 cpv. 3 OAVS).

                                                      La determinazione del reddito conseguito in forma di rendita incombe alle casse di compensazione, che si avvalgono della collaborazione delle autorità fiscali cantonali (art. 29 cpv. 4 OAVS).

                                                      L’importo delle spese stimato per il calcolo dell’imposta secondo il dispendio giusta l’articolo 14 LIFD deve essere equiparato al reddito conseguito in forma di rendita. La corrispondente tassazione relativa a quest’imposta è vincolante per le casse di compensazione (art. 29 cpv. 5 OAVS).

                                                      Se l’obbligo di contribuzione non dura tutto l’anno, i contributi sono riscossi proporzionalmente alla sua durata. Per il calcolo dei contributi sono determinanti il reddito conseguito in forma di rendita convertito in reddito annuo e la sostanza stabilita dalle autorità fiscali per l’anno civile in questione. Su richiesta dell’assicurato è tuttavia considerata la sostanza alla fine dell’obbligo contributivo, qualora questa si scosti considerevolmente da quella stabilita dalle autorità fiscali (art. 29 cpv. 6 OAVS nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2009).

                                                      Per il resto, gli articoli 22–27 sono applicabili per analogia alla fissazione e alla determinazione dei contributi (art. 29 cpv. 6 OAVS nel tenore in vigore fino al 31 dicembre 2008 = cpv. 7 dal 1° gennaio 2009).

                                        

                               2.3.   Nella fattispecie in esame oggetto del contendere è la presa in considerazione, nel calcolo del contributo, della sostanza appartenente alla figlia minorenne.

                                        

                                         A questo proposito va evidenziato che l’allora TFA (dal 1° gennaio 2007: TF), con una sentenza emanata prima dell’entrata in vigore, il 1° gennaio 1978, della modifica degli art. 318 e seguenti CC (Capo quarto: della sostanza del figlio) e pubblicata in DTF 101 V 177 (= RCC 1976 pag. 153), ha stabilito che la base del computo dei contributi personali dovuti dall’assicurato senza attività lucrativa comprende pure, di massima, oltre la sostanza della moglie (rispettivamente del marito), quella dei figli minorenni, nonché i loro redditi.

                                         Nella citata sentenza l’Alto Tribunale ha rilevato che:

 

"  (...) Attendu que l’art. 10 al. 1 LAVS prévoit que, dans les limites qu’il impose, la cotisation est fixée selon la condition sociale de l’assuré, le Tribunal fédéral des assurances a déclaré incluse dans la fortune déterminante la fortune de l’épouse de l’intéressé, lorsque ce dernier en retire un avantage, ce qui est censé être le cas (RO 98 V 92 consid. 2-4). Il doit en être de même de la fortune des enfants mineurs, pour des motifs analogues (...).”

 

                                         Quindi, secondo l’Alta Corte, la sostanza del figlio minorenne è da includere nel computo della sostanza determinante del genitore senza attività lucrativa nella misura in cui quest’ultimo ne tragga un vantaggio economico, ciò che appunto influenza le sue “condizioni sociali”.

 

                                         Sulla base della citata sentenza è stato adottato il marg. 2081 delle Direttive sui contributi degli indipendenti e delle persone senza attività lucrativa (DIN), per il quale fanno parte della sostanza determinante delle persone senza attività lucrativa i beni dei figli di cui hanno il godimento. Fino a prova del contrario il godimento è presupposto.

 

                                         Con sentenza 30.1995.240 del 28 maggio 1996 il TCA ha accolto il ricorso di un’assicurata che chiedeva lo stralcio, dall’importo della sostanza soggetta a contribuzione, della parte di proprietà della figlia minorenne. Questo Tribunale ha accertato che l’amministrazione e l’utilizzo del patrimonio della figlia erano sottoposti al controllo periodico da parte di un revisore e che la sostanza era stata consumata per coprire le spese di cura e terapia della bambina. Il TCA ha poi rilevato che parte della sostanza era stata erogata a favore della madre sotto forma di mutuo, operazione comunque avvallata dal revisore. Considerato che gli interessi versati alla ricorrente aumentavano il rendimento del patrimonio della figlia e che ciò andava a favore della bambina, il Tribunale ha ritenuto che non si poteva parlare di godimento della sostanza da parte della madre, ciò che sarebbe stato il caso se il mutuo fosse stato erogato senza corresponsione di interessi. Il TCA ha poi evidenziato che se, per costante giurisprudenza, gli alimenti in favore dei figli versati dal coniuge divorziato non fanno parte del reddito conseguito sotto forma di rendita del coniuge senza attività lucrativa al quale la prole è stata affidata, analogicamente anche la somma corrisposta alla figlia dell’assicurata nel caso allora giudicato, non andava computata nella sostanza della madre.

 

                                         Con sentenza 30.1999.214 del 22 gennaio 2011, il TCA ha accolto il ricorso di una madre che chiedeva lo stralcio della sostanza della figlia minorenne, affermando:

 

"  Nel caso di specie dagli atti dell'incarto emerge che Y, deceduto nel 1990, ha lasciato in legato a X, figlia della ricorrente, la somma di ZZZ di franchi, ricavata dalla vendita di un immobile (cfr doc. XI/1 e A2). Questo importo, secondo le disposizioni testamentarie, deve essere gestito dall'assicurata, la quale può disporre del reddito per il mantenimento di X fino al compimento dei vent'anni (doc. XI/1 e A2). In particolare, come risulta pure dalla lettera della banca presso cui era stata aperta la relazione bancaria della figlia, l'insorgente, fino al ….. (compimento dei 20 anni da parte di X), ha potuto disporre dei redditi maturati sull'importo menzionato (doc. XI). Come si evince dai documenti trasmessi dalla ricorrente stessa su richiesta del TCA (doc. B1, doc. B6) e dalla lettera del 4 ottobre 1996 inviata alla cassa, e allegata al gravame dalla ricorrente (doc. A2) tali redditi servivano per mantenere e far studiare la figlia.

 

Va anzitutto rilevato che, avendo la figlia compiuto i vent'anni il ….. (cfr. ricorso e doc. B1), essa ha acquisito la maggiore età (18 anni) nel 1997, per cui la giurisprudenza secondo la quale la sostanza del figlio minorenne è da includere nel computo della sostanza determinante del genitore senza attività lucrativa non trova applicazione nel caso di specie. Poiché parte del capitale, perlomeno fr. ZZZ (cfr. doc. B4) appartiene alla figlia maggiorenne e considerato che la madre è stata incaricata di gestirlo (amministrarlo) per mantenere la figlia, con l'obbligo di non intaccare il capitale (doc. XI/1) la sostanza di X non può essere inclusa nel patrimonio determinante per il calcolo dei contributi dovuti dalla madre.

 

In concreto non si potrebbe in ogni caso nemmeno considerare che la madre abbia un usufrutto sul capitale della figlia, ossia il godimento completo di una cosa o di un diritto.

                                                                              

(…)

 

A titolo abbondanziale va rilevato che, se gli alimenti per figli versati dal coniuge divorziato non fanno parte del reddito conseguito sotto forma di rendita del coniuge senza attività lucrativa al quale la prole è stata affidata (DTF 104 V 181; (…); marg. 2072 delle direttive UFAS sui contributi dei lavoratori indipendenti e delle persone senza attività lucrativa), analogicamente, anche la somma corrisposta alla figlia X non deve essere computata nella sostanza della madre. Nei due casi esclusivi beneficiari sono infatti i figli.”

 

                                         Va ancora evidenziato che con sentenza del 9 dicembre 2011, cresciuta in giudicato, pubblicata in SVR 12/2012, AHV Nr. 18 pag. 67 seguenti, il Tribunale cantonale di Friborgo ha stabilito che quando un genitore è tenuto a versare dei contributi AVS per persone senza attività lucrativa, nel calcolo non può essere inclusa la sostanza del figlio e che “L’AVS è un’assicurazione individuale”.

                                         Nel caso giudicato dal Tribunale cantonale friborghese si trattava di stabilire se prendere in considerazione la sostanza ereditata dalla figlia minorenne della ricorrente, di cui l’interessata era unicamente l’amministratrice, ma di cui non aveva la libera disposizione essendo soggetta, per il suo utilizzo, all’autorizzazione dell’autorità tutoria.

                                         Il Tribunale del Canton Friborgo, dopo aver rammentato le norme applicabili al caso di specie, ha evidenziato che le prestazioni AVS di cui la persona assicurata beneficerà in futuro dipendono direttamente dai contributi prelevati durante la vita attiva. Questi contributi, personali, non possono, di massima, fondarsi sulla sostanza di un terzo. In questo senso, e conformemente alla giurisprudenza federale, non fanno parte della sostanza e del reddito conseguito sotto forma di rendite i soldi percepiti da un ex-coniuge quale rappresentante dei figli e messi a disposizione per il loro mantenimento.

                                         Ciò, secondo il Tribunale cantonale friborghese, deve valere anche nel caso giudicato, dove i contributi personali della madre sono stati invece fissati anche sulla base dei beni ereditati dalla figlia minorenne di cui tuttavia non ha la libera disposizione ma che saranno di principio esclusivamente utilizzati, con l’approvazione dell’autorità tutoria, per il mantenimento della figlia, come lo prevedono le norme del diritto civile agli art. 318 e seguenti CC (in particolare art. 320 CC).

                                         Nel caso giudicato a Friborgo, la figlia era la sola erede legale e i conti bancari erano a suo nome, per cui il Tribunale ha accertato che la madre non aveva il libero godimento dei beni della figlia ai sensi delle direttive applicabili.

                                         Il Tribunale cantonale ha poi escluso un’interpretazione estensiva dell’art. 28 OAVS come invece chiesto dall’amministrazione, rilevando che l’affiliazione all’AVS è personale e non si estende al coniuge. Analogamente non può estendersi alla figlia ritenuto che l’art. 3 cpv. 1 LAVS prevede espressamente che non sono soggetti al prelievo di contributi quali persone senza attività lucrativa gli assicurati che hanno meno di 20 anni. La percezione di contributi sulla sostanza di minorenni si farebbe contra legem, ossia senza base legale. Il Tribunale ha infine escluso anche un interesse pubblico preponderante ad estendere, a titolo di solidarietà universale, la base del finanziamento AVS per prendere in considerazione i beni ereditati dalla figlia nella sostanza della madre.

 

                               2.4.   Dalla giurisprudenza sopra riportata emerge che, di massima, la sostanza dei figli minorenni va presa in considerazione nel calcolo dei contributi dovuti dai genitori senza attività lucrativa nella misura in cui la persona assicurata ne trae un giovamento.

 

                                         Per quanto concerne il prelevamento sulla sostanza del figlio, l’art. 320 cpv. 2 CC prevede che se necessario per provvedere alle spese di mantenimento, educazione o istruzione, l’autorità tutoria può permettere ai genitori di attingere in misura determinata anche alla rimanente sostanza del figlio.

                                         Circa l’impiego dei redditi della sostanza del figlio, i genitori possono utilizzarli per il suo mantenimento, la sua educazione e istruzione e, in quanto l’equità lo richieda, anche per i bisogni dell’economia domestica. Il cpv. 2 prevede che l’avanzo spetta alla sostanza del figlio.

                                         Come emerge dal Messaggio del 5 giugno 1974 del Consiglio federale all'Assemblea federale sulla modificazione del Codice civile svizzero (Filiazione; FF 1974 II pag. 1 e seguenti), entrato in vigore il 1° gennaio 1978, quando l’allora TFA ha emesso, il 6 giugno 1975, la citata sentenza pubblicata in DTF 101 V 177, l’avanzo dell’impiego dei redditi non spettava alla sostanza del figlio, bensì dei genitori (cfr. pag. 92 del citato Messaggio):

 

"  I redditi della sostanza dei figli devono essere impiegati per sopperire alle spese del loro mantenimento, educazione ed istruzione.

L'eventuale avanzo non è tuttavia più attribuito ai genitori come finora previsto (art. 293 CC).

Quest'ultimi, in quanto l'equità lo richieda, possono nondimeno impiegare i redditi anche per i bisogni dell'economia domestica; l'avanzo spetta ormai alla sostanza dei figli giusta l'articolo 319 del disegno."

                                         Vi è pertanto stata una modifica importante, dopo l’emissione della sentenze federale, circa l’attribuzione del reddito dei figli una volta dedotto l’importo per il loro mantenimento, per la loro educazione e la loro istruzione, nel senso che dal 1° gennaio 1978 l’ammontare rimanente va attribuito ai figli e non più ai genitori. 

 

                                         Alla luce di quanto sopra esposto, se i genitori non possono trarre alcun giovamento dalla sostanza del figlio (o dai redditi della sostanza) per i bisogni dell’economia domestica, essa non va presa in considerazione per il calcolo del contributo della persona assicurata.

 

                               2.5.   In concreto la sostanza netta della ricorrente e della figlia minorenne, evinta dalle tassazioni fiscali, ammontava nel 2010 a fr. 5'938'633, nel 2011 a fr. 5'802'989 (cui l’amministrazione ha aggiunto, nel calcolo del contributo del 2011, il reddito conseguito in forma di rendita [fr. 33’408], qui non contestato, moltiplicato per venti, conformemente all’art. 28 OAVS).

 

                                         La sostanza, oltre che da capitali, è composta di immobili siti sia in Ticino (__________ e __________; per un valore complessivo dell’asse ereditario nel 2006 [compresa la seconda figlia] di fr. __________ prima della deduzione dei passivi; cfr. doc. 25) che a __________ (per un valore complessivo dell’asse ereditario nel 2006 [compresa la seconda figlia] di fr. __________, prima della deduzione dei passivi; cfr. doc. 25).

 

                                         Non è inoltre contestato che in seguito alla successione relitta da fu __________, è stata attribuita una quota di ¼ alla ricorrente e di 3/8 alle due figlie (__________, nata nel __________ ed __________, nata nel __________; cfr. anche doc. V/I - L).

 

                                         Nel 2006 è stata istituita una curatela ad hoc in favore delle due figlie (allora entrambe minorenni), in applicazione dell’art. 392 cifra 2 CC, nel tenore in vigore fino al 31 dicembre 2012, secondo cui quando in un determinato affare il rappresentante ordinario di un minorenne o di un interdetto abbia interessi propri in collisione con quelli della persona rappresentata, l’autorità tutoria nomina un curatore con il compito, in questo caso, di rappresentarle nella successione e di chiedere i consensi previsti dagli art. 421 e 422 CC (nel tenore in vigore fino al 31 dicembre 2012 doc. D). La curatela è stata istituita perché l’insorgente, nella sua qualità di rappresentante legale, non può rappresentare le figlie a causa di un conflitto d’interesse (ciò, considerato che la successione comporta la proprietà di importanti oggetti immobiliari e che l’interessata era rappresentata dall’avv. __________ nella procedura di successione del defunto coniuge).

 

                                         L’insorgente afferma che il patrimonio ereditato da lei e dalle figlie è stato versato su un conto bancario della __________, di cui ha prodotto la domanda di apertura conto/deposito del 20 settembre 2010 e da cui emerge che titolari del conto sono la ricorrente e le due figlie, le quali dispongono della firma “congiunta a 3 (doc. E).

                                         Essa ha inoltre prodotto il verbale del 29 febbraio 2012 della Commissione tutoria regionale __________ (CTR), da cui emerge che:

 

"  1)     La relazione __________ presso __________ intestata alla Comunione

         ereditaria fu __________ viene così regolamentata

 

1.1    la rubrica __________ __________ (3/8) è riconosciuta e attribuita in esclusività a __________

1.2)  la rubrica __________ fin tanto che non verrà chiusa è attribuita alla comunione ereditaria;

1.3)  la rubrica __________ fin tanto che non verrà chiusa è attribuita alla comunione ereditaria;

1.4)  la rubrica __________ Affitti stabili è attribuita alla comunione ereditaria;

1.5)  la rubrica __________ __________ (3/8) è riconosciuta e attribuita in esclusività a __________;

1.6)  la rubrica __________ Interessi stabili __________ fin tanto che non verrà chiusa è attribuita alla comunione ereditaria;

1.7)  la rubrica __________ RI 1 (1/4) è riconosciuta e attribuita in esclusività a RI 1;

 

Le rispettive parti e per __________ il curatore (fino alla maggiore età) potranno disporre liberamente delle rubriche a loro assegnate in esclusività e se richiesto chiuderle indirizzando il saldo come meglio credono.

 

2)   Premesso che sulla la rubrica __________ Affitti stabili è previsto un accredito mensile costante (dedotte le imposte e le spese di manutenzione) di circa CHF 33'000.--, tenendo conto di interessi stimati in eccesso di circa CHF 5'000-- mensili (ad un tasso variabile), le parti concordano che il saldo (adeguato sulla base delle variazione degli interessi) verrà ripartito sulle reciproche rubriche o conti sostitutivi secondo le aspettative ereditarie di 3/8 per ____________________ e __________ e 2/8 per RI 1. Le parti concordano di mantenere in ogni caso un saldo attivo di almeno CHF 20'000.-- sulla rubrica a garanzia degli interessi ipotecari trimestrali.

 

3)   Dalla rubrica o conto sostitutivo intestati a __________ verrà versato fino al mese del raggiungimento della maggiore età, mensilmente, la somma di CHF 7'500.- sul conto indicato dalla signora RI 1;

(…)” (doc. L)

                                         Dalla deposizione del 30 gennaio 2013 di __________, contabile dell’allora CTR (dal 1° gennaio 2013: autorità di protezione), emerge:

 

"  Da un paio d'anni, la data esatta non la ricordo, mi occupo degli aspetti sostanzialmente contabili ma pure degli aspetti finanziari ed economici in generale.

È giusto dire che gli Eredi fu __________ dispongono di un importante patrimonio costituito sostanzialmente da immobili, in parte in Ticino dove vi è uno stabile a __________ e la Casa di __________ che sono nella disponibilità alla famiglia mentre immobili di reddito in Ticino non ce ne sono gli stessi sono nel Cantone di __________, tutti beni locati tranne uno che si trova attualmente sfitto per ragioni della sua ubicazione.

 

È giusto dire che la redditività di questi immobili viene convogliata su di un conto bancario aperto a nome della CE presso __________ dal quale vengono effettuati tutti i pagamenti che la manutenzione e la gestione degli immobili impone, si tratta di pagamento di interessi passivi, ammortamento e ipoteche e le classiche spese per riparazione e gestione. L'avere che rimane in conto e quindi il guadagno netto viene suddiviso secondo le quote spettanti ad ognuno delle eredi e versato sui rispettivi conti degli eredi.

 

È giusto dire che dai fondi depositati sul conto di __________ la mamma non può effettuare alcun pagamento o prelevamento e non ne ha assolutamente la disponibilità se occorrono spese per la figlia il prelevamento deve essere autorizzato dal curatore __________ che normalmente chiede il consenso alla Commissione.

 

È giusto dire che dal conto intestato ad __________ vengono addebitati mensilmente fr. 7'500.-- che vengono girati sul conto della mamma e di cui la mamma può disporre liberamente. Adesso salvo errore da parte mia l'addebito avviene con ordine automatico in precedenza non era così.

 

È giusto dire che al netto di tutte le spese e di una riserva che è stata costituita per assorbire l'eventuale oscillazione dei tassi ipotecari la CE dispone mensilmente di fr. 28'000.-- di cui 3/8 pertoccano ad __________ ossia fr. 10'500.--, una fetta di analoga portata vanno alla primogenita e grosso modo fr. 7'000.-- alla mamma.

 

I fr. 7'500.-- sono stati determinati sulla base di un budget, un piano finanziario, chiesto dalla CTR __________ ed al quale poi sono state escluse determinate spese o comunque ridotte ed è stato fissato l'importo alla luce di un tenore di vita che è indubbiamente consono allo stato sociale.

 

La scelta dell'importo è stato frutto di un lavoro ponderato con il consenso del curatore __________ e soprattutto a fronte di pezze giustificative a sostegno delle spese.

 

Queste spese derivano sostanzialmente dalla pratica di sport (tennis equitazione) dalla frequentazione di scuole e la formazione e ad un hobby di __________ piuttosto oneroso ma che non tocca indubbiamente a noi sindacare. Vi sono poi le spese personali di vestiario e la mobilità, __________ partecipa ai costi per le auto.

 

La soluzione che scaturisce dal verbale del 29.2.2012 viene a sanare una prassi precedente piuttosto confusa dove le spese uscivano a blocchi spesso con ritardo tanto che vi furono richiami e precetti esecutivi per spese che non si riuscivano a pagare perchè la CTR non poteva autorizzare tempestivamente i pagamenti. Tutti i pagamenti erano giustificati e verificati dalla CTR anche prima di questo accordo.” (doc. VIII)                                        

 

                               2.6.   Alla luce degli accertamenti effettuati da questo Tribunale e della giurisprudenza federale e cantonale applicabile al caso di specie, questo TCA deve ritenere che la sostanza appartenente alla figlia minorenne, __________, non va presa in considerazione nel calcolo del contributo dovuto dalla ricorrente.

 

                                         Per quanto concerne gli immobili siti a __________ ed i redditi conseguiti con la loro locazione, la madre non può trarre alcun giovamento dalla quota parte appartenente alla figlia, poiché gli utili e le spese vengono suddivisi equamente tra le parti in funzione delle quote loro spettanti (doc. VIII: “È giusto dire che la redditività di questi immobili viene convogliata su di un conto bancario aperto a nome della CE presso __________ dal quale vengono effettuati tutti i pagamenti che la manutenzione e la gestione degli immobili impone, si tratta di pagamento di interessi passivi, ammortamento e ipoteche e le classiche spese per riparazione e gestione. L'avere che rimane in conto e quindi il guadagno netto viene suddiviso secondo le quote spettanti ad ognuno delle eredi e versato sui rispettivi conti degli eredi.”).

 

                                         Ciò vale pure per i conti aperti presso la __________. Senza il consenso del curatore la figlia minorenne non può effettuare prelievi e la madre non può disporre liberamente della sostanza ivi depositata e dei redditi (cfr. anche art. 421 e 422 CC nel tenore in vigore fino al 31 dicembre 2012; cfr. doc. VIII: “È giusto dire che dai fondi depositati sul conto di __________ la mamma non può effettuare alcun pagamento o prelevamento e non ne ha assolutamente la disponibilità se occorrono spese per la figlia il prelevamento deve essere autorizzato dal curatore __________ che normalmente chiede il consenso alla Commissione.”). Alla ricorrente, a partire dal mese di marzo 2012, viene versato un importo mensile di fr. 7'500, prelevato dal conto della figlia, che serve tuttavia solo al mantenimento, all’istruzione ed all’educazione di __________, ma non ai bisogni generali dell’economia domestica. L’ammontare è stato vagliato dall’autorità tutoria che, sulla base delle pezze giustificative presentate, ha fissato l’importo ritenuto più consono (“I fr. 7'500.-- sono stati determinati sulla base di un budget, un piano finanziario, chiesto dalla CTR __________ ed al quale poi sono state escluse determinate spese o comunque ridotte ed è stato fissato l'importo alla luce di un tenore di vita che è indubbiamente consono allo stato sociale. La scelta dell'importo è stato frutto di un lavoro ponderato con il consenso del curatore __________ e soprattutto a fronte di pezze giustificative a sostegno delle spese. Queste spese derivano sostanzialmente dalla pratica di sport (tennis equitazione) dalla frequentazione di scuole e la formazione e ad un hobby di __________ piuttosto oneroso ma che non tocca indubbiamente a noi sindacare. Vi sono poi le spese personali di vestiario e la mobilità, __________ partecipa ai costi per le auto.”).

 

                                         Circa gli immobili siti in Ticino, e meglio quello di __________, dove l’insorgente abita insieme alle figlie e che la Cassa ritiene di dover comunque prendere in considerazione poiché la madre ne trae giovamento nella misura in cui vi abita (cfr. risposta di causa, doc. III), questo Tribunale rileva quanto segue.

 

                                         Dall’estratto del registro fondiario del Comune di __________ emerge che l’immobile è detenuto in comproprietà dalla ricorrente e dalle figlie e che alla madre sono stati attribuiti 2/8 (3/8 alle figlie; cfr. doc. V/I).

                                         Essendone comproprietaria ha i diritti e gli obblighi di un proprietario (cfr. art. 646 cpv. 3 CC) e, conformemente all’art. 648 cpv. 1 CC, è autorizzata “a rappresentare la cosa, ad usarne e goderne nella misura compatibile con i diritti degli altri”.

                                         Il diritto di trarre giovamento dalla proprietà di __________ non deriva pertanto dalla circostanza che parte dell’immobile appartiene alla figlia minorenne, ma dal fatto che l’interessata né è lei stessa, in parte, proprietaria. Del resto, proprio per la sua qualità di comproprietaria, la ricorrente, nei limiti imposti dalla legge, può trarre giovamento anche dalla parte di proprietà della figlia maggiorenne, senza che ciò implichi, nel calcolo del contributo, di prendere in considerazione anche la quota parte della figlia __________. Altrimenti, in presenza di una comproprietà, indipendentemente dai legami di parentela, occorrerebbe sempre prendere in considerazione il valore dell’intera proprietà, ossia di redditi e sostanza appartenenti a terzi.

                                         Tuttavia, come emerge pure dalla sentenza friborghese pubblicata in SVR 12/2012, AHV Nr. 18, pag. 67, i contributi non devono, di principio ed in assenza di una base legale, fondarsi sulla sostanza ed i redditi di terzi. Del resto, i coniugi non pagano il contributo sull’intero patrimonio, bensì, ciascuno, se affiliato come persona senza attività lucrativa, su metà della sostanza (cfr. art. 28 cpv. 4 OAVS).

                                         Alla luce di quanto sopra esposto il ricorso va accolto, la decisione impugnata annullata e l’incarto rinviato all’amministrazione affinché ricalcoli il contributo dovuto dall’insorgente senza prendere in considerazione la sostanza della figlia minorenne.                                       

 

                                         Alla ricorrente, rappresentata da un avvocato, vanno assegnate le ripetibili (art. 61 lett. g LPGA).

 

                               2.7.   L’assicurata ha chiesto l’assunzione di ulteriori prove, tra le quali il suo interrogatorio, l’audizione testimoniale di __________ ed __________ e l’edizione di tutta la documentazione finanziaria della famiglia __________ presso la Commissione Tutoria Regionale __________ (doc. V).

 

                                         Alla luce della documentazione prodotta dalle parti e ritenuto quanto emerso nell’ambito dell’audizione di __________, questo Tribunale ritiene superfluo procedere con ulteriori accertamenti e rinuncia all’assunzione delle prove richieste.

 

                                         Conformemente alla costante giurisprudenza, qualora l’istruttoria da effettuare d’ufficio conduca l’amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove (apprezzamento anticipato delle prove; Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, pag. 212 no. 450, Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2a ed., pag. 39 no. 111 e pag. 117 no. 320; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274; cfr. anche STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa C., H 103/01; DTF 122 II 469 consid. 4a, 122 III 223 consid. 3c, 120 Ib 229 consid. 2b, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti). Tale modo di procedere non costituisce una violazione del diritto di essere sentito desumibile dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (e in precedenza dall'art. 4 vCost.; DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti).

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

                                   1.   Il ricorso è accolto ai sensi dei considerandi.

                                      § La decisione impugnata è annullata e l’incarto rinviato all’amministrazione per un nuovo calcolo dei contributi.

                                   2.   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato. La Cassa verserà fr. 1'800.- (IVA inclusa, se dovuta) a titolo di ripetibili alla ricorrente.

 

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                           Il segretario

 

Daniele Cattaneo                                                  Gianluca Menghetti