Raccomandata

 

 

Incarto n.
30.2013.16

 

TB

Lugano

21 ottobre 2013

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il giudice delegato

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Ivano Ranzanici

 

con redattrice:

Tanja Balmelli, vicecancelliera

 

 

segretario:

Fabio Zocchetti

 

 

 

statuendo sul ricorso del 17 maggio 2013 di

 

 

 RI 1  

 

 

contro

 

 

 

la decisione su opposizione del 17 aprile 2013 emanata da

 

Cassa CO 1  

 

 

in materia di contributi AVS

 

 

 

 

 

 

ritenuto                            in fatto

 

                                Aa.   Dal 1986 al 31 dicembre 2005 (docc. 23-38a) RI 1, ingegnere presso il suo Studio di ingegneria, è stato affiliato alla Cassa CO 1 come indipendente e come tale ha pagato i contributi personali AVS/AI/IPG.

 

                                Ab.   A seguito della comunicazione del 9 marzo 2006 (doc. 24) con cui l'assicurato ha cessato la sua attività quale indipendente ed è stato assunto dallo Studio __________, la Cassa di compensazione l'ha stralciato dalla categoria degli indipendenti (doc. 23).

                                Ba.   Il 16 novembre 2012 (doc. 20) l'Ufficio di tassazione di __________ ha comunicato alla Cassa di compensazione che, con la decisione su reclamo sulla tassazione IFD 2006, il reddito da attività indipendente dello Studio d'ingegneria RI 1 era stato rettificato in Fr. 387'000.- (doc. 21).

 

                                Bb.   Il 12 dicembre 2012 (doc. 18) l'amministrazione ha quindi confermato l'affiliazione dell'assicurato nella categoria degli indipendenti unicamente per l'anno 2006 (doc. 17), stante un reddito da attività indipendente di Fr. 387'000.-.

 

                                  C.   Con decisione definitiva di fissazione dei contributi personali AVS/AI/IPG, il 14 dicembre 2012 (doc. 15) la Cassa di compensazione ha quindi fissato in Fr. 42'076,25 i contributi dovuti per l'anno 2006, già comprensivi delle spese amministrative. La Cassa ha ritenuto un reddito aziendale di Fr. 427'624.-, ossia un reddito di Fr. 387'000.- riportato al lordo dei premi AVS/AI/IPG, ed un capitale nullo investito, così come risulta dalla notifica di tassazione IFD 2006 (doc. 21).

 

                                  D.   L'opposizione del 16 giugno (recte: gennaio) 2013 (doc. 14) è sfociata in un'audizione dell'assicurato il 5 marzo 2013 (doc. 11), in cui gli sono stati spiegati i disposti legali applicabili in concreto.

 

Dopodiché, il 17 aprile 2013 (doc. A) la Cassa di compensazione ha emanato la decisione su opposizione, con cui ha confermato l'assoggettamento dell'utile in capitale di liquidazione ricavato dall'assicurato con il passaggio nella sfera privata della sostanza mobiliare ed immobiliare aziendale, valutato in Fr. 387'000.- al netto dei contributi AVS valutati in Fr. 43'000.-, così come confermato dall'Ufficio di tassazione il 29 gennaio 2013 (doc. 13).

Sulla scorta dell'art. 18 cpv. 2 LIFD, a cui rinvia l'art. 17 OAVS, nei proventi da attività indipendente rientrano anche gli utili in capitale conseguiti mediante alienazione, realizzazione o rivalutazione contabile di elementi della sostanza commerciale.

Poiché l'autorità fiscale ha comunicato alla Cassa di compensazione che nel 2006 vi è stato il passaggio nella sfera privata della sostanza mobiliare ed immobiliare aziendale dell'assicurato e che la Cassa si deve attenere alle indicazioni, vincolanti, dell'autorità fiscale sul reddito da attività lucrativa (art. 23 cpv. 4 OAVS), l'utile di Fr. 387'000.- di liquidazione, riportato al lordo dei premi AVS/AI/IPG (art. 9 cpv. 4 LAVS), è stato ritenuto quale reddito aziendale e quindi quale base di calcolo per determinare i contributi personali per l'anno 2006 (Fr. 427'624.-).

                                  E.   Con ricorso del 17 maggio 2013 (doc. I) RI 1 ha chiesto in via principale di annullare la decisione su opposizione, giacché egli non ha esercitato alcuna attività indipendente supplementare nel 2006. Il ricorrente ha chiesto di fare astrazione dalla tassazione fiscale, trattandosi di due materie che regolano e seguono scopi ed obiettivi diversi.

Inoltre, egli ha precisato che l'immobile in cui v'era il suo Studio di ingegneria è di sua proprietà (part. 217 RFD di __________) dal 1996 e non dello Studio e come tale è sempre stato dichiarato fiscalmente nella sua sostanza privata rispettivamente come reddito, visto che lo Studio gli pagava un affitto. Pertanto, non v'è stato alcun trasferimento o alienazione della sostanza commerciale a quella privata. Al momento della creazione della Sagl, l'insorgente ha apportato i propri beni immobili ed i mezzi aziendali (persone, attrezzature e mobilio) e lo stato patrimoniale a valori contabili.

Infine, l'assicurato ha affermato che non v'è mai stata un'attività lucrativa supplementare personale.

In via subordinata, il ricorrente ha chiesto di ricalcolare la parte immobiliare alienata (Fr. 600'000.- [valore venale] - Fr. 400'000.- [investimento] - Fr. 43'000.- [contributi AVS/AI/IPG)] = Fr. 157'000.- anziché Fr. 180'000.- ritenuti dall'Ufficio tassazione), di separare la parte mobiliare (Fr. 207'000.-) da quella immobiliare calcolando il contributo dovuto sulla sola parte mobiliare, di rivedere la tassazione 2006 per la parte IFD e quindi di conteggiare un valore di Fr. 364'000.- anziché di Fr. 387'000.-.

 

                                  F.   Nella risposta di causa del 4 giugno 2013 (doc. III) la Cassa di compensazione ha proposto di respingere il ricorso, riproponendo essenzialmente le medesime argomentazioni esposte nella decisione impugnata.

 

                                  G.   Il 14 giugno 2013 (doc. V) il ricorrente ha contestato il principio stesso dell'assoggettamento al pagamento dei contributi personali e subordinatamente il calcolo degli stessi.

Egli ha rilevato che se l'autorità fiscale ha commesso un errore, allora anche la Cassa non dovrebbe ripeterlo, ribadendo che le rispettive norme legali hanno finalità differenti ed indipendenti.

Il ricorrente ha poi sintetizzato le sue precedenti argomentazioni, confermando che non v'è stato alcun trasferimento né un'alienazione di sostanza commerciale a sostanza privata e men che meno un'attività supplementare non dichiarata.

 

L'amministrazione non ha formulato nuove osservazioni (doc. VI).

considerato                    in diritto

 

in ordine

 

                                   1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell'istruttoria o della valutazione delle prove), perciò il TCA può decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 LOG (STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007).

 

                                   2.   Il 1° gennaio 2007 (art. 23 cpv. 3 OAVS) ed il 1° gennaio 2009 (art. 22 cpv. 2, 3 e 5 OAVS) sono entrate in vigore delle modifiche alla OAVS portanti sulla fissazione e determinazione dei contributi.

 

Occorre qui rilevare che per quanto riguarda le norme di diritto sostanziale, in assenza di disposizioni transitorie, nel diritto delle assicurazioni sociali sono determinanti quei disposti in vigore al momento in cui si è realizzata la fattispecie che esplica degli effetti (DTF 129 V 4 consid. 1.2; DTF 127 V 466 consid. 1).

 

Dal momento che, nel caso in esame, lo stato di fatto giuridicamente determinante (momento dell'assoggettamento dell'eventuale reddito da attività indipendente ai contributi personali) si è realizzato antecedentemente al 1° gennaio 2007, le citate modifiche legali non sono applicabili al periodo di contribuzione 2006, ma fanno stato le norme vigenti fino al 31 dicembre 2006 rispettivamente fino al 31 dicembre 2008 (STCA 30.2013.2 del 24 luglio 2013; STCA 36.2012.78 del 6 febbraio 2013; STCA 36.2012.2 del 16 aprile 2012).

 

 

nel merito

 

                                   3.   Sono assicurate obbligatoriamente in conformità della legge federale sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti le persone fisiche che sono domiciliate in Svizzera (art. 1a cpv. 1 lett. a LAVS).

 

A norma dell'art. 3 cpv. 1 LAVS, gli assicurati sono tenuti al pagamento dei contributi fintanto che esercitano un'attività lucrativa.

In applicazione dell'art. 4 cpv. 1 LAVS, i contributi degli assicurati che esercitano un'attività lucrativa sono calcolati in percento del reddito proveniente da qualsiasi attività lucrativa dipendente e indipendente.

 

I contributi AVS degli assicurati esercitanti un'attività lucrativa indipendente sono determinati tenendo conto di qualsiasi reddito che non sia mercede per lavoro a dipendenza d'altri (art. 9 cpv. 1 LAVS). Il reddito proveniente da un'attività lucrativa indipendente è stabilito deducendo dal reddito lordo le spese generali necessarie per conseguire il reddito lordo (art. 9 cpv. 2 lett. a LAVS).

 

                                   4.   I contributi sono fissati per ciascun anno di contribuzione. Per anno di contribuzione si intende l'anno civile (art. 22 cpv. 1 OAVS).

I contributi sono calcolati sul reddito conseguito effettivamente durante l'anno di contribuzione e sul capitale proprio investito nell'azienda al 31 dicembre (art. 22 cpv. 2 OAVS, nel tenore in vigore fino al 31 dicembre 2008).

Il reddito dell'anno di contribuzione è stabilito secondo il risultato dell'esercizio commerciale chiuso o degli esercizi commerciali chiusi in quell'anno (art. 22 cpv. 3 OAVS, nel tenore in vigore fino al 31 dicembre 2008).

Se in un anno di contribuzione non si è proceduto alla chiusura dei conti, il reddito dell'esercizio commerciale va ripartito sugli anni di contribuzione conformemente alla sua durata (art. 22 cpv. 4 OAVS).

Se l'esercizio commerciale non corrisponde all'anno di contribuzione, è determinante il capitale proprio investito nell'azienda alla fine dell'esercizio commerciale (art. 22 cpv. 5 OAVS, nel tenore in vigore fino al 31 dicembre 2008).

 

                                   5.   Le autorità fiscali cantonali stabiliscono il reddito determinante per il calcolo dei contributi in base alla tassazione dell'imposta federale diretta, passata in giudicato, e il capitale proprio investito nell'azienda in base alla corrispondente tassazione dell'imposta cantonale, passata in giudicato e adeguata ai valori di ripartizione intercantonali (art. 23 cpv. 1 OAVS).

In difetto di una tassazione dell'imposta federale diretta passata in giudicato, gli elementi fiscali determinanti sono desunti dalla tassazione dell'imposta cantonale sul reddito e, in mancanza di essa, dalla dichiarazione controllata d'imposta federale diretta (art. 23 cpv. 2 OAVS).

Nei casi di tassazione intermedia o di procedura per sottrazione d'imposta, i capoversi 1 e 2 sono applicabili per analogia (art. 23 cpv. 3 OAVS, nel tenore in vigore fino al 31 dicembre 2006).

Le indicazioni fornite dalle autorità fiscali sono vincolanti per le casse di compensazione (art. 23 cpv. 4 OAVS).

Se le autorità fiscali cantonali non possono comunicare il reddito, le casse di compensazione devono valutare il reddito determinante per stabilire il contributo e il capitale proprio investito nell'azienda fondandosi sui dati a loro disposizione. Gli assicurati devono dare le indicazioni necessarie alle casse di compensazione e, se richiesto, presentare i giustificativi (art. 23 cpv. 5 OAVS).

 

                                   6.   In concreto, per la fissazione dei contributi personali dovuti dal ricorrente per l'anno 2006, la Cassa di compensazione si è basata su un reddito da attività indipendente di Fr. 387'000.- ricavato dalla IFD 2006 (doc. 21).

Come confermato dal competente Ufficio circondariale di tassazione, "nel corso del 2006 vi è stato il passaggio nella sfera privata della sostanza mobiliare e immobiliare aziendale (Studio d'ingegneria) che ha generato un utile di liquidazione definito, ai fini della IFD, in Fr. 387'000.-, al netto di contributi AVS valutati in fr. 43'000.-." (doc. 13).

 

Il ricorrente ha contestato il principio stesso dell'assoggettamento di un importo che nulla ha a che vedere con un'attività supplementare indipendente non dichiarata e che si è basato su delle cifre stabilite dall'autorità fiscale che ha legislazione e scopi differenti da quelli che vigono per la LAVS. Infine, nessuna sostanza immobiliare è passata dalla sostanza commerciale a quella privata, giacché il fondo su cui v'era il suo Studio d'ingegneria già gli apparteneva e faceva quindi parte della sua sostanza privata e come tale era stata dichiarata fiscalmente.

 

Controversa è pertanto la determinazione del reddito soggetto a contribuzione del ricorrente come persona indipendente da sottoporre a contribuzione per l'anno 2006.

 

                                   7.   Per giurisprudenza costante del TFA (dal 1° gennaio 2007: TF) ogni tassazione fiscale è presunta conforme alla realtà: le casse di compensazione sono vincolate dalle comunicazioni delle autorità di tassazione e il giudice delle assicurazioni sociali esamina di principio la decisione fiscale unicamente dal profilo della legalità. L'autorità giudicante non può scostarsi da una tassazione fiscale cresciuta in giudicato a meno che essa contenga errori manifesti e debitamente comprovati, immediatamente emendabili, oppure quando si debbano apprez­zare fatti irrilevanti dal profilo fiscale, ma decisivi in tema di assicurazioni sociali. Semplici dubbi sull'esattezza di una tassazione fiscale non bastano; infatti la determinazione del reddito spetta alle autorità fiscali e il giudice delle assicurazioni sociali non deve intervenire adottando particolari provvedimenti di tassazione.

 

L'assicurato esercitante un'attività indipendente deve anzitutto difendere i suoi diritti nel procedimento fiscale anche per quanto concerne i contributi delle assicurazioni sociali (Pratique VSI 1997 pag. 26 consid. 2b, 1993 pag. 232 consid. 4b, RCC 1992 pag. 35, RCC 1988 pag. 321 consid. 3, DTF 110 V 86 consid. 4 = RCC 1985 pag. 45 consid. 4, DTF 110 V 371 consid. 2a = RCC 1985 pag. 121 consid. 2a, DTF 106 V 130 consid. 1, DTF 102 V 30 consid. 3a = RCC 1976 pag. 275 consid. 3a).

 

Il Tribunale federale delle assicurazioni ha comunque precisato che la comunicazione fiscale è vincolante per l'amministrazione e per il giudice delle assicurazioni sociali solo per quanto attiene alla determinazione degli importi. Le questioni relative alla qualificazione giuridica costituiscono un'eccezione a questa disposizione (Pratique VSI 1993 pag. 242).

 

Le comunicazioni fiscali sono vincolanti per la Cassa, anche se fondate su una tassazione d'ufficio (RCC 1988 pag. 321 consid. 3; Käser, Unterstellung und Beitragswesen in der obligatorischen AHV, 2a edizione, Zurigo 1996, N. 8.32, pag. 212; Greber/Duc/Scartazzini, Commentaire des articles 1 à 16 de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS), ad art. 9 LAVS, N. 151 pag. 313).

 

Va a questo proposito rammentato che secondo la giurisprudenza del TFA, gli atti fiscali sono vincolanti ai fini di stabilire il momento della realizzazione del reddito anche per quanto concerne i lavoratori indipendenti (DTF 122 V 291 = SVR 1997 AVS Nr. 110 pag. 341 segg., consid. 5a).

 

                                   8.   In merito alla censura del ricorrente, secondo cui la Cassa di compensazione dovrebbe distanziarsi dall'agire dell'autorità fiscale giacché esse si fondano su norme legali differenti che richiedono, quindi, un trattamento differente ed indipendente l'una dall'altra nella determinazione dei contributi sociali, la stessa non deve essere tutelata.

Come evidenziato, le autorità fiscali cantonali stabiliscono il reddito determinante per il calcolo dei contributi in base alla tassazione dell'imposta federale diretta, passata in giudicato, e il capitale proprio investito nell'azienda in base alla corrispondente tassazione dell'imposta cantonale, passata in giudicato ed adeguata ai valori di ripartizione intercantonali (art. 23 cpv. 1 OAVS).

 

Infatti, con sentenza del 7 novembre 2007 (9C_179/2007), il Tribunale federale ha affermato:

 

"  (…)

4.2 Contrairement à ce que soutient le recourant, on ne saurait reprocher un comportement passif à la caisse de compensation, quand bien même elle n'était pas sans ignorer que le Service des contributions de la République et canton du Jura devait encore procéder à la taxation définitive des revenus réalisés par le défunt durant les années 2003 et 2004. Dans le cadre de la fixation des cotisations des assurés exerçant une activité lucrative indépendante, le législateur a expressément confié aux autorités fiscales cantonales le soin de déterminer le revenu provenant d'une activité indépendante et le capital propre engagé dans l'entreprise (art. 9 al. 3 LAVS et 23 RAVS; voir également RCC 1992 p. 34 consid. 4b). Il s'ensuit que les caisses de compensation sont liées, en principe, par les données communiquées par les autorités fiscales cantonales pour fixer les cotisations dues pour l'année de cotisation (art. 23 al. 4 et 27 al. 2 RAVS)." (…)

(sottolineature della redattrice)

 

Inoltre, con sentenza 9C_514/2008 del 19 maggio 2009, l'Alta Corte ha confermato tale principio (cfr. consid. 4.2):

 

"  (…)

Mentre le autorità fiscali possono qualificare come distribuzione dissimulata di utile una prestazione - dichiarata come salario - che non sarebbe stata dispensata a un dipendente non azionista, per converso le autorità AVS possono qualificare quale salario determinante una prestazione dichiarata come distribuzione di utile. Per decidere se una prestazione abbia carattere di salario determinante o di reddito da capitale, le casse di compensazione non sono vincolate alla qualifica dell'autorità fiscale. Tuttavia, dall'ordinamento risultante dall'art. 23 OAVS si evince che le casse di compensazione si attengono in linea di massima alla valutazione dell'amministrazione fiscale. In considerazione del principio di unità e coerenza dell'ordinamento giuridico vanno possibilmente evitate divergenti valutazioni dell'autorità fiscale e dell'amministrazione AVS. Quest'ultima eviterà pertanto di distanziarsi, nella misura del possibile, dalle decisioni adottate dall'autorità fiscale se esse appaiono sostenibili. Al parallelismo tra qualifica fiscale e assicurativa sociale non va possibilmente rinunciato. È quanto stabilisce del resto la prassi giudiziaria che subordina all'esistenza di motivi decisivi la possibilità di qualificare come salario determinante prestazioni che sono state assoggettate all'imposizione dell'utile netto con decisione cresciuta in giudicato. Il mancato rispetto del principio unitario dell'ordinamento giuridico rischia altrimenti di mettere a repentaglio l'accettazione dello stesso ordinamento da parte dei contribuenti. Chi, come la società qui ricorrente, deve accettare dal profilo fiscale che determinate remunerazioni versate a suoi collaboratori-azionisti (o comunque a collaboratori ad essi vicini) non siano riconosciute come pagamenti commercialmente giustificati, solo difficilmente comprenderà le ragioni di dover versare i contributi sociali su questi elementi di reddito netto. (…)." (le evidenziature sono della redattrice)

 

In concreto, spettava pertanto al ricorrente far valere i propri diritti in ambito fiscale, se necessario con un ricorso al Tribunale federale. Non avendolo fatto, non spetta ora alla Cassa di compensazione, e men che meno al Giudice delle assicurazioni sociali, sovvertire la tassazione IC/IFD 2006, cresciuta in giudicato, e modificare in Fr. 364'000.- la somma della sostanza mobiliare (Fr. 207'000.-) e della sostanza immobiliare (Fr. 157'000.-) come richiesto dal ricorrente, in luogo e vece dell'ammontare di Fr. 387'000.- stabilito dall'autorità fiscale e ritenuto dalla Cassa di compensazione.

 

Il TCA non può dunque rivedere la notifica di tassazione IC/IFD 2006 dell'assicurato, non essendo competente in materia fiscale e quindi non potendo sostituirsi, per ciò che concerne l'assoggettamento fiscale del ricorrente, all'autorità fiscale.

 

                                   9.   Nella fattispecie, per fissare i contributi portanti sul 2006 occorre determinare il reddito conseguito dall'assicurato durante quello stesso anno (art. 22 cpv. 1 OAVS), quindi fare capo alla tassazione IFD 2006 cresciuta in giudicato.

 

In possesso della notifica di tassazione del 28 novembre 2012 portante sul periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2006 (doc. 16), il 22 gennaio 2013 (doc. 13) la Cassa di compensazione ha chiesto conferma all'Ufficio di tassazione del reddito da attività indipendente conseguito dall'assicurato quell'anno. L'autorità fiscale le ha comunicato di avere accertato un reddito da attività indipendente ammontante a Fr. 387'000.- al netto dei contributi AVS valutati in Fr. 43'000.- e che la tassazione era cresciuta in giudicato. Di conseguenza, la Cassa di compensazione ha calcolato definitivamente il contributo AVS/AI/IPG dovuto dall'assicurato per l'anno 2006 basandosi su quest'importo, a cui ha aggiunto i contributi ammissibili.

 

A tale proposito, il TCA evidenzia che la notifica di tassazione su reclamo IC/IFD per l'anno 2006 è regolarmente cresciuta in giudicato. In tali circostanze, le informazioni ivi contenute fornite dall'Ufficio di tassazione devono essere considerate vincolanti per l'amministrazione e per il giudice (art. 23 cpv. 4 OAVS).

Lo scrivente Tribunale non è quindi legittimato a scostarsi dagli elementi esibiti dal competente Ufficio di tassazione, a meno che essi appaiano manifestamente errati o che la natura giuridica degli stessi sia errata.

 

Come detto, se il ricorrente non era d'accordo con la fissazione in Fr. 387'000.- del suo reddito da attività indipendente per l'anno 2006 definito sulla scorta dell'art. 18 LIFD, avrebbe potuto e dovuto impugnare davanti alla Camera di diritto tributario la decisione su reclamo del 28 novembre 2012.

 

                                10.   Come visto, l'art. 9 LAVS definisce il reddito da attività indipendente e l'art. 17 OAVS specifica questo concetto.

 

Secondo quest'ultimo disposto, tutti i redditi conseguiti in proprio da un'azienda commerciale, industriale, artigianale, agricola o silvicola, dall'esercizio di una professione liberale o da qualsiasi altra attività compresi gli utili in capitale e gli utili realizzati con il trasferimento di elementi patrimoniali giusta l'art. 18 cpv. 2 LIFD e gli utili conseguiti con l'alienazione di fondi agricoli e silvicoli giusta l'art. 18 cpv. 4 LIFD, eccetto i redditi da partecipazioni dichiarati quali sostanza commerciale giusta l'art. 18 cpv. 2 LIFD, sono considerati reddito proveniente da un'attività lucrativa indipendente.

 

In virtù dell'art. 18 cpv. 1 LIFD, sono imponibili tutti i proventi dall'esercizio di un'impresa, commerciale, industriale, artigianale, agricola o forestale, da una libera professione e da ogni altra attività lucrativa indipendente. Per il capoverso 2, fanno parte dei proventi da attività indipendente anche tutti gli utili in capitale conseguiti mediante alienazione, realizzazione o rivalutazione contabile di elementi della sostanza commerciale. Il trasferimento di questi elementi nella sostanza privata o in imprese o stabilimenti d'impresa siti all'estero è equiparato all'alienazione. La sostanza commerciale comprende tutti i valori patrimoniali che servono integralmente o in modo preponderante all'attività lucrativa indipendente; lo stesso dicasi delle partecipazioni di almeno il 20% al capitale azionario o al capitale sociale di una società di capitali o di una società cooperativa, purché il proprietario le dichiari come sostanza commerciale al momento del loro acquisto.

 

La questione porta in effetti sul computo nei redditi da indipendente del ricorrente della somma di Fr. 387'000.-. Tale importo rappresenta l'utile derivante dalla liquidazione, per cessazione dell'attività indipendente svolta dal ricorrente, della sostanza mobiliare ed immobiliare utilizzata dallo Studio d'ingegneria che nel 2006 è passata nella sua sostanza privata.

 

Conformemente all'art. 18 cpv. 2 LIFD, il trasferimento di questi beni dalla sostanza commerciale alla sostanza privata è equiparato ad un'alienazione. E gli utili realizzati con l'alienazione della sostanza commerciale – trasformatasi in sostanza privata - fanno dunque parte dei proventi da attività indipendente.

 

Per quanto concerne la lamentela del ricorrente riguardo alla part. n. 217 RFD di __________, di cui egli è proprietario dal 1996 e sulla quale aveva sede la sua ditta individuale fino alla sua liquidazione, va qui evidenziato che per il citato art. 18 cpv. 2 LIFD, la sostanza commerciale comprende tutti i valori patrimoniali che servono integralmente o in modo preponderante all'attività lucrativa indipendente. Di conseguenza, è a giusta ragione che l'autorità fiscale ha considerato questo immobile quale sostanza commerciale e che quando lo Studio d'ingegneria è stato liquidato questo immobile sia rientrano nei beni privati dell'assicurato. Da questo passaggio da sostanza commerciale a privata è stato determinato un utile di Fr. 180'000.- che, in virtù dell'art. 18 cpv. 2 LIFD, va considerato quale reddito da attività indipendente.

 

Pertanto, è corretto affermare che l'utile di Fr. 387'000.-, che si è creato con il passaggio dalla sostanza commerciale a quella privata, va ad aggiungersi ai redditi da attività indipendente dell'assicurato.

 

In conclusione, il reddito da attività indipendente da utilizzare quale base di calcolo per i contributi personali dell'assicurato ammonta a buon diritto a Fr. 387'000.-.

 

A questo ammontare sono stati poi aggiunti correttamente i contributi personali calcolati in Fr. 40'624.- secondo la nuova norma (art. 9 cpv. 4 LAVS in vigore dal 1° gennaio 2012, ma che, in virtù della Disposizione Transitoria della modifica del 17 giugno 2011, si applica a tutti i redditi provenienti da un'attività lucrativa indipendente comunicati dalle autorità fiscali dopo l'entrata in vigore della modifica), perciò il reddito riportato al lordo dei premi AVS/AI/IPG, su cui vanno stabiliti i contributi, è stato giustamente determinato in Fr. 427'624.- (STCA 30.2012.34 del 14 febbraio 2013).

 

Stante quanto precede, il ricorso va dunque respinto e la decisione impugnata confermata.

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

 

                                   1.   Il ricorso è respinto.

 

                                   2.   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

 

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il giudice delegato                                                 Il segretario

 

 

Ivano Ranzanici                                                     Fabio Zocchetti