Raccomandata

 

 

Incarto n.
30.2012.44

 

TB

Lugano

24 aprile 2013

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il giudice delegato

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Ivano Ranzanici

 

con redattrice:

Tanja Balmelli, vicecancelliera

 

 

segretario:

Fabio Zocchetti

 

 

 

statuendo sul ricorso del 14 dicembre 2012 di

 

 

 RI 1  

rappr. da:  RA 1  

 

 

contro

 

 

 

la decisione su opposizione del 13 novembre 2012 emanata da

 

Cassa CO 1  

 

 

in materia di rendite AVS

 

 

 

 

 

ritenuto                            in fatto

 

                                  A.   RI 1, nato nel 1933 e beneficiario nel 2001 di una rendita di vecchiaia di Fr. 1'613.- al mese (doc. 27), a fine agosto 2001 è rimasto vedovo (doc. 26), perciò con decisione del 13 settembre 2001 (doc. 24) la Cassa CO 1 ha rivisto il suo diritto e gli ha concesso, dal 1° settembre 2001, una rendita semplice di vecchiaia di Fr. 1'978.- al mese, comprensiva del supplemento di vedovanza del 20% (art. 35bis LAVS). Dal 2003 la sua rendita ammontava a Fr. 2'026.- (doc. 23), dal 2005 a Fr. 2'064.- (doc. 22), dal 2008 a Fr. 2'122.- (doc. 21) e dal 2011 a Fr. 2'227.- (doc. 19).

                                  B.   Il 3 maggio 2012 (doc. 17) la Cassa di compensazione ha scritto all'Ufficio controllo abitanti di __________ per accertare lo stato civile dell'assicurato e dalla risposta fornita il 22 maggio 2012 è emerso che dal 22 marzo 2003 RI 1 è coniugato con __________, 1955.

L'amministrazione ha quindi comunicato all'interessato di essere venuta a conoscenza del nuovo matrimonio e di trasmetterle copia dell'atto di matrimonio (doc. 15).

 

                                  C.   Con decisione del 28 settembre 2012 (doc. 8) la Cassa di compensazione ha emesso nei confronti dell'assicurato una decisione di compensazione fra le prestazioni ricevute indebitamente (Fr. 133'360.-) e le prestazioni di sua spettanza (Fr. 112'984.-), laddove l'importo del credito è stato fissato in Fr. 22'232.-.

Con decisione del 2 ottobre 2012 (doc. 10) la Cassa ha così notificato una decisione di restituzione dell'importo di Fr. 133'360.- in virtù dell'art. 25 LPGA per rendite di vecchiaia percepite indebitamente dal 1° ottobre 2007 al 31 ottobre 2012.

In pari data (doc. 12), la Cassa di compensazione ha informato l'assicurato che, a seguito del matrimonio con __________, le sue prestazioni sono state ricalcolate ed il suo diritto alla rendita dal 1° ottobre 2007 al 31 ottobre 2012 dà un importo complessivo di Fr. 111'128.-, a cui si aggiunge la rendita di novembre 2012 di Fr. 1'856.-.

Nel conteggio dettagliato che è seguito lo stesso giorno (doc. 6), la Cassa ha riassunto la situazione e ha chiesto all'assicurato il versamento di Fr. 22'232.- entro 30 giorni.

 

                                  D.   L'opposizione del 10 ottobre 2012 (doc. 5) con cui l'assicurato ha rilevato di soffrire di gravi problemi di salute dal 2003 che gli causano problemi di memoria e di avere scordato di informare la Cassa del suo nuovo matrimonio, ritenendo, peraltro, che tale informazione fosse stata trasmessa alla Cassa tramite il Comune di domicilio, è stata respinta con decisione su opposizione del 13 novembre 2012 (doc. B) della Cassa di compensazione.

L'amministrazione ha esposto gli articoli di legge applicabili e ha evidenziato che l'indebito versamento della rendita AVS è sorto dalla mancata comunicazione agli organi della Cassa della modifica del suo stato civile nel 2003, quando l'assicurato si è risposato. Di conseguenza, egli non aveva più diritto di beneficiare del supplemento erogato solo alle persone vedove ex art. 35bis LAVS, concessogli il 13 settembre 2001. La richiesta di restituzione della somma di Fr. 22'232.- è dunque corretta. Sulla domanda di condono la Cassa si pronuncerà soltanto quando la decisione di restituzione sarà cresciuta in giudicato.

                                  E.   Con ricorso del 14 dicembre 2012 (doc. I) RI 1, patrocinato dall'avv. RA 1, ha chiesto che la decisione su opposizione sia annullata e quindi che egli sia esonerato da qualsiasi obbligo di restituzione a favore della Cassa di compensazione. Il ricorrente ha osservato che, vista la sua età, le sue capacità cognitive non appaiono più del tutto integre. Inoltre, egli è stato gravemente malato così come certificato dal medico curante (doc. D), tanto che le conseguenze subite sono state gravemente invalidanti a tal punto che "possono aver influito negativamente sulla memoria dello stesso." (doc. D). All'insorgente non può dunque essere imputata alcuna responsabilità in merito alla mancata comunicazione del suo nuovo stato alla Cassa, giacché era in buona fede quando ha continuato a percepire le prestazioni comprensive del supplemento di vedovanza. Oltre a ciò, l'obbligo di restituire lo porrebbe in gravi condizioni economiche, visto che vive soltanto della rendita AVS e di una rendita della previdenza professionale di Fr. 762,30 al mese.

 

                                  F.   Il 4 gennaio 2013 (doc. III) l'amministrazione ha proposto di respingere il ricorso, visto che il ricorrente non ha apportato nuovi elementi tali da modificare la decisione su opposizione. Gli argomenti sollevati dall'insorgente sono di natura tale da essere esaminati nella procedura di condono sulla quale la Cassa si pronuncerà in un secondo momento, non appena la decisione di restituzione sarà cresciuta in giudicato.

 

L'insorgente ha chiesto di richiamare dall'Ufficio di stato civile di __________ la documentazione che ha inviato alla Cassa di compensazione per segnalare il cambiamento del suo stato civile (doc. V).

 

La Cassa non ha formulato osservazioni al riguardo (doc. VI).

 

 

considerato                    in diritto

 

in ordine

 

                                   1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell'istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 LOG (STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007).

nel merito

 

                                   2.   Oggetto del contendere è la restituzione di Fr. 22'232.- per prestazioni indebitamente percepite da RI 1 dal 1° ottobre 2007 al 30 ottobre 2012.

 

                                   3.   L'art. 25 cpv. 1 LPGA stabilisce che le prestazioni indebitamente riscosse devono essere restituite. La restituzione non deve essere chiesta se l'interessato era in buona fede e verrebbe a trovarsi in gravi difficoltà.

Il diritto di esigere la restituzione si estingue dopo un anno a decorrere dal momento in cui l'istituto di assicurazione ha avuto conoscenza del fatto, ma al più tardi cinque anni dopo il versamento della prestazione. Se il credito deriva da un atto punibile per il quale il diritto penale prevede un termine di prescrizione più lungo, quest'ultimo è determinante (art. 25 cpv. 2 LPGA).

 

L'art. 3 cpv. 1 OPGA prevede che l'ammontare della restituzione è stabilito mediante decisione.

 

Per giurisprudenza costante, nell'ambito delle assicurazioni sociali, la restituzione delle prestazioni presuppone, di regola, che siano adempiute le condizioni di una riconsiderazione o di una revisione processuale della decisione con la quale le prestazioni litigiose sono state versate (DTF 126 V 42 cons. 2b).

 

                                   4.   Per l'art. 53 cpv. 1 LPGA, le decisioni e le decisioni su opposizione formalmente passate in giudicato devono essere sottoposte a revisione se l'assicurato o l'assicuratore scoprono successivamente nuovi fatti rilevanti o nuovi mezzi di prova che non potevano essere prodotti in precedenza.

Per il cpv. 2, l'assicuratore può tornare sulle decisioni o sulle decisioni su opposizione formalmente passate in giudicato se è provato che erano manifestamente errate e se la loro rettifica ha una notevole importanza.

 

Dalla riconsiderazione (o riesame) va dunque distinta la revisione processuale delle decisioni amministrative.

 

L'allora TFA (dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale) ha stabilito che, in ambito di restituzione delle prestazioni, i principi applicabili al diritto precedentemente in vigore sono ancora attuali (STFA K 147/03 del 12 marzo 2004 = DTF 130 V 318).

 

Per analogia con la revisione processuale delle decisioni emanate dalle autorità giudiziarie, l'amministrazione è tenuta a procedere alla revisione di una decisione formalmente cresciuta in giudicato quando sono scoperti fatti nuovi o nuovi mezzi di prova atti ad indurre ad una conclusione giuridica differente (DTF 129 V 110, DTF 126 V 42 consid. 2b con rinvii; STFA C 191/02 del 15 luglio 2003; STFA I 339/01 del 29 novembre 2002).

 

Kieser, in ATSG-Kommentar, 2a ed., Zurigo 2009, a pag. 682, n. 47 ad art. 53, a proposito dell'art. 53 cpv. 3 LPGA, precisa:

 

"  b) Die in art. 53 Abs. 3 ATSG kodifizierte Regelung galt bereits nach der bisherigen Rechtsprechung (einlässliche Darstellung derselben Schlauri, 176 ff.; vgl. zudem SVR 2005 EL Nr. 3, P 7/02, E. 3.2), welche ihre Gültigkeit auch unter Berücksichtigung von Art 53 Abs. 3 ATSG beibehält. Insbesondere steht es dem Versicherungsträger frei, während des laufenden Beschwerdeverfahrens ohne Beachtung der besonderen Wiedererwägungs-voraussetzungen (insbesondere ohne Annahme einer zweifellosen Unrichtigkeit) auf den Entscheid zurückzukommen (vgl. BGE 107 V 192). Beinhaltet eine solche lite pendente erlassene Verfügung eine Schlechterstellung, stellt die entsprechende Verfügung lediglich einen Antrag an das Gericht dar, und es bleibt der Partei die Möglichkeit offen (auf welche sie hinzuweisen ist), das Rechtsmittel zurückzuziehen (vgl. BGE 127 V 234; zur Kritik von Schlauri, 173 ff.; an diesem Entscheid vgl. SVR 2005 EL Nr. 3, P 7/02, E. 3.3). Entspricht die Wiedererwägung sonst nicht dem im Beschwerdeverfahren gestellten Antrag, kommt sie bloss einem Antrag an das Gericht gleich (vgl. ZAK 1992 117). Im Übrigen wird bei einer entsprechenden Wiedererwägung das Beschwerdeverfahren gegenstandlos (vgl. ATSG-Kommentar, Art. 61 N 87). Allerdings ist es nach der Rechtsprechung dem Versicherungsträger nicht benommen, eine im Gerichtsverfahren vorgenommene Wiedererwägung zu widerrufen (vgl. SVR 2001 IV Nr. 20).".

 

La nozione di fatti o mezzi di prova nuovi si apprezza allo stesso modo in caso di revisione (processuale) di una decisione amministrativa (art. 53 cpv. 1 LPGA), di revisione di un giudizio cantonale (art. 61 lett. i LPGA) o di revisione di una sentenza fondata sull'art. 137 lett. b OG (Plädoyer 2007/1 pag. 62 [sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni I 642/04 del 6 dicembre 2005]).

Sono nuovi ai sensi di queste disposizioni solo i fatti già esistenti all'epoca della procedura precedente, ma che non erano stati allegati poiché non ancora noti nonostante tutta la diligenza del caso; i fatti verificatisi dopo la fine del processo, e comunque dopo il momento in cui, secondo le regole di procedura applicabili, potevano ancora essere addotti, non vanno invece considerati e non possono quindi fondare una domanda di revisione (DTF 121 IV 317 consid. 2 pag. 321; 118 II 199 consid. 5 pag. 204; 110 V 138 consid. 2 pag. 141; 108 V 170 consid. 1 pag. 171; Elisabeth Escher, Revision und Erläuterung, in: Thomas Geiser/Peter Münch [a cura di], Prozessieren vor Bundesgericht, 2a ed., Basilea e Francoforte 1998, n. 8.21; René A. Rhinow/Beat Krähenmann, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, Ergänzungsband, Basilea e Francoforte 1990, n. 43 B I c, pag. 132). I fatti nuovi devono inoltre essere rilevanti, vale a dire devono essere di natura tale da modificare la fattispecie alla base della sentenza contestata e da condurre a un giudizio diverso in funzione di un apprezzamento giuridico corretto. Per quanto concerne i nuovi mezzi di prova, gli stessi devono servire a comprovare i fatti nuovi che giustificano la revisione oppure fatti già noti e allegati nel procedimento precedente, che tuttavia non avevano potuto venir provati, a discapito del richiedente (DTF 127 V 353 consid. 5b pag. 358). Se i nuovi mezzi sono destinati a provare dei fatti sostenuti in precedenza, il richiedente deve pure dimostrare di non essere stato in grado di invocarli in tale procedimento. Una prova deve essere considerata concludente quando bisogna ammettere che essa avrebbe condotto il giudice a statuire in modo diverso se egli ne avesse avuto conoscenza nella procedura principale. È decisiva la circostanza che il mezzo di prova non serva solamente all'apprezzamento dei fatti, ma alla determinazione degli stessi. Non basta pertanto che in una nuova perizia siano apprezzati in modo diverso i fatti; occorrono invece elementi di fatto nuovi, dai quali risulti che il fondamento della pronunzia impugnata presentava difetti oggettivi. Per giustificare la revisione di una sentenza non basta che, dalla fattispecie conosciuta al momento dell'emanazione della pronunzia principale, il perito tragga, ulteriormente, conclusioni diverse da quelle del tribunale. Neppure costituisce motivo di revisione il semplice fatto che il tribunale potrebbe aver mal interpretato fatti conosciuti all'epoca del procedimento principale. L'apprezzamento inesatto deve, al contrario, essere la conseguenza dell'ignoranza o della carenza di prove riguardanti fatti essenziali per la sentenza (DTF 127 V 353 consid. 5b pag. 358, 110 V 138 consid. 2 pag. 141, 291 consid. 2a pag. 293, 108 V 170 consid. 1 pag. 171; cfr. pure DTF 118 II 199 consid. 5 pag. 205).

 

L'amministrazione può riconsiderare una decisione passata formalmente in giudicato e sulla quale un'autorità giudiziaria non si è pronunciata nel merito, a condizione che sia senza dubbio errata e la sua rettifica rivesta un'importanza notevole. Questi principi sono pure applicabili nel caso in cui delle prestazioni siano state accordate senza essere state oggetto di una decisione formale se il loro versamento ha comunque validamente esplicato effetti giuridici (DTF 129 V 110, DTF 126 V 23 consid. 4b, DTF 126 V 46 consid. 2b, DTF 126 V 400 consid. 2b/a; STFA C 24/02 dell'11 febbraio 2004). Una decisione è stata ad esempio considerata senza dubbio errata a seguito di calcolo illegale di una rendita, in conseguenza ad una valutazione errata dell'invalidità per l'applicazione errata di principi fondamentali (DTF 119 V 483 consid. 3; DTF 110 V 179).

 

L'irregolarità deve essere manifesta. Il Tribunale federale ha precisato (STF 8C_883/2008 del 31 marzo 2009, consid. 4.1.2):

 

"  In particolare, non si può parlare di un'inesattezza manifesta se l'assegnazione della prestazione dipende dall'adempimento di condizioni materiali il cui esame presuppone un certo margine di apprezzamento riguardo a certi loro aspetti o elementi, e se la decisione iniziale appare ammissibile alla luce della situazione di fatto e di diritto. Se persistono ragionevoli dubbi sul carattere erroneo della decisione iniziale, le condizioni per procedere a una riconsiderazione non sono date (cfr. sentenza 9C_439/2007 del 28 febbraio 2008, consid. 3.1 con riferimenti).".

 

Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale (STF 9C_862/2010 del 18 gennaio 2012; STF 9C_1061/2010 del 7 luglio 2011, consid. 6.1), la riconsiderazione non è tuttavia ammissibile se la decisione è stata oggetto di controllo giudiziale nel merito (DTF 127 V 466 consid. 2c).

 

Per determinare se è possibile riconsiderare una decisione in quanto manifestamente erronea, occorre fondarsi sulla situazione giuridica esistente al momento della sua pronuncia, prendendo in considerazione la prassi allora in vigore (DTF 125 V 383 consid. 3 pag. 389 con riferimenti), tenuto conto del fatto che un cambiamento di prassi o di giurisprudenza non giustifica di regola una riconsiderazione (DTF 117 V 8 consid. 2c pag. 17; 115 V 308 consid. 4a/cc pag. 314). Per motivi legati alla sicurezza giuridica e per evitare che la riconsiderazione diventi uno strumento che consenta di riesaminare liberamente i presupposti del diritto a prestazioni di lunga durata, l'irregolarità deve essere manifesta. In particolare non vi è inesattezza manifesta se l'assegnazione della prestazione dipende dall'adempimento di condizioni materiali il cui esame presuppone un certo margine di apprezzamento riguardo a certi aspetti o elementi, e se la decisione iniziale appare ammissibile alla luce della situazione di fatto e di diritto. Se persistono ragionevoli dubbi sul carattere erroneo della decisione iniziale, non è possibile procedere ad un riesame (cfr. sentenza 9C_439/2007 del 28 febbraio 2008 consid. 3.1 con riferimenti).

 

Occorre inoltre precisare che il Tribunale non può obbligare l'amministrazione ad entrare nel merito di una tale richiesta, come è del resto espressamente previsto all'art. 53 LPGA, poiché non esiste un diritto alla riconsiderazione di una decisione cresciuta in giudicato (STF 8C_334/2008 del 26 novembre 2008, consid. 3.1; STF U 403/06 del 9 ottobre 2007, consid. 8; DTF 133 V 50 consid. 4.1 pag. 52, 127 V 466 consid. 2c; 106 V 78 consid. 2 pag. 79). Secondo la dottrina tuttavia la decisione di procedere o meno in tal senso deve rispettare il principio dell'uguaglianza di trattamento e non essere arbitraria (Kieser, ATSG-Kommentar, 2003, n. 22 ad art. 53).

 

L'amministrazione non è tenuta a riconsiderare una decisione, poiché essa ha unicamente la facoltà di procedere a un simile riesame nella misura in cui sono soddisfatte determinate condizioni; per contro né l'assicurato né il giudice possono obbligarla a un tale passo (STF 8C_257/2011 del 14 giugno 2011, consid. 4; STF 8C_302/2007 del 4 agosto 2008, consid. 3; STF H 223/06 del 17 gennaio 2008, consid. 5; citata STF U 403/06, consid. 8; STF I 309/06 del 20 aprile 2007, consid. 3; DTF 133 V 50 consid. 4.1).

 

Nella menzionata DTF 133 V 50, al considerando 4.2.2 il Tribunale federale ha pure statuito che una decisione con cui l'amministrazione rifiuta di entrare nel merito di una domanda di riesame non è impugnabile tramite la procedura di opposizione, in quanto una domanda di riconsiderazione può essere in ogni caso ripresentata in ogni tempo (citata STF U 403/06, consid.8).

 

                                   5.   In concreto, con decisione formale del 2 ottobre 2012 (doc. 10) la Cassa di compensazione, in virtù dell'art. 25 LPGA, ha osservato che è venuta a sapere che l'assicurato aveva contratto matrimonio con __________ e che pertanto la sua prestazione di vecchiaia doveva essere ricalcolata. A seguito del nuovo calcolo, è emerso che dal 1° ottobre 2007 al 31 ottobre 2012 l'assicurato aveva ricevuto un importo (Fr. 133'360.-) superiore a quanto di sua spettanza come beneficiario di una rendita di vecchiaia semplice (Fr. 111'128.-) e che quindi la differenza in eccesso di Fr. 22'232.- doveva essere restituita alla Cassa siccome indebitamente percepita.

 

La restituzione di prestazioni complementari si imporrebbe quindi a seguito della scoperta del nuovo matrimonio contratto dall'assicurato nel 2003. Secondo la Cassa di compensazione, l'assicurato avrebbe infatti così indebitamente beneficiato del supplemento erogato in quanto vedovo dal 2001 (art. 35bis LAVS), mentre dal 2003 il suo diritto si limitava alla rendita di vecchiaia semplice essendo ora coniugato.

A fronte del cambiamento dello stato civile, l'amministrazione ha quindi ricalcolato il diritto alle prestazioni dell'interessato nel periodo dal 1° ottobre 2007 al 31 ottobre 2012.

 

Constatato un indebito versamento giusta l'art. 25 LPGA, l'amministrazione ha chiesto all'assicurato la restituzione della somma di Fr. 22'232.-, corrispondente alla differenza fra le rendite AVS incassate dal 1° ottobre 2007 al 31 ottobre 2012 (Fr. 133'360.-) e le rendite di vecchiaia di diritto nel medesimo lasso di tempo (Fr. 111'128.-).

 

Nel proprio ricorso l'assicurato ha riconosciuto che ha indebitamente ricevuto tali prestazioni, ma ha rilevato di essere stato in buona fede, dato che le gravi patologie che l'affliggono dal 2003 sono state particolarmente invalidanti a tal punto che le sue capacità cognitive non appaiono più del tutto integre e quindi non gli si può imputare alcuna responsabilità in merito alla mancata comunicazione del suo nuovo matrimonio.

 

                                   6.   Va innanzitutto rammentato che la Cassa di compensazione, avendo rilevato un caso di indebita percezione di prestazioni da parte dell'assicurato, era tenuta ad emanare una decisione di restituzione, essendo adempiuti entrambi i presupposti dell'art. 53 LPGA per il riesame delle precedenti decisioni formali di concessione della rendita di vecchiaia con il supplemento per vedovo.

 

Da un lato, infatti, le passate decisioni formali di concessione di una rendita di vecchiaia semplice comprensiva del supplemento di vedovanza accordato dal 1° settembre 2001 sono (diventate) manifestamente errate dopo il 1° aprile 2003.

Esse sono infatti contrarie alla legislazione in materia di AVS, che prevede che il diritto alla rendita vedovile si estingue con il passaggio a nuove nozze (art. 23 cpv. 4 lett. a LAVS).

Ritenuto che il 22 marzo 2003 il ricorrente si è sposato con __________ (doc. 15), è evidente che è venuto meno il diritto al supplemento del 20% accordatogli giusta l'art. 35bis LAVS in quanto vedovo beneficiario di una rendita di vecchiaia ("Le vedove e i vedovi beneficiari di una rendita di vecchiaia hanno diritto a un supplemento del 20 per cento sulla propria rendita. La rendita e il supplemento non devono superare l'importo massimo della rendita di vecchiaia.").

La Cassa di compensazione, però, non era a conoscenza che l'assicurato si era risposato e ha quindi indebitamente continuato a versare all'insorgente la rendita di vecchiaia aumentata del supplemento per vedovanza.

In virtù dell'art. 28 LPGA, l'assicurato era tenuto ad informare la Cassa di compensazione di questo cambiamento di stato civile, essendo determinante per stabilire il suo diritto alla rendita di vecchiaia.

 

Ne discende che la Cassa di compensazione ha indebitamente versato all'assicurato delle rendite di vecchiaia con supplemento di vedovanza sin dall'aprile 2003 fino al momento della scoperta, nell'ottobre 2012, del suo nuovo matrimonio che, per contro, non dovevano essergli riconosciute.

 

D'altro lato, il riesame delle decisioni alla base della concessione all'assicurato delle rendite AVS con il supplemento per vedovo riveste un'importanza notevole, poiché hanno per oggetto una prestazione periodica (DTF 119 V 475 consid. 1c; STF 9C_795/2009 del 21 giugno 2010, consid. 2.3).

 

La richiesta di restituzione delle rendite di vecchiaia con il supplemento del 20% versate a RI 1 è quindi formalmente giustificata.

 

                                   7.   Altro presupposto per verificare se l'obbligo di restituzione è dato, è il termine relativo di prescrizione di un anno, a proposito del quale la nostra Massima istanza ha stabilito che i termini dell'art. 25 cpv. 2 LPGA (art. 47 vLAVS), contrariamente al tenore letterale della norma, costituiscono un termine di perenzione (DTF 133 V 579 consid. 4.1; DTF 127 V 484; DTF 124 V 380; DTF 122 V 274; DTF 119 V 431 consid. 3a; Kieser, Bundesgesetz über die Alters- und Hinterlassenenversicherung, Zurigo 1996, pag. 192; Carigiet/Koch, Ergänzungsleistungen zur AHV/IV, 2a ed., 2009, pag. 100).

 

I termini di perenzione non possono essere né interrotti né sospesi e devono essere applicati d'ufficio (DTF 111 V 135 consid. 3b; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 1997, N. 36-37, pag. 59-60 e N. 12-13, pag. 311-312).

Per giurisprudenza costante, i termini sono salvaguardati se prima del loro scadere è stata emessa una decisione formale e se la medesima è stata correttamente notificata alla persona che deve restituire le prestazioni (DTF 119 V 434; Kieser, op. cit., n. 30 ad art. 25, pag. 286).

 

Nelle recenti sentenze del 15 gennaio 2013 (9C_744/2012 consid. 6.2), del 29 gennaio 2013 (8C_918/2012) e del 19 marzo 2013 (9C_925/2012), il Tribunale federale ha ricordato che il termine annuo di perenzione comincia normalmente a decorrere nel momento in cui l'amministrazione, usando l'attenzione da essa ragionevolmente esigibile e avuto riguardo alle circostanze, avrebbe dovuto rendersi conto dei fatti giustificanti la restituzione (DTF 119 V 431 consid. 3a pag. 433; 110 V 304). Ciò si verifica quando l'amministrazione dispone di tutti gli elementi decisivi nel caso concreto dalla cui conoscenza risulti di principio e nel suo ammontare l'obbligo di restituzione di una determinata persona (DTF 111 V 14 consid. 3 pag. 17). Il termine annuo di perenzione comincia in ogni caso a decorrere non appena dagli atti emerge direttamente l'irregolarità della corresponsione delle prestazioni (consid. 5.1 non pubblicato in DTF 133 V 579, ma in SVR 2008 KV n. 4 pag. 11 [K 70/06]; cfr. pure sentenza 9C_1057/2008 del 4 maggio 2009 consid. 4.1.1). Questo Tribunale ha inoltre pure avuto modo di precisare (come ricorda la STF 8C_64/2011 del 7 novembre 2011) che a prescindere da una eventuale violazione del principio inquisitorio, il termine annuo di perenzione di cui all'art. 25 cpv. 2 LPGA non può cominciare a decorrere prima che le prestazioni siano state decise ed erogate (SVR 2010 EL Nr. 12 [9C_795/2009]). Secondo giurisprudenza, questo termine viene salvaguardato con la resa del progetto di liquidazione del caso (DTF 133 V 579 consid. 4.3.1; 119 V 431 consid. 3c; SVR 2011 IV Nr. 52 [8C_699/2010] consid. 2). Ancora, è utile osservare che secondo un principio posto dalla giurisprudenza, in presenza di un errore dell'amministrazione occorre di regola un secondo motivo - nel senso di una presa di coscienza dell'errato versamento delle prestazioni sulla base di un ulteriore indizio - per fondare il momento della conoscenza ragionevolmente esigibile dell'azione di restituzione (DTF 110 V 306 seg.). Infine, se per l'accertamento e l'esame del diritto alla restituzione è necessaria la collaborazione tra più unità amministrative incaricate dell'attuazione dell'assicurazione, la conoscenza anche di una sola di esse è sufficiente a fare decorrere i termini (DTF 112 V 180 consid. 4c; RCC 1989 pag. 558). Tuttavia, la conoscenza di un'autorità incompetente non è sufficiente in tal senso (cfr. STF 9C_276/2012 del 14 dicembre 2012 consid. 5.1 destinata alla pubblicazione nella Raccolta ufficiale).

 

Nel caso concreto, questo Tribunale evidenzia che la condizione del termine di perenzione di un anno (art. 25 cpv. 2 LPGA) per pretendere la restituzione di prestazioni indebitamente percepite è stata pienamente adempiuta.

Infatti, è soltanto nel maggio 2012 (doc. 18) che la Cassa ha saputo che (già) nel 2003 RI 1 si era risposato. È a seguito della richiesta del 3 maggio 2012 (doc. 17) all'Ufficio controllo abitanti di __________ di procedere alla verifica dello stato civile dell'assicurato che è emerso che quest'ultimo si era sposato con __________ il 22 marzo 2003.

 

Dato che la decisione formale di restituzione che ne è seguita è stata emanata il 2 ottobre 2012 (doc. 10), è quindi evidente che l'anno di perenzione relativa è stato rispettato.

 

Anche il termine assoluto di cinque anni di cui all'art. 25 cpv. 2 LPGA è stato rispettato, poiché la Cassa di compensazione ha giustamente chiesto al ricorrente la restituzione delle prestazioni indebitamente percepite dal 1° ottobre 2007 al 30 ottobre 2012.

L'obbligo di restituzione delle prestazioni può essere fatto valere retroattivamente di cinque anni (soltanto) dall'ottobre 2012, ossia da quando la Cassa di compensazione, venuta a conoscenza dei fatti giustificanti la restituzione, ha emesso la decisione formale di restituzione delle prestazioni indebitamente ricevute dall'assicurato (DTF 138 V 74 consid. 5.2).

 

                                   8.   Ne consegue che, in virtù dell'art. 23 cpv. 4 lett. a LAVS, il diritto al supplemento per vedovanza ex art. 35bis LAVS è decaduto con il nuovo matrimonio, nel senso che dal 1° aprile 2003 il ricorrente non era più legittimato a beneficiare del 20% di supplemento sulla rendita semplice di vecchiaia.

 

Gli importi esposti nelle decisioni del 2 ottobre 2012 che indicano la prestazione di rendita mensile corretta (doc. 12) rispettivamente l'importo mensile indebitamente percepito (doc. 10) dal 1° ottobre 2007 al 31 ottobre 2012, sono pertanto corretti.

 

Stanti così le cose, è a buon diritto che il 2 ottobre 2012, con l'emanazione di una decisione formale, l'amministrazione ha chiesto all'assicurato la restituzione della somma di Fr. 22'232.- (Fr. 133'360.- - Fr. 111'128.-) indebitamente percepita a titolo di rendita di vecchiaia dal 1° ottobre 2007 al 30 ottobre 2012.

 

La decisione su opposizione deve essere dunque riconfermata ed il ricorso va respinto.

 

                                   9.   Facendo valere difficoltà finanziarie, nell'atto di ricorso l'assicurato ha chiesto il condono dell'obbligo di restituzione delle rendite indebitamente percepite.

 

Ai sensi dell'art. 25 cpv. 1 LPGA, le prestazioni indebitamente riscosse non devono essere restituite se l'interessato era in buona fede e verrebbe a trovarsi in gravi difficoltà.

Per quanto concerne le decisioni di restituzione, l'art. 3 cpv. 1 OPGA prevede che l'ammontare della restituzione è stabilito mediante decisione.

A norma dell'art. 3 cpv. 2 OPGA, nella decisione di restituzione l'assicuratore indica la possibilità di chiedere il condono.

L'assicuratore decide di rinunciare alla restituzione se sono manifestamente date le condizioni per il condono (art. 3 cpv. 3 OPGA).

 

Giusta l'art. 4 cpv. 1 OPGA, se il beneficiario era in buona fede e si trova in gravi difficoltà, l'assicuratore rinuncia completamente o in parte alla restituzione delle prestazioni indebitamente concesse.

Determinante per il riconoscimento di una grave difficoltà è il momento in cui la decisione di restituzione passa in giudicato (art. 4 cpv. 2 OPGA).

Il condono è concesso su domanda scritta. La domanda, motivata e corredata dei necessari giustificativi, deve essere inoltrata entro 30 giorni dal momento in cui la decisione (di restituzione) è passata in giudicato (art. 4 cpv. 4 OPGA).

Secondo l'art. 4 cpv. 5 OPGA, sul condono è pronunciata una decisione.

 

Concretamente, siccome la decisione di condono spetta dunque in primo luogo alla Cassa di compensazione, che deve decidere su regolare domanda formulata dall'interessato, la scrivente autorità giudicante non ha la facoltà di pronunciarsi direttamente come prima istanza in merito alla richiesta del ricorrente. Fanno infatti difetto tanto una decisione formale (art. 49 LPGA) quanto una decisione su opposizione (art. 52 LPGA), emanate dalla Cassa di compensazione dopo avere eseguito le necessarie verifiche alla luce dei succitati artt. 4 e 5 OPGA, che rifiutano di concedere il citato condono. Solo quando l'amministrazione emetterà una decisione su opposizione negativa l'assicurato potrà, se del caso, impugnarla mediante ricorso davanti a questo Tribunale Cantonale delle Assicurazioni (art. 56 LPGA).

 

Tuttavia, questa specifica domanda di condono potrà essere inoltrata alla Cassa cantonale di compensazione unicamente dopo che la decisione del 2 ottobre 2012 di restituzione della somma di Fr. 22'232.-, che il ricorrente chiede di non pagare, sarà cresciuta in giudicato, ovvero quindi solo se il presente giudizio non sarà oggetto di ricorso al Tribunale federale entro 30 giorni dalla sua intimazione (STCA 30.2011.5 del 14 giugno 2005).

                                10.   Tutto ben considerato, quindi, la decisione su opposizione del 13 novembre 2012 deve essere integralmente confermata ed il ricorso va pertanto respinto per quanto concerne la restituzione della somma di Fr. 22'232.-.

 

Sulla questione del condono, invece, il ricorso deve essere dichiarato irricevibile per incompetenza del TCA ad entrare, ora, nel merito di tale domanda.

Di conseguenza, non va neppure dato seguito alla richiesta di richiamare dall'Ufficio di stato civile di __________ la documentazione che tale Ufficio avrebbe inviato alla Cassa di compensazione a seguito del secondo matrimonio dell'assicurato.

 

 

 

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

                                   1.   Nella misura in cui è ricevibile, il ricorso è respinto.

 

                                   2.   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

 

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il giudice delegato                                                 Il segretario

 

Ivano Ranzanici                                                     Fabio Zocchetti